Decreto cautelare 15 dicembre 2025
Sentenza breve 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 21/01/2026, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00418/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07023/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7023 del 2025, proposto da
OR LP, titolare della omonima ditta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Fidanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marcianise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. n. 68537 del 10.12.2025, notificato in pari data a mani del ricorrente, con il quale il Comune di Marcianise ha disposto il “divieto immediato di prosecuzione ad horas dell'attività” dell'attività di trattamento e di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in titolarità della ditta OR LP oggetto di Autorizzazione Unica Ambientale n. 36 del 22.09.2026;
b) della diffida del 28.07.2025 della Provincia di Caserta - citata nel doc. sub a);
c) della comunicazione del 23.10.2025 della Provincia di Caserta recante l'avvio del procedimento di sospensione dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 36 del 22.09.2026;
d) della determinazione n. 2023 del 01.12.2025 della Provincia di Caserta recante la sospensione dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 36 del 22.09.2026;
e) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso e conseguente per quanto lesivo della posizione e dei diritti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marcianise;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. LU Di IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con il ricorso in oggetto, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe recante la sospensione dell’Autorizzazione Unica Ambientale n. 36 del 22.9.2026 in riferimento ad un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Marcianise, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili;
- con provvedimento del 29.12.2025 il Comune di Marcianise ha disposto la revoca del provvedimento impugnato dando atto dell’ottemperanza della società alle prescrizioni precedentemente impartite;
- pertanto, con memoria depositata in data 8.1.2026, la parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in quanto la predetta revoca è satisfattiva dell’interesse azionato in giudizio;
- all’udienza camerale del 13.1.2026 fissata per l’esame della domanda cautelare la sezione si è riservata di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, sussistendo i presupposti di legge;
Ritenuto che:
- può essere condivisa la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere poiché tale istituto opera quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato (Cons. Stato, sez. II, n. 1227/2020); è quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato, sez. V, n. 1332/2016), situazione che si ravvisa nella presente fattispecie alla luce del sopravvenuto atto di autotutela;
- considerato che la definizione in rito giustifica la compensazione delle spese di giudizio;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA ZE, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
LU Di IT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU Di IT | MA ZE |
IL SEGRETARIO