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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 395/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
TAVIANO PA ANDREA, Relatore
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 789/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/I 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: pronuncia sentenza n. 13306/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 31 e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7460 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7459 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3692/2025 depositato il 03/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato, chiedendone l'annullamento, gli avvisi di accertamento n.
7459 IMU 2018 e n.7460 IMU 2019 del Comune di Roma notificati il 18/11/2023 relativi all'immobile sito in Indirizzo_1 distinto in catasto al fg. 1038, part. 376, sub. 501, 502, 503, eccependo il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione dei crediti.
Si costituiva in primo grado il Comune di Roma chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato depositando visure dalle quali emerge la titolarità dell'immobile in capo al
Ricorrente_1.
Con sentenza n. 13306/2024 la CGT di primo grado di Roma ha respinto il ricorso del
Ricorrente 1 con condanna alle spese.
Ricorrente 1 ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma con vittoria di spese del doppio grado da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1.
L'appellato Ufficio si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata con conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
L'appellante ha altresì chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, istanza rigettata da questa Corte con ordinanza n. 1099/2025 del 3/6/2025.
All'udienza del 2/12/2025 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ricorrente 1 con i due motivi di impugnazione, che per connessione possono essere trattati congiuntamente, lamenta che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto il Ricorrente_1 intestatario dell'immobile e, conseguentemente, soggetto passivo IMU sulla base delle sole risultanze catastali.
In particolare l'appellante sostiene che soggetto passivo dell'imposta sarebbe la Società_1 srl di cui il
Ricorrente 1è solo amministratore.
Il motivo è infondato. Infatti dalle risultanze delle visure catastali in atti emerge che nel 2008 il terreno individuato al fg. 1038 part 376 risulta intestato al Comune di Frascati.
Gli immobili ivi realizzati, che successivamente hanno acquisito i sub. Nn. 501, 502, 503, risultano costruiti abusivamente e dalla successiva visura catastale emerge che detti immobili risultano intestati al Ricorrente_1ed al Comune di Frascati, mentre da nessuna visura emerge la titolarità in capo alla Società 1 srl.
La Società 1 srl risulta solo come soggetto che avrebbe materialmente realizzato le opere abusive per le quali ha presentato nel 1986 la domanda di sanatoria prodotta in atti, istanza dalla quale emerge una dichiarazione non veritiera circa la non titolarità in capo ad enti pubblici territoriali dell'area ove insistono gli abusi, atteso che dalle visure si evince che l'area era di proprietà del Comune di Frascati.
Successivamente all'accoglimento della sanatoria da parte del Comune di Roma nel 2016, le opere nel 2018 sono state trasferite in sede di conciliazione giudiziale all'appellante il quale è, quindi, da ritenere soggetto passivo dell'imposta.
Alla luce di quanto sopra una volta rilevata dalle risultanze catastali la titolarità dell'immobile in capo ad un soggetto il Comune può legittimamente chiedere ad esso il pagamento dell'imposta ove il contribuente non vinca il valore indiziario dei dati contenuti nei registri catastali dando adeguata dimostrazione della non titolarità dell'immobile (Cass. n. 26376/2021, n. 5316/2019), prova che il
Ricorrente 1non ha fornito nel presente giudizio.
Solo per completezza va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dell'imposta atteso che gli accertamenti sono stati notificati entro il termine di 5 anni previsto per la prescrizione dei tributi locali.
Conclusivamente, l'appello proposto da Ricorrente_1 deve essere respinto, con conseguente conferma della impugnata sentenza n. 13306/2024 della CGT di primo grado di Roma, ritenuta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Il grado del Lazio rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1.200,00 oltre accessori.
Roma 2/12/2025
II Presidente Il Giudice Relatore
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
TAVIANO PA ANDREA, Relatore
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 789/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/I 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: pronuncia sentenza n. 13306/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 31 e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7460 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7459 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3692/2025 depositato il 03/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato, chiedendone l'annullamento, gli avvisi di accertamento n.
7459 IMU 2018 e n.7460 IMU 2019 del Comune di Roma notificati il 18/11/2023 relativi all'immobile sito in Indirizzo_1 distinto in catasto al fg. 1038, part. 376, sub. 501, 502, 503, eccependo il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione dei crediti.
Si costituiva in primo grado il Comune di Roma chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato depositando visure dalle quali emerge la titolarità dell'immobile in capo al
Ricorrente_1.
Con sentenza n. 13306/2024 la CGT di primo grado di Roma ha respinto il ricorso del
Ricorrente 1 con condanna alle spese.
Ricorrente 1 ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma con vittoria di spese del doppio grado da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1.
L'appellato Ufficio si è costituito chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata con conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
L'appellante ha altresì chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, istanza rigettata da questa Corte con ordinanza n. 1099/2025 del 3/6/2025.
All'udienza del 2/12/2025 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ricorrente 1 con i due motivi di impugnazione, che per connessione possono essere trattati congiuntamente, lamenta che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto il Ricorrente_1 intestatario dell'immobile e, conseguentemente, soggetto passivo IMU sulla base delle sole risultanze catastali.
In particolare l'appellante sostiene che soggetto passivo dell'imposta sarebbe la Società_1 srl di cui il
Ricorrente 1è solo amministratore.
Il motivo è infondato. Infatti dalle risultanze delle visure catastali in atti emerge che nel 2008 il terreno individuato al fg. 1038 part 376 risulta intestato al Comune di Frascati.
Gli immobili ivi realizzati, che successivamente hanno acquisito i sub. Nn. 501, 502, 503, risultano costruiti abusivamente e dalla successiva visura catastale emerge che detti immobili risultano intestati al Ricorrente_1ed al Comune di Frascati, mentre da nessuna visura emerge la titolarità in capo alla Società 1 srl.
La Società 1 srl risulta solo come soggetto che avrebbe materialmente realizzato le opere abusive per le quali ha presentato nel 1986 la domanda di sanatoria prodotta in atti, istanza dalla quale emerge una dichiarazione non veritiera circa la non titolarità in capo ad enti pubblici territoriali dell'area ove insistono gli abusi, atteso che dalle visure si evince che l'area era di proprietà del Comune di Frascati.
Successivamente all'accoglimento della sanatoria da parte del Comune di Roma nel 2016, le opere nel 2018 sono state trasferite in sede di conciliazione giudiziale all'appellante il quale è, quindi, da ritenere soggetto passivo dell'imposta.
Alla luce di quanto sopra una volta rilevata dalle risultanze catastali la titolarità dell'immobile in capo ad un soggetto il Comune può legittimamente chiedere ad esso il pagamento dell'imposta ove il contribuente non vinca il valore indiziario dei dati contenuti nei registri catastali dando adeguata dimostrazione della non titolarità dell'immobile (Cass. n. 26376/2021, n. 5316/2019), prova che il
Ricorrente 1non ha fornito nel presente giudizio.
Solo per completezza va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dell'imposta atteso che gli accertamenti sono stati notificati entro il termine di 5 anni previsto per la prescrizione dei tributi locali.
Conclusivamente, l'appello proposto da Ricorrente_1 deve essere respinto, con conseguente conferma della impugnata sentenza n. 13306/2024 della CGT di primo grado di Roma, ritenuta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Il grado del Lazio rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1.200,00 oltre accessori.
Roma 2/12/2025
II Presidente Il Giudice Relatore
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri