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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 22/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con l'Avv. ANDREOLI ELENA e con domicilio eletto presso il suo studio in
Abbiategrasso (MI), Corso Matteotti n. 41;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Robecco sul Naviglio, in data 29/04/2023,
(atto n.2, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023)
separati consensualmente con sentenza n. 116/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) Il marito è rientrato nella propria abitazione sita in Robecco sul Naviglio (MI), Via Fiume n.
14 mentre la moglie ha trasferito la propria residenza in Corbetta (MI), Via Verdi n. 165, portando con sé i propri effetti personali. AFFIDAMENTO CONDIVISO DEL FIGLIO MINORE 3) viene affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido Persona_1 condiviso, con residenza anagrafica presso la residenza materna in Corbetta (MI), Via Verdi n.
165.
DIRITTO DI FREQUENTAZIONE DEI MINORI
4) Il diritto di visita viene regolamentato, così come segue e in ogni caso, secondo il Piano
Genitoriale allegato al presente Ricorso che ne costituisce parte integrante;
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé a settimane alterne con le seguenti Persona_1 modalità: la prima settimana i giorni di mercoledì, giovedì dalle 15.00 alle 19.30 riaccompagnandolo presso la madre per la cena;
il venerdì dalle 15.00 tenendolo con sé anche per la cena e riaccompagnandolo dalla madre per le 21.00. La settimana seguente, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il martedì e il mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 19.30, sabato dal mattino o comunque all'uscita dal lavoro e sino a dopo cena e la domenica dal mattino sino alle ore 19.30.
6) A decorrere dal quarto anno di vita del figlio, lo stesso potrà pernottare presso l'abitazione paterna nei giorni di frequentazione del padre. CONTRIBUTO ALIMENTARE PER I MINORI
7) Il padre a partire dal 1 luglio 2024 verserà alla madre, a titolo di contributo alimentare del figlio, l'importo pari a € 220,00 rivalutabile annualmente second gli indici ISTAT. A partire dalla fine dell'asilo nido e quindi dall'anno 2025/2026 il contributo alimentare a carico del padre a favore del figlio sarà pari a €250,00. L'assegno unico ex lege previsto verrà corrisposto sin da ora in toto a favore della madre.
SPESE STRAORDINARIE
8) I genitori contribuiranno al 50% a tutte le spese straordinarie come specificate nel Protocollo di Pavia e come indicate nel Piano Genitoriale. In particolare i genitori concordano sin da ora alla frequentazione dell'asilo nido da parte del bimbo per l'anno scolastico 2024/2025. Il padre contribuirà al pagamento della retta dell'asilo nido per un importo massimo di € 100,00 (stesso contributo da parte della madre) solo una volta che i genitori abbiano utilizzato l'Assegno
Unico e il bonus asilo nido. MANTENIMENTO DEL CONIUGE E RAPPORTI ECONOMICI TRA GLI
STESSI
9) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri”;
10) Ogni altra questione di ordine patrimoniale fra i ricorrenti è già stata risolta e le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di nulla a pretendere
l'uno dall'altro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.04.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la
Pag. 2 di 4 pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 116/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 30.05.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 [...]
in Robecco sul Naviglio, in data 29/04/2023, (atto n.2, parte I, del registro Parte_2
degli atti di matrimonio dell'anno 2023);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 17.01.2025
Pag. 3 di 4 Il Presidente Il Giudice Estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi Dott.ssa Laura Cortellaro
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con l'Avv. ANDREOLI ELENA e con domicilio eletto presso il suo studio in
Abbiategrasso (MI), Corso Matteotti n. 41;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Robecco sul Naviglio, in data 29/04/2023,
(atto n.2, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023)
separati consensualmente con sentenza n. 116/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) Il marito è rientrato nella propria abitazione sita in Robecco sul Naviglio (MI), Via Fiume n.
14 mentre la moglie ha trasferito la propria residenza in Corbetta (MI), Via Verdi n. 165, portando con sé i propri effetti personali. AFFIDAMENTO CONDIVISO DEL FIGLIO MINORE 3) viene affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido Persona_1 condiviso, con residenza anagrafica presso la residenza materna in Corbetta (MI), Via Verdi n.
165.
DIRITTO DI FREQUENTAZIONE DEI MINORI
4) Il diritto di visita viene regolamentato, così come segue e in ogni caso, secondo il Piano
Genitoriale allegato al presente Ricorso che ne costituisce parte integrante;
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé a settimane alterne con le seguenti Persona_1 modalità: la prima settimana i giorni di mercoledì, giovedì dalle 15.00 alle 19.30 riaccompagnandolo presso la madre per la cena;
il venerdì dalle 15.00 tenendolo con sé anche per la cena e riaccompagnandolo dalla madre per le 21.00. La settimana seguente, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il martedì e il mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 19.30, sabato dal mattino o comunque all'uscita dal lavoro e sino a dopo cena e la domenica dal mattino sino alle ore 19.30.
6) A decorrere dal quarto anno di vita del figlio, lo stesso potrà pernottare presso l'abitazione paterna nei giorni di frequentazione del padre. CONTRIBUTO ALIMENTARE PER I MINORI
7) Il padre a partire dal 1 luglio 2024 verserà alla madre, a titolo di contributo alimentare del figlio, l'importo pari a € 220,00 rivalutabile annualmente second gli indici ISTAT. A partire dalla fine dell'asilo nido e quindi dall'anno 2025/2026 il contributo alimentare a carico del padre a favore del figlio sarà pari a €250,00. L'assegno unico ex lege previsto verrà corrisposto sin da ora in toto a favore della madre.
SPESE STRAORDINARIE
8) I genitori contribuiranno al 50% a tutte le spese straordinarie come specificate nel Protocollo di Pavia e come indicate nel Piano Genitoriale. In particolare i genitori concordano sin da ora alla frequentazione dell'asilo nido da parte del bimbo per l'anno scolastico 2024/2025. Il padre contribuirà al pagamento della retta dell'asilo nido per un importo massimo di € 100,00 (stesso contributo da parte della madre) solo una volta che i genitori abbiano utilizzato l'Assegno
Unico e il bonus asilo nido. MANTENIMENTO DEL CONIUGE E RAPPORTI ECONOMICI TRA GLI
STESSI
9) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri”;
10) Ogni altra questione di ordine patrimoniale fra i ricorrenti è già stata risolta e le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di nulla a pretendere
l'uno dall'altro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.04.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la
Pag. 2 di 4 pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 116/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 30.05.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 [...]
in Robecco sul Naviglio, in data 29/04/2023, (atto n.2, parte I, del registro Parte_2
degli atti di matrimonio dell'anno 2023);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 17.01.2025
Pag. 3 di 4 Il Presidente Il Giudice Estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi Dott.ssa Laura Cortellaro
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