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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/10/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Udine
Sezione prima civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Giovanna Mullig Giudice dott. Lorenzo Massarelli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1126/2025 promossa da:
CF ) con l'avv. FIORE PATRIZIA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(CF ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“accertata la definitiva assunzione del genere maschile del ricorrente e il conseguente diritto dello stesso ad ottenere la rettificazione del sesso negli atti di stato civile da “femminile” a “maschile”, ORDINARE agli uffici di stato civile e anagrafici del Comune di San Daniele del Friuli (UD) la rettifica del sesso e del nome dell'ricorrente, , nata il [...] in [...] Parte_1 DEL FR (UD) Atto N. 211 parte 1 serie A - anno 1986 - Comune di SAN DANIELE DEL FR (UD) disponendo che gli uffici competenti rettifichino l'atto di nascita e tutti i documenti di stato civile e anagrafici riferiti a nel senso che ove sia scritto “femminile” risulti Parte_1 RS
“maschile” e quale prenome, ove sia scritto “ sia scritto “ .” Pt_1
Per il P.M. “Parere favorevole”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede la rettificazione del genere femminile che le è stato attribuito nell'atto di Parte_1 nascita.
Espone di essere di stato civile libero, senza figli;
specifica di non essersi mai identificata e riconosciuta, già a partire dalla prima infanzia, nel proprio sesso biologico femminile;
dichiara di aver pagina 1 di 3 intrapreso da settembre 2023 la terapia ormonale macolinizzante e di essersi già sottoposta all'estero a intervento chirurgico di asportazione delle ghiandole mammarie. Deduce, infine, di aver intrapreso un percorso per l'affermazione di genere col sostegno di una psicoterapeuta di Udine.
Instaurato regolarmente il contradditorio, la causa è stata istruita documentalmente ed infine discussa all'udienza del 16.9.2025, con rinuncia al deposito di memorie conclusive e all'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 473 bis.28 c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Con la sentenza n° 180/2017, la Corte Costituzionale ha ribadito che la legge n° 164 del 1982 va interpretata alla luce dei principi costituzionali di libertà e dignità della persona umana. In particolare, la Corte ha osservato che tale legge “si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale”.
In conformità a tale orientamento, la Suprema Corte ha affermato che “l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psicofisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale” (cfr. Cass. n° 15138/2015).
La Corte Costituzionale ha poi confermato la possibilità di prescindere da un obbligatorio intervento demolitorio o modificativo dei caratteri anatomici sessuali primari, al fine di ottenere la rettifica del sesso nei registri di stato civile: “la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione […] ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (cfr. n° 221/2015).
Tale orientamento è stato di recente ribadito dalla Consulta: “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015(…). Agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un pagina 2 di 3 intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”. (cfr. n° 143/2024).
Tutto ciò premesso, in accordo alla riportata giurisprudenza, risultando di indubbia evidenza la serietà ed univocità del percorso di transizione intrapreso dalla ricorrente alla luce della documentazione dimessa (diagnosi di disforia di genere da parte di pisicoterpeuta abilitata;
referti sul successo della terapia ormonale svolta da oltre un biennio;
trattamento chirurgico di asportazione dei cratteri sessuali secondari già eseguito all'estero con successo) e delle dichiarazioni rese dinanzi all'istruttore (appartenenza psicologica definitica al genere maschile dal 2021; coming out con i familiari da pari data), deve riconoscersi l'irreversibilità della sua scelta e il suo diritto alla rettificazione del sesso. RS Ne consegue altresì la rettificazione del prenome da “ a , come richiesto. Come Pt_1 precisato dalla Suprema Corte infatti “il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non a necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tener conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato”. (Cass. n° 3877/20).
Nulla per le spese attesa la natura della causa e della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
1) attribuisce a , persona nata il [...] a [...], codice fiscale Parte_1
, residente in [...], il sesso “maschile” in C.F._1 RS luogo di quello “femminile”, nonché il prenome di “ in luogo di quello di “ , ciò in modifica Pt_1 dell'atto di nascita (atto n. 211 parte 1 serie A - anno 1986 -)
2) manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Daniele del Friuli per l'adeguamento dei registri di stato civile ed al Sindaco di Tavagnacco per l'adeguamento di quelli dell'anagrafe, al passaggio in giudicato della presente sentenza;
3) nulla per le spese.
Udine, 25 settembre 2025
Il Giudice relatore La Presidente dott. Lorenzo Massarelli dott. Annamaria Antonini pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Udine
Sezione prima civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Giovanna Mullig Giudice dott. Lorenzo Massarelli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1126/2025 promossa da:
CF ) con l'avv. FIORE PATRIZIA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(CF ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“accertata la definitiva assunzione del genere maschile del ricorrente e il conseguente diritto dello stesso ad ottenere la rettificazione del sesso negli atti di stato civile da “femminile” a “maschile”, ORDINARE agli uffici di stato civile e anagrafici del Comune di San Daniele del Friuli (UD) la rettifica del sesso e del nome dell'ricorrente, , nata il [...] in [...] Parte_1 DEL FR (UD) Atto N. 211 parte 1 serie A - anno 1986 - Comune di SAN DANIELE DEL FR (UD) disponendo che gli uffici competenti rettifichino l'atto di nascita e tutti i documenti di stato civile e anagrafici riferiti a nel senso che ove sia scritto “femminile” risulti Parte_1 RS
“maschile” e quale prenome, ove sia scritto “ sia scritto “ .” Pt_1
Per il P.M. “Parere favorevole”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede la rettificazione del genere femminile che le è stato attribuito nell'atto di Parte_1 nascita.
Espone di essere di stato civile libero, senza figli;
specifica di non essersi mai identificata e riconosciuta, già a partire dalla prima infanzia, nel proprio sesso biologico femminile;
dichiara di aver pagina 1 di 3 intrapreso da settembre 2023 la terapia ormonale macolinizzante e di essersi già sottoposta all'estero a intervento chirurgico di asportazione delle ghiandole mammarie. Deduce, infine, di aver intrapreso un percorso per l'affermazione di genere col sostegno di una psicoterapeuta di Udine.
Instaurato regolarmente il contradditorio, la causa è stata istruita documentalmente ed infine discussa all'udienza del 16.9.2025, con rinuncia al deposito di memorie conclusive e all'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 473 bis.28 c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Con la sentenza n° 180/2017, la Corte Costituzionale ha ribadito che la legge n° 164 del 1982 va interpretata alla luce dei principi costituzionali di libertà e dignità della persona umana. In particolare, la Corte ha osservato che tale legge “si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale”.
In conformità a tale orientamento, la Suprema Corte ha affermato che “l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psicofisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale” (cfr. Cass. n° 15138/2015).
La Corte Costituzionale ha poi confermato la possibilità di prescindere da un obbligatorio intervento demolitorio o modificativo dei caratteri anatomici sessuali primari, al fine di ottenere la rettifica del sesso nei registri di stato civile: “la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione […] ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (cfr. n° 221/2015).
Tale orientamento è stato di recente ribadito dalla Consulta: “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015(…). Agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un pagina 2 di 3 intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”. (cfr. n° 143/2024).
Tutto ciò premesso, in accordo alla riportata giurisprudenza, risultando di indubbia evidenza la serietà ed univocità del percorso di transizione intrapreso dalla ricorrente alla luce della documentazione dimessa (diagnosi di disforia di genere da parte di pisicoterpeuta abilitata;
referti sul successo della terapia ormonale svolta da oltre un biennio;
trattamento chirurgico di asportazione dei cratteri sessuali secondari già eseguito all'estero con successo) e delle dichiarazioni rese dinanzi all'istruttore (appartenenza psicologica definitica al genere maschile dal 2021; coming out con i familiari da pari data), deve riconoscersi l'irreversibilità della sua scelta e il suo diritto alla rettificazione del sesso. RS Ne consegue altresì la rettificazione del prenome da “ a , come richiesto. Come Pt_1 precisato dalla Suprema Corte infatti “il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non a necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tener conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato”. (Cass. n° 3877/20).
Nulla per le spese attesa la natura della causa e della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
1) attribuisce a , persona nata il [...] a [...], codice fiscale Parte_1
, residente in [...], il sesso “maschile” in C.F._1 RS luogo di quello “femminile”, nonché il prenome di “ in luogo di quello di “ , ciò in modifica Pt_1 dell'atto di nascita (atto n. 211 parte 1 serie A - anno 1986 -)
2) manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Daniele del Friuli per l'adeguamento dei registri di stato civile ed al Sindaco di Tavagnacco per l'adeguamento di quelli dell'anagrafe, al passaggio in giudicato della presente sentenza;
3) nulla per le spese.
Udine, 25 settembre 2025
Il Giudice relatore La Presidente dott. Lorenzo Massarelli dott. Annamaria Antonini pagina 3 di 3