CASS
Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/2024, n. 7160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7160 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 7330 - 2017 R.G. proposto da: U.B.I. FACTOR – Unione di Banche Italiane per il Factoring s.p.a. – p.i.v.a. 06195820151 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Sardegna, n. 50, presso lo studio dell’avvocato Annalisa Melchiorri che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Giovanni Desideri la rappresenta e difende in virtù di procura speciale margine del ricorso. RICORRENTE contro AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I di ROMA – c.f./p.i.v.a. 05865511009 - in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato Antonio Nardella ed elettivamente domiciliata presso la sede dell’avvocatura della medesima azienda, in Roma, al viale del Policlinico, n. 155. CONTRORICORRENTE Civile Sent. Sez. 1 Num. 7160 Anno 2024 Presidente: BISOGNI GIACINTO Relatore: ABETE LUIGI Data pubblicazione: 18/03/2024 2 avverso la sentenza non definitiva n. 5435/2016 della Corte d’Appello di Roma, udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 16 gennaio 2024 dal consigliere dott. Luigi Abete, udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottor RO LO, che ha concluso come da requisitoria scritta, ovvero per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo, e per l’accoglimento del terzo motivo di ricorso, con assorbimento del quarto motivo. udito l’avvocato Annalisa Melchiorri per la ricorrente, udito l’avvocato Melinda Nardella per delega dell’avvocato Antonio Nardella per la controricorrente, FATTI DI CAUSA 1. Con atto ritualmente notificato la “U.B.I. Factor” s.p.a. - cessionaria dei crediti vantati dalla “Siram” s.p.a. - citava a comparire dinanzi al Tribunale di Roma l’ “Azienda Policlinico Umberto I di Roma”. Chiedeva la condanna della convenuta al pagamento, quale corrispettivo d’appalto per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali resi dalla cedente nel periodo tra novembre 2005 e giugno 2006, della somma di euro 1.177.736,24, “oltre interessi di mora nella misura e con la decorrenza, così come contrattualmente pattuite in espressa deroga al D.Lgs. 231/02, del prime rate medio del sistema bancario (ultimi tre mesi) maggiorato di un punto percentuale a decorrere dal 180° giorno dalla presentazione delle fatture” (così ricorso, pag. 3). 2. Resisteva l’ “Azienda Policlinico Umberto I di Roma”. 3. Nelle more la convenuta provvedeva all’integrale pagamento del capitale. 3 4. Con sentenza n. 16214/2015 il Tribunale di Roma dichiarava la cessazione della materia del contendere con riferimento alla sorte capitale e condannava la convenuta al pagamento degli interessi nella misura legale a decorrere dalla notifica - dì della costituzione in mora – dell’atto di citazione. 5. La “U.B.I. Factor” s.p.a. proponeva appello. Si costituiva l’ “Azienda Policlinico Umberto I di Roma”. Instava per il rigetto dell’avverso gravame. 6. Con sentenza non definitiva n. 5435/2016 la Corte d’Appello di Roma accoglieva, così riformando la declaratoria di cessazione della materia del contendere, il terzo motivo di gravame e disponeva come da separata ordinanza per l’ulteriore corso ai fini della determinazione del quantum debeatur. Reputava la corte in ordine al primo motivo d’appello – con il quale era stato censurato il primo dictum nella parte in cui gli interessi erano stati riconosciuti nella misura legale – che, allorquando taluno dei contraenti è un soggetto pubblico e quindi pur un’azienda ospedaliera, si applica senz’altro la disciplina speciale in tema di contabilità pubblica (ex lege n. 833/1978 e d.lgs. n. 502/1992), sicché non si applicano né la disciplina negoziale né la disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002 (cfr. sentenza d’appello non definitiva, pagg. 3 - 4). Reputava ulteriormente al riguardo che l’appalto, titolo delle azionate pretese, era stato stipulato in data 29.4.2005, sicché, ratione temporis, non vi era margine per far applicazione delle modifiche al d.lgs. n. 231/2002 introdotte in attuazione della normativa europea ed applicabili a decorrere dall’1.1.2013 anche ai contratti pubblici (cfr. sentenza d’appello non definitiva, pag. 4). Reputava la corte in ordine al secondo motivo d’appello – con il quale era stato censurato il primo dictum nella parte in cui il dies a quo degli interessi era stato identificato con il dì di notifica della citazione introduttiva del giudizio di 4 primo grado anziché con il dì di notifica al debitore della cessione del credito, avvenuta nel 2006 – che a motivo della natura “querable” delle obbligazioni della P.A. la costituzione in mora, senz’altro necessaria, era destinata a compiersi mercé intimazione scritta ex art. 1219, 1° co., cod. civ. (cfr. sentenza d’appello non definitiva, pagg. 4 - 5) Reputava quindi che la “U.B.I. Factor” non aveva atteso ad alcuna richiesta scritta di pagamento né a tal fine poteva esplicar valenza la notificazione ex art. 1264, 1° co., cod. civ. all’ “Azienda Policlinico Umberto I di Roma” della cessione dei crediti intercorsa tra la “Siram” e la “U.B.I. Factor” (cfr. sentenza d’appello non definitiva, pag. 5). Reputava infine, la corte, che meritevole di accoglimento era il terzo motivo d’appello, con il quale era stato censurato il primo dictum nella parte in cui, in violazione dell’art. 1194 cod. civ., il pagamento eseguito pendente iudicio era stato, senza il consenso del creditore, imputato al capitale anziché, dapprima, agli interessi (cfr. sentenza d’appello non definitiva, pag. 6). 7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “U.B.I. Factor” s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. L’ “Azienda Policlinico Umberto I di Roma” ha depositato controricorso;
ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 8. Con ordinanza interlocutoria in data 20.4/16.6.2023 si è disposto rinvio alla pubblica udienza. 9. Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte. 10. La ricorrente ha depositato duplice memoria. Del pari la controricorrente ha depositato duplice memoria. 5 RAGIONI DELLA DECISIONE 11. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione di norme di diritto in relazione all’art. 12 delle preleggi, al d.lgs. n. 231/2002 ed al d.lgs. n. 192/2012. Deduce che, contrariamente all’assunto della Corte di Roma, la disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002 si applica senz’altro ratione temporis nella specie – siccome l’appalto di servizi de quo agitur è stato stipulato il 29.4.2005 - e, per i contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, è destinata a prevalere “su qualsiasi diversa disposizione normativa” (così ricorso, pag. 6) e dunque pur sulla disciplina speciale in tema di contabilità pubblica Deduce altresì che con la clausola di cui all’art. 12 del contratto d’appalto in data 29.4.2005 le parti, nella misura in cui hanno validamente portato deroga alle previsioni del d.lgs. n. 231/2002, hanno in tal guisa riconosciuto l’applicabilità ed al contempo la modificabilità, nei termini concordati, delle medesime previsioni (cfr. ricorso, pagg. 8 – 9). Deduce infine che le modifiche al d.lgs. n. 231/2002 introdotte dal d.lgs. n. 192/2012 hanno comportato, unicamente, l’estensione della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002 agli appalti di lavori pubblici (cfr. ricorso, pag. 7). 12. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 12 delle preleggi, al r.d. n. 827/1924 ed al r.d. n. 2440/1923. Deduce che, pur a prescindere dall’assorbente censura veicolata dal primo motivo, la disciplina in tema di pubblica contabilità si limita “a fissare inderogabilmente il luogo dell’adempimento, identificato con la sede del Tesoriere della p.a., ma nulla dice in ordine al tasso di interesse di mora” (così ricorso, pag. 9). 6 Deduce quindi che nulla osta a che il tasso d’interesse fosse pattuito in misura superiore a quella legale (cfr. ricorso, pag. 9), viepiù che l’ “Azienda Policlinico Umberto I di Roma”, in quanto ente pubblico economico, non è assoggettata alla disciplina in tema di contabilità pubblica. Deduce quindi che nella specie trovano senz’altro applicazione sia la mora ex re (cfr. ricorso, pag. 11) - viepiù che aveva provveduto a costituire in mora l’ “Azienda Policlinico” con la notifica, in data 13.12.2006, dell’atto di cessione dei crediti intercorso con la “Siram” - sia la libera determinazione negoziale del tasso degli interessi di mora (cfr. ricorso, pag. 11). 13. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 1362 e ss. cod. civ. ed all’art. 1219 cod. civ. Deduce che la Corte di Roma ha errato a disconoscere che la notifica, in data 13.12.2006, all’ “Azienda Policlinico” dell’atto di cessione dei crediti siglato con la “Siram” avesse valenza ai fini della costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219, 1° co., cod. civ. della medesima “Azienda” (cfr. ricorso, pag. 11). Deduce che la corte d’appello ha erroneamente interpretato il tenore letterale dell’atto di cessione dei crediti, ove invero figurava l’esplicita intimazione rivolta al debitore ceduto di provvedere al pagamento direttamente in favore del cessionario (cfr. ricorso, pag. 12). 14. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per difetto di motivazione in relazione all’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. Deduce che gli errori tutti in cui è incorsa la Corte di Roma si risolvono in un radicale vizio motivazionale (cfr. ricorso, pag. 12). 7 15. Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento;
il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina degli ulteriori motivi (ben vero, il secondo mezzo è stato espressamente esperito “anche a prescindere dalla precedente ed assorbente censura”: così ricorso, pag. 9; si dirà nel prosieguo della ragione dell’assorbimento del terzo motivo;
il quarto motivo ripropone, evidentemente, le censure veicolate dai motivi precedenti sub specie di vizio motivazionale). 16. Vanno ribaditi i seguenti riscontri “in fatto”. Il contratto intercorso tra la “Siram” s.p.a. e l’ “Azienda Policlinico Umberto I di Roma” aveva ad oggetto il compimento da parte della s.p.a., verso un corrispettivo in danaro, dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nelle cliniche ed istituti del “Policlinico Umberto I di Roma” (cfr. sentenza non definitiva d’appello, pag. 2). Il contratto è stato stipulato in data 29.4.2005 (cfr. sentenza non definitiva d’appello, pag. 2). Si controverte nella specie in ordine al corrispettivo dei servizi resi dalla “Siram” nel periodo novembre 2005 – giugno 2006 (cfr. ricorso, pag. 3). 17. Su tale scorta vengono in evidenza nel caso de quo, ratione temporis, le disposizioni di cui all’originaria formulazione del d.lgs. n. 231 del 9.10.2002, emanato in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (il “considerando” n. 22 della direttiva 2000/35/CE – richiamato in premessa dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 18.11.2020 nella causa C-299/19 – così recita: “la presente direttiva disciplina tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese 8 e autorità pubbliche, tenendo conto del fatto che a queste ultime fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese (…)”). Ossia le disposizioni di cui alla formulazione del d.lgs. n. 231/2002 applicabile (ex art. 11, 1° co., del medesimo decreto legislativo) ai contratti conclusi a decorrere dall’8.8.2002 e dunque di cui alla formulazione antecedente alle novità introdotte in primo luogo e a decorrere dall’1.1.2013 con il d.lgs. n. 192 del 9.11.2012. 18. Più esattamente, in questi termini, vengono in risalto le seguenti disposizioni dell’originario testo del d.lgs. n. 231/2002. Innanzitutto, le seguenti previsioni dell’art. 2, rubricato “definizioni”: <<ai fini del presente decreto si intende per: a) “transazioni commerciali”, i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci prestazione servizi, contro il pagamento un prezzo;
b) “pubblica amministrazione”, le amministrazioni dello stato, regioni, province autonome trento bolzano, gli enti pubblici territoriali loro unioni, non economici, ogni altro organismo dotato personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d’interesse generale aventi carattere industriale commerciale, cui attività è finanziata modo maggioritario dallo dalle dagli locali, da altri organismi diritto pubblico, gestione sottoposta al controllo organi d’amministrazione, direzione vigilanza sono costituiti, almeno metà, componenti designati dai medesimi soggetti pubblici;
c) “imprenditore”, soggetto esercente un'attività economica organizzata una libera professione;
(…)>>. 9 Altresì, la previsione del 1° co. dell’art. 3, rubricato “responsabilità del debitore”: <<il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri (…)>>. Inoltre, le previsioni dell’art. 4, rubricato “decorrenza degli interessi moratori”, segnatamente del 1° co.: <<gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento>>; segnatamente del 2° co.: <<salvo il disposto dei commi 3 e 4, se termine per pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente legale: (…)>>. Infine, la previsione del 1° co. dell’art. 5, rubricato “saggio degli interessi”: <<salvo il disposto dei commi 3 e 4, se termine per pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente legale: (…)>>. 19. Al cospetto del quadro normativo testé delineato non possono che formularsi i rilievi che seguono. In primo luogo, l’ “Azienda Policlinico Umberto I di Roma” è senz’altro qualificabile in guisa di “pubblica amministrazione” alla stregua dell’ampia nozione di cui alla lett. b) dell’art. 2 cit. In secondo luogo, l’appalto di servizi che la “Siram” e l’ “Azienda Policlinico Umberto I di Roma” ebbero in data 29.4.2005 a stipulare, è di certo ascrivibile alla definizione di “transazione commerciale” di cui alla lett. a) dell’art. 2 cit. In terzo luogo, a fronte della pattuizione che la “Siram” e l’ “Azienda Policlinico Umberto I di Roma” ebbero a siglare all’art. 12 del contratto d’appalto, articolo 12 testualmente riprodotto a pagina 3 del ricorso e contemplante sia il termine di pagamento sia la misura del tasso convenzionale di mora, la ricorrente 10 (cessionaria della “Siram”) ha senz’altro diritto (ex art. 3, 1° co., cit.) alla corresponsione degli interessi moratori automaticamente (ex art. 4, 1° co., cit.), dal giorno successivo alla scadenza del termine (180° giorno successivo alla presentazione della fattura) per il pagamento (ex art. 4, 1° co., cit.) ed al tasso convenzionale. Invero a tal ultimo riguardo si ribadisce che l’incipit del 1° co. dell’art. 5 cit. fa espressamente salvo il diverso accordo – nella specie di cui all’art. 12 del contratto - tra le parti. 20. I surriferiti rilievi non sono smentiti né dalla pronuncia n. 11905 del 2014 né dalla pronuncia n. 24157 del 2013 di questa Corte, ambedue richiamate dalla controricorrente nella memoria datata 4.1.2024 (cfr. pag. 3). La statuizione n. 11905/2014 ha riguardato una vicenda antecedente all’entrata in vigore dell’originario testo del d.lgs. n. 231/2002, tant’è che, per giunta, l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado era stato notificato il 18.1.2002. La statuizione n. 24157/2013 del pari ha riguardato una vicenda antecedente all’entrata in vigore dell’originario testo del d.lgs. n. 231/2002, tant’è che, per giunta, la sentenza di primo grado era stata pronunciata dal Tribunale di Napoli il 13.5.2002. 21. I surriferiti rilievi sono perfettamente in linea con le puntualizzazioni cui la Corte di giustizia dell’Unione europea ha fatto luogo con la sentenza del 18.11.2020 nella causa C-299/19. Con la menzionate pronuncia la Corte di giustizia ha chiarito (al paragrafo n. 54) che <<l’esclusione di una parte non trascurabile delle transazioni commerciali, vale a dire quelle relative agli appalti pubblici lavori, dal beneficio dei meccanismi lotta contro i ritardi pagamento previsti dalla direttiva 11 2000 35, da un lato, contrasterebbe con l’obiettivo tale direttiva, enunciato al suo considerando 22, secondo cui la stessa deve disciplinare tutte le prescindere fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private e autorità pubbliche. dall’altro siffatta esclusione avrebbe necessariamente conseguenza ridurre l’effetto utile suddetti meccanismi, anche rispetto alle possono coinvolgere operatori provenienti diversi stati membri>>. E tanto, ben vero, la Corte ha chiarito dopo aver premesso testualmente: <<il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri (…)>>. <<essa deve, in primo luogo, essere effettuata tra imprese ovvero e pubbliche amministrazioni e, secondo comportare la consegna di merci o prestazione servizi, contro pagamento un prezzo [v., per analogia, sentenza del 9 luglio 2020, rl (direttiva lotta i ritardi pagamento), c-199 19, eu:c:2020:548, punto 24]>>. <<per quanto riguarda la prima condizione, cui interpretazione non pone dubbi al giudice del rinvio, è sufficiente ricordare che nozione di “pubblica amministrazione” definita all’articolo 2, punto 1, secondo comma, della direttiva 2000 35 come riferita a “qualsiasi amministrazione o ente, quali definiti dalle direttive sugli appalti pubblici”, mentre quella “impresa” terzo tale relativa “ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata una libera professione, anche se svolta da sola persona”. <>. 22. In esito agli enunciati rilievi non possono che formularsi le conclusioni che seguono. Vanno, da un canto, disattesi gli assunti della Corte di Roma secondo cui “nel caso in esame, essendo la debitrice una P.A., la normativa applicabile è quella speciale della contabilità pubblica” (così sentenza d’appello non definitiva, pag. 4) e secondo cui, stante la veste pubblica dell’appellata, “è necessario che il creditore ponga in essere un atto formale di costituzione in mora” (così sentenza d’appello non definitiva, pag. 5). Segnatamente l’automatica decorrenza degli interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento (nella specie, dal giorno successivo al 180° giorno successivo alla presentazione della fattura) dà ragione dell’assorbimento del terzo motivo di ricorso (si condivide il rilievo espresso dalla ricorrente secondo cui “la norma dell’art. 4 d.lgs. n. 231 del 2002, secondo la quale gli interessi moratori <decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento> (…) estende il meccanismo della mora automatica anche alle obbligazioni delle p.a., per le quali, in caso di ritardo, non sarà necessaria una formale dichiarazione scritta, salva in ogni caso diverso accordo delle parti”: così memoria del 4.1.2024, pag. 7). 13 Vanno, d’altro canto, recepite in toto le doglianze della ricorrente circa l’applicabilità ratione temporis dell’originario testo del d.lgs. n. 231/2002 e circa la derogabilità convenzionale, in pari tempo, di tal ultima disciplina con specifico riferimento alla misura del saggio degli interessi. 23. L’applicabilità del d.lgs. n. 231/2002 (nella specie nella sua originaria formulazione) si accredita viepiù alla luce del seguente recente arresto delle sezioni unite di questa Corte. Invero, le sezioni unite hanno chiarito che rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N. erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo all’accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l’8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell’obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato (cfr. Cass. sez. un. 14.12.2023, n. 35092). 24. Dunque, in accoglimento, nei termini suindicati, del primo motivo di ricorso, la sentenza non definitiva n. 5435/2016 della Corte d’Appello di Roma va cassata con rinvio alla stessa corte in diversa composizione. Giusta il disposto dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., atteso l’accoglimento del primo motivo di ricorso nel segno della previsione del n. 3 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., si attende, all’enunciazione del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – nel modo che segue: all’appalto di servizi stipulato dalla “Siram” s.p.a. e dall’ “Azienda Policlinico Umberto I di Roma” in data 29 aprile 2005 si applica in ordine agli interessi moratori la disciplina di cui, ratione temporis, all’originario testo del d.lgs. n. 14 231/2002 e segnatamente, ex art. 4, 1° co., d.lgs. cit., la decorrenza automatica degli interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento ed, ex art. 5, 1° co., d.lgs. cit., la facoltà di deroga convenzionale della medesima disciplina in relazione alla misura del saggio degli interessi. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 25. Non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte accoglie nei termini di cui in motivazione il primo motivo di ricorso, assorbiti i motivi ulteriori;
cassa la sentenza non definitiva n. 5435/2016 della Corte d’Appello di Roma e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte
ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 8. Con ordinanza interlocutoria in data 20.4/16.6.2023 si è disposto rinvio alla pubblica udienza. 9. Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte. 10. La ricorrente ha depositato duplice memoria. Del pari la controricorrente ha depositato duplice memoria. 5 RAGIONI DELLA DECISIONE 11. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione di norme di diritto in relazione all’art. 12 delle preleggi, al d.lgs. n. 231/2002 ed al d.lgs. n. 192/2012. Deduce che, contrariamente all’assunto della Corte di Roma, la disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002 si applica senz’altro ratione temporis nella specie – siccome l’appalto di servizi de quo agitur è stato stipulato il 29.4.2005 - e, per i contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, è destinata a prevalere “su qualsiasi diversa disposizione normativa” (così ricorso, pag. 6) e dunque pur sulla disciplina speciale in tema di contabilità pubblica Deduce altresì che con la clausola di cui all’art. 12 del contratto d’appalto in data 29.4.2005 le parti, nella misura in cui hanno validamente portato deroga alle previsioni del d.lgs. n. 231/2002, hanno in tal guisa riconosciuto l’applicabilità ed al contempo la modificabilità, nei termini concordati, delle medesime previsioni (cfr. ricorso, pagg. 8 – 9). Deduce infine che le modifiche al d.lgs. n. 231/2002 introdotte dal d.lgs. n. 192/2012 hanno comportato, unicamente, l’estensione della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002 agli appalti di lavori pubblici (cfr. ricorso, pag. 7). 12. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 12 delle preleggi, al r.d. n. 827/1924 ed al r.d. n. 2440/1923. Deduce che, pur a prescindere dall’assorbente censura veicolata dal primo motivo, la disciplina in tema di pubblica contabilità si limita “a fissare inderogabilmente il luogo dell’adempimento, identificato con la sede del Tesoriere della p.a., ma nulla dice in ordine al tasso di interesse di mora” (così ricorso, pag. 9). 6 Deduce quindi che nulla osta a che il tasso d’interesse fosse pattuito in misura superiore a quella legale (cfr. ricorso, pag. 9), viepiù che l’ “Azienda Policlinico Umberto I di Roma”, in quanto ente pubblico economico, non è assoggettata alla disciplina in tema di contabilità pubblica. Deduce quindi che nella specie trovano senz’altro applicazione sia la mora ex re (cfr. ricorso, pag. 11) - viepiù che aveva provveduto a costituire in mora l’ “Azienda Policlinico” con la notifica, in data 13.12.2006, dell’atto di cessione dei crediti intercorso con la “Siram” - sia la libera determinazione negoziale del tasso degli interessi di mora (cfr. ricorso, pag. 11). 13. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 1362 e ss. cod. civ. ed all’art. 1219 cod. civ. Deduce che la Corte di Roma ha errato a disconoscere che la notifica, in data 13.12.2006, all’ “Azienda Policlinico” dell’atto di cessione dei crediti siglato con la “Siram” avesse valenza ai fini della costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219, 1° co., cod. civ. della medesima “Azienda” (cfr. ricorso, pag. 11). Deduce che la corte d’appello ha erroneamente interpretato il tenore letterale dell’atto di cessione dei crediti, ove invero figurava l’esplicita intimazione rivolta al debitore ceduto di provvedere al pagamento direttamente in favore del cessionario (cfr. ricorso, pag. 12). 14. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per difetto di motivazione in relazione all’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. Deduce che gli errori tutti in cui è incorsa la Corte di Roma si risolvono in un radicale vizio motivazionale (cfr. ricorso, pag. 12). 7 15. Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento;
il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina degli ulteriori motivi (ben vero, il secondo mezzo è stato espressamente esperito “anche a prescindere dalla precedente ed assorbente censura”: così ricorso, pag. 9; si dirà nel prosieguo della ragione dell’assorbimento del terzo motivo;
il quarto motivo ripropone, evidentemente, le censure veicolate dai motivi precedenti sub specie di vizio motivazionale). 16. Vanno ribaditi i seguenti riscontri “in fatto”. Il contratto intercorso tra la “Siram” s.p.a. e l’ “Azienda Policlinico Umberto I di Roma” aveva ad oggetto il compimento da parte della s.p.a., verso un corrispettivo in danaro, dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nelle cliniche ed istituti del “Policlinico Umberto I di Roma” (cfr. sentenza non definitiva d’appello, pag. 2). Il contratto è stato stipulato in data 29.4.2005 (cfr. sentenza non definitiva d’appello, pag. 2). Si controverte nella specie in ordine al corrispettivo dei servizi resi dalla “Siram” nel periodo novembre 2005 – giugno 2006 (cfr. ricorso, pag. 3). 17. Su tale scorta vengono in evidenza nel caso de quo, ratione temporis, le disposizioni di cui all’originaria formulazione del d.lgs. n. 231 del 9.10.2002, emanato in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (il “considerando” n. 22 della direttiva 2000/35/CE – richiamato in premessa dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 18.11.2020 nella causa C-299/19 – così recita: “la presente direttiva disciplina tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese 8 e autorità pubbliche, tenendo conto del fatto che a queste ultime fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese (…)”). Ossia le disposizioni di cui alla formulazione del d.lgs. n. 231/2002 applicabile (ex art. 11, 1° co., del medesimo decreto legislativo) ai contratti conclusi a decorrere dall’8.8.2002 e dunque di cui alla formulazione antecedente alle novità introdotte in primo luogo e a decorrere dall’1.1.2013 con il d.lgs. n. 192 del 9.11.2012. 18. Più esattamente, in questi termini, vengono in risalto le seguenti disposizioni dell’originario testo del d.lgs. n. 231/2002. Innanzitutto, le seguenti previsioni dell’art. 2, rubricato “definizioni”: <<ai fini del presente decreto si intende per: a) “transazioni commerciali”, i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci prestazione servizi, contro il pagamento un prezzo;
b) “pubblica amministrazione”, le amministrazioni dello stato, regioni, province autonome trento bolzano, gli enti pubblici territoriali loro unioni, non economici, ogni altro organismo dotato personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d’interesse generale aventi carattere industriale commerciale, cui attività è finanziata modo maggioritario dallo dalle dagli locali, da altri organismi diritto pubblico, gestione sottoposta al controllo organi d’amministrazione, direzione vigilanza sono costituiti, almeno metà, componenti designati dai medesimi soggetti pubblici;
c) “imprenditore”, soggetto esercente un'attività economica organizzata una libera professione;
(…)>>. 9 Altresì, la previsione del 1° co. dell’art. 3, rubricato “responsabilità del debitore”: <<il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri (…)>>. Inoltre, le previsioni dell’art. 4, rubricato “decorrenza degli interessi moratori”, segnatamente del 1° co.: <<gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento>>; segnatamente del 2° co.: <<salvo il disposto dei commi 3 e 4, se termine per pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente legale: (…)>>. Infine, la previsione del 1° co. dell’art. 5, rubricato “saggio degli interessi”: <<salvo il disposto dei commi 3 e 4, se termine per pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente legale: (…)>>. 19. Al cospetto del quadro normativo testé delineato non possono che formularsi i rilievi che seguono. In primo luogo, l’ “Azienda Policlinico Umberto I di Roma” è senz’altro qualificabile in guisa di “pubblica amministrazione” alla stregua dell’ampia nozione di cui alla lett. b) dell’art. 2 cit. In secondo luogo, l’appalto di servizi che la “Siram” e l’ “Azienda Policlinico Umberto I di Roma” ebbero in data 29.4.2005 a stipulare, è di certo ascrivibile alla definizione di “transazione commerciale” di cui alla lett. a) dell’art. 2 cit. In terzo luogo, a fronte della pattuizione che la “Siram” e l’ “Azienda Policlinico Umberto I di Roma” ebbero a siglare all’art. 12 del contratto d’appalto, articolo 12 testualmente riprodotto a pagina 3 del ricorso e contemplante sia il termine di pagamento sia la misura del tasso convenzionale di mora, la ricorrente 10 (cessionaria della “Siram”) ha senz’altro diritto (ex art. 3, 1° co., cit.) alla corresponsione degli interessi moratori automaticamente (ex art. 4, 1° co., cit.), dal giorno successivo alla scadenza del termine (180° giorno successivo alla presentazione della fattura) per il pagamento (ex art. 4, 1° co., cit.) ed al tasso convenzionale. Invero a tal ultimo riguardo si ribadisce che l’incipit del 1° co. dell’art. 5 cit. fa espressamente salvo il diverso accordo – nella specie di cui all’art. 12 del contratto - tra le parti. 20. I surriferiti rilievi non sono smentiti né dalla pronuncia n. 11905 del 2014 né dalla pronuncia n. 24157 del 2013 di questa Corte, ambedue richiamate dalla controricorrente nella memoria datata 4.1.2024 (cfr. pag. 3). La statuizione n. 11905/2014 ha riguardato una vicenda antecedente all’entrata in vigore dell’originario testo del d.lgs. n. 231/2002, tant’è che, per giunta, l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado era stato notificato il 18.1.2002. La statuizione n. 24157/2013 del pari ha riguardato una vicenda antecedente all’entrata in vigore dell’originario testo del d.lgs. n. 231/2002, tant’è che, per giunta, la sentenza di primo grado era stata pronunciata dal Tribunale di Napoli il 13.5.2002. 21. I surriferiti rilievi sono perfettamente in linea con le puntualizzazioni cui la Corte di giustizia dell’Unione europea ha fatto luogo con la sentenza del 18.11.2020 nella causa C-299/19. Con la menzionate pronuncia la Corte di giustizia ha chiarito (al paragrafo n. 54) che <<l’esclusione di una parte non trascurabile delle transazioni commerciali, vale a dire quelle relative agli appalti pubblici lavori, dal beneficio dei meccanismi lotta contro i ritardi pagamento previsti dalla direttiva 11 2000 35, da un lato, contrasterebbe con l’obiettivo tale direttiva, enunciato al suo considerando 22, secondo cui la stessa deve disciplinare tutte le prescindere fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private e autorità pubbliche. dall’altro siffatta esclusione avrebbe necessariamente conseguenza ridurre l’effetto utile suddetti meccanismi, anche rispetto alle possono coinvolgere operatori provenienti diversi stati membri>>. E tanto, ben vero, la Corte ha chiarito dopo aver premesso testualmente: <<il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri (…)>>. <<essa deve, in primo luogo, essere effettuata tra imprese ovvero e pubbliche amministrazioni e, secondo comportare la consegna di merci o prestazione servizi, contro pagamento un prezzo [v., per analogia, sentenza del 9 luglio 2020, rl (direttiva lotta i ritardi pagamento), c-199 19, eu:c:2020:548, punto 24]>>. <<per quanto riguarda la prima condizione, cui interpretazione non pone dubbi al giudice del rinvio, è sufficiente ricordare che nozione di “pubblica amministrazione” definita all’articolo 2, punto 1, secondo comma, della direttiva 2000 35 come riferita a “qualsiasi amministrazione o ente, quali definiti dalle direttive sugli appalti pubblici”, mentre quella “impresa” terzo tale relativa “ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata una libera professione, anche se svolta da sola persona”. <
P.Q.M.
La Corte accoglie nei termini di cui in motivazione il primo motivo di ricorso, assorbiti i motivi ulteriori;
cassa la sentenza non definitiva n. 5435/2016 della Corte d’Appello di Roma e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte