Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/04/2025, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 28/04/2025, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 4514 dell'anno 2024 promossa da
(avv. VITALE VINCENZO ); Parte_1
CONTRO
(avv. PIZZO OTTAVIA GRASSO Controparte_1
GIORGIO ;
Si da atto che sono presenti l'avv. Scotto in sostituzione dell'avv. VITALE VINCENZO per nonché l'avv. Li Vecchi dell'avv. PIZZO Parte_1
OTTAVIA e GRASSO GIORGIO per . Controparte_1
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. che viene depositata in Cancelleria stante l'assenza delle parti.
Il Giudice
dr. Enrico Catanzaro
1
Catanzaro, all'udienza del 28/04/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4514 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Piazza Santa Parte_1
Maria di Gesu', 16 Catania, presso l'Avv. VITALE VINCENZO che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– attrice –
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA BORRA 35 Controparte_1
INT. 9 57126 LIVORNO, presso l'Avv. PIZZO OTTAVIA e GRASSO
GIORGIO che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
– convenuta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la SI.ra Parte_1
conveniva in giudizio la Dott.ssa
[...] Controparte_1
2 davanti al Tribunale di Palermo esponendo che:
i) nell'anno 2006, era stata destinataria di una sentenza di condanna al risarcimento di circa € 450.000,00 (oltre interessi e spese per un totale di circa € 650.000,00) per responsabilità
per mala gestio nella sua qualità di Presidente del Collegio
Sindacale della società KAOS soc. coop. a r. l..
ii) l'intero procedimento di merito concluso con la suddetta sentenza si era svolto a sua totale insaputa e contumacia;
iii) la ragione per la quale la SI.ra non aveva mai avuto Parte_1
conoscenza del procedimento si rinveniva nel fatto che gli atti introduttivi erano stati notificati ad indirizzo diverso rispetto a quell odi residenza: ossia in Catania, via Sgroppillo n.129/a
(indirizzo errato) piuttosto che in via Sgroppillo n.131 (indirizzo esatto);
iv) del processo attestante la sua responsabilità quale presidente del collegio sindacale, la SI.ra avrebbe avuto contezza Parte_1
solo molti anni dopo, quando l'avv. del Fallimento – avv.
Fanara – spiegava atto di intervento in una precedente procedura esecutiva pendente sempre nei confronti della SI.ra
. Il legale che assisteva allora l'odierna attrice, si Parte_1
accorgeva che l'indirizzo di notifica degli atti era stato modificato a penna tanto nell'atto di citazione, quanto nella relata di notifica e nella ricevuta di ritorno: in particolare, il numero civico era stato corretto da “via Sgroppillo 129/a”
(indirizzo errato) a “via Sgroppillo 129/131” (indirizzo
3 parzialmente esatto);
v) emergendo perciò dubbi sulla regolarità della notifica, la SI.ra presentava una denuncia-querela alla Procura Parte_1
della Repubblica per il reato di falsità materiale in atto pubblico commessa da privato, a seguito della quale veniva avviato nei confronti dell'avv. Cristina Fanara (autrice della notifica), ed avvocato del , il procedimento Controparte_2
penale n. 1539/09 R.G.N.R., per i reati di cui agli artt. 476-
482-640 c.p.;
vi) in quel procedimento, l'avv. Fanara, nell'ambito del suo interrogatorio, sempre secondo la prospettazione di parte attrice, ammetteva di aver corretto lei stessa a penna l'indirizzo di alla quale era destinato Parte_1
l'atto di citazione, ma di essersi recata personalmente all' CP_3
e di aver aggiunto a penna il numero civico 131 apponendolo sulla lettera “A” nello stesso tempo della richiesta di notifica
(2001), e prima della spedizione degli atti;
vii) la SI.ra incardinava, quindi, domanda di Parte_1
risarcimento del danno verso il e verso l'Avv. Controparte_2
Fanara che veniva iscritto al numero R.G. 8524/2016 del
Tribunale Civile di Catania poiché, secondo la , la Parte_1
modifica sulla relata di notifica sarebbe avvenuta non al momento della spedizione del plico nel 2001, come dichiarato dall'Avv. Fanara, ma, successivamente, e cioè quando molti anni dopo ci si accorse dell'errore;
4 viii) la SI.ra richiedeva pertanto, nell'ambito del Parte_1
procedimento per risarcimento danni incardinato avverso il e l'Avv. Fanara, espletarsi CTU sui documenti in CP_2
originale e, tale incarico, venne svolto dalla odierna convenuta,
Dott.ssa ; CP_1
ix) a dire di parte attrice, la dott.ssa avrebbe tuttavia CP_1
svolto il proprio incarico con negligenze e colpa grave,
causando alla SI.ra un danno da perdita della Parte_1
chance di vittoria. In particolare la dott.ssa , era CP_1
chiamata ad “accertare, previo esame dell'originale e
considerando anche la c.t.p. in atti a firma della Dott.ssa
, se, indipendentemente dal diverso inchiostro usato per Per_1
la correzione, la modifica in parola sia avvenuta in data
prossima al 2001 ovvero al 2008;” sicché, secondo parte attrice, la convenuta avrebbe dovuto reperire l'originale dei documenti sui cui effettuare la modifica poiché trattandosi di esami da svolgere sugli inchiostri apposti su un documento,
era ovvio che tale esame dovesse essere svolto sul documento originale. Di contro la convenuta in quel giudizio, non si sarebbe minimamente attivata per reperire gli originali smarriti dal fascicolo, limitandosi solo ad una generica richiesta alle cancellerie di effettuare ricerche, richiesta cui non ha fatto seguito alcun ulteriore attività;
x) contestava anche sul piano tecnico l'operato della Dott.ssa per aver il CTU omesso l'analisi digitale dei CP_1
5 documenti ritenendola inutile dato il lungo lasso di tempo trascorso dalla data dell'apposizione dei segni grafici sul foglio oggetto di indagine;
xi) Ritenendo che per quanto occorso vi fosse la responsabilità
dell'ausiliare del Tribunale, la SI.ra citava in Parte_1
giudizio la dott.ssa chiedendo al Tribunale: CP_1
“(…) accertata la responsabilità della dott.ssa ai Controparte_1
sensi degli artt. 64 c.p.c. e 2043 c.c., condannare la stessa al
pagamento dei danni causati alla SI.ra , sub Parte_1
specie di danno da perdita di chance, nella misura che sarà
determinata secondo giustizia ed equità e comunque non inferiore ad €
500.000,00; con vittoria di spese e compensi”.
Si costituiva contestando in toto le richieste Controparte_1
attoree chiedendone il rigetto.
La causa, senza incombenti istruttori veniva infine discussa e decisa all'udienza odierna.
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Così come sommariamente ricostruiti i fatti di è possibile ricondurre le ragioni risarcitorie oggetto della domanda a due principali presupposti:
1) la contestazione al CTU di non essersi dedicata alla ricerca del documento originale prodotto nel fascicolo (che nemmeno la
Cancelleria è stata in grado di rinvenire ma che secondo l'odierna attrice non sarebbe stato cercato dal CTU con sufficiente impegno ad esempio chiedendo di rinnovare le ricerche) nell'ambito del
6 giudizio in cui era stata nominata dal Giudice di Catania al fine di
“accertare, previo esame dell'originale e considerando anche la
c.t.p. in atti a firma della Dott.ssa , se, indipendentemente Per_1
dal diverso inchiostro usato per la correzione, la modifica in parola
sia avvenuta in data prossima al 2001 ovvero al 2008;” e,
conseguentemente,
2) di avere omesso l'analisi digitale dei documenti che, se effettuata,
avrebbe potuto condurre a riscontri che avrebbero permesso di datare l'inchiostro usato per la correzione dell'indirizzo della nell'atto da notificare in un periodo di tempo di molto Parte_1
successivo a quello della redazione originale dell'atto con ciò
dimostrando che la accertata manomissione è risultata decisiva per attribuire validità alla notifica degli atti della procedura in cui aveva subito la condanna per mala gestio nella sua qualità di
Presidente del Collegio Sindacale della società KAOS soc. coop. a r. l. .
Ebbene in entrambi i casi non si può condividere la ricostruzione attorea che individua un comportamento illegittimo nell'operato del
CTU che avrebbe concorso a causare il danno sotto forma di decisione sfavorevole da parte dell'autorità adita.
Circa il primo profilo (relativo alla mancanza di volontà di ricercare ed ottenere l'originale del documento sul quale svolgere la propria perizia) è sufficiente evidenziare come non sussista in capo al CTU
alcun obbligo di ricerca di atti e documenti originali andati smarriti dal fascicolo di causa. Come ricostruito dalla parte attrice all'interno
7 del fascicolo del procedimento per risarcimento del danno (n.8524/16
R.G.) la cancelleria non rinveniva i documenti sui quali doveva svolgersi la perizia, ma rinveniva una nota di trasmissione dalla quale si evinceva che i documenti erano stati trasmessi alla Prima Sezione
Civile del Tribunale di Catania presso la quale era pendente il procedimento per querela di falso (n.581/16 R.G.). Senonché
rinvenuto il fascicolo di questo secondo procedimento, si apprendeva che con Ordinanza del 10.02.2017 l'allora Giudice deSInato aveva disposto la custodia dei documenti originali presso la cassaforte della
Prima Sezione. La ricerca non dava però esito sicché doveva prendersi atto della mancanza degli originali.
Ora la parte attrice imputa alla di non essersi attivata per CP_1
richiedere o sollecitare nuove ricerche, ma –com'è evidente – la ricerca di documenti smarriti dal fascicolo, per quanto ritenuti necessari o persino indispensabili per l'incarico, non compete al CTU il quale deve piuttosto avvisare le parti ed il giudice della loro mancanza . Per altro la stessa attrice ha chiarito di aver fatto la medesima richiesta al giudice in data 31.7.2023 (cfr. allegato 5 in atti) , sicché è evidente che della questione era già stato investito il giudice che poteva disporre in autonomia il rinnovo delle ricerche o dare le opportune disposizioni.
Mancando il documento originale il CTU, da parte sua, non poteva che esprimere le sue valutazioni sulla base degli atti disponibili
(ossia delle copie fotostatiche) come in effetti avvenuto.
Manca quindi a monte la condotta colpevole imputata alla CP_1
8 giacché non rientra nei compiti del CTU attivarsi a fianco o in sostituzione delle parti per sollecitare o richiedere alla Cancelleria la ricerca di documenti smarriti dal fascicolo di giudizio.
Ma anche il secondo profilo di responsabilità indicato dall'attrice non
è condivisibile (in ordine agli esiti delle valutazioni tecniche proposte nella relazione).
Va detto preliminarmente che la mancanza degli originali, per come puntualmente evidenziato nella CTU, è stata di fatto ininfluente dato che non si sarebbe potuto pervenire in nessun caso ad un risposta certa in ordine alla datazione della aggiunta a penna nell'indirizzo effettuata dall'Avv. Fanara, ossia se essa è stata fatta nel 2009 o nel
2001, che era il punto focale delle indagini tecniche demandate al
CTU. Ciò perché non è più tecnicamente possibile fare questo tipo di esame nel 2023, ossia a circa 14-15 anni dalla data della presunta scrittura, quando l'inchiostro non “invecchia” più e non è dunque possibile distinguere un segno tracciato nel 2009 da uno tracciato nel
2001 perché il pigmento è ormai chimicamente stabilizzato ed inerte.
Di tutto ciò è stato per altro dato atto nella sentenza di rigetto delle pretese risarcitorie della nei riguardi dell'avv. Fanara, Parte_1
(fascicolo n° R.G. 8524/2016 del Tribunale Civile di Catania) cioè
dell'autrice materiale della dedotta “manomissione” dell'atto giudiziario da notificare.
Quanto alle indagini “digitali” che avrebbero – a dire della Parte_1
– ovviato a questo inconveniente permettendo di pervenire ad una risposta al quesito, v'è da dire che non vi è alcuna evidenza scientifica
9 che utilizzando la c.d. riflettanza, si riesca a datare il periodo dell'apposizione del segno tramite confronto con altro inchiostro con la semplice irradiazione di luce, sulla base delle modalità con la quale le due marcature riflettono luce e spettri cromatici. A maggior ragione non è dato comprendere come mediante questa tecnica si possa nel
2023 stabilire con sufficiente certezza che un segno sia più antico dell'altro di circa 8 anni e che il più recente sia risalente a 14 e non a
22 o 23 anni prima. Quelle dell'attrice sono per altro osservazioni e deduzioni già vagliate nel corso del giudizio di responsabilità nei riguardi dell'avv. Fanara ed il decidente aveva già, per tali condivisibili ragioni, escluso l'utilità/necessità di una simile indagine a ragione ritenuta superflua dal CTU.
Va pertanto escluso ogni profilo di responsabilità della convenuta -
CTU anche sotto l'aspetto della mancata valorizzazione delle indagini
“digitali” come necessarie ed indispensabili al fine della decisione.
Più al fondo occorre però evidenziare che perché qualsiasi azione risarcitoria porti ad un esito favorevole, è necessario (tra le altre cose)
comprovare il nesso causale tra l'azione/omissione del convenuto ed il danno patito dalla parte attrice.
Ebbene l'attrice fa risalire il mancato accoglimento della domanda risarcitoria nei riguardi dell'avv. Fanara alla censurabile opera del
CTU, che se avesse accertato che effettivamente la “manomissione”
del documento fosse avvenuta nel 2009, avrebbe permesso di dimostrare come la procedura instaurata nei suoi riguardi nel 2001
sarebbe stata viziata da una nullità iniziale della notifica degli atti
10 introduttivi così ricollegando la condotta al danno (nella specie sotto forma di condanna ingiusta al pagamento di euro 450.000).
Ma ciò non è nel caso che ci occupa.
La Corte di Appello di Catania decidendo nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. incardinato davanti al Tribunale di Mascalucia,
respingeva la domanda della SI.ra evidenziando proprio Parte_1
che: “La circostanza che la notifica si sia perfezionata per compiuta
giacenza e non mediante consegna a mani della destinataria o di suo
delegato nulla toglie al fatto che l'ufficiale notificatore, sotto la sua
precisa responsabilità e con attestazione che fa fede fino a querela di
falso, ha attestato di aver rintracciato il domicilio effettivo della
destinataria dell'atto non rinvenendola (a prescindere dall'esattezza del
numero civico, lo stesso che peraltro risulta anche in atti propri della
parte. V. doc. allegato 12 al fascicolo dell'appellato). Ove infatti
l'ufficiale notificatore non avesse rinvenuto il domicilio della
destinataria la relata avrebbe avuto esito negativo con indicazione della
relativa causale (ad es. civico inesistente o indirizzo sconosciuto o
inesatto et similia). La circostanza, di contro, che il postino abbia dato
conto di aver effettuato due accessi presso il domicilio della
destinataria trovandola assente e di averle lasciato il prescritto avviso
di deposito del plico, prova con fede privilegiata che l'atto ha raggiunto
in concreto la sua destinataria (a prescindere dall'inesattezza o
manipolazione antecedente o successiva del numero civico).
In altre parole la notifica era stata correttamente effettuata perché – a prescindere dall'errore sul numero civico – risulta documentalmente
11 che l'avviso era stato – come prescritto dalla legge - depositato presso l'abitazione della (circostanza vera fino a querela di falso) Parte_1
sicché con la compiuta giacenza si è a tutti gli effetti perfezionata la notifica e, quindi, non vi erano ragioni di nullità della “vocatio in ius”.
Da ciò consegue che anche se in ipotesi si fosse dimostrato attraverso la CTU di cui è stata incaricata l'odierna convenuta che l'avv. Fanara
aveva effettivamente modificato nel 2008 l'indirizzo di notifica degli atti introduttivi, la notifica del 2001 sarebbe stata comunque valida ed efficace.
Ciò trancia il nesso causale tra l'azione del CTU ed il lamentato danno. Il giudizio che ha condotto alla condanna dell'attrice per responsabilità per mala gestio nella sua qualità di Presidente del
Collegio Sindacale della società KAOS soc. coop. a r. l.. si è infatti svolto regolarmente a prescindere dalla datazione dell'aggiunta a penna sull'indirizzo di notifica degli atti introduttivi operata dell'avv.
Fanara.
Per tali ragioni la domanda attorea va rigettata.
Anche se la parte attrice risulta totalmente soccombente, la domanda proposta da parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. va comunque respinta, non essendovi elementi per affermare che la parte soccombente abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Al rigetto delle domande attoree consegue la condanna alle spese che sono liquidate come da dispositivo sulla base del valore della causa,
delle fasi effettivamente svolte, e della modesta difficoltà delle questioni giuridiche trattate.
12
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta le domande di;
Parte_1
Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 6023,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese forfetarie come per legge.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 28/04/2025.
Il Giudice
dott. Enrico Catanzaro
13