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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5390 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(SS) il 03/10/1961, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Michele
Viola, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
15/02/1966, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele Viola, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
ER SI,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 23/09/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Nuxis.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
23/09/2000 tra e , trascritto presso il Parte_1 Parte_2 registro dello stato civile del Comune di Nuxis, anno 2000, numero 9, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) il IG. , avendo sempre adempiuto puntualmente Parte_1
l'obbligo di mantenimento stabilito nell'accordo di separazione, corrispondendolo a mani della RA , da questo momento si Pt_2 Per_ obbliga a corrisponderlo direttamente alla LI , entro il giorno 1° di
Pag. 2 di 3 ogni mese, nella misura di € 400,00 (Euro quattrocento/00), fino a quando la stessa non sarà economicamente autonoma.
La somma stabilita per il mantenimento, a far data dall'anno successivo alla decisione del Tribunale, sarà rivalutata in misura proporzionale agli aumenti degli Indici ISTAT.
2) Il IG. si obbliga al pagamento nella misura del 50% Parte_1 delle spese mediche straordinarie, non riconosciute dal SSN, sostenute per la LI;
in pari misura parteciperà al pagamento di eventuali altre spese straordinarie che, comunque, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori.
3) Per tutto il periodo in cui vi sarà l'obbligo di mantenimento, ovvero, sino a Per_ quando la LI convivrà con la madre, il possesso della casa coniugale di comune proprietà fra i coniugi, sita in Cagliari, Via Melis E. n. 34, composta da un appartamento sito al secondo piano più una mansarda, sita al piano terzo, è così regolamentato:
- il piano inferiore, di circa 75 mq, composto da soggiorno, cucina, camera da letto, bagno, veranda chiusa e balcone, è assegnato in uso alla IG.ra ; Parte_2
- il piano superiore (mansarda), di circa 40 mq, con accesso indipendente dal vano scala condominiale, composto da due vani, bagno e terrazza, è assegnato in uso al IG. . Parte_1
Per_ L'assegnazione di cui sopra troverà applicazione esclusivamente se e la madre dimoreranno abitualmente nell'abitazione loro assegnata;
in caso contrario, l'intero appartamento coniugale (piano secondo più mansarda), essendo già stato estinto il mutuo, sarà posto in vendita ed il ricavato, al netto di tutte le passività afferenti l'immobile, che verranno rimborsate a colui/lei che le ha anticipate, sarà equamente ripartito tra gli aventi diritto.
Fino alla vendita dell'immobile le imposte relative alla casa coniugale, e così per tutte le utenze rimaste comuni durante l'uso degli immobili, saranno ripartite al 50%.
I signori e non potranno affittare e cedere in comodato Parte_1 Pt_2 anche gratuito o dare in uso a terzi, la porzione di casa coniugale loro assegnata senza il consenso scritto dell'altro coniuge.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5390 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(SS) il 03/10/1961, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Michele
Viola, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
15/02/1966, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele Viola, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
ER SI,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 23/09/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Nuxis.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
23/09/2000 tra e , trascritto presso il Parte_1 Parte_2 registro dello stato civile del Comune di Nuxis, anno 2000, numero 9, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) il IG. , avendo sempre adempiuto puntualmente Parte_1
l'obbligo di mantenimento stabilito nell'accordo di separazione, corrispondendolo a mani della RA , da questo momento si Pt_2 Per_ obbliga a corrisponderlo direttamente alla LI , entro il giorno 1° di
Pag. 2 di 3 ogni mese, nella misura di € 400,00 (Euro quattrocento/00), fino a quando la stessa non sarà economicamente autonoma.
La somma stabilita per il mantenimento, a far data dall'anno successivo alla decisione del Tribunale, sarà rivalutata in misura proporzionale agli aumenti degli Indici ISTAT.
2) Il IG. si obbliga al pagamento nella misura del 50% Parte_1 delle spese mediche straordinarie, non riconosciute dal SSN, sostenute per la LI;
in pari misura parteciperà al pagamento di eventuali altre spese straordinarie che, comunque, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori.
3) Per tutto il periodo in cui vi sarà l'obbligo di mantenimento, ovvero, sino a Per_ quando la LI convivrà con la madre, il possesso della casa coniugale di comune proprietà fra i coniugi, sita in Cagliari, Via Melis E. n. 34, composta da un appartamento sito al secondo piano più una mansarda, sita al piano terzo, è così regolamentato:
- il piano inferiore, di circa 75 mq, composto da soggiorno, cucina, camera da letto, bagno, veranda chiusa e balcone, è assegnato in uso alla IG.ra ; Parte_2
- il piano superiore (mansarda), di circa 40 mq, con accesso indipendente dal vano scala condominiale, composto da due vani, bagno e terrazza, è assegnato in uso al IG. . Parte_1
Per_ L'assegnazione di cui sopra troverà applicazione esclusivamente se e la madre dimoreranno abitualmente nell'abitazione loro assegnata;
in caso contrario, l'intero appartamento coniugale (piano secondo più mansarda), essendo già stato estinto il mutuo, sarà posto in vendita ed il ricavato, al netto di tutte le passività afferenti l'immobile, che verranno rimborsate a colui/lei che le ha anticipate, sarà equamente ripartito tra gli aventi diritto.
Fino alla vendita dell'immobile le imposte relative alla casa coniugale, e così per tutte le utenze rimaste comuni durante l'uso degli immobili, saranno ripartite al 50%.
I signori e non potranno affittare e cedere in comodato Parte_1 Pt_2 anche gratuito o dare in uso a terzi, la porzione di casa coniugale loro assegnata senza il consenso scritto dell'altro coniuge.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3