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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/10/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa RI AL Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Domenico Ottavio Siclari G.O.A.
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1287 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con l'avv. CALDIERO VITO Parte_1
appellante
E
, CP_1
appellata oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 186/2022 , pubblicata in data 01/07/2022; differenze retributive per esercizio di fatto di mansioni superiori.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: <voglia l'ecc.ma corte d'appello di catanzaro, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, previa ammissione delle prove istruttorie richieste in primo grado e quelle ribadite appello, riformare l'impugnata sentenza n.186 2022, emessa dal tribunale paola –
Sezione Lavoro - in data 01/07/2022, nel giudizio n. 1102/2016 e, per l'effetto, riconoscere lo svolgimento di mansioni superiori e condannare l' al pagamento delle differenze CP_1 retributive correlate alla categoria, cui sono riconducibili le mansioni effettivamente svolte dalla data del 01/04/2009 al 30/11/2015, pari ad € 18.748,60 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero a quell'altra somma meglio vista che risulterà di giustizia. Con l'emissione di
1 ogni altro consequenziale provvedimento ritenuto opportuno e con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore dell'avvocato Vito Caldiero anticipatario>
FATTO
1.Con ricorso del 6.09.2016 al Giudice del Lavoro di Paola, deduceva: Parte_1
- di essere stato assunto dall' in data 01/04/2009, a tempo indeterminato, con CP_1 qualifica di operatore tecnico ed inquadrato nella categoria B, profilo B020, di cui al CCNL del comparto del personale servizio sanitario nazionale;
-di essere stato, tuttavia, assegnato, sin dal primo giorno di lavoro, presso il poliambulatorio di
Diamante, e di aver sempre svolto mansioni di coadiutore amministrativo, rientranti nella superiore categoria C, senza ricevere la retribuzione spettante per le attività effettivamente esercitate.
Chiedeva accertarsi l'effettivo svolgimento delle mansioni superiori di coadiutore amministrativo, categoria C, con conseguente condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive maturate dalla data del 01/04/2009 al 30/11/2015, nella misura di € 18.748,60 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero alla somma ritenuta di giustizia, nonché successive differenze sino al saldo;
con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2.Nella resistenza dell' il Tribunale rigettava il ricorso perché <<… parte CP_1 ricorrente si è limitato ad una mera descrizione generica dei compiti svolti, con indicazione esemplificativa delle specifiche attività svolte (cfr. pagg. 1 – 2 del ricorso introduttivo), allegazioni non sufficienti ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di fatto di mansioni superiori alla qualifica contrattuale.
Peraltro, dalle deduzioni attoree si desume che le mansioni espletate e per le quali è chiesto l'inquadramento superiore, in realtà, corrispondono a quelle previste dalla categoria contrattuale di riferimento, sebbene sussumibili in un diverso profilo professionale.
Infatti, le c.d. funzioni di impiegato allo “sportello”, che – secondo la ricostruzione del ricorrente – ricomprenderebbe i più svariati servizi, tra cui esenzione ticket, richieste di scelta e/o revoca dei medici di famiglia, registrazione delle prenotazioni al servizio CUP, possono sussumersi nelle mansioni tipiche del coadiutore amministrativo del livello di inquadramento del ricorrente, categoria B.
Cont Il CCNL Sanità allegato da parte dell' , infatti, prevede in ordine alla classificazione del
Coadiutore Amministrativo, categoria B, che: “Svolge nell'unità operativa di assegnazione attività
2 amministrative, quali, ad esempio, la classificazione, l'archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, le attività di sportello”. >>.
4. ha appellato la sentenza e ne ha chiesto la riforma lamentando che : Parte_1
a) la descrizione delle mansioni svolte in concreto, contenuta nel ricorso introduttivo, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere che le stesse fossero astrattamente riconducibili alla categoria
C che riguarda i lavoratori che “ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teorico specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo di profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti … con mansioni amministrativo contabili complesse – anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici o elettronici o di altro macchinario – quali ad esempio, ricezione ed istruttoria di domande, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione studio e ricerca”;
b) il Tribunale avrebbe dovuto ammettere la prova orale richiesta perchè solo all'esito dell'escussione dei testi avrebbe potuto verificare e accertare che esso appellante <… dalla data del Con 01 aprile 2009 lavorava quotidianamente presso il poliambulatorio di Diamante, utilizzato di fatto come impiegato amministrativo addetto principalmente ai servizi di “sportello” e dotato di un certo grado di responsabilità e autonomia in quanto, non solo addetto al servizio di prenotazione
(CUP), provvedeva anche alla gestione e istruttoria di svariate pratiche quali ad esempio quelle di scelta e/ revoca dei medici di famiglia, e che provvedeva quotidianamente ad incassare le somme dovute per tickets provvedendo anche al relativo versamento in Banca. Mansione tutte che risultano quantitativamente e qualitativamente “superiori” a quelle rientranti nel profilo di formale inquadramento, in quanto si tratta di mansioni che sia sotto il profilo organizzativo che sotto il profilo amministrativo risultano caratterizzate da un certo grado di complessità, presupponendo conoscenze teoriche di tipo specialistico nonché un discreto margine di autonomia operativa e responsabilità (incasso somme e versamento in banca) evidentemente corrispondente ad un affidamento in tal senso da parte dell' ; Controparte_2
Con c)che <con la nota prot. n. 0023962 del 17.02.2021, l' nella persona direttore
Distretto sanitario Tirreno, confermava come lo avesse svolto le funzioni superiori, per le Pt_1 quali sono state legittimamente richieste le relative indennità. Il predetto documento veniva
3 ricevuto dal ricorrente pochi giorni prima dell'udienza del 09.04.2021, ne veniva quindi richiesta l'acquisizione come mezzo di prova documentale, ma tale richiesta non veniva giammai presa in considerazione dal Giudice di prime cure.>>;
d) che Per i motivi predetti anche la condanna alle spese è ingiusta >.
5.L'appellata non si costituita sebbene ritualmente evocata in giudizio.
6.La Corte ha disposto la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art.127 ter cpc e all'esito del deposito delle note scritte da parte dell'appellante, ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
7.L'Appello va respinto.
7.1-Il ricorrente ha posto a fondamento della sua domanda lo svolgimento di attività di impiegato allo “sportello”,< occupandosi dei più svariati servizi, dei quali a titolo esemplificativo: esenzione ticket (per patologie e per reddito); richieste di scelta e/o revoca dei medici di famiglia;
addetto al servizio CUP (prenotazioni); inoltre, lo ha avuto specifico incarico anche per incassare le Pt_1 somme pagate per i tickets, provvedendo altresì al relativo versamento in Banca.>.
Ha asserito che tali mansioni svolte sin dal primo giorno di lavoro, presso il poliambulatorio di
Diamante, sono riconducibili alla categoria C-profilo di coadiutore amministrativo- superiore alla categoria B nella quale egli è stato formalmente inquadrato con il profilo B020.
, per come rilevato già dal Tribunale , l'attività di sportello costituisce mansione tipica della CP_3 categoria B per il profilo di coaudiutore amministrativo.
La relativa declaratoria, peraltro allegata dallo stesso lavoratore ricorrente, prevede che:
< Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima;
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello B super (Bs) di cui alla tabella allegato 5 - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione.
PROFILI PROFESSIONALI DELLA CATEGORIA B 4 Operatore tecnico
Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse;
Operatore tecnico addetto all'assistenza
Svolge le attività alberghiere relative alla degenza comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature.
Coadiutore amministrativo
Svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, la attività di sportello.>>
7.3-La declaratoria della superiore CATEGORIA C non contempla invece né l'attività di sportell né il profilo professionale a cui il lavoratore pretende di ricondurre le mansioni di fatto disimpegnate.
Essa infatti stabilisce che: <appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro richiedono conoscenze teoriche specialistiche base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite precisi ambiti intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento controllo altri operatori con assunzione dei risultati conseguiti.
PROFILI PROFESSIONALI
personale amministrativo
Assistente amministrativo
Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario - quali, ad esempio, ricezione e
5 l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.>>
7.4-È appena il caso di aggiungere che la prova orale nella cui assunzione insiste l'appellante è del tutto irrilevante in quanto intesa a ricercare la conferma dello svolgimento di una attività che è comunque pienamente riconducibile alla declaratoria B di appartenenza dello . Pt_1
8. Conclusivamente, la sentenza va confermata anche in punto di regolamento delle spese processuali, 1risultando esso solo genericamente censurato e in ogni caso conforme al principio della soccombenza.
9.Nulla sulle spese del grado stante la mancata costituzione dell'appellata.
10.Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 22/12/2022 , avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n.
186/2022 , pubblicata in data 01/07/2022 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna al pagamento delle spese del grado liquidate in euro oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Cosi deciso nella camera di consiglio del 18.7.2025
La Presidente est.
RI AL
6
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa RI AL Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Domenico Ottavio Siclari G.O.A.
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1287 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con l'avv. CALDIERO VITO Parte_1
appellante
E
, CP_1
appellata oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 186/2022 , pubblicata in data 01/07/2022; differenze retributive per esercizio di fatto di mansioni superiori.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: <voglia l'ecc.ma corte d'appello di catanzaro, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, previa ammissione delle prove istruttorie richieste in primo grado e quelle ribadite appello, riformare l'impugnata sentenza n.186 2022, emessa dal tribunale paola –
Sezione Lavoro - in data 01/07/2022, nel giudizio n. 1102/2016 e, per l'effetto, riconoscere lo svolgimento di mansioni superiori e condannare l' al pagamento delle differenze CP_1 retributive correlate alla categoria, cui sono riconducibili le mansioni effettivamente svolte dalla data del 01/04/2009 al 30/11/2015, pari ad € 18.748,60 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero a quell'altra somma meglio vista che risulterà di giustizia. Con l'emissione di
1 ogni altro consequenziale provvedimento ritenuto opportuno e con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore dell'avvocato Vito Caldiero anticipatario>
FATTO
1.Con ricorso del 6.09.2016 al Giudice del Lavoro di Paola, deduceva: Parte_1
- di essere stato assunto dall' in data 01/04/2009, a tempo indeterminato, con CP_1 qualifica di operatore tecnico ed inquadrato nella categoria B, profilo B020, di cui al CCNL del comparto del personale servizio sanitario nazionale;
-di essere stato, tuttavia, assegnato, sin dal primo giorno di lavoro, presso il poliambulatorio di
Diamante, e di aver sempre svolto mansioni di coadiutore amministrativo, rientranti nella superiore categoria C, senza ricevere la retribuzione spettante per le attività effettivamente esercitate.
Chiedeva accertarsi l'effettivo svolgimento delle mansioni superiori di coadiutore amministrativo, categoria C, con conseguente condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive maturate dalla data del 01/04/2009 al 30/11/2015, nella misura di € 18.748,60 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero alla somma ritenuta di giustizia, nonché successive differenze sino al saldo;
con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2.Nella resistenza dell' il Tribunale rigettava il ricorso perché <<… parte CP_1 ricorrente si è limitato ad una mera descrizione generica dei compiti svolti, con indicazione esemplificativa delle specifiche attività svolte (cfr. pagg. 1 – 2 del ricorso introduttivo), allegazioni non sufficienti ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di fatto di mansioni superiori alla qualifica contrattuale.
Peraltro, dalle deduzioni attoree si desume che le mansioni espletate e per le quali è chiesto l'inquadramento superiore, in realtà, corrispondono a quelle previste dalla categoria contrattuale di riferimento, sebbene sussumibili in un diverso profilo professionale.
Infatti, le c.d. funzioni di impiegato allo “sportello”, che – secondo la ricostruzione del ricorrente – ricomprenderebbe i più svariati servizi, tra cui esenzione ticket, richieste di scelta e/o revoca dei medici di famiglia, registrazione delle prenotazioni al servizio CUP, possono sussumersi nelle mansioni tipiche del coadiutore amministrativo del livello di inquadramento del ricorrente, categoria B.
Cont Il CCNL Sanità allegato da parte dell' , infatti, prevede in ordine alla classificazione del
Coadiutore Amministrativo, categoria B, che: “Svolge nell'unità operativa di assegnazione attività
2 amministrative, quali, ad esempio, la classificazione, l'archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, le attività di sportello”. >>.
4. ha appellato la sentenza e ne ha chiesto la riforma lamentando che : Parte_1
a) la descrizione delle mansioni svolte in concreto, contenuta nel ricorso introduttivo, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere che le stesse fossero astrattamente riconducibili alla categoria
C che riguarda i lavoratori che “ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teorico specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo di profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti … con mansioni amministrativo contabili complesse – anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici o elettronici o di altro macchinario – quali ad esempio, ricezione ed istruttoria di domande, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione studio e ricerca”;
b) il Tribunale avrebbe dovuto ammettere la prova orale richiesta perchè solo all'esito dell'escussione dei testi avrebbe potuto verificare e accertare che esso appellante <… dalla data del Con 01 aprile 2009 lavorava quotidianamente presso il poliambulatorio di Diamante, utilizzato di fatto come impiegato amministrativo addetto principalmente ai servizi di “sportello” e dotato di un certo grado di responsabilità e autonomia in quanto, non solo addetto al servizio di prenotazione
(CUP), provvedeva anche alla gestione e istruttoria di svariate pratiche quali ad esempio quelle di scelta e/ revoca dei medici di famiglia, e che provvedeva quotidianamente ad incassare le somme dovute per tickets provvedendo anche al relativo versamento in Banca. Mansione tutte che risultano quantitativamente e qualitativamente “superiori” a quelle rientranti nel profilo di formale inquadramento, in quanto si tratta di mansioni che sia sotto il profilo organizzativo che sotto il profilo amministrativo risultano caratterizzate da un certo grado di complessità, presupponendo conoscenze teoriche di tipo specialistico nonché un discreto margine di autonomia operativa e responsabilità (incasso somme e versamento in banca) evidentemente corrispondente ad un affidamento in tal senso da parte dell' ; Controparte_2
Con c)che <con la nota prot. n. 0023962 del 17.02.2021, l' nella persona direttore
Distretto sanitario Tirreno, confermava come lo avesse svolto le funzioni superiori, per le Pt_1 quali sono state legittimamente richieste le relative indennità. Il predetto documento veniva
3 ricevuto dal ricorrente pochi giorni prima dell'udienza del 09.04.2021, ne veniva quindi richiesta l'acquisizione come mezzo di prova documentale, ma tale richiesta non veniva giammai presa in considerazione dal Giudice di prime cure.>>;
d) che Per i motivi predetti anche la condanna alle spese è ingiusta >.
5.L'appellata non si costituita sebbene ritualmente evocata in giudizio.
6.La Corte ha disposto la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art.127 ter cpc e all'esito del deposito delle note scritte da parte dell'appellante, ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
7.L'Appello va respinto.
7.1-Il ricorrente ha posto a fondamento della sua domanda lo svolgimento di attività di impiegato allo “sportello”,< occupandosi dei più svariati servizi, dei quali a titolo esemplificativo: esenzione ticket (per patologie e per reddito); richieste di scelta e/o revoca dei medici di famiglia;
addetto al servizio CUP (prenotazioni); inoltre, lo ha avuto specifico incarico anche per incassare le Pt_1 somme pagate per i tickets, provvedendo altresì al relativo versamento in Banca.>.
Ha asserito che tali mansioni svolte sin dal primo giorno di lavoro, presso il poliambulatorio di
Diamante, sono riconducibili alla categoria C-profilo di coadiutore amministrativo- superiore alla categoria B nella quale egli è stato formalmente inquadrato con il profilo B020.
, per come rilevato già dal Tribunale , l'attività di sportello costituisce mansione tipica della CP_3 categoria B per il profilo di coaudiutore amministrativo.
La relativa declaratoria, peraltro allegata dallo stesso lavoratore ricorrente, prevede che:
< Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima;
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello B super (Bs) di cui alla tabella allegato 5 - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione.
PROFILI PROFESSIONALI DELLA CATEGORIA B 4 Operatore tecnico
Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse;
Operatore tecnico addetto all'assistenza
Svolge le attività alberghiere relative alla degenza comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature.
Coadiutore amministrativo
Svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, la attività di sportello.>>
7.3-La declaratoria della superiore CATEGORIA C non contempla invece né l'attività di sportell né il profilo professionale a cui il lavoratore pretende di ricondurre le mansioni di fatto disimpegnate.
Essa infatti stabilisce che: <appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro richiedono conoscenze teoriche specialistiche base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite precisi ambiti intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento controllo altri operatori con assunzione dei risultati conseguiti.
PROFILI PROFESSIONALI
personale amministrativo
Assistente amministrativo
Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario - quali, ad esempio, ricezione e
5 l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.>>
7.4-È appena il caso di aggiungere che la prova orale nella cui assunzione insiste l'appellante è del tutto irrilevante in quanto intesa a ricercare la conferma dello svolgimento di una attività che è comunque pienamente riconducibile alla declaratoria B di appartenenza dello . Pt_1
8. Conclusivamente, la sentenza va confermata anche in punto di regolamento delle spese processuali, 1risultando esso solo genericamente censurato e in ogni caso conforme al principio della soccombenza.
9.Nulla sulle spese del grado stante la mancata costituzione dell'appellata.
10.Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 22/12/2022 , avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n.
186/2022 , pubblicata in data 01/07/2022 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna al pagamento delle spese del grado liquidate in euro oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Cosi deciso nella camera di consiglio del 18.7.2025
La Presidente est.
RI AL
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