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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/12/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 139/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Cristina Flesca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 139/2015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
, in proprio e nella qualità di esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sul figlio , rappresentata e Persona_1 difesa dagli avvocati GI TO e ZO GI;
-attrice-
e e , in proprio e nella qualità di eredi Controparte_1 CP_2 di , nonché GI TO e , Persona_2 Controparte_3 nella qualità di eredi di , tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Persona_2
GI TO e ZO GI;
-terzi intervenuti- nei confronti di
, nella qualità di Commissario liquidatore del CP_4 [...]
Controparte_5 coatta amministrativa-, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA GABRIELLA D'OTTAVIO ed ERNESTO SCOLA;
-convenuto- di
, rappresentata e difesa dall'avvocato VALENTINA PALAMARA;
CP_6
-terza chiamata- e di
Controparte_7
-terza chiamata contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da note conclusionali depositate ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, giova evidenziare che la presente pronuncia attiene esclusivamente alla domanda originariamente proposta da contro il Controparte_1 CP_5 con riguardo al risarcimento del danno biologico dalla stessa patito a seguito del sinistro occorso in data 27.12.2011, nel quale il di lei figlio, , nel Persona_3 percorrere a bordo della sua motocicletta la strada di collegamento tra la S.S. 682 e il porto di Gioia Tauro, di proprietà dell , cadeva a causa di una buca presente CP_8 sul manto stradale e decedeva sul colpo.
Infatti, con sentenza non definitiva emessa in data 13.02.2023, il giudice procedente rimetteva la causa sul ruolo nominando contestualmente un consulente d'ufficio incaricato di accertare il nesso di causalità tra detto danno e l'evento, nonché di procedere, in caso affermativo, alla relativa quantificazione. Inoltre, è stata affidata a questa fase anche la regolamentazione del regime delle spese di lite tra la CP_7
e gli intervenuti nel processo, ossia e
[...] CP_2 CP_1
, in proprio e nella qualità di eredi di , nonché
[...] Persona_2
GI TO e , esclusivamente nella qualità di Controparte_3 eredi del predetto . Persona_2
Ciò posto e richiamando integralmente la sentenza non definitiva pronunciata in data 13.02.2023 sia per ciò che concerne la compiuta ricostruzione della dinamica del sinistro oggetto di causa, sia per quanto attiene alle relative e conseguenti ricadute in punto di responsabilità, è possibile procedere alla valutazione del risarcimento del danno biologico, sì come avanzata dalla Sig.ra nell'atto di intervento CP_1 volontario in giudizio.
Giova, in effetti, rammentare come nel presente giudizio è stata autorizzata la richiesta avanzata dal di chiamare in causa la in quanto società cui CP_5 Controparte_7 addossare l'esclusiva responsabilità per il sinistro in esame, in quanto deputata, in forza di contratto di appalto, alla manutenzione del tratto di strada interessato dall'incidente.
Il ha, infatti, versato in atti il contratto di appalto di durata decennale (All. 6 CP_5 della comparsa di costituzione e risposta), stipulato in data 06.11.2002 tra e CP_8 la società con il quale quest'ultima all'art. 3, n. 13, si obbligava a Parte_2 svolgere nell'agglomerato industriale di Gioia Tauro – Rosarno – San Ferdinando, ove è ubicata la strada in cui si è verificato l'incidente mortale del Bagnato, l'attività di
“fornitura e messa in opera di tutto il materiale necessario per la riparazione di buche sul manto della sede stradale”, nonché una missiva del 05.08.2008, con la quale
[...] informava l'allora di aver acquisito, con contratto di cessione CP_7 CP_8
d'azienda del 03.06.2008, il complesso dei beni strumentali facenti capo alla ditta Oasi del Verde e di essere, per conseguenza, subentrata nei contratti inerenti l'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2558 c.c.
Non vi sono dubbi, quindi, che la terza chiamata avesse, al momento del fatto (avvenuto in data 27.12.2011), l'obbligo di provvedere alla manutenzione della strada in cui si è verificato il sinistro per cui è causa, dovendo intervenire al fine di ripristinare il manto stradale interessato dalla presenza di buche, con conseguente responsabilità per l'evento dannoso determinato a causa della sua condotta omissiva.
Ciò premesso, è nei confronti della medesima che va analizzato il Controparte_7 profilo afferente al risarcimento del danno biologico in questione, in virtù dell'automatica estensione nei suoi confronti anche della domanda avanzata in tal senso dall'intervenuta Controparte_1
La richiesta risarcitoria ivi formulata non può tuttavia essere ricondotta nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., posto che custode della strada è solo l'ente proprietario della stessa e non anche la ditta appaltatrice deputata ad effettuare la necessaria manutenzione. L'anzidetta società è tuttavia chiamata a rispondere ex art. 2043 c.c., di guisa che vanno richiamati integralmente i profili, già vagliati nel corpo della sentenza parziale, in ordine alla prova del fatto, del dolo o della colpa e dell'evento.
In questa sede verrà, quindi, valutato esclusivamente il danno-conseguenza, nella specie il danno biologico patito dalla a seguito del decesso del di lei figlio, CP_1 nonché il profilo afferente al nesso di causalità materiale e giuridica tra tale danno ed il sinistro per cui è causa.
A detto riguardo, giova precisare, come la donna, madre del defunto , Persona_3 ha allegato di avere riportato un danno psichico, nella specie sindrome depressiva cronicizzata, a causa del forte ed intenso dolore patito per la perdita prematura del figlio. Per tale ragione è dovuta ricorre alle cure mediche e farmacologiche. Ha prodotto, a tal proposito, due certificazioni mediche, l'una del 19.01.2012 (v. doc. 2), rilasciata dal Centro di Salute Mentale di Taurianova con la quale, a seguito di apposita visita medica, le veniva prescritta terapia farmacologica e, segnatamente, l'assunzione di psicofarmaci (Remeron compresse, xanax gocce e valdoxan compresse che a tutt'oggi continua a prendere), l'altra datata 05.08.2014 (v. doc. 3), rilasciata dal Centro di Salute Mentale di Palmi, ove il medico che la visitava accertava la seguente diagnosi: “depressione marcata, cronicizzata da lutto non elaborato con somatizzazioni, con crisi di ansia ricorrenti e chiusure relazionali”.
Sulla base di dette allegazioni e prove, la signora portatrice essa stessa di un CP_1 danno biologico asseritamente riportato a seguito del sinistro in cui ha perso la vita il di lei figlio, avanzava richiesta risarcitoria per ottenere la liquidazione della complessiva somma di € 120.086,39, a titolo di invalidità permanente ed inabilità totale, avendo, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, espressamente rinunciato al risarcimento del danno a titolo di inabilità parziale.
Sul punto, deve rilevarsi che si ritengono condivisibili le conclusioni a cui è giunta la CTU, disposta nel presente giudizio, in quanto logica, coerente e fondata su un rigoroso metodo scientifico.
Invero, la ctu, ha riconosciuto il nesso di causalità tra le lesioni riportate dalla sig.ra ed il decesso del figlio determinato dal sinistro di causa, specificando che CP_1 dai sintomi descritti e rilevati nella periziata è possibile ritenere che la depressione con ansia associata da cui è affetta sia insorta proprio in conseguenza del sinistro mortale del figlio ed è compatibile con tale evento. Di contro, la consulenza ha escluso l'incidenza di ulteriori patologie pregresse quali possibili concause delle lesioni psichiche riportate dall'intervenuta. Ha concluso, pertanto, nel ritenere sussistenti dei postumi permanenti, sotto forma di conseguenze a livello mentale, quali ansia, depressione ed umore instabile nella misura del 20%, mentre la durata dell'inabilità assoluta è stata determinata nella misura di mesi quattro dall'evento.
Per quanto anzidetto, posto che la responsabilità per il sinistro occorso a Per_3
ricade in capo alla terza chiamata contumace in quanto, pur
[...] Controparte_7 correttamente evocata in giudizio, non si è mai costituita), può procedersi alla liquidazione in via equitativa di tale tipologia di pregiudizio mediante l'applicazione delle più recenti tabelle del Tribunale di Milano: IP = 20% età al momento del fatto (63 anni), si giunge, pertanto, ad una somma a titolo di danno biologico permanente pari ad € 52.575,00 cui va aggiunta la somma a titolo di Invalidità temporanea totale (punto base I.T.T. pari ad € 115,00 per giorni 120) € 13.800,00 per un totale complessivo di € 69.375,00.
Quanto invece alla richiesta di personalizzazione del danno, formulata in ragione della gravità delle lesioni e della prolungata sofferenza, essa non può essere accolta, dovendosi infatti dare applicazione al principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte per cui la personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto, non potendosi di contro essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (ex multis di recente Cass. 24227/2022).
Nel caso in esame non sono state né allegate, né tanto meno provate, circostanze eccezionali e specifiche che consentono di procedere alla chiesta personalizzazione.
Il predetto importo, al cui risarcimento la società deve essere CP_7 ulteriormente condannata, deve essere maggiorato di rivalutazione decorrente dalla data del sinistro ed interessi al saggio legale sulla somma via via rivalutata annualmente sino alla pubblicazione della presente sentenza. In seguito, solo interessi al saggio legale sino all'effettiva soddisfazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, pertanto, in ragione dell'integrale accoglimento delle richieste risarcitorie avanzate dai soggetti intervenuti in giudizio, ivi comprese quelle spiegate da , la a condannata Controparte_1 Controparte_7 alla loro liquidazione per l'importo pari ad euro 1.713,00 per esborsi (marca da bollo euro 27,00 + euro 1.686,00 a titolo di contributo unificato) ed euro 42.668,30 per compensi professionali alla luce del DM 55/2014, tenuto conto dello scaglione individuato per la maggiore somma in concreto riconosciuta ed applicando i valori medi parametrati alla complessità delle questioni trattate (cause di valore da euro 260.001,00 ad euro 520.000,00 per tutte le fasi svolte ossia quella di studio, quella introduttiva, quella istruttoria e, infine, quella decisionale con l'aumento del 30% per ogni soggetto ulteriore assistito).
P. Q. M.
CONDANNA al pagamento della somma di euro 69.375,00 a titolo di CP_7 risarcimento del danno non patrimoniale in favore di , oltre Controparte_1 rivalutazione ed interessi nei termini di cui in parte motiva;
nei rapporti interni fra gli intervenuti e la su quest'ultima le CP_9 Controparte_7 spese di lite che liquida in complessivi euro 1.713,00 per esborsi ed euro 42.668,30 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA, se dovute come per legge.
Palmi, 10.12.2025
Il giudice dott.ssa Maria Cristina Flesca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Cristina Flesca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 139/2015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
, in proprio e nella qualità di esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sul figlio , rappresentata e Persona_1 difesa dagli avvocati GI TO e ZO GI;
-attrice-
e e , in proprio e nella qualità di eredi Controparte_1 CP_2 di , nonché GI TO e , Persona_2 Controparte_3 nella qualità di eredi di , tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Persona_2
GI TO e ZO GI;
-terzi intervenuti- nei confronti di
, nella qualità di Commissario liquidatore del CP_4 [...]
Controparte_5 coatta amministrativa-, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA GABRIELLA D'OTTAVIO ed ERNESTO SCOLA;
-convenuto- di
, rappresentata e difesa dall'avvocato VALENTINA PALAMARA;
CP_6
-terza chiamata- e di
Controparte_7
-terza chiamata contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da note conclusionali depositate ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, giova evidenziare che la presente pronuncia attiene esclusivamente alla domanda originariamente proposta da contro il Controparte_1 CP_5 con riguardo al risarcimento del danno biologico dalla stessa patito a seguito del sinistro occorso in data 27.12.2011, nel quale il di lei figlio, , nel Persona_3 percorrere a bordo della sua motocicletta la strada di collegamento tra la S.S. 682 e il porto di Gioia Tauro, di proprietà dell , cadeva a causa di una buca presente CP_8 sul manto stradale e decedeva sul colpo.
Infatti, con sentenza non definitiva emessa in data 13.02.2023, il giudice procedente rimetteva la causa sul ruolo nominando contestualmente un consulente d'ufficio incaricato di accertare il nesso di causalità tra detto danno e l'evento, nonché di procedere, in caso affermativo, alla relativa quantificazione. Inoltre, è stata affidata a questa fase anche la regolamentazione del regime delle spese di lite tra la CP_7
e gli intervenuti nel processo, ossia e
[...] CP_2 CP_1
, in proprio e nella qualità di eredi di , nonché
[...] Persona_2
GI TO e , esclusivamente nella qualità di Controparte_3 eredi del predetto . Persona_2
Ciò posto e richiamando integralmente la sentenza non definitiva pronunciata in data 13.02.2023 sia per ciò che concerne la compiuta ricostruzione della dinamica del sinistro oggetto di causa, sia per quanto attiene alle relative e conseguenti ricadute in punto di responsabilità, è possibile procedere alla valutazione del risarcimento del danno biologico, sì come avanzata dalla Sig.ra nell'atto di intervento CP_1 volontario in giudizio.
Giova, in effetti, rammentare come nel presente giudizio è stata autorizzata la richiesta avanzata dal di chiamare in causa la in quanto società cui CP_5 Controparte_7 addossare l'esclusiva responsabilità per il sinistro in esame, in quanto deputata, in forza di contratto di appalto, alla manutenzione del tratto di strada interessato dall'incidente.
Il ha, infatti, versato in atti il contratto di appalto di durata decennale (All. 6 CP_5 della comparsa di costituzione e risposta), stipulato in data 06.11.2002 tra e CP_8 la società con il quale quest'ultima all'art. 3, n. 13, si obbligava a Parte_2 svolgere nell'agglomerato industriale di Gioia Tauro – Rosarno – San Ferdinando, ove è ubicata la strada in cui si è verificato l'incidente mortale del Bagnato, l'attività di
“fornitura e messa in opera di tutto il materiale necessario per la riparazione di buche sul manto della sede stradale”, nonché una missiva del 05.08.2008, con la quale
[...] informava l'allora di aver acquisito, con contratto di cessione CP_7 CP_8
d'azienda del 03.06.2008, il complesso dei beni strumentali facenti capo alla ditta Oasi del Verde e di essere, per conseguenza, subentrata nei contratti inerenti l'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2558 c.c.
Non vi sono dubbi, quindi, che la terza chiamata avesse, al momento del fatto (avvenuto in data 27.12.2011), l'obbligo di provvedere alla manutenzione della strada in cui si è verificato il sinistro per cui è causa, dovendo intervenire al fine di ripristinare il manto stradale interessato dalla presenza di buche, con conseguente responsabilità per l'evento dannoso determinato a causa della sua condotta omissiva.
Ciò premesso, è nei confronti della medesima che va analizzato il Controparte_7 profilo afferente al risarcimento del danno biologico in questione, in virtù dell'automatica estensione nei suoi confronti anche della domanda avanzata in tal senso dall'intervenuta Controparte_1
La richiesta risarcitoria ivi formulata non può tuttavia essere ricondotta nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., posto che custode della strada è solo l'ente proprietario della stessa e non anche la ditta appaltatrice deputata ad effettuare la necessaria manutenzione. L'anzidetta società è tuttavia chiamata a rispondere ex art. 2043 c.c., di guisa che vanno richiamati integralmente i profili, già vagliati nel corpo della sentenza parziale, in ordine alla prova del fatto, del dolo o della colpa e dell'evento.
In questa sede verrà, quindi, valutato esclusivamente il danno-conseguenza, nella specie il danno biologico patito dalla a seguito del decesso del di lei figlio, CP_1 nonché il profilo afferente al nesso di causalità materiale e giuridica tra tale danno ed il sinistro per cui è causa.
A detto riguardo, giova precisare, come la donna, madre del defunto , Persona_3 ha allegato di avere riportato un danno psichico, nella specie sindrome depressiva cronicizzata, a causa del forte ed intenso dolore patito per la perdita prematura del figlio. Per tale ragione è dovuta ricorre alle cure mediche e farmacologiche. Ha prodotto, a tal proposito, due certificazioni mediche, l'una del 19.01.2012 (v. doc. 2), rilasciata dal Centro di Salute Mentale di Taurianova con la quale, a seguito di apposita visita medica, le veniva prescritta terapia farmacologica e, segnatamente, l'assunzione di psicofarmaci (Remeron compresse, xanax gocce e valdoxan compresse che a tutt'oggi continua a prendere), l'altra datata 05.08.2014 (v. doc. 3), rilasciata dal Centro di Salute Mentale di Palmi, ove il medico che la visitava accertava la seguente diagnosi: “depressione marcata, cronicizzata da lutto non elaborato con somatizzazioni, con crisi di ansia ricorrenti e chiusure relazionali”.
Sulla base di dette allegazioni e prove, la signora portatrice essa stessa di un CP_1 danno biologico asseritamente riportato a seguito del sinistro in cui ha perso la vita il di lei figlio, avanzava richiesta risarcitoria per ottenere la liquidazione della complessiva somma di € 120.086,39, a titolo di invalidità permanente ed inabilità totale, avendo, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, espressamente rinunciato al risarcimento del danno a titolo di inabilità parziale.
Sul punto, deve rilevarsi che si ritengono condivisibili le conclusioni a cui è giunta la CTU, disposta nel presente giudizio, in quanto logica, coerente e fondata su un rigoroso metodo scientifico.
Invero, la ctu, ha riconosciuto il nesso di causalità tra le lesioni riportate dalla sig.ra ed il decesso del figlio determinato dal sinistro di causa, specificando che CP_1 dai sintomi descritti e rilevati nella periziata è possibile ritenere che la depressione con ansia associata da cui è affetta sia insorta proprio in conseguenza del sinistro mortale del figlio ed è compatibile con tale evento. Di contro, la consulenza ha escluso l'incidenza di ulteriori patologie pregresse quali possibili concause delle lesioni psichiche riportate dall'intervenuta. Ha concluso, pertanto, nel ritenere sussistenti dei postumi permanenti, sotto forma di conseguenze a livello mentale, quali ansia, depressione ed umore instabile nella misura del 20%, mentre la durata dell'inabilità assoluta è stata determinata nella misura di mesi quattro dall'evento.
Per quanto anzidetto, posto che la responsabilità per il sinistro occorso a Per_3
ricade in capo alla terza chiamata contumace in quanto, pur
[...] Controparte_7 correttamente evocata in giudizio, non si è mai costituita), può procedersi alla liquidazione in via equitativa di tale tipologia di pregiudizio mediante l'applicazione delle più recenti tabelle del Tribunale di Milano: IP = 20% età al momento del fatto (63 anni), si giunge, pertanto, ad una somma a titolo di danno biologico permanente pari ad € 52.575,00 cui va aggiunta la somma a titolo di Invalidità temporanea totale (punto base I.T.T. pari ad € 115,00 per giorni 120) € 13.800,00 per un totale complessivo di € 69.375,00.
Quanto invece alla richiesta di personalizzazione del danno, formulata in ragione della gravità delle lesioni e della prolungata sofferenza, essa non può essere accolta, dovendosi infatti dare applicazione al principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte per cui la personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto, non potendosi di contro essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (ex multis di recente Cass. 24227/2022).
Nel caso in esame non sono state né allegate, né tanto meno provate, circostanze eccezionali e specifiche che consentono di procedere alla chiesta personalizzazione.
Il predetto importo, al cui risarcimento la società deve essere CP_7 ulteriormente condannata, deve essere maggiorato di rivalutazione decorrente dalla data del sinistro ed interessi al saggio legale sulla somma via via rivalutata annualmente sino alla pubblicazione della presente sentenza. In seguito, solo interessi al saggio legale sino all'effettiva soddisfazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, pertanto, in ragione dell'integrale accoglimento delle richieste risarcitorie avanzate dai soggetti intervenuti in giudizio, ivi comprese quelle spiegate da , la a condannata Controparte_1 Controparte_7 alla loro liquidazione per l'importo pari ad euro 1.713,00 per esborsi (marca da bollo euro 27,00 + euro 1.686,00 a titolo di contributo unificato) ed euro 42.668,30 per compensi professionali alla luce del DM 55/2014, tenuto conto dello scaglione individuato per la maggiore somma in concreto riconosciuta ed applicando i valori medi parametrati alla complessità delle questioni trattate (cause di valore da euro 260.001,00 ad euro 520.000,00 per tutte le fasi svolte ossia quella di studio, quella introduttiva, quella istruttoria e, infine, quella decisionale con l'aumento del 30% per ogni soggetto ulteriore assistito).
P. Q. M.
CONDANNA al pagamento della somma di euro 69.375,00 a titolo di CP_7 risarcimento del danno non patrimoniale in favore di , oltre Controparte_1 rivalutazione ed interessi nei termini di cui in parte motiva;
nei rapporti interni fra gli intervenuti e la su quest'ultima le CP_9 Controparte_7 spese di lite che liquida in complessivi euro 1.713,00 per esborsi ed euro 42.668,30 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA, se dovute come per legge.
Palmi, 10.12.2025
Il giudice dott.ssa Maria Cristina Flesca