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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/11/2025, n. 2417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2417 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
n.7893/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, GE AR
LA, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dell'avv. DELLAFORTUNA MICHELINA -c.f. , C.F._2 nonché dell'avv. PRESICCI MICHELE -c.f. ; C.F._3
-parte ricorrente-
e
; Controparte_1
-parte resistente- all'udienza del 25/11/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza:
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 22/10/2024 la parte ricorrente ha rassegnato nei confronti del le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“a) accertare e dichiarare che la signora è Parte_1 affetta da danno permanente ed irreversibile alla salute, epatite
C, ascrivibile ad una delle categorie della tabella allegata alla
L. 210/92 e riconducibile causalmente al contagio con il virus dell'epatite C avvenuto nel corso delle emotrasfusioni subite in
1 occasione del ricovero dal 26.10.1966 al 12.12.1966 presso l'Ospedale Civile di Barletta;
b) per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente al conseguimento dell'indennizzo ex Legge 25.02.1992 n. 210 nella misura indicata dalla legge;
c) condannare il in persona del Ministro Controparte_1
p.t., alla corresponsione dell'assegno legislativamente previsto in favore della ricorrente con gli interessi e rivalutazione sui singoli ratei dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa;
d) condannare il in persona del Controparte_1 CP_2
, al pagamento delle spese, competenze ed onorario di causa
[...] con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipanti”.
II. - Questo giudicante, riscontrata la mancata costituzione del a causa della notifica irregolare, ha Controparte_1 rinviato la causa all'udienza del giorno 14/10/2025, «disponendo la rinnovazione della notificazione nei confronti del
[...] presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari CP_1 territorialmente competente, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica corretto ( del Email_1 ricorso introduttivo del presente giudizio unitamente al presente provvedimento, al provvedimento adottato in data 02/04/2025, alla procura alle liti ed alla relata di notifica a cura della parte ricorrente nel rispetto dei termini di legge».
III. - All'udienza di rinvio del 14/10/2025 la difesa di parte ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in data
13/10/2025 ha chiesto di essere rimessa nuovamente in termini
(“Stante la irrituale rinnovazione della notificazione nei confronti del – come disposto con Controparte_3 provvedimento del 22.04.2025 – del ricorso, del decreto di fissazione di prima udienza, del decreto di rinvio ad altra udienza e del decreto di rinnovo notifica, effettuata in data
13.10.2025, chiedono di essere rimessi nei termini per effettuare il rinnovo della notifica nei termini di legge”).
2 IV. - Questo giudicante – con provvedimento adottato in data
14/10/2025 all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza – ha provveduto nei seguenti termini:
«ritenuto che, riscontrata l'irritualità della rinnovazione della notificazione nei confronti del eseguita Controparte_1 soltanto in data 13/10/2025 nonostante il termine accordato, ai sensi dell'art.291 c.p.c., da questo giudicante nell'ordinanza emessa in data 22/04/2025, occorre sollecitare il contraddittorio in merito alla questione pregiudiziale (rilevabile d'ufficio) della improcedibilità del ricorso».
V. - Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
V.1. - Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che non si ha ragione di disattendere [Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 9541 del 07/04/2023 (Rv. 667532 - 01)], «In tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che, dopo aver correttamente disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, stante il mancato perfezionamento del relativo procedimento, aveva reiterato tale ordine per ben due volte, nonostante il notificante non avesse dimostrato di essersi autonomamente attivato entro i termini di scadenza del primo termine assegnato)» [vedi anche Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 24474 del 2019 (ECLI:IT:CASS:2019:24474CIV): «che, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui, dopo la concessione di un termine per rinnovare una notificazione, anche la notificazione effettuata in rinnovazione risulti nulla, non è possibile concedere un secondo termine per un'ulteriore rinnovazione, giacché la natura perentoria del
3 termine assegnato per il rinnovo della notificazione ai sensi del primo comma dell'articolo 291 c.p.c. non consente che, per il compimento della medesima attività - cioè per il compimento di una notificazione valida - possa essere assegnato un nuovo termine;
l'art. 153 c.p.c., infatti, vieta la proroga dei termini perentori, salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal secondo comma dello stesso articolo 153 c.p.c. (cfr., da ultimo Cass. 20255/18, in motivazione, § 3)»].
V.2. - In applicazione del predetto principio, non è stato possibile accordare un ulteriore termine, non essendo stati neppure prospettati i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal secondo comma dello stesso articolo 153 c.p.c.
V.3. - Al riguardo, occorre rimarcare che la notificazione telematica all'indirizzo p.e.c. corretto dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bari territorialmente competente è stata eseguita (senza alcun problema di natura telematica) soltanto il giorno precedente a quello fissato per l'udienza di rinvio.
V.4. - Né può ritenersi eseguita ritualmente la prima notificazione, come prospettato dalla difesa di parte ricorrente nelle note conclusive autorizzate (“in data 11.11.2024 il ricorrente provvedeva a notificare ritualmente il ricorso e il decreto di fissazione prima udienza – 18.03.2025 – al
[...] ai seguenti due indirizzi PEC: CP_1
e Email_2
”), in quanto è stata eseguita Email_3 in data 11/11/2024 in maniera irregolare, utilizzando degli indirizzi di posta elettronica errati.
V.5. - È evidente, pertanto, che, in difetto di fatti integranti gli estremi del legittimo impedimento, deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso, restando preclusa l'adozione di qualsivoglia statuizione sul merito della controversia e sulle spese processuali.
P.Q.M.
4 disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara l'improcedibilità del ricorso;
-nulla per le spese processuali.
Trani, 25/11/2025
Il Giudice del Lavoro
GE AR LA
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, GE AR
LA, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dell'avv. DELLAFORTUNA MICHELINA -c.f. , C.F._2 nonché dell'avv. PRESICCI MICHELE -c.f. ; C.F._3
-parte ricorrente-
e
; Controparte_1
-parte resistente- all'udienza del 25/11/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza:
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 22/10/2024 la parte ricorrente ha rassegnato nei confronti del le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“a) accertare e dichiarare che la signora è Parte_1 affetta da danno permanente ed irreversibile alla salute, epatite
C, ascrivibile ad una delle categorie della tabella allegata alla
L. 210/92 e riconducibile causalmente al contagio con il virus dell'epatite C avvenuto nel corso delle emotrasfusioni subite in
1 occasione del ricovero dal 26.10.1966 al 12.12.1966 presso l'Ospedale Civile di Barletta;
b) per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente al conseguimento dell'indennizzo ex Legge 25.02.1992 n. 210 nella misura indicata dalla legge;
c) condannare il in persona del Ministro Controparte_1
p.t., alla corresponsione dell'assegno legislativamente previsto in favore della ricorrente con gli interessi e rivalutazione sui singoli ratei dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa;
d) condannare il in persona del Controparte_1 CP_2
, al pagamento delle spese, competenze ed onorario di causa
[...] con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipanti”.
II. - Questo giudicante, riscontrata la mancata costituzione del a causa della notifica irregolare, ha Controparte_1 rinviato la causa all'udienza del giorno 14/10/2025, «disponendo la rinnovazione della notificazione nei confronti del
[...] presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari CP_1 territorialmente competente, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica corretto ( del Email_1 ricorso introduttivo del presente giudizio unitamente al presente provvedimento, al provvedimento adottato in data 02/04/2025, alla procura alle liti ed alla relata di notifica a cura della parte ricorrente nel rispetto dei termini di legge».
III. - All'udienza di rinvio del 14/10/2025 la difesa di parte ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in data
13/10/2025 ha chiesto di essere rimessa nuovamente in termini
(“Stante la irrituale rinnovazione della notificazione nei confronti del – come disposto con Controparte_3 provvedimento del 22.04.2025 – del ricorso, del decreto di fissazione di prima udienza, del decreto di rinvio ad altra udienza e del decreto di rinnovo notifica, effettuata in data
13.10.2025, chiedono di essere rimessi nei termini per effettuare il rinnovo della notifica nei termini di legge”).
2 IV. - Questo giudicante – con provvedimento adottato in data
14/10/2025 all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza – ha provveduto nei seguenti termini:
«ritenuto che, riscontrata l'irritualità della rinnovazione della notificazione nei confronti del eseguita Controparte_1 soltanto in data 13/10/2025 nonostante il termine accordato, ai sensi dell'art.291 c.p.c., da questo giudicante nell'ordinanza emessa in data 22/04/2025, occorre sollecitare il contraddittorio in merito alla questione pregiudiziale (rilevabile d'ufficio) della improcedibilità del ricorso».
V. - Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
V.1. - Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che non si ha ragione di disattendere [Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 9541 del 07/04/2023 (Rv. 667532 - 01)], «In tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che, dopo aver correttamente disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, stante il mancato perfezionamento del relativo procedimento, aveva reiterato tale ordine per ben due volte, nonostante il notificante non avesse dimostrato di essersi autonomamente attivato entro i termini di scadenza del primo termine assegnato)» [vedi anche Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 24474 del 2019 (ECLI:IT:CASS:2019:24474CIV): «che, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui, dopo la concessione di un termine per rinnovare una notificazione, anche la notificazione effettuata in rinnovazione risulti nulla, non è possibile concedere un secondo termine per un'ulteriore rinnovazione, giacché la natura perentoria del
3 termine assegnato per il rinnovo della notificazione ai sensi del primo comma dell'articolo 291 c.p.c. non consente che, per il compimento della medesima attività - cioè per il compimento di una notificazione valida - possa essere assegnato un nuovo termine;
l'art. 153 c.p.c., infatti, vieta la proroga dei termini perentori, salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal secondo comma dello stesso articolo 153 c.p.c. (cfr., da ultimo Cass. 20255/18, in motivazione, § 3)»].
V.2. - In applicazione del predetto principio, non è stato possibile accordare un ulteriore termine, non essendo stati neppure prospettati i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal secondo comma dello stesso articolo 153 c.p.c.
V.3. - Al riguardo, occorre rimarcare che la notificazione telematica all'indirizzo p.e.c. corretto dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bari territorialmente competente è stata eseguita (senza alcun problema di natura telematica) soltanto il giorno precedente a quello fissato per l'udienza di rinvio.
V.4. - Né può ritenersi eseguita ritualmente la prima notificazione, come prospettato dalla difesa di parte ricorrente nelle note conclusive autorizzate (“in data 11.11.2024 il ricorrente provvedeva a notificare ritualmente il ricorso e il decreto di fissazione prima udienza – 18.03.2025 – al
[...] ai seguenti due indirizzi PEC: CP_1
e Email_2
”), in quanto è stata eseguita Email_3 in data 11/11/2024 in maniera irregolare, utilizzando degli indirizzi di posta elettronica errati.
V.5. - È evidente, pertanto, che, in difetto di fatti integranti gli estremi del legittimo impedimento, deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso, restando preclusa l'adozione di qualsivoglia statuizione sul merito della controversia e sulle spese processuali.
P.Q.M.
4 disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara l'improcedibilità del ricorso;
-nulla per le spese processuali.
Trani, 25/11/2025
Il Giudice del Lavoro
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