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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/07/2025, n. 3757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3757 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19112/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 19112/2024 promossa da:
, nato il [...] nella città di Passos/MG (Brasile), carta di Parte_1 identità n. c.f. n. , residente in [...]. , Numero_1 NumeroDi_2 Controparte_1
100, ap. 302, Bairro Piemonte, cep Nova Lima /MG, Brasile, P.IVA_1
, nato il [...], nella città di Passos/MG (Brasile), Parte_2
c.f. n. , carta di identità n. residente in [...]. Marco Paulo Simon NumeroDi_3 NumeroD_4
Jardim, 100, ap. 302, Bairro Piemonte, cep Nova Lima /MG, Brasile, P.IVA_1
, nata il [...], nella città di Passos/MG (Brasile), c.f. n. Parte_3
, carta di identità n. residente in [...]. Marco Paulo Simon NumeroDi_5 NumeroDi_6
Jardim, 100, ap. 302, Bairro Piemonte, cep Nova Lima /MG, Brasile, P.IVA_1
, nato il [...], nella città di Passos/MG (Brasile), c.f. n. Parte_4
, carta di identità n. residente in [...], 290, Bairro centro, CEP NumeroDi_7 Nume_8
37900052 Passos MG Brasile,
, nata il [...], nella città di Passos/MG (Brasile), c.f. n. Parte_5
, carta di identità n. residente in [...], 1445 ap. 402, P.IVA_2 NumeroDi_9
Bairro Anchieta cep 30310702, Belo Horizonte/Mg Brasile,
, nato il [...], nella città di Brasilia/DF (Brasile), c.f. n. Parte_6
, carta di identità n. residente in [...], 290 Bairro Centro, NumeroD_10 Numero_11
Cep 37900052, Passos/MG, Brasile,
, nata il [...], nella città di Passos/MG (Brasile), c.f. n. Parte_7
1 , carta di identità n. residente in [...], 1460 ap.902 NumeroD_12 NumeroD_13
Lourdes cep 30170081 Belo Horizonte/MG, Brasile, in proprio e (unitamente a Parte_8
, nato il [...], nella città di Barra Mansa/Rj (Brasile), c.f. n. , carta di
[...] NumeroD_14 identità n. nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale del figlio NumeroD_15 minore
, nato il [...] nella città di Belo Horizonte/MG Persona_1
c.f. n. , carta di identità n. NumeroD_16 NumeroD_17
, nata il [...] nella città di Passos/MG (Brasile), Parte_9 carta di identità n. c.f. n. , residente in [...], 611, Bairro Numero_18 NumeroD_19
Jardim Panorama, Passos/MG, Brasile C.F._1
tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. MUCCI NICOLA, giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice:
« Voglia il Tribunale di Torino adito, disattesa ogni domanda, eccezione e difesa ex adverso formulata, accertare e dichiarare, ad ogni effetto di legge, che , nato il Parte_1 09/08/1961 nella città di Passos/MG (Brasile), carta di identità n. c.f. n. Numero_1 NumeroDi_2 residente in [...]. , 100, ap. 302, Bairro Piemonte, cep Controparte_1 P.IVA_1 Nova Lima /MG, Brasile, , nato il [...], nella città di Passos/MG Parte_2 (Brasile), c.f. n. , carta di indentità n. residente in [...]. NumeroDi_3 NumeroD_4 [...]
, 100, ap. 302, Bairro Piemonte, cep Nova Lima /MG, Brasile, Controparte_1 P.IVA_1
e , nata il [...], nella città di Passos/MG (Brasile), c.f. n. Parte_3 Pt_1
, carta di indentità n. residente in [...]. P.IVA_3 NumeroDi_6 Controparte_1
, 100, ap. 302, Bairro Piemonte, cep Nova Lima /MG, Brasile,
[...] P.IVA_1 Parte_4
, nato il [...], nella città di Passos/MG (Brasile), c.f. n. , carta di
[...] NumeroDi_7 indentità n. residente in [...], 290, Bairro centro, CEP37900052 Passos MG Nume_8 Brasile, , nato il [...], nella città di Passos/MG (Brasile), c.f. n. Parte_5
, carta di indentità n. residente in [...], 1445 ap. 402, NumeroD_20 NumeroDi_9 Bairro Anchieta cep 30310702, Belo Horizonte/Mg Brasile, , nato il [...], Parte_6 nella città di Brasilia/DF (Brasile), c.f. n. , carta di indentità n. residente P.IVA_4 Numero_11
2 in Rua Dos Maias, 290 Bairro Centro, Cep 37900052, Passos/MG, Brasile, , Parte_7 nata il [...], nella città di Passos/MG (Brasile), c.f. n. carta di indentità n. C.F._2 [...]
, residente in [...], 1460 ap.902 Lourdes cep Belo Horizonte/MG, Nume_13 P.IVA_5 Brasile, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale del figlio minore
, nato il [...] nella città di Belo Horizonte/MG c.f. n. Persona_1 P.IVA_6 carta di indentità n. residenti in [...], 1460 ap. 902 Lourdes cep NumeroD_17 30170081, Brasile, , nata il [...] nella città di Passos/MG Parte_9 (Brasile), carta di identità n. c.f. n. , residente in [...], 611, Numero_18 NumeroD_19 Bairro Jardim Panorama, CEP , Passos/MG, Brasile, sono cittadini italiani in quanto C.F._3 discendenti da avo cittadino italiano;
-Per l'effetto, Voglia ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gaglianico (Bi), dell'emigrato/avo italiano di procedere alle iscrizioni, annotazioni, Parte_10 trascrizioni e/o comunicazioni ex lege nei registri dello stato civile della popolazione dell'anzidetto Comune;
-Per l'effetto, Voglia altresì ordinare al e/o ad ogni altra autorità Controparte_2 amministrativa statale, pubblica, competente in materia e comunque ad ogni Pubblico Ufficiale di procedere in forza dell'anzidetto provvedimento alle relative iscrizioni, annotazioni, trascrizioni e/o comunicazioni alle autorità consolari competenti, ivi compreso il Consolato Generale d'Italia di BELO HORIZONTE, in Brasile. Con vittoria di spese e competenze. ». Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento dei ricorrenti del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo i ricorrenti hanno allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza dei ricorrenti da un avo cittadino italiano.
2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 12.6.2025 è stato disposto un rinvio perché non visibili sul portale del PCT le notifiche del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza;
alla successiva udienza del
3.7.2025, verificata la regolarità delle notifiche e della costituzione delle parti, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Sull'interesse ad agire
3 1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora anche dieci anni). In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Pt_11
2. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 Pt_12 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
3. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In punto di fatto, i ricorrenti hanno documentato di avere provato più volte e senza successo di ottenere un appuntamento presso il , per vedere riconosciuto in via amministrativa lo Pt_11 status di cittadini italiani (all.ti 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39).
5. Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
2. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo italiano era nato a [...] (ora provincia di Biella), che ricade nella giurisdizione del Distretto di
4 Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino,
Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
1. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi
è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
2. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3. Occorre poi considerare che, nel caso in esame, la continuità della linea di trasmissione della cittadinanza jure sanguinis potrebbe in qualche modo essere condizionata dalle vicende legate alla c.d. grande naturalizzazione verificatasi in Brasile. Per escludere che tale fenomeno possa assumere rilievo nel caso in esame, è sufficiente richiamare sul punto il noto arresto delle Sezioni unite (condiviso dal Tribunale): « L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di
5 naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento». [Sez. U - , Sentenza n. 25317 del
24/08/2022, Rv. 665761 – 01].
4. Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
5. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può pertanto chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue, purché documenti la discendenza e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza da parte degli ascendenti.
4. Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: il caso dei ricorrenti
Nel presente giudizio i ricorrenti reclamano il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un avo italiano, mai naturalizzatosi cittadino brasiliano. La prova della discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso [doc. 9-30, in allegato al ricorso].
Tutti i certificati di seguito menzionati risultano regolarmente apostillati e tradotti.
Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dall'avo italiano giunge sino agli odierni ricorrenti. Dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta infatti che:
1. L'avo italiano emigrato è da identificarsi in , Parte_10 nato il [...] nel Comune di Gaglianico (Bi), e successivamente emigrato in Brasile
(doc. 9);
2. è attestato che (identificato anche con vari alias che Parte_10 lo identificavano con suoni più familiari alla lingua portoghese, come ) non si sia mai Pt_1 naturalizzato, non avendo acquistato la cittadinanza Brasiliano;
egli pertanto non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 12, certificato negativo di naturalizzazione;
per il certificato di morte, v. doc. 13);
6 3. allorché era in vita, il IG. ha sposato la IG.ra Parte_10 Parte_13
(doc. 10) e da tale unione è nato in data [...] il IG. (doc.
[...] Persona_2
11);
4. in data 06/11/1948, il IG. ha poi sposato la IG.ra (doc. Persona_2 Persona_3
14) e da tale unione sono nati tre figli, tutti odierni ricorrenti che – a loro volta – hanno generato discendenza che coinvolge la posizione di altri ricorrenti;
pertanto, di seguito si considereranno le tre linee di discendenza dei figli della coppia / Persona_2 Per_4
.
[...]
Linea di discendenza del IG. Parte_4
Il primo figlio della coppia / è l'odierno ricorrente Persona_2 Persona_3 [...]
, nato in [...] in data [...] (doc. 16). Parte_4
Il IG. ha poi sposato la IG.ra (doc. 21) e da Parte_4 Persona_5 tale unione sono nati:
- l'odierna ricorrente , nata in [...] in data [...] (doc. 22) Parte_5
- l'odierno ricorrente , nato in [...] in data [...] (doc. 23) Parte_6
- l'odierna ricorrente , nata in [...] in data [...] (doc. 24) Parte_7
La IG.ra ha poi sposato il IG. (doc. 27) e, da tale Parte_7 Parte_8 unione, è nato il figlio odierno ricorrente , nato in Brasile, in [...] Persona_1
06/05/2020 (doc. 28).
Linea di discendenza del IG. Parte_1
Il secondo figlio della coppia / è l'odierno ricorrente Persona_2 Persona_3 [...]
, nato in [...] in data [...] (doc. 15). Parte_1
Il IG. ha poi sposato la IG.ra (doc. 18) e da Parte_1 Controparte_3 tale unione sono nati:
- l'odierno ricorrente , nato in [...] in data [...] Parte_2
(doc. 19)
- l'odierna ricorrente , nata in [...] in data [...] (doc. Parte_3
20).
7 La terza figlia della coppia / è infine l'odierna ricorrente Persona_2 Persona_3 [...]
, nata in [...] in data [...] (doc. 17). Parte_9
**-***-**
Da quanto sopra discende che la domanda è fondata. I documenti sopra enumerati dimostrano che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
**-***-**
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
, nato in [...] il [...] Parte_1
, nato in [...] il [...] Parte_2
, nata in [...] il [...] Parte_3
, nato in [...] il [...] Parte_4
, nata in [...] il [...] Parte_5
, nato in [...] il [...] Parte_6
, nata in [...] il [...] Parte_7
, nato in [...] il [...] Persona_1
, nata in [...] il [...] Parte_9
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 03/07/2025
Il Giudice
Andrea Natale
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 19112/2024 promossa da:
, nato il [...] nella città di Passos/MG (Brasile), carta di Parte_1 identità n. c.f. n. , residente in [...]. , Numero_1 NumeroDi_2 Controparte_1
100, ap. 302, Bairro Piemonte, cep Nova Lima /MG, Brasile, P.IVA_1
, nato il [...], nella città di Passos/MG (Brasile), Parte_2
c.f. n. , carta di identità n. residente in [...]. Marco Paulo Simon NumeroDi_3 NumeroD_4
Jardim, 100, ap. 302, Bairro Piemonte, cep Nova Lima /MG, Brasile, P.IVA_1
, nata il [...], nella città di Passos/MG (Brasile), c.f. n. Parte_3
, carta di identità n. residente in [...]. Marco Paulo Simon NumeroDi_5 NumeroDi_6
Jardim, 100, ap. 302, Bairro Piemonte, cep Nova Lima /MG, Brasile, P.IVA_1
, nato il [...], nella città di Passos/MG (Brasile), c.f. n. Parte_4
, carta di identità n. residente in [...], 290, Bairro centro, CEP NumeroDi_7 Nume_8
37900052 Passos MG Brasile,
, nata il [...], nella città di Passos/MG (Brasile), c.f. n. Parte_5
, carta di identità n. residente in [...], 1445 ap. 402, P.IVA_2 NumeroDi_9
Bairro Anchieta cep 30310702, Belo Horizonte/Mg Brasile,
, nato il [...], nella città di Brasilia/DF (Brasile), c.f. n. Parte_6
, carta di identità n. residente in [...], 290 Bairro Centro, NumeroD_10 Numero_11
Cep 37900052, Passos/MG, Brasile,
, nata il [...], nella città di Passos/MG (Brasile), c.f. n. Parte_7
1 , carta di identità n. residente in [...], 1460 ap.902 NumeroD_12 NumeroD_13
Lourdes cep 30170081 Belo Horizonte/MG, Brasile, in proprio e (unitamente a Parte_8
, nato il [...], nella città di Barra Mansa/Rj (Brasile), c.f. n. , carta di
[...] NumeroD_14 identità n. nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale del figlio NumeroD_15 minore
, nato il [...] nella città di Belo Horizonte/MG Persona_1
c.f. n. , carta di identità n. NumeroD_16 NumeroD_17
, nata il [...] nella città di Passos/MG (Brasile), Parte_9 carta di identità n. c.f. n. , residente in [...], 611, Bairro Numero_18 NumeroD_19
Jardim Panorama, Passos/MG, Brasile C.F._1
tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. MUCCI NICOLA, giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice:
« Voglia il Tribunale di Torino adito, disattesa ogni domanda, eccezione e difesa ex adverso formulata, accertare e dichiarare, ad ogni effetto di legge, che , nato il Parte_1 09/08/1961 nella città di Passos/MG (Brasile), carta di identità n. c.f. n. Numero_1 NumeroDi_2 residente in [...]. , 100, ap. 302, Bairro Piemonte, cep Controparte_1 P.IVA_1 Nova Lima /MG, Brasile, , nato il [...], nella città di Passos/MG Parte_2 (Brasile), c.f. n. , carta di indentità n. residente in [...]. NumeroDi_3 NumeroD_4 [...]
, 100, ap. 302, Bairro Piemonte, cep Nova Lima /MG, Brasile, Controparte_1 P.IVA_1
e , nata il [...], nella città di Passos/MG (Brasile), c.f. n. Parte_3 Pt_1
, carta di indentità n. residente in [...]. P.IVA_3 NumeroDi_6 Controparte_1
, 100, ap. 302, Bairro Piemonte, cep Nova Lima /MG, Brasile,
[...] P.IVA_1 Parte_4
, nato il [...], nella città di Passos/MG (Brasile), c.f. n. , carta di
[...] NumeroDi_7 indentità n. residente in [...], 290, Bairro centro, CEP37900052 Passos MG Nume_8 Brasile, , nato il [...], nella città di Passos/MG (Brasile), c.f. n. Parte_5
, carta di indentità n. residente in [...], 1445 ap. 402, NumeroD_20 NumeroDi_9 Bairro Anchieta cep 30310702, Belo Horizonte/Mg Brasile, , nato il [...], Parte_6 nella città di Brasilia/DF (Brasile), c.f. n. , carta di indentità n. residente P.IVA_4 Numero_11
2 in Rua Dos Maias, 290 Bairro Centro, Cep 37900052, Passos/MG, Brasile, , Parte_7 nata il [...], nella città di Passos/MG (Brasile), c.f. n. carta di indentità n. C.F._2 [...]
, residente in [...], 1460 ap.902 Lourdes cep Belo Horizonte/MG, Nume_13 P.IVA_5 Brasile, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale del figlio minore
, nato il [...] nella città di Belo Horizonte/MG c.f. n. Persona_1 P.IVA_6 carta di indentità n. residenti in [...], 1460 ap. 902 Lourdes cep NumeroD_17 30170081, Brasile, , nata il [...] nella città di Passos/MG Parte_9 (Brasile), carta di identità n. c.f. n. , residente in [...], 611, Numero_18 NumeroD_19 Bairro Jardim Panorama, CEP , Passos/MG, Brasile, sono cittadini italiani in quanto C.F._3 discendenti da avo cittadino italiano;
-Per l'effetto, Voglia ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gaglianico (Bi), dell'emigrato/avo italiano di procedere alle iscrizioni, annotazioni, Parte_10 trascrizioni e/o comunicazioni ex lege nei registri dello stato civile della popolazione dell'anzidetto Comune;
-Per l'effetto, Voglia altresì ordinare al e/o ad ogni altra autorità Controparte_2 amministrativa statale, pubblica, competente in materia e comunque ad ogni Pubblico Ufficiale di procedere in forza dell'anzidetto provvedimento alle relative iscrizioni, annotazioni, trascrizioni e/o comunicazioni alle autorità consolari competenti, ivi compreso il Consolato Generale d'Italia di BELO HORIZONTE, in Brasile. Con vittoria di spese e competenze. ». Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento dei ricorrenti del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo i ricorrenti hanno allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza dei ricorrenti da un avo cittadino italiano.
2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 12.6.2025 è stato disposto un rinvio perché non visibili sul portale del PCT le notifiche del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza;
alla successiva udienza del
3.7.2025, verificata la regolarità delle notifiche e della costituzione delle parti, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Sull'interesse ad agire
3 1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora anche dieci anni). In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Pt_11
2. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 Pt_12 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
3. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In punto di fatto, i ricorrenti hanno documentato di avere provato più volte e senza successo di ottenere un appuntamento presso il , per vedere riconosciuto in via amministrativa lo Pt_11 status di cittadini italiani (all.ti 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39).
5. Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
2. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo italiano era nato a [...] (ora provincia di Biella), che ricade nella giurisdizione del Distretto di
4 Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino,
Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
1. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi
è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
2. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3. Occorre poi considerare che, nel caso in esame, la continuità della linea di trasmissione della cittadinanza jure sanguinis potrebbe in qualche modo essere condizionata dalle vicende legate alla c.d. grande naturalizzazione verificatasi in Brasile. Per escludere che tale fenomeno possa assumere rilievo nel caso in esame, è sufficiente richiamare sul punto il noto arresto delle Sezioni unite (condiviso dal Tribunale): « L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di
5 naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento». [Sez. U - , Sentenza n. 25317 del
24/08/2022, Rv. 665761 – 01].
4. Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
5. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può pertanto chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue, purché documenti la discendenza e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza da parte degli ascendenti.
4. Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: il caso dei ricorrenti
Nel presente giudizio i ricorrenti reclamano il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un avo italiano, mai naturalizzatosi cittadino brasiliano. La prova della discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso [doc. 9-30, in allegato al ricorso].
Tutti i certificati di seguito menzionati risultano regolarmente apostillati e tradotti.
Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dall'avo italiano giunge sino agli odierni ricorrenti. Dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta infatti che:
1. L'avo italiano emigrato è da identificarsi in , Parte_10 nato il [...] nel Comune di Gaglianico (Bi), e successivamente emigrato in Brasile
(doc. 9);
2. è attestato che (identificato anche con vari alias che Parte_10 lo identificavano con suoni più familiari alla lingua portoghese, come ) non si sia mai Pt_1 naturalizzato, non avendo acquistato la cittadinanza Brasiliano;
egli pertanto non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 12, certificato negativo di naturalizzazione;
per il certificato di morte, v. doc. 13);
6 3. allorché era in vita, il IG. ha sposato la IG.ra Parte_10 Parte_13
(doc. 10) e da tale unione è nato in data [...] il IG. (doc.
[...] Persona_2
11);
4. in data 06/11/1948, il IG. ha poi sposato la IG.ra (doc. Persona_2 Persona_3
14) e da tale unione sono nati tre figli, tutti odierni ricorrenti che – a loro volta – hanno generato discendenza che coinvolge la posizione di altri ricorrenti;
pertanto, di seguito si considereranno le tre linee di discendenza dei figli della coppia / Persona_2 Per_4
.
[...]
Linea di discendenza del IG. Parte_4
Il primo figlio della coppia / è l'odierno ricorrente Persona_2 Persona_3 [...]
, nato in [...] in data [...] (doc. 16). Parte_4
Il IG. ha poi sposato la IG.ra (doc. 21) e da Parte_4 Persona_5 tale unione sono nati:
- l'odierna ricorrente , nata in [...] in data [...] (doc. 22) Parte_5
- l'odierno ricorrente , nato in [...] in data [...] (doc. 23) Parte_6
- l'odierna ricorrente , nata in [...] in data [...] (doc. 24) Parte_7
La IG.ra ha poi sposato il IG. (doc. 27) e, da tale Parte_7 Parte_8 unione, è nato il figlio odierno ricorrente , nato in Brasile, in [...] Persona_1
06/05/2020 (doc. 28).
Linea di discendenza del IG. Parte_1
Il secondo figlio della coppia / è l'odierno ricorrente Persona_2 Persona_3 [...]
, nato in [...] in data [...] (doc. 15). Parte_1
Il IG. ha poi sposato la IG.ra (doc. 18) e da Parte_1 Controparte_3 tale unione sono nati:
- l'odierno ricorrente , nato in [...] in data [...] Parte_2
(doc. 19)
- l'odierna ricorrente , nata in [...] in data [...] (doc. Parte_3
20).
7 La terza figlia della coppia / è infine l'odierna ricorrente Persona_2 Persona_3 [...]
, nata in [...] in data [...] (doc. 17). Parte_9
**-***-**
Da quanto sopra discende che la domanda è fondata. I documenti sopra enumerati dimostrano che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
**-***-**
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
, nato in [...] il [...] Parte_1
, nato in [...] il [...] Parte_2
, nata in [...] il [...] Parte_3
, nato in [...] il [...] Parte_4
, nata in [...] il [...] Parte_5
, nato in [...] il [...] Parte_6
, nata in [...] il [...] Parte_7
, nato in [...] il [...] Persona_1
, nata in [...] il [...] Parte_9
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 03/07/2025
Il Giudice
Andrea Natale
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