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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/04/2024, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Giovanni Piccolo ., all'udienza del 18/04/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria vertente n. Rg 1557/2016
TRA
Parte 1 nata a [...], il [...], C.F. ' C.F. 1 elettivamente
,
domiciliata in VIA C. COLOMBO, 5 98061 BROLO, recapito professionale dell'avv. BONINA
CARMELA che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
e con sede in Roma, C.F. P.IVA 1 Controparte_1
elettivamente domiciliato in Messina,
Resistente
OGGETTO: disconoscimento giornate di lavoro in agricoltura
Udienza: 18/04/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
Conclusioni per parte resistente: rigettare la domanda per infondatezza della stessa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 8 GIUGNO 2016 reg.n. 1557/2016 il ricorrente adiva codesto
Giudice del Lavoro esponendo di essere bracciante agricolo, e che nel 2012 e 2013, aveva svolto GA attività lavorativa, per un numero complessivo di n. 51 giornate, alle dipendenze della ditta e che, pertanto, era stata iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza.
Rilevava che l'CP_2 gli aveva comunicato che le sue giornate di lavoro utili ai fini delle assicurazioni sociali obbligatorie erano state cancellate per i suddetti anni.
Lamentava che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo proposto, che allegava, e chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e per le giornate indicate, con condanna dell' CP_2 ad effettuare la suddetta iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
L'CP 2 si costituiva ed eccepiva, preliminarmente, la decadenza della ricorrente dal poter proporre domanda giudiziale, inoltre contestava la domanda avversaria in quanto infondata.
Evidenziava che la cancellazione era stata effettuata a seguito di verbale ispettivo dei propri funzionari, di cui non aveva copia in archivio, rappresentava che era risultata evidente la costituzione fittizia di rapporti di lavoro in agricoltura presso l'asserito datore di lavoro, confermava il disconoscimento del rapporto lavorativo del ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande attrici con vittoria di spese e compensi di lite.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione di prova per testi.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Passando ad esaminare la domanda del ricorrente, si osserva che lo stesso ha,
sostanzialmente, proposto un'azione di accertamento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri delle subordinazione, per l'anno 0, con conseguente condanna dell' a ripristinare l'iscrizione del lavoratore negli elenchi anagrafici per i Controparte_3 periodi e le giornate già indicate.
La eccezione di decadenza non si ritiene meritevole di accoglimento in quanto formulata genericamente.
Passando al merito della domanda occorre, anzitutto, dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione del dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' CP_2,Parte 1 trova fonte in un accertamento, da parte di ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto l'azienda GA agricola di proprietà del al fine di verificarne la regolarità complessiva, oltre che l'effettiva esistenza dell'azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni non sono state documentate nel verbale ispettivo in quanto non è stata riscontrata la copia del verbale ispettivo in quanto non è stata trovata la copia in archivio.. Orbene, l'esito dei detti accertamenti sembra aver condotto soltanto all'elevazione di un
GA verbale per omesso versamento dei contributi a carico della ditta . Ciò che, più in generale, è risultato, è l'effettivo svolgimento dell'attività agricola svolta sul fondo del PAC.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l'CP_2
a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n.
14296; Cass. n. 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, hanno evidenziato l'esistenza di un rapporto di GA lavoro subordinato di alle dipendenze della ditta Parte 1
'ha confermato la circostanza per cui il ricorrente abbia Invero il teste Tes 1
Org GA siti in Rocca di Caprileone E Naso, conlavorato, nel 2012 e 2013, presso i terreni della orario di lavoro dalle 7,30 alle 16,30, con retribuzione euro 40 giornalieri, ed ha affermato che il ricorrente si occupava del pulitura dei terreni, raccolta di agrumi. Il teste, che ha dichiarato di conoscere tutte le superiori circostanze in quanto anch'ella lavorava presso la medesima ditta, ha affermato che tutte le mattine il sig. Controparte 4 divideva il lavoro per gruppi di operai e indicava le attività e le mansioni da svolgere, sintomo, questo, dell'effettivo esercizio di poteri datoriali di direzione e coordinamento.
Le superiori circostanze trovano riscontro anche nella versione dei fatti offerta dalla teste
Tes_1
Ora, al di là di una pur necessaria valutazione sull'attendibilità delle testi, le quali hanno
GA affermato di aver lavorato presso la ditta e di aver già esperito e concluso positivamente azione giurisdizionale contro l'CP_2, per il riconoscimento delle giornate lavorate, ciò che risulta di tutta evidenza è la preponderanza, nel quadro istruttorio complessivo, degli elementi che consentono di ritenere esistente il rapporto di lavoro del alle dipendenze Parte_1
GA della ditta rispetto alle allegazioni ed alla produzione documentale dell' CP_2 la quale, invero,
,
non consente di trarre elementi significativi per poter escludere la effettiva esistenza del rapporto di lavoro in oggetto. Anzi, la mancanza dal verbale porta ad evincersi l'esistenza di una attività di impresa agricola piuttosto produttiva, circostanza, questa, .
Dalle superiori emergenze istruttorie non può che trarsi la conclusione secondo cui il ricorrente ha assolto all'onere probatorio su di esso incombente, specialmente in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro con tutti i caratteri tipici della subordinazione - alle
GA dipendenze della ditta
Alla luce di quanto sopra, in definitiva, la domanda del ricorrente è fondata e va accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex DM n. 55/2014, parametri minimi, avuto riguardo al valore della controversia, alla qualità delle parti ed all'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' CP 2 con ricorsoParte 1 depositato in Cancelleria il 8 GIUGNO 2016 reg.n. 1557/2016 così provvede:
GA ha lavorato per la ditta nel 2012 e 2013 per un Dichiara che Parte 1
.
,
complessivo numero di 51 giornate annue;
Condanna l'CP_2 ad operare la reiscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici dei lavoratori
•
agricoli del Comune di residenza per l'anno e le giornate indicate al punto che precede;
Condanna 1'CP_2 al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1800 oltre spese
•
generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge dovute, con distrazione in favore del procuratore antistatario..
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 18 APRILE 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Piccolo Giovanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Giovanni Piccolo ., all'udienza del 18/04/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria vertente n. Rg 1557/2016
TRA
Parte 1 nata a [...], il [...], C.F. ' C.F. 1 elettivamente
,
domiciliata in VIA C. COLOMBO, 5 98061 BROLO, recapito professionale dell'avv. BONINA
CARMELA che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
e con sede in Roma, C.F. P.IVA 1 Controparte_1
elettivamente domiciliato in Messina,
Resistente
OGGETTO: disconoscimento giornate di lavoro in agricoltura
Udienza: 18/04/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
Conclusioni per parte resistente: rigettare la domanda per infondatezza della stessa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 8 GIUGNO 2016 reg.n. 1557/2016 il ricorrente adiva codesto
Giudice del Lavoro esponendo di essere bracciante agricolo, e che nel 2012 e 2013, aveva svolto GA attività lavorativa, per un numero complessivo di n. 51 giornate, alle dipendenze della ditta e che, pertanto, era stata iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza.
Rilevava che l'CP_2 gli aveva comunicato che le sue giornate di lavoro utili ai fini delle assicurazioni sociali obbligatorie erano state cancellate per i suddetti anni.
Lamentava che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo proposto, che allegava, e chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e per le giornate indicate, con condanna dell' CP_2 ad effettuare la suddetta iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
L'CP 2 si costituiva ed eccepiva, preliminarmente, la decadenza della ricorrente dal poter proporre domanda giudiziale, inoltre contestava la domanda avversaria in quanto infondata.
Evidenziava che la cancellazione era stata effettuata a seguito di verbale ispettivo dei propri funzionari, di cui non aveva copia in archivio, rappresentava che era risultata evidente la costituzione fittizia di rapporti di lavoro in agricoltura presso l'asserito datore di lavoro, confermava il disconoscimento del rapporto lavorativo del ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande attrici con vittoria di spese e compensi di lite.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione di prova per testi.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Passando ad esaminare la domanda del ricorrente, si osserva che lo stesso ha,
sostanzialmente, proposto un'azione di accertamento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri delle subordinazione, per l'anno 0, con conseguente condanna dell' a ripristinare l'iscrizione del lavoratore negli elenchi anagrafici per i Controparte_3 periodi e le giornate già indicate.
La eccezione di decadenza non si ritiene meritevole di accoglimento in quanto formulata genericamente.
Passando al merito della domanda occorre, anzitutto, dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione del dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' CP_2,Parte 1 trova fonte in un accertamento, da parte di ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto l'azienda GA agricola di proprietà del al fine di verificarne la regolarità complessiva, oltre che l'effettiva esistenza dell'azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni non sono state documentate nel verbale ispettivo in quanto non è stata riscontrata la copia del verbale ispettivo in quanto non è stata trovata la copia in archivio.. Orbene, l'esito dei detti accertamenti sembra aver condotto soltanto all'elevazione di un
GA verbale per omesso versamento dei contributi a carico della ditta . Ciò che, più in generale, è risultato, è l'effettivo svolgimento dell'attività agricola svolta sul fondo del PAC.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l'CP_2
a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n.
14296; Cass. n. 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, hanno evidenziato l'esistenza di un rapporto di GA lavoro subordinato di alle dipendenze della ditta Parte 1
'ha confermato la circostanza per cui il ricorrente abbia Invero il teste Tes 1
Org GA siti in Rocca di Caprileone E Naso, conlavorato, nel 2012 e 2013, presso i terreni della orario di lavoro dalle 7,30 alle 16,30, con retribuzione euro 40 giornalieri, ed ha affermato che il ricorrente si occupava del pulitura dei terreni, raccolta di agrumi. Il teste, che ha dichiarato di conoscere tutte le superiori circostanze in quanto anch'ella lavorava presso la medesima ditta, ha affermato che tutte le mattine il sig. Controparte 4 divideva il lavoro per gruppi di operai e indicava le attività e le mansioni da svolgere, sintomo, questo, dell'effettivo esercizio di poteri datoriali di direzione e coordinamento.
Le superiori circostanze trovano riscontro anche nella versione dei fatti offerta dalla teste
Tes_1
Ora, al di là di una pur necessaria valutazione sull'attendibilità delle testi, le quali hanno
GA affermato di aver lavorato presso la ditta e di aver già esperito e concluso positivamente azione giurisdizionale contro l'CP_2, per il riconoscimento delle giornate lavorate, ciò che risulta di tutta evidenza è la preponderanza, nel quadro istruttorio complessivo, degli elementi che consentono di ritenere esistente il rapporto di lavoro del alle dipendenze Parte_1
GA della ditta rispetto alle allegazioni ed alla produzione documentale dell' CP_2 la quale, invero,
,
non consente di trarre elementi significativi per poter escludere la effettiva esistenza del rapporto di lavoro in oggetto. Anzi, la mancanza dal verbale porta ad evincersi l'esistenza di una attività di impresa agricola piuttosto produttiva, circostanza, questa, .
Dalle superiori emergenze istruttorie non può che trarsi la conclusione secondo cui il ricorrente ha assolto all'onere probatorio su di esso incombente, specialmente in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro con tutti i caratteri tipici della subordinazione - alle
GA dipendenze della ditta
Alla luce di quanto sopra, in definitiva, la domanda del ricorrente è fondata e va accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex DM n. 55/2014, parametri minimi, avuto riguardo al valore della controversia, alla qualità delle parti ed all'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' CP 2 con ricorsoParte 1 depositato in Cancelleria il 8 GIUGNO 2016 reg.n. 1557/2016 così provvede:
GA ha lavorato per la ditta nel 2012 e 2013 per un Dichiara che Parte 1
.
,
complessivo numero di 51 giornate annue;
Condanna l'CP_2 ad operare la reiscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici dei lavoratori
•
agricoli del Comune di residenza per l'anno e le giornate indicate al punto che precede;
Condanna 1'CP_2 al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1800 oltre spese
•
generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge dovute, con distrazione in favore del procuratore antistatario..
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 18 APRILE 2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Piccolo Giovanni