TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/10/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Marta Vassallo Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 196 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. COFFRINI MARCELLO parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e dife- Controparte_1 C.F._2 sa dall'Avv. PENNESI ANDREA parte resistente
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: divorzio - cessazione effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI come in verbale di udienza in data 22/10/2025
pagina 1 di 4 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 24/01/2025 hiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concor- datario celebrato in Sala Baganza (PR) il 21/06/1986 tra il ricorrente e
[...]
, unione dalla quale in data 16/12/1986 nasceva il figlio CP_2
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. La difesa di parte ri- Per_1 corrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come succes- sivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando atto che i coniugi vivevano separati dal 23/11/1998, data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, poi definito con decreto di omologa del Tribunale di
Parma reso in data 11/12/1998. Parte ricorrente formulava, altresì, ulteriori do- mande accessorie inerenti la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Si costituiva in giudizio , la quale non si opponeva Controparte_1 alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, tutta- via, una diversa regolamentazione delle questioni accessorie.
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 23/09/2025 le parti, presenti personalmente, confermavano di non volersi riconciliare.
Successivamente, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la defini- zione conciliativa del giudizio alle condizioni congiunte depositate in atti.
All'udienza del 22/10/2025 i procuratori delle parti confermavano di voler defini- re consensualmente il giudizio alle condizioni sopra richiamate, così come preci- sato nel corso della medesima udienza, precisando le conclusioni in conformità, con rinuncia a termini per scritti conclusivi.
La causa veniva quindi assegnata in decisione al Collegio e discussa nella camera di consiglio del 24/10/2025.
§
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effet- ti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, la separazione dei coniugi, uniti in matrimonio concordatario in Sala Ba- ganza (PR) il 21/06/1986, è definita da decreto di omologa emessa dal Tribunale di Parma in data 11/12/1998.
pagina 2 di 4 Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono per- tanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere ac- certato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spiritua- le tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In merito alle domande accessorie, inerenti gli aspetti più propriamente economi- ci, ritiene il Collegio che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposi- zioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle ri- spettive posizioni.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal Tri- bunale, nei termini di cui in dispositivo.
Visto l'accordo raggiunto dalle parti anche in ordine alle spese di lite, sussistono giustificati motivi per disporne la compensazione integrale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 21/06/1986 in Sala Baganza tra nato a [...] il [...]) Parte_1
e (nata a [...] il [...]), matri- Controparte_1 monio trascritto nei registri dello Stato Civile di Sala Baganza, atto n. 9, Parte
2, S. A, anno 1986;
2) prende atto che trasferirà, senza richiedere alcun compenso, Parte_1 alla signora la propria quota di proprietà, pari al 50%, Controparte_1 dell'immobile di Via Piacenza Nuovo n. 69 bis, Comune di PARMA (G337)
(PR) Sez. Urb. 1 Foglio 1 Particella 2709 Subalterno 2, con atto pubblico a mi- nistero Notaio con studio in Parma, Strada Langhira- Persona_2 no n. 9, a spese della signora;
CP_1
3) dispone che versi a a titolo di assegno di- Parte_1 Controparte_1 vorzile la somma mensile di € 200,00 entro il giorno 25 di ogni mese, a mezzo di versamento su un istituendo c/c online su www.revolut.com/it:
pagina 3 di 4 4) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SALA
BAGANZA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
5) dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 24/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott.ssa Simone Medioli Devoto
pagina 4 di 4