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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 10/07/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 2023 di registro generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.); promosso da
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. CACCIAGUERRA MAURO (C.F. , C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA CIGNANI N.40 47121 FORLI', giusta procura in atti;
attore nei confronti di
(C.F. ), non costituita;
Controparte_1 P.IVA_2 convenuto-contumace
-ooOoo-
Conclusioni per : Parte_1
«Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis ed in accoglimento delle motivazioni che precedono, previa declaratoria di revoca ex artt. 67 n°2 e 69 Bis comma 2° L.F. dei pagamento effettuati da in favore Parte_1 della convenuta mediante cessione in suo favore dei crediti vantati dalla predetta società, poi fallita, nei confronti di
e condannare Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 [...]
a versare alla curatela attrice la somma di €.79.923,68, condannandola altresì al pagamento Controparte_1 dell'ulteriore somma di €.7.936,00 a fronte del mancato saldo della fattura n°1890 del 27.06.2019, e così in totale voglia il Tribunale adito condannare a versare in favore della Controparte_1 [...] la complessiva somma di €.87.859,68 oltre interessi moratori ex lege Parte_2
1 dal 12.07.2022 al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio e sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. agisce, ai sensi dell'art. 67 della Legge Parte_1 fallimentare, nei confronti di per ottenere la revocazione Controparte_1 degli atti dispositivi, ad oggetto una serie di cessioni di credito concordate tra la società
, quale cedente, e la convenuta , cessionaria, nei Parte_1 Controparte_1 confronti dei seguenti debitori ceduti:
1) € 18.013,81, in data 28.11.2019 (doc. D); Controparte_2
2) €.7.811,05, in data 28.11.2019 (doc. E); Controparte_3
3) € 50,729,31, in data 28.11.2019 (doc. F); CP_4
4) , € 3.369,51, in data 09.12.2019 (doc. G); Controparte_5 il tutto per complessivi € 79.923,68, regolarmente incassati dalla cessionaria . Controparte_1
Inoltre, la UR chiede di condannare la convenuta al versamento Controparte_1 dell'importo di € 7.936,00, a fronte dell'omesso pagamento della fattura n. 1890 del 27.06.2019.
Insiste, quindi, per la condanna della società convenuta al pagamento della somma complessiva di
€ 87.859,68, oltre interessi moratori dal giorno della diffida (12.07.2022, doc. I) al saldo effettivo.
2. Pur ritualmente citata, la controparte non si costituiva e veniva dichiarata contumace con il decreto ex art. 171-bis del 30.11.2023.
2.1. Ciò premesso, giova riportare la formulazione dell'art. 67, 1° co.:
«Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite
o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
2 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti».
2.2. Pertanto, l'indagine si concentra sulla sussistenza del solo requisito soggettivo, dovendo in esso ritenere assorbiti, in forza di un meccanismo presuntivo posto dalla legge, lo stato di insolvenza, il pregiudizio per i creditori e la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore.
2.3. Riguardo la fattispecie rilevante nel caso di specie, ossia il co. 1°, n. 2, i requisiti posti dal legislatore sono due:
a) la conoscenza della c.d. scientia decoctionis da parte del terzo;
b) la circostanza che il mezzo anomalo di pagamento sia intervenuto nell'anno anteriore.
2.4. Relativamente al presupposto soggettivo sub a), vanno distinti i pagamenti solutori che segnano le differenze sotto il profilo probatorio:
-quelli del primo comma dell'art. 67, nel cui novero rientrano gli atti dispositivi in oggetto, presentano profili di anormalità che implicano una presunzione semplice di scientia che può essere superata con la prova contraria, se e solo se l'accipiens prova di aver compiuto quegli atti senza conoscere l'altrui insolvenza;
-gli atti del secondo comma sarebbero di per sé normali, ma diventano revocabili, ai sensi del primo comma dell'art. 67, solo se la UR riesce a provare che l'accipiens conosceva l'insolvenza del solvens;
-vi sono poi situazioni che, stante la loro «presumibile normalità» sono esentate dalla revocatoria, ossia quei pagamenti elencati al terzo comma dell'art. 67.
Venendo all'onere probatorio, la contumacia di parte convenuta rende indimostrata l'altrui ignoranza dell'insolvenza, stante la carenza di circostanze allegative, con la conseguenza che occorre assumere come integrata la presunzione dello stato soggettivo di cui all'art. 67, co. 1°.
2.5. Quanto al profilo temporale sub b), l'anteriorità è data dalla circostanza che, con sentenza n°63 del 31.12.2020 il Tribunale di Forlì dichiarava il fallimento di , a Parte_1 seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo che la società depositava in data 9.09.2020 (pubblicazione del 28.09.2020), in quanto la stessa ometteva
3 di adempiere ai doveri informativi disposti con il Decreto di concessione del termine ex art.161 comma 6° L.F.
Le cessioni impugnate per revocatoria sono intervenute nel periodo novembre-dicembre 2019, quindi, nell'anteriorità annuale rispetto alla dichiarazione di fallimento e decorrente dal deposito della domanda di concordato dichiarato poi inammissibile per fatto imputabile alla stessa istante.
3. Una volta chiarito il requisito temporale dell'anteriorità del termine rispetto alla dichiarazione di fallimento, occorre interrogarsi sulla qualificazione della cessione del credito come mezzo anormale di pagamento, e poi sulla dimostrazione che avrebbe dovuto fornire la controparte riguardo l'ignoranza dello stato d'insolvenza.
3.1. Quanto al primo aspetto, è sufficiente richiamare il convincimento espresso dalla
Suprema Corte, secondo cui: “La cessione di credito, se effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale, alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali, tanto da sottrarsi alla revocabilità esclusivamente qualora sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito che venga così estinto. Tuttavia, allorché le parti pattuiscano "ab origine", nell'ambito di un rapporto di durata, specifiche modalità di pagamento che prevedano il ricorso generalizzato alla cessione in parola, è alle regole di tale accordo contrattuale a monte e alle modalità seguite in concreto, che il giudice deve aver riguardo per apprezzare se l'"accipiens" sia stato effettivamente in grado di rendersi conto di un adempimento sintomatico del dissesto del debitore” (v. Cass., n.
14002/18).
Nel caso in commento, ricorrono gli elementi indicati dalla Corte.
3.2. Innanzitutto, il credito era divenuto esigibile prima dell'accordo di cessione (le singole fatture tutte antecedenti alla cessione sono indicate nei rispettivi atti).
3.3. L'atto di cessione del credito integra una modalità di estinzione dello specifico debito oggetto di contestazione non solo eccezionale riguardo il singolo affare, essendo la proposta (e la successiva accettazione) intervenute successivamente alla scadenza del debito stesso, ma anche inusuale rispetto alla prassi del rapporto commerciale instaurata tra le parti.
4 Al riguardo, essendo i pagamenti di cui al primo comma dell'art. 67 quelli che presentano profili di anormalità, essi implicano una presunzione semplice di scientia che avrebbe dovuto superare la controparte, fornendo la prova contraria di aver compiuto quegli atti senza conoscere l'altrui insolvenza.
La controparte non si è costituita e non ha conseguentemente assolto al proprio onere.
4. In conclusione, la domanda va accolta e in singoli atti di cessione dei rispettivi crediti ivi indicati vanno dichiarati inefficaci nei confronti di Parte_1
4.1. Ugualmente, va accolta la domanda relativamente al pagamento della fattura n. 1890 del
27.06.2019, ad oggetto l'importo di € 7.936,00, stante la carenza di circostanze estintive, modificative, impeditive dell'altrui pretesa.
Le spese vanno regolate secondo soccombenza, essendo ininfluente la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul proc. n. 2023 dell'anno 2023, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. Accoglie la domanda revocatoria e, per l'effetto accerta e dichiara inefficace ex art. 67 della Legge fallimentare, nei confronti della massa dei creditori del
[...]
, i seguenti atti dispositivi, ad oggetto le cessioni di credito in Parte_1 favore della convenuta d intervenute nei confronti Controparte_1 dei debitori ceduti:
in data 28.11.2019, per € 18.013,81; Controparte_2
in data 28.11.2019, per € 7.811,05; Controparte_3
in data 28.11.2019, per € 50,729,31; CP_4
, in data 09.12.2019, per € 3.369,51. Controparte_5
2. Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a restituire al gli importi di cui agli Parte_1 atti revocati, pari ad € 79.923,68, oltre a corrispondere l'importo di 7.936,00 per le causali di cui in parte motiva, il tutto per complessivi € 87.859,68, oltre interessi moratori dal giorno della diffida (12.07.2022) al saldo effettivo.
5
3. Condanna a rifondere, in favore del Controparte_1
, le spese di lite che si liquidano in € 759,00 Parte_1 per esborsi ed in € 8.500,00 per compenso professionale, oltre spese a forfait al 15%, Cassa avvocati ed IVA come per legge.
Forlì, 10 luglio 2025
Il Giudice Dr. Emanuele Picci
6
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 2023 di registro generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.); promosso da
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. CACCIAGUERRA MAURO (C.F. , C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA CIGNANI N.40 47121 FORLI', giusta procura in atti;
attore nei confronti di
(C.F. ), non costituita;
Controparte_1 P.IVA_2 convenuto-contumace
-ooOoo-
Conclusioni per : Parte_1
«Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis ed in accoglimento delle motivazioni che precedono, previa declaratoria di revoca ex artt. 67 n°2 e 69 Bis comma 2° L.F. dei pagamento effettuati da in favore Parte_1 della convenuta mediante cessione in suo favore dei crediti vantati dalla predetta società, poi fallita, nei confronti di
e condannare Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 [...]
a versare alla curatela attrice la somma di €.79.923,68, condannandola altresì al pagamento Controparte_1 dell'ulteriore somma di €.7.936,00 a fronte del mancato saldo della fattura n°1890 del 27.06.2019, e così in totale voglia il Tribunale adito condannare a versare in favore della Controparte_1 [...] la complessiva somma di €.87.859,68 oltre interessi moratori ex lege Parte_2
1 dal 12.07.2022 al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio e sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. agisce, ai sensi dell'art. 67 della Legge Parte_1 fallimentare, nei confronti di per ottenere la revocazione Controparte_1 degli atti dispositivi, ad oggetto una serie di cessioni di credito concordate tra la società
, quale cedente, e la convenuta , cessionaria, nei Parte_1 Controparte_1 confronti dei seguenti debitori ceduti:
1) € 18.013,81, in data 28.11.2019 (doc. D); Controparte_2
2) €.7.811,05, in data 28.11.2019 (doc. E); Controparte_3
3) € 50,729,31, in data 28.11.2019 (doc. F); CP_4
4) , € 3.369,51, in data 09.12.2019 (doc. G); Controparte_5 il tutto per complessivi € 79.923,68, regolarmente incassati dalla cessionaria . Controparte_1
Inoltre, la UR chiede di condannare la convenuta al versamento Controparte_1 dell'importo di € 7.936,00, a fronte dell'omesso pagamento della fattura n. 1890 del 27.06.2019.
Insiste, quindi, per la condanna della società convenuta al pagamento della somma complessiva di
€ 87.859,68, oltre interessi moratori dal giorno della diffida (12.07.2022, doc. I) al saldo effettivo.
2. Pur ritualmente citata, la controparte non si costituiva e veniva dichiarata contumace con il decreto ex art. 171-bis del 30.11.2023.
2.1. Ciò premesso, giova riportare la formulazione dell'art. 67, 1° co.:
«Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite
o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
2 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti».
2.2. Pertanto, l'indagine si concentra sulla sussistenza del solo requisito soggettivo, dovendo in esso ritenere assorbiti, in forza di un meccanismo presuntivo posto dalla legge, lo stato di insolvenza, il pregiudizio per i creditori e la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore.
2.3. Riguardo la fattispecie rilevante nel caso di specie, ossia il co. 1°, n. 2, i requisiti posti dal legislatore sono due:
a) la conoscenza della c.d. scientia decoctionis da parte del terzo;
b) la circostanza che il mezzo anomalo di pagamento sia intervenuto nell'anno anteriore.
2.4. Relativamente al presupposto soggettivo sub a), vanno distinti i pagamenti solutori che segnano le differenze sotto il profilo probatorio:
-quelli del primo comma dell'art. 67, nel cui novero rientrano gli atti dispositivi in oggetto, presentano profili di anormalità che implicano una presunzione semplice di scientia che può essere superata con la prova contraria, se e solo se l'accipiens prova di aver compiuto quegli atti senza conoscere l'altrui insolvenza;
-gli atti del secondo comma sarebbero di per sé normali, ma diventano revocabili, ai sensi del primo comma dell'art. 67, solo se la UR riesce a provare che l'accipiens conosceva l'insolvenza del solvens;
-vi sono poi situazioni che, stante la loro «presumibile normalità» sono esentate dalla revocatoria, ossia quei pagamenti elencati al terzo comma dell'art. 67.
Venendo all'onere probatorio, la contumacia di parte convenuta rende indimostrata l'altrui ignoranza dell'insolvenza, stante la carenza di circostanze allegative, con la conseguenza che occorre assumere come integrata la presunzione dello stato soggettivo di cui all'art. 67, co. 1°.
2.5. Quanto al profilo temporale sub b), l'anteriorità è data dalla circostanza che, con sentenza n°63 del 31.12.2020 il Tribunale di Forlì dichiarava il fallimento di , a Parte_1 seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo che la società depositava in data 9.09.2020 (pubblicazione del 28.09.2020), in quanto la stessa ometteva
3 di adempiere ai doveri informativi disposti con il Decreto di concessione del termine ex art.161 comma 6° L.F.
Le cessioni impugnate per revocatoria sono intervenute nel periodo novembre-dicembre 2019, quindi, nell'anteriorità annuale rispetto alla dichiarazione di fallimento e decorrente dal deposito della domanda di concordato dichiarato poi inammissibile per fatto imputabile alla stessa istante.
3. Una volta chiarito il requisito temporale dell'anteriorità del termine rispetto alla dichiarazione di fallimento, occorre interrogarsi sulla qualificazione della cessione del credito come mezzo anormale di pagamento, e poi sulla dimostrazione che avrebbe dovuto fornire la controparte riguardo l'ignoranza dello stato d'insolvenza.
3.1. Quanto al primo aspetto, è sufficiente richiamare il convincimento espresso dalla
Suprema Corte, secondo cui: “La cessione di credito, se effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale, alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali, tanto da sottrarsi alla revocabilità esclusivamente qualora sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito che venga così estinto. Tuttavia, allorché le parti pattuiscano "ab origine", nell'ambito di un rapporto di durata, specifiche modalità di pagamento che prevedano il ricorso generalizzato alla cessione in parola, è alle regole di tale accordo contrattuale a monte e alle modalità seguite in concreto, che il giudice deve aver riguardo per apprezzare se l'"accipiens" sia stato effettivamente in grado di rendersi conto di un adempimento sintomatico del dissesto del debitore” (v. Cass., n.
14002/18).
Nel caso in commento, ricorrono gli elementi indicati dalla Corte.
3.2. Innanzitutto, il credito era divenuto esigibile prima dell'accordo di cessione (le singole fatture tutte antecedenti alla cessione sono indicate nei rispettivi atti).
3.3. L'atto di cessione del credito integra una modalità di estinzione dello specifico debito oggetto di contestazione non solo eccezionale riguardo il singolo affare, essendo la proposta (e la successiva accettazione) intervenute successivamente alla scadenza del debito stesso, ma anche inusuale rispetto alla prassi del rapporto commerciale instaurata tra le parti.
4 Al riguardo, essendo i pagamenti di cui al primo comma dell'art. 67 quelli che presentano profili di anormalità, essi implicano una presunzione semplice di scientia che avrebbe dovuto superare la controparte, fornendo la prova contraria di aver compiuto quegli atti senza conoscere l'altrui insolvenza.
La controparte non si è costituita e non ha conseguentemente assolto al proprio onere.
4. In conclusione, la domanda va accolta e in singoli atti di cessione dei rispettivi crediti ivi indicati vanno dichiarati inefficaci nei confronti di Parte_1
4.1. Ugualmente, va accolta la domanda relativamente al pagamento della fattura n. 1890 del
27.06.2019, ad oggetto l'importo di € 7.936,00, stante la carenza di circostanze estintive, modificative, impeditive dell'altrui pretesa.
Le spese vanno regolate secondo soccombenza, essendo ininfluente la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul proc. n. 2023 dell'anno 2023, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. Accoglie la domanda revocatoria e, per l'effetto accerta e dichiara inefficace ex art. 67 della Legge fallimentare, nei confronti della massa dei creditori del
[...]
, i seguenti atti dispositivi, ad oggetto le cessioni di credito in Parte_1 favore della convenuta d intervenute nei confronti Controparte_1 dei debitori ceduti:
in data 28.11.2019, per € 18.013,81; Controparte_2
in data 28.11.2019, per € 7.811,05; Controparte_3
in data 28.11.2019, per € 50,729,31; CP_4
, in data 09.12.2019, per € 3.369,51. Controparte_5
2. Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a restituire al gli importi di cui agli Parte_1 atti revocati, pari ad € 79.923,68, oltre a corrispondere l'importo di 7.936,00 per le causali di cui in parte motiva, il tutto per complessivi € 87.859,68, oltre interessi moratori dal giorno della diffida (12.07.2022) al saldo effettivo.
5
3. Condanna a rifondere, in favore del Controparte_1
, le spese di lite che si liquidano in € 759,00 Parte_1 per esborsi ed in € 8.500,00 per compenso professionale, oltre spese a forfait al 15%, Cassa avvocati ed IVA come per legge.
Forlì, 10 luglio 2025
Il Giudice Dr. Emanuele Picci
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