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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/11/2024, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI RE CA seconda sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Dionisio Pantano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3319 del ruolo generale affari civili contenziosi del 2020 assunta in decisione all'udienza del 22.5.2024 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. tra di RE CA (p. i.v.a. ) in persona del Pt_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa
Lombardo
(opponente) contro
Controparte_1
(p. i.v.a. )
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Arcorace
(opposta) oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: come da atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato presso il Tribunale di Reggio Calabria, la psichiatrica, società Controparte_1 Controparte_1
ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo dell'importo di €
[...]
1 768.204,80, al netto dell'i.v.a., nei confronti dell' Controparte_2
(d'ora in avanti, per comodità, a fronte delle
[...] CP_3
prestazioni rese in favore di detenuti con problemi psichiatrici, in virtù di provvedimenti delle varie Autorità giudiziarie, e, più in generale, in favore di pazienti affetti da disturbi psichiatrici, in virtù di provvedimenti del dipartimento di salute mentale dell' Controparte_4
Ha precisato che l' ha provveduto al pagamento delle prestazioni pregresse ma, a far data dall'agosto 2018, ha omesso il pagamento del dovuto, ossia il corrispettivo di tutte le prestazioni rese tra l'agosto 2018 e l'ottobre
2019.
1.1.A fronte dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 694/2020 per l'importo (comprensivo di i.v.a.) di € 806.615,04, l'ASP ha Controparte_2
formulato rituale opposizione esponendo che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, tra le parti non sussisteva alcun valido rapporto contrattuale alla luce della mancanza di un accreditamento con il servizio sanitario della struttura asseritamente creditrice nonché 'l'assenza di contratto per le prestazioni eseguite extra budget'.
Ha aggiunto che, con il DCA n. 156 del 2.8.2020, la , a Parte_2
seguito del procedimento amministrativo attivato a tal fine, ha disposto la revoca dell'accreditamento della struttura psichiatrica, a causa delle condizioni igienico-sanitarie accertate dai NAS, con provvedimento notificato alla struttura in data 6.8.2018, sicché le prestazioni asseritamente rese in epoca successiva non possono costituire titolo per il pagamento di un corrispettivo che ha, quali presupposti imprescindibili, l'esistenza dell'accreditamento con il servizio sanitario e la validità e l'efficacia di un contratto con l'ASP di riferimento.
Ha evidenziato, poi, che la struttura denominata “ , sita nel CP_1
Comune di Camini (RC), prima della revoca cui si è fatto cenno, era accreditata con il servizio sanitario regionale in virtù del d.p.g.r. n. 1/2011 quale residenza psichiatrica ad alto trattamento ed elevata intensità
2 assistenziale (SRP1) per n. 10 posti letto mentre, al di là di ogni altra questione, le prestazioni fatturate poste a sostegno della richiesta monitoria fanno riferimento ad un numero ben maggiore di posti letto.
Peraltro, ha richiamato la nota prot. 612/DSM del 13.5.2019 del dipartimento salute mentale dell' nella quale è Controparte_4
attestato che non vi sono ricoveri presso la struttura ingiungente non pagati alla data del 2.8.2018 e che i ricoverati riportati dalla struttura sono di competenza delle . Parte_3
In ogni caso, quanto agli interessi moratori (richiesti nella misura prevista dal d.lgs. n. 231/2002), l'opponente ha eccepito la non spettanza degli stessi alla luce delle determinazioni del Presidente della giunta regionale della , n.q. di commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro _4
dai disavanzi del settore sanitario, di cui al d.p.g.r.. n. 70/2011 “in quanto connotati da profili pubblicistici del tutto avulsi dalle transazioni commerc iali di diritto privato”; peraltro, ha sottolineato che, trattandosi di obbligazioni di natura queràble, la responsabilità da tardivo adempimento con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori è subordinata alla rituale costituzione in mora, nel caso di specie assente.
In merito ad un'eventuale richiesta di pagamento sotto altra natura, ha eccepito che il riconoscimento di debito richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, nel caso di specie parimenti assente.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
“revocare il decreto ingiuntivo emesso e, nel merito, rigettare le pretese azionate dal ricorrente opposto siccome inammissibili ed infondate, o come meglio rappresentate e valutate;
condannare la opposta al risarcimento danni per lite temeraria .Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
2.Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la
[...]
precisando Controparte_1
3 che il decreto ingiuntivo, richiesto ed emesso, fa riferimento alle fatture emesse a fronte delle prestazioni di ricovero e assistenza h24 espletate nei confronti di diversi pazienti affetti da patologie psichiatriche, di cui sette inviati dal dipartimento salute mentale di e nove inviati da Controparte_4
varie Autorità giudiziarie calabresi;
ha aggiunto, sul punto, che tali pazienti, come risulta dalla nota n. 1965/2018 a firma del direttore del dipartimento di salute mentale di non sono stati trasferiti dalla struttura Controparte_4
dopo il decreto di revoca dell'autorizzazione sanitaria per mancanza di posti letti presso altre strutture accreditate della provincia.
In merito alla revoca dell'accreditamento presso il servizio sanitario regionale, l'opposta ha esposto che il predetto provvedimento, peraltro resosi necessario per un inadempimento a carico della stessa _4
, è stato debitamente impugnato dinanzi all'Autorità giudiziaria
[...]
amministrativa.
Ha in ogni caso rilevato che l'effettuazione delle prestazioni, pur dopo la revoca dell'accreditamento, si era resa necessaria in quanto, pur avendo sollecitato il trasferimento dei pazienti presso altre strutture, persino l ha comunque Controparte_3 Pt_1
preteso che la struttura continuasse a prestare assistenza sanitaria h24 ai pazienti ivi ricoverati.
Ancora, ha sottolineato che la situazione determinatasi (revoca dell'accreditamento e contemporaneamente perdurante richiesta alla '
[...]
di svolgere le prestazioni sanitarie assistenziali) era ben nota alla CP_1
tanto che, con Controparte_5 Controparte_4
deliberazione n. 280 del 24 maggio 2019, la stessa ha CP_5
quantificato il fabbisogno economico per i pazienti ricoverati presso la predetta struttura, su disposizione dell'Autorità giudiziaria o inviati dal dipartimento di salute mentale, in € 849.458,30; ha evidenziato, quindi, che dalla delibera risulta che la Commissione straordinaria ha autorizzato e liquidato il pagamento delle prestazioni erogate dalle strutture afferenti al
4 dipartimento salute mentale e dipendenze, mente ha impegnato il budget per il
2019 a favore della “ nonostante la revoca dell'autorizzazione CP_1
sanitaria e dell'accreditamento dell'agosto 2018.
Ha evidenziato che tale delibera costituisce la comprova che i
Commissari hanno formalmente riconosciuto l'utilità delle prestazioni rese dalla “ malgrado la revoca dell'autorizzazione sanitaria e CP_1
dell'accreditamento.
Sempre sul punto, ha citato la nota n. 215239 del 5.6.2019 (emessa dieci mesi dopo la revoca dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento) del
Commissario dott. con la quale il predetto, interloquendo con la Per_1
Commissione straordinaria di Reggio Calabria, ha affermato quanto segue:
“in riscontro alle comunicazioni, acquisite a mezzo pec in data odierna, da parte dell'Avv. Arcorace in nome e per conto della Cooperativa de qua e che, ad ogni CP_1
buon fine, si allegano alla presente, si chiarisce che in data 2.8.2018 è intervenuto il
Decreto del Commissario ad acta pro tempore (DCA) nr. 159 recante ad oggetto:
“Struttura Sanitaria privata denominata sita nel Comune di Camini (RC). CP_1
Revoca dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento”. Per quanto sopra si chiede alle SS.LL, ove possibile, di procedere alla riallocazione dei pazienti in altre strutture accreditate e nel contempo informare le Autorità Giudiziarie competenti dell'intervenuto
DCA nr. 159/2018 sopra citato”.
In sostanza, ha rilevato che lo stesso Commissario ad acta (dopo dieci mesi dalla revoca dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento) ha chiesto alla Commissione straordinaria dell' di di Controparte_4
trasferire i pazienti ricoverati presso la struttura “ in altre CP_1
strutture accreditate “ove possibile”.
Ha esposto, ancora, che il mancato trasferimento - dopo il decreto di revoca dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento del 2 agosto 2018 - dei pazienti ricoverati presso “ è dipeso unicamente CP_1
dall'oggettiva impossibilità dell' di reperire altre strutture idonee ad ospitare pazienti con patologie psichiatriche, come del resto chiaramente
5 emergente dalla nota del 14.8.2018 del direttore del dipartimento di salute mentale e delle dipendenze di dott. nella quale si Controparte_4 Per_2
legge: “al fine di dare seguito al DCA 159/2018 si è già effettuata una rapida consultazione delle strutture già utilizzate da questo DSM per altri ospiti e si è avuto modo di verificare l'assoluta mancanza di posti letto accreditati ove poter trasferire gli ospiti de “ non immediatamente dimissibili, primi fra tutti quelli inviati CP_1
dall' CP_6
Quanto al preteso ricovero di pazienti in sovrannumero, ha rilevato che, già con nota n. 1857 del 5.10.2016, il direttore del dipartimento salute mentale dell' aveva liquidato le prestazioni fornite da Controparte_4
“ segnalando che presso detta struttura erano ricoverati pazienti CP_1
in sovrannumero (rispetto a quelli accreditati) per disposizione della Autorità giudiziaria e che, pertanto, nota tale circostanza ASP, direttamente discendente peraltro dalla chiusura degli O.P.G. senza istituzione di strutture alternative, era del tutto inesigibile che la “ si opponesse alle CP_1
disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.
In merito alla eccezione di non debenza degli interessi moratori, ha precisato che l'opponente è stata ritualmente messa in mora.
Ha poi spiegato domanda riconvenzionale rilevando che, a prescindere dal titolo che ha fatto sorgere le prestazioni dedotte dalla parte creditrice, risulta acclarato e non contestato che dal mese di agosto 2018 sino al mese di novembre del 2019 la ha Controparte_1
prestato la cura, l'assistenza h24 e tutte le attività terapeutiche prescritte, nel rispetto dei piani terapeutici rilasciati in tale periodo sia dal DSM di
[...]
che dal CSM di Marina di Gioiosa Ionica, nei confronti dei pazienti _4
ricoverati nella struttura, sebbene alla stessa sia stata revocata l'autorizzazione sanitaria all'esercizio ed all'accreditamento con conseguente effettuazione di spese ed oneri a carico dell'opposta ed impoverimento della stessa, a fronte di un indebito arricchimento , che CP_5 Controparte_4
avrebbe dovuto provvedere ad utilizzare le risorse finanziarie in favore
6 dell'assistenza dei soggetti ricoverati su disposizione dell'A.G e del DSM di in altre strutture sanitarie. Controparte_4
Ha chiesto, quindi, ai sensi dell'art. 2041 c.c., di essere indennizzata per la diminuzione patrimoniale subita, che ammonta quindi ad euro 768.204,80, oltre i.v.a. pari ad euro 38.410,2
Ha formulato le seguenti conclusioni:
'in via principale il rigetto dell'opposizione e la contestuale conferma del decreto ingiuntivo n° 694/2020 con tutte le conseguenze di legge, anche in ordine alle spese del giudizio, con distrazione in favore del Sottoscritto difensore. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si chiede che il
Tribunale adito Voglia accertare e dichiarare l'indebito arricchimento della parte opponente nella vicenda che ci occupa, in danno della Parte_4
in persona del legale rappresentante p.t., con conseguente condanna
[...]
dell' a corrispondere il giusto indennizzo dovute per le Controparte_4
prestazioni rese, per come esplicitato nelle fatture poste a supporto del decreto ingiuntiv o, nella misura di euro 768.204,80 oltre Iva al 5% nella misura di euro 38.410,24 o nella diversa misura che verrà liquidata come per legge con conseguente condanna alle spese di lite'.
3.La causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica, all'udienza del 22.5.2024 nella quale le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle esposte negli atti di causa.
4.Deve rilevarsi che, con il ricorso monitorio, l'odierna opposta ha chiesto il pagamento delle fatture ivi dettagliatamente indicate, senza alcun riferimento ad una fonte contrattuale vigente tra le parti.
In sede di costituzione, dinanzi alle contestazioni dell Controparte_4
, ha reiterato la deduzione circa la spettanza delle somme portate
[...]
dalle predette fatture senza nulla specificare quanto alla fonte regolamentatrice del rapporto, salvo, solo con il deposito della memoria
7 conclusionale (pag. 8), esporre quanto segue: 'quanto all'eccezione secondo la quale manca il contratto tra le parti in causa che giustifichi le prestazioni dedotte, preme rilevare come in realtà il rapporto creditorio intercorso tra “ e CP_1 [...]
risulta invece dallo schema contratto/accordo per l'erogazione delle Controparte_8
prestazioni sanitarie e socio sanitarie per conto ed a carico del Servizio Sanitario
l , in persona del Controparte_3 Controparte_4
dott. e “ . All'art 9 del predetto contratto è previsto Persona_3 CP_1
che la decorrenza del contratto va dall'1.12.2017 al 31.12.2017 e che “fino alla stipula dell'eventuale successivo contratto, da concludersi per disciplinare le condizioni del sinallagma che regolamenterà i rapporti dell'anno successivo e che pertanto, andrà a svolgere la sua efficacia contrattuale a decorrere dall'1 gennaio 2018, le condizioni oggi convenute con il presente contratto rimangono provvisoriamente confermate”. Pertanto, in esecuzione dell'art. 9 del contratto suindicato, le prestazioni rese da “ nel CP_1
2018 e nel 2019 (oggetto delle fatture poste a supporto della procedura monitoria in questione), erano regolate da tale accordo in attesa della sottoscrizione di un nuovo atto negoziale. Tale accordo smentisce l'eccezione di parte opponente secondo cui le prestazioni dedotte nelle fatture oggetto del decreto ingiuntivo non erano contrattualizzate posto che nel 2018 e 2019 vigevano, in regime di prorogatio, le norme contenute nel contratto sottoscritto il 14 marzo 2018. E' quindi acclarato il diritto della creditrice opposta di ottenere il pagamento delle prestazioni fornite ai pazienti ricoverati nella struttura per cui sono state emesse le fatture poste a sostegno del decreto ingiuntivo opposto oltre agli accessori richiesti'.
In ogni caso, ed in via assorbente, detto contratto non risulta prodotto e l'efficacia dello stesso, incontestatamente, risulta essere stata interrotta nell'agosto del 2018 per effetto della revoca dell'accreditamento dell'odierna opposta (revoca, in seguito, dichiarata illegittima all'esito del giudizio amministrativo intervenuto tra le parti).
Né, come detto, in sede di prospettazione contenuta negli atti introduttivi l'opposta ha esposto che la fonte del rapporto intercorso con l' di fosse da rinvenire in un contratto la cui prova, ad Controparte_4
8 ogni modo, soggiacendo alla forma scritta ad substantiam, non può essere desunta dalla 'non contestazione'.
La pretesa creditoria, in definitiva, deve essere ricondotta allo svolgimento di prestazioni di fatto, in materia di assistenza e ricovero per soggetti con difficoltà psichiatriche, presso la Comunità terapeutica psichiatrica, società cooperativa onlus “ Controparte_1
Pertanto, l'eventuale fondatezza della pretesa creditoria deve essere vagliata alla luce della possibile sussunzione della fattispecie concreta in quella di cui all'art. 2041 c.c. a tenore del quale ''chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale''.
4.1.Come noto, l'azione di ingiustificato arricchimento è un rimedio restitutorio, finalizzato a neutralizzare lo squilibrio determinatosi, in conseguenza di atti o fatti giuridici, tra le sfere patrimoniali di due soggetti, in assenza della necessaria giustificazione causale a fondamento dello spostamento patrimoniale. La ratio iuris della norma si fonda sul principio di equità e buon senso, per il quale non è ammissibile un vantaggio (iniusta locupletatio) a favore di un soggetto e in danno ad altri, che non sia giustificato da una causa obiettiva, in termini di meritevolezza ed equilibrio contrattuale.
Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità più recente, il rimedio previsto dall'art. 2041 c.c. integra uno strumento di carattere generale, avente natura sussidiaria alla stregua di norma di chiusura dell'ordinamento, a garanzia dell'economia dei mezzi processuali che impediscono il cumulo di più azioni a tutela della medesima posizione sostanziale.
Secondo la costante interpretazione della Corte di Cassazione, da ultima suffragata dalle Sezioni Unite n. 33954/2023, l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. può essere proposta solo ove ricorrano due presupposti:
- la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore
9 dell'impoverito, in accordo alla natura sussidiaria dell'azione;
- l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito, con conseguente esclusione dei casi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito (Cass. n. 29672/2021).
4.2.Ingiustificato arricchimento nei confronti della P.A.
Tutto ciò premesso in via generale, ove l'azione di cui all'art. 2041 c.c. sia esperita nei confronti della P.A., data la natura pubblicistica della parte convenuta, la giurisprudenza ha storicamente richiesto, oltre al fatto materiale dell'esecuzione di una prestazione economicamente vantaggiosa per l'ente pubblico, anche un espresso riconoscimento dell'utilità dell'opera o della prestazione tramite provvedimento formale.
Tale impostazione esegetica, tuttavia, è stata oggetto di ripensamento da parte della giurisprudenza di legittimità in forza degli evidenti profili di censura sia in ordine alla violazione del principio di legalità, considerato che l'art. 2041 c.c. non fa alcuna menzione ad un provvedimento formale di riconoscimento dell'utilità dell'opera, sia in punto di giustiziabilità della pretesa azionata contro la pubblica amministrazione, garantita dall'art. 24 della carta costituzionale.
Sicché, il riconoscimento dell'utilitas della prestazione non esige, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, una dichiarazione formale espressa ma il suo accertamento può avvenire implicitamente, mediante l'utilizzazione dell'opera o della prestazione secondo una destinazione oggettivamente rilevabile ed equivalente, nel risultato, a un esplicito riconoscimento di utilità, ovvero in comportamenti dai quali si desuma inequivocabilmente il vantaggio dell'opera o della prestazione ricevuta dall'ente rappresentato (Cass. SS.UU. n. 10798/2015; Cass. n.
3322/2010).
Recentissimamente, infine, la Suprema Corte (Cass. n. 27753/2024;
10 così, pure Cass. n. 10317/2023) ha precisato che, provato da chi agisce a norma dell'art. 2041 cod. civ. il proprio depauperamento (e il contestuale arricchimento della Pubblica Amministrazione), l'accoglimento dell'iniziativa dallo stesso assunta incontra il solo “limite del divieto di arricchimento imposto”, giacché “il diritto fondamentale di azione del depauperato” deve
“adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla stessa pubblica amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza”.
4.3.Tutto ciò premesso sul piano astratto, occorre verificare la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti previsti dalla norma a fondamento della domanda di ingiustificato arricchimento, come proposta dalla cooperativa CP_1
In primo luogo, data l'assenza del titolo giustificativo del rapporto contrattuale, questo giudicante ritiene soddisfatto il requisito della sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa, conformemente all'insegnamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 33954/2023, secondo cui “ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà, posto dall'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo” (Cass. Sezioni Unite n. 33954/2023).
Secondariamente, sono egualmente integrati gli elementi dell'arricchimento – a capo dell' - e del conseguente depauperamento dell'odierna opposta, derivante dall'esecuzione della prestazione di assistenza e degenza nei confronti dei pazienti ricoverati presso la struttura.
Infatti, come ribadito dalla Suprema Corte, “l'azione generale di arricchimento, di cui all'art. 2041 c.c., presuppone che l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di altro soggetto siano provocati da un unico fatto costitutivo e siano entrambi mancanti di causa giustificatrice, potendo il medesimo arricchimento consistere anche in un risparmio di spesa, purché si tratti sempre di
11 risparmio ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica'' (Cass. civ. n. 16305/2018).
Quanto appena esposto è ampiamente supportato, in termini probatori, dalla produzione documentale dell'opposta con particolare riferimento:
- alla nota n. 1965/2018 con la quale il dipartimento di salute pubblica ha rappresentato che “al fine di dare seguito al DCA n. 159/2019 si è effettuata una rapida consultazione delle strutture utilizzate dal DSM per altri ospiti e si è avuto modo di verificare l'assoluta mancanza di posti letto accreditati ove poter trasferire gli ospiti de non immediatamente dimissibili, primi tra tutti quelli CP_1
inviati dall' ; CP_6
- alla nota dell' del 14.8.2018 Pt_5 Controparte_4
nella quale si dà atto del ricovero – in quella data - presso la struttura dell'opposta di 24 degenti, di cui 17 a carico dell'ASP ; Controparte_2
- alla nota n. 48797/2018, sempre del 14.8.2018, dell' con la quale, preso atto dell'intervenuta revoca dell'accreditamento, si invitava la
Cooperativa opposta a non eseguire il provvedimento di revoca temporaneamente (“considerata l'impossibilità di fatto di realizzare una diversa sistemazione a breve dei pazienti ospitati presso la struttura, d'intesa con il Commissario ad acta per il piano di rientro, si invita la S.V. a non eseguire la disposizione di cui al
DCA n. 159/2018 per giorni 15”);
- alla deliberazione n. 280 del 24.5.2019 della Commissione straordinaria dell' nella quale si dà atto, in quella data, Controparte_4
del ricovero presso la struttura dell'odierna opposta di ben 17 pazienti ricoverati;
- alla nota n. 4696 del 25.1.2022 del
[...]
e del direttore sanitario aziendale con la quale i Parte_6
predetti hanno dato atto di aver differito temporaneamente la disposizione di cui al DCA nr. 159/2018 per la difficoltà di reperire strutture accreditate sul territorio regionale ove trasferire i pazienti ricoverati presso CP_1
(“attesa la natura delle prestazioni sanitarie da erogare e le prevedibili difficoltà ad
12 assicurare assistenza presso altre strutture, l'Azienda di concerto con il Commissario ad acta della , perveniva alla conclusione di differire temporaneamente la Parte_2
disposizione di cui al DCA n. 159/2018, oggetto di revoca dell'accreditamento. Solo successivamente, non appena ve ne sono state le condizioni, veniva disposto in ultima ipotesi il ricollocamento dei degenti presso le cosiddette strutture miste della provincia ''), ed hanno riconosciuto che, nonostante la revoca dell'accreditamento, la aveva fornito le prestazioni assistenziali dal Controparte_9
2.8.2018 al 5.11.2019;
- al verbale dei NAS dei Carabinieri di dalla lettura Controparte_4
del quale si evince che, alla data dell'8.2.2019, erano presenti presso la struttura della Cooperativa ' 18 degenti. CP_1
In definitiva, risulta provato che, nonostante la revoca dell'accreditamento (successivamente annullato dall'Autorità giudiziaria amministrativa) intervenuta nell'agosto 2018, la su Controparte_9
espressa indicazione delle Autorità sanitarie competenti e delle Autorità giudiziarie indicate in atti (informata l'ASP di riferimento), ha continuato ad espletare nei mesi successivi, sino al novembre 2019, le prestazioni socio - assistenziali richieste, vista l'impossibilità materiale, da parte dell'
[...]
di provvedere al trasferimento dei pazienti presso strutture Controparte_4
alternative dispiegate sul territorio regionale.
Del resto, per quanto possa valere, le note in atti (in particolare quella contenuta nell'allegato 3 prodotto l'8.5.2023) dimostrano la perfetta consapevolezza in capo all' dello svolgimento delle prestazioni socio- assistenziali e sanitarie da parte dell'odierna opposta nel periodo corrispondente alle fatturazioni emesse da quest'ultima e la volontà di riconoscere in seguito a transazione, poi non stipulata, quantomeno l'importo capitale spettante alla ' in base alla fatturazione ricevuta. CP_1
4.4.Sulla quantificazione dell'utiliter coeptum
Ritenuta meritevole di accoglimento la domanda di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c., è doveroso fare alcune precisazioni in punto di
13 quantificazione dell'utiliter coeptum, tenuto conto anche della soggettività pubblicistica dell'
Come è noto, il quantum dell'indennizzo da ingiustificato arricchimento
è parametrato al depauperamento nei limiti dell'arricchimento: ne consegue che, laddove il depauperamento sia superiore all'arricchimento, l'indennizzo sarà riconosciuto nei limiti dell'arricchimento. Difatti, il quantum dell'indennizzo coincide con la minor somma tra impoverimento ed arricchimento.
Con riferimento al caso in cui l'arricchimento si sia prodotto a favore di una pubblica amministrazione, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “la diminuzione patrimoniale (depauperatio) subita dall'autore di una prestazione d'opera in favore della P.A., in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi dell'art. 2041 c.c., non può essere fatta coincidere con la misura del compenso che sarebbe comunemente spettato per l'attività svolta, ma deve ricomprendere i costi ed esborsi sopportati e ristorare il sacrificio di tempo, di energie mentali e fisiche del detto autore, al netto della percentuale di guadagno'' (Cass., Sez. 1, n. 14670 del 29 maggio 2019, Cass. civ., sez. lav., 18 marzo 2024, n. 7178).
Nel caso di specie, la parte opposta ha chiesto la condanna dell'ASP al pagamento dell'intero compenso della prestazione eseguita, esponendo costi pari ad € 1.119.922,00.
Detta esposizione dei costi non è stata specificamente contestata dall' ed appare supportata dalla specifica indicazione Controparte_4
delle relative imputazioni, contenuta nella nota costituente l'allegato 13 alla comparsa di costituzione e risposta.
Deve ritenersi, in definitiva, che l'arricchimento ottenuto dall di Pt_1
per effetto delle prestazioni rese dalla Cooperativa ' Controparte_4 [...]
sia pari ad € 768.204,80 [l'indennità dovuta a titolo di indebito CP_1
arricchimento, prevista dall'art. 2042 c.c. e liquidata con sentenza, a seguito di azione ex art. 2041 c.c., nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dalla parte nell'erogazione della prestazione, esula dall'ambito di applicazione
14 dell'I.V.A., per mancanza del presupposto oggettivo, non sussistendo un nesso diretto ed immediato tra la prestazione e l'indennizzo medesimo, il quale si pone fuori da un rapporto sinallagmatico ed ha, piuttosto, la funzione di compensare il pregiudizio economico di chi ha effettuato la prima, in tal modo impoverendosi, con la reintegra del patrimonio nei limiti di tale impoverimento, riequilibrando, così, l'incremento patrimoniale dell'arricchito: Cass. n. 2040/2022], tanto più che detto importo è prossimo a quello preventivato, quale spesa annuale, per le prestazioni fornite dall'odierna opposta dalla stessa nella nota n. 280 del 24.5.2019, costituente l'allegato 2 alla comparsa di costituzione e risposta.
La somma di € 768.204,80, costituente l'indebito arricchimento dell' al 4.11.2019, deve essere rivalutata all'attualità e Controparte_4
quindi è pari ad € 901.104,23.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che l'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento (Cass. n.
28930/2022).
Sulla somma originaria, via via rivalutata anno per anno, poi, andranno calcolati gli interessi compensativi, nella misura legale, sino alla data del soddisfo (Cass. n. 1889/2013).
15 4.5.E' appena il caso di precisare che la somma determinata in questa sede quale indennizzo a favore della è rispettosa Controparte_9
del principio di cui all'art. 112 c.p.c. avendo l'odierna opposta chiesto la condanna dell' anche a titolo di ingiustificato arricchimento, al pagamento della somma di € 768.204,80 oltre gli interessi moratori, ossia un importo superiore a quello liquidato con la presente sentenza.
5.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei parametri intermedi tra i minimi ed i medi (alla luce dell'incidenza degli atti sulla decisione finale e della limitata attività istruttoria svolta) di cui al d.m. n. 55/2014 (così come successivamente modificato), aumentato del 20% ex art. 6 d.m. 55/2014, e del valore della controversia tratto dal decisum.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall' al decreto ingiuntivo Controparte_4
emesso su ricorso della Parte_7
ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
[...]
- revoca il d.i. n. 694/2020;
- condanna l' al pagamento nei confronti della Controparte_4
della Parte_7
somma di € 901.104,23, oltre agli interessi legali sulla somma di € 768.204,80 via via rivalutata anno per anno dal 4.11.2019;
- condanna l' alla rifusione delle spese legali sostenute dalla convenuta liquidate in € 20.211,6 per compensi, oltre spese documentate ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Reggio Calabria, 10.11.2024
Il Giudice dott. Dionisio Pantano
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