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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/11/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore GRILLO Presidente dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Michele TROISI Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. 1368/2024 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi A. RENZULLI e dall'avv. Matteo RENZULLI unitamente ai quali è elettivamente domiciliata in Manfredonia, alla via Tribuna, n°69/E appellante contro
), rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Controparte_1 CodiceFiscale_1
CAFAGNA, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Foggia al viale Cristoforo
Colombo, n°231/A appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°2235/2024 emessa dal Tribunale di Foggia il 30.9.2024
(Morte), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 8.10.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 26.7.2018, conveniva in giudizio Controparte_1 la dinanzi al Tribunale di Foggia, al fine di sentirla Parte_1
Pag. 1 a 8 condannare al risarcimento dei danni subiti per il decesso del padre, sig. Per_1
, a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 20.7.2017.
[...]
Deduceva l'attore che, nella circostanza, il padre “(…) si trovava a bordo, quale terzo trasportato (unitamente alle sig.re , res. in Foggia, e Parte_2 [...]
, res. in Salerno), dell'autovettura Alfa OM Giulietta tg EW553GY, di CP_2 proprietà e condotta dal sig. ed assicurata presso la Controparte_1 [...]
. (cfr. atto di citazione, punto 1), pag. 1). Controparte_3
Deduceva ancora l'attuale appellante che mentre procedeva lungo la S.P. 1, pro- veniente da Foggia e diretto a Carlantino, “Giunta in località Monte Sambuco, intorno alle ore 15.30, l'autovettura su cui era trasportato il nell'affrontare Persona_1 una curva destrorsa, usciva fuori strada e cadeva in un dirupo, andando a schiantarsi contro un albero. A causa del sinistro, il (come anche le altre terze Persona_1 trasportate) riportava serie lesioni personali” (cfr. ibidem, punti 2) e 3)).
Sempre secondo l'esposizione dei fatti prospettata dall'attore, le condizioni di sa- lute del sig. , causate delle lesioni riportate nell'occorso, peggioravano Persona_1 al punto tale che questi, in data 31.8.2017, passava a miglior vita.
Il sig. , quindi, promuoveva il presente giudizio chiedendo, iure Controparte_1 hereditatis, il risarcimento del danno patito dal genitore e, iure proprio, il danno per la perdita del rapporto parentale.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la che ec- Parte_1 cepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attore, il quale era da considerarsi l'unico ed il solo responsabile del sinistro stradale, essendo proprietario e conducente della Alfa
OM “Giulietta” e, dunque, responsabile delle lesioni personali nonché del decesso al padre.
Secondo la compagnia di assicurazioni, “(…) l'asserita obbligazione risarcitoria facente capo, nel lato attivo, a deve ineluttabilmente ritenersi Persona_1 estinta per confusione, atteso che proprio il fenomeno della trasmissione iure hereditatis ha prodotto, quanto alle poste pretese iure successionis la riunione nella stessa persona di di creditore – quanto all'asserito credito risarcitorio trasmesso Controparte_1 dal dante causa - e di debitore, in quanto unico e solo responsabile del sinistro, e titolare nel lato passivo del rapporto obbligatorio” (cfr. comparsa di risposta, pag. 5).
La eccepiva, ancora, l'inammissibilità della domanda ai sensi Parte_1
Pag. 2 a 8 dell'art. 141 del D.Lgs. n°209/2005, sostenendo che la stessa “(…) avrebbe dovuto esser rivolta contro lo stesso in quanto proprietario e conducente Controparte_1 dell'autovettura e litisconsorte necessario” (cfr. pag. 5). Parte_3
Nel merito, la convenuta eccepiva che il de cuius aveva rifiutato le cure ospeda- liere espressamente chiedendo, contro il parere dei medici, di essere dimesso e che tale comportamento era stato “(…) di per sé sufficiente a determinare la morte, l'omessa sottoposizione del soggetto leso alle necessarie terapie salvavita è idonea ad interrom- pere il nesso causale, e ad escludere che il decesso possa considerarsi indissolubilmente connesso al sinistro” (cfr. pag. 8).
Il processo di primo grado veniva istruito mediante espletamento di prova orale.
Veniva, altresì, disposta una C.T.U. medico-legale, volta ad accertare le conse- guenze subite dal de cuius a seguito dell'occorso.
Con la sentenza appellata, il Tribunale di accoglieva la domanda rigettando tutte le eccezioni sollevate dalla compagnia di assicurazioni riconoscendo, tuttavia, una per- centuale di corresponsabilità del de cuius nella determinazione dell'evento catastrofale, in ragione del 25% del totale.
Avverso la decisione di primo grado propone appello la Parte_1
la quale si affida a più motivi di gravame con i quali ripropone le eccezioni sol-
[...] levate in primo grado, chiedendo il rigetto della domanda di risarcimento.
Si è costituito in giudizio il sig. , che resiste all'appello e chiede Controparte_1 la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello la eccepisce la violazione dell'art. Parte_1
129 del D.Lgs. n°209/2005 riproponendo l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del sig. . Controparte_1
Più specificamente, l'appellante sostiene che “Il D'EL non è terzo rispetto all'evento che egli stesso, suo malgrado, ha cagionato;
pertanto, non può considerarsi attivamente legittimato al giudizio risarcitorio. Egli non può fruire dell'operatività di una garanzia per la R.C.Auto che per essere innescata presuppone la responsabilità dello stesso attore quale conducente del mezzo (attore che ha, ex professo, optato per l'a- zione ex art. 144 C.d.A). Né è concepibile l'idea che la dapprima versi il Parte_1 risarcimento e successivamente attivi la rivalsa avverso lo stesso attore-appellato,
Pag. 3 a 8 secondo lo schema solve et repete” (cfr. appello, pag. 7).
Con il secondo motivo, l'appellante eccepisce l'estinzione per confusione del cre- dito vantato dal sig. essendosi sommate, nella sfera giuridica soggettiva CP_1 dell'attuale appellato, sia la posizione di creditore, derivante dall'essere erede del de cuius, nonché quella di debitore, derivante dal rivendicare il danno da perdita del rap- porto parentale iure proprio, essendo egli l'unico diretto responsabile del sinistro dal quale i danni pretesi sono derivati.
La Compagnia assicurativa precisa che “Non è stata messa in discussione la ca- pacità a succedere, ma soltanto il difetto di terzietà rispetto all'evento e l'impossibilità per l'attore di rivestire, al contempo, il lato attivo e quello passivo del rapporto obbliga- torio. E ciò vale tanto per i danni iure proprio, quanto per quelli iure hereditatis. Quanto gli ultimi, si è rilevata l'intrasmissibilità di talune poste di danno, che è cosa diversa dalla capacità soggettiva a succedere” (cfr. pag. 11).
I due motivi, che per la loro stretta connessione giuridica vanno trattati congiun- tamente, sono solo parzialmente fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
Come esposto in premessa, il sig. ha chiesto di essere risar- Controparte_1 cito, iure hereditatis, del danno subito dal genitore per la sofferenza intima e le lesioni personali riportate nel sinistro quale terzo trasportato, nonché, iure proprio, del danno derivante dalla perdita del rapporto parentale, sostenendo che il decesso del padre sia stata diretta conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro.
Orbene, deve convenirsi con la compagnia di assicurazioni che il danno iure pro- prio non spetta all'attuale appellato atteso che questi, essendo alla guida del veicolo nel quale il padre viaggiava quale terzo trasportato, è da ritenersi il responsabile del sinistro stesso e, quindi, dell'evento eziologicamente riconducibile allo stesso.
Egli, dunque, non può dirsi danneggiato per la perdita del rapporto parentale causata dal fatto proprio poiché quis ex culpa sua damnum sentit, non intelligitur damnum sentire.
Lo stesso non può affermarsi, invece, con riferimento al danno iure hereditatis.
Ed invero, il danno biologico “terminale”, derivante dalle lesioni subite dal sig.
a seguito del sinistro che ci occupa, è maturato in capo al de cuius Persona_2 allorquando questi era in vita, entrando a far parte della sua sfera giuridica.
Ne consegue, con tutta evidenza, che la compagnia di assicurazioni è tenuta a
Pag. 4 a 8 risarcirlo, esattamente come ha risarcito il danno per le lesioni riportate dalle altre due persone trasportate nell'autovettura, e . Parte_2 Controparte_2
Nel caso che ci occupa, i principi di diritto invocati dalla non pos- Parte_1 sono trovare applicazione, in quanto trattasi di risarcire un autonomo bene della vita del defunto che, in quanto tale, è fruibile in vita dal suo titolare e, Persona_2 dunque, trasferibile agli eredi a seguito del decesso.
L'assicurazione, ove lo ritenga, ha sempre la possibilità di agire in via di regresso nei confronti del responsabile civile del sinistro (id est l'appellante, quale conducente e proprietario del veicolo) al fine di recuperare l'indennizzo pagato al danneggiato.
Nel presente giudizio la non ha avanzato alcuna domanda in tal Parte_1 senso né ha eccepito la compensazione tra le contrapposte ragioni di credito, di talché
è impedito a questa Corte pronunciarsi al riguardo.
Con il terzo motivo di appello la ha eccepito che il sig. Parte_1 CP_1
non avrebbe fornito, in giudizio, la prova del fatto costitutivo del diritto al
[...] risarcimento del danno, ovverossia la prova che il defunto era effet- Persona_2 tivamente terzo trasportato ed aveva subito le lesioni per cui è causa in occasione del sinistro del 20.7.2017.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.-
Nella propria comparsa di costituzione dinanzi al Tribunale di Foggia, infatti, la
Compagnia non ha mai eccepito la mancanza di prova del fatto che il de cuius era effettivamente trasportato a bordo del veicolo e che abbia riportato le lesioni che ci occupano.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante contesta la falsa applicazione dell'art. 141 del D.Lgs. n°209/2005 sostenendo che il Tribunale, che ha ritenuto inap- plicabile la disposizione, avrebbe dovuto rigettare la domanda anche ai sensi dell'art. 144 del medesimo codice delle assicurazioni, sempre sulla considerazione che il sig.
non è “terzo” ai sensi della disposizione in parola e che non gli spetta Controparte_1 né il danno iure proprio, né tanto meno quello iure heredidatis.
Il motivo è infondato.
Ed invero, si è già detto che l'attuale appellato ha diritto unicamente al danno iure heredidatis e, con specifico riferimento a tale ipotesi risarcitoria, la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di azione diretta del terzo trasportato, l'art. 141 c.ass. disciplina
Pag. 5 a 8 un'azione di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che la stessa non può essere estesa ai danni subiti "iure proprio" dai con- giunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro, risultando, invece, applica- bile nell'ipotesi in cui i congiunti richiedano il risarcimento "iure hereditatis" del danno cd. terminale subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro (…) nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei con- fronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (SS.UU., 30.11.2022,
n°35318).
Correttamente, pertanto, il Tribunale di Foggia ha sussunto la presente fattispecie nell'art. 144 D.Lgs. 209/2005.
Con l'ultimo motivo di appello, la si duole del fatto che il primo Parte_1 giudice, il quale ha ritenuto sussistente il concorso di colpa del de cuius e dei suoi eredi, lo abbia stimato “(…) nella troppo contenuta misura del 25%, non ha tenuto nella debita considerazione quanto emerso in seno alla CTU medico-legale e dalle cartelle cliniche del defunto, né ha mai ammesso gli ordini di esibizione richiesti ab initio dalla CP_4
onde poter più compiutamente ponderare e valutare, in punto an e quantum, la
[...] misura della compartecipazione colposa di e dei suoi familiari nella Persona_1 determinazione dell'exitus” (cfr. appello, pag. 19).
Più specificamente, l'appellante precisa che “Dall'esame della stessa documenta- zione medica prodotta da parte istante-appellata emerge che la morte del , CP_1 avvenuta in data 31 agosto 2017, cioè a distanza di più di quaranta giorni dall'evento sinistroso, non può assolutamente considerarsi riconducibile al narrato sinistro stradale ma all'incuria dello stesso e dei suoi congiunti, i quali rifiutavano di Persona_1 sottoporre il alle terapie ed agli interventi chirurgici consigliati dal personale CP_5 sanitario, opponendosi al ricovero dell'infortunato in ben due occasioni antecedenti al nefasto exitus” (cfr. appello, pagg. 19 e 20).
Chiede, pertanto, che la domanda di risarcimento, in entrambe le sue declina- zioni, sia integralmente rigettata.
L'assunto è totalmente infondato.
La non ha tenuto conto dei chiarimenti che il C.T.U. ebbe a ren- Parte_1 dere a seguito delle osservazioni svolte dal consulente medico-legale di parte del sig.
Pag. 6 a 8 . CP_1
Nello specifico, il perito d'ufficio, chiamato a pronunciarsi sull'effettiva incidenza eziologica sul decesso della decisione dei parenti del sig. di riportare Persona_2
a casa il loro congiunto, ha così risposto: “Per quanto attiene il rapporto concausale con la decisione dei familiari di soprassedere all'ulteriore intervento chirurgico proposto dai
Neurochirurghi alle h. 22,30 del 29 agosto 2017, dobbiamo convenire con quanto pro- spettato dal Collega Ctp Dott. C. . In effetti, esaminando la Letteratura Me- Per_3 dico-Scientifica sul punto, in parte dallo stesso richiamata, è possibile constatare che in caso di emorragie cerebrali intraparenchimali recidive (localizzazione ben diversa dall'emorragia sub-durale) le chances di sopravvivenza sono minime, quasi prossime allo zero, tali da vanificare un eventuale tentativo chirurgico quale quello che fu propo- sto. Stando così le cose, dovendo necessariamente espungere il ruolo concausale rap- presentato dalla decisione dei familiari del fu di non sottoporre lo Persona_1 stesso ad ulteriore intervento neurochirurgico, la risposta al quesito n. 3 può essere così rimodulata: “L'exitus del fu fu concausato dalle conseguenze del Persona_1 sinistro stradale del 20 luglio 2017 e dalla scarsa coagulabilità ematica determinata dalla necessaria terapia anti-coagulante orale in atto;
per quanto concerne le chanches di sopravvivenza all'ulteriore intervento neurochirurgico che fu proposto nella serata del
29 agosto 2017, in base alla Letteratura Medico-Scientifica sul punto, queste risultavano essere minime, quasi prossime allo zero”” (cfr. C.T.U., pagg. 18 e 19).
Il motivo va, quindi, rigettato.
L'appello va, conclusivamente, accolto nei limiti di cui in motivazione e la sen- tenza di primo grado va parzialmente riformata, riconoscendo al sig. Controparte_1 esclusivamente il risarcimento del danno biologico terminale, così come liquidato dal primo giudice, in € 2.410,00 per i giorni di inabilità temporanea totale ed € 2.771,50 per i giorni di inabilità temporanea al 50%, per un totale di € 5.181,50, oltre ad €
1.293,38 per danno morale, per complessivi € 6.474,88.
Suddetta somma, già rivalutata all'attualità, va devalutata alla data del sinistro e sulla medesima, di anno in anno rivalutata, vanno riconosciuti gli interessi legali fino alla data di pubblicazione della presente decisione.
Sulla somma così ottenuta, vanno aggiunti gli ulteriori interessi legali, dalla pub- blicazione della presente decisione sino al soddisfo.
Pag. 7 a 8 L'accoglimento dell'appello, con conseguente sensibile riduzione della condanna al risarcimento del danno inferta dal primo giudice, comporta, altresì, la condanna della al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che, Parte_1 compensate per un terzo, seguono la soccombenza e sono liquidate, come da disposi- tivo, sulla base dei valori medi della tariffa ex D.M. n°55/2014, nello scaglione di valore corrispondente alla condanna, tenendo conto delle specifiche e particolari questioni di fatto e di diritto trattate e del tenore delle difese dalle parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...] nei confronti di , ogni diversa istanza ed Parte_4 Controparte_1 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impu- gnata, condanna la al pagamento a titolo di risarci- Parte_1 mento, in favore di , dell'importo di € 6.474,88. Suddetta somma, Controparte_1 già rivalutata all'attualità, va devalutata alla data del sinistro e sulla medesima, di anno in anno rivalutata, vanno riconosciuti gli interessi legali fino alla data di pubbli- cazione della presente decisione. Sulla somma così ottenuta, vanno aggiunti gli ulte- riori interessi legali, dalla pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo;
2. condanna la al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese del doppio grado del giudizio che, compensate per un terzo,
[...] liquida, in tale ridotta misura, per il primo grado, in € 345,00 per spese ed € 3.385,00 per compensi e, per il presente grado, in € 2.645,00 per compensi (con esclusione della fase istruttorie e di trattazione), il tutto oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. (se dovuta) come per legge;
3. pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. come Parte_1 liquidate in primo grado.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
Il Presidente dott. Salvatore GRILLO
Il Consigliere Relatore avv. Michele TROISI
Pag. 8 a 8