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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/12/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2742/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott. Teresa Guerrieri Giudice
dott. Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. N. R.G. 2742/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MEZZETTI Parte_1 C.F._1
EF e elettivamente domiciliata in Pisa (PI) Via Giusti n.10, presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
contro
M A S S I M O M A N T I N I (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. C.F._2
C R E C C H I B R U N E L L A e elettivamente domiciliato in Pontedera (PI) Via del Teatro n.2 presso lo studio del difensore
(Parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato con delibera n.244/022 del 27/10/2022 del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa).
1 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art.127 ter c.p.c., depositate in funzione di sostituzione dell'udienza del 08/05/2025.
Parte ricorrente ha così concluso (come da note scritte del 07/05/2025): “in via istruttoria insistendo per l'ammissione della prova per testi di cui alla terza memoria ex art. 183, VI° comma c.p.c, per i motivi rappresentati in atti e perchè venga ordinato a di aggiornare la propria Persona_1 situazione reddituale e di versare in atti il/i suo/suoi contratto/contratti di lavoro ed i suoi ultimi
CU. nel merito, vista la avvenuta pubblicazione il giorno 29.6.2023 della sentenza non definitiva n.
835/2023, con cui il Collegio del Tribunale di Pisa ha pronunciato la separazione dei coniugi Sigg.ri
e Voglia regolare la separazione dei coniugi, statuendo che:
1- Parte_1 Persona_1
l'abitazione familiare sita a Cascina (PI), Via Visignano sud, 56/G, resti assegnata alla Sig.ra
[...] per viverci con la figlia, maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente.
2- Parte_1 il padre contribuisca al mantenimento ordinario della figlia corrispondendo direttamente alla ragazza la somma mensile ritenuta di giustizia, somma soggetta in ogni caso a rivalutazione annuale
ISTAT in via automatica, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per lei, spese che dovranno essere sempre documentate e che da individuarsi, facendo riferimento alle
Linee Guida CNF del 2017, in:
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori: libri scolastici, rette scolastiche, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori SPESE EXTRA
ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1.Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2.Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e
2 manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3.Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4.Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5.Spese per organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Nel caso in cui dette spese debbano essere previamente concordate sarà onere per ciascun genitore di comunicare all'altro la necessità della singola spesa, comunicando a mezzo posta elettronica o anche tramite altra messaggistica la previsione del relativo impegno economico, allegando, occorrendo, anche un preventivo, il destinatario entro 10 giorni dalla comunicazione dovrà a sua volta manifestare il proprio assenso oppure proporre una alternativa, dovendo motivare altresì un eventuale dissenso, dovendosi valutare la mancata risposta come silenzio assenso. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Parte resistente ha così concluso (come da note scritte del 08/05/2025): “riportandosi a tutti gli atti
e scritti difensivi, previa eventuale remissione della causa sul ruolo e revoca dell'ordinanza del
27/01/25 nonché espletamento delle prove non non ammesse e non assunte, conclude come da memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., primo termine datata 29/09/23”, che si riporta: “Voglia
Codesto Ecc.mo Tribunale determinare come segue le condizioni della separazione personale tra il sig. e la sig.ra , pronunciata da Codesto Giudice con sentenza Persona_1 Parte_1 parziale del 20.07.2023: - disporre l' assegnazione della casa coniugale al sig. Persona_1 con collocamento della figlia presso di lui;
porre a carico della sig.ra l'obbligo di Parte_1 corrispondere al marito sig. un assegno mensile di euro 300,00 a titolo di Persona_1 mantenimento del coniuge e di euro 550,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dalla ricorrente;
disporre l'assegnazione in via definitiva al dei beni mobili e di arredo indicati nella comparsa di costituzione;
- nella Per_1 denegata ipotesi in cui non venissero accolte la conclusioni rassegnate in via principale e di cui sopra, con il conseguente collocamento della figlia presso la madre e l'assegnazione della casa familiare a quest'ultima, disporre a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere Parte_1 al marito sig. un assegno mensile di euro 550,00 a titolo di mantenimento del Persona_1 coniuge, nonché disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.r.a Per_1 Parte_1
euro 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia oltre al
[...] Persona_2
30% delle spese straordinarie come individuate dalla ricorrente;
disporre l'assegnazione in via definitiva al dei beni mobili e di arredo indicati nella comparsa di costituzione;
Con vittoria Per_1
3 di compensi e spese del giudizio, secondo l'ammissione al gratuito patrocinio”.
OGGETTO: ricorso per la separazione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/07/2022, ha chiesto fosse pronunciata la Parte_1 separazione giudiziale nei confronti del marito , matrimonio celebrato a Cascina Persona_1
(PI) il giorno 09.10.1994, dalla cui unione è nata la figlia in data 23/03/1997, maggiorenne Per_2 asseritamente ma non ancora indipendente economicamente, in quanto studentessa.
Parte ricorrente ha riferito dell'inizio della crisi coniugale nel marzo 2019, quando la stessa ha comunicato al marito di volersi separare, non essendo più felice ed appagante il rapporto coniugale;
ha chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione giudiziale, l'assegnazione della casa familiare ove la sig.ra vive con la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, il Parte_1 Per_2 contributo al mantenimento della figlia di €.350,00 a carico del padre, con istanza dei provvedimenti ex art.708 c.p.c.. La ricorrente ha allegato che, per le vicende lavorative del coniuge, durante il lockdown, la stessa si è occupata, esclusivamente, delle esigenze economiche della famiglia
Con comparsa di costituzione, in data 18/10/2022, si è costituito in giudizio il sig. , Persona_1 contestando le allegazioni della ricorrente sulle sue vicissitudini lavorative ed economiche, dichiarando di essere affetto anche da una rara malattia che lo affligge da tempo, con peggioramento in essere, e ciononostante ha asserito di aver contribuito alle esigenze familiari. Il resistente ha aderito alla richiesta di separazione personale ma ha chiesto l'assegnazione della casa familiare con collocazione della figlia presso di sé, oltre l'obbligo a carico della ricorrente di un contributo al mantenimento della figlia e un assegno di mantenimento a proprio favore, richiesta, quest'ultima, avanzata anche in caso di assegnazione della casa alla coniuge ove vive la figlia.
All'udienza presidenziale del 22/11/2022, la Presidente ha sentito i coniugi ed ha espletato il tentativo di conciliazione, con esito negativo, cui ha fatto seguito un rinvio. Con l'ordinanza del 17/01/2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13/12/2022, il Presidente ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori: “1) Autorizza i coniugi a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto 2)
Assegna la casa familiare alla sig.ra , che vi risiederà con la figlia. 3) Pone a carico Parte_1 di l'obbligo di versare a , quale contributo per il mantenimento Persona_1 Parte_1 della figlia, la somma di euro 100,00 mensili, oltre rivalutazione automatica secondo indici Istat, da corrispondersi alla moglie entro il 5 di ogni mese;
4) Pone a carico di l'obbligo di Parte_1 versare a , quale contributo per il suo mantenimento, la somma di euro 300,00 Persona_1 mensili, oltre rivalutazione automatica secondo indici Istat, da corrispondersi alla moglie entro il 5
4 di ogni mese;
5) Dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro dieci giorni esprimendo il proprio consenso o una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori comunicheranno, a mezzo dei propri difensori, dichiareranno entro dieci giorni i propri indirizzi di posta elettronica. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di dieci giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario”.
La Presidente ha nominato se stessa G.I. e fissato per la comparizione dei coniugi avanti il predetto magistrato l'udienza cartolare del 06/04/2023, assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie integrative.
Su richiesta di parte ricorrente, con ordinanza del 07/04/2023, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni sullo status, cui ha fatto seguito la sentenza di separazione sul vincolo n.964/2023 del 21/07/2023, pubblicata in 24/07/2023; con ordinanza in pari data, sono stati concessi i termini di cui all'art.183 comma VI c.p.c., con deposito delle memorie dalle parti, e svolgimento successivo dell'attività istruttoria, che ha compreso oltre le prove testimoniali anche le attività di indagine della
Guardia di Finanza sulla situazione patrimoniale del ricorrente, le cui risultanze sono state depositate in data 02/05/2024.
Con successiva ordinanza del 29/01/2025, all'esito dell'udienza di escussione dei testi ammessi, è stata dichiarata la decadenza di parte resistente dalla prova per testi di un testimone, la figlia maggiorenne, non comparsa, di cui la ricorrente ha eccepito l'irritualità dell'intimazione effettuata con telegramma;
inoltre, è stata dichiarata anche l'inammissibilità della prova per testi articolata da parte ricorrente nella terza memoria ex art.183 comma IV c.p.c., ed ha fissato l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 02/08/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini massimi di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, con decorrenza dal 01/09/2025.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
-----------------
Il Tribunale di Pisa in composizione collegiale ha già deciso sullo status con la sentenza n n.964/2023 del 21/07/2023, pubblicata in 24/07/2023; residuano, dunque, le questioni economiche relative sia
5 all'assegno di mantenimento dei coniugi sia al contributo al mantenimento della figlia oltre all'assegnazione della casa familiare.
Con ordinanza del 17/01/2023, sono stati emessi i provvedimenti provvisori, con i quali è stato disposto: l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente ove viveva con la figlia maggiorenne ma non indipendente economicamente, l'obbligo del contributo al mantenimento del padre a favore della figlia di €.100,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, l'assegno di mantenimento a carico della coniuge di €.300,00 a favore del resistente.
Preliminarmente, occorre procedere alla verifica dell'attuale condizione della figlia maggiorenne,
considerato che soltanto la permanenza della condizione di non autosufficienza Persona_2 economica di quest'ultima giustifica l'assegnazione della casa familiare alla madre.
Nelle note di trattazione scritta del 29/11/2023, il resistente ha allegato che la figlia stava per trasferirsi a Padova dove in data 11/12/2023 avrebbe iniziato a svolgere un'attività lavorativa nel settore sociale, con uno stipendio pari ad €.1.200,00 circa, con richiesta di prova testimoniale sul punto. Con note scritte del 09/05/2024, ha confermato quanto già dedotto, allegando il trasferimento della figlia a Padova, che comunque aveva mantenuto la propria residenza anagrafica nella casa familiare.
All'udienza del 17/10/2024, era stata citata con telegramma la figlia da parte del resistente, Per_2 la quale, però, non si era presentata, con eccezione sollevata dalla difesa della ricorrente sull'irritualità della notifica con conseguente declaratoria di decadenza (la sig.ra , all'udienza del Parte_1
17/10/2024, ha dichiarato che a casa era arrivato un telegramma indirizzato alla figlia, che lei non ha aperto) ; nulla mai, invero, la ricorrente ha allegato in merito a quanto asserito dal resistente sulla condizione reddituale della figlia, essendosi limitata a depositare la certificazione contestuale di stato di famiglia e di residenza attestante tutto il nucleo familiare.
La ricorrente, nella sola comparsa conclusionale del 30/10/2025 ha allegato che la figlia si è laureata, che ha iniziato ad operare in una Cooperativa come educatrice a Padova e che deve versare €.200,00 mensili per mantenere la qualifica di socia, senza retribuzione adeguata, senza comunque nulla allegare.
Tutto ciò considerato, quindi, ritenuto inconferente il certificato contestuale depositato dalla ricorrente, in quanto attestazione di una situazione formale, avendo parte ricorrente l'onere di comprovare sia l'attuale situazione reddituale della figlia maggiorenne oltre che la sua collocazione abitativa, essendosi limitata nella comparsa conclusionale a mere asserzioni, a modifica dei provvedimenti provvisori, il Collegio ritiene non provati i presupposti per ritenere la figlia
6 maggiorenne economicamente non indipendente, con conseguente revoca sia del contributo al mantenimento da parte del padre sia dell'assegnazione della casa familiare alla madre. In atti, tra l'altro, è presente la dichiarazione della ricorrente sulla ricezione di un telegramma per la figlia, che non si è presentata per essere sentita, come invero disposto dal Tribunale.
Residua, dunque, la questione dell'assegno di mantenimento a favore del resistente ed a carico della ricorrente. Sul punto, ritenuta necessaria la conoscenza della situazione economico-patrimoniale delle parti, in particolare del resistente, è stata disposta un'attività di indagine della Guardia di Finanza, poi integrata dalle parti su ordine del Tribunale, con il deposito delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, della documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati nonché su quote sociali, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Con la memoria depositata dalla ricorrente in data 10/09/2025, sono state prodotte le dichiarazioni dei redditi;
nel Modello 730/2025 è attestato un reddito imponibile di €.47.609,00 e nel Modello
730/2024, €.46.330,00.
Il resistente ha depositato, con atto del 22/10/2025, il Modello 730/2025 dal quale è emerso un reddito imponibile di €.6.523,00, unitamente alle buste paga inerenti alla prestazione lavorativa, svolta da gennaio ad agosto 2025, attestanti una retribuzione mensile di €.1.345,00 (gennaio 2025), €.1.310,00
(febbraio 2025), €.1.550,00 (marzo 2025), €.1.630,00 (aprile 2025), €.1.515,00 (maggio 2025),
€.1.250,00 (giugno 2025), €.1.501,00 (luglio 2025), €.1.330,00 (agosto 2025). Al momento della pronuncia dei provvedimenti provvisori, il resistente aveva dichiarato di percepire una retribuzione media mensile di €.1.000,00, di cui una parte utilizzata per pagare, al 50%, la rata del mutuo pari a circa €.300,00. Inoltre, nelle more, unitamente alle note scritte depositate in data 09/05/2024, ha depositato un contratto di locazione dell'immobile ove ha dichiarato di vivere, con un canone mensile di €.550,00.
In data 09/05/2024, il resistente ha depositato il contratto di locazione della durata di mesi 6, dal 1° aprile 2024 al 30 settembre 2024, con cessazione senza necessità di alcuna disdetta delle parti;
nulla, successivamente, è stato prodotto in merito. Allo stato, quindi, non esiste prova del perdurare del rapporto contrattuale e, quindi, della spesa a carico, rilevato che in atti non è stata nemmeno depositata attestazione dei pagamenti. Quanto dallo stesso allegato nella comparsa conclusionale del
30/10/2025, quindi, anche in merito a tale circostanza, non trova riscontro probatorio.
Tutto ciò considerato, rilevata la situazione attuale reddituale, economico-patrimoniale del resistente e della ricorrente, permanendo comunque una notevole disparità tra le parti ed essendo i redditi del
7 resistente palesemente inadeguati a garantirgli un tenore di vita paragonabile a quello goduto in costanza di matrimonio, a modifica dei provvedimenti provvisori, deve essere confermato l'assegno di mantenimento a carico della sig.ra ed a favore del sig. , ma con Parte_1 Persona_1 una riduzione di €.100,00 rispetto a quanto statuito con i provvedimenti provvisori.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, devono essere interamente compensate in virtù della soccombenza reciproca sulle domande avanzate dalle parti, tenuto conto anche della condotta processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- REVOCA il contributo al mantenimento della figlia e le spese straordinarie Persona_2
a favore della stessa;
- REVOCA l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
- PONE a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondere al resistente, Parte_1
, l'assegno di mantenimento nell'importo mensile di €. 200,00, da rivalutare Persona_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il 5 di ogni mese;
- DICHIARA compensate, interamente, le spese di lite.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott. Teresa Guerrieri Giudice
dott. Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. N. R.G. 2742/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MEZZETTI Parte_1 C.F._1
EF e elettivamente domiciliata in Pisa (PI) Via Giusti n.10, presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
contro
M A S S I M O M A N T I N I (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. C.F._2
C R E C C H I B R U N E L L A e elettivamente domiciliato in Pontedera (PI) Via del Teatro n.2 presso lo studio del difensore
(Parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato con delibera n.244/022 del 27/10/2022 del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa).
1 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art.127 ter c.p.c., depositate in funzione di sostituzione dell'udienza del 08/05/2025.
Parte ricorrente ha così concluso (come da note scritte del 07/05/2025): “in via istruttoria insistendo per l'ammissione della prova per testi di cui alla terza memoria ex art. 183, VI° comma c.p.c, per i motivi rappresentati in atti e perchè venga ordinato a di aggiornare la propria Persona_1 situazione reddituale e di versare in atti il/i suo/suoi contratto/contratti di lavoro ed i suoi ultimi
CU. nel merito, vista la avvenuta pubblicazione il giorno 29.6.2023 della sentenza non definitiva n.
835/2023, con cui il Collegio del Tribunale di Pisa ha pronunciato la separazione dei coniugi Sigg.ri
e Voglia regolare la separazione dei coniugi, statuendo che:
1- Parte_1 Persona_1
l'abitazione familiare sita a Cascina (PI), Via Visignano sud, 56/G, resti assegnata alla Sig.ra
[...] per viverci con la figlia, maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente.
2- Parte_1 il padre contribuisca al mantenimento ordinario della figlia corrispondendo direttamente alla ragazza la somma mensile ritenuta di giustizia, somma soggetta in ogni caso a rivalutazione annuale
ISTAT in via automatica, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per lei, spese che dovranno essere sempre documentate e che da individuarsi, facendo riferimento alle
Linee Guida CNF del 2017, in:
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori: libri scolastici, rette scolastiche, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori SPESE EXTRA
ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1.Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2.Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e
2 manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3.Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4.Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5.Spese per organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Nel caso in cui dette spese debbano essere previamente concordate sarà onere per ciascun genitore di comunicare all'altro la necessità della singola spesa, comunicando a mezzo posta elettronica o anche tramite altra messaggistica la previsione del relativo impegno economico, allegando, occorrendo, anche un preventivo, il destinatario entro 10 giorni dalla comunicazione dovrà a sua volta manifestare il proprio assenso oppure proporre una alternativa, dovendo motivare altresì un eventuale dissenso, dovendosi valutare la mancata risposta come silenzio assenso. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Parte resistente ha così concluso (come da note scritte del 08/05/2025): “riportandosi a tutti gli atti
e scritti difensivi, previa eventuale remissione della causa sul ruolo e revoca dell'ordinanza del
27/01/25 nonché espletamento delle prove non non ammesse e non assunte, conclude come da memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., primo termine datata 29/09/23”, che si riporta: “Voglia
Codesto Ecc.mo Tribunale determinare come segue le condizioni della separazione personale tra il sig. e la sig.ra , pronunciata da Codesto Giudice con sentenza Persona_1 Parte_1 parziale del 20.07.2023: - disporre l' assegnazione della casa coniugale al sig. Persona_1 con collocamento della figlia presso di lui;
porre a carico della sig.ra l'obbligo di Parte_1 corrispondere al marito sig. un assegno mensile di euro 300,00 a titolo di Persona_1 mantenimento del coniuge e di euro 550,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dalla ricorrente;
disporre l'assegnazione in via definitiva al dei beni mobili e di arredo indicati nella comparsa di costituzione;
- nella Per_1 denegata ipotesi in cui non venissero accolte la conclusioni rassegnate in via principale e di cui sopra, con il conseguente collocamento della figlia presso la madre e l'assegnazione della casa familiare a quest'ultima, disporre a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere Parte_1 al marito sig. un assegno mensile di euro 550,00 a titolo di mantenimento del Persona_1 coniuge, nonché disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.r.a Per_1 Parte_1
euro 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia oltre al
[...] Persona_2
30% delle spese straordinarie come individuate dalla ricorrente;
disporre l'assegnazione in via definitiva al dei beni mobili e di arredo indicati nella comparsa di costituzione;
Con vittoria Per_1
3 di compensi e spese del giudizio, secondo l'ammissione al gratuito patrocinio”.
OGGETTO: ricorso per la separazione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/07/2022, ha chiesto fosse pronunciata la Parte_1 separazione giudiziale nei confronti del marito , matrimonio celebrato a Cascina Persona_1
(PI) il giorno 09.10.1994, dalla cui unione è nata la figlia in data 23/03/1997, maggiorenne Per_2 asseritamente ma non ancora indipendente economicamente, in quanto studentessa.
Parte ricorrente ha riferito dell'inizio della crisi coniugale nel marzo 2019, quando la stessa ha comunicato al marito di volersi separare, non essendo più felice ed appagante il rapporto coniugale;
ha chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione giudiziale, l'assegnazione della casa familiare ove la sig.ra vive con la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, il Parte_1 Per_2 contributo al mantenimento della figlia di €.350,00 a carico del padre, con istanza dei provvedimenti ex art.708 c.p.c.. La ricorrente ha allegato che, per le vicende lavorative del coniuge, durante il lockdown, la stessa si è occupata, esclusivamente, delle esigenze economiche della famiglia
Con comparsa di costituzione, in data 18/10/2022, si è costituito in giudizio il sig. , Persona_1 contestando le allegazioni della ricorrente sulle sue vicissitudini lavorative ed economiche, dichiarando di essere affetto anche da una rara malattia che lo affligge da tempo, con peggioramento in essere, e ciononostante ha asserito di aver contribuito alle esigenze familiari. Il resistente ha aderito alla richiesta di separazione personale ma ha chiesto l'assegnazione della casa familiare con collocazione della figlia presso di sé, oltre l'obbligo a carico della ricorrente di un contributo al mantenimento della figlia e un assegno di mantenimento a proprio favore, richiesta, quest'ultima, avanzata anche in caso di assegnazione della casa alla coniuge ove vive la figlia.
All'udienza presidenziale del 22/11/2022, la Presidente ha sentito i coniugi ed ha espletato il tentativo di conciliazione, con esito negativo, cui ha fatto seguito un rinvio. Con l'ordinanza del 17/01/2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13/12/2022, il Presidente ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori: “1) Autorizza i coniugi a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto 2)
Assegna la casa familiare alla sig.ra , che vi risiederà con la figlia. 3) Pone a carico Parte_1 di l'obbligo di versare a , quale contributo per il mantenimento Persona_1 Parte_1 della figlia, la somma di euro 100,00 mensili, oltre rivalutazione automatica secondo indici Istat, da corrispondersi alla moglie entro il 5 di ogni mese;
4) Pone a carico di l'obbligo di Parte_1 versare a , quale contributo per il suo mantenimento, la somma di euro 300,00 Persona_1 mensili, oltre rivalutazione automatica secondo indici Istat, da corrispondersi alla moglie entro il 5
4 di ogni mese;
5) Dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro dieci giorni esprimendo il proprio consenso o una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. A tali fini i genitori comunicheranno, a mezzo dei propri difensori, dichiareranno entro dieci giorni i propri indirizzi di posta elettronica. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di dieci giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario”.
La Presidente ha nominato se stessa G.I. e fissato per la comparizione dei coniugi avanti il predetto magistrato l'udienza cartolare del 06/04/2023, assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie integrative.
Su richiesta di parte ricorrente, con ordinanza del 07/04/2023, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni sullo status, cui ha fatto seguito la sentenza di separazione sul vincolo n.964/2023 del 21/07/2023, pubblicata in 24/07/2023; con ordinanza in pari data, sono stati concessi i termini di cui all'art.183 comma VI c.p.c., con deposito delle memorie dalle parti, e svolgimento successivo dell'attività istruttoria, che ha compreso oltre le prove testimoniali anche le attività di indagine della
Guardia di Finanza sulla situazione patrimoniale del ricorrente, le cui risultanze sono state depositate in data 02/05/2024.
Con successiva ordinanza del 29/01/2025, all'esito dell'udienza di escussione dei testi ammessi, è stata dichiarata la decadenza di parte resistente dalla prova per testi di un testimone, la figlia maggiorenne, non comparsa, di cui la ricorrente ha eccepito l'irritualità dell'intimazione effettuata con telegramma;
inoltre, è stata dichiarata anche l'inammissibilità della prova per testi articolata da parte ricorrente nella terza memoria ex art.183 comma IV c.p.c., ed ha fissato l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 02/08/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini massimi di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, con decorrenza dal 01/09/2025.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
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Il Tribunale di Pisa in composizione collegiale ha già deciso sullo status con la sentenza n n.964/2023 del 21/07/2023, pubblicata in 24/07/2023; residuano, dunque, le questioni economiche relative sia
5 all'assegno di mantenimento dei coniugi sia al contributo al mantenimento della figlia oltre all'assegnazione della casa familiare.
Con ordinanza del 17/01/2023, sono stati emessi i provvedimenti provvisori, con i quali è stato disposto: l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente ove viveva con la figlia maggiorenne ma non indipendente economicamente, l'obbligo del contributo al mantenimento del padre a favore della figlia di €.100,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, l'assegno di mantenimento a carico della coniuge di €.300,00 a favore del resistente.
Preliminarmente, occorre procedere alla verifica dell'attuale condizione della figlia maggiorenne,
considerato che soltanto la permanenza della condizione di non autosufficienza Persona_2 economica di quest'ultima giustifica l'assegnazione della casa familiare alla madre.
Nelle note di trattazione scritta del 29/11/2023, il resistente ha allegato che la figlia stava per trasferirsi a Padova dove in data 11/12/2023 avrebbe iniziato a svolgere un'attività lavorativa nel settore sociale, con uno stipendio pari ad €.1.200,00 circa, con richiesta di prova testimoniale sul punto. Con note scritte del 09/05/2024, ha confermato quanto già dedotto, allegando il trasferimento della figlia a Padova, che comunque aveva mantenuto la propria residenza anagrafica nella casa familiare.
All'udienza del 17/10/2024, era stata citata con telegramma la figlia da parte del resistente, Per_2 la quale, però, non si era presentata, con eccezione sollevata dalla difesa della ricorrente sull'irritualità della notifica con conseguente declaratoria di decadenza (la sig.ra , all'udienza del Parte_1
17/10/2024, ha dichiarato che a casa era arrivato un telegramma indirizzato alla figlia, che lei non ha aperto) ; nulla mai, invero, la ricorrente ha allegato in merito a quanto asserito dal resistente sulla condizione reddituale della figlia, essendosi limitata a depositare la certificazione contestuale di stato di famiglia e di residenza attestante tutto il nucleo familiare.
La ricorrente, nella sola comparsa conclusionale del 30/10/2025 ha allegato che la figlia si è laureata, che ha iniziato ad operare in una Cooperativa come educatrice a Padova e che deve versare €.200,00 mensili per mantenere la qualifica di socia, senza retribuzione adeguata, senza comunque nulla allegare.
Tutto ciò considerato, quindi, ritenuto inconferente il certificato contestuale depositato dalla ricorrente, in quanto attestazione di una situazione formale, avendo parte ricorrente l'onere di comprovare sia l'attuale situazione reddituale della figlia maggiorenne oltre che la sua collocazione abitativa, essendosi limitata nella comparsa conclusionale a mere asserzioni, a modifica dei provvedimenti provvisori, il Collegio ritiene non provati i presupposti per ritenere la figlia
6 maggiorenne economicamente non indipendente, con conseguente revoca sia del contributo al mantenimento da parte del padre sia dell'assegnazione della casa familiare alla madre. In atti, tra l'altro, è presente la dichiarazione della ricorrente sulla ricezione di un telegramma per la figlia, che non si è presentata per essere sentita, come invero disposto dal Tribunale.
Residua, dunque, la questione dell'assegno di mantenimento a favore del resistente ed a carico della ricorrente. Sul punto, ritenuta necessaria la conoscenza della situazione economico-patrimoniale delle parti, in particolare del resistente, è stata disposta un'attività di indagine della Guardia di Finanza, poi integrata dalle parti su ordine del Tribunale, con il deposito delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, della documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati nonché su quote sociali, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Con la memoria depositata dalla ricorrente in data 10/09/2025, sono state prodotte le dichiarazioni dei redditi;
nel Modello 730/2025 è attestato un reddito imponibile di €.47.609,00 e nel Modello
730/2024, €.46.330,00.
Il resistente ha depositato, con atto del 22/10/2025, il Modello 730/2025 dal quale è emerso un reddito imponibile di €.6.523,00, unitamente alle buste paga inerenti alla prestazione lavorativa, svolta da gennaio ad agosto 2025, attestanti una retribuzione mensile di €.1.345,00 (gennaio 2025), €.1.310,00
(febbraio 2025), €.1.550,00 (marzo 2025), €.1.630,00 (aprile 2025), €.1.515,00 (maggio 2025),
€.1.250,00 (giugno 2025), €.1.501,00 (luglio 2025), €.1.330,00 (agosto 2025). Al momento della pronuncia dei provvedimenti provvisori, il resistente aveva dichiarato di percepire una retribuzione media mensile di €.1.000,00, di cui una parte utilizzata per pagare, al 50%, la rata del mutuo pari a circa €.300,00. Inoltre, nelle more, unitamente alle note scritte depositate in data 09/05/2024, ha depositato un contratto di locazione dell'immobile ove ha dichiarato di vivere, con un canone mensile di €.550,00.
In data 09/05/2024, il resistente ha depositato il contratto di locazione della durata di mesi 6, dal 1° aprile 2024 al 30 settembre 2024, con cessazione senza necessità di alcuna disdetta delle parti;
nulla, successivamente, è stato prodotto in merito. Allo stato, quindi, non esiste prova del perdurare del rapporto contrattuale e, quindi, della spesa a carico, rilevato che in atti non è stata nemmeno depositata attestazione dei pagamenti. Quanto dallo stesso allegato nella comparsa conclusionale del
30/10/2025, quindi, anche in merito a tale circostanza, non trova riscontro probatorio.
Tutto ciò considerato, rilevata la situazione attuale reddituale, economico-patrimoniale del resistente e della ricorrente, permanendo comunque una notevole disparità tra le parti ed essendo i redditi del
7 resistente palesemente inadeguati a garantirgli un tenore di vita paragonabile a quello goduto in costanza di matrimonio, a modifica dei provvedimenti provvisori, deve essere confermato l'assegno di mantenimento a carico della sig.ra ed a favore del sig. , ma con Parte_1 Persona_1 una riduzione di €.100,00 rispetto a quanto statuito con i provvedimenti provvisori.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, devono essere interamente compensate in virtù della soccombenza reciproca sulle domande avanzate dalle parti, tenuto conto anche della condotta processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- REVOCA il contributo al mantenimento della figlia e le spese straordinarie Persona_2
a favore della stessa;
- REVOCA l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
- PONE a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondere al resistente, Parte_1
, l'assegno di mantenimento nell'importo mensile di €. 200,00, da rivalutare Persona_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il 5 di ogni mese;
- DICHIARA compensate, interamente, le spese di lite.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori
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