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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/06/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 7.5.2025 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dall'Avv. Saro Roberti, per l'attore – il quale ha concluso insistendo “in quanto articolato e dedotto in atti e verbali di causa” – nonché dall'Avv.ta
Giovanna Catania, per il convenuto – la quale ha concluso riportandosi “a tutte le difese, eccezioni e domande, anche di ordine istruttorio, formulate con la comparsa di costituzione dell'8.03.2022, con le successive note di trattazione, con le memorie istruttorie ex art. 183, comma VI, n. 1 e 2 c.p.c.
e, da ultimo, con le note difensive del 7 aprile 2025”, visto l'art. 281 sexies
c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1834/2021 R.G. avente per oggetto: revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
VERTENTE TRA
(P.I. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del Curatore Avv. elettivamente domiciliato in Parte_2
indirizzo telematico, privo di fondi ex art. 144 DPR 115/2002, rappresentato e difeso dall'Avv. Saro Roberti, giusta procura in atti.
ATTORE contro (cod. fisc. ) e Controparte_1 CodiceFiscale_1
(cod. fisc. Controparte_2 C.F._2
) elettivamente domiciliati in Pace del Mela, Via Ficarelle n. 1,
[...]
rappresentati e difesi dall'Avv.ta Giovanna Catania, giusta procura in atti.
CONVENUTI
IN FATTO E IN DIRITTO
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
La curatela del fallimento attore, con atto di citazione ritualmente notificato, ha trascinato in giudizio
[...]
e al fine di CP_1 Controparte_2
ottenere la revoca e, per l'effetto, la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., limitatamente alla quota trasferita da
[...]
in favore di CP_1 Controparte_2
dell'atto di donazione in Notar di Messina del Persona_1
28.12.2018 – trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari il 7.1.2019 – avente ad oggetto un “villino unifamiliare per civile abitazione” sito in Monforte San Giorgio
e censito al “fg. 1, part. 628, Via Vico Nazionale II snc, P. T-1-
2, Cat. A/7, Classe U, vani 8,5m euro 702,38” del catasto fabbricati.
pag. 2/14 A sostegno della domanda, in particolare, l'attore ha esposto: a) che con contratto del 21.1.2011 in Notar (rep. n. Per_2
2423 – racc. n. 1684), la aveva ceduto a Parte_1
n.q. di titolare della ditta individuale Controparte_1
“Bruno Servizi di Bruno Bartolomeo”, il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sito in Messina per il prezzo di € 150.000,00, di cui €
120.000,00 a titolo di avviamento ed € 30.000,00 quale corrispettivo delle attrezzature cedute;
b) il giudizio, instaurato con atto di citazione del 5.5.2011 innanzi al Tribunale di
Messina, in cui aveva chiesto, fra l'altro, Controparte_1
l'accertamento del grave inadempimento, imputabile alla del contratto di cessione del ramo d'azienda e, Parte_1
conseguentemente, la pronuncia costitutiva della risoluzione, con condanna della alla “restituzione delle somme Parte_1
già incassate nonché alla restituzione dei quindici titoli cambiari ”; c) la domanda monitoria, proposta dalla Curatela
–frattanto dichiarata fallita con sentenza n. Pt_1 Parte_1
22/2012 R.G.F. del Tribunale di Messina – diretta ad ottenere l'ingiunzione di pagamento nei confronti di
[...]
per € 100.000,00, oltre rivalutazione e interessi “a CP_1
far data dal 13.9.2017 fino all'effettivo soddisfo, oltre spese di procedura comprensive di IVA E CPA” esitata nel D.I. n.
pag. 3/14 1532/2018 del 19.9.2018 del Tribunale di Messina;
f)
l'opposizione al D.I. n. 1532/2018, proposta da
[...]
con atto di citazione del 22.11.2018, con domanda CP_1
riconvenzionale di risoluzione per grave inadempimento e conseguente condanna della società fallita alla restituzione dei
“15 titoli cambiari emessi e delle somme già incassate”; g) la costituzione, nel giudizio di opposizione iscritto al n.
6397/2018 R.G., della Curatela opposta, esitata nella concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto e nella intimazione, con atto di precetto del 26.4.2021 – notificato al in data 14.5.2021 – di pagamento della somma di € CP_1
101.785,80, oltre interessi “dalla data di notifica al soddisfo, spese di notifica e imposta di registro del D.I. in corso di quantificazione”; i) la conoscenza - acquisita dalla Curatela in seguito alla notifica dell'atto di precetto – della donazione in
Notar del 28.12.2018, registrato il 7.1.2019, con Persona_1
cui (debitore ingiunto e intimato) Controparte_1
unitamente alla di lui sorella “per la nuda Parte_3
proprietà in ragione di ½ ciascuno, nonché il di loro padre
per il diritto di usufrutto vita natural durante in Persona_3
ragione della quota di ½”, avevano ceduto alla rispettiva moglie e madre - già Controparte_3
titolare della quota di ½ indiviso del diritto di usufrutto -
pag. 4/14 l'immobile sito in Monforte San Giorgio e censito al “fg. 1, part. 628, Via Vico Nazionale II snc, P. T-1-2, Cat. A/7, Classe
U, vani 8,5m euro 702,38” del catasto fabbricati.
Sicché l'attore ha concluso chiedendo: a) la revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., e per l'effetto, la declaratoria di inefficacia nei confronti della Curatela attrice, limitatamente alla quota trasferita da in favore di Controparte_1 [...]
dell'atto di donazione ai rogiti del Controparte_3
Notaio in Messina del 28.12.2018, registrato il Persona_1
7.1.2019, relativo – segnatamente - al villino unifamiliare per civile abitazione, a tre elevazioni fuori terra, con annesso giardino di pertinenza esclusiva, composto a piano terra da un soggiorno, una cucina e un w.c., a piano primo, da tre camerette, un bagno, ripostiglio e piccolo disimpegno, ed a piano sottotetto, da un locale di sgombero con annesso terrazzino, il tutto confinante, unitamente all'area scoperta di pertinenza, con stradella condominiale, terreno di proprietà di
o eredi o aventi causa, con proprietà di Pt_4 Per_4
o eredi o aventi causa ) ed il Corpo “C1” e
[...] Per_5
l'annessa area libera di pertinenza (in Catasto Fabbricati del
Comune di Monforte San Giorgio, censito al foglio 1, particella
628, via Vico Nazionale II snc, P. T-1-2, Cat. A/7, Classe U, vani 8,5m rendita euro 702,38, in ditta aggiornata;
censito al
pag. 5/14 foglio 1, particella 628, via Vico Nazionale II snc, P. T-1-2,
Cat. A/7, Classe U, vani 8,5m rendita euro 702,38”; b) con conseguente ordine al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari di annotare, a margine della trascrizione del suddetto atto, l'intervenuta declaratoria di inefficacia nei confronti del , con vittoria di Parte_1
spese di giudizio.
Con comparsa di risposta dell'8.3.2022 si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto
[...]
infondata in fatto ed in diritto, con condanna alle spese di giudizio.
La causa – reiette le istanze istruttorie – viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
∞ ∞ ∞ ∞
Con la domanda proposta – come si ricava dalla esposizione narrativa cristallizzata in citazione – il fallimento attore ha trascinato in giudizio e Controparte_1
al fine di ottenere la Controparte_2
revoca e, per l'effetto, la declaratoria di inefficacia ex art. 2901
c.c., limitatamente alla quota trasferita da Controparte_1
in favore di dell'atto di Controparte_2
donazione in Notar di Messina del 28.12.2018 – Persona_1
pag. 6/14 trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari il
7.1.2019 – avente ad oggetto un “villino unifamiliare per civile abitazione” sito in Monforte San Giorgio e censito al “fg. 1, part. 628, Via Vico Nazionale II snc, P. T-1-2, Cat. A/7, Classe
U, vani 8,5m euro 702,38” del catasto fabbricati.
Sotto il profilo soggettivo, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui “qualora
l'azione revocatoria ordinaria sia esperita dal Curatore ex art.
66 l.f., tale disposizione rinvia alle norme civilistiche in materia di azione revocatoria, attestando la natura derivata dell'azione proposta dal curatore ai sensi della richiamata norma, la quale, pur nella peculiarità del suo esercizio nell'ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901 c.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. I, ordinanza del 22 novembre 2021, n. 36033).
Venendo, funditus, alla fattispecie in esame va premesso, in diritto, come l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. – i cui elementi costitutivi sono rappresentati, in particolare, dal presupposto della esistenza di ragioni credito, nonché dall'eventus damni e dalla scientia damni ovvero, in ipotesi di atto dispositivo compiuto in epoca anteriore rispetto al sorgere del credito o, ancora, di atto a titolo oneroso, dal consilium fraudis e dalla partecipatio fraudis – ha la funzione di
pag. 7/14 ricostituire la garanzia patrimoniale generica qualora il debitore abbia posto in essere un atto dispositivo in pregiudizio delle ragioni creditorie ex art. 2740 c.c., “sicché, in caso di esito vittorioso, essa non travolge l'atto impugnato, con conseguente effetto restitutorio o recuperatorio del bene al patrimonio dei debitore, ma comporta di determinare l'inefficacia dell'atto medesimo nei confronti del solo creditore vittorioso, al fine di consentirgli di aggredire il bene con l'azione esecutiva qualora il proprio credito rimanga insoddisfatto” (cfr. ex plurimis, Cass. n. 13972-07, Cass. 3676-11, Cass. 1149114).
Quanto al primo presupposto, va evidenziato come l'art 2901
c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o dell'aspettativa, con la conseguenza che “anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a giustificare l'esperimento dell'azione revocatoria, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione stessa dell'azione, che non persegue finalità restitutorie” (Cfr. Cass. 4212/2020).
pag. 8/14 L'azione revocatoria ordinaria presuppone, quindi, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità.
Peraltro, il momento in cui il credito sorge, ossia la sua anteriorità o posteriorità rispetto all'atto di disposizione, non condiziona la tutela revocatoria, rilevando esclusivamente ai fini della valutazione del requisito soggettivo, ossia della situazione psicologica del debitore e del terzo, richiesta dalla legge quale ulteriore presupposto dell'azione (per il terzo in ipotesi di atto dispositivo a titolo oneroso).
Quanto all'eventus damni, trattasi di elemento che “non deve concretarsi necessariamente in un effettivo ed attuale depauperamento del patrimonio del debitore, potendo consistere anche in una maggiore difficoltà o incertezza o dispendiosità per il creditore nel realizzare il proprio diritto di credito: non è necessario, cioè, che la soddisfazione della pretesa creditoria sia stata resa impossibile e, comunque, definitivamente compromessa, essendo per contro sufficiente che l'atto di disposizione abbia reso più difficoltosa la realizzazione del credito dovutogli. Se la rilevanza quantitativa
e/o qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, resta onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che le sue
pag. 9/14 residualità patrimoniali sono tali da soddisfare le ragioni del creditore, con conseguente insussistenza dell'eventus damni”
(cfr. ex multis cfr. Cass. n. 16986/07; Cass. 2792/02; Cass. n.
12678/01; Cass. n. 12144/99).
Nella specie, premesso che si verte in ipotesi di atto dispositivo compiuto dopo il sorgere del credito – nascendo, il credito vantato dalla società fallita nei confronti del debitore, dal D.I. n.
1532/2018 emesso dal Tribunale di Messina in data 19.9.2018 costituente il corrispettivo ancora dovuto in forza del contratto di cessione di ramo d'azienda del 21.1.2011, intercorso con la in bonis (cfr. all. n. 5 – fasc. attore) a fronte di atto Parte_1
dispositivo portato da rogito notarile del 28.12.2018 trascritto il
7.1.2019 – alla luce del complessivo compendio assertivo e documentale versato in atti, non emerge evidenza probatoria in ordine alla esistenza delle difficoltà ovvero incertezze – anche in punto di “dispendiosità” – nel soddisfacimento delle ragioni creditorie nascenti dal decreto ingiuntivo (attinto, in pendenza del giudizio di opposizione instaurato da , da Controparte_1
ordinanza di provvisoria esecutorietà).
Sebbene l'esposizione debitoria per la quale è stata azionata la procedura monitoria, con formula esecutiva apposta al 1.4.2021, ammonti a euro 100.000,00 – come indicata nel titolo esecutivo
(cfr. docc. n. 5 n. 6 fascicolo attoreo) - tale valutazione,
pag. 10/14 tuttavia, va apprezzata tenuto conto della fuoriuscita dal patrimonio del debitore di una quota indivisa di un bene immobile, la quale non è tale da comportare una variazione quantitativa ovvero qualitativa della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., in ragione delle difficoltà legate alla fruttuosità dell'espropriazione forzata di un bene - come nel caso di specie - indiviso e pro quota dotato di minor appetibilità sul mercato proprio per la maggior farraginosità e complessità della procedura, esposta alla incisione derivante dalla divisione di beni indivisi pignorati (cd. divisione endoesecutiva) costituente procedimento incidentale di cognizione nel procedimento esecutivo - collegato all'espropriazione forzata, ma che si pone in termini di autonomo giudizio di scioglimento della comunione (cfr. Cassazione civile , sez. II , 29/02/2024,
n. 5386) - idoneo a incidere, quantomeno, sui tempi e costi della procedura e, quindi, sulla possibilità di pervenire ad una liquidazione utile in termini di tempi di soddisfacimento del diritto e di entità della liquidazione.
L'atto dispositivo impugnato, infatti, è la sola donazione della quota della metà indivisa della nuda proprietà – l'altra metà, in titolarità a non è oggetto di impugnazione ex art. Parte_3
2901 c.c. - a favore di soggetto – la madre – Controparte_2
pag. 11/14 già titolare di usufrutto (quota della metà) (cfr. doc. n. 3 fascicolo attoreo).
Ove, in tesi, accolta la domanda di inefficacia relativa, il creditore si troverebbe al cospetto di un bene immobile in titolarità al 50% in capo ad (terza non Controparte_2
debitrice) - divenuta, comunque, per cessione della quota dell'usufrutto da potere di e della quota in nuda Persona_3
proprietà di titolare per questa parte di atto non Parte_3
impugnata – si determinerebbero le condizioni di espropriazione di bene indiviso.
Il valore fiscale della quota – benché, appunto, dichiarato a fini impositivi – è di ammontare di modesta entità, ovvero pari a euro 32.450,00 (cfr. doc. n. 3 fascicolo attoreo).
Tale ordine di considerazioni va, inoltre, calato nel contesto reddituale del debitore, la cui “capienza” può ricavarsi dalla presenza di reddito costante - i.e. retribuzione mensile e TFR idonei, come tali, a soddisfare il credito de quo anche per ratei in quanto aggredibile con pignoramento presso terzi (cfr. doc.
“contratto di lavoro di ” allegato alla seconda Controparte_1
memoria istruttoria parte convenuta)- unitamente all'assenza, in atti di pignoramenti ovvero cessioni del V, proposti da altri eventuali creditori, assurgendo, in particolare, ad elemento indiziario ex art. 2729 c.c. idoneo - come tale - a far ritenere non pag. 12/14 provato, da parte della Curatela, secondo la regola probatoria ex art. 2697 c.c. - in uno con l'elemento soggettivo della scientia damni - il requisito dell'eventus damni.
L'affermazione relativa alla dismissione del patrimonio immobiliare di – per come prospettata dalla Controparte_1
curatela attrice, ovvero in termini di “consistente pregiudizio alla Curatela istante, essendosi privato dell'unico immobile di cui era proprietario” – non trova riscontro documentale, trattandosi di cessione di mera quota indivisa di nuda proprietà.
Sicché, per il coacervo di argomentazioni stese, è – in difetto di elementi ulteriori - da ritenersi infondata – in difetto di prova in ordine agli elementi costitutivi dell'actio esperita (i.e. eventus damni e scientia fraudis) – la domanda revocatoria ex art. 2901
c.c. proposta da nei confronti Parte_1
di e Controparte_1 Controparte_2
Quanto, invece, all'ulteriore requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. è assorbito il suo accertamento, stante l'assenza, in atti, per le ragioni anzidette, del requisito dell'eventus damni.
L'esistenza del presupposto dell'actio pauliana – ovvero di pretesa creditoria incorporata in titolo esecutivo di formazione giudiziale di cui non v'è in atti evidenza di caducazione, limitandosi, le difese e conclusioni attoree, a ribadire pag. 13/14 l'insussistenza dell'eventus damni e del requisito soggettivo
(cfr. note conclusive a firma Avv. Giovanna Catania) – conduce alla compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e
[...] Controparte_1
per le causali di cui in Controparte_2
motivazione.
COMPENSA le spese.
Si comunichi.
Barcellona P.G. 21/6/2025
La Giudice
Elisa Di Giovanni
pag. 14/14