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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/11/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8/2025 RG avente ad oggetto: « retribuzione : responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003 – art. 1676 c.c.»
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avvocato CAMPESAN Parte_1
DO ed elettivamente domiciliato in Piazza Pontelandolfo n. 6 36100 Vicenza
ITALIA
- ricorrente
E
in persona del legale rappresentate pro tempore Controparte_1
– rappresentata e difesa dagli Avvocati FAZIO CARMELO, FUSO RICCARDO,
, AP DR, CO AT, DI TE CP_2
EL e DE IS LI ed elettivamente domiciliata come in memoria di costituzione
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/01/2025 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio i resistenti chiedendo « 1. Accertarsi e dichiararsi l'avvenuta stipulazione tra Parte_2 Controparte_3
e di un contratto di appalto per l'esecuzione di
[...] Controparte_1
lavori presso i cantieri di committente, nonché l'esecuzione di Controparte_1
prestazioni di lavoro dipendente tra il ricorrente e Parte_2
1 (all'interno e in esecuzione dei suddetti rapporti di appalto) per il periodo e con il livello di inquadramento di cui in narrativa;
2. Accertarsi e dichiararsi la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra Parte_2 [...]
e ai sensi dell'art. 29 comma 2 D. Lgs. n. Controparte_3 Controparte_1
276/2003 e/o in ogni caso il diritto al pagamento diretto ai sensi dell'art. 1676 c.c., per la corresponsione al ricorrente, in qualità di lavoratore utilizzato nell'appalto e per i titoli meglio specificati in narrativa;
3. Conseguentemente condannarsi
C.F.: , , C.F.: Parte_2 P.IVA_1 Controparte_3
entrambe con sede legale in 80054 Gragnano (NA), Via Quarantola P.IVA_2
n. 29, e C.F.: , con sede legale in 34121 Trieste, Via Controparte_1 P.IVA_3
Genova n. 1, e con unità operativa 30175 Venezia - AR, Via Delle Industrie
n. 18, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro a corrispondere al ricorrente l'importo complessivo di a € 13.966,07 al lordo fiscale, di cui € 3.833,52 a titolo di TFR rimasto in azienda, € 378,46 a titolo di TFR non versato al Fondo di Previdenza Complementare, € 400 a titolo di welfare aziendale e € 3.799,48 a titolo di elemento perequativo ovvero le diverse somme, anche maggiori, risultanti di giustizia, o in seguito a C.T.U. contabile. 4.
Condannarsi in ogni caso le convenute, sempre in solido tra loro o ciascuna pro quota, a corrispondere sugli importi comunque dovuti al ricorrente la rivalutazione e gli interessi di legge dalla maturazione di ogni singolo credito fino al saldo effettivo ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. ovvero a risarcire il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. (quantificabile nella rivalutazione e negli interessi); con la precisazione che per il periodo successivo alla domanda giudiziale il saggio di interesse legale è ex art. 1284, comma 4 c.c., così come modificato dal D.L. n. 132/2014 conv. in Legge n. 162/2014, pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali;
5. Spese e compensi integralmente rifusi. Quanto alla determinazione delle spese legali, se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca
2 testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018».
Nel costituirsi ha contestato la pretesa del ricorrente Controparte_1
e concluso « ➢ in via principale, nel merito, rigettare la domanda formulata dal ricorrente in quanto inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto;
➢ in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale proposta nei confronti di in accoglimento della CP_1
domanda di manleva e riconvenzionale, accertare e dichiarare che
[...]
in solido e ciascuno Controparte_4 Parte_2
autonomamente e per l'intero, sono tenuti a manlevare e garantire CP_1
da ogni richiesta del ricorrente e/o accertare e dichiarare il diritto di regresso
[...]
di nei confronti, in solido e di ciascuno autonomamente, di Controparte_1 [...]
e ai sensi del combinato Controparte_4 Parte_2 disposto degli art. 1299 c.c. e 29, comma 2, D.lgs. 276/2003 e, ➢ per l'effetto, condannare e in Controparte_4 Parte_2
solido e ciascuno autonomamente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a manlevare e/o rifondere a da quanto e/o quanto Controparte_1
la stessa fosse eventualmente tenuta a corrispondere al ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio».
e Controparte_5 Controparte_6
non si sono costituite e ne è stata dichiarata la contumacia, alla penultima udienza è stata dichiarata l'interruzione del processo nei confronti di dette società essendo state sottoposte a liquidazione giudiziale dal Tribunale di Gorizia con sentenze del 18/4/25.
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, l'esame di alcuni testi addotti da parte ricorrente e dall'interrogatorio libero di quest'ultima.
*** *** ***
Il ricorrente espone di aver lavorato alle dipendenze di dal Parte_2
6/10/2016 al 16/7/24 quando ha rassegnato le dimissioni per giusta causa;
di essere rimasto creditore alla cessazione del rapporto di lavoro delle mensilità di
3 giugno e luglio 2024, del TFR (lasciato in azienda e versato al Fondo complementare), dell'elemento perequativo ex art. 25 ter CCNL Metalmeccanica
Industria, del Welfare ex art. 25, co. 2 CCNL cit., delle spettanze di fine rapporto, dell'indennità di mancato preavviso;
di avere sempre ed esclusivamente lavorato nel cantiere di di Porto AR in un appalto tra la propria CP_1
datrice di lavoro e e tra questa e ed agisce nei CP_3 Controparte_1
confronti della propria datrice di lavoro ed ex artt. 29 d.lgs. 276/2003 e art. 1676
c.c. nei confronti di e per il pagamento di quanto Controparte_1 CP_3
dovuto.
Si è costituita unicamente riconoscendo l'esistenza Controparte_1
dell'appalto e del subappalto e contestando i fatti esposti dal ricorrente e le pretese dallo stesso avanzate, proponendo domanda riconvenzionale nei confronti di e da cui pretende di essere manlevata. CP_3 Pt_2
SULLA DOMANDA DI MANLEVA – DOMANDA C.D. TRASVERSALE –
CHIAMATA IN CAUSA
1. La domanda c.d. trasversale svolta da uno dei convenuti nei confronti degli altri deve essere proposta con la forma della chiamata in causa del coevocato (Cass. 12662/2021) e, nel rito del lavoro, la chiamata in causa deve comunque essere autorizzata dal Giudice previo contraddittorio delle parti (vd
Corte Cost. 67/2003).
2. Nel caso in esame non è stata formulata né la richiesta di chiamata in causa ma è stato comunque chiesto lo spostamento d'udienza ex art. 418 c.p.c.
3. Anche qualificata l'istanza quale chiamata in causa la stessa non potrebbe essere autorizzata riguardando rapporti commerciali tra le parti resistenti che, esulando dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., non sono soggette al rito del lavoro e l'accertamento della cui fondatezza ritarderebbe la definizione del giudizio sia per la necessità di chiamare in causa i coevocati, nemmeno costituiti (quindi con ogni rischio sul buon fine delle notifiche) sia per la necessità di affrontare questioni che non attengono al rapporto di lavoro ma ai rapporti commerciali, magari con necessità di complessa istruttoria a seguito delle difese dei chiamati in causa/coevi ( per esempio con necessità di CTU).
4 4. Non potrebbe nemmeno essere autorizzata la chiamata in causa per la domanda di regresso posto che questa ai sensi dell'art. 1299 c.c. presuppone l'intervenuto pagamento del debito;
PROVA DEL RAPPORTO DI LAVORO e DELL'IMPIEGO NELL'APPALTO
5. Deve ritenersi provata la sussistenza del rapporto di lavoro con
[...]
per il periodo, con la qualifiche indicate in ricorso alla luce della Controparte_5
documentazione prodotta dal ricorrente ( buste paga e modello Unilav di comunicazione delle dimissioni).
6. In particolare, data l'obbligatorietà, penalmente sanzionata, del loro contenuto e della corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite sui libri-paga ed equipollenti (artt. 2 e 5 della legge 5 gennaio 1953 n. 4), i prospetti-paga, approntati sotto qualsiasi forma accolta dalla prassi aziendale per la documentazione e la quietanza dei compensi corrisposti al lavoratore (prospetti- paga, buste-paga, strisce-paga), fanno fede nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda gli elementi in essi indicati ( Cass. 364/1989, Conf. 1074/86, Conf.
5807/81), ed anche nei confronti del coobbligato determinano una presunzione di corrispondenza della realtà fattuale con quanto in esse attestato, che il coobbligato in solido può vincere con adeguate allegazioni.
7. Deve, altresì, ritenersi provato l'impiego del ricorrente nel subappalto con tra la propria datrice di lavoro e Controparte_6
e quindi nell'appalto con alla luce delle prove testimoniali Controparte_1
che hanno confermato che il ricorrente ha sempre lavorato all'interno del cantiere i AR (vd. deposizioni testimoniali). CP_1
8. A ciò si aggiunga la contestazione generica ed inefficace di ulla predetta circostanza allegata dal ricorrente. Non può dirsi che CP_1
la circostanza dell'impiego del ricorrente in appalto o subappalto di CP_1
non rientri nella sua sfera di conoscibilità (vd ex plurimis Dunque. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022) atteso che è emerso nel presente giudizio – ed
è un dato acquisito da molti altri simili giudizi – come l'accesso al cantiere di sia consentito solo a seguito di autorizzazione di quest'ultima la CP_1
quale rilascia apposito tesserino, sicché è non solo in grado di CP_1
contestare specificamente la circostanza ma anche di offrire prova contraria.
5 9. Il ricorrente interrogato ha ribadito «nel periodo in cui ho lavorato alle dipendenze di ho sempre lavorato nel cantere di di Porto Pt_2 CP_1
AR. era una ditta che faceva parte del consorzio Pt_2 CP_3 CP_3
prendeva l'appalto, gli ordini da finca e poi li gestiva tra le varie aziende del consorzio. Il titolare era comunque sempre ». E i testi hanno confermato Per_1
che ha sempre lavorato nel cantiere di AR.
SPECIFICI EMOLUMENTI
10. Quanto all'elemento perequativo, l'Art. 13 - Sez. IV, Titolo IV - CCNL per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti - Metalmeccanica Aziende Industriali 2021 prevede che «A decorrere dal 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l.
(lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 260 euro, onnicomprensiva e non incidente sul t.f.r. ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. A decorrere dal 1° gennaio 2011
l'importo sopra riportato è elevato a 455 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2014
l'Elemento perequativo è elevato a 485 euro. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.
L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto».
6 11. Successivamente l'art.25 ter - Elemento perequativo e welfare aziendale CCNL Addetti all'Industria Metalmeccanica privata e alla Installazione
Impianti 2024 ha previsto che «1. Le imprese prive di contrattazione aziendale dovranno corrispondere ai dipendenti in forza al 1° gennaio di ogni anno un importo pari ad euro 485,00 unitamente alla retribuzione del mese di giugno.
Tale importo sarà proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time ed in base ai mesi di anzianità di ogni lavoratore nell'anno precedente. I dipendenti che abbiano comunque percepito a qualsiasi titolo importi aggiuntivi rispetto ai minimi contrattuali, riceveranno la somma suddetta fino a concorrenza. (….)
12. Nel caso in esame non essendosi costituita la datrice di lavoro non ha provato che vi sia stata una contrattazione aziendale. Le norme contrattuali fanno comunque riferimento a « lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione» o al percepimento « a qualsiasi titolo importi aggiuntivi rispetto ai minimi contrattuali», pertanto non essendo stato specificato nulla sul punto, sembra dunque debba detrarsi il riconosciuto premio di produzione, fino alla concorrenza dell'elemento perequativo (non oltre).
13. Quanto al Welfare l'art. 17 Sez. IV - Tit. IV CCNL CCNL per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti -
Metalmeccanica Aziende Industriali 2021 prevedeva che « Entro il 1° giugno di ciascun anno le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo. I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno: - con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre). Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno-31dicembre di ciascun anno. I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-
7 time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda. Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi. In caso di accordi collettivi le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente art., le aziende si confronteranno con la per individuare, tenuto Pt_3
conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto. I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al FondoCometa o al Fondo mètaSalute, secondo regole e modalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell'azienda per ciascun anno non può superare i 200 euro. (…) Dichiarazioni a verbale del 29 settembre 2017 Le Parti precisano che le date del 1° giugno di cui al primo comma della presente disciplina devono intendersi come il termine entro il quale l'azienda deve mettere effettivamente a disposizione dei lavoratori gli strumenti di welfare. Le Parti precisano altresì che i valori indicati al primo comma della presente disciplina sono riconosciuti un'unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda».
14. Successivamente l'art. 25 ter, co. 2, CCNL addetti all'Industria
Metalmeccanica privata e alla Installazione Impianti 2024 ha previsto che «Le aziende sono tenute, al primo giugno di ogni anno, a mettere a disposizione dei lavoratori, che abbiano superato il periodo di prova, strumenti di welfare per un importo annuo pari ad euro 200,00 da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo. Tale importo verrà proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time ed in base ai mesi di anzianità di ogni lavoratore nel periodo intercorrente dal 1° giugno dell'anno precedente al 31 maggio dell'anno in corso.
8 I lavoratori avranno la possibilità di destinare l'importo suddetto al Fondo di
Previdenza Complementare Intersettoriale».
15. Non essendosi costituita la datrice di lavoro non ha provato che siano stati messi a disposizione del lavoratore per gli anni indicati in ricorso gli strumenti di welfare per un importo annuo pari ad euro 200,00 e quindi tale importo è dovuto.
ED RA
16. Dunque con la produzione delle buste paga, dei CCNL, dei conteggi elaborati dal Sindacato, il ricorrente ha provato di andare creditore dei seguenti importi: € 3.832,02 per retribuzioni di giugno e luglio 24, € 1.430,61 per preavviso,
€ 168,43 per ferie non godute, € 123,55 per ROL, TFR rimasto in azienda pari ad €
3.833,52 ( come da CU 2024), le quote di TFR maturate e non versate al fondo di
Previdenza Complementare per i mesi di maggio, giugno e luglio 2024 pari ad €
378,46, Welfare aziendale per € 400,00, Elemento perequativo € 3.799,48 detratto quanto percepito a titolo di premio di produzione nel periodo sino a concorrenza del predetto importo.
17. Costituisce principio consolidato quello secondo il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (vd. ex plurimis Cass. S.U. 30/10/2001 n. 13533).
18. Mentre il ricorrente ha provato le proprie pretese e ha allegato l'inadempimento né la datrice di lavoro né hanno provato il loro CP_1
adempimento.
RESPONSABILITA' EX ART. 29 D.LGS. 276/2003 - EMOLUMENTI RIENTRANTI
NELLA GARANZIA EX ART. 29 CIT.
19. L'art. 29 d.lgs. 276/2003 è limitato agli emolumenti di natura strettamente retributiva ( Cass. L., 28517/2019; Cass. L., 23303/19) con esclusione dell' indennità sostitutiva ferie e dei permessi non goduti (Cass. 15958/2021 che richiama . Cass. 16/7/1992 n. 8627, Cass. 13/3/1997 n. 2231, Cass. 29/8/1997 n. 8212,
9 v. anche Cass. 24/12/1997 n. 13039, Cass. 7/3/2002 n. 3298), con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso (Cass. 8717/1990, 7109/1990, 4081/1990; in senso contrario Cass. n. 27140/2024 alla quale questa sezione allo stato non intende aderire in quanto fondata sul rilievo della «natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria» dell'indennità di preavviso mentre la costante giurisprudenza di legittimità fa riferimento alla nozione di «natura strettamente retributiva» e quindi con esclusione di quegli emolumenti che hanno una componente anche indennitaria o risarcitoria), con inclusione, invece, dei ROL per riduzione orario di lavoro (Cass. L., 10354/2016), mentre sono inclusi 13^, EAR
(= Elemento Aggiuntivo della Retribuzione), straordinario, retribuzione ordinaria,
TFR, elemento perequativo – avente natura chiaramente retributiva come da declaratoria contrattuale – festività lavorate.
20. Anche il rimborso fiscale ha natura retributiva esonero IVS aumenta la retribuzione.
21. Dalla responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003 è altresì escluso il pagamento di retribuzioni non corrisposte per l'unilaterale sospensione del rapporto. In tal senso si veda infatti ex plurimis Cass. L., 28517/2019 «in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione
"trattamenti retributivi", contenuta nell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del
2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno per illegittima unilaterale riduzione dell'orario lavorativo da parte del datore di lavoro».
22. Deve inoltre escludersi il Welfare stante la natura non retributiva, corrispondente più ad una prestazione di carattere assistenziale che nel rapporto di lavoro trova l'occasione della corresponsione.
23. Il committente risponde solamente per i crediti maturati in relazione al periodo del rapporto di lavoro coinvolto dall'appalto ed in particolare della sola quota parte di maturato dal lavoratore nell'ambito dello specifico appalto Pt_4
(Cass, Lav. 444/2019).
10 24. Con le limitazioni sopra riportate deve dunque essere CP_1
condannata a corrispondere quanto dovuto per la mensilità di giugno 24 – essendo emerso che a luglio i lavortaori non hanno lavorato (vd. deposizione
, TFR, elemento perequativo detratto quanto percepito per premio Tes_1
produzione (fino alla concorrenza dell'elemento perequativo medesimo), rol.
RESPONSABILITA' EX ART. 1676 C.C.
25. Quanto all'azione ex art. 1676 c.c. tale garanzia copre tutte le pretese maturate dal lavoratore impiegato nell'appalto senza distinzione tra pretese aventi natura retributiva o risarcitoria e ciò fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui il lavoratore propone la domanda tuttavia la disposizione non trova applicazione al caso in esame non essendovi stato un rapporto contrattuale diretto tra società datrice di lavoro e ma avendo la prima lavorato in subappalto di CP_1 CP_1
26. Deve dunque concludersi come in dispositivo.
ACCESSORI
27. Sono dovuti rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c.
e 150 disp. att. c.p.c., dovendosi escludere il riconoscimento degli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. alla luce di Cass. SSUU 12449/2024; si richiama sul punto propria sentenza 183/2025 RG ex art. 118 disp. att. c.p.c.
SPESE DI LITE
28. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM 147/2022
(quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro € 5.200- 26.000 ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che
è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medie), dei contrasti giurisprudenziali (come riportati), della relativa serialità delle questioni trattate, aumentato del 30% ex art. 1, comma 1, lett. b), DM 37 dell'8.3.2017 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad
11 agevolarne la consultazione e fruizione in quanto consentono la ricerca dei documenti allegati.
29. Il ricorrente ha dichiarato di essere esente dal contributo unificato come da autodichiarazione in atti pe ragioni di reddito.
P.Q.M.
Il giudice ogni contraria istanza eccezione e difesa rigettata definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accertato il rapporto di lavoro con e l'impiego Controparte_5
del ricorrente nel subappalto con e Controparte_6
appalto con come indicato in parte motiva, accertato il Controparte_1
diritto del ricorrente ad € 3.832,02 per retribuzioni di giugno e luglio 24, €
1.430,61 per preavviso, € 168,43 per ferie non godute, € 123,55 per ROL, TFR rimasto in azienda pari ad € 3.833,52, le quote di TFR maturate e non versate al fondo di Previdenza Complementare per i mesi di maggio, giugno e luglio 2024 pari ad € 378,46, Welfare aziendale per € 400,00, Elemento perequativo pari ad
€ 3.799,48 detratto quanto percepito a titolo di premio di produzione nel periodo sino a concorrenza del predetto importo, condanna Controparte_1
quale responsabile in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003 a corrispondere al ricorrente le predette somme con esclusione della mensilità di luglio, l'indennità per ferie non godute, indennità di preavviso, Welfare, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. C.p.c. dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1
liquida in € 2.500 + 30% (ex comma 1 bis dell'art. 1 DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA, come per legge.
Venezia, all'udienza del 26/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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