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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 9420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9420 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA GAIA MAJORANO in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 18/12/2025, tenutasi ex art. 127 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 16431/2025
Tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura su foglio separato, dall'Avv. C.F._1
NC EL (C.F. nonché dall'Avv. stabilito Francesco EL C.F._2
(C.F. ) con cui agisce d'intesa ex art. 8, D.Lgs. n. 96/2001 e con C.F._3 questi elettivamente domiciliata in Casaluce (CE) alla via Vittorio Veneto n°7.
RICORRENTE
E
Controparte_1
(C.F. ) E
[...] P.IVA_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in
[...] questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. NC
MA (C.F. ), elettivamente domiciliato presso l C.F._4 [...]
, sito in alla Via Ponte della Maddalena, n. 55 Controparte_1 CP_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
pagina1 di 6 Con ricorso depositato in data 4/7/2025, la ricorrente agiva in giudizio deducendo:
- di aver lavorato come docente con contratti d'insegnamento a tempo determinato fino al 30 giugno per l'anno scolastico 2022/2023;
- che per il suddetto anno scolastico non ha percepito alcuna indennità sostitutiva per ferie non godute secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 24/12/2012 nonostante la stessa avesse maturato un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale.
Ciò premesso, sulla base di una serie di articolate argomentazioni, concludeva chiedendo:
“
1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, docente precario con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2022/2023, a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, per un totale complessivo di 27,33, come da calcoli di cui in atti;
2. Accertare e dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione scolastica resistente di corrispondere, a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non fruite, la somma complessiva di euro 1.812,74, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo;
3. Condannare
l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, ivi comprese le competenze professionali, il rimborso spese forfettario nella misura del 15%, il contributo unificato (ove anticipato) e tutti gli accessori di legge, in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari;
4. Manlevare la parte ricorrente, nell'ipotesi – meramente eventuale e non auspicata – di rigetto della domanda, da qualsivoglia condanna alle spese di lite.”.
Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva il Controparte_1 eccependo, preliminarmente, la prescrizione quinquennale dei diritti azionati. Nel merito deduceva il divieto di monetizzazione delle ferie. Inoltre, rilevava che la ricorrente, nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 aveva goduto di n. 24 giorni di ferie.
Concludeva chiedendo all'adito Tribunale di: “rigettare integralmente l'avverso ricorso, poiché infondato, per tutto quanto innanzi esposto, sia in fatto che in diritto. • Nella denegata ipotesi di riconoscimento della domanda di parte ricorrente, dichiarare
l'intervenuta prescrizione delle somme richieste, con conseguente ricalcolo sulla scorta di quanto rappresentato”.
pagina2 di 6 Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 18/12/2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice decideva con sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente in quanto il relativo termine non risulta decorso, riferendosi l'indennità sostitutiva alle ferie relative all'anno scolastico 2022/2023.
Nel merito la domanda è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
Ritiene il G.L. di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
l'orientamento di codesto Tribunale, cui si presta adesione, circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia riportandosi a tali pronunzie.
Gli artt. 13 e 19 del CCNL 2007 Comparto Scuola prevedevano per il personale a tempo sia indeterminato che determinato la monetizzazione delle ferie spettanti e non godute all'atto della cessazione del rapporto. In particolare, per il personale a tempo determinato l'art. 19 prevedeva la non obbligatorietà della fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico.
Il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, convertito nella L. 7 luglio 2012, n. 135 ha, invece, vietato la monetizzazione delle ferie, disponendo che "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale... delle pubbliche amministrazioni... sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro... Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto...".
La L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 54, 55, 56, (legge di stabilità 2013 entrata in vigore l'1.1.2013) ha, poi, stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica” (comma 54). Al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario
pagina3 di 6 supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (comma 55). “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013"
(comma 56).
Alla luce di tale previsione normativa si evince, quindi, che il generalizzato divieto di monetizzazione delle ferie, vigente sia nel pubblico impiego che nel comparto scuola, è derogato in favore degli insegnanti a tempo determinato. In particolare, l'obbligo di fruizione delle ferie maturate nei giorni previsti di sospensione delle attività didattiche, consente ai docenti di ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva nei soli limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne ovvero i giorni in cui sono sospese le lezioni e non sono previste ulteriori attività.
Non è, invece, previsto un onere per il docente a tempo determinato di richiedere la fruizione dei giorni di ferie residui nei periodi in cui le attività didattiche non sono sospese.
Pertanto, deve escludersi che in assenza di una specifica richiesta inviata al Dirigente
Scolastico di fruizione delle ferie residue consegua la perdita del diritto alla loro monetizzazione.
Sul punto, pare sufficiente richiamare la recente ordinanza n. 16715, Cassazione civile sez. lav. - 17/06/2024: “Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez.
L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato
a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del
D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del
6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro … La norma deve essere interpretata
pagina4 di 6 nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno ai scuoia - come rissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni”.
Sul quantum, merita accoglimento l'eccezione di parte ricorrente riguardante il computo delle ferie indennizzabili alla ricorrente. Infatti, l'Amministrazione resistente produce documentazione proveniente dall'Istituto Comprensivo DO OR AN attestante il godimento di n. 24 giorni di ferie.
Tanto premesso, sono indennizzabili esclusivamente 3,33 giorni di ferie con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva nella misura di € 220,94 (giorni di ferie residui = 3,33 x indennità giornaliera così come calcolata in ricorso e non contestata = 66,35).
Su tale importo ai sensi della L.724\94 art.22 comma 36, che richiama l'art.16, comma 6, della L.30 dicembre del 1991 n.412, in quanto maturato dopo il 1\1\95, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.
Il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria per i crediti di lavoro derivanti da un rapporto di pubblico impiego, permane anche a seguito della sentenza 2 novembre 2000 n. 459 della Corte Costituzionale.
Difatti, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma è stata espressamente limitata ai soli crediti di lavoro aventi origine in obbligazione di soggetto privato.
In ragione del parziale accoglimento le spese di lite si compensano nella misura di due terzi ponendo la restante parte a carico del resistente, liquidata nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e condanna il al pagamento Controparte_1 della somma di € 220,94, in favore di su cui corrispondere gli Parte_1
pagina5 di 6 interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria;
- Compensa nella misura di due terzi le spese di lite e condanna il
[...]
al pagamento della restante parte in favore della Controparte_1 ricorrente, che liquida in € 750,00 oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Napoli, 18/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia AJ
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