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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/03/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2464/2021 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Cardinale Garampi n.195, con l'avv. CAMPANELLA MASSIMO ), dal C.F._2 quale rappresentato e difeso giusta procura in atti
ATTORE contro
Cont
), in persona dei procuratori Fabio Galbiati e ON Di CP_1 P.IVA_1
Iorio, elettivamente domiciliati in Viterbo, Via A. Brunelli n. 4, con l'avv. CANTONE
FRANCESCA ANDREA ) e gli avv.ti RIZZO MARCO e C.F._3
FALLUCCHI SEVERINO, dai quali rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio Che NC! al fine di sentirla Parte_1 CP_2 condannare al pagamento in suo favore della somma di € 31.865,75 a titolo di restituzione degli importi indebitamente corrisposti nell'ambito del rapporto di mutuo di cui al contratto sottoscritto in data 25.11.2000 (a rogito del Notaio Dott. , Rep. n. 79439, Racc. n. Persona_1
8506), previa declaratoria di nullità del contratto per indeterminatezza del piano di ammortamento “a capitale crescente” e per omessa indicazione della tipologia di rata (costante o
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variabile), nonché per indeterminatezza della clausola di pattuizione relativa agli interessi corrispettivi e per usura dei tassi corrispettivo e moratorio.
Si è costituita contestando puntualmente le avverse deduzioni ed CP_1 CP_2 eccezioni e concludendo per il rigetto della domanda.
La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 21.11.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. La domanda attorea è volta ad ottenere la restituzione dell'indebito asseritamente versato nel corso del rapporto di mutuo, per cui, in applicazione delle ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., spetta a parte attrice l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, ovvero: 1) l'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede la restituzione ex art. 2033 c.c.; 2) la non debenza dei versamenti (nel caso di specie ricondotta alla nullità del tasso di interesse per indeterminatezza e usura).
Sotto quest'ultimo profilo, va rilevato che, pur vertendosi in materia di questioni di nullità rilevabili d'ufficio, spetta pur sempre alla parte interessata fornire in giudizio gli elementi fattuali da cui desumere l'eventuale ricorrenza dell'ipotesi di nullità invocata.
In particolare, con specifico riferimento alla nullità di clausole che prevedono interessi usurari, la Corte di legittimità in una recente pronuncia, ha affermato che “il rilievo d'ufficio non si estende alla ricerca, d'ufficio, degli elementi di prova di interessi anatocistici o usurari. Correttamente, pertanto, il giudice rigetta la domanda dell'opponente per non avere l'opponente stesso fornito alcuna prova in merito, evidenziando che la sola richiesta di una consulenza contabile non può esentare la parte dall'onere della prova”
(Cass. n. 2072/2014).
Ciò posto, parte attrice ha anzitutto lamentato che l'oggetto del contratto è indeterminato, essendo genericamente indicato il piano di ammortamento “a capitale crescente”, costruito con una metrica di rimborso analoga ma più onerosa di quella “alla francese”, senza indicazione della funzione di crescita e senza indicazione della natura della rata (costante o variabile); inoltre, sempre sotto il profilo della trasparenza delle condizioni economiche, ha censurato la clausola di pattuizione dell'interesse corrispettivo per la genericità dell'indicizzazione all'Euribor; pertanto, ha chiesto il ricalcolo del piano di ammortamento con applicazione del tasso sostitutivo legale di cui all'art. 117 comma 7 TUB.
Il piano di ammortamento "a capitale crescente", allegato al contratto di mutuo per cui è causa, prevede il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata, via via sul capitale residuo. Con il progredire dell'ammortamento la quota capitale rimborsato cresce progressivamente.
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Detta modalità di ammortamento del finanziamento e di determinazione dell'ammontare delle singole rate, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non comporta l'applicazione di un interesse “composto” nel senso inteso da parte attrice – che, in buona sostanza, si risolverebbe in un'ipotesi di capitalizzazione degli interessi ritenuta illecita.
Invero, posto che si ha anatocismo solo nel caso in cui gli interessi scaduti si sommino al capitale e producano successivamente a loro volta interessi, potrà verificarsi questo fenomeno solo nell'ipotesi in cui la banca, nel determinare l'ammontare della rata periodica richiesta al cliente, la calcoli applicando il tasso stabilito nel contratto (sia esso fisso o variabile) non solo sull'ammontare del capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già pagate, ma anche su una quota di interessi scaduti nel periodo preso a riferimento per l'addebito della rata in scadenza. Diversamente, nel caso in cui alla scadenza della rata il tasso pattuito in contratto venga applicato solo sul capitale ancora da restituire, nessun addebito di interessi su interessi scaduti verrà conteggiato a carico del mutuatario, sicché non potrà ritenersi integrata una violazione dell'art. 1283 c.c. (in tal senso si veda Trib. Larino, 13/01/2016).
L'orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito, che questo Giudice ritiene di condividere, sostiene che il metodo di ammortamento "alla francese" non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, posto che questi vengono comunque calcolati sulla somma capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
In altre parole, ciascuna rata comprende il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce e gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale e cioè sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata precedente, ed unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente (si veda, da ultimo, Trib. Milano Sez. XII, 22/07/2016).
Pertanto, gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283 cod. civ (Cass. n.
13144/2023).
Di recente, il menzionato orientamento della giurisprudenza di merito è stato avallato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 15130 del 29/05/2024, laddove è stato appunto ritenuto che a mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa
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in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti, in quanto:
- deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, atteso che nel piano di ammortamento alla francese l'obbligazione per interessi è calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato;
- è senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale
(artt. 1815 e 1820 c.c.);
- la doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7);
- l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n.
5657/2023); pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti
(sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto;
- il maggior carico di interessi del prestito non dipende – e comunque non è stato provato in causa e non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati – da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi»,
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cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi
«scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
Tali principi devono ritenersi applicabili anche nel caso di specie, stante l'analogia del metodo di calcolo applicato per la costruzione del piano di ammortamento per cui è causa rispetto a quello “alla francese”.
Inoltre, deve ritenersi che il contenuto del contratto di mutuo sia sufficientemente determinato essendo esplicitato il numero delle rate ed essendo determinabile il tasso di interesse applicato in ciascuna rata al debito residuo, atteso che, sulla base di tali elementi parte attrice
(seppure mediante l'opera di un consulente) è riuscita a determinare il regime finanziario applicato, che è appunto quello dell'interesse composto (così definito in matematica finanziaria).
Invero, dalla lettura della perizia econometrica allegata alla citazione emerge che, applicando il regime finanziario dell'interesse semplice, il numero delle rate di rimborso sarebbe stato inferiore a quello indicato in contratto e, pertanto, l'applicazione del regime dell'interesse composto si ricava in modo univoco dalle condizioni di rimborso espressamente indicate.
In conclusione, deve ritenersi che detto piano di ammortamento, laddove espressamente previsto nel contratto e quindi accettato dal mutuatario (come nel caso di specie), non comporta né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c..
3. Il contratto di mutuo per cui è causa non può ritenersi affetto da nullità per indeterminatezza del tasso di interesse neppure sotto il profilo della sua indicizzazione all'Euribor.
Sul punto, va rilevato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità in materia di contratti bancari, l'oggetto del contratto è determinabile ai sensi degli artt. 1346 e 1284 comma 3 c.c. anche quando nel documento contrattuale la parti indicano criteri certi ed oggettivi che consentono la concreta quantificazione del tasso d'interesse, ancorché ciò avvenga per relationem, mediante il richiamo ad elementi estranei al documento, richiedendosi in questo secondo caso che le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, obbiettivamente individuabili che consentano la
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concreta determinazione del tasso convenzionale di interesse senza lasciarlo all'arbitrio del creditore (Cass. civ. n. 6113 del 25/06/1994 e n. 2072 del 29/01/2013).
Ciò posto, va ricordato che l'Euribor indica il tasso di interesse medio applicato da un primario istituto di credito europeo ad altro primario istituto per operazioni di prestito a breve termine in Euro, con scadenza da una a tre settimane e da uno a dodici mesi. Il tasso viene rilevato ("fissato") giornalmente dalla European Banking Federation (EBF), in base alle segnalazioni trasmesse entro le ore 11 (fuso dell'Europa centrale) all'agenzia da un CP_3 insieme di oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'area Euro
(contribuiscono per l'Italia , Unicredit, Monte dei Paschi di Siena). Parte_2
Ancorché rilevato da un organismo (EBF) riconducibile al sistema bancario Europeo, su segnalazione delle principali banche, Euribor indica anzitutto, convenzionalmente, il rendimento di un impiego non garantito in Euro a breve termine risk free. Tale deve infatti ritenersi il prestito a un soggetto solvibile, o che deve presumersi tale, quale una primaria banca Europea.
Dato questo punto di riferimento, ogni altro prodotto bancario o finanziario in Euro, di pari durata, offerto che sia da una banca altro intermediario o diverso emittente - notoriamente all'Euribor sono indicizzati oltre a mutui a tasso variabile, derivati e obbligazioni bancarie, anche titoli di Stato (in Italia i CCT Eu) e obbligazioni corporate - definisce il proprio costo, e implicitamente la propria rischiosità, per differenza (spread) rispetto al tasso interbancario.
La scelta di indicizzazione del saggio degli interessi all'Euribor a un mese, alla quale non residua alcun margine di indeterminatezza stante l'ampia pubblicità che ne ammanta la rilevazione periodica, deve quindi ritenersi conforme al disposto dell'art. 1346 c.c., in quanto il riferimento all'indice Euribor appare sufficientemente specifico e dettagliato, con la conseguenza che il tasso applicato appare agevolmente determinabile ancorché non determinato.
Le condizioni economiche applicate al rapporto risultano quindi sufficientemente dettagliate, non ravvisandosi una ipotesi di indeterminatezza del tasso ultralegale previsto in contratto.
4. Parte attrice ha poi eccepito la nullità derivata del contratto di mutuo sul presupposto che l'indicizzazione del tasso di mora all'Euribor realizzerebbe una violazione di norme imperative, in quanto l'indice Euribor sarebbe frutto di un accordo di cartello tra imprese bancarie e di una ingiusta manipolazione del tasso di interesse, come accertato dalla Commissione
Europea con decisione del 4 dicembre 2013, in contrasto con l'art. 2 della Legge n. 287/1990.
L'assunto è infondato.
La richiamata decisione della Commissione europea ha accertato l'esistenza di un'intesa lesiva della concorrenza tra alcune banche europee (Barclays, Deutsche Bank, Société Générale
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ed il gruppo Royal Bank of Scotland) per il periodo tra il settembre 2005 e il maggio 2008, a seguito di una manipolazione del tasso Euribor.
Si tratta allora di stabilire se il contratto di mutuo per cui è causa, in quanto fissa il tasso di interesse con rinvio al parametro dell'Euribor, possa considerarsi contratto cd. “a valle” rispetto alle intese (o, più precisamente, alle pratiche) restrittive della concorrenza dirette ad alterare l'Euribor poste in essere dalle banche sanzionate con la già richiamata decisione della
Commissione Europea del 2013, cui ha fatto seguito quella, analoga, del 7 dicembre 2016 (con cui la Commissione ha inflitto ulteriori sanzioni, per i medesimi fatti, anche a RÉ CO,
e . CP_4 CP_5
Invero, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, sono affette da nullità le clausole contrattuali che costituiscono una “applicazione” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante in quanto riproducenti “quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza” e, quindi, “contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del TFUE” (Cass., Sez. U, Sentenza n.
41994 del 30/12/2021).
Orbene, nel caso di specie deve escludersi che la clausola in esame sia applicativa dell'intesa o pratica anticoncorrenziale vietata e sanzionata dalla Commissione Europea.
Anzitutto, va osservato che il provvedimento della Commissione Europea si riferisce alle pratiche commerciali risalenti al periodo tra il settembre 2005 e il maggio 2008, mentre il contratto per cui è causa è stata stipulato in data antecedente e, precisamente, in data 25.11.2000.
Essendo il contratto anteriore alla intesa anticoncorrenziale, non si vede come possa costituirne la illecita applicazione.
Inoltre, la NC LW s.p.a., quale mutuante, non è tra gli istituti coinvolti dal provvedimento sanzionatorio.
Sotto tale profilo, la Suprema Corte si è recentemente espressa ritenendo che “I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE” (Cass. civ. n. 12007 del 03/05/2024).
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Pertanto, nel caso di specie gli attori avrebbero dovuto allegare e provare che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe di quell'intesa o, almeno, fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell'Euribor o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia inteso avvalersi dei risultati di questa.
Tale prova non è stata fornita e, pertanto, il contratto non può in alcun modo ritenersi, di per sé, una consapevole o volontaria “applicazione” di intese illecite dirette ad alterarlo (cioè, un contratto cd. “a valle” di siffatte intese illecite, nel senso fatto proprio dalla già richiamata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 41994 del 2021).
5. Dalla lettura della perizia econometrica allegata alla citazione, emerge che la deduzione della natura usuraria del tasso di interesse corrispettivo è effettuata previo inserimento della commissione per la mancata erogazione del mutuo e l'anticipata estinzione dello stesso nel calcolo del tasso effettivo globale.
Sul punto, si registrano nella giurisprudenza di merito due orientamenti contrapposti, il primo dei quali, richiamando il principio della onnicomprensività della nozione di tasso rilevante ai fini dell'usura ricavabile dal d.l. 394/2000 sopra citato, ritiene che anche tale voce di costo debba essere computata nella determinazione del tasso da confrontare con il tasso-soglia, in quanto rientra appunto tra gli oneri pattuiti in contratto a carico del mutuatario.
Secondo altro orientamento più recente, invece, nella determinazione del tasso effettivo globale non può computarsi la commissione per restituzione anticipata del mutuo (si v. tra le tante Tribunale di Venezia n. 1451 del 28/06/2019; Tribunale di Ancona n. 468 del 8/3/2019;
Tribunale di Roma n. 18278 del 27/09/2018).
Questo Giudice ritiene di aderire al secondo degli orientamenti citati, che appare maggiormente convincente alla luce delle seguenti considerazioni.
Va anzitutto rilevato che il costo previsto contrattualmente per il caso di estinzione anticipata non è collegato esattamente alla erogazione del mutuo, ma assolve all'esigenza di remunerare la banca per il caso in cui il rapporto dovesse essere estinto anticipatamente per volontà del mutuatario, tenuto a pagare esclusivamente il capitale residuo e gli interessi fino a quel momento maturati, perdendo l'istituto di credito la remunerazione del prestito pattuita per l'ipotesi in cui il rapporto si fosse estinto secondo l'originario piano di ammortamento. In altre parole, le penale per l'estinzione anticipata assolve alla funzione di corrispettivo per l'esercizio dello ius poenitendi.
Pertanto, laddove si volesse sostenere che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TAEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione
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anticipata del mutuo, verrebbe postulata una sommatoria fra voci eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale.
Inoltre, va richiamata l'ulteriore argomentazione esposta dal Tribunale di Venezia nella sentenza citata, secondo cui: “gli interessi corrispettivi sono applicabili all'ipotesi di regolare ammortamento del mutuo, mentre la commissione di estinzione anticipata presuppone l'evento contrario, cioè l'estinzione anticipata
e l'immediata esigibilità della somma. Quindi, se è vero che la formula del T.E.G. deve necessariamente tenere conto della durata del finanziamento e del fatto che il debito venga restituito mediante un piano di ammortamento,
l'applicazione di tale formula all'ipotesi di estinzione anticipata non sarebbe corretta in quanto l'esercizio della facoltà contrattuale di recesso anticipato presuppone l'immediata esigibilità di un determinato importo. Dove vi è interesse corrispettivo da pagare vi è vigenza del mutuo e dunque non sussiste presupposto per l'applicazione della commissione in discorso, mentre quando vi è obbligo di pagamento della commissione non vi è più da pagare
l'interesse pattuito originariamente, conseguendo l'impossibilità di considerare contemporaneamente le due tipologie di onere, proprio per il diverso dato temporale nel quale le stesse si collocano”.
Nel caso di specie, peraltro, la penale di cui si tratta è prevista per l'ipotesi di mancata erogazione del mutuo e, dunque, è evidente che la sua applicazione è certamente alternativa all'applicazione del TAN e delle altre spese connesse all'erogazione del mutuo;
è dunque errato da un punto di vista logico procedere alla sommatoria tra la penale e il TAN.
Da ultimo, la soluzione sin qui esposta è stata fatta propria dalla Suprema Corte, la quale ha avuto modo di affermare che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. civ. n. 7352 del
07/03/2022).
Deve poi essere esclusa la configurabilità dell'usura soggettiva, atteso che parte attrice non ha dato alcuna prova della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 644 c.p. per l'integrazione del reato di usura, ossia in primis della concreta sussistenza di una condizione di difficoltà economica e finanziaria in capo al mutuatario.
Peraltro, va ricordato che tali lacune non possono colmarsi a mezzo di CTU che, come è noto, non è un mezzo di prova nella disponibilità delle parti ma uno strumento di ausilio al
Giudice per la valutazione di dati già acquisiti al processo.
6. Circa la censura di usura relativa al tasso di mora, la perizia econometrica allegata alla citazione è del seguente tenore: “il tasso di mora è stato esplicitamente pattuito nella misura di 6,50 punti percentuali in più del Tasso Ufficiale di Riferimento che alla data di stipula era riferito al TUR vigente al 30
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giugno 2000 ( periodo di rilevazione) pari al 4,25% (…) Quindi ad un tasso mora pari al 10,75%. Detto tasso
è quindi maggiore del limite indicato dal D.M. in vigore pari al 9,945 %” (pag. 37).
Orbene, anche a voler aderire alle valutazioni espresse dal perito di parte attrice, deve tuttavia rilevarsi come nel caso di specie manca la prova che l'interesse di mora sia stato effettivamente corrisposto dalla mutuataria nel corso del rapporto e che, pertanto, la nullità della clausola per usura (data dal rilevato superamento del tasso soglia) giustifichi la domanda di ripetizione di indebito.
Peraltro, il pagamento di interessi di mora non è stato neppure dedotto, ragione per cui la domanda di ripetizione è carente sul piano assertivo prima ancora che probatorio.
La domanda attorea merita quindi di essere integralmente rigettata.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 26.001 ad € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in € 6.713,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 7 marzo 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2464/2021 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Cardinale Garampi n.195, con l'avv. CAMPANELLA MASSIMO ), dal C.F._2 quale rappresentato e difeso giusta procura in atti
ATTORE contro
Cont
), in persona dei procuratori Fabio Galbiati e ON Di CP_1 P.IVA_1
Iorio, elettivamente domiciliati in Viterbo, Via A. Brunelli n. 4, con l'avv. CANTONE
FRANCESCA ANDREA ) e gli avv.ti RIZZO MARCO e C.F._3
FALLUCCHI SEVERINO, dai quali rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio Che NC! al fine di sentirla Parte_1 CP_2 condannare al pagamento in suo favore della somma di € 31.865,75 a titolo di restituzione degli importi indebitamente corrisposti nell'ambito del rapporto di mutuo di cui al contratto sottoscritto in data 25.11.2000 (a rogito del Notaio Dott. , Rep. n. 79439, Racc. n. Persona_1
8506), previa declaratoria di nullità del contratto per indeterminatezza del piano di ammortamento “a capitale crescente” e per omessa indicazione della tipologia di rata (costante o
1 di 10 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
variabile), nonché per indeterminatezza della clausola di pattuizione relativa agli interessi corrispettivi e per usura dei tassi corrispettivo e moratorio.
Si è costituita contestando puntualmente le avverse deduzioni ed CP_1 CP_2 eccezioni e concludendo per il rigetto della domanda.
La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 21.11.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. La domanda attorea è volta ad ottenere la restituzione dell'indebito asseritamente versato nel corso del rapporto di mutuo, per cui, in applicazione delle ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., spetta a parte attrice l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, ovvero: 1) l'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede la restituzione ex art. 2033 c.c.; 2) la non debenza dei versamenti (nel caso di specie ricondotta alla nullità del tasso di interesse per indeterminatezza e usura).
Sotto quest'ultimo profilo, va rilevato che, pur vertendosi in materia di questioni di nullità rilevabili d'ufficio, spetta pur sempre alla parte interessata fornire in giudizio gli elementi fattuali da cui desumere l'eventuale ricorrenza dell'ipotesi di nullità invocata.
In particolare, con specifico riferimento alla nullità di clausole che prevedono interessi usurari, la Corte di legittimità in una recente pronuncia, ha affermato che “il rilievo d'ufficio non si estende alla ricerca, d'ufficio, degli elementi di prova di interessi anatocistici o usurari. Correttamente, pertanto, il giudice rigetta la domanda dell'opponente per non avere l'opponente stesso fornito alcuna prova in merito, evidenziando che la sola richiesta di una consulenza contabile non può esentare la parte dall'onere della prova”
(Cass. n. 2072/2014).
Ciò posto, parte attrice ha anzitutto lamentato che l'oggetto del contratto è indeterminato, essendo genericamente indicato il piano di ammortamento “a capitale crescente”, costruito con una metrica di rimborso analoga ma più onerosa di quella “alla francese”, senza indicazione della funzione di crescita e senza indicazione della natura della rata (costante o variabile); inoltre, sempre sotto il profilo della trasparenza delle condizioni economiche, ha censurato la clausola di pattuizione dell'interesse corrispettivo per la genericità dell'indicizzazione all'Euribor; pertanto, ha chiesto il ricalcolo del piano di ammortamento con applicazione del tasso sostitutivo legale di cui all'art. 117 comma 7 TUB.
Il piano di ammortamento "a capitale crescente", allegato al contratto di mutuo per cui è causa, prevede il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata, via via sul capitale residuo. Con il progredire dell'ammortamento la quota capitale rimborsato cresce progressivamente.
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Detta modalità di ammortamento del finanziamento e di determinazione dell'ammontare delle singole rate, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non comporta l'applicazione di un interesse “composto” nel senso inteso da parte attrice – che, in buona sostanza, si risolverebbe in un'ipotesi di capitalizzazione degli interessi ritenuta illecita.
Invero, posto che si ha anatocismo solo nel caso in cui gli interessi scaduti si sommino al capitale e producano successivamente a loro volta interessi, potrà verificarsi questo fenomeno solo nell'ipotesi in cui la banca, nel determinare l'ammontare della rata periodica richiesta al cliente, la calcoli applicando il tasso stabilito nel contratto (sia esso fisso o variabile) non solo sull'ammontare del capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già pagate, ma anche su una quota di interessi scaduti nel periodo preso a riferimento per l'addebito della rata in scadenza. Diversamente, nel caso in cui alla scadenza della rata il tasso pattuito in contratto venga applicato solo sul capitale ancora da restituire, nessun addebito di interessi su interessi scaduti verrà conteggiato a carico del mutuatario, sicché non potrà ritenersi integrata una violazione dell'art. 1283 c.c. (in tal senso si veda Trib. Larino, 13/01/2016).
L'orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito, che questo Giudice ritiene di condividere, sostiene che il metodo di ammortamento "alla francese" non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, posto che questi vengono comunque calcolati sulla somma capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
In altre parole, ciascuna rata comprende il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce e gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale e cioè sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata precedente, ed unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente (si veda, da ultimo, Trib. Milano Sez. XII, 22/07/2016).
Pertanto, gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283 cod. civ (Cass. n.
13144/2023).
Di recente, il menzionato orientamento della giurisprudenza di merito è stato avallato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 15130 del 29/05/2024, laddove è stato appunto ritenuto che a mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa
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in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti, in quanto:
- deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, atteso che nel piano di ammortamento alla francese l'obbligazione per interessi è calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato;
- è senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale
(artt. 1815 e 1820 c.c.);
- la doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7);
- l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n.
5657/2023); pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti
(sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto;
- il maggior carico di interessi del prestito non dipende – e comunque non è stato provato in causa e non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati – da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi»,
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cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi
«scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
Tali principi devono ritenersi applicabili anche nel caso di specie, stante l'analogia del metodo di calcolo applicato per la costruzione del piano di ammortamento per cui è causa rispetto a quello “alla francese”.
Inoltre, deve ritenersi che il contenuto del contratto di mutuo sia sufficientemente determinato essendo esplicitato il numero delle rate ed essendo determinabile il tasso di interesse applicato in ciascuna rata al debito residuo, atteso che, sulla base di tali elementi parte attrice
(seppure mediante l'opera di un consulente) è riuscita a determinare il regime finanziario applicato, che è appunto quello dell'interesse composto (così definito in matematica finanziaria).
Invero, dalla lettura della perizia econometrica allegata alla citazione emerge che, applicando il regime finanziario dell'interesse semplice, il numero delle rate di rimborso sarebbe stato inferiore a quello indicato in contratto e, pertanto, l'applicazione del regime dell'interesse composto si ricava in modo univoco dalle condizioni di rimborso espressamente indicate.
In conclusione, deve ritenersi che detto piano di ammortamento, laddove espressamente previsto nel contratto e quindi accettato dal mutuatario (come nel caso di specie), non comporta né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c..
3. Il contratto di mutuo per cui è causa non può ritenersi affetto da nullità per indeterminatezza del tasso di interesse neppure sotto il profilo della sua indicizzazione all'Euribor.
Sul punto, va rilevato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità in materia di contratti bancari, l'oggetto del contratto è determinabile ai sensi degli artt. 1346 e 1284 comma 3 c.c. anche quando nel documento contrattuale la parti indicano criteri certi ed oggettivi che consentono la concreta quantificazione del tasso d'interesse, ancorché ciò avvenga per relationem, mediante il richiamo ad elementi estranei al documento, richiedendosi in questo secondo caso che le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, obbiettivamente individuabili che consentano la
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concreta determinazione del tasso convenzionale di interesse senza lasciarlo all'arbitrio del creditore (Cass. civ. n. 6113 del 25/06/1994 e n. 2072 del 29/01/2013).
Ciò posto, va ricordato che l'Euribor indica il tasso di interesse medio applicato da un primario istituto di credito europeo ad altro primario istituto per operazioni di prestito a breve termine in Euro, con scadenza da una a tre settimane e da uno a dodici mesi. Il tasso viene rilevato ("fissato") giornalmente dalla European Banking Federation (EBF), in base alle segnalazioni trasmesse entro le ore 11 (fuso dell'Europa centrale) all'agenzia da un CP_3 insieme di oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'area Euro
(contribuiscono per l'Italia , Unicredit, Monte dei Paschi di Siena). Parte_2
Ancorché rilevato da un organismo (EBF) riconducibile al sistema bancario Europeo, su segnalazione delle principali banche, Euribor indica anzitutto, convenzionalmente, il rendimento di un impiego non garantito in Euro a breve termine risk free. Tale deve infatti ritenersi il prestito a un soggetto solvibile, o che deve presumersi tale, quale una primaria banca Europea.
Dato questo punto di riferimento, ogni altro prodotto bancario o finanziario in Euro, di pari durata, offerto che sia da una banca altro intermediario o diverso emittente - notoriamente all'Euribor sono indicizzati oltre a mutui a tasso variabile, derivati e obbligazioni bancarie, anche titoli di Stato (in Italia i CCT Eu) e obbligazioni corporate - definisce il proprio costo, e implicitamente la propria rischiosità, per differenza (spread) rispetto al tasso interbancario.
La scelta di indicizzazione del saggio degli interessi all'Euribor a un mese, alla quale non residua alcun margine di indeterminatezza stante l'ampia pubblicità che ne ammanta la rilevazione periodica, deve quindi ritenersi conforme al disposto dell'art. 1346 c.c., in quanto il riferimento all'indice Euribor appare sufficientemente specifico e dettagliato, con la conseguenza che il tasso applicato appare agevolmente determinabile ancorché non determinato.
Le condizioni economiche applicate al rapporto risultano quindi sufficientemente dettagliate, non ravvisandosi una ipotesi di indeterminatezza del tasso ultralegale previsto in contratto.
4. Parte attrice ha poi eccepito la nullità derivata del contratto di mutuo sul presupposto che l'indicizzazione del tasso di mora all'Euribor realizzerebbe una violazione di norme imperative, in quanto l'indice Euribor sarebbe frutto di un accordo di cartello tra imprese bancarie e di una ingiusta manipolazione del tasso di interesse, come accertato dalla Commissione
Europea con decisione del 4 dicembre 2013, in contrasto con l'art. 2 della Legge n. 287/1990.
L'assunto è infondato.
La richiamata decisione della Commissione europea ha accertato l'esistenza di un'intesa lesiva della concorrenza tra alcune banche europee (Barclays, Deutsche Bank, Société Générale
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ed il gruppo Royal Bank of Scotland) per il periodo tra il settembre 2005 e il maggio 2008, a seguito di una manipolazione del tasso Euribor.
Si tratta allora di stabilire se il contratto di mutuo per cui è causa, in quanto fissa il tasso di interesse con rinvio al parametro dell'Euribor, possa considerarsi contratto cd. “a valle” rispetto alle intese (o, più precisamente, alle pratiche) restrittive della concorrenza dirette ad alterare l'Euribor poste in essere dalle banche sanzionate con la già richiamata decisione della
Commissione Europea del 2013, cui ha fatto seguito quella, analoga, del 7 dicembre 2016 (con cui la Commissione ha inflitto ulteriori sanzioni, per i medesimi fatti, anche a RÉ CO,
e . CP_4 CP_5
Invero, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, sono affette da nullità le clausole contrattuali che costituiscono una “applicazione” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante in quanto riproducenti “quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza” e, quindi, “contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del TFUE” (Cass., Sez. U, Sentenza n.
41994 del 30/12/2021).
Orbene, nel caso di specie deve escludersi che la clausola in esame sia applicativa dell'intesa o pratica anticoncorrenziale vietata e sanzionata dalla Commissione Europea.
Anzitutto, va osservato che il provvedimento della Commissione Europea si riferisce alle pratiche commerciali risalenti al periodo tra il settembre 2005 e il maggio 2008, mentre il contratto per cui è causa è stata stipulato in data antecedente e, precisamente, in data 25.11.2000.
Essendo il contratto anteriore alla intesa anticoncorrenziale, non si vede come possa costituirne la illecita applicazione.
Inoltre, la NC LW s.p.a., quale mutuante, non è tra gli istituti coinvolti dal provvedimento sanzionatorio.
Sotto tale profilo, la Suprema Corte si è recentemente espressa ritenendo che “I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE” (Cass. civ. n. 12007 del 03/05/2024).
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Pertanto, nel caso di specie gli attori avrebbero dovuto allegare e provare che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe di quell'intesa o, almeno, fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell'Euribor o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia inteso avvalersi dei risultati di questa.
Tale prova non è stata fornita e, pertanto, il contratto non può in alcun modo ritenersi, di per sé, una consapevole o volontaria “applicazione” di intese illecite dirette ad alterarlo (cioè, un contratto cd. “a valle” di siffatte intese illecite, nel senso fatto proprio dalla già richiamata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 41994 del 2021).
5. Dalla lettura della perizia econometrica allegata alla citazione, emerge che la deduzione della natura usuraria del tasso di interesse corrispettivo è effettuata previo inserimento della commissione per la mancata erogazione del mutuo e l'anticipata estinzione dello stesso nel calcolo del tasso effettivo globale.
Sul punto, si registrano nella giurisprudenza di merito due orientamenti contrapposti, il primo dei quali, richiamando il principio della onnicomprensività della nozione di tasso rilevante ai fini dell'usura ricavabile dal d.l. 394/2000 sopra citato, ritiene che anche tale voce di costo debba essere computata nella determinazione del tasso da confrontare con il tasso-soglia, in quanto rientra appunto tra gli oneri pattuiti in contratto a carico del mutuatario.
Secondo altro orientamento più recente, invece, nella determinazione del tasso effettivo globale non può computarsi la commissione per restituzione anticipata del mutuo (si v. tra le tante Tribunale di Venezia n. 1451 del 28/06/2019; Tribunale di Ancona n. 468 del 8/3/2019;
Tribunale di Roma n. 18278 del 27/09/2018).
Questo Giudice ritiene di aderire al secondo degli orientamenti citati, che appare maggiormente convincente alla luce delle seguenti considerazioni.
Va anzitutto rilevato che il costo previsto contrattualmente per il caso di estinzione anticipata non è collegato esattamente alla erogazione del mutuo, ma assolve all'esigenza di remunerare la banca per il caso in cui il rapporto dovesse essere estinto anticipatamente per volontà del mutuatario, tenuto a pagare esclusivamente il capitale residuo e gli interessi fino a quel momento maturati, perdendo l'istituto di credito la remunerazione del prestito pattuita per l'ipotesi in cui il rapporto si fosse estinto secondo l'originario piano di ammortamento. In altre parole, le penale per l'estinzione anticipata assolve alla funzione di corrispettivo per l'esercizio dello ius poenitendi.
Pertanto, laddove si volesse sostenere che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TAEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione
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anticipata del mutuo, verrebbe postulata una sommatoria fra voci eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale.
Inoltre, va richiamata l'ulteriore argomentazione esposta dal Tribunale di Venezia nella sentenza citata, secondo cui: “gli interessi corrispettivi sono applicabili all'ipotesi di regolare ammortamento del mutuo, mentre la commissione di estinzione anticipata presuppone l'evento contrario, cioè l'estinzione anticipata
e l'immediata esigibilità della somma. Quindi, se è vero che la formula del T.E.G. deve necessariamente tenere conto della durata del finanziamento e del fatto che il debito venga restituito mediante un piano di ammortamento,
l'applicazione di tale formula all'ipotesi di estinzione anticipata non sarebbe corretta in quanto l'esercizio della facoltà contrattuale di recesso anticipato presuppone l'immediata esigibilità di un determinato importo. Dove vi è interesse corrispettivo da pagare vi è vigenza del mutuo e dunque non sussiste presupposto per l'applicazione della commissione in discorso, mentre quando vi è obbligo di pagamento della commissione non vi è più da pagare
l'interesse pattuito originariamente, conseguendo l'impossibilità di considerare contemporaneamente le due tipologie di onere, proprio per il diverso dato temporale nel quale le stesse si collocano”.
Nel caso di specie, peraltro, la penale di cui si tratta è prevista per l'ipotesi di mancata erogazione del mutuo e, dunque, è evidente che la sua applicazione è certamente alternativa all'applicazione del TAN e delle altre spese connesse all'erogazione del mutuo;
è dunque errato da un punto di vista logico procedere alla sommatoria tra la penale e il TAN.
Da ultimo, la soluzione sin qui esposta è stata fatta propria dalla Suprema Corte, la quale ha avuto modo di affermare che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. civ. n. 7352 del
07/03/2022).
Deve poi essere esclusa la configurabilità dell'usura soggettiva, atteso che parte attrice non ha dato alcuna prova della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 644 c.p. per l'integrazione del reato di usura, ossia in primis della concreta sussistenza di una condizione di difficoltà economica e finanziaria in capo al mutuatario.
Peraltro, va ricordato che tali lacune non possono colmarsi a mezzo di CTU che, come è noto, non è un mezzo di prova nella disponibilità delle parti ma uno strumento di ausilio al
Giudice per la valutazione di dati già acquisiti al processo.
6. Circa la censura di usura relativa al tasso di mora, la perizia econometrica allegata alla citazione è del seguente tenore: “il tasso di mora è stato esplicitamente pattuito nella misura di 6,50 punti percentuali in più del Tasso Ufficiale di Riferimento che alla data di stipula era riferito al TUR vigente al 30
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giugno 2000 ( periodo di rilevazione) pari al 4,25% (…) Quindi ad un tasso mora pari al 10,75%. Detto tasso
è quindi maggiore del limite indicato dal D.M. in vigore pari al 9,945 %” (pag. 37).
Orbene, anche a voler aderire alle valutazioni espresse dal perito di parte attrice, deve tuttavia rilevarsi come nel caso di specie manca la prova che l'interesse di mora sia stato effettivamente corrisposto dalla mutuataria nel corso del rapporto e che, pertanto, la nullità della clausola per usura (data dal rilevato superamento del tasso soglia) giustifichi la domanda di ripetizione di indebito.
Peraltro, il pagamento di interessi di mora non è stato neppure dedotto, ragione per cui la domanda di ripetizione è carente sul piano assertivo prima ancora che probatorio.
La domanda attorea merita quindi di essere integralmente rigettata.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 26.001 ad € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in € 6.713,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 7 marzo 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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