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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/04/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dr. Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dr. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.1224/2023 R.G., avverso la sentenza n.2056/2023 del Tribunale di Foggia tra
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 elettivamente domiciliata in S. Maria C.V. presso lo studio dell'avv. Giuseppe Merola, che la rappresenta e difende come da procura speciale in atti
Appellante/Appellata incidentale
e
rappresentato e difeso dagli avv.ti Eugenio Galluppi e Duilio Manella Controparte_1 come da procura speciale in atti
Appellato/Appellante incidentale
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente;
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. ha evocato innanzi al Tribunale di Foggia l Controparte_1 [...]
per ivi sentirla condannare a pagare € 210.232,05 o altra somma di giustizia (oltre accessori Pt_1 nonché spese di lite e costi di CTU anche relativi a procedimento ex art.696 bis c.p.c. precedentemente promosso nei confronti della stessa controparte) a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da lui subìti per avere contratto, dopo essersi sottoposto il 12.12.13 presso l'ospedale Tatarella di Cerignola ad un intervento chirurgico di cataratta all'occhio destro, un'infezione batterica ambientale, con perdita dell'occhio operato.
1 Part
Costituitasi in giudizio l (che ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata), mutato il rito e istruita la causa mediante espletamento di una nuova CTU, con sentenza del 24.7.23 il giudice adìto, premessa la natura contrattuale dell'invocata responsabilità della struttura ospedaliera (in quanto volta a far valere l'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di spedalità rispetto a fatti storici antecedenti le riforme del 2012 e 2017), ne ha accertato la Part sussistenza e, per l'effetto, ha condannato l a risarcire allo i danni nella misura CP_1 complessiva di € 82.717,66, oltre accessori, condannando altresì la convenuta a rifondere le spese di lite e i costi sostenuti nei due giudizi.
Ha osservato il giudicante, recependo la ricostruzione dei fatti operata dal nuovo CTU, che a seguito dell'intervento chirurgico di facoemulsificazione della cataratta si erano verificate due diverse complicanze: una prima, insorta durante l'intervento (“rottura della capsula posteriore con lussazione di frammento nucleare in camera vitrea”), gestita dai sanitari attraverso condotte
(“vitrectomia e rimozione del frammento nucleare”) esenti da ogni profilo di colpa e prive di conseguenze pregiudizievoli;
una seconda, insorta dopo l'intervento, costituita da un'endoftalmite
(ossia da un'infezione acuta all'occhio destro) cagionata dalla penetrazione all'interno del bulbo oculare di una componente microbica di natura batterica, e tale da determinare una sepsi endoculare;
infezione che, una volta esclusa la cattiva tenuta dell'incisione chirurgica (in quanto debitamente suturata al termine dell'intervento), era stata con ogni probabilità contratta durante l'intervento a causa dell'utilizzo di ferri o materiali non sterilizzati, oppure di un ambiente operatorio non sterile;
donde la responsabilità contrattuale della struttura ospitante alla luce dei principi generali in materia di responsabilità sanitaria e, in particolare, di infezioni nosocomiali.
Avverso tale pronuncia ha interposto tempestivo appello l per chiedere, in Parte_1 riforma della decisione di primo grado, il rigetto della domanda avversa, con vittoria di spese e costi dei due gradi di giudizio e del procedimento ex art.696 bis c.p.c..
Si è costituito lo e ha chiesto in via principale il rigetto dell'impugnazione e la CP_1 conferma della sentenza appellata mentre in subordine, per il caso di accertata insussistenza di responsabilità nella fase intraospedaliera, ha riproposto, con appello incidentale, la domanda subordinata – rimasta assorbita dall'accoglimento di quella principale – di accertamento di responsabilità per le condotte tenute dalla struttura nella fase successiva alla dimissione del paziente.
Con ordinanza del 14-15.2.24 la Corte ha rigettato l'istanza inibitoria avanzata dall'appellante; quindi, previa assegnazione dei termini di cui all'art.art.281 sexies c.p.c., all'udienza del 2.4.25, svoltasi con modalità cartolari, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi del comma 3 dell'anzidetta disposizione.
*****
2 Part
L'appellante lamenta anzitutto la contraddittorietà dei rilievi del CTU – recepiti dal primo giudice – laddove dapprima si sostiene l'ipotesi della penetrazione del batterio attraverso le ferite chirurgiche (e quindi in una fase post-operatoria), poi in sede di chiarimenti si esclude tale prima ipotesi – in quanto incompatibile con l'intervenuta suturazione della ferita – e si sostiene che l'infezione sarebbe piuttosto insorta nella fase intraoperatoria a causa di ferri o ambienti contaminati.
Osserva tuttavia il Collegio che la doglianza dell'appellante si fonda su di una premessa erronea, e cioè che l'avere il CTU indicato le ferite chirurgiche come porta d'ingresso dell'infezione comporti necessariamente la collocazione temporale di tale ingresso in una fase successiva all'intervento; laddove, come osservato dalla difesa dell'appellato, il CTU ha inteso piuttosto affermare, senza contraddizioni di sorta, che il batterio è entrato nel bulbo oculare attraverso le ferite chirurgiche nel momento stesso in cui queste ultime venivano praticate nel corso dell'intervento (e quindi evidentemente per l'inadeguata sterilizzazione di ferri e/o ambienti), dovendosi invece escludere una contaminazione successiva, stante la suturazione della ferita praticata al termine dell'intervento.
Correttamente tali rilievi tecnici, laddove concludono nel senso di una ben maggiore probabilità dell'ipotesi di infezione avvenuta durante l'intervento rispetto a quella di una contaminazione verificatasi in un momento successivo, sono stati valorizzati nel percorso motivazionale della sentenza appellata, poiché per l'insegnamento della S.C., quando non è possibile accertare l'esatto momento in cui l'infezione è stata costretta, è sufficiente che il paziente/creditore assolva a mezzo di presunzioni l'onere – da cui è gravato in forza dei principi generali in materia di responsabilità sanitaria – di provare il nesso di causalità tra l'insorgenza della patologia e la condotta del sanitario e/o della struttura in cui opera, in particolare dimostrando, in forza di un criterio di prevalenza probabilistica di un'ipotesi rispetto alle altre, l'assenza di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti (Cass.6386/23).
Del resto corrobora l'ipotesi dell'insorgenza dell'infezione oculare durante l'intervento chirurgico ospedaliero anche il ricorso agli altri criteri enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, e cioè quello temporale (essendo l'infezione insorta a brevissima distanza dall'intervento) e quello topografico (essendo l'infezione insorta proprio nel sito chirurgico interessato dall'intervento, in assenza di patologie preesistenti che possano averla determinata o favorita).
Al contrario, gli elementi invocati a proprio favore dalla difesa dell'appellante, e cioè la mancata contaminazione di altri pazienti operati quello stesso giorno e l'assenza in passato di altri episodi infettivi, non potrebbero mai valere, quand'anche effettivamente provati, a sovvertire il ragionamento probabilistico svolto dal primo giudice, tenuto conto degli innumerevoli ignoti fattori
3 causali che potrebbero avere impedito, in altri pazienti e in passati periodi di operatività della struttura sanitaria, l'insorgenza di infezioni simili a quella che ha colpito lo CP_1
Una volta assolto dallo nei termini sopra descritti, l'onere probatorio relativo al CP_1 nesso di causalità materiale tra l'insorgenza della patologia e le prestazioni discendenti dal contratto di spedalità, sarebbe spettato alla struttura sanitaria fornire la prova liberatoria di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi, allegando e dimostrando circostanze comprovanti l'adozione di tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis a fini di prevenzione dell'insorgenza di malattie infettive;
e ciò non soltanto in via astratta e generale, ma anche con riferimento specifico al singolo paziente (Cass.5490/23); e avuto riguardo non soltanto ai protocolli relativi a disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali, ma anche a quelli relativi alle altre attività (raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
smaltimento di rifiuti solidi e liquami;
mensa e strumenti di distribuzione di cibo e bevande;
ecc.), come elencati dalla giurisprudenza (cfr. ancora Cass.6386/23) e puntualmente richiamati alla pagina 6 della sentenza appellata. Part
Come rilevato dal primo giudice, l' convenuta si è invece limitata a dedurre genericamente il rispetto dei protocolli e delle linee guida esistenti all'epoca dei fatti, senza fornire alcun elemento specifico di prova circa l'effettiva adozione di tutte le cautele per la prevenzione delle infezioni nosocomiali;
né può fondatamente invocarsi, a tal fine, la mancanza di rilievi sul punto da parte del CTU, non potendo quest'ultimo sostituirsi alla parte, in un'inammissibile prospettiva percipiente, nell'individuazione degli elementi costituenti prova liberatoria.
Vanno dunque confermate le conclusioni della sentenza appellata circa la configurabilità, nel Part caso in esame, di una responsabilità dell da inadempimento contrattuale, con conseguente fondatezza della domanda di ristoro dei relativi danni, nella misura già liquidata in primo grado e non contestata dall'appellante.
Non vi è luogo per provvedere sull'appello incidentale, spiegato dallo soltanto in CP_1 via subordinata per l'eventualità – non verificatasi – dell'accoglimento delle doglianze della Part controparte circa la configurabilità di una responsabilità della già nella fase di degenza ospedaliera. Part
In base al criterio della soccombenza, l'appellante va condannata a pagare allo le spese di difesa sostenute nel presente grado, liquidate come da dispositivo. CP_1
L'appellante dovrà anche versare, ricorrendo i presupposti di cui all'art.13 co.1 quater TUSG,
l'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 bis del medesimo testo unico.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
4 avverso la sentenza n.2056/2023 emessa dal Tribunale di Foggia il 24.7.23, disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l a rifondere a le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio, che liquida in € 12.150,00, oltre R.S.G. del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
dichiara che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore Parte_1 contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 2.4.25
Il Consigliere relatore
Dott. Riccardo Leonetti
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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