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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 19/06/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R. N. G. 772/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott. Laura di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 772/2023 promossa da:
(C.F.: ) rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dal Email_1 C.F._1
i del amente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore;
Email_2
Ricorrente
Contro
(C.F.: rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. CP_1 C.F._2 Laura Luzzatto Guerrini del foro di Udine ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Email_3
Resistente
e con
C.F.: e (C.F.: ), con CP_2 C.F._3 Parte_1 C.F._4
Avv. i ente irizzo telematico della Curatrice;
Email_4
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia il Tribunale di Gorizia
1) pronunciare la separazione dei coniugi;
2) pronunciare l'addebito della separazione dei coniugi in capo al signor in ragione delle ripetute violazioni di CP_1 molteplici obblighi discendenti dal matrimonio;
3) pronunciare la decadenza del signor dalla responsabilità genitoriale sui figli e CP_1 CP_2 Parte_1
1 4) disporre l'affidamento l'affidamento super-esclusivo della prole alla signora , con espressa autorizzazione ad Parte_2 effettuare iscrizioni e rilasciare autorizzazioni scolastiche, sportive e per attività extra-scolastiche, e per ragioni sanitarie;
5) disporre il collocamento dei minori presso la madre;
6) disporre in via definitiva l'assegnazione della casa familiare di via del Santo, di proprietà alla ricorrente;
CP_3
7) stabilire che eventuali visite padre – figlio: -quanto al figlio abbiano luogo solo se richieste dal ragazzo o con il di CP_2 lui consenso, previo percorso del padre con i servizi specialistici, concluso con esito positivo;
-quanto al figlio abbiano luogo solo con il consenso del minore e previo percorso del padre con i servizi specialistici, Pt_1 concluso con esito positivo e comunque alla presenza di educatore, per una prima fase di monitoraggio;
8) fissare la misura paterna del contributo al mantenimento ordinario della prole, confermando i provvedimenti provvisori sul punto (€ 100,00 mensili per ciascun figlio) ovvero determinando la diversa somma di giustizia;
spese straordinarie per i figli al 50% fra i genitori, come determinate nel protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Gorizia;
9) condannare il resistente alle spese di lite del presente procedimento e del procedimento urgente (definito) sub n. 772/2023 sub 1.
Per parte resistente: si chiede a questo Tribunale adito vengano di accogliere le seguenti conclusioni
- Disporre l'affidamento congiunto dei figli e con collocazione presso la madre;
CP_2 Parte_1
- Disporre il proseguo del percorso di riavvicinamento padre e figli con la facoltà per il padre di sentire i figli tramite videochiamate con cadenza settimanale.
- Disporre il proseguo degli incarichi conferiti ai servizi sociali, per il nucleo famigliare, per la durata di mesi 12.
- Disporre che il padre, attualmente privo di attività lavorativa, versi per il contributo al mantenimento dei figli l'importo mensile di euro 100,00 per ciascun figlio.
Per la Curatrice Speciale dei minori: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Gorizia
1) pronunciare la separazione dei coniugi ed Parte_2 CP_1
2) disporre l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minorenni e alla madre con la CP_2 Parte_1 Parte_2 quale stabilmente convivranno, con espressa e specifica autorizzazione per la madre di poter procedere in autonomia a ogni iscrizione, registrazione, autorizzazione in ambito scolastico, sportivo, sanitario e ludico per entrambi i figli;
3) assegnare la casa familiare sita a Gorizia in via del Santo, di proprietà alla sig.ra in virtù della CP_3 Parte_2 stabile convivenza con la prole;
4) stabilire la misura di contributo al mantenimento dei figli in capo al padre secondo quanto previsto dai CP_1 provvedimenti provvisori assunti, con suddivisione al 50% delle spese straordin rotocollo in vigore presso il Tribunale;
5) confermare gli incarichi a tutti i Servizi ad oggi attivi rispetto al nucleo familiare per la prosecuzione del percorso di riavvicinamento dei figli con il padre, per un periodo di 12 mesi, con indicazione che i predetti Servizi segnalino senza indugio qualsivoglia emergenza, criticità ovvero violazione dei provvedimenti in atto e con deposito di una relazione di aggiornamento a conclusione del percorso di monitoraggio che vada a riassumere gli interventi svolti, gli obiettivi raggiunti e le criticità gestionali riscontrate;
6) stabilire che le visite dei figli con il padre avvengano previa adeguata e specifica preparazione del padre per il tramite del percorso di supporto psicologico e alla genitorialità già disposto e quanto al primogenito esclusivamente su richiesta di CP_2 quest'ultimo, nel rispetto dei desiderata di e di quanto rappresentato in sede di sua audizione, quanto al secondogenito CP_2
, esclusivamente nel momento in cu e e figlio risulteranno preparati all'incontro, ferma restando la possibilità di Pt_1 effettuare regolari video-chiamate presenziate dall'educatrice di riferimento, secondo tempi e modi che verranno individuati durante il percorso di monitoraggio dei Servizi incaricati.
* * *
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e entrambi cittadini Kosovari, hanno contratto matrimonio in Parte_2 CP_1
Ko l'atto di matrimonio è stato registrato presso il Comune di Gorizia in data 19/07/2023 e la vita coniugale si è attualizzata a Gorizia, via del Santo n. 55, dove entrambi risiedono;
Dall'unione matrimoniale sono nati (n. Gorizia il 21/09/2010) e (n. CP_2 Parte_1
Monfalcone il 15/03/2021);
Con ricorso depositato in data 25/09/2025 nel chiedere la pronuncia di separazione, Parte_2 ha allegato: a) che la famiglia viveva, dal 20 a Gorizia in via del Santo 55 in cui CP_3 abitavano i genitori, il fratello e la sorella di b) che fino a che la famiglia estesa ha CP_1 convissuto, il rapporto trai coniugi si mantene normalità; c) che, rimasto solo il nucleo famigliare (essendo i genitori di deceduti nel 2020 e nel 2022 ed i fratelli trasferitisi), la CP_1 situazione degenerava, a causa p roblemi economici del resistente che, dopo la chiusura della propria azienda, si era ritrovato a svolgere lavori solo occasionali;
d) che da allora CP_1 iniziava, in maniera sempre più insistente e pressante, a richiedere somme di denaro alla ri fronte ai rifiuti a tali richieste, lo stesso reagiva in modo violento, dapprima con insulti e aggressioni verbali e poi con minacce ed agiti violenti verso oggetti. Inoltre, il resistente, per ottenere del denaro, minacciava la moglie di recarsi sul luogo di lavoro della stessa (a Gradisca d'Isonzo) per crearle problemi;
e) che a tutte queste liti erano presenti i figli della coppia e che, in alcune occasioni, inveiva contro il CP_1 figlio f) che il giorno 6/06/2023 il resistente, dopo essere rincasato tardi, agiva in modo CP_2 violen giando le suppellettili di casa;
g) che il 22/06/2023 nel corso CP_1 dell'ennesimo episodio, aggrediva in modo violento la ricorrente la quale, uscita dalla casa per chiedere aiuto ai vicini, chiedeva l'intervento delle forze dell'ordine e sporgeva querela nei confronti del marito;
h) che da allora la stessa aveva vissuto in struttura di collocamento protetto unitamente ai figli minori;
i) che successivamente all'allontanamento, cercava di contattare la moglie più volte CP_1 telefonicamente, anche attraverso il fratello della resistente ed il figlio rimasto in contatto con il CP_2 padre. Nel corso delle telefonate o tramite messaggi n lingua albanese, minacce CP_1 ed insulti nei confronti della moglie, del cognato e del figlio. f) che il figlio ichiarava più CP_2 volte di rifiutare di incontrare il padre;
g) che per tali fatti uncia-querela Parte_2 presso le autorità competenti;
h) di lavorare presso la ditta San Marco a Gradisca d'Isonzo, percependo uno stipendio di € 1.300,0 e di percepire integralmente l'Assegno Unico Universale;
i) che CP_1 aveva lavorato, dopo il trasferimento della famiglia in Italia, come operaio falegname, che successivamente aveva svolto lavori occasionali per poi iniziare un'attività imprenditoriale nel settore della falegnameria, inizialmente molto redditizia (cessata attorno al 2021) e che da allora svolgeva lavori saltuari, senza però contribuire alle necessità della famiglia. Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente ha domandato la separazione con pronuncia di addebito nei confronti del marito, l'affidamento superesclusivo dei minori in capo alla madre e la decadenza della responsabilità genitoriale in capo a il collocamento CP_1 prevalente dei minori presso la madre con assegnazione della casa famigliare, la previsione di un contributo al mantenimento dei minori a carico del padre.
Con decreto presidenziale del 27/09/2025, attivate le guarentigie previste a fronte delle condotte di violenza allegate, invitata la Procura della Repubblica a trasmettere eventuali atti di procedimenti penali a carico delle parti relativi alle citate condotte, è stato nominato, anche per l'adozione di provvedimenti urgenti, il Giudice relatore, il quale, con decreto del 03/10/2025 ha disposto l'apertura di un apposito sub- procedimenti in cui si èprovveduto alla nomina di un Curatore Speciale dei Minori e fissata udienza per l'adozione del provvedimento cautelare richiesto (rinviata in un primo momento a causa del mancato perfezionamento della notificazione degli atti al resistente).
Nelle more si è costituito il resistente il quale, senza negare le circostanze allegate da CP_1 controparte, nulla opponeva alla pronuncia di separazione e si dichiarava disponibile a rilasciare entro inizio
3 gennaio la casa coniugale e a intraprendere qualsiasi percorso finalizzato a ricucire il rapporto con i propri figli.
All'esito dell'udienza del 15/11/2025 (resa nell'ambito del sub-procedimento), acquisite le relazioni di intervento dei Servizi Sociali e gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica, sentite le parti, i loro difensori e la Curatrice Speciale dei Minori, è stato emesso in data 15/11/2023 il seguente provvedimento a norma dell'art. 473bis. 15 c.p.c.:
Dato atto che nel costituirsi in giudizio, il resistente aderendo implicitamente alle CP_1 allegazioni fattuali portate al ricorso, ha rappresentato di voler ricostruire il rapporto con i propri figli e ha parzialmente aderito anche alle domande di controparte.
Dato atto altresì che, all'udienza del 15/11/2023, celebrata per l'adozione di provvedimenti indifferibili ed urgenti a norma dell'art. 473bis.15 c.p.c., le parti hanno concordemente delineato le seguenti condizioni provvisorie:
1. Affido esclusivo di e lla madre, con facoltà per la stessa di procedere in Pt_1 CP_2 via esclusiva alle iscrizioni scolastiche, doposcuola, centri estivi e ricreativi, attività sportive e, in generale, extrascolastiche, con collocamento prevalente presso la stessa.
2. La casa coniugale (alloggio Via Del Santo 55, Gorizia) sarà assegna alla madre con termine di CP_3 rilascio per ntro il giorno 7/01/2024; CP_1
3. Il signor provvederà al mantenimento ordinario dei figli versando 100,00 € - somma CP_1 soggetta a ri - per ciascuno alla signora entro il giorno 5 di ogni Parte_2 mese, con bonifico su conto corrente che verrà comunicato trai procuratori. Spese straordinarie al 50% come da protocollo in essere presso il Tribunale di Gorizia;
4. Impegno di d avviare senza ritardo un percorso presso un centro per uomini maltrattanti CP_1 sul territorio.
5. Presa in carico dei servizi sociali per supporto alla genitorialità, supporto ai minori, anche con incarico ai servizi specialistici
Ritenuto che il contenuto di tale accordo possa essere recepito all'interno del provvedimento di cui all'art. 473.bis 15 c.p.c.
Ritenuto altresì che si rende sin da ora necessario conferire incarico ai Servizi Sociali competenti il Comune di Gorizia prendere in carico l'intero nucleo famigliare, avviare colloqui conoscitivi con i genitori e con prendere contatti con l'istituto scolastico frequentato dal minore, procedere a visite CP_2
e e supportare adeguatamente il nucleo famigliare, con particolare riguardo a e vittime delle allegate violenze. Si rende altresì necessario che i Parte_2 CP_2
t ed un adeguato supporto di tipo CP_2 Parte_1 psicologico (con particolare riguardo al primo, per ovvie ragioni anagrafiche), e valutino l'opportunità e le modalità, tenendo esclusivamente in considerazione interesse dei minori, per il futuro – dopo che il signor vrà iniziato il percorso presso un centro per uomini maltrattanti - di instaurare un nuovo Parte_3
attraverso incontri (inizialmente in spazio protetto), anche con modalità differenziate per ciascun minore.
Deve essere fin da subito prevista l'attivazione dei Servizi Specialistici (Neuropsichiatria infantile e Consultorio Famigliare) affinché, nell'ambito delle rispettive competenze e di concerto con gli altri servizi attivati, diano il maggior supporto possibile al nucleo, con particolare riferimento alla madre d ai minori Parte_2
e . CP_2 Pt_1
Alla luce degli allegati episodi di violenza di genere (fatti per i quali è pendente un procedimento penale), si raccomanda ai Servizi Sociali incaricati la massima attenzione nello svolgimento dell'incarico.
4 Ritenuto che sia da condividere l'osservazione della Curatrice Speciale dei Minori sulla necessità di preparare, grazie al supporto dei Servizi Sociali incaricati, alla partecipazione all'udienza in cui CP_2 verrà ascoltato dal Giudice. Si precisa che all'i 29/11/2023 – fissata con decreto presidenziale per la prima comparizione dei procuratori delle parti – sarà calendarizzata udienza successiva in cui il minore verrà ascoltato
P.Q.M.
Regola, in via temporanea ed urgenti, i rapporti tra le parti alle condizioni sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
Incarica i Servizi Sociali ed i servizi specialistici (Neuropsichiatria infantile e Consultorio Famigliare) competenti per il Comune di Gorizia di prendere in carico il nucleo famigliare nei termini sopra indicati.
Definito il sub-procedimento, alla prima udienza, celebrata in data 29/11/2023, le parti hanno aggiornato il Giudice istruttore in merito all'evoluzione della situazione abitativa del nucleo famigliare e dell'avvio, da parte di di un percorso presso l'Istituto Istrice e all'esito della stessa, il Giudice ha CP_1 autorizzato i coniugi a vivere separati e ha ampliato l'incarico già assegnato ai Servizi Sociali di valutare l'opportunità di permettere un incontro tra il minore ed il padre. Parte_1
All'udienza del 10/01/2024 si è proceduto all'audizione del minore all'esito il Giudice CP_2 ha confermato il mandato ai Servizi già incaricati, disponendo altresì ssero l'opportunità di una ripresa dei rapporti figli-padre.
A fronte del deposito di una nota di aggiornamento da parte della Curatrice, in cui è stato segnalato un grave episodio coinvolgente il minore d il padre (il quale avrebbe telefonato al figlio e CP_2 pronunciato frasi minacciose contro fissata una successiva udienza al 06/03/2024, all'esito della quale il Giudice ha ammonito norma dell'art. 473bis. 39 c.p.c. CP_1
All'esito della successiva udienza del 17/04/2024 il Giudice ha dato mandato ai servizi di organizzare contatti telefonici tra figli e padre alla presenza di un educatore.
All'esito della successiva udienza del 22/05/2024 il Giudice così ha provveduto:
Ritenuto che
l'attuale modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, così come stabilito con provvedimento reso all'esito della fase cautelare ex art. 473bis.15 c.p.c. del 15/11/2023 tuteli, almeno in questa fase processuale, atteso l'intervento di monitoraggio dei Servizi Sociali, l'ammonizione data dal Giudice all'udienza del 06/03/2024 e l'impegno formalmente assunto da l'interesse dei minori e CP_1 CP_2 Pt_1 rimanendo la loro gestione ne , principale genitore di es
[...] diversa valutazione all'esito del giudizio, valutato l'esito del percorso e dell'adeguatezza genitoriale dimostrata;
Stante la pendenza di un procedimento penale rispetto a condotte di violenza di genere (circostanza che – si rammenta – consente la secretazione dell'indirizzo di residenza della parte a norma contenuta nel comma IV dell'art. 473bis.42 c.p.c.), è autorizzata a non comunicare il periodo in cui trascorrerà Parte_2 in vacanza coi minori in Kosovo, Paese di provenienza di entrambe le parti.
Ai fini della prosecuzione del giudizio si ritiene necessario acquisire un'ulteriore relazione da parte dei Servizi già incaricati, al fine di verificare la prosecuzione del percorso già avviato;
P.Q.M.
Rigetta la domanda di modifica provvisoria delle statuizioni in essere in punto di sospensione della responsabilità genitoriale;
Autorizza non comunicare il periodo in cui si recherà in Kosovo con i minori;
Parte_2
Dispone la prosecuzione dell'incarico già demandato ai Servizi Sociali e ai servizi specialistici;
5 All'esito dell'udienza celebrata in data 14/11/2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c. e ha disposto l'acquisizione di una relazione conclusiva dei servizi sociali.
All'udienza per la rimessione della causa in Collegio, il Giudice ha disposto un ultimo rinvio per la definizione della questione relativa al rilascio dei documenti dei minori. Nelle more, le parti hanno depositato la sentenza emessa all'esito del procedimento penale RGNR 1257/2023 a carico di CP_1
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
[...]
Si dà atto della comunicazione degli atti al P.M. per la partecipazione al presente giudizio.
2. Il ricorso proposto da nei confronti di merita accoglimento nei Parte_2 CP_1 termini che seguono.
2.1. In punto di pronuncia di separazione:
Preliminarmente si ritiene sussistere la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Ciò chiarito, si ritengono sussistere i presupposti per l'accoglimento della domanda congiunta attesa che la manifesta volontà dei coniugi di non volersi riconciliare riprova, anche alla luce delle argomentazioni e delle allegazioni svolte nei rispettivi atti introduttivi, come sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza.
2.2 In punto di addebito alla separazione:
Come è noto, la norma contenuta nel comma II dell'art. 151 c.c. prevede che il Giudice, contestualmente alla pronuncia sulla separazione, possa addebitare alla stessa al comportamento, posto in essere da uno o da entrambi i coniugi, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio e che abbia, quale causa efficiente, comportato la disgregazione del vincolo coniugale. È insegnamento della Giurisprudenza della Suprema Corte, condiviso da questo Collegio, che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr., ex multis, Cass. Civ. sez. I, n.40795/2021). Con riferimento al profilo probatorio, grava sulla parte che chiede l'addebito sia l'onere di provare la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri derivanti dal matrimonio sia l'efficacia causale del comportamento nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, condivise da questo Collegio, la domanda di addebito alla separazione svolta dalla ricorrente nei confronti del marito Parte_2 CP_1 ia meritevole di accoglimento.
[...]
Si ritiene, sul punto, come la ricorrente abbia assolto all'onere della prova sulla stessa gravante, avendo allegato, nel ricorso introduttivo, come nell'ultimo periodo la convivenza con fosse CP_1 divenuta intollerabile a causa della condotta del marito, il quale, a fronte a pro e alla propria situazione economica, non contribuiva a provvedere ai fabbisogni della famiglia, chiedeva insistentemente soldi alla moglie per spendere per finalità proprie e, a fronte dei rifiuti, poneva in essere condotte violente ai danni di anche alla presenza dei figli minori: in data 22/06/2023 Parte_2 metteva in olenza fisica nei confronti della moglie tanto da essere CP_1 necessario l'intervento delle forze dell'ordine ed il collocamento di e dei figli in Parte_2
6 struttura protetta. Si osserva come il resistente non abbia contestato tali fatti, i quali si devono ritenere provati a norma dell'art. 115 c.p.c.
Si osserva inoltre come in data 11/02/2025 sia intervenuta sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., in forza della quale è stata applicata a la pena di CP_1 anni due e mesi sei di reclusione (sostituiti con la pena sostitutiva dei lavori di fronte del reato di maltrattamenti previsto e punito dall'art. 572, co. II, c.p. per le condotte sopra descritte.
Sul punto si rammenta come la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione;
detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile, atteso che in tal caso l'imputato non nega la propria responsabilità e accetta una determinata condanna, chiedendone o consentendone l'applicazione, il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità. (Sez. Cass Lav., Sentenza n. 30328/2017).
Pertanto, si ritengono sussistenti i presupposti per pronunciare l'addebito della separazione a carico di CP_1
2.3 Sull'affidamento ed il collocamento dei minori e CP_2 Parte_1
Sul punto, si rammenta come la decadenza dalla responsabilità genitoriale, disciplinata dall'art. 330 c.c., rappresenta la conseguenza più grave della violazione o dell'abuso da parte del genitore dei doveri e dei diritti nascenti dalla titolarità della responsabilità genitoriale. Sul punto, la giurisprudenza ritiene che per integrare tale grave ipotesi sia necessario che la condotto (attiva od omissiva) del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il figlio;
tuttavia, avendo tale istituto una funzione preventiva (rispetto agli interessi del minore) e non repressiva (rispetto al genitore), è necessario valutare il danno in una prospettiva futura, ossia quello che potrebbe derivare dalla reiterazione di tali condotte nei confronti del figlio. In tale prospettiva, la decadenza dalla responsabilità genitoriale può essere dichiarata solo quando la relazione genitore-figlio sia divenuta irrecuperabile ed irreversibile il pregiudizio per il minore.
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra indicate, pur tenuto in debita considerazione la circostanza che a posto in essere condotte violente nei confronti della moglie alla presenza dei figli CP_1 minori – con un massiccio coinvolgimento del figlio che è risultato particolarmente turbato da CP_2 ciò – ed il disinteresse manifestato dal padre nei co figli, almeno nella fase finale del presente giudizio (non avendo proseguito i percorsi di riavvicinamento delegati dal giudice ai servizi sociali), la circostanza che, almeno nella fase iniziale, lo stesso padre ha mostrato una volontà attiva a ricostruire un rapporto con entrambi i minori induce il Collegio a ritenere che sia prematuro comminare tale misura, che costituisce l'extrema ratio prevista dall'ordinamento, non apparendo ancora irrecuperabile ed irreversibile il pregiudizio per i minori, specialmente con riguardo al figlio più piccolo . Pt_1
Tuttavia a fronte del disinteresse manifestato dal padre nell'ultima fase del giudizio, dell'ammonimento comminato dal Giudice istruttore, dell'omessa contribuzione da parte di contribuire ai CP_1 bisogni materiali della famiglia (anche rispetto alla questione del pagame à pendenti con la circostanza che i minori siano attualmente esclusivamente gestiti dalla madre, il Collegio ritiene CP_3
e ebbano essere affidatI alla madre secondo la modalità super esclusiva Pt_1 CP_2 rafforzata, onde permettere all'unico genitore di riferimento di prendere tutte le decisioni più importanti – individuate a norma dell'art. 337 ter, comma III, c.c., per la minore in totale autonomia. Si osserva inoltre come si sia dimostrata più che adeguata nell'accudimento dei figli, facendosi Parte_2 esclusi ori e garantendo agli stessi – come pure si evince dalle numerose relazioni dei Servizi incaricati – un ambiente oltremodo idoneo a soddisfarne i bisogni educativi, morali e materiali e le esigenze di crescita.
7 e per lo stesso ordine di ragioni, devono essere collocata in via prevalente CP_2 Parte_1 presso la madre, con assegnazione alla stessa della casa famigliare sita in Gorizia, Via del Santo 55;
Quanto ai rapporti con il padre, qualora lo stesso dovesse nuovamente manifestare serio interesse alla ripresa nei rapporti con la figli e è necessario che tale ripresa avvenga nel CP_2 Parte_1 modo più graduale possibile, c nt ni che valutino, in un primo momento, l'idoneità del padre ad intraprendere tale percorso e l'interesse dei minori e, in seconda battuta, gestiscano i tempi e le modalità delle visite, che dovranno sicuramente avvenire, in un primo momento, alla presenza di un educatore, ferma restando la possibilità di effettuare regolari video-chiamate presenziate dall'educatrice di riferimento, secondo tempi e modi che verranno individuati durante il percorso di monitoraggio dei Servizi incaricati. Pertanto, si ritiene necessario confermare la prosecuzione per ulteriori mesi 12 del mandato ai Servizi Sociali e al Consultorio Famigliare per le attività già in essere
2.4 Sul contributo al mantenimento dei minori:
Preliminarmente si rammenta come è diritto della prole, riconosciuto anche da norma di rango costituzionale (art. 30 Cost.), essere mantenuta dai genitori, i quali devono provvedervi, a norma dell'art. 316 bis c.c., proporzionalmente alle rispettive sostanze e secondo le proprie capacità lavorative. Il quarto comma dell'art. 337 ter c.c. prevede la corresponsione, a carico di un genitore e nei confronti dell'altro, di un contributo al mantenimento dei figli ispirato al principio di proporzionalità, tenendo in considerazione vari criteri quali l'esigenza di vita le figlio, la capacità economica di entrambi i genitori ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore. È poi insegnamento costante in giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, che anche in assenza di stabile occupazione i genitori dotati di capacità lavorativa sono obbligati a partecipare al mantenimento della prole, al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada solo sul genitore convivente, ciò in quanto la natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica.
Si ritiene infine, anche alla luce della previsione di cui all'art. 473bis. 2 c.p.c., che per quanto gli aspetti relativi ai figli minori – stante la natura indisponibile di tali diritti – il Giudice non sia vincolato dal tenore delle domande delle parti e, in deroga al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, possa decidere sul punto in misura diversa da quella indicata dalle parti, nel supremo interesse dei minori coinvolti.
Ciò chiarito, si osserva, in riferimento alle capacità economiche e reddituali della ricorrente Parte_2 come la stessa percepisca una retribuzione mensile netta di circa € 1.300,00 mensil
[...] contratto di lavoro subordinato. La stessa non è titolare di beni immobili, dispone di un proprio conto corrente privo di significative giacenze e sostiene integralmente i costi dell'immobile (canone locazione pari a circa 160,00 € e le relative utenze). CP_3
Di contro, la situazione patrimoniale di risulta meno definita. Dalla scarsa CP_1 documentazione dimessa agli atti si evince come lo stesso, da agosto 2023, abbia alvorato come metalmeccanico presso la ditta Manmec SRL percependo una retribuzione mensile netta di € 700,00. Dalle allegazioni parte ricorrente, non contestate, si è appreso come in passato abbia lavorato CP_1 come falegname e abbia aperto un'impresa propria, poi cess nuto adeguati mezzi dal proprio lavoro, tanto da poter ristrutturare degli immobili in Kosovo. Non sono state allegate né prodotte spese relative ai costi di abitazione (quali canoni di locazione, utenze o simili).
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate e consideranto che attualmente i minori risultano collocati in via di fatto esclusiva presso la madre, la quale versa altresì il canone di locazione dell'immobile in cui la famiglia vive e che non abbia allegato di essere per causa a sé non CP_3 CP_1 bile inabile al lavoro ma che dimostrato, anche in passato, adeguata capacità reddituale, si ritiene congruo stabilire il contributo al mantenimento a carico dello stesso e a favore della madre nella misura mensile nella maggior misura, rispetto a quella domandata da parte ricorrente, di €
8 300,00 (€ 150,00 a figlio) mensili, somma soggetta a rivalutazione ISTAT, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Le spese straordinarie, individuate e disciplinate come da Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale, sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014. A fronte del valore indeterminato della controversia, tenuto conto della complessità e della durata del giudizio, si applicano i parametri medi relativi allo scaglione compreso tra i valori da € 26.000 a € 52.000.
A fronte della condotta processuale collaborativa, si ritiene di compensare integralmente le spese di lite per la sola fase del sub-procedimento cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la separazione dei coniugi e er il matrimonio contratto in Parte_2 CP_1 Kosovo, a Malishelve in data 27/08/2007, registrato presso il Comune di Gorizia in data 19/07/2023;
Accerta e dichiara che la separazione è addebitabile a CP_1
Dispone che i minori e siano affidati in capo a CP_2 Parte_1 Parte_2 nella modalità c.d. super esclusiva rafforzata;
Colloca presso la madre con assegnazione della CP_2 Parte_1 Parte_2 casa coniugale sita in Gorizia, Via del Santo 55;
Conferma l'incarico per ulteriori mesi 12 ai Servizi Sociali e al Consultorio Famigliare competenti per il Comune di Gorizia, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, qualora anifestasse CP_1 la volontà di riprendere i rapporti con i figli minori, di sottoporre lo stesso ad uno specifico percorso di valutazione di idoneità genitoriale all'esito del quale, se positivo e valutato l'esclusivo interesse dei minori, disciplinare i tempi e le modalità di visita del padre, con la presenza, almeno iniziale, di un educatore, ferma restando la possibilità di effettuare regolari video-chiamate presenziate dall'educatrice di riferimento, secondo tempi e modi che verranno individuati durante il percorso di monitoraggio dei Servizi incaricati.
Pone a carico di 'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo al CP_1 Parte_2 mantenimento dei figli minori la somma mensile di € 300 (€ 150,00 CP_2 Parte_1
a figlio), somma soggetta a riv icipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate come da protocollo in essere presso il Tribunale di Gorizia;
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si CP_1 Parte_2 liquidano in € 7.616,00 per onorari, oltre a esborsi, i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 18/06/2025
Il Giudice Rel. Est.
(Dott. Stefano Bergonzi)
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott. Laura di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 772/2023 promossa da:
(C.F.: ) rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dal Email_1 C.F._1
i del amente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore;
Email_2
Ricorrente
Contro
(C.F.: rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. CP_1 C.F._2 Laura Luzzatto Guerrini del foro di Udine ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Email_3
Resistente
e con
C.F.: e (C.F.: ), con CP_2 C.F._3 Parte_1 C.F._4
Avv. i ente irizzo telematico della Curatrice;
Email_4
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Voglia il Tribunale di Gorizia
1) pronunciare la separazione dei coniugi;
2) pronunciare l'addebito della separazione dei coniugi in capo al signor in ragione delle ripetute violazioni di CP_1 molteplici obblighi discendenti dal matrimonio;
3) pronunciare la decadenza del signor dalla responsabilità genitoriale sui figli e CP_1 CP_2 Parte_1
1 4) disporre l'affidamento l'affidamento super-esclusivo della prole alla signora , con espressa autorizzazione ad Parte_2 effettuare iscrizioni e rilasciare autorizzazioni scolastiche, sportive e per attività extra-scolastiche, e per ragioni sanitarie;
5) disporre il collocamento dei minori presso la madre;
6) disporre in via definitiva l'assegnazione della casa familiare di via del Santo, di proprietà alla ricorrente;
CP_3
7) stabilire che eventuali visite padre – figlio: -quanto al figlio abbiano luogo solo se richieste dal ragazzo o con il di CP_2 lui consenso, previo percorso del padre con i servizi specialistici, concluso con esito positivo;
-quanto al figlio abbiano luogo solo con il consenso del minore e previo percorso del padre con i servizi specialistici, Pt_1 concluso con esito positivo e comunque alla presenza di educatore, per una prima fase di monitoraggio;
8) fissare la misura paterna del contributo al mantenimento ordinario della prole, confermando i provvedimenti provvisori sul punto (€ 100,00 mensili per ciascun figlio) ovvero determinando la diversa somma di giustizia;
spese straordinarie per i figli al 50% fra i genitori, come determinate nel protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Gorizia;
9) condannare il resistente alle spese di lite del presente procedimento e del procedimento urgente (definito) sub n. 772/2023 sub 1.
Per parte resistente: si chiede a questo Tribunale adito vengano di accogliere le seguenti conclusioni
- Disporre l'affidamento congiunto dei figli e con collocazione presso la madre;
CP_2 Parte_1
- Disporre il proseguo del percorso di riavvicinamento padre e figli con la facoltà per il padre di sentire i figli tramite videochiamate con cadenza settimanale.
- Disporre il proseguo degli incarichi conferiti ai servizi sociali, per il nucleo famigliare, per la durata di mesi 12.
- Disporre che il padre, attualmente privo di attività lavorativa, versi per il contributo al mantenimento dei figli l'importo mensile di euro 100,00 per ciascun figlio.
Per la Curatrice Speciale dei minori: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Gorizia
1) pronunciare la separazione dei coniugi ed Parte_2 CP_1
2) disporre l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minorenni e alla madre con la CP_2 Parte_1 Parte_2 quale stabilmente convivranno, con espressa e specifica autorizzazione per la madre di poter procedere in autonomia a ogni iscrizione, registrazione, autorizzazione in ambito scolastico, sportivo, sanitario e ludico per entrambi i figli;
3) assegnare la casa familiare sita a Gorizia in via del Santo, di proprietà alla sig.ra in virtù della CP_3 Parte_2 stabile convivenza con la prole;
4) stabilire la misura di contributo al mantenimento dei figli in capo al padre secondo quanto previsto dai CP_1 provvedimenti provvisori assunti, con suddivisione al 50% delle spese straordin rotocollo in vigore presso il Tribunale;
5) confermare gli incarichi a tutti i Servizi ad oggi attivi rispetto al nucleo familiare per la prosecuzione del percorso di riavvicinamento dei figli con il padre, per un periodo di 12 mesi, con indicazione che i predetti Servizi segnalino senza indugio qualsivoglia emergenza, criticità ovvero violazione dei provvedimenti in atto e con deposito di una relazione di aggiornamento a conclusione del percorso di monitoraggio che vada a riassumere gli interventi svolti, gli obiettivi raggiunti e le criticità gestionali riscontrate;
6) stabilire che le visite dei figli con il padre avvengano previa adeguata e specifica preparazione del padre per il tramite del percorso di supporto psicologico e alla genitorialità già disposto e quanto al primogenito esclusivamente su richiesta di CP_2 quest'ultimo, nel rispetto dei desiderata di e di quanto rappresentato in sede di sua audizione, quanto al secondogenito CP_2
, esclusivamente nel momento in cu e e figlio risulteranno preparati all'incontro, ferma restando la possibilità di Pt_1 effettuare regolari video-chiamate presenziate dall'educatrice di riferimento, secondo tempi e modi che verranno individuati durante il percorso di monitoraggio dei Servizi incaricati.
* * *
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e entrambi cittadini Kosovari, hanno contratto matrimonio in Parte_2 CP_1
Ko l'atto di matrimonio è stato registrato presso il Comune di Gorizia in data 19/07/2023 e la vita coniugale si è attualizzata a Gorizia, via del Santo n. 55, dove entrambi risiedono;
Dall'unione matrimoniale sono nati (n. Gorizia il 21/09/2010) e (n. CP_2 Parte_1
Monfalcone il 15/03/2021);
Con ricorso depositato in data 25/09/2025 nel chiedere la pronuncia di separazione, Parte_2 ha allegato: a) che la famiglia viveva, dal 20 a Gorizia in via del Santo 55 in cui CP_3 abitavano i genitori, il fratello e la sorella di b) che fino a che la famiglia estesa ha CP_1 convissuto, il rapporto trai coniugi si mantene normalità; c) che, rimasto solo il nucleo famigliare (essendo i genitori di deceduti nel 2020 e nel 2022 ed i fratelli trasferitisi), la CP_1 situazione degenerava, a causa p roblemi economici del resistente che, dopo la chiusura della propria azienda, si era ritrovato a svolgere lavori solo occasionali;
d) che da allora CP_1 iniziava, in maniera sempre più insistente e pressante, a richiedere somme di denaro alla ri fronte ai rifiuti a tali richieste, lo stesso reagiva in modo violento, dapprima con insulti e aggressioni verbali e poi con minacce ed agiti violenti verso oggetti. Inoltre, il resistente, per ottenere del denaro, minacciava la moglie di recarsi sul luogo di lavoro della stessa (a Gradisca d'Isonzo) per crearle problemi;
e) che a tutte queste liti erano presenti i figli della coppia e che, in alcune occasioni, inveiva contro il CP_1 figlio f) che il giorno 6/06/2023 il resistente, dopo essere rincasato tardi, agiva in modo CP_2 violen giando le suppellettili di casa;
g) che il 22/06/2023 nel corso CP_1 dell'ennesimo episodio, aggrediva in modo violento la ricorrente la quale, uscita dalla casa per chiedere aiuto ai vicini, chiedeva l'intervento delle forze dell'ordine e sporgeva querela nei confronti del marito;
h) che da allora la stessa aveva vissuto in struttura di collocamento protetto unitamente ai figli minori;
i) che successivamente all'allontanamento, cercava di contattare la moglie più volte CP_1 telefonicamente, anche attraverso il fratello della resistente ed il figlio rimasto in contatto con il CP_2 padre. Nel corso delle telefonate o tramite messaggi n lingua albanese, minacce CP_1 ed insulti nei confronti della moglie, del cognato e del figlio. f) che il figlio ichiarava più CP_2 volte di rifiutare di incontrare il padre;
g) che per tali fatti uncia-querela Parte_2 presso le autorità competenti;
h) di lavorare presso la ditta San Marco a Gradisca d'Isonzo, percependo uno stipendio di € 1.300,0 e di percepire integralmente l'Assegno Unico Universale;
i) che CP_1 aveva lavorato, dopo il trasferimento della famiglia in Italia, come operaio falegname, che successivamente aveva svolto lavori occasionali per poi iniziare un'attività imprenditoriale nel settore della falegnameria, inizialmente molto redditizia (cessata attorno al 2021) e che da allora svolgeva lavori saltuari, senza però contribuire alle necessità della famiglia. Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente ha domandato la separazione con pronuncia di addebito nei confronti del marito, l'affidamento superesclusivo dei minori in capo alla madre e la decadenza della responsabilità genitoriale in capo a il collocamento CP_1 prevalente dei minori presso la madre con assegnazione della casa famigliare, la previsione di un contributo al mantenimento dei minori a carico del padre.
Con decreto presidenziale del 27/09/2025, attivate le guarentigie previste a fronte delle condotte di violenza allegate, invitata la Procura della Repubblica a trasmettere eventuali atti di procedimenti penali a carico delle parti relativi alle citate condotte, è stato nominato, anche per l'adozione di provvedimenti urgenti, il Giudice relatore, il quale, con decreto del 03/10/2025 ha disposto l'apertura di un apposito sub- procedimenti in cui si èprovveduto alla nomina di un Curatore Speciale dei Minori e fissata udienza per l'adozione del provvedimento cautelare richiesto (rinviata in un primo momento a causa del mancato perfezionamento della notificazione degli atti al resistente).
Nelle more si è costituito il resistente il quale, senza negare le circostanze allegate da CP_1 controparte, nulla opponeva alla pronuncia di separazione e si dichiarava disponibile a rilasciare entro inizio
3 gennaio la casa coniugale e a intraprendere qualsiasi percorso finalizzato a ricucire il rapporto con i propri figli.
All'esito dell'udienza del 15/11/2025 (resa nell'ambito del sub-procedimento), acquisite le relazioni di intervento dei Servizi Sociali e gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica, sentite le parti, i loro difensori e la Curatrice Speciale dei Minori, è stato emesso in data 15/11/2023 il seguente provvedimento a norma dell'art. 473bis. 15 c.p.c.:
Dato atto che nel costituirsi in giudizio, il resistente aderendo implicitamente alle CP_1 allegazioni fattuali portate al ricorso, ha rappresentato di voler ricostruire il rapporto con i propri figli e ha parzialmente aderito anche alle domande di controparte.
Dato atto altresì che, all'udienza del 15/11/2023, celebrata per l'adozione di provvedimenti indifferibili ed urgenti a norma dell'art. 473bis.15 c.p.c., le parti hanno concordemente delineato le seguenti condizioni provvisorie:
1. Affido esclusivo di e lla madre, con facoltà per la stessa di procedere in Pt_1 CP_2 via esclusiva alle iscrizioni scolastiche, doposcuola, centri estivi e ricreativi, attività sportive e, in generale, extrascolastiche, con collocamento prevalente presso la stessa.
2. La casa coniugale (alloggio Via Del Santo 55, Gorizia) sarà assegna alla madre con termine di CP_3 rilascio per ntro il giorno 7/01/2024; CP_1
3. Il signor provvederà al mantenimento ordinario dei figli versando 100,00 € - somma CP_1 soggetta a ri - per ciascuno alla signora entro il giorno 5 di ogni Parte_2 mese, con bonifico su conto corrente che verrà comunicato trai procuratori. Spese straordinarie al 50% come da protocollo in essere presso il Tribunale di Gorizia;
4. Impegno di d avviare senza ritardo un percorso presso un centro per uomini maltrattanti CP_1 sul territorio.
5. Presa in carico dei servizi sociali per supporto alla genitorialità, supporto ai minori, anche con incarico ai servizi specialistici
Ritenuto che il contenuto di tale accordo possa essere recepito all'interno del provvedimento di cui all'art. 473.bis 15 c.p.c.
Ritenuto altresì che si rende sin da ora necessario conferire incarico ai Servizi Sociali competenti il Comune di Gorizia prendere in carico l'intero nucleo famigliare, avviare colloqui conoscitivi con i genitori e con prendere contatti con l'istituto scolastico frequentato dal minore, procedere a visite CP_2
e e supportare adeguatamente il nucleo famigliare, con particolare riguardo a e vittime delle allegate violenze. Si rende altresì necessario che i Parte_2 CP_2
t ed un adeguato supporto di tipo CP_2 Parte_1 psicologico (con particolare riguardo al primo, per ovvie ragioni anagrafiche), e valutino l'opportunità e le modalità, tenendo esclusivamente in considerazione interesse dei minori, per il futuro – dopo che il signor vrà iniziato il percorso presso un centro per uomini maltrattanti - di instaurare un nuovo Parte_3
attraverso incontri (inizialmente in spazio protetto), anche con modalità differenziate per ciascun minore.
Deve essere fin da subito prevista l'attivazione dei Servizi Specialistici (Neuropsichiatria infantile e Consultorio Famigliare) affinché, nell'ambito delle rispettive competenze e di concerto con gli altri servizi attivati, diano il maggior supporto possibile al nucleo, con particolare riferimento alla madre d ai minori Parte_2
e . CP_2 Pt_1
Alla luce degli allegati episodi di violenza di genere (fatti per i quali è pendente un procedimento penale), si raccomanda ai Servizi Sociali incaricati la massima attenzione nello svolgimento dell'incarico.
4 Ritenuto che sia da condividere l'osservazione della Curatrice Speciale dei Minori sulla necessità di preparare, grazie al supporto dei Servizi Sociali incaricati, alla partecipazione all'udienza in cui CP_2 verrà ascoltato dal Giudice. Si precisa che all'i 29/11/2023 – fissata con decreto presidenziale per la prima comparizione dei procuratori delle parti – sarà calendarizzata udienza successiva in cui il minore verrà ascoltato
P.Q.M.
Regola, in via temporanea ed urgenti, i rapporti tra le parti alle condizioni sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
Incarica i Servizi Sociali ed i servizi specialistici (Neuropsichiatria infantile e Consultorio Famigliare) competenti per il Comune di Gorizia di prendere in carico il nucleo famigliare nei termini sopra indicati.
Definito il sub-procedimento, alla prima udienza, celebrata in data 29/11/2023, le parti hanno aggiornato il Giudice istruttore in merito all'evoluzione della situazione abitativa del nucleo famigliare e dell'avvio, da parte di di un percorso presso l'Istituto Istrice e all'esito della stessa, il Giudice ha CP_1 autorizzato i coniugi a vivere separati e ha ampliato l'incarico già assegnato ai Servizi Sociali di valutare l'opportunità di permettere un incontro tra il minore ed il padre. Parte_1
All'udienza del 10/01/2024 si è proceduto all'audizione del minore all'esito il Giudice CP_2 ha confermato il mandato ai Servizi già incaricati, disponendo altresì ssero l'opportunità di una ripresa dei rapporti figli-padre.
A fronte del deposito di una nota di aggiornamento da parte della Curatrice, in cui è stato segnalato un grave episodio coinvolgente il minore d il padre (il quale avrebbe telefonato al figlio e CP_2 pronunciato frasi minacciose contro fissata una successiva udienza al 06/03/2024, all'esito della quale il Giudice ha ammonito norma dell'art. 473bis. 39 c.p.c. CP_1
All'esito della successiva udienza del 17/04/2024 il Giudice ha dato mandato ai servizi di organizzare contatti telefonici tra figli e padre alla presenza di un educatore.
All'esito della successiva udienza del 22/05/2024 il Giudice così ha provveduto:
Ritenuto che
l'attuale modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, così come stabilito con provvedimento reso all'esito della fase cautelare ex art. 473bis.15 c.p.c. del 15/11/2023 tuteli, almeno in questa fase processuale, atteso l'intervento di monitoraggio dei Servizi Sociali, l'ammonizione data dal Giudice all'udienza del 06/03/2024 e l'impegno formalmente assunto da l'interesse dei minori e CP_1 CP_2 Pt_1 rimanendo la loro gestione ne , principale genitore di es
[...] diversa valutazione all'esito del giudizio, valutato l'esito del percorso e dell'adeguatezza genitoriale dimostrata;
Stante la pendenza di un procedimento penale rispetto a condotte di violenza di genere (circostanza che – si rammenta – consente la secretazione dell'indirizzo di residenza della parte a norma contenuta nel comma IV dell'art. 473bis.42 c.p.c.), è autorizzata a non comunicare il periodo in cui trascorrerà Parte_2 in vacanza coi minori in Kosovo, Paese di provenienza di entrambe le parti.
Ai fini della prosecuzione del giudizio si ritiene necessario acquisire un'ulteriore relazione da parte dei Servizi già incaricati, al fine di verificare la prosecuzione del percorso già avviato;
P.Q.M.
Rigetta la domanda di modifica provvisoria delle statuizioni in essere in punto di sospensione della responsabilità genitoriale;
Autorizza non comunicare il periodo in cui si recherà in Kosovo con i minori;
Parte_2
Dispone la prosecuzione dell'incarico già demandato ai Servizi Sociali e ai servizi specialistici;
5 All'esito dell'udienza celebrata in data 14/11/2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c. e ha disposto l'acquisizione di una relazione conclusiva dei servizi sociali.
All'udienza per la rimessione della causa in Collegio, il Giudice ha disposto un ultimo rinvio per la definizione della questione relativa al rilascio dei documenti dei minori. Nelle more, le parti hanno depositato la sentenza emessa all'esito del procedimento penale RGNR 1257/2023 a carico di CP_1
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
[...]
Si dà atto della comunicazione degli atti al P.M. per la partecipazione al presente giudizio.
2. Il ricorso proposto da nei confronti di merita accoglimento nei Parte_2 CP_1 termini che seguono.
2.1. In punto di pronuncia di separazione:
Preliminarmente si ritiene sussistere la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Ciò chiarito, si ritengono sussistere i presupposti per l'accoglimento della domanda congiunta attesa che la manifesta volontà dei coniugi di non volersi riconciliare riprova, anche alla luce delle argomentazioni e delle allegazioni svolte nei rispettivi atti introduttivi, come sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza.
2.2 In punto di addebito alla separazione:
Come è noto, la norma contenuta nel comma II dell'art. 151 c.c. prevede che il Giudice, contestualmente alla pronuncia sulla separazione, possa addebitare alla stessa al comportamento, posto in essere da uno o da entrambi i coniugi, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio e che abbia, quale causa efficiente, comportato la disgregazione del vincolo coniugale. È insegnamento della Giurisprudenza della Suprema Corte, condiviso da questo Collegio, che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr., ex multis, Cass. Civ. sez. I, n.40795/2021). Con riferimento al profilo probatorio, grava sulla parte che chiede l'addebito sia l'onere di provare la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri derivanti dal matrimonio sia l'efficacia causale del comportamento nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, condivise da questo Collegio, la domanda di addebito alla separazione svolta dalla ricorrente nei confronti del marito Parte_2 CP_1 ia meritevole di accoglimento.
[...]
Si ritiene, sul punto, come la ricorrente abbia assolto all'onere della prova sulla stessa gravante, avendo allegato, nel ricorso introduttivo, come nell'ultimo periodo la convivenza con fosse CP_1 divenuta intollerabile a causa della condotta del marito, il quale, a fronte a pro e alla propria situazione economica, non contribuiva a provvedere ai fabbisogni della famiglia, chiedeva insistentemente soldi alla moglie per spendere per finalità proprie e, a fronte dei rifiuti, poneva in essere condotte violente ai danni di anche alla presenza dei figli minori: in data 22/06/2023 Parte_2 metteva in olenza fisica nei confronti della moglie tanto da essere CP_1 necessario l'intervento delle forze dell'ordine ed il collocamento di e dei figli in Parte_2
6 struttura protetta. Si osserva come il resistente non abbia contestato tali fatti, i quali si devono ritenere provati a norma dell'art. 115 c.p.c.
Si osserva inoltre come in data 11/02/2025 sia intervenuta sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., in forza della quale è stata applicata a la pena di CP_1 anni due e mesi sei di reclusione (sostituiti con la pena sostitutiva dei lavori di fronte del reato di maltrattamenti previsto e punito dall'art. 572, co. II, c.p. per le condotte sopra descritte.
Sul punto si rammenta come la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione;
detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile, atteso che in tal caso l'imputato non nega la propria responsabilità e accetta una determinata condanna, chiedendone o consentendone l'applicazione, il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità. (Sez. Cass Lav., Sentenza n. 30328/2017).
Pertanto, si ritengono sussistenti i presupposti per pronunciare l'addebito della separazione a carico di CP_1
2.3 Sull'affidamento ed il collocamento dei minori e CP_2 Parte_1
Sul punto, si rammenta come la decadenza dalla responsabilità genitoriale, disciplinata dall'art. 330 c.c., rappresenta la conseguenza più grave della violazione o dell'abuso da parte del genitore dei doveri e dei diritti nascenti dalla titolarità della responsabilità genitoriale. Sul punto, la giurisprudenza ritiene che per integrare tale grave ipotesi sia necessario che la condotto (attiva od omissiva) del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il figlio;
tuttavia, avendo tale istituto una funzione preventiva (rispetto agli interessi del minore) e non repressiva (rispetto al genitore), è necessario valutare il danno in una prospettiva futura, ossia quello che potrebbe derivare dalla reiterazione di tali condotte nei confronti del figlio. In tale prospettiva, la decadenza dalla responsabilità genitoriale può essere dichiarata solo quando la relazione genitore-figlio sia divenuta irrecuperabile ed irreversibile il pregiudizio per il minore.
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra indicate, pur tenuto in debita considerazione la circostanza che a posto in essere condotte violente nei confronti della moglie alla presenza dei figli CP_1 minori – con un massiccio coinvolgimento del figlio che è risultato particolarmente turbato da CP_2 ciò – ed il disinteresse manifestato dal padre nei co figli, almeno nella fase finale del presente giudizio (non avendo proseguito i percorsi di riavvicinamento delegati dal giudice ai servizi sociali), la circostanza che, almeno nella fase iniziale, lo stesso padre ha mostrato una volontà attiva a ricostruire un rapporto con entrambi i minori induce il Collegio a ritenere che sia prematuro comminare tale misura, che costituisce l'extrema ratio prevista dall'ordinamento, non apparendo ancora irrecuperabile ed irreversibile il pregiudizio per i minori, specialmente con riguardo al figlio più piccolo . Pt_1
Tuttavia a fronte del disinteresse manifestato dal padre nell'ultima fase del giudizio, dell'ammonimento comminato dal Giudice istruttore, dell'omessa contribuzione da parte di contribuire ai CP_1 bisogni materiali della famiglia (anche rispetto alla questione del pagame à pendenti con la circostanza che i minori siano attualmente esclusivamente gestiti dalla madre, il Collegio ritiene CP_3
e ebbano essere affidatI alla madre secondo la modalità super esclusiva Pt_1 CP_2 rafforzata, onde permettere all'unico genitore di riferimento di prendere tutte le decisioni più importanti – individuate a norma dell'art. 337 ter, comma III, c.c., per la minore in totale autonomia. Si osserva inoltre come si sia dimostrata più che adeguata nell'accudimento dei figli, facendosi Parte_2 esclusi ori e garantendo agli stessi – come pure si evince dalle numerose relazioni dei Servizi incaricati – un ambiente oltremodo idoneo a soddisfarne i bisogni educativi, morali e materiali e le esigenze di crescita.
7 e per lo stesso ordine di ragioni, devono essere collocata in via prevalente CP_2 Parte_1 presso la madre, con assegnazione alla stessa della casa famigliare sita in Gorizia, Via del Santo 55;
Quanto ai rapporti con il padre, qualora lo stesso dovesse nuovamente manifestare serio interesse alla ripresa nei rapporti con la figli e è necessario che tale ripresa avvenga nel CP_2 Parte_1 modo più graduale possibile, c nt ni che valutino, in un primo momento, l'idoneità del padre ad intraprendere tale percorso e l'interesse dei minori e, in seconda battuta, gestiscano i tempi e le modalità delle visite, che dovranno sicuramente avvenire, in un primo momento, alla presenza di un educatore, ferma restando la possibilità di effettuare regolari video-chiamate presenziate dall'educatrice di riferimento, secondo tempi e modi che verranno individuati durante il percorso di monitoraggio dei Servizi incaricati. Pertanto, si ritiene necessario confermare la prosecuzione per ulteriori mesi 12 del mandato ai Servizi Sociali e al Consultorio Famigliare per le attività già in essere
2.4 Sul contributo al mantenimento dei minori:
Preliminarmente si rammenta come è diritto della prole, riconosciuto anche da norma di rango costituzionale (art. 30 Cost.), essere mantenuta dai genitori, i quali devono provvedervi, a norma dell'art. 316 bis c.c., proporzionalmente alle rispettive sostanze e secondo le proprie capacità lavorative. Il quarto comma dell'art. 337 ter c.c. prevede la corresponsione, a carico di un genitore e nei confronti dell'altro, di un contributo al mantenimento dei figli ispirato al principio di proporzionalità, tenendo in considerazione vari criteri quali l'esigenza di vita le figlio, la capacità economica di entrambi i genitori ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore. È poi insegnamento costante in giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, che anche in assenza di stabile occupazione i genitori dotati di capacità lavorativa sono obbligati a partecipare al mantenimento della prole, al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada solo sul genitore convivente, ciò in quanto la natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica.
Si ritiene infine, anche alla luce della previsione di cui all'art. 473bis. 2 c.p.c., che per quanto gli aspetti relativi ai figli minori – stante la natura indisponibile di tali diritti – il Giudice non sia vincolato dal tenore delle domande delle parti e, in deroga al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, possa decidere sul punto in misura diversa da quella indicata dalle parti, nel supremo interesse dei minori coinvolti.
Ciò chiarito, si osserva, in riferimento alle capacità economiche e reddituali della ricorrente Parte_2 come la stessa percepisca una retribuzione mensile netta di circa € 1.300,00 mensil
[...] contratto di lavoro subordinato. La stessa non è titolare di beni immobili, dispone di un proprio conto corrente privo di significative giacenze e sostiene integralmente i costi dell'immobile (canone locazione pari a circa 160,00 € e le relative utenze). CP_3
Di contro, la situazione patrimoniale di risulta meno definita. Dalla scarsa CP_1 documentazione dimessa agli atti si evince come lo stesso, da agosto 2023, abbia alvorato come metalmeccanico presso la ditta Manmec SRL percependo una retribuzione mensile netta di € 700,00. Dalle allegazioni parte ricorrente, non contestate, si è appreso come in passato abbia lavorato CP_1 come falegname e abbia aperto un'impresa propria, poi cess nuto adeguati mezzi dal proprio lavoro, tanto da poter ristrutturare degli immobili in Kosovo. Non sono state allegate né prodotte spese relative ai costi di abitazione (quali canoni di locazione, utenze o simili).
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate e consideranto che attualmente i minori risultano collocati in via di fatto esclusiva presso la madre, la quale versa altresì il canone di locazione dell'immobile in cui la famiglia vive e che non abbia allegato di essere per causa a sé non CP_3 CP_1 bile inabile al lavoro ma che dimostrato, anche in passato, adeguata capacità reddituale, si ritiene congruo stabilire il contributo al mantenimento a carico dello stesso e a favore della madre nella misura mensile nella maggior misura, rispetto a quella domandata da parte ricorrente, di €
8 300,00 (€ 150,00 a figlio) mensili, somma soggetta a rivalutazione ISTAT, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Le spese straordinarie, individuate e disciplinate come da Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale, sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014. A fronte del valore indeterminato della controversia, tenuto conto della complessità e della durata del giudizio, si applicano i parametri medi relativi allo scaglione compreso tra i valori da € 26.000 a € 52.000.
A fronte della condotta processuale collaborativa, si ritiene di compensare integralmente le spese di lite per la sola fase del sub-procedimento cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la separazione dei coniugi e er il matrimonio contratto in Parte_2 CP_1 Kosovo, a Malishelve in data 27/08/2007, registrato presso il Comune di Gorizia in data 19/07/2023;
Accerta e dichiara che la separazione è addebitabile a CP_1
Dispone che i minori e siano affidati in capo a CP_2 Parte_1 Parte_2 nella modalità c.d. super esclusiva rafforzata;
Colloca presso la madre con assegnazione della CP_2 Parte_1 Parte_2 casa coniugale sita in Gorizia, Via del Santo 55;
Conferma l'incarico per ulteriori mesi 12 ai Servizi Sociali e al Consultorio Famigliare competenti per il Comune di Gorizia, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, qualora anifestasse CP_1 la volontà di riprendere i rapporti con i figli minori, di sottoporre lo stesso ad uno specifico percorso di valutazione di idoneità genitoriale all'esito del quale, se positivo e valutato l'esclusivo interesse dei minori, disciplinare i tempi e le modalità di visita del padre, con la presenza, almeno iniziale, di un educatore, ferma restando la possibilità di effettuare regolari video-chiamate presenziate dall'educatrice di riferimento, secondo tempi e modi che verranno individuati durante il percorso di monitoraggio dei Servizi incaricati.
Pone a carico di 'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo al CP_1 Parte_2 mantenimento dei figli minori la somma mensile di € 300 (€ 150,00 CP_2 Parte_1
a figlio), somma soggetta a riv icipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate come da protocollo in essere presso il Tribunale di Gorizia;
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si CP_1 Parte_2 liquidano in € 7.616,00 per onorari, oltre a esborsi, i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 18/06/2025
Il Giudice Rel. Est.
(Dott. Stefano Bergonzi)
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
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