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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/04/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3117/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3117/2023 promossa da:
(C.F. , cittadino italiano, nato a [...], il Parte_1 C.F._1
13.11.1987, residente in [...], rappresentato e difeso, in via congiunta e disgiunta tra loro, dagli Avv.ti Laura Manzella (C.F. , pec: C.F._2
fax: 02.962.47.33), Debora Ranieri (C.F. Email_1
; pec: fax: 02.962.47.33) e Anna Sioli C.F._3 Email_2
(C.F. , pec: fax: 02.962.47.33), del Foro di C.F._4 Email_3
Busto Arsizio, con studio in Saronno (VA), Via Diaz n. 10 ed ivi elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti ex art. 83, comma 3, c.p.c., in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._5 in Cogliate (MB) alla via Battisti n.25, rappresentata e difesa dall'Avv. Ivano Alessandro Perlino del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio sito in Milano alla via Paullo n°12, come da delega in atti. L'Avv. Ivano Alessandro Perlino dichiara che le comunicazioni di cancelleria possono essere effettuate al numero di fax 02.89452955 ovvero all'indirizzo di posta elettronica PEC:
Email_4
RESISTENTE
Con l'intervento di avv. Elena MARIA BRAMBATI nella qualità di curatore speciale delle figlie minori Per_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._6 Persona_2 C.F._7 pagina 1 di 2 del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI per Parte_1
Chiede la pronuncia di divorzio con prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande.
per Controparte_1
Nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in forza di sentenza Tribunale di Monza nr. 2443/2023 passata in giudicato.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il giudice delegato in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
III. Le spese del presente giudizio verranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e in data 19.6.2015 in SE (trascritto al nr. 6 parte
[...] Parte_1
II serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2015); II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di SE per le annotazioni ai sensi degli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n. 898;
III. Provvede in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza. IV. Riserva alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Presidente
dott.ssa Carmen Arcellaschi
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