Sentenza 29 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/10/2025, n. 7815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7815 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07815/2025REG.PROV.COLL.
N. 04727/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4727 del 2025, proposto da
Matarrese s.p.a. in proprio e in qualità di mandataria del Costituendo Rti, Consorzio Stabile Itm, quale mandante del costituendo Rti, Castaldo s.p.a, quale mandante del costituendo Rti, Gualini s.p.a. quale mandante del costituendo Rti, Henoto s.p.a. quale mandante del Costituendo Rti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Claudio Guccione, Maria Sara Derobertis, Adriano Cavina, con domicilio eletto presso lo studio Claudio Guccione in Roma, via Po, 22;
contro
Arus Agenzia Regionale Universiadi per Lo Sport, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Almerina Bove, Tiziana Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Malzone, Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consorzio Stabile Energos, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Antonio Bifolco, Antonio Melucci, Francesco Antonio Zaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Conpat Consorzio Stabile s.c. a r.l, Fenix Consorzio Stabile s.c. a r.l, Air Fire s.p.a, Gemis s.r.l, Edilgen s.p.a, C.S.E. Consorzio Stabile Europeo s.c. a r.l, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 1011/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Arus Agenzia Regionale Universiadi per Lo Sport, Regione Campania, Comune di Salerno, Consorzio Stabile Energos;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Antonio Bifolco, Maria Sara Derobertis, Angelo Clarizia, Francesco Zaccone, Enrico Soprano, Maria Grazia Ingrosso, Claudio Guccione, Rosaria Saturno in delega dell'avv. Almerina Bove, Si dà atto che gli avvocati Roberto Malzone e Anna Attanasio hanno depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Matarrese s.p.a. ha impugnato innanzi al TAR Campania, Sezione staccata Salerno, con ricorso principale e successivi motivi aggiunti, la Determina n. 10 del 30 gennaio 2025 del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport e del relativo avviso esito di gara prot. 595/2025, pubblicato il 31 gennaio 2025, con cui è stata disposta l’aggiudicazione, in favore del costituendo RTI con mandatario Consorzio Stabile Energos, dell’Accordo Quadro con un unico operatore economico per l’affidamento di un “ Appalto misto di lavori, servizi di ingegneria e architettura e forniture per il programma di riqualificazione degli impianti sportivi Arechi e Volpe in Salerno ”, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
A sostegno del ricorso, essa ha dedotto plurime violazioni di legge e del disciplinare di gara, nonché l’eccesso di potere dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’aggiudicazione, con ulteriore declaratoria di inefficacia dell’Accordo Quadro e degli eventuali appalti specifici eventualmente stipulati tra l’ARUS e il costituendo RTI aggiudicatario, con richiesta di subentro, in toto o in parte, nella relativa esecuzione. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio per resistere il Consorzio Stabile Energos, che ha altresì proposto ricorso incidentale escludente, successivamente integrato da motivi aggiunti, con il quale ha impugnato tutti gli atti di gara, inclusi i provvedimenti di ammissione del RTI Matarrese alla procedura di affidamento e il disciplinare di gara, limitatamente al par. 7.
Costituitesi in giudizio, l’Arus - Agenzia Regionale Universiadi per Lo Sport e la Regione Campania hanno chiesto il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.
Con sentenza n. 1011/25 il TAR Campania, Sezione staccata Salerno, ha rigettato il ricorso principale, integrato dai motivi aggiunti, dichiarando l’improcedibilità del ricorso incidentale.
Avverso tale statuizione giudiziale la società Matarrese s.p.a. ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) nullità del contratto di avvalimento per genericità; 2) illegittima modifica dell’offerta con riguardo ai costi della manodopera; 3) divieto di avvalimento; 4) nullità del contratto di avvalimento per assenza della c.d. clausola di tracciabilità dei flussi finanziari; 5) difetto dei requisiti di partecipazione alla gara da parte del RTI Energos; 6) omesso esame del motivo aggiunto proposto dall’appellante in primo grado.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado, con tutte le ulteriori conseguenze, anche in punto di subentro del contratto. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Consorzio Stabile Energos ha chiesto il rigetto dell’appello, anche in virtù dell’accoglimento dello spiegato appello incidentale. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitesi in giudizio, l’Arus - Agenzia Regionale Universiadi per Lo Sport e la Regione Campania hanno chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 25.9.2025 gli appelli sono stati trattenuti in decisione.
2. L’appello principale è infondato.
3. Con il primo motivo di appello la società appellante ha dedotto la nullità del contratto di avvalimento per genericità del suo oggetto, non soddisfacendo esso i requisiti di specificità previsti dall’art. 104 d. lgs. n. 36/23.
L’assunto è infondato.
4. Ai sensi dell’art. 104 comma 1 d. lgs. n. 36/23: “ L'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico. […] ”.
5. Tale essendo il tenore della cennata previsione normativa, occorre ora indagarne la portata.
Sul punto, questa Sezione ha da tempo chiarito che: “ Nell'ambito delle gare pubbliche la questione della determinabilità dell'oggetto del contratto di avvalimento deve essere risolta evitando di incorrere in aprioristici schematismi concettuali e considerando che la messa a disposizione della capacità tecnica richiesta deve essere effettiva e sostanziale, nel senso che deve permettere concretamente all'impresa avvalente di utilizzare le risorse dell'ausiliaria, preventivamente indicate nel contratto di avvalimento ” (C.d.S, V, 24.5.2022, n. 4116).
6. Così interpretata la normativa di riferimento, e venendo ora alla fattispecie in esame, l’art. 6.7 del Disciplinare di gara stabiliva i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:
“ a) esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. 3 forniture analoghe a quelle in oggetto (fornitura in posa d’opera di tribune e moduli prefabbricati accessori) di importo minimo pari a 4.490.024,23 euro.
La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
- Certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- Contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- Attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- Contratti stipulati dal committente privato con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse ”.
7. Tanto premesso, il contratto di avvalimento in atti reca il seguente tenore:
“ l’impresa ausiliaria dispone di idonei requisiti d capacità tecniche nel settore della fornitura in opera di tribune e moduli prefabbricati accessori al fine di consentire all’impresa ausiliata di acquisire il requisito di partecipazione di cui al punto 6.7 lettera a) del disciplinare di gara e per migliorare l’offerta”;
“l’impresa ausiliata, sebbene tecnicamente ed economicamente organizzata, è carente del requisito di qualificazione (ovvero requisiti di capacità economico-finanziaria/tecnico-organizzativi) sopra indicato;
…
Art. 1: L’impresa ausiliata è autorizzata ad utilizzare il requisito di capacità economico-finanziaria/tecnico-organizzativa dell’operatore economico ausiliario per partecipare alla gara indicata in premessa al fine di consentire all’impresa ausiliata di acquisire il requisito di partecipazione di cui al punto 6.7 lettera a) del disciplinare di gara ”.
8. Tale essendo il contenuto del contratto di avvalimento, è evidente che il suo oggetto è determinato per relationem : invero, l’ausiliaria ha messo a disposizione proprio “ … il requisito di partecipazione di cui al punto 6.7 lettera a) del disciplinare di gara ” (art. 1), id est : “ esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. 3 forniture analoghe a quelle in oggetto (fornitura in posa d’opera di tribune e moduli prefabbricati accessori) di importo minimo pari a 4.490.024,23 euro ”.
Per tali ragioni, il contratto di avvalimento soddisfa pienamente il requisito della determinatezza/determinabilità del suo contenuto, consentendo di individuare partitamente, sebbene per relationem, il suo oggetto.
Pertanto, nessun provvedimento espulsivo può predicarsi nella fattispecie in esame, stante la piena osservanza, da parte dell’Amministrazione, delle previsioni di cui all’art. 104 d. lgs. n. 36/23, nonché di quelle di cui all’art. 6.7 lett. a) Disciplinare di gara.
9. Ne consegue il rigetto delle relative censure.
10. Con il secondo motivo di gravame l’appellante lamenta l’illegittima modifica dell’offerta del costo della manodopera operato dall’aggiudicataria nei chiarimenti resi nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia.
Il motivo è infondato.
11. Sotto un primo profilo, l’aggiudicataria del tutto correttamente non ha inserito tra le voci del costo della manodopera quello del costo del personale dei noli a caldo. Ciò in quanto, venendo in rilievo un’ipotesi di sub-contratto, il relativo costo è comprensivo sia del noleggio, sia della manodopera.
Pertanto, l’indicazione del corrispettivo di tale peculiare tipo di manodopera resa in sede di giustificazioni è avvenuta a titolo di mero chiarimento, non determinando dunque alcuna inammissibile modifica dell’offerta economica.
12. Ciò chiarito quanto al costo del personale dei noli a caldo, e venendo ora alla voce di € 1.531.513,31, relativa a costo della manodopera per squadre di supporto previste in offerta tecnica, rileva il Collegio che essa costituiva una delle voci del costo della manodopera, di importo complessivo pari a € 19.476.870.
Pertanto, nessun rilievo assume il fatto che tale importo sia stato inserito anche tra le spese generali, essendo dirimente il fatto che esso fosse stato correttamente computato all’interno della macrovoce relativa al costo globale della manodopera.
Ne consegue che neanche sotto tale aspetto può parlarsi di inammissibile modifica dell’offerta, essendo invece la stessa correttamente indicata fin ab initio in sede di presentazione della relativa domanda.
13. Per tali ragioni, il relativo motivo di appello è infondato, e va dunque disatteso.
14. Con il terzo motivo di gravame l’appellante lamenta la mancata esclusione dell’aggiudicataria dalla gara, ad onta dell’assenza del requisito di partecipazione relativo alle forniture con posa delle tribune, che non poteva costituire oggetto di avvalimento, stante il divieto di cui al Par. 7 del Disciplinare di gara.
L’assunto è infondato.
Ai sensi dell’art. 104 co 11 d. lgs. n. 36/23: “ Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento ”.
A sua volta, il Par. 7 del Disciplinare stabilisce che: “ Ai sensi dell’articolo 104, comma 11, del Codice, la fornitura con posa in opera deve essere svolta dall’offerente o, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento da un partecipante al raggruppamento ”.
15. Orbene, il Par. 7 del Disciplinare, letto in combinato disposto con l’art. 104 coma 1 d. lgs. n. 36/23, non impedisce il ricorso all’avvalimento, ma stabilisce unicamente che la prestazione venga direttamente svolta dalla concorrente, eventualmente con i mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria.
Tale interpretazione va senz’altro preferita a quella offerta dall’appellante (la quale esclude tout-court il ricorso alla figura dell’avvalimento nella fattispecie in esame), in quanto in linea con il pacifico orientamento della giurisprudenza eurounitaria e nazionale in punto di massima partecipazione alle gare, di cui l’avvalimento è espressione.
16. A ciò aggiungasi che, laddove si volesse privilegiare un’interpretazione restrittiva della previsione di cui all’art. 104 comma 11 d. lgs. n. 36/23, occorrerebbe comunque che l’esclusione della possibilità di ricorso all’avvalimento venga limitata a “ taluni compiti essenziali ”, da indicarsi partitamente nella lex specialis .
Senonché, il Par. 7 del Disciplinare non specifica tali “ compiti essenziali ”, limitandosi a prevedere che la “ fornitura con posa in opera ” debba essere svolta direttamente dall’offerente.
All’evidenza, trattasi di definizione di così ampia portata, da non soddisfare la previsione di cui all’art. 104 comma 11 Codice, talché del tutto correttamente il giudice di prime cure l’ha considerato nulla, e dunque tamquam non esset .
Per tali ragioni, il terzo motivo di appello è infondato, e va dunque rigettato.
17. Con il quarto motivo di gravame l’appellante deduce la nullità del contratto di avvalimento, questa volta perché privo della c.d. clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 6 comma 3 d.l. n. 187/2010: “ L'espressione: «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto ”.
18. Orbene, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, poiché il contratto di avvalimento non si inquadra né nell’ambito dei subappalti, né più in generale in quello dei subcontratti stipulati per l’esecuzione del contratto, la normativa di cui l’appellante denuncia la violazione non trova applicazione nel caso di specie.
Tale assunto è revocato in dubbio dall’appellante, il quale afferma che: “ il contratto di avvalimento trova certamente la sua causa – seppure fisiologicamente condizionata all’aggiudicazione della gara – nel contratto di appalto che verrà successivamente stipulato dall’ausiliato-concorrente-appaltatore con la stazione appaltante. In questo senso non può dubitarsi che il contratto di avvalimento “derivi” o “dipenda”, quanto all’esplicazione dei suoi effetti, dal contratto di appalto e vada quindi qualificato come subcontratto ” (atto di appello, p. 30).
La censura è infondata.
19. Il subcontratto è un negozio con il quale una parte reimpiega la propria posizione giuridica assunta in un determinato contratto (es. conduttore), assumendo nei confronti del terzo la posizione che nel contratto-madre è assunta dalla propria controparte (es. locatore). In tal senso, vi è un nesso di derivazione del contratto-figlio dal contratto-madre, con una parziale coincidenza soggettiva quanto alle parti contraenti, una della quali è presente in entrambi i contratti, in posizioni speculari (es. conduttore nel contratto-madre, e locatore nel contratto-figlio), mentre le altre parti sono tali solo nell’uno o nell’altro contratto.
Nulla di tutto ciò accade invece nell’avvalimento, posto che non vi è qui alcun “reimpiego”, da parte dell’ausiliata, di una posizione da essa assunta in un pregresso accordo negoziale, ma semplice accordo volto a consentire ad un operatore economico la partecipazione ad una gara alla quale esso – per carenza di un requisito tecnico-economico-organizzativo – non potrebbe altrimenti partecipare.
20. Pertanto, al più può parlarsi di vicenda collegata, con la precisazione, tuttavia, che non si avrebbe nel caso di specie il tipico collegamento negoziale tipico del diritto comune (es. contratto preliminare-contratto definitivo), in quanto mentre nel diritto comune il collegamento presuppone la sussistenza due o più negozi, che pur formalmente autonomi sono tra di loro avvinti da un nesso teleologico e funzionale, talché le vicende dell’uno incidono su quelle dell’altro ( simul stabunt, simul cadent ), nella fattispecie in esame il “collegamento” verrebbe in rilievo tra un contratto (l’avvalimento) e una procedura ad evidenza pubblica, nella quale al momento dell’avvalimento manca sia il contratto, sia il contraente.
Pertanto, in difetto di simmetria negoziale (contratto da un lato; intera procedura, dall’altro) non si vede come il contratto di avvalimento possa qualificarsi come “subcontratto”, come invece sostenuto dall’appellante. Trattasi invece di singolo accordo negoziale, come tale del tutto estraneo al fenomeno della “ filiera di imprese ”, e al quale non si applica pertanto in alcun modo la normativa dettata in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, che non a caso richiede la presenza di una pluralità di soggetti giuridici, formalmente autonomi, ma di fatto collegati (es. appaltatore e subappaltatore).
21. Per tali ragioni, la relativa censura è infondata, e va dunque disattesa.
22. Con il quinto motivo di gravame l’appellante lamenta che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte due dei professionisti indicati nel gruppo di lavoro non fossero in possesso del requisito alla “ Iscrizione al relativo Ordine Professionale con anzianità di almeno 10 anni ”, prescritto a pena di esclusione dal Par. 6.5 del Disciplinare di gara.
L’assunto è infondato, e va dunque disatteso, atteso che:
- in relazione al ruolo di Responsabile del coordinamento e integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, l’ing. Facchini, indicato dall’aggiudicataria, possiede iscrizione all’Ordine professionale a far data dall’1.3.2006 e sino al 7.1.2015, al n. 17 nella Sez. B, settore civile e ambientale (cfr. All. 22 alla documentazione presentata dall’aggiudicataria in primo grado in data 18.3.2025) Pertanto, è a far data dall’1.3.2006 che va computato il decennio richiesto dalla legge di gara, a nulla rilevando i trasferimenti interni che medio tempore siano intervenuti tra un settore e l’altro dell’Albo;
- in relazione al ruolo di Responsabile geologo, deve ritenersi corretto il ricorso alla figura della sostituzione, avendo l’aggiudicataria provveduto tempestivamente a sostituire tale professionista con altro soggetto (il dr. Lazzari) iscritto al relativo Albo a far data dal 1994.
In particolare, e in entrambi i casi, è dirimente il fatto che, poiché l’art. 97 Codice ammette la sostituzione di un partecipante ad un raggruppamento, senza che ciò implichi modifica dell’offerta, a maggior ragione tale sostituzione deve ritenersi ammessa in relazione ai componenti di gruppo di lavoro, che a rigore non ricoprono la posizione di concorrente, occupando invece una posizione più defilata rispetto a questi ultimi.
Per tali ragioni, la relativa censura è infondata, e va dunque disattesa.
23. Con il sesto motivo di gravame, l’appellante lamenta il mancato esame, ad opera del giudice di prime cure, del motivo aggiunto da essa proposto in primo grado con memoria di replica notificata in data 29.3.2025, in dipendenza di quanto affermato dal RTI Energos con memoria depositata nel giudizio di primo grado in data 24.3.2025.
In particolare, l’appellante sostiene che: “ In dipendenza di tale affermazione, resa per la prima volta dal RTI Energos in tale sede, è maturato, in capo al ricorrente principale, l’interesse a far valere l’ulteriore censura mirata a dimostrare che, laddove fosse accertato quanto ivi affermato, l’aggiudicatario risulterebbe privo - anche per tale ragione - del requisito di qualificazione richiesto dal par. 6.7 del disciplinare. Difatti, se limitato alla sola “fornitura” delle tribune, il contratto di avvalimento prodotto in gara dall’aggiudicatario (doc. 23) non risulterebbe nemmeno in ipotesi sufficiente - facendo riferimento al suo generico oggetto - alla soddisfazione del requisito, perché carente di una parte della prestazione (la “posa in opera”) che - come testualmente previsto dal par. 6.7 del disciplinare - costituiva oggetto del requisito. Tale ipotesi costituirebbe, dunque, un’ulteriore causa di esclusione del RTI aggiudicatario, della quale si chiede all’Ecc.mo Consiglio di Stato di voler accertare la sussistenza ” (cfr. atto di appello, p. 37).
24. Il motivo è anzitutto inammissibile per genericità, essendo prospettato non già in chiave autonoma ed autosufficiente, ma in dipendenza dell’interpretazione data ad un passo della memoria difensiva di parte aggiudicataria (“ risulterebbe ”; “ costituirebbe ”).
25. In secondo luogo, e ad abundantiam , il motivo è comunque infondato, soddisfacendo senz’altro il contratto di avvalimento – per le ragioni sopra esposte (cfr. supra , punti nn. 6 e ss.) – sia il requisito della sufficiente determinatezza, sia quello del suo riferimento al requisito della fornitura nella sua globalità, essendo il relativo requisito del tutto unitario, e non prestandosi pertanto esso alla scissione prospettata dall’appellante. La qual cosa è tanto più vera se si considera che l’art. 6.7. Disciplinare si esprime in termini di “ forniture analoghe ”, e dunque a forniture nel suo complesso, nel mentre l’ulteriore dizione “ in posa d’opera ” (su cui si appuntano le obiezioni dell’appellante) compare unicamente nell’ulteriore periodo posto tra parentesi. E dal punto di vista orto-sintattico, una frase parentetica (o proposizione incidentale) è una frase inserita all’interno di una frase principale, allo scopo di aggiungere un’informazione non essenziale, ma semanticamente connessa. Ciò esclude che da quanto detto in sede parentetica possano ricavarsi conseguenze di natura essenziale, tali da porre nel nulla le affermazioni contenute nella proposizione principale.
26. Conclusivamente, l’appello principale è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
27. Il rigetto dell’appello principale comporta l’improcedibilità di quello proposto dall’aggiudicataria in via incidentale.
28. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, nonché sull’appello incidentale, così provvede:
- rigetta l’appello principale;
- dichiara l’improcedibilità dell’appello incidentale.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese sostenute dalle parti appellate, che si liquidano, per ciascuna di esse, in € 5.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO