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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 05/11/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3606/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/02/1978 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Zanarotto Daniela del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._2 residente rappresentata e difesa dall'Avv. Zanarotto Daniela del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 17/10/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Casale Monferrato
(AL) il 16/09/2007, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 43,
Parte II - Serie A, Anno 2007.
Dall'unione sono nati i figli oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, e in data 16/09/2010, , ancora minore. Per_2
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta del figlio minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Casale Monferrato (AL) il 16/09/2007, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 43, Parte II - Serie A, Anno 2007 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_2
i quali eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per ciò che attiene le questioni di ordinaria con collocazione ed avrà stabile residenza presso il domicilio materno;
2. DISPONE che il padre in ogni caso avrà diritto di visita giornaliera e concorderà direttamente con il figlio , quindicenne ed il figlio maggiorenne, ma non Per_2 Per_1 economicamente indipendente, ulteriori modi e tempi di frequentazione;
3. DISPONE che il padre versi alla madre un contributo di Parte_1 CP_1 mantenimento per i 2 figli pari a complessivi € 400,00 mensili, (200,00 €/cadauno) riva- lutabili annualmente ed in via automatica su base Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese nonché a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vercelli approvato in data 21.12.2018 che si richiama integralmente;
4. AUTORIZZA la madre a percepire in via integrale ed esclusiva l'assegno unico CP_1
e ogni altra indennità di legge in favore dei figli, come convenuto dalle parti;
5. DÀ ATTO che la casa coniugale sita in Casale Monferrato, Via A. Sobrero n. 15 di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% sarà a breve alienata a terzi;
ed invero, i ricorrenti hanno già sottoscritto il preliminare di vendita che prevede la stipula del rogito definitivo entro il 16/09/2025. Nelle more i coniugi hanno già reperito due distinte soluzioni abitative ove di comune accordo hanno già preso ad abitare ( unitamente ai figli); CP_1
6. DÀ ATTO che una volta alienata la casa coniugale (per € 215.000,00), il ricavato residuo
(di circa 80.000,00), previa estinzione del mutuo (con un residuo di circa 96.000,00) acceso presso la Banca Unicredit Spa di Casale Monferrato intestato ad entrambi i coniugi e previa estinzione di finanziamenti accesi per affrontare spese familiari (con un residuo di circa € 38.000,00), sarà diviso tra i coniugi come segue: € 60.000,00 a e 20.000,00 a CP_1
. Un eventuale diverso residuo sarà comunque ripartito tra i coniugi secondo Parte_1 la seguente percentuale: 80% a e 20% a;
CP_1 Parte_1
7. DÀ ATTO che il conto cointestato, una volta saldato il mutuo ed i finanziamenti, nonché suddiviso il ricavato della vendita della casa come sopra indicato, verrà chiuso ripartendo la giacenza al 50%;
8. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di avere già individuato le modalità di divisione dei beni mobili, arredi e suppellettili contenuti nella casa coniugale in comproprietà ai medesimi;
9. DÀ ATTO che le spese della presente procedura saranno compensate tra le parti. Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello. TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3606/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
17/10/2025, dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/02/1978 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Zanarotto Daniela del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._2 residente rappresentata e difesa dall'Avv. Zanarotto Daniela del Foro di Vercelli
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49,
c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda, - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (04/11/2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 18/05/2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3606/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/02/1978 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Zanarotto Daniela del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._2 residente rappresentata e difesa dall'Avv. Zanarotto Daniela del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 17/10/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Casale Monferrato
(AL) il 16/09/2007, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 43,
Parte II - Serie A, Anno 2007.
Dall'unione sono nati i figli oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, e in data 16/09/2010, , ancora minore. Per_2
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta del figlio minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Casale Monferrato (AL) il 16/09/2007, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 43, Parte II - Serie A, Anno 2007 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_2
i quali eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per ciò che attiene le questioni di ordinaria con collocazione ed avrà stabile residenza presso il domicilio materno;
2. DISPONE che il padre in ogni caso avrà diritto di visita giornaliera e concorderà direttamente con il figlio , quindicenne ed il figlio maggiorenne, ma non Per_2 Per_1 economicamente indipendente, ulteriori modi e tempi di frequentazione;
3. DISPONE che il padre versi alla madre un contributo di Parte_1 CP_1 mantenimento per i 2 figli pari a complessivi € 400,00 mensili, (200,00 €/cadauno) riva- lutabili annualmente ed in via automatica su base Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese nonché a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Vercelli approvato in data 21.12.2018 che si richiama integralmente;
4. AUTORIZZA la madre a percepire in via integrale ed esclusiva l'assegno unico CP_1
e ogni altra indennità di legge in favore dei figli, come convenuto dalle parti;
5. DÀ ATTO che la casa coniugale sita in Casale Monferrato, Via A. Sobrero n. 15 di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% sarà a breve alienata a terzi;
ed invero, i ricorrenti hanno già sottoscritto il preliminare di vendita che prevede la stipula del rogito definitivo entro il 16/09/2025. Nelle more i coniugi hanno già reperito due distinte soluzioni abitative ove di comune accordo hanno già preso ad abitare ( unitamente ai figli); CP_1
6. DÀ ATTO che una volta alienata la casa coniugale (per € 215.000,00), il ricavato residuo
(di circa 80.000,00), previa estinzione del mutuo (con un residuo di circa 96.000,00) acceso presso la Banca Unicredit Spa di Casale Monferrato intestato ad entrambi i coniugi e previa estinzione di finanziamenti accesi per affrontare spese familiari (con un residuo di circa € 38.000,00), sarà diviso tra i coniugi come segue: € 60.000,00 a e 20.000,00 a CP_1
. Un eventuale diverso residuo sarà comunque ripartito tra i coniugi secondo Parte_1 la seguente percentuale: 80% a e 20% a;
CP_1 Parte_1
7. DÀ ATTO che il conto cointestato, una volta saldato il mutuo ed i finanziamenti, nonché suddiviso il ricavato della vendita della casa come sopra indicato, verrà chiuso ripartendo la giacenza al 50%;
8. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di avere già individuato le modalità di divisione dei beni mobili, arredi e suppellettili contenuti nella casa coniugale in comproprietà ai medesimi;
9. DÀ ATTO che le spese della presente procedura saranno compensate tra le parti. Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello. TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3606/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
17/10/2025, dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/02/1978 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Zanarotto Daniela del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi CP_1 C.F._2 residente rappresentata e difesa dall'Avv. Zanarotto Daniela del Foro di Vercelli
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49,
c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda, - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (04/11/2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 18/05/2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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