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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/03/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2635/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente dr. Silvia Maria Russo Consigliere rel dr. Laura Cesira Stella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2635/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Bianchini del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso il difensore - domicilio digitale indirizzo PEC Email_1
appellante
CONTRO
- NELLA SUA QUALITA' DI Controparte_1
PROC.GEN. DI (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1
dall'avv. Marco Rossi del Foro di Verona, elettivamente domiciliata presso il difensore – domicilio digitale indirizzo PEC Email_2
appellata pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante:
Si ricorre a questa Magistratura adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia fissare l'udienza al fine di così sentenziare:
Preliminarmente: accogliere la domanda per tutte le motivazioni ivi esposte;
con spese in favore di parte ricorrente ex art. 91 c.p.c.
Nel merito: accogliere la domanda per tutte le motivazioni ivi esposte;
con spese in favore di parte ricorrente ex art. 91 c.p.c
L'appellata:
In via preliminare:
Dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato l'appello per le ragioni di cui in narrativa;
Nel merito: rigettare ogni domanda dell'appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
854/2024, pubblicata il 24/9/2024 dal Tribunale di Varese (RG 1041/2023) per le ragioni di cui in narrativa;
CP_ In via subordinata: Accertare, in ogni caso, che è creditrice nei confronti dell'appellante della somma ingiunta (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, con condanna al pagamento;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 854 del 24/9/2024, il Tribunale di Varese ha rigettato l'opposizione proposta da contro il decreto n. 254/2023 con il quale, su ricorso di Parte_1 [...]
le era stato ingiunto di pagare alla ricorrente, quale cessionaria del Controparte_2 credito di , la somma di € 8.260,48 oltre interessi moratori, dovuta a titolo di Parte_2
restituzione di un finanziamento erogatole in esecuzione di contratto sottoscritto in data
11.05.2007 n.
2. Nel motivare la decisione, il Tribunale ha osservato:
CP_
- che i fatti costituivi del credito e la titolarità dello stesso in capo a sono provati dalla documentazione prodotta con il ricorso per decreto ingiuntivo (copia del contratto di pagina 2 di 6 finanziamento N. 2290641 sottoscritto in data 11.05.2007 da e concluso Parte_1
con del Gruppo MPS;
riconoscimento del debito nascente dal medesimo Parte_3
contratto n. 2290641 operato con sottoscrizione non disconosciuta dalla a favore di Pt_1
e comunicato in data 06.05.2013; contratto di cessione dei crediti - a titolo Parte_3
oneroso, pro soluto e in blocco - tra BMPS quale cedente, in quanto avente causa, a seguito di fusione nel 2015, di e cessionaria;
lista omissata Parte_3 Controparte_1 dei crediti ceduti;
notifica dell'avvenuta cessione della posizione della favore di Pt_1 [...]
con allegata la dichiarazione della cedente, documentazione regolarmente notificata CP_2
in data 28.08.2020);
- che, in particolare, la stipulazione del contratto di finanziamento è confermata, senza necessità di verificazione della sottoscrizione disconosciuta dall'opponente, dal riconoscimento di debito sottoscritto dalla in questa sede non disconosciuto;
Pt_1
- che, del resto, l'opponente non aveva mai contestato la circostanza di avere ricevuto l'importo del finanziamento;
- che l'eccezione di prescrizione per decorso del termine quinquennale, genericamente formulata dall'opponente, è infondata posto che il termine di prescrizione applicabile al mutuo
è decennale e la creditrice ha depositato svariati atti interruttivi (proposta di saldo e stralcio proveniente dalla e notificata il 6.05.2013; comunicazione di cessione del credito da Pt_1
parte di , quale costituzione in mora ex art. 2943, co. 4, c.c., notificata in data CP_2
28.08.2020; notificazione del ricorso per D.I., ex art. 2943, co. 1) in data 07.04.2023).
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il Parte_1
26/9/2024 deducendo che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi e, comunque, non CP_ avrebbe motivato in ordine alla eccepita decadenza di dal diritto di produrre documenti: il
Tribunale, secondo l'appellante, avrebbe quindi posto a fondamento della decisione documenti non utilizzabili e sarebbe comunque incorso in errore, nel rigettare l'eccezione di prescrizione quinquennale.
4. L'appellata si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello per la sua genericità e chiedendone, comunque, il rigetto per infondatezza.
5. All'udienza odierna, fissata per la decisione con le modalità di cui all'art. 281 sexies
c.p.c., all'esito della discussione, la Corte ha riservato la decisione.
****
pagina 3 di 6 6. L'appello, anche se proposto con ricorso anziché con citazione, è ammissibile. Il ricorso, infatti, risulta depositato e notificato, unitamente al decreto con il quale è stata fissata l'udienza di trattazione, nel termine di cui all'art. 325 c.p.c., sicché trova applicazione il principio di conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo.
7. Anche in relazione al rispetto dei canoni di cui all'art. 342 c.p.c. l'appello, pur formulato con modalità che rendono non agevole la comprensione delle censure mosse alla motivazione della sentenza impugnata, può essere ritenuto ammissibile, ma è palesemente privo di fondamento.
8. È con tutta evidenza infondato, in particolare, l'assunto dell'appellante secondo cui essendosi costituita tardivamente nel giudizio di primo grado, sarebbe incorsa in CP_2
decadenza dal diritto di produrre documenti e il Tribunale, pertanto, non avrebbe potuto utilizzare i documenti dalla stesa prodotti (sicché, se ben si è compreso, non vi sarebbe prova del credito azionato in via monitoria).
8.1 Va rilevato, al riguardo, che il Tribunale, che sul presupposto della ritenuta applicabilità al giudizio delle norme introdotte con il D. Lgs. n. 149/2022 (c.d. riforma
Cartabia) aveva dichiarato la contumacia della convenuta-opposta con ordinanza 4/7/2023 pronunciata ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c., ha successivamente dato atto che il procedimento è soggetto al rito in vigore anteriormente alla riforma c.d. Cartabia e, pertanto, con ordinanza
20/10/2023, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, ha revocato la CP_ dichiarazione di contumacia di e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. per l'emendatio libelli e per la deduzione di mezzi di prova. L'odierna appellata non è quindi incorsa in alcuna decadenza, dovendosi comunque osservare che, in ogni caso, i documenti prodotti con il ricorso per decreto ingiuntivo devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella fase di opposizione, che completa il giudizio di primo grado, in un'ottica funzionale alla ragionevole durata del processo (cfr., ex plurimis, Cass. n. 21626/2019).
9. La doglianza relativa al rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito, è inammissibile e comunque infondata.
9.1 La censura, infatti, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Il
Tribunale, che ha richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema di prescrizione dei diritti del mutante, ha condivisibilmente osservato che il termine di prescrizione è decennale, decorre dalla scadenza dell'ultima rata (in quanto “il frazionamento del debito non muta la natura
pagina 4 di 6 unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata”) e che nella fattispecie sono provati numerosi atti di interruzione della prescrizione (la proposta di saldo e stralcio proveniente dalla e notificata il 6.05.2013; la comunicazione di cessione del Pt_1
credito da parte di , quale costituzione in mora ex art. 2943, co. 4, c.c., CP_2
notificata in data 28.08.2020; la notificazione del ricorso per D.I., ex art. 2943, co. 1) in data
07.04.2023). A fronte di tale motivazione, l'appellante, per sostenere la prescrizione
CP_ quinquennale del credito azionato da , si è limitata a trascrivere massime in tema di prescrizione di tributi e contributi previdenziali che non hanno alcuna attinenza con il tema del giudizio e sono inidonee a far venir meno il fondamento logico-giuridico della motivazione della sentenza oggetto di gravame.
10. L'appellante, infine, pur avendo indicato tra i capi della sentenza oggetto di gravame quello relativo alla statuizione sulle spese di lite, non ha svolto alcuna censura alla motivazione della sentenza, ma si è limitata a chiedere la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite in caso di accoglimento della domanda.
11. Le spese del grado, liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri medi previsti per lo scaglione di valore della causa per le fasi di studio e introduttiva e minima per le fasi di trattazione e decisione in considerazione dell'assenza di istruttoria e della decisione in forma semplificata, seguono la soccombenza. La manifesta inconsistenza giuridica delle censure svolte dall'appellante evidenzia una colpa grave - sotto il profilo della violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza del gravame - che si risolve in un abuso della potestas agendi. L'appellante deve pertanto essere condannata, ai sensi dell'art. 96, 3° comma c.p.c., a pagare alla controparte la somma equitativamente determinata in € 2.000,00 (la metà circa delle spese di lite) nonché al pagamento della somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende.
12. Deve darsi atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte
pagina 5 di 6 Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da la sentenza del Parte_4
Tribunale di Varese n. 854 del 24/9/2024, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, che liquida in €
3.933,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa;
c) condanna l'appellante, ai sensi dell'art. 96, 3° comma c.p.c., al pagamento in favore dell'appellato, della somma di € 2.000,00 nonché al pagamento della somma di €
500,00 in favore della cassa delle ammende;
d) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n.
115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 11 marzo 2025
Il Presidente est.
Roberto Aponte
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente dr. Silvia Maria Russo Consigliere rel dr. Laura Cesira Stella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2635/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Bianchini del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso il difensore - domicilio digitale indirizzo PEC Email_1
appellante
CONTRO
- NELLA SUA QUALITA' DI Controparte_1
PROC.GEN. DI (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1
dall'avv. Marco Rossi del Foro di Verona, elettivamente domiciliata presso il difensore – domicilio digitale indirizzo PEC Email_2
appellata pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante:
Si ricorre a questa Magistratura adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia fissare l'udienza al fine di così sentenziare:
Preliminarmente: accogliere la domanda per tutte le motivazioni ivi esposte;
con spese in favore di parte ricorrente ex art. 91 c.p.c.
Nel merito: accogliere la domanda per tutte le motivazioni ivi esposte;
con spese in favore di parte ricorrente ex art. 91 c.p.c
L'appellata:
In via preliminare:
Dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato l'appello per le ragioni di cui in narrativa;
Nel merito: rigettare ogni domanda dell'appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
854/2024, pubblicata il 24/9/2024 dal Tribunale di Varese (RG 1041/2023) per le ragioni di cui in narrativa;
CP_ In via subordinata: Accertare, in ogni caso, che è creditrice nei confronti dell'appellante della somma ingiunta (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, con condanna al pagamento;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 854 del 24/9/2024, il Tribunale di Varese ha rigettato l'opposizione proposta da contro il decreto n. 254/2023 con il quale, su ricorso di Parte_1 [...]
le era stato ingiunto di pagare alla ricorrente, quale cessionaria del Controparte_2 credito di , la somma di € 8.260,48 oltre interessi moratori, dovuta a titolo di Parte_2
restituzione di un finanziamento erogatole in esecuzione di contratto sottoscritto in data
11.05.2007 n.
2. Nel motivare la decisione, il Tribunale ha osservato:
CP_
- che i fatti costituivi del credito e la titolarità dello stesso in capo a sono provati dalla documentazione prodotta con il ricorso per decreto ingiuntivo (copia del contratto di pagina 2 di 6 finanziamento N. 2290641 sottoscritto in data 11.05.2007 da e concluso Parte_1
con del Gruppo MPS;
riconoscimento del debito nascente dal medesimo Parte_3
contratto n. 2290641 operato con sottoscrizione non disconosciuta dalla a favore di Pt_1
e comunicato in data 06.05.2013; contratto di cessione dei crediti - a titolo Parte_3
oneroso, pro soluto e in blocco - tra BMPS quale cedente, in quanto avente causa, a seguito di fusione nel 2015, di e cessionaria;
lista omissata Parte_3 Controparte_1 dei crediti ceduti;
notifica dell'avvenuta cessione della posizione della favore di Pt_1 [...]
con allegata la dichiarazione della cedente, documentazione regolarmente notificata CP_2
in data 28.08.2020);
- che, in particolare, la stipulazione del contratto di finanziamento è confermata, senza necessità di verificazione della sottoscrizione disconosciuta dall'opponente, dal riconoscimento di debito sottoscritto dalla in questa sede non disconosciuto;
Pt_1
- che, del resto, l'opponente non aveva mai contestato la circostanza di avere ricevuto l'importo del finanziamento;
- che l'eccezione di prescrizione per decorso del termine quinquennale, genericamente formulata dall'opponente, è infondata posto che il termine di prescrizione applicabile al mutuo
è decennale e la creditrice ha depositato svariati atti interruttivi (proposta di saldo e stralcio proveniente dalla e notificata il 6.05.2013; comunicazione di cessione del credito da Pt_1
parte di , quale costituzione in mora ex art. 2943, co. 4, c.c., notificata in data CP_2
28.08.2020; notificazione del ricorso per D.I., ex art. 2943, co. 1) in data 07.04.2023).
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il Parte_1
26/9/2024 deducendo che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi e, comunque, non CP_ avrebbe motivato in ordine alla eccepita decadenza di dal diritto di produrre documenti: il
Tribunale, secondo l'appellante, avrebbe quindi posto a fondamento della decisione documenti non utilizzabili e sarebbe comunque incorso in errore, nel rigettare l'eccezione di prescrizione quinquennale.
4. L'appellata si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello per la sua genericità e chiedendone, comunque, il rigetto per infondatezza.
5. All'udienza odierna, fissata per la decisione con le modalità di cui all'art. 281 sexies
c.p.c., all'esito della discussione, la Corte ha riservato la decisione.
****
pagina 3 di 6 6. L'appello, anche se proposto con ricorso anziché con citazione, è ammissibile. Il ricorso, infatti, risulta depositato e notificato, unitamente al decreto con il quale è stata fissata l'udienza di trattazione, nel termine di cui all'art. 325 c.p.c., sicché trova applicazione il principio di conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo.
7. Anche in relazione al rispetto dei canoni di cui all'art. 342 c.p.c. l'appello, pur formulato con modalità che rendono non agevole la comprensione delle censure mosse alla motivazione della sentenza impugnata, può essere ritenuto ammissibile, ma è palesemente privo di fondamento.
8. È con tutta evidenza infondato, in particolare, l'assunto dell'appellante secondo cui essendosi costituita tardivamente nel giudizio di primo grado, sarebbe incorsa in CP_2
decadenza dal diritto di produrre documenti e il Tribunale, pertanto, non avrebbe potuto utilizzare i documenti dalla stesa prodotti (sicché, se ben si è compreso, non vi sarebbe prova del credito azionato in via monitoria).
8.1 Va rilevato, al riguardo, che il Tribunale, che sul presupposto della ritenuta applicabilità al giudizio delle norme introdotte con il D. Lgs. n. 149/2022 (c.d. riforma
Cartabia) aveva dichiarato la contumacia della convenuta-opposta con ordinanza 4/7/2023 pronunciata ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c., ha successivamente dato atto che il procedimento è soggetto al rito in vigore anteriormente alla riforma c.d. Cartabia e, pertanto, con ordinanza
20/10/2023, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, ha revocato la CP_ dichiarazione di contumacia di e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. per l'emendatio libelli e per la deduzione di mezzi di prova. L'odierna appellata non è quindi incorsa in alcuna decadenza, dovendosi comunque osservare che, in ogni caso, i documenti prodotti con il ricorso per decreto ingiuntivo devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella fase di opposizione, che completa il giudizio di primo grado, in un'ottica funzionale alla ragionevole durata del processo (cfr., ex plurimis, Cass. n. 21626/2019).
9. La doglianza relativa al rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito, è inammissibile e comunque infondata.
9.1 La censura, infatti, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Il
Tribunale, che ha richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema di prescrizione dei diritti del mutante, ha condivisibilmente osservato che il termine di prescrizione è decennale, decorre dalla scadenza dell'ultima rata (in quanto “il frazionamento del debito non muta la natura
pagina 4 di 6 unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata”) e che nella fattispecie sono provati numerosi atti di interruzione della prescrizione (la proposta di saldo e stralcio proveniente dalla e notificata il 6.05.2013; la comunicazione di cessione del Pt_1
credito da parte di , quale costituzione in mora ex art. 2943, co. 4, c.c., CP_2
notificata in data 28.08.2020; la notificazione del ricorso per D.I., ex art. 2943, co. 1) in data
07.04.2023). A fronte di tale motivazione, l'appellante, per sostenere la prescrizione
CP_ quinquennale del credito azionato da , si è limitata a trascrivere massime in tema di prescrizione di tributi e contributi previdenziali che non hanno alcuna attinenza con il tema del giudizio e sono inidonee a far venir meno il fondamento logico-giuridico della motivazione della sentenza oggetto di gravame.
10. L'appellante, infine, pur avendo indicato tra i capi della sentenza oggetto di gravame quello relativo alla statuizione sulle spese di lite, non ha svolto alcuna censura alla motivazione della sentenza, ma si è limitata a chiedere la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite in caso di accoglimento della domanda.
11. Le spese del grado, liquidate in dispositivo con applicazione dei parametri medi previsti per lo scaglione di valore della causa per le fasi di studio e introduttiva e minima per le fasi di trattazione e decisione in considerazione dell'assenza di istruttoria e della decisione in forma semplificata, seguono la soccombenza. La manifesta inconsistenza giuridica delle censure svolte dall'appellante evidenzia una colpa grave - sotto il profilo della violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza del gravame - che si risolve in un abuso della potestas agendi. L'appellante deve pertanto essere condannata, ai sensi dell'art. 96, 3° comma c.p.c., a pagare alla controparte la somma equitativamente determinata in € 2.000,00 (la metà circa delle spese di lite) nonché al pagamento della somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende.
12. Deve darsi atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte
pagina 5 di 6 Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da la sentenza del Parte_4
Tribunale di Varese n. 854 del 24/9/2024, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, che liquida in €
3.933,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa;
c) condanna l'appellante, ai sensi dell'art. 96, 3° comma c.p.c., al pagamento in favore dell'appellato, della somma di € 2.000,00 nonché al pagamento della somma di €
500,00 in favore della cassa delle ammende;
d) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n.
115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 11 marzo 2025
Il Presidente est.
Roberto Aponte
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