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Ordinanza 11 marzo 2025
Ordinanza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, ordinanza 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Composto dai seguenti magistrati:
Dott. Corrado Bonanzinga Presidente
Dott. Simona Monforte Giudice
Dott. Mirko Intravaia Giudice rel.
riunito in camera di consiglio;
esaminati gli atti del procedimento iscritto al N. 1093 del Registro Generale 2024
TRA
nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), attualmente residente in [...]17, C.F._1
c/o C.A.S. “Sole” di Barcellona P.G. (ME), ed elettivamente domiciliato in Barcellona P.G. (ME),
Via Umberto I n. 128 nello studio dell'Avv. Alessandro Campo che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., C.F. domiciliato c/o Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
la Controparte_3
, Via Don Luigi Sturzo 142;
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
ha emesso il seguente
DECRETO
In data 22.08.2023 , nato a [...] il [...], Parte_1
formalizzava richiesta di asilo presentando l'apposito modulo C3. In data 25.08.2023 il ricorrente veniva convocato presso la
[...]
di ma, a causa di un guasto alla vettura del Controparte_3 CP_3
C.A.S. a lui non imputabile, non poteva essere presente per l'audizione. In particolare la vettura del
C.A.S., ove si trovava ospitato il richiedente asilo, quella mattina non riusciva a partire per un guasto tecnico, come immediatamente comunicato dalla medesima struttura alla CP_3
; che i Responsabili del C.A.S. “Sole” di Barcellona P.G. richiedevano una nuova data
[...]
per l'audizione del ragazzo per l'improvviso e non prevedibile problema, ma soprattutto poiché il disguido non era addebitabile al beneficiario;
la , con nota del 30.08.2023, Controparte_3
comunicava la propria intenzione di non procedere a nuova audizione poiché in “procedura accelerata”.
Con provvedimento ID VESTANET N. ME0008089, reso nella seduta tenutasi in data
31.08.2023 e notificato il 04.03.2024, la rigettava per Controparte_3
manifesta infondatezza la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, evidenziando in particolare come nel caso di specie la domanda di protezione internazionale, in conseguenza della nazionalità del richiedente, fosse stata trattata dalla stessa in applicazione della procedura accelerata ai sensi dell'art. 28-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. 25/2008. L'Autorità amministrativa evidenziava come il colloquio dell'istante, ai sensi dell'art. 12, comma 3, d.lgs. 25/2008, si sarebbe potuto rinviare solo qualora le sue condizioni di salute, certificate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata, non lo avessero reso possibile, ovvero qualora egli avesse chiesto e ottenuto un rinvio per gravi e documentati motivi. Sottolineava inoltre come le dichiarazioni rese dal richiedente presso l'Ufficio Immigrazione della Polizia di Stato di Messina, al momento della formalizzazione della domanda di protezione internazionale, non fossero sufficienti a giustificare l'adozione di un provvedimento favorevole nei suoi confronti, potendo dunque l'istanza essere decisa allo stato degli atti, previo il regolare completamento della procedura di notifica della convocazione. La Commissione quindi all'unanimità pronunciava una declaratoria di manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28- ter, comma 1, lett. b) (paese sicuro), d.lgs. 25/2008.
Con ricorso depositato il 14.03.2024, impugnava il suddetto Parte_1
provvedimento affermando che sussistevano tutti i requisiti per la concessione della protezione sussidiaria e lamentando tra l'altro come non fosse stato riconosciuto in subordine nemmeno il diritto ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. A sostegno dell'opposizione rappresentava, quindi, come l'Autorità amministrativa avesse assunto un comportamento assolutamente illegittimo avendo di fatto impedito al ricorrente di esplicitare i gravi motivi che l'avevano costretto a lasciare il proprio Paese d'origine per rifugiarsi in Italia. In particolare il richiedente asilo esponeva al proprio difensore di essere di nazionalità
nigeriana, di professare la religione cristiana e di appartenere al gruppo etnico IGBO; di essere nato ed aver vissuto in Imo State, sino ai fatti che lo hanno costretto a fuggire dal proprio Paese nel marzo del 2023; che la famiglia di origine era costituita dal padre e dalla madre (deceduti entrambi perché uccisi nella medesima vicenda narrata), nonché un fratello e due sorelle (anch'essi deceduti nell' aggressione subita dalla famiglia); di aver studiato fino a 18 anni e di aver conseguito il diploma, nonchè di aver successivamente effettuato apprendistato come “panettiere”; di non essere sposato e di avere non avere figli;
di essere stato costretto a scappare dal proprio Paese di origine a causa di problemi avuti dalla propria famiglia con un gruppo di estremisti musulmani, appoggiati dalle autorità della propria regione d'origine (Imo State), i quali aggredivano, minacciavano e uccidevano la comunità cristiana del quale il padre era un rappresentante in vista;
che in seguito alla reazione del padre durante una aggressione alla comunità cristiana, un gruppo di estremisti islamisti con il sostegno e la copertura delle autorità locali assaltavano la casa del ricorrente uccidendo tutta la sua famiglia, nonché ferendo gravemente il ricorrete il quale fortunatamente riusciva a mettersi in salvo;
che dopo essersi recato in vari ospedali lontani dal luogo dell'aggressione per essere più volte operato al fine di curare le gravi ferite riportate nell'attentato, per la paura di essere ucciso, così come avvenuto ai propri familiari, decideva di scappare iniziando così un lungo viaggio migratorio verso l'Algeria prima e la Tunisia successivamente;
che dopo una permanenza di 3 mesi in Tunisia, decideva di imbarcarsi verso l'Italia, giungendovi in data il 21/07/2023.
Instaurato il contraddittorio, il Controparte_4
di non si costituiva, restando contumace.
[...] CP_3
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per il rigetto del ricorso,
argomentando che quanto al profilo dello status di rifugiato, il ricorrente non aveva addotto motivazioni che ne legittimassero il riconoscimento;
che, ai fini della protezione sussidiaria, la sentenza nr. 24111/15 della Cassazione richiedeva la sussistenza di un principio di individualizzazione del rischio non dimostrato nel caso in esame, posto che il richiedente asilo proveniva da un paese ove non vi erano conflitti di elevata rilevanza eccetto che possibili azioni nei confronti di stranieri;
che, non poteva ritenersi sussistente lo stato di particolare vulnerabilità richiesto dalla legge ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria poiché il ricorrente non aveva fornito idonei elementi a supporto della domanda.
Fissata la comparizione delle parti davanti al Giudice designato, all'udienza del 07.11.2024 il ricorrente compariva personalmente e, con l'ausilio di un mediatore iscritto nell'elenco del
Tribunale di Messina, dichiarava: “A.D.R. Sono e mi chiamo sono della Testimone_1
Nigeria e sono cristiano. A.D.R. Sono arrivato in Italia nel 2023. Al mio paese non ho più nessuno.
Mio AP e mia mamma sono morti nel febbraio 2021, entrambi sono stati uccisi dalla Polizia
perchè cristiani. Mio padre era un capo del villaggio e quando è venuta a casa la Polizia, lui
cercava di difendere mia mamma, me e mia sorella. Loro sono stati uccisi, mentre io sono riuscito
a scappare buttandomi dalla finestra. A.D.R. In Nigeria vi è una parte del paese che è cristiana ed
una parte musulmana. Ma la minoranza cristiana non viene riconosciuta e viene invitata ad isolarsi
rispetto alla comunità musulmana che è preponderante. Gli stessi Poliziotti erano musulmani,
anche perché in Nigeria se sei cristiano non puoi fare il poliziotto. A.D.R. Io sono riuscire a non
farmi uccidere dalla Polizia perché sono scappato. Mentre scappavo, gettandomi dalla finestra, mi
sono ferito gravemente al braccio (fa vedere ferite). Prima sono andato in una città vicino. Lì sono
andato a farmi curare in un ospedale. Dopo un pò di tempo ho raggiunto mio zio in un villaggio e
sono rimasto da lui. Lui anche se cristiano si è unito ad un villaggio di musulmani e non ha
problemi. A.D.R. Mio zio mi ha aiutato a vendere la casa dove abitavo e così sono riuscito ad avere qualche soldo anche per curarmi e poi per partire per l'Italia. Sono passato dalla Algeria e poi sono andato in Tunisia dove sono rimasto cinque mesi. A.D.R. Se tronassi in Nigeria verrei ucciso
dalla Polizia perché cristiano. A.D.R. a Barcellona P.G. in una casa in affitto. Nella casa vivo Pt_2
da solo e pago euro 200,00 al mese. A.D.R. Lavoro in un vivaio che scadrà a dicembre che mi
verrà rinnovato. A.D.R. Ho frequentato la scuola a Barcellona P.G. Alla medesima udienza il procuratore del ricorrente chiedeva un breve termine per produzione documentale ed il Giudice
istruttore rimetteva la causa al Collegio con termine per concedere il suddetto deposito.
Si deve premettere che sebbene il ricorrente abbia chiesto il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria e non anche dello status di rifugiato, è opportuno procedere all'esame completo della normativa. Ciò in quanto la Suprema Corte ha chiarito che “A prescindere dalla domanda delle parte, il giudice è comunque tenuto ad esaminare la possibilità di riconoscere al richiedente asilo ciascuna forma di protezione, ove ne ricorrano i presupposti, qualora i fatti storici addotti a fondamento della stessa risultino ad essa pertinenti, trattandosi di domanda autodeterminata avente ad oggetto diritti fondamentali” (Cassazione civile sez. III - 12/05/2020, n.
8819).
Il nostro ordinamento prevede un sistema pluralistico di misure di protezione internazionale. In particolare, il D.Lgs. n. 251 del 2007 disciplina, in attuazione della direttiva
2004/83/CE, il riconoscimento allo straniero 1) della qualifica di rifugiato, 2) del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio
1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31
gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95), e 3) del diritto al conseguimento della cosiddetta “protezione complementare” ai sensi del D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n.
173 del 18.12.2020, che ha sostituito la precedente “protezione umanitaria”, già prevista nell'art. 5 sesto comma e 19 primo comma d.lgs. n. 286 del 1998, e che oggi va riconosciuto in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 commi 1 D. Lgs. 286/1998), nel caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale determini il mancato rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (rinvio all'art. 19 comma 1.1 prima parte D. Lgs. 286/1998) o vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, (rinvio all'art. 19 comma 1.1 seconda parte D. Lgs. 286/1998).
L'art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce alla lettera e) "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del
Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10" (lett. e dell'art. 2).
Quanto ai responsabili della persecuzione (ma ciò vale anche con riferimento al danno grave rilevante ai fini della protezione internazionale), l'art. 5 D. Lgs. 251/207 stabilisce che essi possono essere 1) lo Stato, 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, 3) soggetti non statuali se lo Stato o gli altri soggetti che controllano il territorio,
comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione effettiva e non temporanea. Ciò significa che quando l'agente della “persecuzione” sia un privato non è sufficiente che la vittima percepisca di trovarsi in una situazione di pericolo, ma occorre che l'istante dimostri che le autorità locali non possano o non vogliano fornire adeguata protezione.
Lo status di rifugiato si configura, pertanto, in presenza di due presupposti, quello della natura ideologica della persecuzione attuata o minacciata e quello della rottura del legame sociale tra lo Stato di origine ed il suo cittadino. La peculiare natura della persecuzione si coglie, in particolare, attraverso il riferimento all'appartenenza ad un “particolare gruppo sociale”, fattispecie che in qualche modo racchiude in sé tutte le altre, poiché con tale espressione si vuole fare riferimento all'insieme dei soggetti che condividono una caratteristica innata, una storia comune che non può essere mutata, una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente così come la mancanza delle libertà democratiche non sono, invece, di per sé
sufficienti a costituire presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato, essendo necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.
Viceversa, l'art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce alla lettera g) "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese
di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto
Paese”. L'art. 14 D. Lgs. 251/2007 definisce, quindi, i “danni gravi”, considerando tali a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Come sottolineato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 20.03.2014 n. 6503), l'esame comparativo dei requisiti relativi alla misura maggiore e quelli riguardanti la protezione sussidiaria,
pongono in evidenza anche il differente grado di personalizzazione del rischio che deve essere accertato nelle due forme di protezione internazionale. La differenza tra il rifugiato politico e la protezione sussidiaria si coglie nell'attenuazione, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, del nesso causale tra la vicenda individuale e il pericolo rappresentato, sia con riferimento alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs n. 251 del 2007 (pericolo di morte o trattamenti inumani e degradanti), sia nell'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo (minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale). In particolare, con riferimento a quest'ultima ipotesi, si è sottolineato che la protezione sussidiaria può essere giustificata anche in mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo e la Corte di Giustizia, nella sentenza Corte di Giustizia n. 172 del 2009, Caso Elgafaji
contro
Paesi
Bassi, ha stabilito che "l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del
richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la
prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione
personale; - l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata
qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato
dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai
giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di
ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola
presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia". Peraltro, anche con riferimento alle altre ipotesi di protezione sussidiaria, disciplinate nelle lettere a) e b) dell'art. 14,
l'esposizione al pericolo di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado d'individualizzazione (per esempio, per l'appartenenza ad una comunità, ad un gruppo sociale, ad un genere, ad una fazione religiosa o politica etc.) non deve avere i caratteri più rigorosi del fumus persecutionis.
La protezione complementare è il risultato della riforma introdotta con D.L. 21 ottobre 2020,
n. 130 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che, pur avendo mantenuto la dicitura
«protezione speciale» introdotta con D.L. 04.10.2018 n. 231, ha allargato le ipotesi in cui il relativo permesso può essere rilasciato ed ha espressamente consentito la conversione del suddetto permesso di soggiorno in permesso di lavoro. Tale forma di tutela è stata, quindi, modificata dal D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, che ne ha ristretto l'ambito di operatività.
Come è noto, il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113(cd. “decreto sicurezza”), con l'intento di ridurre la discrezionalità nel riconoscimento della protezione umanitaria, aveva sostanzialmente abrogato la protezione umanitaria come categoria generale e aperta (sopprimendo il comma 6 dell'art. 5 d.lgs.
n. 286 del 1998, che prevedeva il rilascio di un permesso di soggiorno in caso di “seri motivi” di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) ed aveva sostituito il permesso “per motivi umanitari” con ipotesi specifiche e tipiche di permessi speciali, solo in parte riconducibili al già previsto permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;
aveva, quindi, previsto, all'art. 32 D.Lgs. n. 25 del 2008, la trasmissione degli atti dalla
Commissione Territoriale al Questore, in caso di rigetto delle forme maggiori di protezione internazionale, ai fini del rilascio di un permesso di “protezione speciale” in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 commi 1 D. Lgs. 286/1998), di tortura o di gravi violazioni dei diritti umani nel paese di origine (rinvio all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs.
286/1998) salvo che potesse disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. La protezione speciale era stata quindi configurata dal legislatore come norma di chiusura, in ideale contraltare all'apertura del catalogo dei seri motivi già contemplati dal
D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
Orbene, il legislatore, con il D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del
18.12.2020, ha ripristinato nell'art. 5 comma 6 D. Lgs. 286/1998 il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato (ma non anche il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario); ha ampliato le ipotesi di divieto di respingimento di cui all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs.
286/1998 prevedendo il caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e quello in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); ha leggermente modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di “condizioni di salute di particolare gravità” ora si parla di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie”) prevedendo che anche in tal caso la Commissione in caso di rigetto della CP_3
domanda di protezione internazionale trasmetta gli atti al Questore (art. 32 comma 3.1 D. Lgs. 25 del 2008); infine, il legislatore, pur mantenendo la dicitura “protezione speciale”, ha previsto che il suddetto permesso di soggiorno abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile. La
giurisprudenza di legittimità, subito dopo la suddetta novella normativa (Cass. civ. 29.03.2021 n.
8713) ha sottolineato che il riferimento contenuto nella legge al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” delinea una "nuova protezione speciale" che si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione era stata fornita dal consolidato orientamento della Suprema Corte, che già aveva sottolineato che le situazioni di “vulnerabilità” che potevano dar luogo a tale forma di protezione non si esauriscono in quelle indicate nell'art. 2, comma 1, lett. h-bis), del D. Lgs. n. 25 del 2008 (minori non accompagnati;
disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori,
vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali;
persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica,
fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali), ma costituiscono un catalogo aperto, in quanto l'indagine diretta alla verifica della sussistenza dei presupposti di vulnerabilità richiesti ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari va condotta svolgendo “... una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia,
comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018; Cass. Sez. U,
Sentenza n. 29459 del 13/11/2019; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020; Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020).
Con il D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, sono stati nuovamente ridotti i casi in cui vige un divieto di espulsione e, in particolare, pur essendo stato conservato il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, è stata eliminata l'ipotesi che prevedeva il divieto di espulsione allorquando l'allontanamento dal territorio nazionale comportava una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Inoltre, è stata eliminata la possibilità
per il Questore, previo parere della per il riconoscimento della protezione Controparte_3
internazionale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il legislatore ha, altresì, modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie” ora si parla di “condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine”) ed ha eliminato la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche, di durata annuale prorogabile finché
sussistono le condizioni, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Va, nondimeno, osservato che l'art. 19.1 e 1.1, mantenendo il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano di cui all'art.5, comma 6, T.U.I., segnala la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori, pur trattandosi di obblighi gravanti sullo
Stato che sono cogenti a prescindere dal loro richiamo in una specifica disposizione normativa.
In particolare, il legislatore ha, in tal modo, richiamato implicitamente, come ha già chiarito la Suprema Corte (Cass. 7861/2022), anche l'art.8 CEDU, che afferma il diritto “alla vita privata e familiare”, ancorché si tratti di un diritto non assoluto, ma che deve essere bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati (sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e prevenzione di reati, protezione della salute e della morale, protezione dei diritti e delle libertà altrui). Sulla base di tale impostazione, la Suprema Corte, nell'ordinanza n.
7861/2022, aveva individuato tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, ed aveva sottolineato che tutti apparivano rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche,
le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. La soppressione della espressa previsione del divieto di espulsione in caso di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare assume, pertanto, rilievo solo per la individuazione delle modalità di valutazione della ricorrenza del parametro della tutela della vita privata e familiare, desumibile dall'articolo 8 CEDU, declinando tale disposizione in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale sulla base di una valutazione globale nella quale non può essere dato un rilievo autonomo in via esclusiva al vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale o al suo inserimento socio – lavorativo. D'altronde, la rilevanza del parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letta alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di Strasburgo, in quanto solo la Corte EDU è autorizzata a riempire di contenuti le norme della Convenzione e le autorità nazionali si devono attenere alle sue indicazioni. In tale ambito acquista, allora, particolare rilievo quanto affermato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza
14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 - Causa
contro
Italia) e cioè che l'art. 8 CEDU tutela Pt_3
anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende anche alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, dovendosi accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.
Sennonché, la circostanza che il diritto “alla vita privata e familiare” sia un diritto non assoluto, ma che deve essere bilanciato con altri valori tutelati dall'ordinamento, finisce con l'attribuire nuovamente, ai fini del riconoscimento della protezione complementare, alla valutazione comparativa tra la situazione che, in caso di rimpatrio, il richiedente lascerebbe in Italia e quella che il medesimo troverebbe nel Paese di origine. Infatti, prima che il legislatore introducesse con il
Decreto-legge n. 130 del 2020 la previsione contenuta nell'articolo 19, comma 1.1. Testo Unico
Imm., che consentiva il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” nell'ipotesi in cui l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale potesse comportare la violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, salvo ragioni di sicurezza nazionale o di ordine e sicurezza pubblica, la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. n. 4455/18, e successivamente nella composizione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 29459/2019, aveva affermato che
“l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in
Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”. Di conseguenza, a seguito della nuova modifica dell'art. 19 comma 1.1, che ha ripristinato una situazione analoga a quella antecedente al Decreto
Legge n. 130 del 2020, si deve ritenere che il criterio della comparazione tra la condizione dello straniero in Italia e la condizione in cui lo straniero si troverebbe tornando nel proprio Paese di origine, sul quale si era in precedenza fondato il giudizio di riconoscimento della tutela umanitaria,
possa ritenersi nuovamente attuale. In particolare, va ribadito quanto affermato dalla Suprema Corte nella citata sentenza n. 29459/2019, là dove viene sottolineato, nel paragrafo 10.2, che “Non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno
2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.
La necessaria considerazione della dimensione costituzionale nazionale del diritto alla protezione complementare risulta, poi, funzionale ad illuminare il senso della valutazione comparativa da svolgere ai fini del riconoscimento del diritto a tale forma di protezione. La Corte
costituzionale ha infatti chiarito – nella sentenza n. 202/2013, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 5 Testo Unico Imm., nella parte in cui esso prevedeva che la valutazione discrezionale ivi contenuta, di tutela rafforzata dello straniero, si applicasse solo allo straniero che aveva “esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al
“familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero avente “legami familiari nel territorio dello
Stato” – che la “discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del
2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006, n. 78 del 2005)”. In detta sentenza la Corte costituzionale non si è limitata ad evocare il parametro interposto dell'articolo 8 CEDU, ma ha richiamato anche, e prima, i parametri costituzionali interni dettati dagli articoli 2,3, 29, 30 e 31
Cost.; è, allora, alla luce di tali disposizioni costituzionali che va individuato il senso della comparazione da effettuare tra ciò che il richiedente lascia in Italia e ciò che egli troverà nel suo
Paese di origine, dovendo cioè valutarsi, nel giudizio sulla vulnerabilità, non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine –
ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate,
di osmosi culturale riuscita (Cass. civ. sez. un. 09.09.2021 n. 24413).
Di conseguenza, l'attuale protezione complementare va riconosciuta quando lo straniero possa essere oggetto di “persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” ovvero quando lo straniero “rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti”. Si tratta di ipotesi in cui non può disporsi l'espulsione o il respingimento in quanto riconducibili a quelle per le quali di regola va concesso lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, ma nella fattispecie concreta non è possibile riconoscere la protezione internazionale per la presenza di fatti impeditivi quali una causa di revoca o una causa ostativa.
La protezione complementare va, poi, riconosciuta quando il divieto di non refoulement derivi dal “rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali”. L'adesione a specifiche convenzioni a tutela dei diritti umani, quali quella sulla tortura, sulla disabilità, sulle violenze di genere, integrata dalla griglia dei diritti inviolabili della Costituzione consente di effettuare una catalogazione che rende l'applicazione del divieto concretamente determinata. Gli interessi protetti non possono, però, restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 24160/2020; n. 13079/2019; Ordinanza n. 8571/2020), in quanto l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali promuove l'evoluzione della norma a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione e ciò a prescindere dall'esistenza di un rischio per il richiedente asilo di essere esposto alla violazione dei diritti umani contemplati dalle convenzioni internazionali o dalla Costituzione anche nel paese di rientro. Tra gli obblighi internazionali assume, poi, peculiare rilievo quello desumibile dall'articolo 8 CEDU, in base al quale deve ritenersi che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti “una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28
luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Per questa tipologia di protezione complementare la casistica giurisprudenziale è molto ampia nella giurisprudenza di legittimità che si è formata dopo la sentenza n. 4455 del 2018 con riferimento alla “protezione umanitaria” e la principale novità della nuova forma di protezione è che, in base al dettato normativo, sembra necessaria una valutazione globale del grado di radicamento dello straniero anche nella valutazione comparativa indicata dalle Sezioni Unite con riferimento alla protezione umanitaria nella sentenza n. 29459/2019, dal momento che l'esame dei legami familiari culturali o sociali con il Paese di origine non può costituire elemento di valutazione, ancorché correlato alla ragione di radicamento.
Va, quindi, chiarito che le procedure relative all'accertamento della sussistenza od insussistenza delle condizioni per accedere alla protezione internazionale sono disciplinate dal
D.Lgs. n. 25 del 2008 e dal D.Lgs. n. 159 del 2008. Il legislatore italiano ha adottato la soluzione di attribuire a degli organi tecnici e non politici, le cosiddette “Commissioni Territoriali”, tutte le competenze valutative in ordine all'accertamento delle condizioni del diritto alla protezione internazionale. Infatti, il del D.Lgs. n. 25 del 2008 (attuazione della Direttiva CE 2005/85) prevede che, a seguito della domanda di protezione internazionale, la deve Controparte_3
effettuare il colloquio personale dell'interessato ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 25/2008, (colloquio che va, ai sensi del successivo art. 14 videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana) ed è chiamata, quindi, a valutare la ricorrenza delle condizioni sia per il riconoscimento della protezione massima (status di rifugiato), sia della protezione sussidiaria, sia di quella residuale del c.d. permesso di protezione speciale ex art. ex art. 32, comma 3 del D. lgs 25/2008, mentre, ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. 25/2008, avverso la decisione della è ammesso Controparte_3
ricorso dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione costituita presso il tribunale, che giudica in camera di consiglio in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 35 bis D. Lgs.
28.01.2008 n. 25. Nei casi in cui il richiedente è accolto o trattenuto ai sensi degli articoli 20 e 21
del D. Lgs. n. 25/2008, il ricorso deve essere proposto, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione (ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero), avanti alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione costituita presso il Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di
Corte di Appello in cui ha sede il centro;
negli altri casi, il ricorso deve essere proposto, entro il medesimo termine, avanti alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione costituita presso il
Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede la CP_3
che ha adottato la decisione (vedi art. 4 D.L. 17.02.2017 n. 13).
[...]
L'opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa;
inoltre, la cognizione del Tribunale
riguarda il diritto di cui si afferma la tutelabilità e non la eventuale nullità del provvedimento amministrativo (Cass. civ. 08.06.2016 n. 11754), ma nel sistema normativo il ricorso all'autorità giudiziaria può essere proposto solo dopo l'esperimento della procedura amministrativa che ne costituisce, pertanto, una imprescindibile condizione.
L'art.35 bis D. Lgs. 25/2008 prevede, nondimeno, che quando la Commissione che ha adottato l'atto impugnato non renda disponibili entro venti giorni dalla notificazione del ricorso copia della videoregistrazione di cui al menzionato art. 14 (come pure nel caso in cui l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo ed il giudice ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione), il Tribunale debba disporre l'udienza di comparizione delle parti. Si è posto il problema se la necessità di disporre l'udienza di comparizione delle parti implichi anche la necessità dell'audizione dell'interessato; nel caso in esame non occorre, però, soffermarsi su tale questione, in quanto il Tribunale ha provveduto, comunque, ad effettuare l'audizione del richiedente asilo.
Si deve premettere che il D. Lgs. 251/2007, conformemente alle Direttive comunitarie di cui costituisce attuazione (in particolare della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), stabilisce all'art. 3 che, per valutare la fondatezza della domanda, occorre esaminare tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione, le dichiarazioni ed i documenti presentati dal richiedente, il quale deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi, e la situazione individuale nonché le circostanze personali del richiedente. Ciò significa che davanti alla sezione specializzata del Tribunale opera il principio dispositivo, nel senso che il giudice decide nei limiti della domanda, ma non opera,
peraltro come in tutti i procedimenti civili, il vincolo del nomen iuris indicato dalla parte. La
limitazione del devolutum è data, infatti, dai fatti allegati non dalla loro qualificazione giuridica, rimessa all'autonoma determinazione del giudice.
Inoltre, il medesimo art. 3 prevede un regime probatorio attenuato, attesa la difficoltà per l'istante, costretto alla fuga per salvaguardare la propria incolumità, di dimostrare le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione (Cass. civ. 26278/2005; Cass. civ. sez., un.
27310/2008). In particolare, la suddetta disposizione stabilisce che “Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove,
essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”. In particolare sulla valutazione di credibilità del racconto la norma indica quattro principali criteri di valutazione e cioè:
a) la coerenza interna, che riguarda le eventuali incongruenze, discrepanze o omissioni presenti nelle dichiarazioni, rilevabili direttamente dal racconto;
b) la coerenza esterna, che si riferisce alla coerenza tra il resoconto del richiedente e prove di altro tipo ottenute dalle autorità competenti,
comprese le informazioni sul paese di origine, c) la sufficienza dei dettagli, poiché di regola il dettaglio è indicativo di una vicenda effettivamente vissuta;
d) la plausibilità o verosimiglianza, e cioè che si tratti di un fatto possibile, nonché apparentemente ragionevole, verosimile o probabile.
La Suprema Corte ha, poi, sottolineato che la “verosimiglianza” deve “oggettivizzarsi” nel senso che va valutata la "plausibilità di fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del contesto del richiedente, compresi il genere, l'età, l'istruzione e la cultura"
(Cass. civ. 6738/2021). L'attenuazione dell'onere probatorio significa, pertanto, che l'onere di provare i requisiti necessari per ottenere la protezione internazionale non grava esclusivamente sul richiedente e le sue ragioni debbono essere ritenute veritiere non sulla base della verifica della sussistenza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri sopra indicati che consentono di ritenere credibili le dichiarazioni del richiedente asilo se, pur non integralmente provate, risultino comunque plausibili ed attendibili tenendo conto della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto, quando il fatto narrato appare nel suo complesso vero o verosimile e non in contraddizione con le informazioni a disposizione dell'organo giudicante, su cui grava un obbligo di “cooperazione istruttoria”, che deve riguardare la specifica situazione di rischio di persecuzione o di pericolo qualificato rappresentata dal richiedente (Cass. civ. 27310/2008; Cass. civ. 25056/2010; Cass. civ. 16202/2012; Cass.
17.10.2014 n. 22111; Cass. 14998/15). Da ciò discende che le necessarie informazioni devono essere acquisite anche d'ufficio, se del caso compulsando siti internet di organizzazioni internazionali, che ne garantiscano l'attendibilità (come www.unhcr.it o il sito dell'EUAA) e ciò anche quando le dichiarazioni del richiedente asilo appaiano intrinsecamente inattendibili, specie con riferimento presupposto normativo della fattispecie ex art. 14, lettera c) ove l'accertamento della situazione di rischio deve precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità e sulla condizione individuale del ricorrente (Cass. civ. 26481/2021).
Si deve, comunque, ribadire che l'istanza diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio della domanda, nel senso che il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio (Cass. n. 27336-18, Cass. n. 3016-19) ed il dovere di cooperazione istruttoria del giudice - disancorato dal versante dell'art. 115 cod. proc. civ. e libero da preclusioni istruttorie - presuppone comunque il previo assolvimento da parte del richiedente dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua esposizione a rischio, a seguito del quale opera il potere-dovere del giudice di accertare anche d'ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si verifichino fenomeni tali da giustificare la misura tutoria (Cass. n. 11096-19, Cass. n.
11312-19). L'attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l'attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera, infatti, esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell'allegazione (v. Cass. n. 13403-19).
Ciò premesso, nel caso di specie, il ricorrente ha sostenuto di avere diritto ad ottenere la protezione sussidiaria o in subordine un permesso di soggiorno per protezione speciale, considerando la condizione di guerra civile permanente e l'instabilità assoluta in cui versa la
Nigeria, nonché la condizione di estrema vulnerabilità e il rischio individuale che lo stesso corre essendo stata la sua famiglia sterminata da gruppi terroristici di matrice islamica che imperversano nella zona di provenienza del richiedente. Aggiungeva peraltro di non poter trovare protezione da parte delle Autorità nigeriane poiché anch'esse colluse e corrotte.
Ritiene il Collegio che, nella fattispecie in esame, si debba riconoscere lo status di rifugiato al ricorrente, appartenente alla comunità cristiana di cui il padre era rappresentante in vista, in quanto vittima di atti persecutori da parte di estremisti islamici che, con la connivenza delle autorità
locali, irrompevano in casa ferendolo gravemente e uccidendo i genitori ed i fratelli. Il racconto del ricorrente infatti, per quanto sotto alcuni aspetti generico (riguardo in particolare alle modalità in cui sia avvenuta l'aggressione alla comunità di appartenenza e a come egli in concreto sia riuscito a fuggire), è comunque privo di rilevanti contraddizioni e coerente con il contesto sociale di appartenenza, oltrechè supportato dagli elementi di conoscenza derivanti dalle COI, in modo da risultare verosimile l'intera prospettazione da lui fornita in ordine alle ragioni dell'allontanamento dal proprio paese.
Infatti, con riferimento alla non pacifica convivenza tra le comunità cristiane e musulmane in Nigeria, Secondo il rapporto annuale di Open Doors, presentato a gennaio 2022, la Nigeria è il
Paese dove vengono uccisi più cristiani al mondo, ben 4.650 l'anno scorso contro i 3.530 del 2020, cioè il 78% dei fedeli ammazzati in tutto il mondo. Con una popolazione di oltre 200 milioni quasi equamente divisa tra cristiani e musulmani (secondo recenti stime, il 48,8 per cento della popolazione nigeriana aderisce all'Islam – soprattutto sunnita – mentre il Cristianesimo è praticato dal 49,3 per cento della popolazione), la Nigeria è sostanzialmente spaccata in due anche a livello territoriale per quanto riguarda le religioni: i cristiani affrontano la persecuzione nel nord a maggioranza musulmana – dove la sharia è stata imposta in diversi Stati – e nella cosiddetta
“cintura di mezzo” del Paese, dove il nord musulmano incontra il sud cristiano. opera CP_5
nel nord-est del Paese sin dal 2002, sebbene l'insurrezione vera e propria sia iniziata nel 2009,
mentre i pastori fulani, nomadi mandriani provenienti dal Medio Oriente, attaccano di frequente le comunità contadine cristiane in tutto il Paese. (https://lepersoneeladignita.corriere.it/2022/06/12/i-
perche-della-strage-infinita-dei-cristiani-in-nigeria/
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/analisinigeria ).
L' USDOS – Dipartimento degli Stati Uniti D'America - nel suo Report annuale sulla libertà religiosa – 2023 - riporta che : “La Costituzione stabilisce che né il governo federale né
quello statale devono stabilire una religione di Stato e proibisce la discriminazione per motivi religiosi. Esso garantisce la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, compresa la libertà di cambiare la propria religione e di manifestare e propagare la religione "nel culto, nell'insegnamento,
nella pratica e nell'osservanza", a condizione che questi diritti siano coerenti con gli interessi della difesa, della sicurezza pubblica, dell'ordine, della moralità o della salute e con la protezione dei diritti altrui. La Costituzione afferma inoltre che lo Stato ha il dovere di incoraggiare i matrimoni interreligiosi e di promuovere la formazione di associazioni che superino le linee religiose e promuovano "l'integrazione nazionale". La Costituzione vieta i partiti politici che limitano l'appartenenza in base alla religione o hanno nomi che hanno una connotazione religiosa. I gruppi ebraici hanno denunciato discriminazioni a causa della mancanza di alloggi religiosi da parte del governo per la loro osservanza del sabato del sabato. Hanno detto che questo ha impedito ai membri di sostenere esami professionali di stato che si tengono solo il sabato. Hanno anche detto di essere stati privati del diritto di voto perché tutte le elezioni si tengono di sabato. Hanno inoltre affermato che le giornate di sanificazione statali o locali, che chiudevano le strade il sabato mattina, spesso impedivano ai loro membri di partecipare alle funzioni di Shabbat. A settembre, il ha CP_6
invitato il presidente TI a garantire che tutte le regioni e le fedi siano rappresentate nelle nomine politiche fatte dal suo governo. Il ha affermato che le nomine dall'insediamento del CP_6
presidente a maggio hanno favorito principalmente gli e i cristiani a scapito dei musulmani. Per_1
Il direttore esecutivo ha dichiarato: "Siamo scioccati fino al midollo dal fatto che il CP_7
presidente Bola ED TI abbia nominato cristiani ... principalmente in posizioni chiave sin dall'inizio di questa amministrazione a spese dei musulmani. Ad esempio, cinque degli otto capi della sicurezza nominati in precedenza sono cristiani. Gli incarichi ministeriali non sono stati diversi". Il ha anche affermato che le cinque posizioni più alte nel settore finanziario sono CP_6
state ricoperte da cristiani. Alla fine dell'anno, c'erano 28 musulmani e 19 cristiani nel gabinetto di
TI. Fonti, tra cui leader religiosi cristiani, hanno affermato che mentre le chiese negli stati settentrionali hanno incontrato difficoltà nell'ottenere terreni per gli edifici ecclesiastici, sono state in grado di superare gli ostacoli e costruire chiese e la costruzione di alcune chiese continua. L'8
marzo, durante un webinar promosso da Aiuto alla Chiesa che Soffre, l'arcivescovo cattolico di Kaduna ha detto che i cristiani negli stati settentrionali come Persona_2 CP_8
, e non sono stati in grado di costruire chiese o altre infrastrutture cristiane. CP_9 Per_3 Per_4
"Quindi, in questa parte del nostro Paese, i cristiani non sono liberi di praticare la loro fede come richiede la Costituzione, perché se non sono libero di costruire una chiesa, se non sono libero di ottenere la terra, non potete dirmi che sono libero", ha detto l'arcivescovo. Ad aprile, l'Alta Corte
Federale di Abuja ha annullato alcune sezioni del che riteneva violassero l'esercizio da parte Pt_4
dei cittadini dei loro diritti costituzionali e umani, compreso il diritto alla "libertà di pensiero,
coscienza e religione" sancito dalla Costituzione, nonché la libertà di riunione pacifica e di associazione. La CAN aveva precedentemente espresso la preoccupazione che la potesse Pt_4
consentire al governo di esercitare un controllo amministrativo sulle organizzazioni religiose più
piccole organizzate come ONG. L'avvocato per i diritti umani Emmanuel Ekpenyong, che aveva contestato la legge in tribunale, ha espresso soddisfazione per la decisione dell'Alta Corte Federale.
A luglio, il governatore dello Stato di Tabara, , ha facilitato un accordo di pace tra le Per_5
comunità in guerra a WU (una comunità prevalentemente cristiana) e (una comunità Per_6 prevalentemente Fulani/musulmana). Il presidente TI ha rilasciato diverse dichiarazioni di condanna della violenza a sfondo religioso. A dicembre, in seguito all'uccisione di almeno 150
persone durante il periodo natalizio in tre località dello Stato di Plateau, il presidente TI ha dichiarato: "Condanno fermamente gli attacchi efferati e brutali nelle aree del governo locale di e che hanno tragicamente provocato la perdita di molte vite". A settembre, CP_10 Persona_7
durante le celebrazioni per commemorare la nascita del profeta l'ex vicepresidente e Per_8
candidato alla presidenza del 2023 ha esortato i leader religiosi a usare le loro Parte_5
posizioni "per predicare la pace, la tolleranza e l'unità". Ad agosto, un tribunale dello Stato di
Plateau ha stabilito che una diciottenne convertita al cristianesimo era libera di cambiare religione.
L'individuo è riuscito a ottenere protezione dai membri della famiglia che hanno minacciato di ucciderla per essersi convertita dall'Islam. A ottobre, il governo ha rilasciato passaporti al leader dell'IMN, lo sceicco e a sua moglie, consentendogli di recarsi in Iran per Persona_9
ricevere un dottorato honoris causa. Nel 2022, e sua moglie hanno citato in giudizio il Per_9
governo per essersi rifiutati di rilasciare i loro passaporti, citando l'azione come una violazione dell'esercizio dei loro diritti umani e una violazione della loro libertà di movimento. L'esercito è
rimasto impegnato in un conflitto di oltre un decennio contro i gruppi terroristici e CP_5
, che hanno entrambi ucciso e rapito musulmani e cristiani. Secondo il Global Terrorism CP_11
Index, il totale dei decessi per terrorismo è aumentato per la prima volta in tre anni a 524, con un aumento del 34% rispetto al 2022. Il rapporto ha rilevato che i civili sono stati gli obiettivi di oltre un quarto degli attacchi, seguiti dal personale militare e dalle forze dell'ordine, ciascuno l'obiettivo del 21% degli attacchi. Gruppi terroristici, tra cui e , hanno continuato ad CP_5 CP_11
attaccare centri abitati e obiettivi religiosi, tra cui chiese e moschee, e hanno mantenuto la capacità
di schierare forze nelle aree rurali e lanciare attacchi contro obiettivi civili e militari in tutto il nord-
est e in altre parti del paese, secondo gli osservatori. L' si è impegnato negli sforzi per CP_11
implementare strutture di governance ombra in ampie aree della regione, secondo i resoconti dei media, ma i rapporti hanno indicato che gli sforzi sono rimasti limitati ai margini del lago Ciad
nell'estremo nord-est. Secondo il Global Terrorism Index, gli attacchi dell' hanno causato CP_11
276 vittime legate al terrorismo, seguiti da , responsabile di 151 vittime durante l'anno. CP_5
Molte delle morti sono avvenute a causa del conflitto tra i due gruppi. A febbraio, l' , con sede CP_12
nei Paesi Bassi, ha pubblicato un rapporto sulle uccisioni e i rapimenti nel paese da ottobre 2019 a settembre 2022, concludendo che i cristiani sono stati uccisi in numero proporzionalmente molto maggiore rispetto ai musulmani da entità che il rapporto ha designato come "gruppi terroristici". In
numeri assoluti, il rapporto afferma che 12.793 cristiani e 4.497 musulmani sono stati uccisi nel triennio coperto dal rapporto. Il rapporto, tuttavia, non ha tratto conclusioni sul fatto che i cristiani siano stati deliberatamente presi di mira. A ottobre, un rapporto pubblicato dalla società nigeriana di gestione dei rischi per la sicurezza Beacon Consulting ha dichiarato che sospetti membri di CP_5
hanno ucciso più di 252 persone nello Stato di Borno nel solo mese di agosto, oltre alle
[...]
numerose uccisioni avvenute nei mesi precedenti. Secondo il Global Terrorism Index, lo Stato del
Borno ha registrato un aumento del 63% dei decessi legati al terrorismo durante l'anno. Alla fine dell'anno, , catturata dall' nel 2018, è rimasta prigioniera, secondo quanto Persona_10 CP_11
riferito, perché si è rifiutata di convertirsi all'Islam dal cristianesimo. Secondo i media, nel nono anniversario del rapimento di nel 2014 di 276 alunni, per lo più cristiani, della scuola CP_5
secondaria femminile governativa di Chibok, 94 sono rimasti in cattività. Ad aprile, l'esercito ha salvato due donne di 26 anni tra i prigionieri. Alla fine dell'anno, 87 delle ragazze sarebbero rimaste prigioniere. Secondo i servizi di sicurezza governativi, le ONG, i media, il mondo accademico e altri osservatori, il livello di violenza guidato dall'aumento della criminalità ha continuato a peggiorare nel corso dell'anno. Poiché le questioni di religione, etnia, concorrenza per la terra e le risorse e criminalità sono spesso strettamente collegate, è stato difficile classificare molti incidenti come basati esclusivamente, o anche principalmente, sull'identità religiosa. Come negli anni precedenti, nel corso dell'anno si sono verificati numerosi scontri mortali nella regione centro-
settentrionale tra agricoltori prevalentemente cristiani di vari gruppi etnici e pastori prevalentemente musulmani. Ci sono stati anche episodi di violenza che hanno coinvolto pastori prevalentemente musulmani e agricoltori cristiani o musulmani nella regione nord-occidentale. Inoltre, i gruppi criminali hanno continuato a commettere reati di opportunità, tra cui rapimenti a scopo di riscatto,
rapine a mano armata e banditismo nelle regioni nord-occidentale, centro-settentrionale e sud-
orientale. Secondo i resoconti dei media, l'attività violenta in queste regioni è nuovamente aumentata in volume, portata geografica e gravità durante l'anno, una continuazione delle tendenze degli anni precedenti. I media hanno riferito di molteplici attacchi da parte di "banditi" o bande criminali armate su siti religiosi, tra cui moschee e chiese. Diverse fonti accademiche e mediatiche hanno affermato che il banditismo e la criminalità ideologicamente neutrale, piuttosto che le differenze religiose, sono i principali motori della violenza nella regione del Nord Ovest. Le
organizzazioni cristiane hanno continuato a dire che il clero è stato spesso preso di mira come vittima di questi crimini, perché era visto come bersagli facili che spesso viaggiavano vistosamente senza sicurezza la sera, erano in genere disarmati, avevano accesso al denaro e generavano una significativa attenzione da parte dei media. Mentre molti gruppi religiosi, tra cui la Chiesa cattolica,
si sono formalmente rifiutati di pagare il riscatto, alcune comunità hanno raccolto fondi per garantire il ritorno dei loro leader religiosi. A volte anche i familiari delle vittime di rapimento hanno pagato un riscatto. Secondo Open Doors, nel periodo da ottobre 2022 a settembre 2023 ci sono stati 4.118 cristiani uccisi, 3.300 rapiti e 100.000 sfollati interni nel Paese. Questo dato si confronta con i 5.014 cristiani di Porte Aperte uccisi e i 4.726 rapiti tra ottobre 2021 e settembre
2022 e i 4.650 cristiani uccisi e i 2.510 rapiti tra ottobre 2020 e settembre 2021. A marzo, uomini armati hanno ucciso 17 cristiani nell'area del governo locale di Zangon Kataf, nello Stato di
Kaduna. A settembre, un seminarista cattolico è stato bruciato vivo quando dei banditi hanno attaccato la residenza del cancelliere della diocesi cattolica di Kafanchan, nell'area del governo locale di Zangon Kataf, nello Stato di Kaduna. Il 1° settembre, uomini armati hanno ucciso almeno sette persone durante la preghiera del venerdì in una moschea nel villaggio di Saya, nello Stato di
Kaduna. Durante le preghiere mattutine del 24 ottobre, i banditi hanno attaccato un'altra moschea a
Kaduna, uccidendo l'imam e altri due fedeli. Numerosi scontri intercomunitari mortali sono continuati durante tutto l'anno nella regione centro-settentrionale tra agricoltori prevalentemente cristiani di vari gruppi etnici e pastori prevalentemente musulmani. A marzo, i pastori hanno Per_11
ucciso almeno 60 cristiani nello Stato di Benue, secondo i media. Nel suo messaggio pasquale,
l'arcivescovo di Abuja, ha affermato che "da al banditismo e ai Persona_12 CP_5
rapimenti, passando per la minaccia della violenza e del terrorismo, le storie sono strazianti e spaventose, proprio come lo furono i terribili eventi del Venerdì Santo più di duemila anni fa". Ad
aprile, i pastori hanno ucciso 33 cristiani nel villaggio di Runji, nello Stato di Kaduna. Un portavoce del governo locale ha detto che gli aggressori "hanno mutilato e bruciato soprattutto donne e bambini, dato fuoco alle case e fatto irruzione in diverse case all'interno della comunità". Sempre ad aprile, i media hanno riferito che i pastori armati hanno ucciso 18 cristiani e ferito un pastore Per_11
nello Stato di Plateau. Secondo i media, a settembre, i pastori hanno ucciso 10 cristiani nello Per_11
Stato di Plateau, dove altri 27 sono stati uccisi ad agosto.
Tra la metà di aprile e l'inizio di luglio, gli aggressori avrebbero ucciso più di 200 persone, la maggior parte delle quali cristiane, nell'area amministrativa locale di Mangu, nello stato di Plateau. presidente dell'Associazione per lo sviluppo di Mwaghavul a Mangu, ha detto che CP_13
54 villaggi sono stati attaccati, centinaia di persone sono disperse e più di 18.000 sono state sfollate.
Secondo il quotidiano Vanguard, gli sfollati erano ospitati in campi ospitati dalla Chiesa di Cristo
nelle Nazioni. Il 24 dicembre, uomini armati sconosciuti hanno lanciato attacchi coordinati contro più di 17 villaggi nello Stato di Plateau, bruciando case, uccidendo più di 150 persone, per lo più
cristiani, e ferendone e sfollandone migliaia di altre. I funzionari e alcuni sopravvissuti hanno attribuito le uccisioni alla crisi degli agricoltori-pastori in Nigeria e alla continua competizione per la terra e le risorse idriche, mentre altri, tra cui i leader religiosi cristiani, hanno affermato che le uccisioni di facevano parte di uno sforzo organizzato per cacciare gli agricoltori cristiani Per_13
Co dalle loro terre. L'imam capo di la capitale dello Stato di Plateau, ha detto che le uccisioni erano
Contr una vendetta per le precedenti uccisioni di pastori e il furto del loro bestiame. ha riferito che durante il periodo natalizio, le milizie di e hanno effettuato quattro attacchi CP_5 Per_11
Contr contro le comunità nello stato di Borno. A Gatamarwa, le milizie hanno ucciso 10 persone e bruciato case;
a re persone sono state uccise, un veicolo è stato bruciato e un altro rubato;
a Pt_6
, due persone sono state uccise e una ricoverata in ospedale;
e a tre persone sono Per_14 Per_15
state uccise.
Secondo un rapporto di aprile dell'agenzia di stampa cristiana Morning Star News, i leader cristiani hanno affermato di ritenere che gli attacchi dei pastori alle comunità cristiane siano stati
"ispirati dal loro desiderio di impadronirsi con la forza delle terre dei cristiani e imporre l'Islam
poiché la desertificazione ha reso difficile per loro sostenere le loro mandrie". Altre fonti hanno affermato che in molti casi gli aggressori erano gruppi di banditi travestiti da mandriani. Ci furono uccisioni e numerosi rapimenti a scopo di riscatto che coinvolsero il clero. Il 7 giugno, padre dell'arcidiocesi cattolica di Benin City, è stato ucciso a colpi d'arma da Persona_16
fuoco mentre tornava dai doveri pastorali. I media hanno riferito che il sacerdote cattolico padre
è stato rapito il 19 maggio nello stato di Imo. Il 17 settembre, il sacerdote cattolico Persona_17
padre è stato rapito insieme ad altre sei persone da uomini armati Persona_18
sospettati di essere pastori mentre viaggiavano nell'area del governo locale di Udi nello stato di
Enugu. Padre è stato rilasciato quattro giorni dopo. Secondo un rapporto di Aiuto alla Chiesa Per_18
che Soffre, al 13 novembre ci sono stati 23 rapimenti di sacerdoti, suore e seminaristi cattolici durante l'anno, tra cui un sacerdote che era stato precedentemente rapito nel 2019. Il rapporto cita anche un decesso derivante da un rapimento e altri tre omicidi.”
(https://www.state.gov/reports/2023-report-on-international-religious-freedom/nigeria/).
Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto e alla luce delle fonti internazionali consultate, al ricorrente può essere certamente riconosciuto lo status di rifugiato, apparendo soddisfatti tutti gli elementi contenuti nella definizione datane del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e segg. Infatti la vicenda narrata dal richiedente asilo sia nel ricorso introduttivo, sia nel corso dell'audizione in questa sede, rende evidente che le autorità del suo paese di origine non siano state in grado di proteggerlo ma che anzi il ruolo egemone del padre gli abbia impedito di rivolgersi alla
Polizia, stante anche l'elevato grado di corruzione della stessa, ampiamente documentato dalle COI
appena citate. Nel caso di specie esistono infatti tutti gli elementi identificativi dello status di rifugiato, cioè la persecuzione subita da parte del gruppo estremista musulmano, che ha sterminato tutta la sua famiglia e ha gravemente ferito il ricorrente mentre si dava alla fuga, e l'impossibilità di ricevere adeguata protezione da parte dello Stato. Infatti, se è vero che la Costituzione nigeriana vieta al governo di istituire una religione di Stato e garantisce la libertà di religione senza discriminazioni, è altresì noto che l'apparato statale nigeriano non è attualmente in grado di garantire il rispetto di tale diritto sia per carenza di finanziamenti e personale, che per l'alto livello di corruzione e la scarsa preparazione dei funzionari statali.
Per queste ragioni appare concreto il pericolo che l'istante, tornando nel suo paese, cada nuovamente vittima di atti di discriminazione religiosa in quanto cristiano. In altre parole, ricorrono nel caso in esame gli estremi dell'art. 8 del D.Lg.vo n. 251/2007, ove si precisa che i motivi delle persecuzione possono essere ricondotti anche alla “religione” e/o alla “nazionalità”, intesa quest'ultima non solo come “cittadinanza” ma anche come “appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica”.
Il riconoscimento al ricorrente della forma massima di protezione internazionale, esonera il
Collegio dal valutare la sussistenza delle forme gradate di protezione, invocate dallo stesso in via subordinata.
Stante la delicatezza della materia, l'esistenza comunque di orientamenti contrastanti e la mutevolezza della situazione di fatto, si ritiene di dovere compensare tra le parti le spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1093 - 2024,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) Accoglie il ricorso depositato il 14.03.2024 da nato a [...] Parte_1
State (Nigeria) il 23/04/1993, (C.F. ) avverso il provvedimento C.F._1
ID Rif. n. ME0008089 emesso dalla Controparte_3
di reso nella seduta del 31.08.2023 e notificato il
[...] CP_3
04.03.2024, e per l'effetto riconosce lo status di rifugiato;
b) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Messina, 07.03.2025.
Il Giudice est Il Presidente
(Dott. Mirko Intravaia) (Dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Stefania Cutrì,
Funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Sezione Immigrazione del
Tribunale di Messina.
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Composto dai seguenti magistrati:
Dott. Corrado Bonanzinga Presidente
Dott. Simona Monforte Giudice
Dott. Mirko Intravaia Giudice rel.
riunito in camera di consiglio;
esaminati gli atti del procedimento iscritto al N. 1093 del Registro Generale 2024
TRA
nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), attualmente residente in [...]17, C.F._1
c/o C.A.S. “Sole” di Barcellona P.G. (ME), ed elettivamente domiciliato in Barcellona P.G. (ME),
Via Umberto I n. 128 nello studio dell'Avv. Alessandro Campo che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., C.F. domiciliato c/o Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
la Controparte_3
, Via Don Luigi Sturzo 142;
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
ha emesso il seguente
DECRETO
In data 22.08.2023 , nato a [...] il [...], Parte_1
formalizzava richiesta di asilo presentando l'apposito modulo C3. In data 25.08.2023 il ricorrente veniva convocato presso la
[...]
di ma, a causa di un guasto alla vettura del Controparte_3 CP_3
C.A.S. a lui non imputabile, non poteva essere presente per l'audizione. In particolare la vettura del
C.A.S., ove si trovava ospitato il richiedente asilo, quella mattina non riusciva a partire per un guasto tecnico, come immediatamente comunicato dalla medesima struttura alla CP_3
; che i Responsabili del C.A.S. “Sole” di Barcellona P.G. richiedevano una nuova data
[...]
per l'audizione del ragazzo per l'improvviso e non prevedibile problema, ma soprattutto poiché il disguido non era addebitabile al beneficiario;
la , con nota del 30.08.2023, Controparte_3
comunicava la propria intenzione di non procedere a nuova audizione poiché in “procedura accelerata”.
Con provvedimento ID VESTANET N. ME0008089, reso nella seduta tenutasi in data
31.08.2023 e notificato il 04.03.2024, la rigettava per Controparte_3
manifesta infondatezza la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, evidenziando in particolare come nel caso di specie la domanda di protezione internazionale, in conseguenza della nazionalità del richiedente, fosse stata trattata dalla stessa in applicazione della procedura accelerata ai sensi dell'art. 28-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. 25/2008. L'Autorità amministrativa evidenziava come il colloquio dell'istante, ai sensi dell'art. 12, comma 3, d.lgs. 25/2008, si sarebbe potuto rinviare solo qualora le sue condizioni di salute, certificate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata, non lo avessero reso possibile, ovvero qualora egli avesse chiesto e ottenuto un rinvio per gravi e documentati motivi. Sottolineava inoltre come le dichiarazioni rese dal richiedente presso l'Ufficio Immigrazione della Polizia di Stato di Messina, al momento della formalizzazione della domanda di protezione internazionale, non fossero sufficienti a giustificare l'adozione di un provvedimento favorevole nei suoi confronti, potendo dunque l'istanza essere decisa allo stato degli atti, previo il regolare completamento della procedura di notifica della convocazione. La Commissione quindi all'unanimità pronunciava una declaratoria di manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28- ter, comma 1, lett. b) (paese sicuro), d.lgs. 25/2008.
Con ricorso depositato il 14.03.2024, impugnava il suddetto Parte_1
provvedimento affermando che sussistevano tutti i requisiti per la concessione della protezione sussidiaria e lamentando tra l'altro come non fosse stato riconosciuto in subordine nemmeno il diritto ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. A sostegno dell'opposizione rappresentava, quindi, come l'Autorità amministrativa avesse assunto un comportamento assolutamente illegittimo avendo di fatto impedito al ricorrente di esplicitare i gravi motivi che l'avevano costretto a lasciare il proprio Paese d'origine per rifugiarsi in Italia. In particolare il richiedente asilo esponeva al proprio difensore di essere di nazionalità
nigeriana, di professare la religione cristiana e di appartenere al gruppo etnico IGBO; di essere nato ed aver vissuto in Imo State, sino ai fatti che lo hanno costretto a fuggire dal proprio Paese nel marzo del 2023; che la famiglia di origine era costituita dal padre e dalla madre (deceduti entrambi perché uccisi nella medesima vicenda narrata), nonché un fratello e due sorelle (anch'essi deceduti nell' aggressione subita dalla famiglia); di aver studiato fino a 18 anni e di aver conseguito il diploma, nonchè di aver successivamente effettuato apprendistato come “panettiere”; di non essere sposato e di avere non avere figli;
di essere stato costretto a scappare dal proprio Paese di origine a causa di problemi avuti dalla propria famiglia con un gruppo di estremisti musulmani, appoggiati dalle autorità della propria regione d'origine (Imo State), i quali aggredivano, minacciavano e uccidevano la comunità cristiana del quale il padre era un rappresentante in vista;
che in seguito alla reazione del padre durante una aggressione alla comunità cristiana, un gruppo di estremisti islamisti con il sostegno e la copertura delle autorità locali assaltavano la casa del ricorrente uccidendo tutta la sua famiglia, nonché ferendo gravemente il ricorrete il quale fortunatamente riusciva a mettersi in salvo;
che dopo essersi recato in vari ospedali lontani dal luogo dell'aggressione per essere più volte operato al fine di curare le gravi ferite riportate nell'attentato, per la paura di essere ucciso, così come avvenuto ai propri familiari, decideva di scappare iniziando così un lungo viaggio migratorio verso l'Algeria prima e la Tunisia successivamente;
che dopo una permanenza di 3 mesi in Tunisia, decideva di imbarcarsi verso l'Italia, giungendovi in data il 21/07/2023.
Instaurato il contraddittorio, il Controparte_4
di non si costituiva, restando contumace.
[...] CP_3
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per il rigetto del ricorso,
argomentando che quanto al profilo dello status di rifugiato, il ricorrente non aveva addotto motivazioni che ne legittimassero il riconoscimento;
che, ai fini della protezione sussidiaria, la sentenza nr. 24111/15 della Cassazione richiedeva la sussistenza di un principio di individualizzazione del rischio non dimostrato nel caso in esame, posto che il richiedente asilo proveniva da un paese ove non vi erano conflitti di elevata rilevanza eccetto che possibili azioni nei confronti di stranieri;
che, non poteva ritenersi sussistente lo stato di particolare vulnerabilità richiesto dalla legge ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria poiché il ricorrente non aveva fornito idonei elementi a supporto della domanda.
Fissata la comparizione delle parti davanti al Giudice designato, all'udienza del 07.11.2024 il ricorrente compariva personalmente e, con l'ausilio di un mediatore iscritto nell'elenco del
Tribunale di Messina, dichiarava: “A.D.R. Sono e mi chiamo sono della Testimone_1
Nigeria e sono cristiano. A.D.R. Sono arrivato in Italia nel 2023. Al mio paese non ho più nessuno.
Mio AP e mia mamma sono morti nel febbraio 2021, entrambi sono stati uccisi dalla Polizia
perchè cristiani. Mio padre era un capo del villaggio e quando è venuta a casa la Polizia, lui
cercava di difendere mia mamma, me e mia sorella. Loro sono stati uccisi, mentre io sono riuscito
a scappare buttandomi dalla finestra. A.D.R. In Nigeria vi è una parte del paese che è cristiana ed
una parte musulmana. Ma la minoranza cristiana non viene riconosciuta e viene invitata ad isolarsi
rispetto alla comunità musulmana che è preponderante. Gli stessi Poliziotti erano musulmani,
anche perché in Nigeria se sei cristiano non puoi fare il poliziotto. A.D.R. Io sono riuscire a non
farmi uccidere dalla Polizia perché sono scappato. Mentre scappavo, gettandomi dalla finestra, mi
sono ferito gravemente al braccio (fa vedere ferite). Prima sono andato in una città vicino. Lì sono
andato a farmi curare in un ospedale. Dopo un pò di tempo ho raggiunto mio zio in un villaggio e
sono rimasto da lui. Lui anche se cristiano si è unito ad un villaggio di musulmani e non ha
problemi. A.D.R. Mio zio mi ha aiutato a vendere la casa dove abitavo e così sono riuscito ad avere qualche soldo anche per curarmi e poi per partire per l'Italia. Sono passato dalla Algeria e poi sono andato in Tunisia dove sono rimasto cinque mesi. A.D.R. Se tronassi in Nigeria verrei ucciso
dalla Polizia perché cristiano. A.D.R. a Barcellona P.G. in una casa in affitto. Nella casa vivo Pt_2
da solo e pago euro 200,00 al mese. A.D.R. Lavoro in un vivaio che scadrà a dicembre che mi
verrà rinnovato. A.D.R. Ho frequentato la scuola a Barcellona P.G. Alla medesima udienza il procuratore del ricorrente chiedeva un breve termine per produzione documentale ed il Giudice
istruttore rimetteva la causa al Collegio con termine per concedere il suddetto deposito.
Si deve premettere che sebbene il ricorrente abbia chiesto il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria e non anche dello status di rifugiato, è opportuno procedere all'esame completo della normativa. Ciò in quanto la Suprema Corte ha chiarito che “A prescindere dalla domanda delle parte, il giudice è comunque tenuto ad esaminare la possibilità di riconoscere al richiedente asilo ciascuna forma di protezione, ove ne ricorrano i presupposti, qualora i fatti storici addotti a fondamento della stessa risultino ad essa pertinenti, trattandosi di domanda autodeterminata avente ad oggetto diritti fondamentali” (Cassazione civile sez. III - 12/05/2020, n.
8819).
Il nostro ordinamento prevede un sistema pluralistico di misure di protezione internazionale. In particolare, il D.Lgs. n. 251 del 2007 disciplina, in attuazione della direttiva
2004/83/CE, il riconoscimento allo straniero 1) della qualifica di rifugiato, 2) del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio
1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31
gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95), e 3) del diritto al conseguimento della cosiddetta “protezione complementare” ai sensi del D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n.
173 del 18.12.2020, che ha sostituito la precedente “protezione umanitaria”, già prevista nell'art. 5 sesto comma e 19 primo comma d.lgs. n. 286 del 1998, e che oggi va riconosciuto in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 commi 1 D. Lgs. 286/1998), nel caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale determini il mancato rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (rinvio all'art. 19 comma 1.1 prima parte D. Lgs. 286/1998) o vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, (rinvio all'art. 19 comma 1.1 seconda parte D. Lgs. 286/1998).
L'art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce alla lettera e) "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del
Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10" (lett. e dell'art. 2).
Quanto ai responsabili della persecuzione (ma ciò vale anche con riferimento al danno grave rilevante ai fini della protezione internazionale), l'art. 5 D. Lgs. 251/207 stabilisce che essi possono essere 1) lo Stato, 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, 3) soggetti non statuali se lo Stato o gli altri soggetti che controllano il territorio,
comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione effettiva e non temporanea. Ciò significa che quando l'agente della “persecuzione” sia un privato non è sufficiente che la vittima percepisca di trovarsi in una situazione di pericolo, ma occorre che l'istante dimostri che le autorità locali non possano o non vogliano fornire adeguata protezione.
Lo status di rifugiato si configura, pertanto, in presenza di due presupposti, quello della natura ideologica della persecuzione attuata o minacciata e quello della rottura del legame sociale tra lo Stato di origine ed il suo cittadino. La peculiare natura della persecuzione si coglie, in particolare, attraverso il riferimento all'appartenenza ad un “particolare gruppo sociale”, fattispecie che in qualche modo racchiude in sé tutte le altre, poiché con tale espressione si vuole fare riferimento all'insieme dei soggetti che condividono una caratteristica innata, una storia comune che non può essere mutata, una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente così come la mancanza delle libertà democratiche non sono, invece, di per sé
sufficienti a costituire presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato, essendo necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.
Viceversa, l'art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce alla lettera g) "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese
di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto
Paese”. L'art. 14 D. Lgs. 251/2007 definisce, quindi, i “danni gravi”, considerando tali a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Come sottolineato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 20.03.2014 n. 6503), l'esame comparativo dei requisiti relativi alla misura maggiore e quelli riguardanti la protezione sussidiaria,
pongono in evidenza anche il differente grado di personalizzazione del rischio che deve essere accertato nelle due forme di protezione internazionale. La differenza tra il rifugiato politico e la protezione sussidiaria si coglie nell'attenuazione, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, del nesso causale tra la vicenda individuale e il pericolo rappresentato, sia con riferimento alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs n. 251 del 2007 (pericolo di morte o trattamenti inumani e degradanti), sia nell'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo (minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale). In particolare, con riferimento a quest'ultima ipotesi, si è sottolineato che la protezione sussidiaria può essere giustificata anche in mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo e la Corte di Giustizia, nella sentenza Corte di Giustizia n. 172 del 2009, Caso Elgafaji
contro
Paesi
Bassi, ha stabilito che "l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del
richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la
prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione
personale; - l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata
qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato
dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai
giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di
ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola
presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia". Peraltro, anche con riferimento alle altre ipotesi di protezione sussidiaria, disciplinate nelle lettere a) e b) dell'art. 14,
l'esposizione al pericolo di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado d'individualizzazione (per esempio, per l'appartenenza ad una comunità, ad un gruppo sociale, ad un genere, ad una fazione religiosa o politica etc.) non deve avere i caratteri più rigorosi del fumus persecutionis.
La protezione complementare è il risultato della riforma introdotta con D.L. 21 ottobre 2020,
n. 130 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che, pur avendo mantenuto la dicitura
«protezione speciale» introdotta con D.L. 04.10.2018 n. 231, ha allargato le ipotesi in cui il relativo permesso può essere rilasciato ed ha espressamente consentito la conversione del suddetto permesso di soggiorno in permesso di lavoro. Tale forma di tutela è stata, quindi, modificata dal D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, che ne ha ristretto l'ambito di operatività.
Come è noto, il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113(cd. “decreto sicurezza”), con l'intento di ridurre la discrezionalità nel riconoscimento della protezione umanitaria, aveva sostanzialmente abrogato la protezione umanitaria come categoria generale e aperta (sopprimendo il comma 6 dell'art. 5 d.lgs.
n. 286 del 1998, che prevedeva il rilascio di un permesso di soggiorno in caso di “seri motivi” di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) ed aveva sostituito il permesso “per motivi umanitari” con ipotesi specifiche e tipiche di permessi speciali, solo in parte riconducibili al già previsto permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;
aveva, quindi, previsto, all'art. 32 D.Lgs. n. 25 del 2008, la trasmissione degli atti dalla
Commissione Territoriale al Questore, in caso di rigetto delle forme maggiori di protezione internazionale, ai fini del rilascio di un permesso di “protezione speciale” in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 commi 1 D. Lgs. 286/1998), di tortura o di gravi violazioni dei diritti umani nel paese di origine (rinvio all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs.
286/1998) salvo che potesse disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. La protezione speciale era stata quindi configurata dal legislatore come norma di chiusura, in ideale contraltare all'apertura del catalogo dei seri motivi già contemplati dal
D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
Orbene, il legislatore, con il D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del
18.12.2020, ha ripristinato nell'art. 5 comma 6 D. Lgs. 286/1998 il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato (ma non anche il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario); ha ampliato le ipotesi di divieto di respingimento di cui all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs.
286/1998 prevedendo il caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e quello in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); ha leggermente modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di “condizioni di salute di particolare gravità” ora si parla di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie”) prevedendo che anche in tal caso la Commissione in caso di rigetto della CP_3
domanda di protezione internazionale trasmetta gli atti al Questore (art. 32 comma 3.1 D. Lgs. 25 del 2008); infine, il legislatore, pur mantenendo la dicitura “protezione speciale”, ha previsto che il suddetto permesso di soggiorno abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile. La
giurisprudenza di legittimità, subito dopo la suddetta novella normativa (Cass. civ. 29.03.2021 n.
8713) ha sottolineato che il riferimento contenuto nella legge al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” delinea una "nuova protezione speciale" che si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione era stata fornita dal consolidato orientamento della Suprema Corte, che già aveva sottolineato che le situazioni di “vulnerabilità” che potevano dar luogo a tale forma di protezione non si esauriscono in quelle indicate nell'art. 2, comma 1, lett. h-bis), del D. Lgs. n. 25 del 2008 (minori non accompagnati;
disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori,
vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali;
persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica,
fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali), ma costituiscono un catalogo aperto, in quanto l'indagine diretta alla verifica della sussistenza dei presupposti di vulnerabilità richiesti ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari va condotta svolgendo “... una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia,
comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018; Cass. Sez. U,
Sentenza n. 29459 del 13/11/2019; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020; Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020).
Con il D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, sono stati nuovamente ridotti i casi in cui vige un divieto di espulsione e, in particolare, pur essendo stato conservato il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, è stata eliminata l'ipotesi che prevedeva il divieto di espulsione allorquando l'allontanamento dal territorio nazionale comportava una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Inoltre, è stata eliminata la possibilità
per il Questore, previo parere della per il riconoscimento della protezione Controparte_3
internazionale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il legislatore ha, altresì, modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie” ora si parla di “condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine”) ed ha eliminato la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche, di durata annuale prorogabile finché
sussistono le condizioni, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Va, nondimeno, osservato che l'art. 19.1 e 1.1, mantenendo il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano di cui all'art.5, comma 6, T.U.I., segnala la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori, pur trattandosi di obblighi gravanti sullo
Stato che sono cogenti a prescindere dal loro richiamo in una specifica disposizione normativa.
In particolare, il legislatore ha, in tal modo, richiamato implicitamente, come ha già chiarito la Suprema Corte (Cass. 7861/2022), anche l'art.8 CEDU, che afferma il diritto “alla vita privata e familiare”, ancorché si tratti di un diritto non assoluto, ma che deve essere bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati (sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e prevenzione di reati, protezione della salute e della morale, protezione dei diritti e delle libertà altrui). Sulla base di tale impostazione, la Suprema Corte, nell'ordinanza n.
7861/2022, aveva individuato tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, ed aveva sottolineato che tutti apparivano rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche,
le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. La soppressione della espressa previsione del divieto di espulsione in caso di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare assume, pertanto, rilievo solo per la individuazione delle modalità di valutazione della ricorrenza del parametro della tutela della vita privata e familiare, desumibile dall'articolo 8 CEDU, declinando tale disposizione in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale sulla base di una valutazione globale nella quale non può essere dato un rilievo autonomo in via esclusiva al vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale o al suo inserimento socio – lavorativo. D'altronde, la rilevanza del parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letta alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di Strasburgo, in quanto solo la Corte EDU è autorizzata a riempire di contenuti le norme della Convenzione e le autorità nazionali si devono attenere alle sue indicazioni. In tale ambito acquista, allora, particolare rilievo quanto affermato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza
14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 - Causa
contro
Italia) e cioè che l'art. 8 CEDU tutela Pt_3
anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende anche alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, dovendosi accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.
Sennonché, la circostanza che il diritto “alla vita privata e familiare” sia un diritto non assoluto, ma che deve essere bilanciato con altri valori tutelati dall'ordinamento, finisce con l'attribuire nuovamente, ai fini del riconoscimento della protezione complementare, alla valutazione comparativa tra la situazione che, in caso di rimpatrio, il richiedente lascerebbe in Italia e quella che il medesimo troverebbe nel Paese di origine. Infatti, prima che il legislatore introducesse con il
Decreto-legge n. 130 del 2020 la previsione contenuta nell'articolo 19, comma 1.1. Testo Unico
Imm., che consentiva il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” nell'ipotesi in cui l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale potesse comportare la violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, salvo ragioni di sicurezza nazionale o di ordine e sicurezza pubblica, la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. n. 4455/18, e successivamente nella composizione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 29459/2019, aveva affermato che
“l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in
Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”. Di conseguenza, a seguito della nuova modifica dell'art. 19 comma 1.1, che ha ripristinato una situazione analoga a quella antecedente al Decreto
Legge n. 130 del 2020, si deve ritenere che il criterio della comparazione tra la condizione dello straniero in Italia e la condizione in cui lo straniero si troverebbe tornando nel proprio Paese di origine, sul quale si era in precedenza fondato il giudizio di riconoscimento della tutela umanitaria,
possa ritenersi nuovamente attuale. In particolare, va ribadito quanto affermato dalla Suprema Corte nella citata sentenza n. 29459/2019, là dove viene sottolineato, nel paragrafo 10.2, che “Non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno
2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.
La necessaria considerazione della dimensione costituzionale nazionale del diritto alla protezione complementare risulta, poi, funzionale ad illuminare il senso della valutazione comparativa da svolgere ai fini del riconoscimento del diritto a tale forma di protezione. La Corte
costituzionale ha infatti chiarito – nella sentenza n. 202/2013, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 5 Testo Unico Imm., nella parte in cui esso prevedeva che la valutazione discrezionale ivi contenuta, di tutela rafforzata dello straniero, si applicasse solo allo straniero che aveva “esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al
“familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero avente “legami familiari nel territorio dello
Stato” – che la “discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del
2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006, n. 78 del 2005)”. In detta sentenza la Corte costituzionale non si è limitata ad evocare il parametro interposto dell'articolo 8 CEDU, ma ha richiamato anche, e prima, i parametri costituzionali interni dettati dagli articoli 2,3, 29, 30 e 31
Cost.; è, allora, alla luce di tali disposizioni costituzionali che va individuato il senso della comparazione da effettuare tra ciò che il richiedente lascia in Italia e ciò che egli troverà nel suo
Paese di origine, dovendo cioè valutarsi, nel giudizio sulla vulnerabilità, non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine –
ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate,
di osmosi culturale riuscita (Cass. civ. sez. un. 09.09.2021 n. 24413).
Di conseguenza, l'attuale protezione complementare va riconosciuta quando lo straniero possa essere oggetto di “persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” ovvero quando lo straniero “rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti”. Si tratta di ipotesi in cui non può disporsi l'espulsione o il respingimento in quanto riconducibili a quelle per le quali di regola va concesso lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, ma nella fattispecie concreta non è possibile riconoscere la protezione internazionale per la presenza di fatti impeditivi quali una causa di revoca o una causa ostativa.
La protezione complementare va, poi, riconosciuta quando il divieto di non refoulement derivi dal “rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali”. L'adesione a specifiche convenzioni a tutela dei diritti umani, quali quella sulla tortura, sulla disabilità, sulle violenze di genere, integrata dalla griglia dei diritti inviolabili della Costituzione consente di effettuare una catalogazione che rende l'applicazione del divieto concretamente determinata. Gli interessi protetti non possono, però, restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 24160/2020; n. 13079/2019; Ordinanza n. 8571/2020), in quanto l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali promuove l'evoluzione della norma a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione e ciò a prescindere dall'esistenza di un rischio per il richiedente asilo di essere esposto alla violazione dei diritti umani contemplati dalle convenzioni internazionali o dalla Costituzione anche nel paese di rientro. Tra gli obblighi internazionali assume, poi, peculiare rilievo quello desumibile dall'articolo 8 CEDU, in base al quale deve ritenersi che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti “una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28
luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Per questa tipologia di protezione complementare la casistica giurisprudenziale è molto ampia nella giurisprudenza di legittimità che si è formata dopo la sentenza n. 4455 del 2018 con riferimento alla “protezione umanitaria” e la principale novità della nuova forma di protezione è che, in base al dettato normativo, sembra necessaria una valutazione globale del grado di radicamento dello straniero anche nella valutazione comparativa indicata dalle Sezioni Unite con riferimento alla protezione umanitaria nella sentenza n. 29459/2019, dal momento che l'esame dei legami familiari culturali o sociali con il Paese di origine non può costituire elemento di valutazione, ancorché correlato alla ragione di radicamento.
Va, quindi, chiarito che le procedure relative all'accertamento della sussistenza od insussistenza delle condizioni per accedere alla protezione internazionale sono disciplinate dal
D.Lgs. n. 25 del 2008 e dal D.Lgs. n. 159 del 2008. Il legislatore italiano ha adottato la soluzione di attribuire a degli organi tecnici e non politici, le cosiddette “Commissioni Territoriali”, tutte le competenze valutative in ordine all'accertamento delle condizioni del diritto alla protezione internazionale. Infatti, il del D.Lgs. n. 25 del 2008 (attuazione della Direttiva CE 2005/85) prevede che, a seguito della domanda di protezione internazionale, la deve Controparte_3
effettuare il colloquio personale dell'interessato ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 25/2008, (colloquio che va, ai sensi del successivo art. 14 videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana) ed è chiamata, quindi, a valutare la ricorrenza delle condizioni sia per il riconoscimento della protezione massima (status di rifugiato), sia della protezione sussidiaria, sia di quella residuale del c.d. permesso di protezione speciale ex art. ex art. 32, comma 3 del D. lgs 25/2008, mentre, ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. 25/2008, avverso la decisione della è ammesso Controparte_3
ricorso dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione costituita presso il tribunale, che giudica in camera di consiglio in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 35 bis D. Lgs.
28.01.2008 n. 25. Nei casi in cui il richiedente è accolto o trattenuto ai sensi degli articoli 20 e 21
del D. Lgs. n. 25/2008, il ricorso deve essere proposto, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione (ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero), avanti alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione costituita presso il Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di
Corte di Appello in cui ha sede il centro;
negli altri casi, il ricorso deve essere proposto, entro il medesimo termine, avanti alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione costituita presso il
Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede la CP_3
che ha adottato la decisione (vedi art. 4 D.L. 17.02.2017 n. 13).
[...]
L'opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa;
inoltre, la cognizione del Tribunale
riguarda il diritto di cui si afferma la tutelabilità e non la eventuale nullità del provvedimento amministrativo (Cass. civ. 08.06.2016 n. 11754), ma nel sistema normativo il ricorso all'autorità giudiziaria può essere proposto solo dopo l'esperimento della procedura amministrativa che ne costituisce, pertanto, una imprescindibile condizione.
L'art.35 bis D. Lgs. 25/2008 prevede, nondimeno, che quando la Commissione che ha adottato l'atto impugnato non renda disponibili entro venti giorni dalla notificazione del ricorso copia della videoregistrazione di cui al menzionato art. 14 (come pure nel caso in cui l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo ed il giudice ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione), il Tribunale debba disporre l'udienza di comparizione delle parti. Si è posto il problema se la necessità di disporre l'udienza di comparizione delle parti implichi anche la necessità dell'audizione dell'interessato; nel caso in esame non occorre, però, soffermarsi su tale questione, in quanto il Tribunale ha provveduto, comunque, ad effettuare l'audizione del richiedente asilo.
Si deve premettere che il D. Lgs. 251/2007, conformemente alle Direttive comunitarie di cui costituisce attuazione (in particolare della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), stabilisce all'art. 3 che, per valutare la fondatezza della domanda, occorre esaminare tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione, le dichiarazioni ed i documenti presentati dal richiedente, il quale deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi, e la situazione individuale nonché le circostanze personali del richiedente. Ciò significa che davanti alla sezione specializzata del Tribunale opera il principio dispositivo, nel senso che il giudice decide nei limiti della domanda, ma non opera,
peraltro come in tutti i procedimenti civili, il vincolo del nomen iuris indicato dalla parte. La
limitazione del devolutum è data, infatti, dai fatti allegati non dalla loro qualificazione giuridica, rimessa all'autonoma determinazione del giudice.
Inoltre, il medesimo art. 3 prevede un regime probatorio attenuato, attesa la difficoltà per l'istante, costretto alla fuga per salvaguardare la propria incolumità, di dimostrare le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione (Cass. civ. 26278/2005; Cass. civ. sez., un.
27310/2008). In particolare, la suddetta disposizione stabilisce che “Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove,
essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”. In particolare sulla valutazione di credibilità del racconto la norma indica quattro principali criteri di valutazione e cioè:
a) la coerenza interna, che riguarda le eventuali incongruenze, discrepanze o omissioni presenti nelle dichiarazioni, rilevabili direttamente dal racconto;
b) la coerenza esterna, che si riferisce alla coerenza tra il resoconto del richiedente e prove di altro tipo ottenute dalle autorità competenti,
comprese le informazioni sul paese di origine, c) la sufficienza dei dettagli, poiché di regola il dettaglio è indicativo di una vicenda effettivamente vissuta;
d) la plausibilità o verosimiglianza, e cioè che si tratti di un fatto possibile, nonché apparentemente ragionevole, verosimile o probabile.
La Suprema Corte ha, poi, sottolineato che la “verosimiglianza” deve “oggettivizzarsi” nel senso che va valutata la "plausibilità di fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del contesto del richiedente, compresi il genere, l'età, l'istruzione e la cultura"
(Cass. civ. 6738/2021). L'attenuazione dell'onere probatorio significa, pertanto, che l'onere di provare i requisiti necessari per ottenere la protezione internazionale non grava esclusivamente sul richiedente e le sue ragioni debbono essere ritenute veritiere non sulla base della verifica della sussistenza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri sopra indicati che consentono di ritenere credibili le dichiarazioni del richiedente asilo se, pur non integralmente provate, risultino comunque plausibili ed attendibili tenendo conto della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto, quando il fatto narrato appare nel suo complesso vero o verosimile e non in contraddizione con le informazioni a disposizione dell'organo giudicante, su cui grava un obbligo di “cooperazione istruttoria”, che deve riguardare la specifica situazione di rischio di persecuzione o di pericolo qualificato rappresentata dal richiedente (Cass. civ. 27310/2008; Cass. civ. 25056/2010; Cass. civ. 16202/2012; Cass.
17.10.2014 n. 22111; Cass. 14998/15). Da ciò discende che le necessarie informazioni devono essere acquisite anche d'ufficio, se del caso compulsando siti internet di organizzazioni internazionali, che ne garantiscano l'attendibilità (come www.unhcr.it o il sito dell'EUAA) e ciò anche quando le dichiarazioni del richiedente asilo appaiano intrinsecamente inattendibili, specie con riferimento presupposto normativo della fattispecie ex art. 14, lettera c) ove l'accertamento della situazione di rischio deve precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità e sulla condizione individuale del ricorrente (Cass. civ. 26481/2021).
Si deve, comunque, ribadire che l'istanza diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio della domanda, nel senso che il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio (Cass. n. 27336-18, Cass. n. 3016-19) ed il dovere di cooperazione istruttoria del giudice - disancorato dal versante dell'art. 115 cod. proc. civ. e libero da preclusioni istruttorie - presuppone comunque il previo assolvimento da parte del richiedente dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua esposizione a rischio, a seguito del quale opera il potere-dovere del giudice di accertare anche d'ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si verifichino fenomeni tali da giustificare la misura tutoria (Cass. n. 11096-19, Cass. n.
11312-19). L'attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l'attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera, infatti, esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell'allegazione (v. Cass. n. 13403-19).
Ciò premesso, nel caso di specie, il ricorrente ha sostenuto di avere diritto ad ottenere la protezione sussidiaria o in subordine un permesso di soggiorno per protezione speciale, considerando la condizione di guerra civile permanente e l'instabilità assoluta in cui versa la
Nigeria, nonché la condizione di estrema vulnerabilità e il rischio individuale che lo stesso corre essendo stata la sua famiglia sterminata da gruppi terroristici di matrice islamica che imperversano nella zona di provenienza del richiedente. Aggiungeva peraltro di non poter trovare protezione da parte delle Autorità nigeriane poiché anch'esse colluse e corrotte.
Ritiene il Collegio che, nella fattispecie in esame, si debba riconoscere lo status di rifugiato al ricorrente, appartenente alla comunità cristiana di cui il padre era rappresentante in vista, in quanto vittima di atti persecutori da parte di estremisti islamici che, con la connivenza delle autorità
locali, irrompevano in casa ferendolo gravemente e uccidendo i genitori ed i fratelli. Il racconto del ricorrente infatti, per quanto sotto alcuni aspetti generico (riguardo in particolare alle modalità in cui sia avvenuta l'aggressione alla comunità di appartenenza e a come egli in concreto sia riuscito a fuggire), è comunque privo di rilevanti contraddizioni e coerente con il contesto sociale di appartenenza, oltrechè supportato dagli elementi di conoscenza derivanti dalle COI, in modo da risultare verosimile l'intera prospettazione da lui fornita in ordine alle ragioni dell'allontanamento dal proprio paese.
Infatti, con riferimento alla non pacifica convivenza tra le comunità cristiane e musulmane in Nigeria, Secondo il rapporto annuale di Open Doors, presentato a gennaio 2022, la Nigeria è il
Paese dove vengono uccisi più cristiani al mondo, ben 4.650 l'anno scorso contro i 3.530 del 2020, cioè il 78% dei fedeli ammazzati in tutto il mondo. Con una popolazione di oltre 200 milioni quasi equamente divisa tra cristiani e musulmani (secondo recenti stime, il 48,8 per cento della popolazione nigeriana aderisce all'Islam – soprattutto sunnita – mentre il Cristianesimo è praticato dal 49,3 per cento della popolazione), la Nigeria è sostanzialmente spaccata in due anche a livello territoriale per quanto riguarda le religioni: i cristiani affrontano la persecuzione nel nord a maggioranza musulmana – dove la sharia è stata imposta in diversi Stati – e nella cosiddetta
“cintura di mezzo” del Paese, dove il nord musulmano incontra il sud cristiano. opera CP_5
nel nord-est del Paese sin dal 2002, sebbene l'insurrezione vera e propria sia iniziata nel 2009,
mentre i pastori fulani, nomadi mandriani provenienti dal Medio Oriente, attaccano di frequente le comunità contadine cristiane in tutto il Paese. (https://lepersoneeladignita.corriere.it/2022/06/12/i-
perche-della-strage-infinita-dei-cristiani-in-nigeria/
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/analisinigeria ).
L' USDOS – Dipartimento degli Stati Uniti D'America - nel suo Report annuale sulla libertà religiosa – 2023 - riporta che : “La Costituzione stabilisce che né il governo federale né
quello statale devono stabilire una religione di Stato e proibisce la discriminazione per motivi religiosi. Esso garantisce la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, compresa la libertà di cambiare la propria religione e di manifestare e propagare la religione "nel culto, nell'insegnamento,
nella pratica e nell'osservanza", a condizione che questi diritti siano coerenti con gli interessi della difesa, della sicurezza pubblica, dell'ordine, della moralità o della salute e con la protezione dei diritti altrui. La Costituzione afferma inoltre che lo Stato ha il dovere di incoraggiare i matrimoni interreligiosi e di promuovere la formazione di associazioni che superino le linee religiose e promuovano "l'integrazione nazionale". La Costituzione vieta i partiti politici che limitano l'appartenenza in base alla religione o hanno nomi che hanno una connotazione religiosa. I gruppi ebraici hanno denunciato discriminazioni a causa della mancanza di alloggi religiosi da parte del governo per la loro osservanza del sabato del sabato. Hanno detto che questo ha impedito ai membri di sostenere esami professionali di stato che si tengono solo il sabato. Hanno anche detto di essere stati privati del diritto di voto perché tutte le elezioni si tengono di sabato. Hanno inoltre affermato che le giornate di sanificazione statali o locali, che chiudevano le strade il sabato mattina, spesso impedivano ai loro membri di partecipare alle funzioni di Shabbat. A settembre, il ha CP_6
invitato il presidente TI a garantire che tutte le regioni e le fedi siano rappresentate nelle nomine politiche fatte dal suo governo. Il ha affermato che le nomine dall'insediamento del CP_6
presidente a maggio hanno favorito principalmente gli e i cristiani a scapito dei musulmani. Per_1
Il direttore esecutivo ha dichiarato: "Siamo scioccati fino al midollo dal fatto che il CP_7
presidente Bola ED TI abbia nominato cristiani ... principalmente in posizioni chiave sin dall'inizio di questa amministrazione a spese dei musulmani. Ad esempio, cinque degli otto capi della sicurezza nominati in precedenza sono cristiani. Gli incarichi ministeriali non sono stati diversi". Il ha anche affermato che le cinque posizioni più alte nel settore finanziario sono CP_6
state ricoperte da cristiani. Alla fine dell'anno, c'erano 28 musulmani e 19 cristiani nel gabinetto di
TI. Fonti, tra cui leader religiosi cristiani, hanno affermato che mentre le chiese negli stati settentrionali hanno incontrato difficoltà nell'ottenere terreni per gli edifici ecclesiastici, sono state in grado di superare gli ostacoli e costruire chiese e la costruzione di alcune chiese continua. L'8
marzo, durante un webinar promosso da Aiuto alla Chiesa che Soffre, l'arcivescovo cattolico di Kaduna ha detto che i cristiani negli stati settentrionali come Persona_2 CP_8
, e non sono stati in grado di costruire chiese o altre infrastrutture cristiane. CP_9 Per_3 Per_4
"Quindi, in questa parte del nostro Paese, i cristiani non sono liberi di praticare la loro fede come richiede la Costituzione, perché se non sono libero di costruire una chiesa, se non sono libero di ottenere la terra, non potete dirmi che sono libero", ha detto l'arcivescovo. Ad aprile, l'Alta Corte
Federale di Abuja ha annullato alcune sezioni del che riteneva violassero l'esercizio da parte Pt_4
dei cittadini dei loro diritti costituzionali e umani, compreso il diritto alla "libertà di pensiero,
coscienza e religione" sancito dalla Costituzione, nonché la libertà di riunione pacifica e di associazione. La CAN aveva precedentemente espresso la preoccupazione che la potesse Pt_4
consentire al governo di esercitare un controllo amministrativo sulle organizzazioni religiose più
piccole organizzate come ONG. L'avvocato per i diritti umani Emmanuel Ekpenyong, che aveva contestato la legge in tribunale, ha espresso soddisfazione per la decisione dell'Alta Corte Federale.
A luglio, il governatore dello Stato di Tabara, , ha facilitato un accordo di pace tra le Per_5
comunità in guerra a WU (una comunità prevalentemente cristiana) e (una comunità Per_6 prevalentemente Fulani/musulmana). Il presidente TI ha rilasciato diverse dichiarazioni di condanna della violenza a sfondo religioso. A dicembre, in seguito all'uccisione di almeno 150
persone durante il periodo natalizio in tre località dello Stato di Plateau, il presidente TI ha dichiarato: "Condanno fermamente gli attacchi efferati e brutali nelle aree del governo locale di e che hanno tragicamente provocato la perdita di molte vite". A settembre, CP_10 Persona_7
durante le celebrazioni per commemorare la nascita del profeta l'ex vicepresidente e Per_8
candidato alla presidenza del 2023 ha esortato i leader religiosi a usare le loro Parte_5
posizioni "per predicare la pace, la tolleranza e l'unità". Ad agosto, un tribunale dello Stato di
Plateau ha stabilito che una diciottenne convertita al cristianesimo era libera di cambiare religione.
L'individuo è riuscito a ottenere protezione dai membri della famiglia che hanno minacciato di ucciderla per essersi convertita dall'Islam. A ottobre, il governo ha rilasciato passaporti al leader dell'IMN, lo sceicco e a sua moglie, consentendogli di recarsi in Iran per Persona_9
ricevere un dottorato honoris causa. Nel 2022, e sua moglie hanno citato in giudizio il Per_9
governo per essersi rifiutati di rilasciare i loro passaporti, citando l'azione come una violazione dell'esercizio dei loro diritti umani e una violazione della loro libertà di movimento. L'esercito è
rimasto impegnato in un conflitto di oltre un decennio contro i gruppi terroristici e CP_5
, che hanno entrambi ucciso e rapito musulmani e cristiani. Secondo il Global Terrorism CP_11
Index, il totale dei decessi per terrorismo è aumentato per la prima volta in tre anni a 524, con un aumento del 34% rispetto al 2022. Il rapporto ha rilevato che i civili sono stati gli obiettivi di oltre un quarto degli attacchi, seguiti dal personale militare e dalle forze dell'ordine, ciascuno l'obiettivo del 21% degli attacchi. Gruppi terroristici, tra cui e , hanno continuato ad CP_5 CP_11
attaccare centri abitati e obiettivi religiosi, tra cui chiese e moschee, e hanno mantenuto la capacità
di schierare forze nelle aree rurali e lanciare attacchi contro obiettivi civili e militari in tutto il nord-
est e in altre parti del paese, secondo gli osservatori. L' si è impegnato negli sforzi per CP_11
implementare strutture di governance ombra in ampie aree della regione, secondo i resoconti dei media, ma i rapporti hanno indicato che gli sforzi sono rimasti limitati ai margini del lago Ciad
nell'estremo nord-est. Secondo il Global Terrorism Index, gli attacchi dell' hanno causato CP_11
276 vittime legate al terrorismo, seguiti da , responsabile di 151 vittime durante l'anno. CP_5
Molte delle morti sono avvenute a causa del conflitto tra i due gruppi. A febbraio, l' , con sede CP_12
nei Paesi Bassi, ha pubblicato un rapporto sulle uccisioni e i rapimenti nel paese da ottobre 2019 a settembre 2022, concludendo che i cristiani sono stati uccisi in numero proporzionalmente molto maggiore rispetto ai musulmani da entità che il rapporto ha designato come "gruppi terroristici". In
numeri assoluti, il rapporto afferma che 12.793 cristiani e 4.497 musulmani sono stati uccisi nel triennio coperto dal rapporto. Il rapporto, tuttavia, non ha tratto conclusioni sul fatto che i cristiani siano stati deliberatamente presi di mira. A ottobre, un rapporto pubblicato dalla società nigeriana di gestione dei rischi per la sicurezza Beacon Consulting ha dichiarato che sospetti membri di CP_5
hanno ucciso più di 252 persone nello Stato di Borno nel solo mese di agosto, oltre alle
[...]
numerose uccisioni avvenute nei mesi precedenti. Secondo il Global Terrorism Index, lo Stato del
Borno ha registrato un aumento del 63% dei decessi legati al terrorismo durante l'anno. Alla fine dell'anno, , catturata dall' nel 2018, è rimasta prigioniera, secondo quanto Persona_10 CP_11
riferito, perché si è rifiutata di convertirsi all'Islam dal cristianesimo. Secondo i media, nel nono anniversario del rapimento di nel 2014 di 276 alunni, per lo più cristiani, della scuola CP_5
secondaria femminile governativa di Chibok, 94 sono rimasti in cattività. Ad aprile, l'esercito ha salvato due donne di 26 anni tra i prigionieri. Alla fine dell'anno, 87 delle ragazze sarebbero rimaste prigioniere. Secondo i servizi di sicurezza governativi, le ONG, i media, il mondo accademico e altri osservatori, il livello di violenza guidato dall'aumento della criminalità ha continuato a peggiorare nel corso dell'anno. Poiché le questioni di religione, etnia, concorrenza per la terra e le risorse e criminalità sono spesso strettamente collegate, è stato difficile classificare molti incidenti come basati esclusivamente, o anche principalmente, sull'identità religiosa. Come negli anni precedenti, nel corso dell'anno si sono verificati numerosi scontri mortali nella regione centro-
settentrionale tra agricoltori prevalentemente cristiani di vari gruppi etnici e pastori prevalentemente musulmani. Ci sono stati anche episodi di violenza che hanno coinvolto pastori prevalentemente musulmani e agricoltori cristiani o musulmani nella regione nord-occidentale. Inoltre, i gruppi criminali hanno continuato a commettere reati di opportunità, tra cui rapimenti a scopo di riscatto,
rapine a mano armata e banditismo nelle regioni nord-occidentale, centro-settentrionale e sud-
orientale. Secondo i resoconti dei media, l'attività violenta in queste regioni è nuovamente aumentata in volume, portata geografica e gravità durante l'anno, una continuazione delle tendenze degli anni precedenti. I media hanno riferito di molteplici attacchi da parte di "banditi" o bande criminali armate su siti religiosi, tra cui moschee e chiese. Diverse fonti accademiche e mediatiche hanno affermato che il banditismo e la criminalità ideologicamente neutrale, piuttosto che le differenze religiose, sono i principali motori della violenza nella regione del Nord Ovest. Le
organizzazioni cristiane hanno continuato a dire che il clero è stato spesso preso di mira come vittima di questi crimini, perché era visto come bersagli facili che spesso viaggiavano vistosamente senza sicurezza la sera, erano in genere disarmati, avevano accesso al denaro e generavano una significativa attenzione da parte dei media. Mentre molti gruppi religiosi, tra cui la Chiesa cattolica,
si sono formalmente rifiutati di pagare il riscatto, alcune comunità hanno raccolto fondi per garantire il ritorno dei loro leader religiosi. A volte anche i familiari delle vittime di rapimento hanno pagato un riscatto. Secondo Open Doors, nel periodo da ottobre 2022 a settembre 2023 ci sono stati 4.118 cristiani uccisi, 3.300 rapiti e 100.000 sfollati interni nel Paese. Questo dato si confronta con i 5.014 cristiani di Porte Aperte uccisi e i 4.726 rapiti tra ottobre 2021 e settembre
2022 e i 4.650 cristiani uccisi e i 2.510 rapiti tra ottobre 2020 e settembre 2021. A marzo, uomini armati hanno ucciso 17 cristiani nell'area del governo locale di Zangon Kataf, nello Stato di
Kaduna. A settembre, un seminarista cattolico è stato bruciato vivo quando dei banditi hanno attaccato la residenza del cancelliere della diocesi cattolica di Kafanchan, nell'area del governo locale di Zangon Kataf, nello Stato di Kaduna. Il 1° settembre, uomini armati hanno ucciso almeno sette persone durante la preghiera del venerdì in una moschea nel villaggio di Saya, nello Stato di
Kaduna. Durante le preghiere mattutine del 24 ottobre, i banditi hanno attaccato un'altra moschea a
Kaduna, uccidendo l'imam e altri due fedeli. Numerosi scontri intercomunitari mortali sono continuati durante tutto l'anno nella regione centro-settentrionale tra agricoltori prevalentemente cristiani di vari gruppi etnici e pastori prevalentemente musulmani. A marzo, i pastori hanno Per_11
ucciso almeno 60 cristiani nello Stato di Benue, secondo i media. Nel suo messaggio pasquale,
l'arcivescovo di Abuja, ha affermato che "da al banditismo e ai Persona_12 CP_5
rapimenti, passando per la minaccia della violenza e del terrorismo, le storie sono strazianti e spaventose, proprio come lo furono i terribili eventi del Venerdì Santo più di duemila anni fa". Ad
aprile, i pastori hanno ucciso 33 cristiani nel villaggio di Runji, nello Stato di Kaduna. Un portavoce del governo locale ha detto che gli aggressori "hanno mutilato e bruciato soprattutto donne e bambini, dato fuoco alle case e fatto irruzione in diverse case all'interno della comunità". Sempre ad aprile, i media hanno riferito che i pastori armati hanno ucciso 18 cristiani e ferito un pastore Per_11
nello Stato di Plateau. Secondo i media, a settembre, i pastori hanno ucciso 10 cristiani nello Per_11
Stato di Plateau, dove altri 27 sono stati uccisi ad agosto.
Tra la metà di aprile e l'inizio di luglio, gli aggressori avrebbero ucciso più di 200 persone, la maggior parte delle quali cristiane, nell'area amministrativa locale di Mangu, nello stato di Plateau. presidente dell'Associazione per lo sviluppo di Mwaghavul a Mangu, ha detto che CP_13
54 villaggi sono stati attaccati, centinaia di persone sono disperse e più di 18.000 sono state sfollate.
Secondo il quotidiano Vanguard, gli sfollati erano ospitati in campi ospitati dalla Chiesa di Cristo
nelle Nazioni. Il 24 dicembre, uomini armati sconosciuti hanno lanciato attacchi coordinati contro più di 17 villaggi nello Stato di Plateau, bruciando case, uccidendo più di 150 persone, per lo più
cristiani, e ferendone e sfollandone migliaia di altre. I funzionari e alcuni sopravvissuti hanno attribuito le uccisioni alla crisi degli agricoltori-pastori in Nigeria e alla continua competizione per la terra e le risorse idriche, mentre altri, tra cui i leader religiosi cristiani, hanno affermato che le uccisioni di facevano parte di uno sforzo organizzato per cacciare gli agricoltori cristiani Per_13
Co dalle loro terre. L'imam capo di la capitale dello Stato di Plateau, ha detto che le uccisioni erano
Contr una vendetta per le precedenti uccisioni di pastori e il furto del loro bestiame. ha riferito che durante il periodo natalizio, le milizie di e hanno effettuato quattro attacchi CP_5 Per_11
Contr contro le comunità nello stato di Borno. A Gatamarwa, le milizie hanno ucciso 10 persone e bruciato case;
a re persone sono state uccise, un veicolo è stato bruciato e un altro rubato;
a Pt_6
, due persone sono state uccise e una ricoverata in ospedale;
e a tre persone sono Per_14 Per_15
state uccise.
Secondo un rapporto di aprile dell'agenzia di stampa cristiana Morning Star News, i leader cristiani hanno affermato di ritenere che gli attacchi dei pastori alle comunità cristiane siano stati
"ispirati dal loro desiderio di impadronirsi con la forza delle terre dei cristiani e imporre l'Islam
poiché la desertificazione ha reso difficile per loro sostenere le loro mandrie". Altre fonti hanno affermato che in molti casi gli aggressori erano gruppi di banditi travestiti da mandriani. Ci furono uccisioni e numerosi rapimenti a scopo di riscatto che coinvolsero il clero. Il 7 giugno, padre dell'arcidiocesi cattolica di Benin City, è stato ucciso a colpi d'arma da Persona_16
fuoco mentre tornava dai doveri pastorali. I media hanno riferito che il sacerdote cattolico padre
è stato rapito il 19 maggio nello stato di Imo. Il 17 settembre, il sacerdote cattolico Persona_17
padre è stato rapito insieme ad altre sei persone da uomini armati Persona_18
sospettati di essere pastori mentre viaggiavano nell'area del governo locale di Udi nello stato di
Enugu. Padre è stato rilasciato quattro giorni dopo. Secondo un rapporto di Aiuto alla Chiesa Per_18
che Soffre, al 13 novembre ci sono stati 23 rapimenti di sacerdoti, suore e seminaristi cattolici durante l'anno, tra cui un sacerdote che era stato precedentemente rapito nel 2019. Il rapporto cita anche un decesso derivante da un rapimento e altri tre omicidi.”
(https://www.state.gov/reports/2023-report-on-international-religious-freedom/nigeria/).
Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto e alla luce delle fonti internazionali consultate, al ricorrente può essere certamente riconosciuto lo status di rifugiato, apparendo soddisfatti tutti gli elementi contenuti nella definizione datane del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e segg. Infatti la vicenda narrata dal richiedente asilo sia nel ricorso introduttivo, sia nel corso dell'audizione in questa sede, rende evidente che le autorità del suo paese di origine non siano state in grado di proteggerlo ma che anzi il ruolo egemone del padre gli abbia impedito di rivolgersi alla
Polizia, stante anche l'elevato grado di corruzione della stessa, ampiamente documentato dalle COI
appena citate. Nel caso di specie esistono infatti tutti gli elementi identificativi dello status di rifugiato, cioè la persecuzione subita da parte del gruppo estremista musulmano, che ha sterminato tutta la sua famiglia e ha gravemente ferito il ricorrente mentre si dava alla fuga, e l'impossibilità di ricevere adeguata protezione da parte dello Stato. Infatti, se è vero che la Costituzione nigeriana vieta al governo di istituire una religione di Stato e garantisce la libertà di religione senza discriminazioni, è altresì noto che l'apparato statale nigeriano non è attualmente in grado di garantire il rispetto di tale diritto sia per carenza di finanziamenti e personale, che per l'alto livello di corruzione e la scarsa preparazione dei funzionari statali.
Per queste ragioni appare concreto il pericolo che l'istante, tornando nel suo paese, cada nuovamente vittima di atti di discriminazione religiosa in quanto cristiano. In altre parole, ricorrono nel caso in esame gli estremi dell'art. 8 del D.Lg.vo n. 251/2007, ove si precisa che i motivi delle persecuzione possono essere ricondotti anche alla “religione” e/o alla “nazionalità”, intesa quest'ultima non solo come “cittadinanza” ma anche come “appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica”.
Il riconoscimento al ricorrente della forma massima di protezione internazionale, esonera il
Collegio dal valutare la sussistenza delle forme gradate di protezione, invocate dallo stesso in via subordinata.
Stante la delicatezza della materia, l'esistenza comunque di orientamenti contrastanti e la mutevolezza della situazione di fatto, si ritiene di dovere compensare tra le parti le spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1093 - 2024,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) Accoglie il ricorso depositato il 14.03.2024 da nato a [...] Parte_1
State (Nigeria) il 23/04/1993, (C.F. ) avverso il provvedimento C.F._1
ID Rif. n. ME0008089 emesso dalla Controparte_3
di reso nella seduta del 31.08.2023 e notificato il
[...] CP_3
04.03.2024, e per l'effetto riconosce lo status di rifugiato;
b) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Messina, 07.03.2025.
Il Giudice est Il Presidente
(Dott. Mirko Intravaia) (Dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Stefania Cutrì,
Funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Sezione Immigrazione del
Tribunale di Messina.