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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/07/2025, n. 4489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4489 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1942 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 11/07/2025 e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to Giuseppe Caputi in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. di primo grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma via Po n. 12;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA- CONTUMACE
1 OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma ex art. 702 ter c.p.c. emessa nel giudizio iscritto al n. 42908/2018 pubblicata in data
19.02.2021.
FATTO E DIRITTO
§ 1 — Il Tribunale di Roma pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di già Parte_1 Controparte_2
(C.F. – P.IVA ) ed introdotta con ricorso Controparte_3 P.IVA_1
ex art. 702 bis c.p.c. così statuiva: < ulteriori istanze o eccezioni: - rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.>>
Avverso detta sentenza ha proposto appello e la Parte_1
società appellata è rimasta contumace.
La Corte all'udienza di prima comparizione del 9 luglio 2021 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 luglio 2023 successivamente differita all'11 ottobre 2024, al 28 marzo 2025 e al 12 settembre 2025.
In data 19 giugno 2025 il difensore di parte appellante depositava nel fascicolo telematico istanza di interruzione del giudizio e dichiarava il decesso del proprio assistito, producendo il certificato di morte del predetto.
Il Presidente del Collegio con decreto del 25 giugno 2025 anticipava l'udienza del 12 settembre 2025 al 4 luglio 2025.
A tale udienza le parti non comparivano e la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'odierna udienza a cui pure le parti non comparivano.
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi degli artt. 309 e 181 cpc, trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25/6/2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181
c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133. A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze
2 dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio. Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 u.co. c.p.c.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di contro Parte_1 Controparte_2
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa tra le parti dal Tribunale di Roma nel giudizio iscritto al n. 42908/2018 pubblicata in data 19.02.2021, così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio;
2. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma il giorno 11/07/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1942 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 11/07/2025 e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to Giuseppe Caputi in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. di primo grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma via Po n. 12;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA- CONTUMACE
1 OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma ex art. 702 ter c.p.c. emessa nel giudizio iscritto al n. 42908/2018 pubblicata in data
19.02.2021.
FATTO E DIRITTO
§ 1 — Il Tribunale di Roma pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di già Parte_1 Controparte_2
(C.F. – P.IVA ) ed introdotta con ricorso Controparte_3 P.IVA_1
ex art. 702 bis c.p.c. così statuiva: < ulteriori istanze o eccezioni: - rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.>>
Avverso detta sentenza ha proposto appello e la Parte_1
società appellata è rimasta contumace.
La Corte all'udienza di prima comparizione del 9 luglio 2021 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 luglio 2023 successivamente differita all'11 ottobre 2024, al 28 marzo 2025 e al 12 settembre 2025.
In data 19 giugno 2025 il difensore di parte appellante depositava nel fascicolo telematico istanza di interruzione del giudizio e dichiarava il decesso del proprio assistito, producendo il certificato di morte del predetto.
Il Presidente del Collegio con decreto del 25 giugno 2025 anticipava l'udienza del 12 settembre 2025 al 4 luglio 2025.
A tale udienza le parti non comparivano e la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'odierna udienza a cui pure le parti non comparivano.
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi degli artt. 309 e 181 cpc, trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25/6/2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181
c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133. A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze
2 dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio. Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 u.co. c.p.c.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di contro Parte_1 Controparte_2
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa tra le parti dal Tribunale di Roma nel giudizio iscritto al n. 42908/2018 pubblicata in data 19.02.2021, così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio;
2. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma il giorno 11/07/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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