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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12185/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli avv.ti Francesca Paola Di Gregoli e Ruggero Vincifori;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dagli avv.ti Fernando Rizzo ed Andrea Vadalà;
- parte resistente e attrice in riconvenzionale -
e
Controparte_2
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_2
Francesca Maria Carini;
- parte convenuta in riconvenzionale -
Oggetto: opposizione a precetto in materia di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 10 febbraio 2025.
Motivazione
1 Con ricorso depositato l'8 agosto 2024 l' ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 29 luglio 2024 con cui le intimava di pagare la somma di € 96.060,19, oltre accessori, a titolo Controparte_1 di differenze retributive spettanti in forza della sentenza n. 4220/2023 pronunciata da questo Tribunale l'1 dicembre 2023. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha eccepito l'estinzione del credito avversario per l'intervenuta compensazione impropria del credito che l' , obbligato solidale, Controparte_3
avrebbe nei confronti del comune creditore giusta sentenza n. 213/A/2021 della CP_1
Corte dei Conti (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 26 settembre 2024 Controparte_1
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, nonché, in via riconvenzionale, che vengano dichiarate illegittime e quindi disapplicate la delibera n. 229 del 29 febbraio 2024 e la successiva rettifica del 21 marzo 2024 adottate dall' . A sostegno delle Controparte_2
superiori richieste l'opposto ha sostenuto che l' potrebbe recuperare Controparte_2 le somme dovute in base alla sentenza della Corte dei Conti soltanto nei limiti di un quinto del controcredito;
che in ogni caso ai sensi dell'art. 1302 c.c. l' potrebbe opporre Parte_1 in compensazione il credito dell' soltanto nei limiti del 50% e, infine, Controparte_2
che l' non potrebbe comunque trattenere le somme dovute a titolo di ritenute Parte_1
fiscali, previdenziali ed assistenziali (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 26 settembre 2024 l'
[...]
ha chiesto che l'atto di Controparte_2
precetto notificato dal D'GE il 30 luglio 2024 venga dichiarato inefficace per l'intervenuta estinzione del credito. A sostegno della superiore domanda la convenuta ha dedotto di vantare un controcredito di € 1.288.940,57 in base alla sentenza della Corte dei
Conti e quindi di aver legittimamente compensato in senso atecnico il minor credito avversario, pari ad € 111.428,58 (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Oggetto del giudizio.
All'esito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dall' il procedimento Parte_1
aveva per oggetto il diritto di credito del nei confronti di quest'ultima all'esito CP_1
2 della compensazione operata stragiudizialmente dall'altro coobligato in solido, cioè
l' . Controparte_2
All'esito della domanda riconvenzionale proposta dal l'oggetto della CP_1 causa va necessariamente inteso come esteso anche alla posizione dell'
[...]
, visto che l'opposto ha chiesto che venga accertata l'illegittimità dei CP_2
provvedimenti con cui quest'ultima compensava il minor credito del lavoratore con il proprio (maggiore) controcredito (cfr. allegati nn. 2 e 3 della memoria di costituzione del
). CP_1
Compensazione impropria (o atecnica), limiti di pignorabilità di un credito e
Codice di Giustizia Contabile.
E' pacifico che il vanta nei confronti dell' (debitrice CP_1 Controparte_2
solidale insieme all' ) un credito di € 111.428,58 (oltre accessori), mentre ha un Parte_1 debito nei confronti della medesima pari ad € 1.288.940,57 (oltre accessori). CP_2
E' noto che quando due crediti contrapposti abbiano origine da un unico rapporto il limite di pignorabilità previsto dal combinato disposto dell'art. 1246, comma 3, c.c. e dell'art. 545, comma 4, c.p.c. non operi (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 9904 del 20 giugno
2003: “In base al combinato disposto degli articoli 1246, n. 3, cod. civ. e 545, n. 3 cod. proc. civ., le somme dovute ai privati a titolo di crediti di lavoro sono pignorabili e compensabili nella limitata misura di un quinto;
tale limite non opera quando i contrapposti crediti abbiano origine da un unico rapporto, sì che la valutazione delle singole pretese comporti solo un accertamento contabile di dare
e avere e non una compensazione in senso tecnico. In particolare, il limite non vale quando il datore voglia compensare il credito risarcitorio per danni da prestazione lavorativa non diligente col credito retributivo vantato dal prestatore”).
Secondo il D'GE, tuttavia, il superiore principio non dovrebbe trovare applicazione nel caso di specie perché l'art. 215 del C.G.C. stabilisce che “il recupero in via amministrativa del credito erariale derivante da condanna è effettuato mediante ritenuta, nei limiti consentiti dalla normativa in vigore, su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute all'agente pubblico in base al rapporto di lavoro” e l'art. 2 del d.P.R. 180/1950 stabilisce che “gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza” sono soggetti a pignoramento fino alla concorrenza di un quinto
3 valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro.
Ebbene, la superiore difesa non merita di essere condivisa perché le norme invocate si riferiscono chiaramente ad erogazioni periodiche (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 14328 del 20 febbraio 1999: “La previsione, da parte dell'art. 5 del d.P.R. 5 gennaio 1980 n. 180, della cedibilità, ai fini della estinzione di prestiti ottenuti alle condizioni stabilite dalla legge, "di quote di stipendio o salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti", costituente una delle eccezioni alla regola generale, posta dall'art. 1, del divieto di fare oggetto di sequestro, pignoramento o cessione gli emolumenti di ogni tipo erogati nell'ambito del pubblico impiego, si riferisce, come evidenziato dalla chiara e restrittiva lettera della norma, alle sole erogazioni periodiche, percepite con continuità dal dipendente in attività di servizio, e quindi non trova applicazione con riferimento all'indennità di fine rapporto”), rispetto alle quali soltanto si giustifica pienamente il limite invocato dal D'GE (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 9630 del 16 giugno 2003 nella parte in cui chiarisce che il limite stabilito nell'art. 545 c.p.c.
“rinviene la sua giustificazione nella imprescindibile esigenza di non pregiudicare la soddisfazione dei più elementari bisogni della vita del debitore e delle altre persone poste a suo carico”).
Soltanto per scrupolo motivazionale, dunque, va osservato come il non CP_1
abbia dimostrato che la compensazione sia avvenuta oltre il quinto da calcolarsi, si badi, non certo sul totale delle differenze retributive complessivamente dovute in base alla condanna giudiziale, bensì sull'ammontare dei singoli stipendi mensili.
L'eccezione di compensazione dell' ed il limite Parte_1 ex art. 1302 c.c.
Il ha sostenuto che l'opponente non potrebbe giovarsi CP_1 Parte_1 integralmente del controcredito della condebitrice , perché secondo Controparte_2
l'art. 1302 c.c. ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo.
A questo punto, però, occorre evidenziare che secondo l'art. 1298 c.c. nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.
4 Ai fini della corretta applicazione dell'art. 1302 c.c., dunque, risulta indispensabile verificare se l'obbligazione da cui sorgeva il credito retributivo del fosse stata CP_1
assunta nell'interesse esclusivo dell' CP_2
Ebbene, posto che l' era l'utilizzatrice dei lavoratori e che la Controparte_2
stessa assumeva formalmente l'onere dell'integrale soddisfazione del debito CP_2
(circostanza non contestata ex art. 115 c.p.c.: cfr. ricorso e memoria di costituzione), va senz'altro riconosciuto che, fermo restando il vincolo della solidarietà passiva, nei rapporti interni tra condebitori il debito va considerato a carico integrale dell' . Controparte_2
Per le ragioni appena esposte l' opponente può senz'altro giovarsi della Parte_1
compensazione dell' per l'intero controcredito vantato da Controparte_2
quest'ultima nei confronti del . CP_1
Compensazione e limite del quinto dello stipendio netto.
Il ha sostenuto che le due amministrazioni in ogni caso non potrebbero CP_1 trattenere e compensare gli importi, inclusi nella somma complessivamente determinata al lordo dall'Autorità giudiziaria, relativi alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali.
Tale difesa non coglie nel segno perché, s'è vero che la liquidazione del credito spettante al a titolo di differenze retributive veniva effettuata al lordo sia delle CP_1
ritenute fiscali che di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, è altrettanto vero che i relativi versamenti da parte di quest'ultimo sono dovuti esclusivamente all'esito dell'effettiva percezione delle somme.
Pertanto, posto che nella fattispecie le debitrici hanno legittimamente compensato il proprio debito, il non ha diritto di ricevere le somme corrispondenti alle ritenute CP_1
fiscali, previdenziali ed assistenziali, visto che quest'ultime, proprio all'esito della compensazione, rimangono interamente a carico delle due amministrazioni (cfr. Cass., sez. lav., ordinanza n. 18395 del 5 luglio 2014, secondo cui “nell'ipotesi di compensazione impropria fra il credito di ingegneri e architetti liberi professionisti avente a oggetto ratei della pensione di vecchiaia e il controcredito per contributi non pagati, l'ente di previdenza resta obbligato, in qualità di sostituto d'imposta, al versamento delle ritenute fiscali sulle somme dovute a titolo di ratei pensionistici, anche se non versate, costituendo la compensazione un mezzo di estinzione dell'obbligazione a carattere satisfattivo, che
5 realizza quindi - così come il pagamento - un incremento nella sfera patrimoniale del creditore mediante liberazione da un corrispondente debito”).
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
All'esito dei ragionamenti che precedono l'opposizione dell' merita di Parte_1 trovare accoglimento e, per l'effetto, il suo debito nei confronti del va dichiarato CP_1
completamente estinto per compensazione.
Allo stesso modo, la domanda riconvenzionale del va respinta e CP_1
conseguentemente il debito dell' va dichiarato completamente estinto Controparte_2
per compensazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara estinto il debito dell' Parte_1
nei confronti di;
[...] Controparte_1 rigetta la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, dichiara estinto il debito dell' nei Controparte_2 confronti di;
Controparte_1
condanna al pagamento in favore dell' Controparte_1 Parte_1
delle spese giudiziali, che liquida in € 4.572,00 per compenso, oltre spese generali,
[...] iva e cpa come per legge;
condanna al pagamento in favore dell Controparte_1 [...]
di delle spese giudiziali, che liquida in Controparte_2 Pt_1
€ 4.572,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 11/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12185/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli avv.ti Francesca Paola Di Gregoli e Ruggero Vincifori;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dagli avv.ti Fernando Rizzo ed Andrea Vadalà;
- parte resistente e attrice in riconvenzionale -
e
Controparte_2
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_2
Francesca Maria Carini;
- parte convenuta in riconvenzionale -
Oggetto: opposizione a precetto in materia di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 10 febbraio 2025.
Motivazione
1 Con ricorso depositato l'8 agosto 2024 l' ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 29 luglio 2024 con cui le intimava di pagare la somma di € 96.060,19, oltre accessori, a titolo Controparte_1 di differenze retributive spettanti in forza della sentenza n. 4220/2023 pronunciata da questo Tribunale l'1 dicembre 2023. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha eccepito l'estinzione del credito avversario per l'intervenuta compensazione impropria del credito che l' , obbligato solidale, Controparte_3
avrebbe nei confronti del comune creditore giusta sentenza n. 213/A/2021 della CP_1
Corte dei Conti (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 26 settembre 2024 Controparte_1
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, nonché, in via riconvenzionale, che vengano dichiarate illegittime e quindi disapplicate la delibera n. 229 del 29 febbraio 2024 e la successiva rettifica del 21 marzo 2024 adottate dall' . A sostegno delle Controparte_2
superiori richieste l'opposto ha sostenuto che l' potrebbe recuperare Controparte_2 le somme dovute in base alla sentenza della Corte dei Conti soltanto nei limiti di un quinto del controcredito;
che in ogni caso ai sensi dell'art. 1302 c.c. l' potrebbe opporre Parte_1 in compensazione il credito dell' soltanto nei limiti del 50% e, infine, Controparte_2
che l' non potrebbe comunque trattenere le somme dovute a titolo di ritenute Parte_1
fiscali, previdenziali ed assistenziali (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 26 settembre 2024 l'
[...]
ha chiesto che l'atto di Controparte_2
precetto notificato dal D'GE il 30 luglio 2024 venga dichiarato inefficace per l'intervenuta estinzione del credito. A sostegno della superiore domanda la convenuta ha dedotto di vantare un controcredito di € 1.288.940,57 in base alla sentenza della Corte dei
Conti e quindi di aver legittimamente compensato in senso atecnico il minor credito avversario, pari ad € 111.428,58 (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Oggetto del giudizio.
All'esito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dall' il procedimento Parte_1
aveva per oggetto il diritto di credito del nei confronti di quest'ultima all'esito CP_1
2 della compensazione operata stragiudizialmente dall'altro coobligato in solido, cioè
l' . Controparte_2
All'esito della domanda riconvenzionale proposta dal l'oggetto della CP_1 causa va necessariamente inteso come esteso anche alla posizione dell'
[...]
, visto che l'opposto ha chiesto che venga accertata l'illegittimità dei CP_2
provvedimenti con cui quest'ultima compensava il minor credito del lavoratore con il proprio (maggiore) controcredito (cfr. allegati nn. 2 e 3 della memoria di costituzione del
). CP_1
Compensazione impropria (o atecnica), limiti di pignorabilità di un credito e
Codice di Giustizia Contabile.
E' pacifico che il vanta nei confronti dell' (debitrice CP_1 Controparte_2
solidale insieme all' ) un credito di € 111.428,58 (oltre accessori), mentre ha un Parte_1 debito nei confronti della medesima pari ad € 1.288.940,57 (oltre accessori). CP_2
E' noto che quando due crediti contrapposti abbiano origine da un unico rapporto il limite di pignorabilità previsto dal combinato disposto dell'art. 1246, comma 3, c.c. e dell'art. 545, comma 4, c.p.c. non operi (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 9904 del 20 giugno
2003: “In base al combinato disposto degli articoli 1246, n. 3, cod. civ. e 545, n. 3 cod. proc. civ., le somme dovute ai privati a titolo di crediti di lavoro sono pignorabili e compensabili nella limitata misura di un quinto;
tale limite non opera quando i contrapposti crediti abbiano origine da un unico rapporto, sì che la valutazione delle singole pretese comporti solo un accertamento contabile di dare
e avere e non una compensazione in senso tecnico. In particolare, il limite non vale quando il datore voglia compensare il credito risarcitorio per danni da prestazione lavorativa non diligente col credito retributivo vantato dal prestatore”).
Secondo il D'GE, tuttavia, il superiore principio non dovrebbe trovare applicazione nel caso di specie perché l'art. 215 del C.G.C. stabilisce che “il recupero in via amministrativa del credito erariale derivante da condanna è effettuato mediante ritenuta, nei limiti consentiti dalla normativa in vigore, su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute all'agente pubblico in base al rapporto di lavoro” e l'art. 2 del d.P.R. 180/1950 stabilisce che “gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza” sono soggetti a pignoramento fino alla concorrenza di un quinto
3 valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro.
Ebbene, la superiore difesa non merita di essere condivisa perché le norme invocate si riferiscono chiaramente ad erogazioni periodiche (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 14328 del 20 febbraio 1999: “La previsione, da parte dell'art. 5 del d.P.R. 5 gennaio 1980 n. 180, della cedibilità, ai fini della estinzione di prestiti ottenuti alle condizioni stabilite dalla legge, "di quote di stipendio o salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti", costituente una delle eccezioni alla regola generale, posta dall'art. 1, del divieto di fare oggetto di sequestro, pignoramento o cessione gli emolumenti di ogni tipo erogati nell'ambito del pubblico impiego, si riferisce, come evidenziato dalla chiara e restrittiva lettera della norma, alle sole erogazioni periodiche, percepite con continuità dal dipendente in attività di servizio, e quindi non trova applicazione con riferimento all'indennità di fine rapporto”), rispetto alle quali soltanto si giustifica pienamente il limite invocato dal D'GE (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 9630 del 16 giugno 2003 nella parte in cui chiarisce che il limite stabilito nell'art. 545 c.p.c.
“rinviene la sua giustificazione nella imprescindibile esigenza di non pregiudicare la soddisfazione dei più elementari bisogni della vita del debitore e delle altre persone poste a suo carico”).
Soltanto per scrupolo motivazionale, dunque, va osservato come il non CP_1
abbia dimostrato che la compensazione sia avvenuta oltre il quinto da calcolarsi, si badi, non certo sul totale delle differenze retributive complessivamente dovute in base alla condanna giudiziale, bensì sull'ammontare dei singoli stipendi mensili.
L'eccezione di compensazione dell' ed il limite Parte_1 ex art. 1302 c.c.
Il ha sostenuto che l'opponente non potrebbe giovarsi CP_1 Parte_1 integralmente del controcredito della condebitrice , perché secondo Controparte_2
l'art. 1302 c.c. ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo.
A questo punto, però, occorre evidenziare che secondo l'art. 1298 c.c. nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.
4 Ai fini della corretta applicazione dell'art. 1302 c.c., dunque, risulta indispensabile verificare se l'obbligazione da cui sorgeva il credito retributivo del fosse stata CP_1
assunta nell'interesse esclusivo dell' CP_2
Ebbene, posto che l' era l'utilizzatrice dei lavoratori e che la Controparte_2
stessa assumeva formalmente l'onere dell'integrale soddisfazione del debito CP_2
(circostanza non contestata ex art. 115 c.p.c.: cfr. ricorso e memoria di costituzione), va senz'altro riconosciuto che, fermo restando il vincolo della solidarietà passiva, nei rapporti interni tra condebitori il debito va considerato a carico integrale dell' . Controparte_2
Per le ragioni appena esposte l' opponente può senz'altro giovarsi della Parte_1
compensazione dell' per l'intero controcredito vantato da Controparte_2
quest'ultima nei confronti del . CP_1
Compensazione e limite del quinto dello stipendio netto.
Il ha sostenuto che le due amministrazioni in ogni caso non potrebbero CP_1 trattenere e compensare gli importi, inclusi nella somma complessivamente determinata al lordo dall'Autorità giudiziaria, relativi alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali.
Tale difesa non coglie nel segno perché, s'è vero che la liquidazione del credito spettante al a titolo di differenze retributive veniva effettuata al lordo sia delle CP_1
ritenute fiscali che di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, è altrettanto vero che i relativi versamenti da parte di quest'ultimo sono dovuti esclusivamente all'esito dell'effettiva percezione delle somme.
Pertanto, posto che nella fattispecie le debitrici hanno legittimamente compensato il proprio debito, il non ha diritto di ricevere le somme corrispondenti alle ritenute CP_1
fiscali, previdenziali ed assistenziali, visto che quest'ultime, proprio all'esito della compensazione, rimangono interamente a carico delle due amministrazioni (cfr. Cass., sez. lav., ordinanza n. 18395 del 5 luglio 2014, secondo cui “nell'ipotesi di compensazione impropria fra il credito di ingegneri e architetti liberi professionisti avente a oggetto ratei della pensione di vecchiaia e il controcredito per contributi non pagati, l'ente di previdenza resta obbligato, in qualità di sostituto d'imposta, al versamento delle ritenute fiscali sulle somme dovute a titolo di ratei pensionistici, anche se non versate, costituendo la compensazione un mezzo di estinzione dell'obbligazione a carattere satisfattivo, che
5 realizza quindi - così come il pagamento - un incremento nella sfera patrimoniale del creditore mediante liberazione da un corrispondente debito”).
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
All'esito dei ragionamenti che precedono l'opposizione dell' merita di Parte_1 trovare accoglimento e, per l'effetto, il suo debito nei confronti del va dichiarato CP_1
completamente estinto per compensazione.
Allo stesso modo, la domanda riconvenzionale del va respinta e CP_1
conseguentemente il debito dell' va dichiarato completamente estinto Controparte_2
per compensazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara estinto il debito dell' Parte_1
nei confronti di;
[...] Controparte_1 rigetta la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, dichiara estinto il debito dell' nei Controparte_2 confronti di;
Controparte_1
condanna al pagamento in favore dell' Controparte_1 Parte_1
delle spese giudiziali, che liquida in € 4.572,00 per compenso, oltre spese generali,
[...] iva e cpa come per legge;
condanna al pagamento in favore dell Controparte_1 [...]
di delle spese giudiziali, che liquida in Controparte_2 Pt_1
€ 4.572,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 11/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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