CA
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 3047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3047 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere all'esito dell'udienza del 2/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2881 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Mattia Parte_1
NI e RI Di AI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via Antonio Bertoloni 44-46
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Salvatore Florio e Maria Concetta Ulisano ed elettivamente domiciliata presso i rispettivi domicili digitali;
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù CP_2 di procura generale, dall'avvocata Raffaella Piergentili ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'istituto in Roma, via Cesare Beccaria 29
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5075 depositata in data 17/5/2023 CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di fare accertare e dichiarare il suo Parte_1 diritto ad essere inquadrato come dirigente per il periodo dal 1/4/2016 al 31/10 2020 (data di risoluzione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti a seguito delle dimissioni rassegnate dall'odierno appellante), se del caso anche previo riconoscimento della qualifica convenzionale di Senior Vice President o, in subordine, di First Vice President con ogni conseguenza di legge e di contratto collettivo e conseguentemente ad essere inquadrato nel Banding retributivo 5 con condanna di al pagamento in suo favore della Controparte_1 somma di € 261.172,02 o, in subordine, nel Banding retributivo 4 con condanna al pagamento in suo favore della somma di € 210.549,79 o, in ulteriore subordine, se del caso anche in via equitativa, accertare e dichiarare il suo diritto a percepire una retribuzione annua maggiorata del 20% rispetto a quella, pari ad € 89.919,00, riconosciuta all'avvocato Pt_2
, Gestore contenzioso a suo diretto riporto, anche lui inquadrato quale Quadro
[...]
Direttivo di livello IV con Banding retributivo 3, con condanna al pagamento in suo favore della somma di € 200.425,08 o, ancora, in estremo subordine, a percepire una retribuzione annua pari a quella riconosciuta all'avvocato con condanna al pagamento in suo Pt_2 favore, se del caso anche in via equitativa, della somma di € 109.305,31 con riconoscimento, in tutti i casi, del suo diritto al ricalcolo dei propri versamenti contributivi ed all'adeguamento della propria posizione previdenziale e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito della condotta della società datrice quantificati come in ricorso.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su più motivi. Parte_1
La società si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del Controparte_1 gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa come in dispositivo.
, dipendente a tempo indeterminato di dal 01/11/2010 (alle cui Parte_1 CP_1 dipendenze era transitato provenendo, da ultimo, da (ove Controparte_3 rivestiva l'incarico di Coordinatore della Struttura legale Centro-Sud Italia presso la divisione "Corporate ed Investment Banking"), con inquadramento quale Quadro Direttivo di livello IV C.C.N.L. ABI (QD4), ed assegnato al "Litigation Italy Department", con attribuzione, a decorrere dal settembre 2011, della fascia retributiva Banding 3 con Global Job Title di Litigation e Global Band di Vice President, aveva agito in giudizio al fine CP_4 di fare valere il proprio preteso diritto ad ottenere, in ragione delle mansioni svolte, la qualifica dirigenziale o le ulteriori posizioni richieste in subordine nelle conclusioni dell'atto introduttivo come sopra riportate.
In particolare l'odierno appellante ricollegava tali rivendicazioni alla nomina, avvenuta il 18/04/2016, nell'ambito della riorganizzazione del Dipartimento Litigation di a CP_1 responsabile della Unità Central Litigation Territory Unit (poi divenuta Central Italian Civil Litigation) lamentando come a fronte del conferimento di tale incarico non fosse seguita alcuna progressione quanto al Global Band che rimaneva quello di Vice President così come invariato era rimasto il livello retributivo di ingresso quale Banding 3 salvo il riconoscimento, nel 2018, in occasione di un ulteriore ampliamento dei poteri di spesa, di un minimo aumento di stipendio per circa € 6.800 lordi l'anno.
Allegava che all'unità Central Litigation Territory Unit, in parallelo alle altre unità Northern Litigation Territory Unit e Southern Litigation Territory Unit, era rimessa la competenza sul contenzioso territorialmente radicato nelle regioni di riferimento (relativa, per quanto riguarda per quanto riguarda la Central Litigation Territory Unit, a nove regioni italiane: Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Calabria e Sardegna) con il compito principale di gestire tutto il contenzioso giudiziale e stragiudiziale.
Evidenziava la vastità del contenzioso civile gestito quale responsabile della predetta unità (che quantificava in oltre 5.000 controversie pendenti a diverso titolo per un petitum complessivo di € 850.000.000 circa) e come avesse avuto nel periodo oggetto di rivendicazione il compito di dirigere e coordinare, in totale autonomia e senza ricevere alcuna indicazione da superiori gerarchici, ben 25 gestori del contenzioso a suo diretto riporto una buona parte di questi avvocati o comunque professionisti abilitati (tra cui 5 avvocati esterni provenienti da studi legali di Roma, cd. secondee) tra cui alcuni dipendenti che, pur a lui sottoposti gerarchicamente, avevano il suo medesimo inquadramento come QD4 e in alcuni casi perfino retribuzioni superiori.
Evidenziava come tale attività lo costringesse a ritmi di lavoro massacranti con una media di non meno di 12 ore al giorno, ritmi di lavoro mantenuti nonostante l'appellante fosse stato colpito nel 2016 da patologia tumorale, con necessità di sottoporsi a sedute di chemioterapia e radioterapia per un periodo di sette mesi.
Lamentava il mancato riconoscimento dei superiori livelli retributivi Banding 4 o 5 evidenziando come gli stessi fossero stati riconosciuti ad altri dipendenti della società aventi poteri di spesa inferiore ed evidenziando altresì come dopo la sua uscita da ai CP_1 responsabili delle altre due Territory Unit, gli avvocati Liotta Angela e Viticonte Francesco, era stato riconosciuto il superiore Banding 4 con conseguente incremento della loro RAL e come il Banding 3 in suo possesso fosse stato attribuito ad una buona metà dei suoi stessi sottoposti.
Evidenziava a tale ultimo proposito le posizioni di altri dipendenti della società tra cui
, in possesso dello stesso Banding 3 ma di una retribuzione annua superiore pari Parte_2
a € 89.919, il quale pur essendo inquadrato come QD3 con Banding 2 Controparte_5 beneficiava di una retribuzione appena inferiore pari a € 64.650 annue, Controparte_6 non avvocato e semplice gestore del contenzioso della Southern Italian Civil Litigation con Banding 3 e retribuzione annua di € 81.500, non avvocato e semplice Controparte_7 gestore del contenzioso, inquadrato come QD4 con Banding 3 e retribuzione annua di € 88.500. CP_ Il Tribunale, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell' respingeva la domanda.
Premessa la declaratoria contrattuale tanto del livello di quadro direttivo che di quello dirigenziale, escludeva innanzitutto la possibilità di ricondurre alla qualifica dirigenziale le mansioni svolte dall'odierno appellante, evidenziando come quest'ultimo non si fosse occupato del governo dell'azienda svolgendo bensì l'attività propria dell'avvocato, offrendo consulenza legale nelle materie di interesse della banca, occupandosi della gestione del contenzioso della medesima in ambito civile, penale ed amministrativo, attività queste ultime che, evidenziava il Tribunale, pur comportando elevate responsabilità e preparazione professionale oltre alla direzione, coordinamento e controllo di altri dipendenti, erano tuttavia conformi e non esorbitanti rispetto alla declaratoria del Quadro di cui al C.C.N.L. applicato.
Evidenziava a tale ultimo proposito l'obbligo del quale delegato, a fornire, Parte_1 periodicamente o a richiesta, un resoconto in ordine all'esercizio dei poteri conferiti, la necessità per quest'ultimo, per quanto riguarda la proposizione di appelli o ricorsi per cassazione su cause delicate, di operare in accordo con il responsabile delle strutture di riferimento e i limiti nella stessa scelta dei legali esterni ai quali affidare gli incarichi (scelta limitata nell'ambito dei legali convenzionati con possibilità di deroga solo previa autorizzazione del responsabile dell'unità di riferimento).
Concludeva affermando che, in definitiva, l'autonomia e la discrezionalità del Parte_1 erano quelle strettamente e necessariamente inerenti alla sua elevata professionalità di consulente legale ed avvocato, per la quale anzi riceveva specifiche direttive.
Escludeva inoltre la possibilità dare rilievo ai fini dell'inquadramento del dipendente al Global Job Model (che qualificava come una semplice "mappa" elaborata dalla stessa esclusivamente in ordine al possibile sviluppo professionale dei dipendenti) CP_1 richiamando, quanto alle lamentate disparità retributive, i principi giurisprudenziali in ordine alla inesistenza, nell'ambito del rapporto di lavoro privatistico, di un obbligo del datore di lavoro di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento, con conseguente irrilevanza ai fini di causa del diverso ed eventualmente migliore trattamento economico riconosciuto ad altri dipendenti.
Respingeva quindi integralmente il ricorso rilevando come restassero assorbite le residue questioni.
L'appellante contesta con più motivi la gravata sentenza per:
1)- violazione dell'art. 2095 e dell'art. 2103, commi 1 e 7, c.c. nonché degli artt. 2 e 82 del C.C.N.L. Dirigenti Abi.
Contesta in particolare la gravata sentenza ove aveva escluso la natura dirigenziale delle mansioni svolte evidenziando come il coordinamento e la gestione delle risorse umane fosse propria delle mansioni dirigenziali e come anche lo svolgimento dell'attività dell'avvocato potesse essere effettuato con l'autonomia ed i poteri che sono propri del dirigente una volta posto a capo di una struttura legale dell'impresa e preposto alla conduzione di risorse umane. Lamenta l'erroneità dei principi giurisprudenziali citati nella parte motiva in ordine al caratterizzare la figura del dirigente la posizione di "alter ego" dell'imprenditore evidenziando come la pronuncia menzionata non fosse attinente alla fattispecie oggetto di controversia e come la giurisprudenza di legittimità ammettesse pacificamente la coesistenza all'interno dell'unica azienda di più dirigenti nessuno dei quali poteva essere tenuto a governare complessivamente l'impresa.
Evidenzia altresì come lo stesso accertamento delle funzioni svolte, così come evidenziato in sentenza (in termini di elevate responsabilità, elevata preparazione professionale e responsabilità) corrispondesse in realtà alla definizione della figura dirigenziale di cui all'art. 2 del C.C.N.L. ABI.
Contesta altresì, in quanto affermazione priva di riscontro nella documentazione presente in atti, quanto affermato dal Tribunale in ordine all'obbligo da parte del di fornire, Parte_1 tramite relazioni trimestrali, un resoconto dell'attività svolta nonché ove aveva ritenuto non contestato il documento prodotto come all. 7 della comparsa di in ordine alla CP_1 necessità di autorizzazione per la presentazione di impugnazioni su contenziosi rilevanti, documento che affermava non essere comunque significativo di rilevanti limitazioni della sua autonomia decisionale.
Contesta altresì quanto affermato nella gravata sentenza in ordine all'evincersi dallo stesso contenuto del ricorso il suo assoggettamento a specifiche direttive.
Evidenzia inoltre la non significatività ai fini di causa di quanto evidenziato dal Tribunale in ordine all'esistenza di poteri di spesa preventivamente limitati nel quantum.
2)- violazione dell'art. 36 comma 1, Cost. e degli artt. 1175, 1333 e ss., 1375 e 2099 c.c., in relazione al diritto dell'appellante ad una retribuzione proporzionata all'attività svolta stante lo specifico sistema di inquadramento anche retributivo adottato dalla convenuta ed al ruolo professionale di First Vice President ricoperto in fatto.
Contesta quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine al non costituire le posizioni previste dal Global Job Model un inquadramento contrattuale quanto piuttosto una mera mappatura delle varie posizioni professionali sostenendo come invece lo stesso costituisse un sistema di classificazione delle posizioni professionali che integrava e si sovrapponeva a quello previsto dalla contrattazione collettiva.
3)- violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. in relazione alla mancata ammissione dei mezzi istruttori ed in particolare della prova testimoniale.
Dichiara di riproporre inoltre, ex art. 346 c.p.c., le rivendicazioni in ordine al proprio diritto al Banding 5 o in subordine al 4, al risarcimento dei danni conseguenti alla condotta di consistente nella ingiustificata dequalificazione dell'appellante (con riferimento CP_1 al mancato accesso del sistema di incentivazione del personale dirigenziale in termini di polizza vita, autovettura aziendale buono carburante e al danno curriculare evidenziando come nelle negoziazioni per la sua successiva assunzione con Banca Progetto s.p.a. si fosse dovuto accontentare di un ingresso al medesimo inquadramento in QD4 riconosciutogli da nonché in termini di danno non patrimoniale all'immagine, al prestigio all'attività CP_1 professionale e al pregiudizio esistenziale e alla salute.
L'appello deve essere respinto.
Risulta innanzitutto infondato il primo motivo con cui l'odierno appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto la riconducibilità alla qualifica dirigenziale delle mansioni svolte nel periodo oggetto di controversia.
Ai sensi della contrattazione collettiva di riferimento (art. 82 C.C.N.L. per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendente delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, all. 43 ricorso):
“ 1. La categoria dei quadri direttivi è articolata in quattro livelli retributivi.
2. Sono quadri direttivi i lavoratori/lavoratrici che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria e/o alla 3ª area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori.
3. Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'impresa, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili.
4. Nell'ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria:
– gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi (ad esempio nell'ambito dei seguenti rami di attività: legale, analisi e pianificazione organizzativa, controllo di gestione, marketing, ingegneria finanziaria, auditing, tesoreria);
– i responsabili della gestione di significativi segmenti o gruppi di clientela o i responsabili di linee di prodotto e/o di attività di promozione e di consulenza finanziaria con rilevante autonomia di poteri conferiti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
– i preposti a succursale, comunque denominate, che – in una complessiva valutazione dell'assetto organizzativo dell'impresa – svolgono, con significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale, avuto anche riguardo alla tipologia della clientela, compiti di rappresentanza dell'impresa nei confronti dei terzi nell'ambito dei poteri conferiti dall'impresa stessa, per quanto concerne le condizioni e l'erogazione dei crediti, la gestione dei prodotti e dei servizi, coordinando le risorse umane e tecniche affidate e rispondendo dei risultati dell'unità operativa in rapporto agli obiettivi definiti dall'impresa medesima.”.
Sempre alla stregua della contrattazione collettiva applicabile (art. 2 C.C.N.L. Per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, all. 44 ricorso 1° grado) sono dirigenti :”… i lavoratori/lavoratrici subordinati, ai sensi dell'art. 2094 c.c., come tali qualificati dall'azienda in quanto ricoprano un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, di autonomia e potere decisionale ed esplichino le loro funzioni di promozione, coordinamento e gestione generale al fine di realizzare gli obiettivi dell'impresa.
2. Nell'ambito dello sviluppo professionale dei dirigenti l'impresa individua funzioni manageriali correlate a diversi livelli di responsabilità, sia nelle attività espletabili presso le strutture centrali che nella rete commerciale, con i connessi trattamenti retributivi che possono anche comportare il superamento del trattamento tabellare fissato in sede nazionale.”
La differenza tra i due livelli inquadramento, così come si evince dalle declaratorie contrattuali sopra riportate, risulta individuabile nel più elevato grado di professionalità e di autonomia e potere decisionale che caratterizza, nell'ambito di qualifiche comunque caratterizzate da elevati livelli di professionalità e responsabilità, che caratterizza la figura del dirigente, mansioni che, pur potendo essere caratterizzate da diversi livelli di responsabilità, sono a differenze di quelle proprie del quadro direttivo, comunque tali da incidere direttamente sulla realizzazione degli obiettivi dell'impresa.
Devono ribadirsi a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in tema di attribuzione della qualifica di dirigente, va tenuto conto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva e dalle prassi sindacali, che ne hanno portato al riconoscimento anche a lavoratori che, pur non investiti di quei poteri di direzione necessari per richiamare la nozione di "alter ego" dell'imprenditore, sono in possesso di elevate conoscenze scientifiche e tecniche o, comunque, sono dotati di professionalità tale da collocarsi in condizioni di particolare forza nel mercato del lavoro (Cass. n. 20805 del 14/10/2016).
Co La ha in particolare affermato che la qualifica di dirigente non spetta al solo prestatore di lavoro che, come "alter ego" dell'imprenditore, ricopra un ruolo di vertice nell'organizzazione o, comunque, occupi una posizione tale da poter influenzare l'andamento aziendale, essendo invece sufficiente che il dipendente, per l'indubbia qualificazione professionale, nonché per l'ampia responsabilità in tale ambito demandata, operi con un corrispondente grado di autonomia e responsabilità, dovendosi, a tal fine, far riferimento, in considerazione della complessità della struttura dell'azienda, alla molteplicità delle dinamiche interne nonché alle diversità delle forme di estrinsecazione della funzione dirigenziale (non sempre riassumibili a priori in termini compiuti) ed alla contrattazione collettiva di settore, idonea ad esprimere la volontà delle associazioni stipulanti in relazione alla specifica esperienza nell'ambito del singolo settore produttivo (Cass. n. 19579 del 04/08/2017). Trattasi quindi di mansioni, quelle dirigenziali, che, così come condivisibilmente osservato dalla società resistente, devono, in ragione dell'ampiezza dei poteri di iniziativa e della discrezionalità che le caratterizzano, essere in ogni caso tali, sia pure nell'ambito dell'osservanza di direttive programmatiche del datore di lavoro, da influire sugli obiettivi complessivi dell'imprenditore.
Nel presente caso di specie l'odierno appellante rivendica la sua qualifica di dirigente in relazione al ruolo, pacificamente conferitogli a decorrere dal mese di aprile 2016, di Head of Central Italian Civil Litigation (inizialmente Central Litigation Unit), con preposizione ad una struttura avente ad oggetto la gestione del contenzioso di nove regioni dell'Italia centrale, comprendente 25 unità di cui 20 gestori del contenzioso e 5 “secondee” vale a dire legali esterni all'ente.
Trattasi di mansioni che, pacificamente, l'odierno appellante svolgeva in posizione subordinata rispetto ad altri dipendenti preposti a strutture più ampie, ed operanti sempre nell'ambito del contenzioso o legale, in particolare , Head of Italian Civil Persona_1
Litigation e ancora più in alto, , responsabile dell'intero Persona_2 Controparte_9 nonché , preposto al più ampio settore Persona_3 CP_10
Fatte tali premesse ritiene il Collegio comunque meritevoli di conferma le conclusioni del giudice di prime cure ove aveva escluso la possibilità di riconoscere all'odierno appellante la qualifica dirigenziale.
Le mansioni svolte dall'appellante nel periodo oggetto di controversia, pur certamente caratterizzate da elevati livelli di professionalità e responsabilità, non possono tuttavia, così come affermato dal Tribunale, qualificarsi come dirigenziali non esorbitando di per sé dalla declaratoria contrattuale della qualifica di QD4 attribuitagli da (il più alto livello CP_1 di inquadramento tra i quadri direttivi), non potendosi in particolare ravvisare in esse quella idoneità ad incidere direttamente sugli obiettivi dell'impresa propri della qualifica dirigenziale.
A tale proposito è sufficiente osservare, con rilievo assorbente, che trattasi di mansioni consistenti prevalentemente, così come si desume dalle stesse allegazioni dell'odierno appellante, nel fornire attività di supporto e di indirizzo ai legali a cui materialmente era affidata la difesa della società relativamente al contenzioso della resistente, nell'ambito territoriale di competenza.
Tale attività era svolta, sempre in modo prevalente, mediante il coordinamento e la direzione dei dipendenti e dei professionisti esterni assegnati (che lo coadiuvavano in una prima analisi del contenzioso di competenza e ai quali affidava la trattazione delle singole pratiche), mediante la preposizione ad una unità di base (la più bassa del settore legale, così come si evince dagli organigrammi prodotti della società e non contestati dall'appellante) avente competenza su un ambito territoriale comunque limitato (le regioni dell'Italia centrale) e in posizione gerarchicamente sottordinata non solo, nell'ambito specifico del settore del contenzioso, ai due dirigenti della resistente preposti ad unità più ampie e di ambito territoriale generalizzato (i citati e ma anche, con riferimento al più Per_1 Tes_1 ampio settore “legale” ( al dirigente (il CP_10 Persona_3 Parte_1 risultava preposto ad una delle strutture territoriali di base in cui si articolava il più ampio
“il Dipartimento “Italian Territorial Litigation” affiancato in tale attività dai preposti alle ulteriori unità aventi ad oggetto gli ambiti territoriali relativi al Sud e al Nord Italia pure come lui, pacificamente inquadrati, nel periodo oggetto di controversia, quali QD4).
Trattasi quindi di mansioni che, pur caratterizzate da elevati livelli professionale e margini di autonomia, rientrano pienamente nella definizione contrattuale del Quadro Direttivo (tanto più se di IV livello), espressamente comprensiva, anche con riferimento al ramo di attività “legale” degli “ incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con imputa parzialmente definiti ed in contesti sia stabile innovativi” declaratoria che, peraltro, prevede espressamente anche il compito di coordinamento e di preposizione ad unità operativa, essendo compresa, per tale qualifica professionale, anche l'attribuzione di “elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla stessa categoria di quadri oltre che alla 3ª area professionale” ivi compresa la verifica dei risultati raggiunti (evidentemente con assunzione anche delle relative responsabilità) del personale coordinato.
Non possono peraltro non reputarsi, in tale complessivo contesto, ulteriormente significative della riconducibilità delle mansioni svolte nel periodo oggetto di controversia al livello contrattualmente attribuitogli, le circostanze, desumibili documentalmente ed evidenziate dal giudice di prime cure, quali l'obbligo di fornire “trimestralmente o a richiesta un resoconto esaustivo dell'esercizio dei poteri ricevuti” (provvedimento di delega in data 30/11/2016 a firma della 'Head of Litigation Department” prodotto da entrambe le parti, rispettivamente, come all.ti 14 e 6 del ricorso e della comparsa di costituzione di primo grado), la necessità di conferire o di ottenere l'autorizzazione dei dirigenti soprordinati per quanto riguarda l'impugnazione di provvedimenti giurisdizionali in contenziosi caratterizzati da particolare delicatezza (comunicazione di servizio a firma del capo dell' prodotti come all.ti 23 e 7 Parte_3 rispettivamente del ricorso e della comparsa di costituzione di primo grado delle parti) oltre all'esistenza, per quanto riguarda l'adozione di vari provvedimenti (ivi comprese quelli relativi a mediazioni, conciliazioni e transazioni) di limiti di spesa (variabili tra € 400.000 ed € 600.000) certamente di entità ampia ma non significativi, stante anche le notorie grandi dimensioni economiche della società resistente, di poteri decisionali tali da incidere sull'andamento dell'impresa (considerazioni analoghe devono essere effettuate anche con riferimento ai limiti di spesa dell'odierno appellante pari, alla stregua delle sue stesse allegazioni, a € 50.000, in ordine al pagamento di fatture per spese legali). )).
Non può darsi seguito, a tale proposito, al fine di inficiare l'attendibilità di tali documenti e il loro valore di prova, alle contestazioni effettuate dall'appellante in ordine al loro utilizzo da parte del giudice di prime cure (in quanto asseritamente non corrispondenti al concreto svolgimento delle mansioni del contestazioni che debbono reputarsi tardive Parte_1 rispetto ad una documentazione prodotta, nel precedente grado di giudizio, dallo stesso lavoratore (e da quest'ultimo richiamata nel corpo del ricorso di primo grado a supporto delle sue allegazioni) senza effettuare alcuna specifica contestazione in ordine alla corrispondenza al vero del suo contenuto.
Nè, si aggiunge ulteriormente, potrebbe attribuirsi rilievo decisivo a quanto dedotto in ordine alla mancata effettuazione da parte del lavoratore, di fatto, della citata rendicontazione trimestrale essendo sufficiente rilevare a tale proposito, così come condivisibilmente osservato dalla società resistente, che ad incidere sul contenuto e sull'ampiezza dell'autonomia dell'appellante, fosse pienamente sufficiente, il suo assoggettamento, ad un obbligo di rendicontazione a richiesta (obbligo di rendicontazione che peraltro non può che considerarsi naturale conseguenza della sua sottoposizione gerarchica , nell'organigramma aziendale, a ben tre livelli dirigenziali).
Non può inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non considerarsi significativo dei limiti della sua autonomia decisionale quanto allegato nel ricorso introduttivo del giudizio ove afferma di avere “avuto dalla dott.ssa e dal dott. Per_2
un chiaro e puntuale affidamento fiduciario circa la opportunità di presidiare Per_1 sistematicamente e poi conciliare “sempre”, anche al di fuori della mediazione, tutte le eventuali vertenze o contestazioni aventi ad oggetto la natura usuraria dei tassi erroneamente praticati dalla Banca convenuta o riguardanti casi di anatocismo degli interessi applicati sui conti correnti, proprio per non esporre la Banca a rischi di contraccolpi reputazionali e ad eventuali iniziative processuali da parte della competente magistratura penale” (cfr. pag.11).
Trattasi di allegazione che (ove riferisce in ordine all'essergli state impartite indicazioni di “presidiare sistematicamente” e di conciliare “sempre” le controversie in materia di natura usuraria dei tassi di interesse erroneamente praticati o quelle in materia di anatocismo degli interessi sui conti correnti) risulta inevitabilmente significativa del concreto assoggettamento dell'odierno appellante, per le controversie ritenute particolarmente significative, al potere di direttiva dei dirigenti a lui gerarchicamente soprordinati
Parimenti infondato il secondo motivo.
Così come si evince dalla documentazione in atti (cfr, in particolare “Manuale per i colleghi” e Informativa alle Organizzazioni Sindacali prodotto come all.ti 5 e 6 e come all. 19, rispettivamente, del ricorso e della comparsa di costituzione di primo grado) il Global Job Model risulta essere un sistema di descrizione di tutti i ruoli presenti in e delle CP_1 relative responsabilità e risulta formato da un che “definisce ruoli e Parte_4 responsabilità con un liguaggio comune” per ogni settore della società, tanto in Italia che all'estero, per un totale di circa 380 Job (ad es. per quanto riguarda specificamente il settore
”Legal and Corporate Affairs”: Board Office;
Controparte_11 Controparte_12 [...]
; and Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15
Litigation; Head of Legal and Head of Legal and Corporate Affairs Controparte_16
Global; Head of Legal and Corporate Affairs Function;
Head of Legal and Corporate Affairs Function Global) e da un Band Model che “pesa e classifica tutti i ruoli in 9 Bande e li rende comparabili in termini di impatto e riconoscimento all'interno di (in CP_1 particolare in ordine crescente di importanza: Staff, Associate, Senior Associate, Vice President, First Vice President, Senior Vice President, Executive Vice President, Senior Executive Vice President, CEO).
In particolare i vari Job sono raggruppati in 4 Job Area (Products, Client Coverage, Support e Corporate Center) e in 35 Job Family e suddivisi in professionali e manageriali con la descrizione dei singoli Job Profile, della Family e dell'Area di appartenenza, nonché del Job Level (in ragione delle diverse competenze, attività e responsabilità) e della conseguente banda associata.
Sulla base di questa classificazione per ogni dipendente era quindi prevista l'assegnazione di un “Global Job Title” descrittivo del ruolo attribuito ed una Global Band rappresentativa del peso del ruolo assegnato.
Così come indicato nel documento denominato Manuale per i colleghi “Il Global Job Model fornisce la base per sviluppare nuove regole di governance comuni per tutti i processi relativi alle gestione delle persone. Queste regole definiranno le responsabilità decisionali in merito a ogni aspetto della relazione di lavoro tra e i suoi dipendenti. Con il CP_1
Global Job Model possiamo creare delle specifiche regole di governance per tutti i processi HR (es. politica retributiva, performance management, ecc)”
Trattasi, così come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, di un sistema di classificazione che, alla stregua di quanto si evince dalla documentazione prodotta in atti, costituiva una mera “mappatura” delle varie posizioni e dei ruoli assegnati ai dipendenti (al fine di consentire, nel complessivo organigramma aziendale, una più razionale gestione del personale, un'agevole individuazione del ruolo assegnato al singolo dipendente, delle competenze richieste e delle relative prospettive di carriera), senza che a tale assegnazione e alla relativa “banda” possa reputarsi automaticamente ricollegabile l'insorgere di un diritto ai vari livelli di inquadramento previsti nella contrattazione collettiva o a livelli retributivi predeterminati.
Un tale diritto non si evince dalla documentazione citata (dovendo in particolare reputarsi del tutto generico il riferimento contenuto in particolare al costituire tale classificazione una semplice “base per la definizione della politica retributiva”) e non può, sempre in assenza di decisivi riscontri in atti, nemmeno essere ricollegato al riconoscimento dei vari banding attribuiti ai dipendenti (significativo a tale proposito quanto rilevato da e non specificamente contestato dall'appellante, in ordine al dipendente il CP_1 Pt_2 quale, a fronte di un banding 2 percepiva una retribuzione superiore a quella dell'odierno appellante al quale era stato riconosciuto il superiore banding 3, cfr. tabella retribuzioni prodotta come all. 29 del ricorso di primo grado)
Trattasi pertanto di livelli retributivi che, ove eccedenti le retribuzioni previste nella contrattazione collettiva applicabile per il livello di inquadramento riconosciuto al dipendente, devono considerarsi alla stregua di “superminimi” concessi dall'azienda datrice sulla base di una discrezionalità non utilmente sindacabile nella presente sede giurisdizionale e relativamente ai quali non può riconoscersi un diritto soggettivo del dipendente. Lo stesso “Manuale per i colleghi” prodotto da entrambe entrambe le parti specifica del resto, espressamente, che “i Global Job Title e i Global Band Title non modificano nè influenzano titoli o denominazioni definite dalla normativa locale, contratti collettivi, accordi sindacali ecc. In tali casi i Global Job Title e i Global Band Title vengono utilizzati in parallelo ai titoli già esistenti”.
Non può pertanto essere riconosciuto un diritto soggettivo del lavoratore, sulla sola base della classificazione di cui al Global Job Model, non solo ad ottenere uno specifico ruolo tra quelli ivi previsti ma neanche, in assenza dei presupposti previsti nella contrattazione collettiva applicabile, un inquadramento superiore a quello riconosciuto contrattualmente o un livello retributivo superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva applicabile.
Né, in mancanza di violazione dei livelli retributivi previsti dalla contrattazione collettiva (violazione non dedotta a fondamento delle rivendicazioni dell'appellante) potrebbe utilmente ipotizzarsi una violazione dell'art. 36 Cost. (non emergendo motivo per dubitare, nel caso di specie, della conformità a tale precetto costituzionale di una retribuzione non inferiore a quella prevista alla contrattazione collettiva applicabile).
Non possono infine reputarsi fondate le doglianze avanzate dall'odierno appellante in ordine ad eventuali retribuzioni superiori riconosciute ad altri dipendenti, stante la notoria inesistenza nell'ambito di un rapporto di lavoro privatistico quale quello dedotto in giudizio, di un principio di parità di trattamento (cfr. in tal senso, ad es., Cass. n. 16015 del 19/07/2007, Cass. n. 26925 del 26/12/2016 e Cass. n. 13617 del 02/07/2020. Non può del resto non rilevarsi a tale proposito come non risulti contestato quanto affermato dalla società appellata in ordine alla identità rispetto a quelle dell'appellante, dell'inquadramento e dei livelli retributivi riconosciuti ai dipendenti Liotta e Viticonte, preposti agli omologhi ambiti territoriali del Sud e Nord Italia del settore Litigation).
Non può attribuirsi rilievo decisivo in senso contrario, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, al contenuto del documento Unicredit denominato “2019 - Politica Retributiva di Gruppo “ove afferma che la società appellata “si impegna, nell'ambito della Politica Retributiva di gruppo a garantire parità di trattamento in termini di remunerazione e benefit, a prescindere da età, razza, cultura, genere, disabilità, orientamenti sessuali, religione, affiliazione politica o stato civile” (cfr. all. 46 del ricorso di primo grado).
Trattasi infatti di affermazione di natura programmatica, contenuta in un documento descrittivo delle generali politiche retributive della società che (così come si evince dalla lettera di presentazione a firma del Comitato Remunerazione di risulta essere CP_1 rivolta agli organi interni della società (e in particolare ai suoi azionisti) e non ai dipendenti della stessa e che, oltre a non essere qualificabile come impegno assunto nei confronti di questi ultimi a derogare ai ben noti principi giurisprudenziali in ordine all'inesistenza di un principio di parità retributiva, si caratterizza comunque, così come si evince dal suo complessivo contenuto, in un impegno limitato a non adottare, anche con riferimento alle politiche retributive, trattamenti discriminatori con riferimento agli ambiti tradizionali ivi indicati (età, razza etc.). Risulta a tale proposito irrilevante, prima ancora che inammissibile (avendo ad oggetto un documento di formazione anteriore all'instaurazione del presente giudizio e tardivamente prodotto solo nella presente fase di impugnazione), l'ulteriore produzione documentale effettuata dall'appellante (“Comunicato unitario First CISL, CGIL ecc. del 2 luglio Pt_5
2015”, all. 61) rappresentativa quest'ultima di un semplice comunicato sindacale in cui si prospetta genericamente l'importanza del Global Job model, senza che, per quanto risulta in atti, a tale comunicato sia seguito un qualche recepimento di tale modulo organizzativo nella contrattazione collettiva applicabile o comunque l'assunzione a tale proposito in capo ad di rilevanti vincoli contrattuali nei confronti del personale. CP_1
Ne consegue, a fronte delle considerazioni e del contesto allegatorio e documentale precedentemente evidenziato (fondato in larga parte sulle stesse allegazioni dell'appellante e sulla documentazione dallo stesso prodotta), l'infondatezza anche dell'ulteriore terzo motivo di appello, risultando irrilevante la prova per testi richiesta dal lavoratore nella precedente fase di giudizio correttamente non ammessa dal giudice avendo ad oggetto circostanze generiche, di contenuto valutativo o alle quali comunque non può attribuirsi rilevanza ai fini della presente decisione.
L'infondatezza delle rivendicazioni dell'appellante in ordine al preteso livello di inquadramento dirigenziale nonché alle posizioni e ai superiori livelli retributivi di cui al Global Job Model, assumono, così come affermato dal giudice di prime cure, rilievo assorbente rispetto alle ulteriori rivendicazioni retributive e risarcitorie (anche con riferimento al danno non patrimoniale, morale ed esistenziale asseritamente subito) riproposte dall'appellante.
Trattasi infatti di rivendicazioni che sono state oggetto di mera reiterazione ex art. 346 c.p.c. senza impugnare quanto specificamente affermato dal giudice di prime cure in ordine al rilievo assorbente, rispetto ad esse, della infondatezza delle rivendicazioni precedentemente esaminate, affermazione con cui l'appellante non si confronta e che devono quindi reputarsi essere state avanzate non in modo autonomo ma in quanto ricollegate al mancato riconoscimento del superiore inquadramento e dei livelli retributivi rivendicati.
Com'è noto, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza nei confronti dell'appellata mentre le stesse CP_1 CP_ dovranno essere interamente compensate nei confronti dell'
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado nei confronti dell'appellata liquidate in complessivi € 7.120 oltre rimborso spese forfettarie nella Controparte_1 misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
CP_ Compensa interamente le spese del grado nei confronti dell'
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 2.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere all'esito dell'udienza del 2/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2881 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Mattia Parte_1
NI e RI Di AI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via Antonio Bertoloni 44-46
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Salvatore Florio e Maria Concetta Ulisano ed elettivamente domiciliata presso i rispettivi domicili digitali;
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù CP_2 di procura generale, dall'avvocata Raffaella Piergentili ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'istituto in Roma, via Cesare Beccaria 29
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5075 depositata in data 17/5/2023 CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di fare accertare e dichiarare il suo Parte_1 diritto ad essere inquadrato come dirigente per il periodo dal 1/4/2016 al 31/10 2020 (data di risoluzione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti a seguito delle dimissioni rassegnate dall'odierno appellante), se del caso anche previo riconoscimento della qualifica convenzionale di Senior Vice President o, in subordine, di First Vice President con ogni conseguenza di legge e di contratto collettivo e conseguentemente ad essere inquadrato nel Banding retributivo 5 con condanna di al pagamento in suo favore della Controparte_1 somma di € 261.172,02 o, in subordine, nel Banding retributivo 4 con condanna al pagamento in suo favore della somma di € 210.549,79 o, in ulteriore subordine, se del caso anche in via equitativa, accertare e dichiarare il suo diritto a percepire una retribuzione annua maggiorata del 20% rispetto a quella, pari ad € 89.919,00, riconosciuta all'avvocato Pt_2
, Gestore contenzioso a suo diretto riporto, anche lui inquadrato quale Quadro
[...]
Direttivo di livello IV con Banding retributivo 3, con condanna al pagamento in suo favore della somma di € 200.425,08 o, ancora, in estremo subordine, a percepire una retribuzione annua pari a quella riconosciuta all'avvocato con condanna al pagamento in suo Pt_2 favore, se del caso anche in via equitativa, della somma di € 109.305,31 con riconoscimento, in tutti i casi, del suo diritto al ricalcolo dei propri versamenti contributivi ed all'adeguamento della propria posizione previdenziale e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito della condotta della società datrice quantificati come in ricorso.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su più motivi. Parte_1
La società si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del Controparte_1 gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa come in dispositivo.
, dipendente a tempo indeterminato di dal 01/11/2010 (alle cui Parte_1 CP_1 dipendenze era transitato provenendo, da ultimo, da (ove Controparte_3 rivestiva l'incarico di Coordinatore della Struttura legale Centro-Sud Italia presso la divisione "Corporate ed Investment Banking"), con inquadramento quale Quadro Direttivo di livello IV C.C.N.L. ABI (QD4), ed assegnato al "Litigation Italy Department", con attribuzione, a decorrere dal settembre 2011, della fascia retributiva Banding 3 con Global Job Title di Litigation e Global Band di Vice President, aveva agito in giudizio al fine CP_4 di fare valere il proprio preteso diritto ad ottenere, in ragione delle mansioni svolte, la qualifica dirigenziale o le ulteriori posizioni richieste in subordine nelle conclusioni dell'atto introduttivo come sopra riportate.
In particolare l'odierno appellante ricollegava tali rivendicazioni alla nomina, avvenuta il 18/04/2016, nell'ambito della riorganizzazione del Dipartimento Litigation di a CP_1 responsabile della Unità Central Litigation Territory Unit (poi divenuta Central Italian Civil Litigation) lamentando come a fronte del conferimento di tale incarico non fosse seguita alcuna progressione quanto al Global Band che rimaneva quello di Vice President così come invariato era rimasto il livello retributivo di ingresso quale Banding 3 salvo il riconoscimento, nel 2018, in occasione di un ulteriore ampliamento dei poteri di spesa, di un minimo aumento di stipendio per circa € 6.800 lordi l'anno.
Allegava che all'unità Central Litigation Territory Unit, in parallelo alle altre unità Northern Litigation Territory Unit e Southern Litigation Territory Unit, era rimessa la competenza sul contenzioso territorialmente radicato nelle regioni di riferimento (relativa, per quanto riguarda per quanto riguarda la Central Litigation Territory Unit, a nove regioni italiane: Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Calabria e Sardegna) con il compito principale di gestire tutto il contenzioso giudiziale e stragiudiziale.
Evidenziava la vastità del contenzioso civile gestito quale responsabile della predetta unità (che quantificava in oltre 5.000 controversie pendenti a diverso titolo per un petitum complessivo di € 850.000.000 circa) e come avesse avuto nel periodo oggetto di rivendicazione il compito di dirigere e coordinare, in totale autonomia e senza ricevere alcuna indicazione da superiori gerarchici, ben 25 gestori del contenzioso a suo diretto riporto una buona parte di questi avvocati o comunque professionisti abilitati (tra cui 5 avvocati esterni provenienti da studi legali di Roma, cd. secondee) tra cui alcuni dipendenti che, pur a lui sottoposti gerarchicamente, avevano il suo medesimo inquadramento come QD4 e in alcuni casi perfino retribuzioni superiori.
Evidenziava come tale attività lo costringesse a ritmi di lavoro massacranti con una media di non meno di 12 ore al giorno, ritmi di lavoro mantenuti nonostante l'appellante fosse stato colpito nel 2016 da patologia tumorale, con necessità di sottoporsi a sedute di chemioterapia e radioterapia per un periodo di sette mesi.
Lamentava il mancato riconoscimento dei superiori livelli retributivi Banding 4 o 5 evidenziando come gli stessi fossero stati riconosciuti ad altri dipendenti della società aventi poteri di spesa inferiore ed evidenziando altresì come dopo la sua uscita da ai CP_1 responsabili delle altre due Territory Unit, gli avvocati Liotta Angela e Viticonte Francesco, era stato riconosciuto il superiore Banding 4 con conseguente incremento della loro RAL e come il Banding 3 in suo possesso fosse stato attribuito ad una buona metà dei suoi stessi sottoposti.
Evidenziava a tale ultimo proposito le posizioni di altri dipendenti della società tra cui
, in possesso dello stesso Banding 3 ma di una retribuzione annua superiore pari Parte_2
a € 89.919, il quale pur essendo inquadrato come QD3 con Banding 2 Controparte_5 beneficiava di una retribuzione appena inferiore pari a € 64.650 annue, Controparte_6 non avvocato e semplice gestore del contenzioso della Southern Italian Civil Litigation con Banding 3 e retribuzione annua di € 81.500, non avvocato e semplice Controparte_7 gestore del contenzioso, inquadrato come QD4 con Banding 3 e retribuzione annua di € 88.500. CP_ Il Tribunale, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell' respingeva la domanda.
Premessa la declaratoria contrattuale tanto del livello di quadro direttivo che di quello dirigenziale, escludeva innanzitutto la possibilità di ricondurre alla qualifica dirigenziale le mansioni svolte dall'odierno appellante, evidenziando come quest'ultimo non si fosse occupato del governo dell'azienda svolgendo bensì l'attività propria dell'avvocato, offrendo consulenza legale nelle materie di interesse della banca, occupandosi della gestione del contenzioso della medesima in ambito civile, penale ed amministrativo, attività queste ultime che, evidenziava il Tribunale, pur comportando elevate responsabilità e preparazione professionale oltre alla direzione, coordinamento e controllo di altri dipendenti, erano tuttavia conformi e non esorbitanti rispetto alla declaratoria del Quadro di cui al C.C.N.L. applicato.
Evidenziava a tale ultimo proposito l'obbligo del quale delegato, a fornire, Parte_1 periodicamente o a richiesta, un resoconto in ordine all'esercizio dei poteri conferiti, la necessità per quest'ultimo, per quanto riguarda la proposizione di appelli o ricorsi per cassazione su cause delicate, di operare in accordo con il responsabile delle strutture di riferimento e i limiti nella stessa scelta dei legali esterni ai quali affidare gli incarichi (scelta limitata nell'ambito dei legali convenzionati con possibilità di deroga solo previa autorizzazione del responsabile dell'unità di riferimento).
Concludeva affermando che, in definitiva, l'autonomia e la discrezionalità del Parte_1 erano quelle strettamente e necessariamente inerenti alla sua elevata professionalità di consulente legale ed avvocato, per la quale anzi riceveva specifiche direttive.
Escludeva inoltre la possibilità dare rilievo ai fini dell'inquadramento del dipendente al Global Job Model (che qualificava come una semplice "mappa" elaborata dalla stessa esclusivamente in ordine al possibile sviluppo professionale dei dipendenti) CP_1 richiamando, quanto alle lamentate disparità retributive, i principi giurisprudenziali in ordine alla inesistenza, nell'ambito del rapporto di lavoro privatistico, di un obbligo del datore di lavoro di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento, con conseguente irrilevanza ai fini di causa del diverso ed eventualmente migliore trattamento economico riconosciuto ad altri dipendenti.
Respingeva quindi integralmente il ricorso rilevando come restassero assorbite le residue questioni.
L'appellante contesta con più motivi la gravata sentenza per:
1)- violazione dell'art. 2095 e dell'art. 2103, commi 1 e 7, c.c. nonché degli artt. 2 e 82 del C.C.N.L. Dirigenti Abi.
Contesta in particolare la gravata sentenza ove aveva escluso la natura dirigenziale delle mansioni svolte evidenziando come il coordinamento e la gestione delle risorse umane fosse propria delle mansioni dirigenziali e come anche lo svolgimento dell'attività dell'avvocato potesse essere effettuato con l'autonomia ed i poteri che sono propri del dirigente una volta posto a capo di una struttura legale dell'impresa e preposto alla conduzione di risorse umane. Lamenta l'erroneità dei principi giurisprudenziali citati nella parte motiva in ordine al caratterizzare la figura del dirigente la posizione di "alter ego" dell'imprenditore evidenziando come la pronuncia menzionata non fosse attinente alla fattispecie oggetto di controversia e come la giurisprudenza di legittimità ammettesse pacificamente la coesistenza all'interno dell'unica azienda di più dirigenti nessuno dei quali poteva essere tenuto a governare complessivamente l'impresa.
Evidenzia altresì come lo stesso accertamento delle funzioni svolte, così come evidenziato in sentenza (in termini di elevate responsabilità, elevata preparazione professionale e responsabilità) corrispondesse in realtà alla definizione della figura dirigenziale di cui all'art. 2 del C.C.N.L. ABI.
Contesta altresì, in quanto affermazione priva di riscontro nella documentazione presente in atti, quanto affermato dal Tribunale in ordine all'obbligo da parte del di fornire, Parte_1 tramite relazioni trimestrali, un resoconto dell'attività svolta nonché ove aveva ritenuto non contestato il documento prodotto come all. 7 della comparsa di in ordine alla CP_1 necessità di autorizzazione per la presentazione di impugnazioni su contenziosi rilevanti, documento che affermava non essere comunque significativo di rilevanti limitazioni della sua autonomia decisionale.
Contesta altresì quanto affermato nella gravata sentenza in ordine all'evincersi dallo stesso contenuto del ricorso il suo assoggettamento a specifiche direttive.
Evidenzia inoltre la non significatività ai fini di causa di quanto evidenziato dal Tribunale in ordine all'esistenza di poteri di spesa preventivamente limitati nel quantum.
2)- violazione dell'art. 36 comma 1, Cost. e degli artt. 1175, 1333 e ss., 1375 e 2099 c.c., in relazione al diritto dell'appellante ad una retribuzione proporzionata all'attività svolta stante lo specifico sistema di inquadramento anche retributivo adottato dalla convenuta ed al ruolo professionale di First Vice President ricoperto in fatto.
Contesta quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine al non costituire le posizioni previste dal Global Job Model un inquadramento contrattuale quanto piuttosto una mera mappatura delle varie posizioni professionali sostenendo come invece lo stesso costituisse un sistema di classificazione delle posizioni professionali che integrava e si sovrapponeva a quello previsto dalla contrattazione collettiva.
3)- violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. in relazione alla mancata ammissione dei mezzi istruttori ed in particolare della prova testimoniale.
Dichiara di riproporre inoltre, ex art. 346 c.p.c., le rivendicazioni in ordine al proprio diritto al Banding 5 o in subordine al 4, al risarcimento dei danni conseguenti alla condotta di consistente nella ingiustificata dequalificazione dell'appellante (con riferimento CP_1 al mancato accesso del sistema di incentivazione del personale dirigenziale in termini di polizza vita, autovettura aziendale buono carburante e al danno curriculare evidenziando come nelle negoziazioni per la sua successiva assunzione con Banca Progetto s.p.a. si fosse dovuto accontentare di un ingresso al medesimo inquadramento in QD4 riconosciutogli da nonché in termini di danno non patrimoniale all'immagine, al prestigio all'attività CP_1 professionale e al pregiudizio esistenziale e alla salute.
L'appello deve essere respinto.
Risulta innanzitutto infondato il primo motivo con cui l'odierno appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto la riconducibilità alla qualifica dirigenziale delle mansioni svolte nel periodo oggetto di controversia.
Ai sensi della contrattazione collettiva di riferimento (art. 82 C.C.N.L. per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendente delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, all. 43 ricorso):
“ 1. La categoria dei quadri direttivi è articolata in quattro livelli retributivi.
2. Sono quadri direttivi i lavoratori/lavoratrici che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria e/o alla 3ª area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori.
3. Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'impresa, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili.
4. Nell'ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria:
– gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi (ad esempio nell'ambito dei seguenti rami di attività: legale, analisi e pianificazione organizzativa, controllo di gestione, marketing, ingegneria finanziaria, auditing, tesoreria);
– i responsabili della gestione di significativi segmenti o gruppi di clientela o i responsabili di linee di prodotto e/o di attività di promozione e di consulenza finanziaria con rilevante autonomia di poteri conferiti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
– i preposti a succursale, comunque denominate, che – in una complessiva valutazione dell'assetto organizzativo dell'impresa – svolgono, con significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale, avuto anche riguardo alla tipologia della clientela, compiti di rappresentanza dell'impresa nei confronti dei terzi nell'ambito dei poteri conferiti dall'impresa stessa, per quanto concerne le condizioni e l'erogazione dei crediti, la gestione dei prodotti e dei servizi, coordinando le risorse umane e tecniche affidate e rispondendo dei risultati dell'unità operativa in rapporto agli obiettivi definiti dall'impresa medesima.”.
Sempre alla stregua della contrattazione collettiva applicabile (art. 2 C.C.N.L. Per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, all. 44 ricorso 1° grado) sono dirigenti :”… i lavoratori/lavoratrici subordinati, ai sensi dell'art. 2094 c.c., come tali qualificati dall'azienda in quanto ricoprano un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, di autonomia e potere decisionale ed esplichino le loro funzioni di promozione, coordinamento e gestione generale al fine di realizzare gli obiettivi dell'impresa.
2. Nell'ambito dello sviluppo professionale dei dirigenti l'impresa individua funzioni manageriali correlate a diversi livelli di responsabilità, sia nelle attività espletabili presso le strutture centrali che nella rete commerciale, con i connessi trattamenti retributivi che possono anche comportare il superamento del trattamento tabellare fissato in sede nazionale.”
La differenza tra i due livelli inquadramento, così come si evince dalle declaratorie contrattuali sopra riportate, risulta individuabile nel più elevato grado di professionalità e di autonomia e potere decisionale che caratterizza, nell'ambito di qualifiche comunque caratterizzate da elevati livelli di professionalità e responsabilità, che caratterizza la figura del dirigente, mansioni che, pur potendo essere caratterizzate da diversi livelli di responsabilità, sono a differenze di quelle proprie del quadro direttivo, comunque tali da incidere direttamente sulla realizzazione degli obiettivi dell'impresa.
Devono ribadirsi a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in tema di attribuzione della qualifica di dirigente, va tenuto conto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva e dalle prassi sindacali, che ne hanno portato al riconoscimento anche a lavoratori che, pur non investiti di quei poteri di direzione necessari per richiamare la nozione di "alter ego" dell'imprenditore, sono in possesso di elevate conoscenze scientifiche e tecniche o, comunque, sono dotati di professionalità tale da collocarsi in condizioni di particolare forza nel mercato del lavoro (Cass. n. 20805 del 14/10/2016).
Co La ha in particolare affermato che la qualifica di dirigente non spetta al solo prestatore di lavoro che, come "alter ego" dell'imprenditore, ricopra un ruolo di vertice nell'organizzazione o, comunque, occupi una posizione tale da poter influenzare l'andamento aziendale, essendo invece sufficiente che il dipendente, per l'indubbia qualificazione professionale, nonché per l'ampia responsabilità in tale ambito demandata, operi con un corrispondente grado di autonomia e responsabilità, dovendosi, a tal fine, far riferimento, in considerazione della complessità della struttura dell'azienda, alla molteplicità delle dinamiche interne nonché alle diversità delle forme di estrinsecazione della funzione dirigenziale (non sempre riassumibili a priori in termini compiuti) ed alla contrattazione collettiva di settore, idonea ad esprimere la volontà delle associazioni stipulanti in relazione alla specifica esperienza nell'ambito del singolo settore produttivo (Cass. n. 19579 del 04/08/2017). Trattasi quindi di mansioni, quelle dirigenziali, che, così come condivisibilmente osservato dalla società resistente, devono, in ragione dell'ampiezza dei poteri di iniziativa e della discrezionalità che le caratterizzano, essere in ogni caso tali, sia pure nell'ambito dell'osservanza di direttive programmatiche del datore di lavoro, da influire sugli obiettivi complessivi dell'imprenditore.
Nel presente caso di specie l'odierno appellante rivendica la sua qualifica di dirigente in relazione al ruolo, pacificamente conferitogli a decorrere dal mese di aprile 2016, di Head of Central Italian Civil Litigation (inizialmente Central Litigation Unit), con preposizione ad una struttura avente ad oggetto la gestione del contenzioso di nove regioni dell'Italia centrale, comprendente 25 unità di cui 20 gestori del contenzioso e 5 “secondee” vale a dire legali esterni all'ente.
Trattasi di mansioni che, pacificamente, l'odierno appellante svolgeva in posizione subordinata rispetto ad altri dipendenti preposti a strutture più ampie, ed operanti sempre nell'ambito del contenzioso o legale, in particolare , Head of Italian Civil Persona_1
Litigation e ancora più in alto, , responsabile dell'intero Persona_2 Controparte_9 nonché , preposto al più ampio settore Persona_3 CP_10
Fatte tali premesse ritiene il Collegio comunque meritevoli di conferma le conclusioni del giudice di prime cure ove aveva escluso la possibilità di riconoscere all'odierno appellante la qualifica dirigenziale.
Le mansioni svolte dall'appellante nel periodo oggetto di controversia, pur certamente caratterizzate da elevati livelli di professionalità e responsabilità, non possono tuttavia, così come affermato dal Tribunale, qualificarsi come dirigenziali non esorbitando di per sé dalla declaratoria contrattuale della qualifica di QD4 attribuitagli da (il più alto livello CP_1 di inquadramento tra i quadri direttivi), non potendosi in particolare ravvisare in esse quella idoneità ad incidere direttamente sugli obiettivi dell'impresa propri della qualifica dirigenziale.
A tale proposito è sufficiente osservare, con rilievo assorbente, che trattasi di mansioni consistenti prevalentemente, così come si desume dalle stesse allegazioni dell'odierno appellante, nel fornire attività di supporto e di indirizzo ai legali a cui materialmente era affidata la difesa della società relativamente al contenzioso della resistente, nell'ambito territoriale di competenza.
Tale attività era svolta, sempre in modo prevalente, mediante il coordinamento e la direzione dei dipendenti e dei professionisti esterni assegnati (che lo coadiuvavano in una prima analisi del contenzioso di competenza e ai quali affidava la trattazione delle singole pratiche), mediante la preposizione ad una unità di base (la più bassa del settore legale, così come si evince dagli organigrammi prodotti della società e non contestati dall'appellante) avente competenza su un ambito territoriale comunque limitato (le regioni dell'Italia centrale) e in posizione gerarchicamente sottordinata non solo, nell'ambito specifico del settore del contenzioso, ai due dirigenti della resistente preposti ad unità più ampie e di ambito territoriale generalizzato (i citati e ma anche, con riferimento al più Per_1 Tes_1 ampio settore “legale” ( al dirigente (il CP_10 Persona_3 Parte_1 risultava preposto ad una delle strutture territoriali di base in cui si articolava il più ampio
“il Dipartimento “Italian Territorial Litigation” affiancato in tale attività dai preposti alle ulteriori unità aventi ad oggetto gli ambiti territoriali relativi al Sud e al Nord Italia pure come lui, pacificamente inquadrati, nel periodo oggetto di controversia, quali QD4).
Trattasi quindi di mansioni che, pur caratterizzate da elevati livelli professionale e margini di autonomia, rientrano pienamente nella definizione contrattuale del Quadro Direttivo (tanto più se di IV livello), espressamente comprensiva, anche con riferimento al ramo di attività “legale” degli “ incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con imputa parzialmente definiti ed in contesti sia stabile innovativi” declaratoria che, peraltro, prevede espressamente anche il compito di coordinamento e di preposizione ad unità operativa, essendo compresa, per tale qualifica professionale, anche l'attribuzione di “elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla stessa categoria di quadri oltre che alla 3ª area professionale” ivi compresa la verifica dei risultati raggiunti (evidentemente con assunzione anche delle relative responsabilità) del personale coordinato.
Non possono peraltro non reputarsi, in tale complessivo contesto, ulteriormente significative della riconducibilità delle mansioni svolte nel periodo oggetto di controversia al livello contrattualmente attribuitogli, le circostanze, desumibili documentalmente ed evidenziate dal giudice di prime cure, quali l'obbligo di fornire “trimestralmente o a richiesta un resoconto esaustivo dell'esercizio dei poteri ricevuti” (provvedimento di delega in data 30/11/2016 a firma della 'Head of Litigation Department” prodotto da entrambe le parti, rispettivamente, come all.ti 14 e 6 del ricorso e della comparsa di costituzione di primo grado), la necessità di conferire o di ottenere l'autorizzazione dei dirigenti soprordinati per quanto riguarda l'impugnazione di provvedimenti giurisdizionali in contenziosi caratterizzati da particolare delicatezza (comunicazione di servizio a firma del capo dell' prodotti come all.ti 23 e 7 Parte_3 rispettivamente del ricorso e della comparsa di costituzione di primo grado delle parti) oltre all'esistenza, per quanto riguarda l'adozione di vari provvedimenti (ivi comprese quelli relativi a mediazioni, conciliazioni e transazioni) di limiti di spesa (variabili tra € 400.000 ed € 600.000) certamente di entità ampia ma non significativi, stante anche le notorie grandi dimensioni economiche della società resistente, di poteri decisionali tali da incidere sull'andamento dell'impresa (considerazioni analoghe devono essere effettuate anche con riferimento ai limiti di spesa dell'odierno appellante pari, alla stregua delle sue stesse allegazioni, a € 50.000, in ordine al pagamento di fatture per spese legali). )).
Non può darsi seguito, a tale proposito, al fine di inficiare l'attendibilità di tali documenti e il loro valore di prova, alle contestazioni effettuate dall'appellante in ordine al loro utilizzo da parte del giudice di prime cure (in quanto asseritamente non corrispondenti al concreto svolgimento delle mansioni del contestazioni che debbono reputarsi tardive Parte_1 rispetto ad una documentazione prodotta, nel precedente grado di giudizio, dallo stesso lavoratore (e da quest'ultimo richiamata nel corpo del ricorso di primo grado a supporto delle sue allegazioni) senza effettuare alcuna specifica contestazione in ordine alla corrispondenza al vero del suo contenuto.
Nè, si aggiunge ulteriormente, potrebbe attribuirsi rilievo decisivo a quanto dedotto in ordine alla mancata effettuazione da parte del lavoratore, di fatto, della citata rendicontazione trimestrale essendo sufficiente rilevare a tale proposito, così come condivisibilmente osservato dalla società resistente, che ad incidere sul contenuto e sull'ampiezza dell'autonomia dell'appellante, fosse pienamente sufficiente, il suo assoggettamento, ad un obbligo di rendicontazione a richiesta (obbligo di rendicontazione che peraltro non può che considerarsi naturale conseguenza della sua sottoposizione gerarchica , nell'organigramma aziendale, a ben tre livelli dirigenziali).
Non può inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non considerarsi significativo dei limiti della sua autonomia decisionale quanto allegato nel ricorso introduttivo del giudizio ove afferma di avere “avuto dalla dott.ssa e dal dott. Per_2
un chiaro e puntuale affidamento fiduciario circa la opportunità di presidiare Per_1 sistematicamente e poi conciliare “sempre”, anche al di fuori della mediazione, tutte le eventuali vertenze o contestazioni aventi ad oggetto la natura usuraria dei tassi erroneamente praticati dalla Banca convenuta o riguardanti casi di anatocismo degli interessi applicati sui conti correnti, proprio per non esporre la Banca a rischi di contraccolpi reputazionali e ad eventuali iniziative processuali da parte della competente magistratura penale” (cfr. pag.11).
Trattasi di allegazione che (ove riferisce in ordine all'essergli state impartite indicazioni di “presidiare sistematicamente” e di conciliare “sempre” le controversie in materia di natura usuraria dei tassi di interesse erroneamente praticati o quelle in materia di anatocismo degli interessi sui conti correnti) risulta inevitabilmente significativa del concreto assoggettamento dell'odierno appellante, per le controversie ritenute particolarmente significative, al potere di direttiva dei dirigenti a lui gerarchicamente soprordinati
Parimenti infondato il secondo motivo.
Così come si evince dalla documentazione in atti (cfr, in particolare “Manuale per i colleghi” e Informativa alle Organizzazioni Sindacali prodotto come all.ti 5 e 6 e come all. 19, rispettivamente, del ricorso e della comparsa di costituzione di primo grado) il Global Job Model risulta essere un sistema di descrizione di tutti i ruoli presenti in e delle CP_1 relative responsabilità e risulta formato da un che “definisce ruoli e Parte_4 responsabilità con un liguaggio comune” per ogni settore della società, tanto in Italia che all'estero, per un totale di circa 380 Job (ad es. per quanto riguarda specificamente il settore
”Legal and Corporate Affairs”: Board Office;
Controparte_11 Controparte_12 [...]
; and Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15
Litigation; Head of Legal and Head of Legal and Corporate Affairs Controparte_16
Global; Head of Legal and Corporate Affairs Function;
Head of Legal and Corporate Affairs Function Global) e da un Band Model che “pesa e classifica tutti i ruoli in 9 Bande e li rende comparabili in termini di impatto e riconoscimento all'interno di (in CP_1 particolare in ordine crescente di importanza: Staff, Associate, Senior Associate, Vice President, First Vice President, Senior Vice President, Executive Vice President, Senior Executive Vice President, CEO).
In particolare i vari Job sono raggruppati in 4 Job Area (Products, Client Coverage, Support e Corporate Center) e in 35 Job Family e suddivisi in professionali e manageriali con la descrizione dei singoli Job Profile, della Family e dell'Area di appartenenza, nonché del Job Level (in ragione delle diverse competenze, attività e responsabilità) e della conseguente banda associata.
Sulla base di questa classificazione per ogni dipendente era quindi prevista l'assegnazione di un “Global Job Title” descrittivo del ruolo attribuito ed una Global Band rappresentativa del peso del ruolo assegnato.
Così come indicato nel documento denominato Manuale per i colleghi “Il Global Job Model fornisce la base per sviluppare nuove regole di governance comuni per tutti i processi relativi alle gestione delle persone. Queste regole definiranno le responsabilità decisionali in merito a ogni aspetto della relazione di lavoro tra e i suoi dipendenti. Con il CP_1
Global Job Model possiamo creare delle specifiche regole di governance per tutti i processi HR (es. politica retributiva, performance management, ecc)”
Trattasi, così come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, di un sistema di classificazione che, alla stregua di quanto si evince dalla documentazione prodotta in atti, costituiva una mera “mappatura” delle varie posizioni e dei ruoli assegnati ai dipendenti (al fine di consentire, nel complessivo organigramma aziendale, una più razionale gestione del personale, un'agevole individuazione del ruolo assegnato al singolo dipendente, delle competenze richieste e delle relative prospettive di carriera), senza che a tale assegnazione e alla relativa “banda” possa reputarsi automaticamente ricollegabile l'insorgere di un diritto ai vari livelli di inquadramento previsti nella contrattazione collettiva o a livelli retributivi predeterminati.
Un tale diritto non si evince dalla documentazione citata (dovendo in particolare reputarsi del tutto generico il riferimento contenuto in particolare al costituire tale classificazione una semplice “base per la definizione della politica retributiva”) e non può, sempre in assenza di decisivi riscontri in atti, nemmeno essere ricollegato al riconoscimento dei vari banding attribuiti ai dipendenti (significativo a tale proposito quanto rilevato da e non specificamente contestato dall'appellante, in ordine al dipendente il CP_1 Pt_2 quale, a fronte di un banding 2 percepiva una retribuzione superiore a quella dell'odierno appellante al quale era stato riconosciuto il superiore banding 3, cfr. tabella retribuzioni prodotta come all. 29 del ricorso di primo grado)
Trattasi pertanto di livelli retributivi che, ove eccedenti le retribuzioni previste nella contrattazione collettiva applicabile per il livello di inquadramento riconosciuto al dipendente, devono considerarsi alla stregua di “superminimi” concessi dall'azienda datrice sulla base di una discrezionalità non utilmente sindacabile nella presente sede giurisdizionale e relativamente ai quali non può riconoscersi un diritto soggettivo del dipendente. Lo stesso “Manuale per i colleghi” prodotto da entrambe entrambe le parti specifica del resto, espressamente, che “i Global Job Title e i Global Band Title non modificano nè influenzano titoli o denominazioni definite dalla normativa locale, contratti collettivi, accordi sindacali ecc. In tali casi i Global Job Title e i Global Band Title vengono utilizzati in parallelo ai titoli già esistenti”.
Non può pertanto essere riconosciuto un diritto soggettivo del lavoratore, sulla sola base della classificazione di cui al Global Job Model, non solo ad ottenere uno specifico ruolo tra quelli ivi previsti ma neanche, in assenza dei presupposti previsti nella contrattazione collettiva applicabile, un inquadramento superiore a quello riconosciuto contrattualmente o un livello retributivo superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva applicabile.
Né, in mancanza di violazione dei livelli retributivi previsti dalla contrattazione collettiva (violazione non dedotta a fondamento delle rivendicazioni dell'appellante) potrebbe utilmente ipotizzarsi una violazione dell'art. 36 Cost. (non emergendo motivo per dubitare, nel caso di specie, della conformità a tale precetto costituzionale di una retribuzione non inferiore a quella prevista alla contrattazione collettiva applicabile).
Non possono infine reputarsi fondate le doglianze avanzate dall'odierno appellante in ordine ad eventuali retribuzioni superiori riconosciute ad altri dipendenti, stante la notoria inesistenza nell'ambito di un rapporto di lavoro privatistico quale quello dedotto in giudizio, di un principio di parità di trattamento (cfr. in tal senso, ad es., Cass. n. 16015 del 19/07/2007, Cass. n. 26925 del 26/12/2016 e Cass. n. 13617 del 02/07/2020. Non può del resto non rilevarsi a tale proposito come non risulti contestato quanto affermato dalla società appellata in ordine alla identità rispetto a quelle dell'appellante, dell'inquadramento e dei livelli retributivi riconosciuti ai dipendenti Liotta e Viticonte, preposti agli omologhi ambiti territoriali del Sud e Nord Italia del settore Litigation).
Non può attribuirsi rilievo decisivo in senso contrario, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, al contenuto del documento Unicredit denominato “2019 - Politica Retributiva di Gruppo “ove afferma che la società appellata “si impegna, nell'ambito della Politica Retributiva di gruppo a garantire parità di trattamento in termini di remunerazione e benefit, a prescindere da età, razza, cultura, genere, disabilità, orientamenti sessuali, religione, affiliazione politica o stato civile” (cfr. all. 46 del ricorso di primo grado).
Trattasi infatti di affermazione di natura programmatica, contenuta in un documento descrittivo delle generali politiche retributive della società che (così come si evince dalla lettera di presentazione a firma del Comitato Remunerazione di risulta essere CP_1 rivolta agli organi interni della società (e in particolare ai suoi azionisti) e non ai dipendenti della stessa e che, oltre a non essere qualificabile come impegno assunto nei confronti di questi ultimi a derogare ai ben noti principi giurisprudenziali in ordine all'inesistenza di un principio di parità retributiva, si caratterizza comunque, così come si evince dal suo complessivo contenuto, in un impegno limitato a non adottare, anche con riferimento alle politiche retributive, trattamenti discriminatori con riferimento agli ambiti tradizionali ivi indicati (età, razza etc.). Risulta a tale proposito irrilevante, prima ancora che inammissibile (avendo ad oggetto un documento di formazione anteriore all'instaurazione del presente giudizio e tardivamente prodotto solo nella presente fase di impugnazione), l'ulteriore produzione documentale effettuata dall'appellante (“Comunicato unitario First CISL, CGIL ecc. del 2 luglio Pt_5
2015”, all. 61) rappresentativa quest'ultima di un semplice comunicato sindacale in cui si prospetta genericamente l'importanza del Global Job model, senza che, per quanto risulta in atti, a tale comunicato sia seguito un qualche recepimento di tale modulo organizzativo nella contrattazione collettiva applicabile o comunque l'assunzione a tale proposito in capo ad di rilevanti vincoli contrattuali nei confronti del personale. CP_1
Ne consegue, a fronte delle considerazioni e del contesto allegatorio e documentale precedentemente evidenziato (fondato in larga parte sulle stesse allegazioni dell'appellante e sulla documentazione dallo stesso prodotta), l'infondatezza anche dell'ulteriore terzo motivo di appello, risultando irrilevante la prova per testi richiesta dal lavoratore nella precedente fase di giudizio correttamente non ammessa dal giudice avendo ad oggetto circostanze generiche, di contenuto valutativo o alle quali comunque non può attribuirsi rilevanza ai fini della presente decisione.
L'infondatezza delle rivendicazioni dell'appellante in ordine al preteso livello di inquadramento dirigenziale nonché alle posizioni e ai superiori livelli retributivi di cui al Global Job Model, assumono, così come affermato dal giudice di prime cure, rilievo assorbente rispetto alle ulteriori rivendicazioni retributive e risarcitorie (anche con riferimento al danno non patrimoniale, morale ed esistenziale asseritamente subito) riproposte dall'appellante.
Trattasi infatti di rivendicazioni che sono state oggetto di mera reiterazione ex art. 346 c.p.c. senza impugnare quanto specificamente affermato dal giudice di prime cure in ordine al rilievo assorbente, rispetto ad esse, della infondatezza delle rivendicazioni precedentemente esaminate, affermazione con cui l'appellante non si confronta e che devono quindi reputarsi essere state avanzate non in modo autonomo ma in quanto ricollegate al mancato riconoscimento del superiore inquadramento e dei livelli retributivi rivendicati.
Com'è noto, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza nei confronti dell'appellata mentre le stesse CP_1 CP_ dovranno essere interamente compensate nei confronti dell'
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado nei confronti dell'appellata liquidate in complessivi € 7.120 oltre rimborso spese forfettarie nella Controparte_1 misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
CP_ Compensa interamente le spese del grado nei confronti dell'
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 2.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario