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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/03/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Fedele Daniela Presidente rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 189/24 R.G. promossa d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
OGGETTO:
elettivamente domiciliato in VIA ABBONDIO Parte_2
Responsabilità SANGIORGIO 18 20145 MILANO presso il difensore avv. Pt_2 professionale
, come da procura allegata all'atto di citazione Pt_2
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 6 , rappresentato e difeso dall'avv. GRASSO GIORGIO CP_1
( ) VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA;
C.F._1
elettivamente domiciliato in presso il difensore come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo Terza Sezione Civile n.
6942/20.
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 6942/20 il Tribunale di Bergamo rigettava la domanda di di condanna dell'avv. al risarcimento del Parte_1 CP_1
danno patito in conseguenza della mancata proposizione dell'appello avverso la sentenza n. 3602/16 con cui era stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, al pagamento della multa di euro 750 e delle spese processuali, per il reato di truffa in concorso con il figlio Parte_3
La sentenza è stata gravata dal soccombente che ha insistito per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
L'appellato ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 26 marzo 2025 il Collegio si riservava la decisione. pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto non raggiunta la prova dell'apprezzabile e consistente probabilità di accoglimento dell'appello, qualora fosse stato proposto dall'avv. CP_1
Assume che, se l'avv. avesse tenuto la condotta dovuta, ossia avesse CP_1
informato il cliente dell'esito del giudizio di primo grado ed avesse interposto gravame avverso la sentenza che quel giudizio aveva definito, egli avrebbe avuto la possibilità di ottenere una pronuncia più favorevole.
Con il secondo motivo censura la statuizione relativa alla sua condanna al pagamento delle spese di lite assumendo che la fondatezza della domanda doveva escludere tale condanna.
----------------------
L'appello è infondato.
Costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in materia di responsabilità professionale dell'avvocato, non è
sufficiente provare la condotta negligente del professionista, essendo necessario dimostrare che, se intrapresa, l'azione giudiziaria mancata avrebbe avuto ragionevole ed apprezzabile probabilità di successo sulla base del criterio del “
più probabile che non”. ( Cass. n. 33444/22).
pagina 3 di 6 Anche nel caso di omessa proposizione dell'appello, grava sul cliente dimostrare che, sulla base di un giudizio prognostico, la tempestiva impugnazione della sentenza avrebbe comportato l'accoglimento del gravame.
( Cass. n. 2109/2024).
Nel caso di specie, pertanto, era onere dell'appellante provare che l'appello, se proposto, avrebbe avuto ragionevoli probabilità di essere accolto.
Tale prova non è stata fornita.
Assume l'appellante che gli assegni non erano stati da lui firmati e a tal fine invoca una consulenza grafologica che, tuttavia, non è mai stata prodotta in giudizio.
Inoltre e in coerenza con quanto affermato dal primo giudice, quand'anche si fosse accertato che la firma apposta non apparteneva all'appellante, questi doveva provare circostanze idonee ad escludere il concorso morale con il figlio,
potendo gli assegni essere stati compilati da quest'ultimo alla presenza del padre.
Va evidenziato, altresì, che nel corso del giudizio penale, , Persona_1
persona offesa, aveva dichiarato che gli assegni gli erano stati consegnati da e dopo che gli stessi erano stati riempiti alla Parte_1 Parte_3
presenza di entrambi gli imputati, e che tale testimonianza era stata ritenuta dal giudice penale, credibile, dettagliata, logica ed esente da condizionamenti esterni ed interessi personali I non si era neppure costituito parte Persona_1
pagina 4 di 6 civile).
Tali circostanza, di cui l'appellante non fa menzione, rendevano poco probabile l'accoglimento del gravame quand'anche fosse stato proposto dall'avv. CP_1
Quanto alla condanna alle spese, la statuizione risulta coerente con il principio di soccombenza sicchè anche il secondo motivo è infondato.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 6.946 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e euro
3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
pagina 5 di 6 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
IL PRESIDENTE Est.
Daniela Fedele
pagina 6 di 6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Fedele Daniela Presidente rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 189/24 R.G. promossa d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
OGGETTO:
elettivamente domiciliato in VIA ABBONDIO Parte_2
Responsabilità SANGIORGIO 18 20145 MILANO presso il difensore avv. Pt_2 professionale
, come da procura allegata all'atto di citazione Pt_2
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 6 , rappresentato e difeso dall'avv. GRASSO GIORGIO CP_1
( ) VIA DEGLI SCIALOJA, 3 00196 ROMA;
C.F._1
elettivamente domiciliato in presso il difensore come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo Terza Sezione Civile n.
6942/20.
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 6942/20 il Tribunale di Bergamo rigettava la domanda di di condanna dell'avv. al risarcimento del Parte_1 CP_1
danno patito in conseguenza della mancata proposizione dell'appello avverso la sentenza n. 3602/16 con cui era stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, al pagamento della multa di euro 750 e delle spese processuali, per il reato di truffa in concorso con il figlio Parte_3
La sentenza è stata gravata dal soccombente che ha insistito per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
L'appellato ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 26 marzo 2025 il Collegio si riservava la decisione. pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto non raggiunta la prova dell'apprezzabile e consistente probabilità di accoglimento dell'appello, qualora fosse stato proposto dall'avv. CP_1
Assume che, se l'avv. avesse tenuto la condotta dovuta, ossia avesse CP_1
informato il cliente dell'esito del giudizio di primo grado ed avesse interposto gravame avverso la sentenza che quel giudizio aveva definito, egli avrebbe avuto la possibilità di ottenere una pronuncia più favorevole.
Con il secondo motivo censura la statuizione relativa alla sua condanna al pagamento delle spese di lite assumendo che la fondatezza della domanda doveva escludere tale condanna.
----------------------
L'appello è infondato.
Costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in materia di responsabilità professionale dell'avvocato, non è
sufficiente provare la condotta negligente del professionista, essendo necessario dimostrare che, se intrapresa, l'azione giudiziaria mancata avrebbe avuto ragionevole ed apprezzabile probabilità di successo sulla base del criterio del “
più probabile che non”. ( Cass. n. 33444/22).
pagina 3 di 6 Anche nel caso di omessa proposizione dell'appello, grava sul cliente dimostrare che, sulla base di un giudizio prognostico, la tempestiva impugnazione della sentenza avrebbe comportato l'accoglimento del gravame.
( Cass. n. 2109/2024).
Nel caso di specie, pertanto, era onere dell'appellante provare che l'appello, se proposto, avrebbe avuto ragionevoli probabilità di essere accolto.
Tale prova non è stata fornita.
Assume l'appellante che gli assegni non erano stati da lui firmati e a tal fine invoca una consulenza grafologica che, tuttavia, non è mai stata prodotta in giudizio.
Inoltre e in coerenza con quanto affermato dal primo giudice, quand'anche si fosse accertato che la firma apposta non apparteneva all'appellante, questi doveva provare circostanze idonee ad escludere il concorso morale con il figlio,
potendo gli assegni essere stati compilati da quest'ultimo alla presenza del padre.
Va evidenziato, altresì, che nel corso del giudizio penale, , Persona_1
persona offesa, aveva dichiarato che gli assegni gli erano stati consegnati da e dopo che gli stessi erano stati riempiti alla Parte_1 Parte_3
presenza di entrambi gli imputati, e che tale testimonianza era stata ritenuta dal giudice penale, credibile, dettagliata, logica ed esente da condizionamenti esterni ed interessi personali I non si era neppure costituito parte Persona_1
pagina 4 di 6 civile).
Tali circostanza, di cui l'appellante non fa menzione, rendevano poco probabile l'accoglimento del gravame quand'anche fosse stato proposto dall'avv. CP_1
Quanto alla condanna alle spese, la statuizione risulta coerente con il principio di soccombenza sicchè anche il secondo motivo è infondato.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 6.946 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e euro
3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
pagina 5 di 6 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
IL PRESIDENTE Est.
Daniela Fedele
pagina 6 di 6