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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/06/2025, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/12837
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Testo post Cartabia
Nella causa promossa da nato/a il 22/07/1981 a NAPOLI (NA), VIA ROMA Parte_1 C.F._1
N. 18 80030 SAN VITALIANO ITALIA rapp.to avv.to ASPROSO LUCA JAIME VIA ON.
FRANCESCO NAPOLITANO 225 80035 NOLA C.F._2
APPELLANTE
rapp.to avv.to PELUSI CRISTINA Controparte_1 P.IVA_1
C.F._3
Controparte_2
APPELLANTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Il sig aveva impugnato dinanzi al Giudice di Pace la cartella n. 09720200095063575000 Pt_1 emessa dall' di Roma, relativa a de verbali della Controparte_3 [...]
n. V299853P/18, n. V88628UP/18 del 2018. Controparte_1
Il sig aveva eccepito fin dal primo grado che questi verbali non gli erano mai stati notificati Pt_1
e che conseguentemente nulla era la cartella, chiedendone dunque la declaratoria di nullità/annullamento.
In primo grado si è costituita L eccependo il difetto di legittimazione passiva, Controparte_3 facendosi questione di legittimità della notifica del tiolo promanante direttamente dall'ente impositore.
Si è costituita anche eccependo di aver regolarmente notificato i due Controparte_1 verbali a mezzo di servizio postale ai sensi dell'art. 8 legge…890/1982 la raccomandata era stata consegnata al portiere dello stabile di residenza del sig. , il quale era poi stato anche Pt_1 avvisato con la successiva raccomandata informativa dell'avvenuto deposito.
Tuttavia, a seguito di indagini presso le era emerso che la “CAN” degli invii delle CP_4 raccomandate non era più disponibile in quanto comunicava di non essere in possesso CP_4 della richiesta documentazione e che in ogni caso erano decorsi i termini relativi all'obbligo di
Pagina 1 conservazione delle stesse (tre anni dall'insorgenza del rapporto con il mittente) e che pertanto erano stati inoltrati al macero ex art 20 co.3 DPR 156/1973.
Il giudice di Pace sulla base dei doc. 2 e 3 prodotti in primo grado dalla convenuta, ha considerato validamente notificati i verbali sottostanti la cartella che è stata dunque dichiarata legittima e ha compensato le spese “data l'esiguità dell'istruttoria e delle attività svolte”.
In particolare il giudice ha ritenuto che la notifica era stata compiuta a mezzo del servizio postale con la consegna al portiere e l'invio della raccomandata al destinatario nel rispetto dell'art. 8 della legge n. 890/82. Il mancato deposito delle due raccomandate è dipeso dall'avvenuta distruzione del documento attestato dall'ente postale, per cui non imputabile alla
[...]
; in ogni caso le due cartoline postali danno atto con valore fidefaciente Controparte_1 dell'invio delle due raccomandate. Come è noto il rispetto delle formalità prescritte dalla legge per la notifica, come avvenuto nel caso di specie, soddisfa il criterio della conoscibilità dell'atto, a prescindere dalla effettiva e concreta conoscenza dello stesso, di cui si duole l'opponente
Avverso detta sentenza propone ora appello l' sostenendo che sin dal primo grado aveva Pt_1 eccepito che dalla documentazione versta in atti, parte resistente si è costituita in data 29.04.2022 producendo dei documenti, mentre il 18.10.2022 ha prodotto ulteriore documentazione. Alla luce dei fatti esposti, emergeva chiaramente la tardività della produzione documentale di parte resistente e, pertanto, riscontrato l'irregolarità processuale de quo , alcuna valenza poteva attribuirsi alle allegazioni (documentali) prodotte dalla unitamente alle note Controparte_1 difensive del 18.10.2022.
Si è costituita la rilevando che con le note d'udienza del 15.11.22 non Controparte_1 aveva prodotto documentazione ulteriore ma copie leggibili degli stessi documenti. Ha chiesto la condanna dell per lite temeraria Pt_1
La causa è stata fissata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc nuova formulazione e trattenuta in decisione e viene ora a sentenza.
MOTIVAZIONE
Sulla notifica a mezzo posta di cartella di pagamento, ma vale anche per i verbali, si registra cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 6251 “In tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione.
Idem ez. 5 - , Ordinanza n. 6702 del 13/03/2025 :
La notificazione di atti impositivi da parte dell'Ufficio finanziario, ai sensi dell'art. 14 della l. n.
890 del 1982, può avvenire direttamente a mezzo del servizio postale, secondo le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati e, in tal caso, non necessita di relata di notifica, né di annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, atteso che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato
a quest'ultimo in base alla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
Sulla raccomandata informativa (CAN) si precisa che essa costituisce una parte costitutiva del procedimento notificatorio e dunque la sua assenza o la sua illeggibilità nell'avviso di notifica dove è riportato il numero della raccomandata informativa rende nulla l'intera notifica dell'atto.
Orbene visionando la notifica dei due verbali prodotti in primo grado dalla , si Controparte_1 osserva che effettivamente la copia degli avvisi prodotti in uno con la costituzione in giudizio e
Pagina 2 dunque tempestivamente, appaiono in bianco e nero e illeggibili;
ad es. non è ben leggibile il luogo della notificazione sì da poter verificare che fosse il domicilio della parte e appare illeggibile anche a la parte del soggetto cui è stato consegnato il plico e per nulla leggibile il numero della CAN
(raccomandata informativa).
Solo dopo la prima udienza e per l'udienza del 15.11.22 insieme alle note autorizzate la
[...]
ha prodotto due avvisi verdi leggibili. CP_1
Ma a fronte dello specifico motivo d'appello dell' che eccepisce come quella Pt_1 documentazione fosse tardivamente introdotta nel processo, non può che accogliersi l'appello in quanto effettivamente nel giudizio davanti al giudice di Pace seppure non si distingue tra prima trattazione e discussione, esiste tuttavia lo sbarramento delle preclusioni della prima udienza per l'introduzione delle prove (si veda per tutte cass. Sez. 3, Sentenza n. 27925 del 21/12/2011 :
A norma dell'art. 320 cod. proc. civ., nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale;
ne consegue che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente.
Quindi il giudice di Pace, utilizzando i documenti tardivamente introdotti dalla , Controparte_1 la cui produzione invero doveva considerarsi “tamquam non esset” (anche se si trattava di copie degli stessi documenti illeggibili prodotti tempestivamente) e non attenendosi e decidendo esclusivamente su quelli che furono prodotti tempestivamente, ha ritenuto valida la notifica dei verbali e dunque la cartella opposta, mentre se avesse utilizzato la copia degli avvisi tempestivamente prodotti sarebbe pervenuto alla declaratoria di nullità della notifica dei verbali.
Da notare che il regime delle preclusioni e decadenze è un regime che non consente interpretazioni estensive o analogiche per cui non essendo prevista alcuna eccezione per le copie di atti, deve ritenersi che anche la produzione di dette copie sottostiano alle stesse decadenze e debbano aversi dunque non oltre la prima udienza davanti al GdP.
L'appello a dunque accolto con spese come in dispositivo.
p.q.m.
il tribunale accoglie l'appello e revoca la sentenza del Giudice di Pace di n. 1476/2023 e dichiara la CP_1 nullità della notifica dei verbali della n. V299853P/18, n. Controparte_1
V88628UP/18 del 2018 e la nullità della cartella dell'agenzia delle entrate di Roma n.
09720200095063575000.
Condanna l'appellata a rimborsare all'appellante le spese del grado che liquida in euro 1501,00 per onorari, oltre accessori di legge ed euro 174,00 per spese vive.
Così deciso in Firenze il 11.06.2025
Il Giudice dott.ssa Susanna Zanda
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Testo post Cartabia
Nella causa promossa da nato/a il 22/07/1981 a NAPOLI (NA), VIA ROMA Parte_1 C.F._1
N. 18 80030 SAN VITALIANO ITALIA rapp.to avv.to ASPROSO LUCA JAIME VIA ON.
FRANCESCO NAPOLITANO 225 80035 NOLA C.F._2
APPELLANTE
rapp.to avv.to PELUSI CRISTINA Controparte_1 P.IVA_1
C.F._3
Controparte_2
APPELLANTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Il sig aveva impugnato dinanzi al Giudice di Pace la cartella n. 09720200095063575000 Pt_1 emessa dall' di Roma, relativa a de verbali della Controparte_3 [...]
n. V299853P/18, n. V88628UP/18 del 2018. Controparte_1
Il sig aveva eccepito fin dal primo grado che questi verbali non gli erano mai stati notificati Pt_1
e che conseguentemente nulla era la cartella, chiedendone dunque la declaratoria di nullità/annullamento.
In primo grado si è costituita L eccependo il difetto di legittimazione passiva, Controparte_3 facendosi questione di legittimità della notifica del tiolo promanante direttamente dall'ente impositore.
Si è costituita anche eccependo di aver regolarmente notificato i due Controparte_1 verbali a mezzo di servizio postale ai sensi dell'art. 8 legge…890/1982 la raccomandata era stata consegnata al portiere dello stabile di residenza del sig. , il quale era poi stato anche Pt_1 avvisato con la successiva raccomandata informativa dell'avvenuto deposito.
Tuttavia, a seguito di indagini presso le era emerso che la “CAN” degli invii delle CP_4 raccomandate non era più disponibile in quanto comunicava di non essere in possesso CP_4 della richiesta documentazione e che in ogni caso erano decorsi i termini relativi all'obbligo di
Pagina 1 conservazione delle stesse (tre anni dall'insorgenza del rapporto con il mittente) e che pertanto erano stati inoltrati al macero ex art 20 co.3 DPR 156/1973.
Il giudice di Pace sulla base dei doc. 2 e 3 prodotti in primo grado dalla convenuta, ha considerato validamente notificati i verbali sottostanti la cartella che è stata dunque dichiarata legittima e ha compensato le spese “data l'esiguità dell'istruttoria e delle attività svolte”.
In particolare il giudice ha ritenuto che la notifica era stata compiuta a mezzo del servizio postale con la consegna al portiere e l'invio della raccomandata al destinatario nel rispetto dell'art. 8 della legge n. 890/82. Il mancato deposito delle due raccomandate è dipeso dall'avvenuta distruzione del documento attestato dall'ente postale, per cui non imputabile alla
[...]
; in ogni caso le due cartoline postali danno atto con valore fidefaciente Controparte_1 dell'invio delle due raccomandate. Come è noto il rispetto delle formalità prescritte dalla legge per la notifica, come avvenuto nel caso di specie, soddisfa il criterio della conoscibilità dell'atto, a prescindere dalla effettiva e concreta conoscenza dello stesso, di cui si duole l'opponente
Avverso detta sentenza propone ora appello l' sostenendo che sin dal primo grado aveva Pt_1 eccepito che dalla documentazione versta in atti, parte resistente si è costituita in data 29.04.2022 producendo dei documenti, mentre il 18.10.2022 ha prodotto ulteriore documentazione. Alla luce dei fatti esposti, emergeva chiaramente la tardività della produzione documentale di parte resistente e, pertanto, riscontrato l'irregolarità processuale de quo , alcuna valenza poteva attribuirsi alle allegazioni (documentali) prodotte dalla unitamente alle note Controparte_1 difensive del 18.10.2022.
Si è costituita la rilevando che con le note d'udienza del 15.11.22 non Controparte_1 aveva prodotto documentazione ulteriore ma copie leggibili degli stessi documenti. Ha chiesto la condanna dell per lite temeraria Pt_1
La causa è stata fissata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc nuova formulazione e trattenuta in decisione e viene ora a sentenza.
MOTIVAZIONE
Sulla notifica a mezzo posta di cartella di pagamento, ma vale anche per i verbali, si registra cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 6251 “In tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione.
Idem ez. 5 - , Ordinanza n. 6702 del 13/03/2025 :
La notificazione di atti impositivi da parte dell'Ufficio finanziario, ai sensi dell'art. 14 della l. n.
890 del 1982, può avvenire direttamente a mezzo del servizio postale, secondo le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati e, in tal caso, non necessita di relata di notifica, né di annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, atteso che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato
a quest'ultimo in base alla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
Sulla raccomandata informativa (CAN) si precisa che essa costituisce una parte costitutiva del procedimento notificatorio e dunque la sua assenza o la sua illeggibilità nell'avviso di notifica dove è riportato il numero della raccomandata informativa rende nulla l'intera notifica dell'atto.
Orbene visionando la notifica dei due verbali prodotti in primo grado dalla , si Controparte_1 osserva che effettivamente la copia degli avvisi prodotti in uno con la costituzione in giudizio e
Pagina 2 dunque tempestivamente, appaiono in bianco e nero e illeggibili;
ad es. non è ben leggibile il luogo della notificazione sì da poter verificare che fosse il domicilio della parte e appare illeggibile anche a la parte del soggetto cui è stato consegnato il plico e per nulla leggibile il numero della CAN
(raccomandata informativa).
Solo dopo la prima udienza e per l'udienza del 15.11.22 insieme alle note autorizzate la
[...]
ha prodotto due avvisi verdi leggibili. CP_1
Ma a fronte dello specifico motivo d'appello dell' che eccepisce come quella Pt_1 documentazione fosse tardivamente introdotta nel processo, non può che accogliersi l'appello in quanto effettivamente nel giudizio davanti al giudice di Pace seppure non si distingue tra prima trattazione e discussione, esiste tuttavia lo sbarramento delle preclusioni della prima udienza per l'introduzione delle prove (si veda per tutte cass. Sez. 3, Sentenza n. 27925 del 21/12/2011 :
A norma dell'art. 320 cod. proc. civ., nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale;
ne consegue che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente.
Quindi il giudice di Pace, utilizzando i documenti tardivamente introdotti dalla , Controparte_1 la cui produzione invero doveva considerarsi “tamquam non esset” (anche se si trattava di copie degli stessi documenti illeggibili prodotti tempestivamente) e non attenendosi e decidendo esclusivamente su quelli che furono prodotti tempestivamente, ha ritenuto valida la notifica dei verbali e dunque la cartella opposta, mentre se avesse utilizzato la copia degli avvisi tempestivamente prodotti sarebbe pervenuto alla declaratoria di nullità della notifica dei verbali.
Da notare che il regime delle preclusioni e decadenze è un regime che non consente interpretazioni estensive o analogiche per cui non essendo prevista alcuna eccezione per le copie di atti, deve ritenersi che anche la produzione di dette copie sottostiano alle stesse decadenze e debbano aversi dunque non oltre la prima udienza davanti al GdP.
L'appello a dunque accolto con spese come in dispositivo.
p.q.m.
il tribunale accoglie l'appello e revoca la sentenza del Giudice di Pace di n. 1476/2023 e dichiara la CP_1 nullità della notifica dei verbali della n. V299853P/18, n. Controparte_1
V88628UP/18 del 2018 e la nullità della cartella dell'agenzia delle entrate di Roma n.
09720200095063575000.
Condanna l'appellata a rimborsare all'appellante le spese del grado che liquida in euro 1501,00 per onorari, oltre accessori di legge ed euro 174,00 per spese vive.
Così deciso in Firenze il 11.06.2025
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