TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 9752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9752 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XIV Civile
Specializzata in materia di Impresa - A
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Idamaria Chieffo Presidente
- dott.ssa Lorena Casiraghi Giudice relatore
- dott.ssa Mariachiara Vanini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23621 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 tra
(ZFM) rappresentata e difesa dall'avv. Taine Alcides De Parte_1
Almeida, titolare della Carta Professionale n. regolarmente registrata presso l'Ordine degli Num_1
Avvocati del Portogallo, giusta procura in calce all'allegato 1 dell'atto introduttivo
Attore
e
Lega per in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ) CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianpiero Zingari e Eleonora D'Orta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, via Conservatorio n. 17
Convenuta
OGGETTO: diritto d'autore – controversie di modesta entità ai sensi del Regolamento Europeo n.
861/2007.
pagina 1 di 6 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società attrice, , ha promosso il presente procedimento europeo Parte_1 per le controversie di modesta entità, di cui al Regolamento Europeo n. 861/2007, con atto depositato in cancelleria in data 24.6.2025, chiedendo la condanna della convenuta al Controparte_2 risarcimento dei danni subiti a seguito dell'indebito sfruttamento economico dell'opera fotografica realizzata dal Sig. i cui diritti economici esclusivi sulle immagini fotografiche sono Parte_2 detenuti dalla società attrice sulla base di contratto di licenza del 30.6.2020 (All. C1-A).
A fondamento della domanda, parte attrice ha allegato che è un rinomato Parte_2 fotografo che in data 27.7.2018 ha realizzato la fotografia intitolata “Piazza del Duomo | Milan,
Italy”, successivamente pubblicata in data 9.9.2018 sul sito https://sumfinity.com con una modifica realizzata attraverso specifici software esprimendo in ciò le proprie soluzioni artistiche (All. C2); che la Lega VI Premier aveva utilizzato, senza autorizzazione, la predetta fotografia di creazione di sul social media X https://x.com/LegaMilano in occasione della Pasqua 2020 (All. Persona_1
C3); che la fotografia pubblicata sul sito dell'attore reca ben visibile il nome dell'autore e la data di creazione e che, pertanto, parte convenuta ben avrebbe potuto accertare lo status della fotografia prima di utilizzarla tramite una ricerca inversa dell'immagine su Google;
di avere inviato una diffida in data 7.8.2020 contestando l'illecito e chiedendo la rimozione della fotografia dal sito senza ottenere risposta;
di avere riscontrato che, alla data del 19.5.2025, la fotografia era ancora presente sul social media X della convenuta.
Sul presupposto della violazione dei propri diritti autorali in ragione del carattere creativo della fotografia per cui è causa e della sua tutelabilità, in ogni caso, come fotografia semplice, parte attrice ha concluso come in atti.
Depositata la domanda introduttiva del procedimento per le controversie di modesto valore, il
Giudice ha ordinato alla cancelleria di comunicare la domanda e il relativo modulo di risposta alla convenuta, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento n. 861/2007.
La notifica si è perfezionata in data 27.6.2025 presso la sede della Lega per VI Premier in
Milano.
La convenuta si è costituita in via telematica in data 24.7.2025 concludendo per il rigetto della domanda attorea. In particolare, la convenuta ha allegato che la fotografia litigiosa era liberamente reperibile su internet tramite ricerca con parola chiave “immagine Duomo di Milano” o “Duomo di
Milano vuoto”. In diritto ha contestato che la stessa fosse tutelabile ai sensi del diritto d'autore in quanto non poteva essere considerata una fotografia artistica ai sensi dell'art. 2 l.d.a., essendo priva di ogni connotato creativo e artistico e ha inoltre contestato che potesse essere tutelata come pagina 2 di 6 fotografia semplice in quanto non destinata a finalità commerciali o alla promozione di un prodotto essendo stata utilizzata a fini istituzionali in occasione degli auguri per le festività pasquali. Infine, anche volendo ritenere la fotografia oggetto di lite una “fotografia semplice”, ha contestato la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti di cui all'art. 90 l.d.a.
Della costituzione in replica del convenuto il Tribunale ne ha dato comunicazione all'attore a mezzo raccomandata ricevuta in data 19.8.2025.
Con memoria datata 19.9.2025, pervenuta in cancelleria a mezzo raccomandata in data
29.9.2025, parte attrice, in replica alle deduzioni della convenuta, ha ribadito la tutelabilità della fotografia per cui è causa ai sensi della l.d.a. e ha contestato le allegazioni difensive evidenziando come la fotografia prodotta sub. doc. 3 dalla parte convenuta e dalla medesima liberamente reperita sul web fosse differente dalla fotografia scattata da in quanto priva di alcuni Parte_2 particolari presenti in quest'ultima quali le nuvole e gli uccelli in volo.
La convenuta, a sua volta, con memoria depositata telematicamente in data 5.11.2025 ha replicato alla memoria attorea del 19.9.2025 evidenziando l'irritualità/inammissibilità della memoria di replica depositata dall'attore in assenza di una domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta e, in ogni caso, la sua tardività in quanto, a fronte del ricevimento della comparsa di costituzione in data 19.8.2025 e, volendo ipotizzare un termine di trenta giorni per una replica, parte attrice ha spedito la memoria di replica solo il 19.9.2025 a termini ormai scaduti, non essendo applicabile la sospensione feriale dei termini. Nel merito ha richiamato le difese svolte nella comparsa di costituzione e ha insistito per il rigetto della domanda attorea.
*****
Ciò premesso, il Tribunale - che provvede in composizione collegiale trattandosi di controversia in tema di materia d'autore - ritiene di dovere provvedere ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, emettendo sentenza, a seguito della ricezione della replica del convenuto.
Il procedimento europeo per le cause di modesta entità può trovare qui applicazione in quanto il petitum attoreo è inferiore al valore massimo indicato dall'art. 2, paragrafo 1, del Regolamento de quo e la causa ha natura transfrontaliera ai sensi dell'art. 3 del Regolamento stesso. La società attrice ha invero la propria residenza in Portogallo, mentre la parte convenuta ha sede legale a Milano e ciò radica la competenza per territorio e per materia del presente Tribunale adito, Specializzato in materia d'Impresa, considerata l'allegata violazione del diritto d'autore, delle disposizioni in materia di diritto d'autore sulla fotografia.
Nel merito la domanda attorea è fondata nei limiti che seguono. pagina 3 di 6 La fotografia per cui è causa rappresenta un famoso monumento, il Duomo di Milano, scattata con una particolare inquadratura, dal basso verso l'alto, e con una particolare declinazione di luci e colori, tipici dell'alba. Inoltre, il fotografo tramite l'elaborazione digitale ha modificato il risultato finale intensificando la luminosità e il colore per creare un “effetto alba” più marcato ed eliminando le due persone in primo piano per creare un'atmosfera vuota e surreale.
Tuttavia, nel caso di specie mancano i presupposti per qualificare la fotografia come opera d'autore.
Va infatti ricordato che il riconoscimento artistico di un'opera è giustificato non tanto dall'elevata capacità professionale del fotografo o dall'alta qualità tecnica della realizzazione, quanto dalla possibilità di ravvisare nella fotografia quegli aspetti di originalità e creatività che risultano indispensabili per riconoscere la protezione prevista dall'art. 2 l.d.a. (Cass. 4606/1998) proprio perché trascendono la buona tecnica fotografica e trasmettono emozioni che vanno oltre i soggetti o gli oggetti ritratti. A conferma del giudizio del carattere creativo viene richiesto infatti il consolidato e perdurante successo del prodotto presso la collettività e i suoi ambienti culturali, il riconoscimento tramite premi, l'esposizione in mostre o musei, la rappresentazione nell'immagine di vicende che la trascendono così da acquistare valore simbolico (Trib. Milano, 28.2.2008 e Trib. Milano 4.12.2019).
Elementi tutti che non sono stati allegati, ancor prima che provati, nel caso di specie.
Escluso che si tratti di una fotografia artistica, ritiene il Tribunale che la fotografia in esame rientri nell'ambito di tutela delle fotografie semplici prevista dagli artt. 87 ss. l.d.a.
La società attrice, sulla quale grava il relativo onere probatorio, ha documentato che la fotografia in questione è stata scattata il 27.7.2018 (all. C2) ed è stata pubblicata sul proprio sito il 10.9.2018, munita dei requisiti di cui all'art. 90 l.d.a. ovvero con l'indicazione dell'autore, del regime giuridico di circolazione da applicare, dell'anno di produzione della fotografia e del nominativo del fotografo
(Creative Commons). Inoltre, nel caso di specie è indicato che le immagini contenute nel sito web dell'attrice sono protette da diritto d'autore.
La convenuta ha allegato che la fotografia in questione sarebbe liberamente rinvenibile su Google, tramite ricerca con parola chiave “immagine duomo Milano” e “Duomo di Milano vuoto” e, a tal fine, ha prodotto i risultati della ricerca on line sub. doc.
3. Tale documento non è tuttavia idoneo a dimostrare la presenza sul web della fotografia per cui è causa e ad escludere la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 90 l.d.a. Si osserva infatti che le fotografie prodotte dalla parte convenuta e rinvenute su Google sono diverse dalla fotografia oggetto di causa, seppur ad essa molto simili: le fotografie in questione presentano infatti una luce e un colore diversi da quella azionata in giudizio dalla società attrice e, rispetto a quest'ultima, non presentano alcuni elementi distintivi quali le nuvole e gli uccelli in volo. In ogni caso, in corrispondenza di dette fotografie, è chiaramente visibile pagina 4 di 6 la dicitura “le immagini potrebbero essere soggette a copyright. Scopri di più” che avrebbe dovuto indurre la convenuta a un più accurato controllo circa la presenza di diritti autoriali sulla fotografia in questione.
Deve quindi ritenersi integrata la violazione del diritto d'autore connesso da parte della convenuta che ha illecitamente utilizzato l'immagine pubblicandola sul social media X.
Quanto al risarcimento del danno, la società attrice ha calcolato l'importo richiesto di € 5.000,00 sul presupposto che l'illecito si sia protratto dal 11.4.2020 al 19.5.2025.
La convenuta non ha allegato di avere cancellato la fotografia limitandosi a sostenere che, essendo stata pubblicata anni fa, non comparerebbe più nei feed algoritmici degli utenti e la sua visibilità sarebbe pari a zero. Tale circostanza, tuttavia, non pare idonea a escludere l'illecito.
Alla luce delle circostanze sopra richiamate, il Tribunale ritiene congruo utilizzare come parametro le tariffe concordate per i “canoni di licenza con attribuzione” prodotte dalla società attrice e documentate dalle fatture prodotte (All. C4).
In particolare, dai documenti versati in atti si evince che la tariffa applicata per utilizzo “up to 5 years”, ossia “fino a cinque anni”, è pari a € 2.860,00.
Pertanto, il Tribunale ritiene congruo liquidare il danno, in moneta attuale, nel predetto importo di €
2.860,00 sul quale andranno calcolati gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
§§§§
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta. Pur non essendovi obbligo di patrocinio nei procedimenti di cui al Regolamento Europeo n. 861/2007, nel caso di specie, la società attrice si è costituita a mezzo di difensore, come era suo diritto.
Nella specie, le spese sono liquidate per la sola fase introduttiva e di studio, applicando i parametri medi di cui al DM n. 147/2022, in considerazione dei valori assolutamente modesti della causa, degli obiettivi che si propone il procedimento europeo, di semplicità e di contenimento delle spese processuali, oltre che di proporzione con il valore della causa e della limitata attività svolta
(Regolamento Europeo n. 861/2007).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
- Condanna la in persona del rappresentante legale pro-tempore, al Controparte_2 pagamento in favore della società attrice della somma di € 2.860,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
pagina 5 di 6 - Condanna la Lega per in persona del rappresentante legale pro-tempore, alla Controparte_2 rifusione delle spese di lite in favore della società attrice che si liquidano in complessivi €
1.073,00 (di cui € 850,00 per compensi di avvocato ed € 223,00 per spese) oltre il 15% del compenso a titolo di rimborso forfettario oltre IVA e CPA.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11.12.2025
Il Presidente
dott.ssa Idamaria Chieffo
Il Giudice relatore dott.ssa Lorena Casiraghi
pagina 6 di 6