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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 09/12/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3545/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. NU IO Presidente rel. est.
dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice
dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da - nata a [...] il Parte_1
22.05.1974, ivi residente in [...] (C.F.: ), rappresentata e C.F._1
difesa dall'Avv. Tiziana Benedetto del Foro di EL e - nato a Parte_2
EL (BI) il 19.01.1986, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale CP_1
” in Torino (TO), via Maria Adelaide Aglietta n. 35 (C.F.: ,
[...] C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Bracciani del Foro di Torino
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto
scioglimento del matrimonio
sulle seguenti conclusioni
per entrambe le parti: come da ricorso congiunto
per il P.M.: ---
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio civile Parte_1 Parte_2
in IS (AO) in data 25.10.2005. L'atto matrimoniale è stato iscritto ex art. 63, comma 1, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di IS (AO), atto n.
3 – Parte II –serie C-Anno 2005.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso dep. in data 8.9.2025, le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile e di omologare/prendere atto delle condizioni ivi riportate.
Tanto premesso, ravvisata la competenza di questa Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c., risultando una delle parti risiedere in comune del circondario di questo Tribunale, la domanda, congiuntamente proposta dalle parti, volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile è divenuta procedibile e può essere accolta.
Sussiste infatti la prova di un precedente provvedimento di omologa della separazione consensuale1
e del superamento del limite temporale di mesi sei dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ex art. 3, ult. comma legge n. 898/1970.
Entrambe le parti hanno comunque dato atto della mancata ripresa della convivenza dopo la separazione e dell'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Pertanto, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile, ad ogni conseguente effetto.
Il Collegio prende poi atto che le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente alla richiesta di assegno di divorzio.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione degli accordi raggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente provvedendo, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1 Parte_2
, celebrato in IS (AO) in data 25.10.2005 e successivamente iscritto ex art. 63,
[...]
comma 1, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di
IS (AO), atto n. 3 – Parte II – serie C - Anno 2005;
- dispone la comunicazione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di
IS (AO) per gli incombenti di legge (atto n. 3 – Parte II – serie C - Anno 2005); - prende atto che le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente alla richiesta di assegno di divorzio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio in data 12.11.2025.
Il Presidente est.
NU IO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. provvedimento di omologa della separazione consensuale in data 5.10.2022.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. NU IO Presidente rel. est.
dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice
dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da - nata a [...] il Parte_1
22.05.1974, ivi residente in [...] (C.F.: ), rappresentata e C.F._1
difesa dall'Avv. Tiziana Benedetto del Foro di EL e - nato a Parte_2
EL (BI) il 19.01.1986, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale CP_1
” in Torino (TO), via Maria Adelaide Aglietta n. 35 (C.F.: ,
[...] C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Bracciani del Foro di Torino
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto
scioglimento del matrimonio
sulle seguenti conclusioni
per entrambe le parti: come da ricorso congiunto
per il P.M.: ---
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio civile Parte_1 Parte_2
in IS (AO) in data 25.10.2005. L'atto matrimoniale è stato iscritto ex art. 63, comma 1, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di IS (AO), atto n.
3 – Parte II –serie C-Anno 2005.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso dep. in data 8.9.2025, le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile e di omologare/prendere atto delle condizioni ivi riportate.
Tanto premesso, ravvisata la competenza di questa Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c., risultando una delle parti risiedere in comune del circondario di questo Tribunale, la domanda, congiuntamente proposta dalle parti, volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile è divenuta procedibile e può essere accolta.
Sussiste infatti la prova di un precedente provvedimento di omologa della separazione consensuale1
e del superamento del limite temporale di mesi sei dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ex art. 3, ult. comma legge n. 898/1970.
Entrambe le parti hanno comunque dato atto della mancata ripresa della convivenza dopo la separazione e dell'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Pertanto, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile, ad ogni conseguente effetto.
Il Collegio prende poi atto che le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente alla richiesta di assegno di divorzio.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione degli accordi raggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente provvedendo, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1 Parte_2
, celebrato in IS (AO) in data 25.10.2005 e successivamente iscritto ex art. 63,
[...]
comma 1, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di
IS (AO), atto n. 3 – Parte II – serie C - Anno 2005;
- dispone la comunicazione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di
IS (AO) per gli incombenti di legge (atto n. 3 – Parte II – serie C - Anno 2005); - prende atto che le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente alla richiesta di assegno di divorzio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio in data 12.11.2025.
Il Presidente est.
NU IO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. provvedimento di omologa della separazione consensuale in data 5.10.2022.