Art. 8.
Per le entrate derivanti dal commercio delle carni equine l'imposta sull'entrata e' dovuta una volta tanto, all'atto della macellazione del bestiame o della soggezione delle carni all'imposta di consumo, nella misura del 6% dei valore dei singoli capi di bestiame.
La del in imposta si applica giusta le norme del l' art. 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762 , e del titolo XXVI del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10 , ed e' comprensiva di quella che sarebbe dovuta per al commercio delle carni macellate, dei grassi allo stato naturale e delle salumerie, comprese le vendite al minuto ed esclusi in ogni caso i sottoprodotti, quali le pelli, le ossa, i peli ed altri.
Per le importazioni dall'estero di carni equine, comprese le salumerie ed i grassi allo stato naturale, l'imposta sull'entrata e' dovuta nella misura del 6% del valere determinato a norma dell' art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762 . La detta imposta si riscuote in modo virtuale dalle dogane, ed e' comprensiva di quella che sarebbe dovuta la per il commercio delle dette carni, salumerie e grassi, comprese le vendite al minuto.
Per le entrate derivanti dal commercio del bestiame equino vivo l'imposta e' dovuta nella ordinaria misura del 3% e nei modi e termini normali, per ogni atto economico che da' luogo alla entrata; la stessa aliquota d'imposta si applica per l'importazione del bestiame equino vivo dall'estero.
Per le entrate derivanti dal commercio delle carni equine l'imposta sull'entrata e' dovuta una volta tanto, all'atto della macellazione del bestiame o della soggezione delle carni all'imposta di consumo, nella misura del 6% dei valore dei singoli capi di bestiame.
La del in imposta si applica giusta le norme del l' art. 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762 , e del titolo XXVI del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10 , ed e' comprensiva di quella che sarebbe dovuta per al commercio delle carni macellate, dei grassi allo stato naturale e delle salumerie, comprese le vendite al minuto ed esclusi in ogni caso i sottoprodotti, quali le pelli, le ossa, i peli ed altri.
Per le importazioni dall'estero di carni equine, comprese le salumerie ed i grassi allo stato naturale, l'imposta sull'entrata e' dovuta nella misura del 6% del valere determinato a norma dell' art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762 . La detta imposta si riscuote in modo virtuale dalle dogane, ed e' comprensiva di quella che sarebbe dovuta la per il commercio delle dette carni, salumerie e grassi, comprese le vendite al minuto.
Per le entrate derivanti dal commercio del bestiame equino vivo l'imposta e' dovuta nella ordinaria misura del 3% e nei modi e termini normali, per ogni atto economico che da' luogo alla entrata; la stessa aliquota d'imposta si applica per l'importazione del bestiame equino vivo dall'estero.