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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 4085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4085 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro – composta dai magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del giorno 13 ottobre 2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili riunite iscritte ai numeri 2872 e 2880 del registro generale degli affari contenziosi relativo all'anno 2023 vertenti TRA
(CF. ), Parte_1 P.IVA_1 in per a Via o Visconti n. 8 rappresentata e difesa – giusta procura rilasciata su foglio separato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83, terzo comma, c.p.c., da intendersi apposta in calce all'atto anche ai sensi dell'art. 18 comma 5 D.M. n. 44/2011 come sostituito - dal D.M. 48/2013– dall'Avv. Valeria Coppola (C.F. ), elettivamente domiciliata presso quest'ultima in Castellammare di CodiceFiscale_1 Stabi 4 (la procuratrice ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata: ov-vero, in subordine, al Email_1 seguente numero di fax 081/8846634);
, ente pubblico economico, che, in forza del Controparte_1 dispo e 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1° luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del , tra cui CP_2 CP_3
, con sede in Roma, in Via Giuse , codice Controparte_4 persona del suo procuratore speciale, – in P.IVA_2 Controparte_5 qualità di Respon oduttivi del Giudizio , a ciò a cura Pt_2 speciale, autenticata per atto Notaio pertorio nr. 180008, raccolta nr. Persona_1 12317 del 25/05/2023, rappresentat procura in calce al presente atto, dall'avv. Luigi Massa (C.F: ), del Foro di Torre Annunziata, presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domi eco (NA), alla Via V. Veneto, n. 36, il quale chiede di potere ricevere le comunicazioni all'indirizzo di PEC Email_2
Appellanti
E
(C.F. nata a [...], il [...] e CP_6 C.F._3 resid Abate esare n.22, rappresentata e difesa, nel pregresso grado di giudizio dall'Avv. Rosanna D'Avino ( ) – giusta CodiceFiscale_4 procura rilasciata su foglio separato ai sensi e per gli effetti ma, c.p.c., da intendersi apposta in calce all'atto anche ai sensi dell'art. 18 comma 5 D.M. n. 44/2011 come sostituito dal D.M. 48/2013 e elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Gragnano (Na), alla Via Roma n.85, c.a.p. 80054, come in atti, indirizzo di posta elettronica certificata :
Email_3
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1148/2022
1 pubblicata il 22.03.2023.
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi la e l Parte_1 [...]
hann le Controparte_1
funzione di giudice del lavoro, accolse i ricorsi (separatamente proposti e successivamente riuniti) proposti da al fine di ottenere l'annullamento CP_6 dell'intimazione di pagamento N. 071 50 e della presupposta cartella di pagamento N. 0712017002202921000, nonché della cartella di pagamento N. 071201901422524880000, inerenti contributi previdenziali per gli anni 2014 e 2015 dovuti alla
, oltre contributi maternità per gli anni 2015 e Parte_3
, l'istante dedusse l'illegittimità delle pretese chiedendo, in via principale, l'accertamento del diritto al pagamento nella misura agevolata del saldo e stralcio, a suo dire ingiustamente negato, con ogni conseguenza di legge e, in subordine, la rideterminazione degli importi effettivamente dovuti in proporzione al reddito professionale reale. Il Giudice adìto, rigettata la domanda di parte ricorrente relativa alla restituzione dei contributi (rivolta alla Cassa di appartenenza) statuì nei seguenti termini: “Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulle opposizioni a cartella di pagamento proposte da con separati ricorsi del 22/2/2017, del 12/12/2019 e del CP_6 28/2/2020, successivam onfronti di Parte_3
+ co
[...] Controparte_1 ann te;
b)rigetta ogni altra domanda della ricorrente;
c)compensa le spese;
d)fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione”. Più specificamente, con riferimento alla pretesa di € 2.095,54 consacrata nell'intimazione di pagamento N. 07109201903880433150 e nella presupposta cartella di pagamento N. 071 2017002202921000 per contributi dovuti alla Forense per il 2014 , oltre contributo maternità Pt_3 anno 2015, il Tribunale in motivazione r che sussistesse “il diritto dell'istante alla rideterminazione dell'importo” non apparendo adeguatamente giustificato il diniego di definizione agevolata opposto a in ordine all'ammissione al beneficio del saldo e stralcio “alla CP_6 luce delle previsioni sul saldo e stralcio delle somme portate in cartella, e in base alla documentazione reddituale prodotta dall'istante”. Quanto alla pretesa di euro 3.418,72 di cui alla cartella N. 071201901422524880000, relativa alla richiesta a titolo di contributi previdenziali per l'anno 2015 e maternità 2018, il Tribunale dichiarò la somma richiesta “esorbitante e sproporzionata rispetto ai redditi irrisori percepiti dall'istante negli anni di riferimento”, statuendo la necessità della sua rideterminazione.
Con i rispettivi ricorsi entrambe le parti appellanti indicate in epigrafe hanno censurato la sentenza lamentando la mancanza di un'adeguata motivazione e l'infondatezza delle opposizioni proposte dalla a fronte della sussistenza dell'obbligo contributivo. Hanno quindi chiesto CP_6 disporsi la rifor entenza con conseguente rigetto delle opposizioni proposte.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituita in giudizio l'appellata che ha resistito al gravame chiedendo disporsi il rigetto dello stesso. CP_6
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione scritta dei due procedimenti con sostituzione dell'udienza del 13 ottobre 2025.
Acquisite le note di trattazione e disposta la riunione del procedimento iscritto al numero 2880/2023 RG al presente, all'esito della camera di consiglio successiva all'udienza la Corte ha deciso nei termini di seguito esposti.
§§§
In via del tutto preliminare la Corte osserva che la statuizione di rigetto della domanda di restituzione della contribuzione, avanzata dall'avv. nel giudizio di prime cure promosso CP_6 nei confronti della , è divenuta d causa della mancata proposizione Parte_3 dell'impugnazione i
Quanto agli appelli proposti sia dalla che dall la Corte Parte_4 Controparte_1 osserva che gli stessi sono fondati e devono ti,
2 Appare opportuno rammentare che, secondo quanto emerge pacificamente dagli atti e dalle conformi deduzioni delle parti, l'appellata è stata iscritta alla a decorrere CP_6 Pt_3 dal 2005.
Successivamente, ha presentato domanda di cancellazione per mancanza della continuità professionale a seguito della quale la Giunta Esecutiva, nella seduta del 22/02/2013, ha deliberato in conformità con effetto dal 22.12.2011.
In seguito all'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione dell'art. 21, commi 8 e 9, legge 247/2012, l'odierna appellata è stata nuovamente iscritta alla con decorrenza 2014 e, Pt_3 stante il precedente periodo di iscrizione, le sono state applicate ilitazioni di cui all'art. 7 relativamente alla riduzione alla metà del contributo integrativo minimo (8° e 9° anno) ed all'art. 9 relativamente alla riduzione alla metà del contributo soggettivo minimo per il 2014 (8° anno di iscrizione), avendo la professionista dichiarato un reddito inferire ad € 10.300,00. Difatti, l'art. 7, commi 2 e 3, prevede esplicitamente che il contributo soggettivo minimo è ridotto alla metà “per i primi 6 anni di iscrizione alla ed il contributo integrativo minimo non è dovuto “per i primi 5 Pt_3 anni di iscrizione alla amente l'art. 9 consente “per i primi otto anni di iscrizione alla Pt_3
, anche non c tivi, la facoltà ai percettori di reddito inferiore ad € 10.300 di versare il Pt_3 uto soggettivo minimo in misura pari alla metà di quanto dovuto ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) e 2 del Regolamento. Si rappresenta, inoltre, che l'art. 12 del Regolamento prevede che le agevolazioni contributive di cui all'art. 7 si applicano senza tener conto dei limiti di età ivi previsti anche nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore dello stesso erano già iscritti ad un Albo ma non alla Pt_3
Tali circostanze, specificamente dedotte dalla e richiamate dall , non sono state Pt_3 CP_7 contestate dall'odierna appellata che ha eccepito prodotto un redd lto ridotto ed ha richiamato la sussistenza di proprie difficoltà economiche per invocare il diritto al “saldo e stralcio della contribuzione” quale fatto modificativo o addirittura estintivo dell'obbligazione. In questa sede, poi, ha depositato una serie di ricevute di pagamento afferenti ad una “rottamazione” senza fornire la prova dell'istanza e senza indicare espressamente a quali debiti siano imputabili tali versamenti.
In sostanza, -non avendo contestato gli elementi costitutivi della pretesa CP_6 contributiva (iscrizi esercizio dell'attività)- aveva l'onere di provare gli elementi modificativi o i fatti estintivi dell'obbligazione stessa.
Ciò non ha fatto, fornendo una confusa ricostruzione dei fatti basata sulla sussistenza di una condizione di difficoltà economica, neanche compiutamente dimostrata. Inoltre ha dedotto di non aver mai chiesto l'indennità di maternità, circostanza che non può certo essere imputata alla
Pt_3
Il giudice di primo grado -con una sentenza impropriamente ispirata ad un'equità non applicabile al caso in esame- ha accolto le doglianze ma non ha tenuto conto:
a) Della mancata prova dei presupposti per ottenere l'applicazione della disciplina di cui alla Legge n. 145/2018 (che nel caso in esame presupponeva la formale adesione dell'Ente, mediante delibera che non risulta essere stata prodotta), b) Dell'assenza di contestazioni specifiche relative ai conteggi della contribuzione pretesa dalla per l'anno 2015 e maternità 2018. Pt_3 A fronte arenze assertive, sussistendo pacificamente l'obbligo per gli iscritti agli Albi di procedere al versamento della contribuzione soggettiva quale prestazione patrimoniale avente la finalità di contribuire agli obblighi finanziari del regime previdenziale dei lavoratori interessati (cfr. Corte Cost. nn. 173/1986, 349/1985 e 202/2006), il primo giudice avrebbe dovuto respingere i ricorsi proposti dall'odierna appellata perché palesemente infondati.
I richiami generici alle difficoltà economiche;
all'assenza di abitualità nell'esercizio della professione;
al pagamento delle rate di una non meglio precisata “rottamazione” non consentono di ritenere stinta l'obbligazione contributiva oggetto di causa.
Per tali motivi, gli appelli devono essere accolti.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sui giudizi di appello riuniti ed iscritti ai numeri 2872 e 2880 del registro generale degli affari contenziosi relativo all'anno 2023, così provvede:
-accoglie gli appelli riuniti e, per l'effetto, rigetta le opposizioni separatamente proposte da rispettivamente all'intimazione di pagamento N. 07109201903880433150 (ed alla CP_6 ella di pagamento N. 0712017002202921000) nonché della cartella di pagamento N. 071201901422524880000;
-condanna l'appellata al pagamento, in favore di ciascuna delle parti CP_6 appellanti, delle spese del d dizio che liquida in complessivi euro 1.865,00 per il primo grado ed euro 1984,00 per il grado di appello, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali.
Napoli, così deciso il 13 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.sa Anna Carla Catalano
4
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro – composta dai magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del giorno 13 ottobre 2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili riunite iscritte ai numeri 2872 e 2880 del registro generale degli affari contenziosi relativo all'anno 2023 vertenti TRA
(CF. ), Parte_1 P.IVA_1 in per a Via o Visconti n. 8 rappresentata e difesa – giusta procura rilasciata su foglio separato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83, terzo comma, c.p.c., da intendersi apposta in calce all'atto anche ai sensi dell'art. 18 comma 5 D.M. n. 44/2011 come sostituito - dal D.M. 48/2013– dall'Avv. Valeria Coppola (C.F. ), elettivamente domiciliata presso quest'ultima in Castellammare di CodiceFiscale_1 Stabi 4 (la procuratrice ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata: ov-vero, in subordine, al Email_1 seguente numero di fax 081/8846634);
, ente pubblico economico, che, in forza del Controparte_1 dispo e 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1° luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del , tra cui CP_2 CP_3
, con sede in Roma, in Via Giuse , codice Controparte_4 persona del suo procuratore speciale, – in P.IVA_2 Controparte_5 qualità di Respon oduttivi del Giudizio , a ciò a cura Pt_2 speciale, autenticata per atto Notaio pertorio nr. 180008, raccolta nr. Persona_1 12317 del 25/05/2023, rappresentat procura in calce al presente atto, dall'avv. Luigi Massa (C.F: ), del Foro di Torre Annunziata, presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domi eco (NA), alla Via V. Veneto, n. 36, il quale chiede di potere ricevere le comunicazioni all'indirizzo di PEC Email_2
Appellanti
E
(C.F. nata a [...], il [...] e CP_6 C.F._3 resid Abate esare n.22, rappresentata e difesa, nel pregresso grado di giudizio dall'Avv. Rosanna D'Avino ( ) – giusta CodiceFiscale_4 procura rilasciata su foglio separato ai sensi e per gli effetti ma, c.p.c., da intendersi apposta in calce all'atto anche ai sensi dell'art. 18 comma 5 D.M. n. 44/2011 come sostituito dal D.M. 48/2013 e elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Gragnano (Na), alla Via Roma n.85, c.a.p. 80054, come in atti, indirizzo di posta elettronica certificata :
Email_3
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1148/2022
1 pubblicata il 22.03.2023.
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi la e l Parte_1 [...]
hann le Controparte_1
funzione di giudice del lavoro, accolse i ricorsi (separatamente proposti e successivamente riuniti) proposti da al fine di ottenere l'annullamento CP_6 dell'intimazione di pagamento N. 071 50 e della presupposta cartella di pagamento N. 0712017002202921000, nonché della cartella di pagamento N. 071201901422524880000, inerenti contributi previdenziali per gli anni 2014 e 2015 dovuti alla
, oltre contributi maternità per gli anni 2015 e Parte_3
, l'istante dedusse l'illegittimità delle pretese chiedendo, in via principale, l'accertamento del diritto al pagamento nella misura agevolata del saldo e stralcio, a suo dire ingiustamente negato, con ogni conseguenza di legge e, in subordine, la rideterminazione degli importi effettivamente dovuti in proporzione al reddito professionale reale. Il Giudice adìto, rigettata la domanda di parte ricorrente relativa alla restituzione dei contributi (rivolta alla Cassa di appartenenza) statuì nei seguenti termini: “Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulle opposizioni a cartella di pagamento proposte da con separati ricorsi del 22/2/2017, del 12/12/2019 e del CP_6 28/2/2020, successivam onfronti di Parte_3
+ co
[...] Controparte_1 ann te;
b)rigetta ogni altra domanda della ricorrente;
c)compensa le spese;
d)fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione”. Più specificamente, con riferimento alla pretesa di € 2.095,54 consacrata nell'intimazione di pagamento N. 07109201903880433150 e nella presupposta cartella di pagamento N. 071 2017002202921000 per contributi dovuti alla Forense per il 2014 , oltre contributo maternità Pt_3 anno 2015, il Tribunale in motivazione r che sussistesse “il diritto dell'istante alla rideterminazione dell'importo” non apparendo adeguatamente giustificato il diniego di definizione agevolata opposto a in ordine all'ammissione al beneficio del saldo e stralcio “alla CP_6 luce delle previsioni sul saldo e stralcio delle somme portate in cartella, e in base alla documentazione reddituale prodotta dall'istante”. Quanto alla pretesa di euro 3.418,72 di cui alla cartella N. 071201901422524880000, relativa alla richiesta a titolo di contributi previdenziali per l'anno 2015 e maternità 2018, il Tribunale dichiarò la somma richiesta “esorbitante e sproporzionata rispetto ai redditi irrisori percepiti dall'istante negli anni di riferimento”, statuendo la necessità della sua rideterminazione.
Con i rispettivi ricorsi entrambe le parti appellanti indicate in epigrafe hanno censurato la sentenza lamentando la mancanza di un'adeguata motivazione e l'infondatezza delle opposizioni proposte dalla a fronte della sussistenza dell'obbligo contributivo. Hanno quindi chiesto CP_6 disporsi la rifor entenza con conseguente rigetto delle opposizioni proposte.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituita in giudizio l'appellata che ha resistito al gravame chiedendo disporsi il rigetto dello stesso. CP_6
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione scritta dei due procedimenti con sostituzione dell'udienza del 13 ottobre 2025.
Acquisite le note di trattazione e disposta la riunione del procedimento iscritto al numero 2880/2023 RG al presente, all'esito della camera di consiglio successiva all'udienza la Corte ha deciso nei termini di seguito esposti.
§§§
In via del tutto preliminare la Corte osserva che la statuizione di rigetto della domanda di restituzione della contribuzione, avanzata dall'avv. nel giudizio di prime cure promosso CP_6 nei confronti della , è divenuta d causa della mancata proposizione Parte_3 dell'impugnazione i
Quanto agli appelli proposti sia dalla che dall la Corte Parte_4 Controparte_1 osserva che gli stessi sono fondati e devono ti,
2 Appare opportuno rammentare che, secondo quanto emerge pacificamente dagli atti e dalle conformi deduzioni delle parti, l'appellata è stata iscritta alla a decorrere CP_6 Pt_3 dal 2005.
Successivamente, ha presentato domanda di cancellazione per mancanza della continuità professionale a seguito della quale la Giunta Esecutiva, nella seduta del 22/02/2013, ha deliberato in conformità con effetto dal 22.12.2011.
In seguito all'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione dell'art. 21, commi 8 e 9, legge 247/2012, l'odierna appellata è stata nuovamente iscritta alla con decorrenza 2014 e, Pt_3 stante il precedente periodo di iscrizione, le sono state applicate ilitazioni di cui all'art. 7 relativamente alla riduzione alla metà del contributo integrativo minimo (8° e 9° anno) ed all'art. 9 relativamente alla riduzione alla metà del contributo soggettivo minimo per il 2014 (8° anno di iscrizione), avendo la professionista dichiarato un reddito inferire ad € 10.300,00. Difatti, l'art. 7, commi 2 e 3, prevede esplicitamente che il contributo soggettivo minimo è ridotto alla metà “per i primi 6 anni di iscrizione alla ed il contributo integrativo minimo non è dovuto “per i primi 5 Pt_3 anni di iscrizione alla amente l'art. 9 consente “per i primi otto anni di iscrizione alla Pt_3
, anche non c tivi, la facoltà ai percettori di reddito inferiore ad € 10.300 di versare il Pt_3 uto soggettivo minimo in misura pari alla metà di quanto dovuto ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) e 2 del Regolamento. Si rappresenta, inoltre, che l'art. 12 del Regolamento prevede che le agevolazioni contributive di cui all'art. 7 si applicano senza tener conto dei limiti di età ivi previsti anche nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore dello stesso erano già iscritti ad un Albo ma non alla Pt_3
Tali circostanze, specificamente dedotte dalla e richiamate dall , non sono state Pt_3 CP_7 contestate dall'odierna appellata che ha eccepito prodotto un redd lto ridotto ed ha richiamato la sussistenza di proprie difficoltà economiche per invocare il diritto al “saldo e stralcio della contribuzione” quale fatto modificativo o addirittura estintivo dell'obbligazione. In questa sede, poi, ha depositato una serie di ricevute di pagamento afferenti ad una “rottamazione” senza fornire la prova dell'istanza e senza indicare espressamente a quali debiti siano imputabili tali versamenti.
In sostanza, -non avendo contestato gli elementi costitutivi della pretesa CP_6 contributiva (iscrizi esercizio dell'attività)- aveva l'onere di provare gli elementi modificativi o i fatti estintivi dell'obbligazione stessa.
Ciò non ha fatto, fornendo una confusa ricostruzione dei fatti basata sulla sussistenza di una condizione di difficoltà economica, neanche compiutamente dimostrata. Inoltre ha dedotto di non aver mai chiesto l'indennità di maternità, circostanza che non può certo essere imputata alla
Pt_3
Il giudice di primo grado -con una sentenza impropriamente ispirata ad un'equità non applicabile al caso in esame- ha accolto le doglianze ma non ha tenuto conto:
a) Della mancata prova dei presupposti per ottenere l'applicazione della disciplina di cui alla Legge n. 145/2018 (che nel caso in esame presupponeva la formale adesione dell'Ente, mediante delibera che non risulta essere stata prodotta), b) Dell'assenza di contestazioni specifiche relative ai conteggi della contribuzione pretesa dalla per l'anno 2015 e maternità 2018. Pt_3 A fronte arenze assertive, sussistendo pacificamente l'obbligo per gli iscritti agli Albi di procedere al versamento della contribuzione soggettiva quale prestazione patrimoniale avente la finalità di contribuire agli obblighi finanziari del regime previdenziale dei lavoratori interessati (cfr. Corte Cost. nn. 173/1986, 349/1985 e 202/2006), il primo giudice avrebbe dovuto respingere i ricorsi proposti dall'odierna appellata perché palesemente infondati.
I richiami generici alle difficoltà economiche;
all'assenza di abitualità nell'esercizio della professione;
al pagamento delle rate di una non meglio precisata “rottamazione” non consentono di ritenere stinta l'obbligazione contributiva oggetto di causa.
Per tali motivi, gli appelli devono essere accolti.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sui giudizi di appello riuniti ed iscritti ai numeri 2872 e 2880 del registro generale degli affari contenziosi relativo all'anno 2023, così provvede:
-accoglie gli appelli riuniti e, per l'effetto, rigetta le opposizioni separatamente proposte da rispettivamente all'intimazione di pagamento N. 07109201903880433150 (ed alla CP_6 ella di pagamento N. 0712017002202921000) nonché della cartella di pagamento N. 071201901422524880000;
-condanna l'appellata al pagamento, in favore di ciascuna delle parti CP_6 appellanti, delle spese del d dizio che liquida in complessivi euro 1.865,00 per il primo grado ed euro 1984,00 per il grado di appello, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali.
Napoli, così deciso il 13 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.sa Anna Carla Catalano
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