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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 6611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6611 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. LO OR, ha pronunciato fuori udienza la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 30367 R.G. degli Affari Civili contenziosi, dell'anno 2024
e vertente
TRA
(23/06/1938) rappresentata e difesa dall'avv. Bosio Giorgio Maria per Parte_1 procura in atti;
(RICORRENTE)
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Zannini Quirini Simonetta, per delega in atti;
(RESISTENTE)
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/08/2024, premesso di aver presentato domanda amministrativa CP_ all' per vedersi riconosciuto il diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento ma non di essere mai stata convocata a visita da parte della competente Commissione, la ricorrente ha instaurato il procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c. per l'accertamento della sussistenza dei requisiti medico-legali di cui all'art. 1 L. n. 18/1980. Contestate altresì le risultanze della CTU resa nella fase sommaria, in questa sede ha chiesto accertarsi la sussistenza dei requisiti medico-legali di cui all'art. 1 L. 18/1980 a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l contestando in fatto ed in diritto l'avverso ricorso e concludendo per il CP_2 rigetto dello stesso.
Il Giudice, all'odierna udienza, disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, letti gli atti e i documenti depositati decideva la causa con sentenza contestuale.
La domanda è fondata.
*****
Dalle conclusioni rese dal consulente tecnico d'ufficio (del 12.05.2025), emerge che la ricorrente presenta un quadro clinico “caratterizzato da una compromissione della capacità deambulatoria e dell'autonomo svolgimento degli atti quotidiani della vita”. Pertanto, risultano soddisfatti i requisiti medico-legali ex lege richiesti per fruire della prestazione di cui all'art. 1 L. n. 18/1980.
Quanto alla decorrenza, il CTU ha ritenuto che, sulla base dei dati documentali prodotti, sia possibile far risalire il riconoscimento della prestazione in oggetto a far data da giungo 2023.
Le conclusioni rese dal CTU risultano sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici. Pertanto, possono condividersi con la conseguenza che deve dichiararsi la sussistenza in capo alla ricorrente di requisiti medico-legali di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 a decorrere da giugno 2023.
Le spese di lite della presente fase di opposizione seguono la soccombenza;
pertanto sono poste in capo CP_ all' e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014
s.m.i., da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedeva:
1) accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario, secondo le risultanze indicate nella relazione del Consulente tecnico d'ufficio, affermando, in favore della ricorrente, il diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, legge n. 18/1980, con decorrenza da giugno 2023; CP_
2) condanna l' al riconoscimento e all'erogazione, in favore della ricorrente, della predetta prestazione;
3) pone definitivamente a carico dell le spese dell' liquidate come da separato decreto;
CP_2 CP_3
4) condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali liquidate complessivamente in € CP_2
1.600,00, oltre IVA, CPA, e rimborso forfettario delle spese generali al 15%, da distrarsi ex art. 93 cod. proc. civ.
Roma, 04/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
LO OR
Provvedimento redatto con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi, Funzionario addetto UPP.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. LO OR, ha pronunciato fuori udienza la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 30367 R.G. degli Affari Civili contenziosi, dell'anno 2024
e vertente
TRA
(23/06/1938) rappresentata e difesa dall'avv. Bosio Giorgio Maria per Parte_1 procura in atti;
(RICORRENTE)
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Zannini Quirini Simonetta, per delega in atti;
(RESISTENTE)
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/08/2024, premesso di aver presentato domanda amministrativa CP_ all' per vedersi riconosciuto il diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento ma non di essere mai stata convocata a visita da parte della competente Commissione, la ricorrente ha instaurato il procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c. per l'accertamento della sussistenza dei requisiti medico-legali di cui all'art. 1 L. n. 18/1980. Contestate altresì le risultanze della CTU resa nella fase sommaria, in questa sede ha chiesto accertarsi la sussistenza dei requisiti medico-legali di cui all'art. 1 L. 18/1980 a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l contestando in fatto ed in diritto l'avverso ricorso e concludendo per il CP_2 rigetto dello stesso.
Il Giudice, all'odierna udienza, disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, letti gli atti e i documenti depositati decideva la causa con sentenza contestuale.
La domanda è fondata.
*****
Dalle conclusioni rese dal consulente tecnico d'ufficio (del 12.05.2025), emerge che la ricorrente presenta un quadro clinico “caratterizzato da una compromissione della capacità deambulatoria e dell'autonomo svolgimento degli atti quotidiani della vita”. Pertanto, risultano soddisfatti i requisiti medico-legali ex lege richiesti per fruire della prestazione di cui all'art. 1 L. n. 18/1980.
Quanto alla decorrenza, il CTU ha ritenuto che, sulla base dei dati documentali prodotti, sia possibile far risalire il riconoscimento della prestazione in oggetto a far data da giungo 2023.
Le conclusioni rese dal CTU risultano sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici. Pertanto, possono condividersi con la conseguenza che deve dichiararsi la sussistenza in capo alla ricorrente di requisiti medico-legali di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 a decorrere da giugno 2023.
Le spese di lite della presente fase di opposizione seguono la soccombenza;
pertanto sono poste in capo CP_ all' e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014
s.m.i., da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedeva:
1) accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario, secondo le risultanze indicate nella relazione del Consulente tecnico d'ufficio, affermando, in favore della ricorrente, il diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, legge n. 18/1980, con decorrenza da giugno 2023; CP_
2) condanna l' al riconoscimento e all'erogazione, in favore della ricorrente, della predetta prestazione;
3) pone definitivamente a carico dell le spese dell' liquidate come da separato decreto;
CP_2 CP_3
4) condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali liquidate complessivamente in € CP_2
1.600,00, oltre IVA, CPA, e rimborso forfettario delle spese generali al 15%, da distrarsi ex art. 93 cod. proc. civ.
Roma, 04/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
LO OR
Provvedimento redatto con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi, Funzionario addetto UPP.