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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/12/2025, n. 3951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3951 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 559 del ruolo generale per l'anno 2024, tra
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. GIORGIO CHIRICO;
PARTE OPPONENTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCO SPIRITO;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il Parte_1 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1496/2023 con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di €. 18.158,51 (oltre ad interessi e a spese del procedimento) per il mancato pagamento delle fatture n. 5201900000000096_del 20.03.19 e n. 532300003627 del 13.10.23 relative alla fornitura di gas.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.03.2024, la società
[...] si è costituita in giudizio ed ha eccepito in via preliminare la Controparte_1 tardività dell'opposizione e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, attesa l'infondatezza dei motivi proposti.
Tanto premesso, il presente giudizio è stato rinviato per bonario componimento in attesa del raggiungimento di un accordo tra le parti;
tuttavia, all'udienza del 19.11.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), è emersa l'impossibilità di comporre la controversia, stante la divergenza delle posizioni delle parti in merito all'intervenuto integrale pagamento della somma ingiunta. Pertanto, la causa è stata assunta in decisione all'udienza del 18.12.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. L'opposizione è inammissibile in quanto tardiva.
Dal combinato disposto degli artt. 641 e 650 c.p.c., risulta che il termine perentorio per la proposizione della opposizione a decreto ingiuntivo è di quaranta giorni;
il termine decorre dalla regolare notifica del decreto ingiuntivo al debitore, secondo le regole generali dettate dall'art. 155 c.p.c.
Scaduto tale termine l'opposizione ordinaria non è più proponibile, anche se il creditore non abbia chiesto ed ottenuto il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. Rimane la possibilità di proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. nel caso in cui il debitore ingiunto riesca a provare di non aver potuto proporre l'opposizione nel rispetto del suddetto termine non avendo avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso di specie, a fronte di una regolare notifica del decreto ingiuntivo effettuata in data
27.12.2023, l'opponente ha notificato l'atto di citazione in opposizione solo in data
07.02.2024, ovverosia quarantadue giorni dopo. Né l'opponente ha dedotto o provato l'impossibilità, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, di proporre l'opposizione nel rispetto dei termini perentori previsti dalla legge.
L'opposizione va, dunque, dichiarata inammissibile poiché tardiva.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate applicando le tariffe previste dal D.M. 55/2014 (e come modificato dal D.M. 147/2022) per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra €. 5.200,00 ed €. 26.000,00), con applicazione dei minimi alla luce della semplice risoluzione della controversia stante la tardività dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda attorea, così provvede:
I) dichiara inammissibile l'opposizione;
II) condanna parte opponente alla rifusione in favore della parte opposta delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in €. 2.540,00, oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Nocera Inferiore il 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso