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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/10/2025, n. 7320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7320 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del giudice dott. Patrizio Gattari ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 43511/2023 R.G. promossa da
( ), elettivamente domiciliata in Milano, Parte_1 C.F._1
v. Baracchini n. 1, presso lo studio dell'avv. Raffaello Stendardi, che la rappresenta e difende per delega in atti unitamente all'avv. Helfrid Piccinni attore contro
) Controparte_1 P.IVA_1
convenuto/contumace
Oggetto: appalto d'opera – risarcimento danni
Sulle conclusioni precisate dall'attore nelle note scritte depositate nel termine ex art. 189 c.p.c. concesso per l'udienza di rimessione in decisione del 16/9/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio esponendo: che aveva Parte_1 Controparte_1
concluso con la società convenuta un contratto di appalto avente ad oggetto le opere edili da eseguire nell'appartamento della committente in Milano via Cufra n.
17; che in base al contratto l'appaltatore convenuto era obbligato ad eseguire le opere indicate nel preventivo dell'8/6/2021 a fronte del pagamento da parte della committente del prezzo di euro 85.245,40 per le opere, di cui euro 42.622,70 tramite bonifici bancari ed euro 42.622,70 mediante cessione del credito fiscale o sconto in fattura, e dell'ulteriore somma di euro 9.803,22 per commissioni bancarie e spese della pratica di cessione del credito;
che l'appaltatore non aveva eseguito alcune delle opere previste nel contratto, in particolare non aveva fornito e posato gli infissi, i cassonetti, le zanzariere le tapparelle e le inferriate;
che l'attrice aveva pagato tramite bonifico e cessione del credito la somma complessiva di euro 86.362,99; che la committente si era rivolta ad altre impresa per far ultimare le opere previste nel contratto sostenendo una spesa complessiva di euro 22.909,70.
Su tali allegazioni l'attore chiedeva la condanna della società convenuta a risarcire il danno indicato in euro 14.223,98.
Pur ritualmente citato in giudizio il convenuto non ha ritenuto di costituirsi ed è stato dichiarato contumace.
L'istruttoria si è articolata nell'acquisizione dei documenti prodotti e nell'espletamento dei una CTU all'esito della quale il geom. Persona_1
riferiva con relazione scritta del 24/4/2025.
Le parti hanno concluso un contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di manutenzione da eseguire nell'immobile della committente , in Parte_1
Milano via Cufra n. 17, come risulta dal preventivo dell'8/6/2021 redatto su carta intestata della società convenuta sottoscritto dall'attrice (doc. 3), dalle fatture emesse dall'appaltatore per i lavori eseguiti (doc. 8) e dalle Controparte_1
risultanze della relazione tecnica del CTU che ha esaminato l'immobile della committente.
Attraverso la prova dei bonifici bancari effettuati in favore della società convenuta e mediante il credito fiscale trasferito con lo sconto in fattura, la committente ha provato di aver corrisposto all'appaltatore la somma complessiva di euro 86.362,90 - euro 48.082,99 mediante bonifici bancari (doc. 8) ed euro 38.280,00 mediante sconto in fattura (doc. 9) – a fronte del prezzo complessivo dell'appalto pari ad euro previsto nel preventivo di euro 95.048,62 (doc.3).
Dalla relazione del CTU e dalle fatture emesse dalle imprese incaricate di ultimare i lavori non realizzati dall'appaltatore convenuto, risulta che la CP_1
non ha eseguito le forniture e le opere indicate ai punti 701/1, 702, 703,
[...]
705 e 706 del preventivo in atti (vd p. 3 della relazione del CTU in atti), che la committente ha fatto eseguire alle imprese e Controparte_2 [...]
una spesa complessiva di euro 22.909,70 (doc. Controparte_3
4 e 7).
Come detto, l'appaltatore si era obbligato ad eseguire tutte le opere oggetto del contratto al prezzo di euro 95.048,62, mentre a causa del suo parziale inadempimento consistito nel non aver fornito e posato in opera i serramenti, i cassonetti, le zanzariere, le tapparelle e le inferriate (indicati nel preventivo ai n.
701/1, 702, 703, 705 e 706), la committente per ottenere le medesime opere ha dovuto sostenere un esborso complessivo di euro 109.272,60 (euro 86.362,90 pagati al convenuto ed euro 22.909,70 pagati alle imprese che hanno ultimato le opere non eseguite dal convenuto).
Pertanto, a causa dell'inadempimento parziale del convenuto la committente ha subito un danno di euro 14.223,98, pari alla differenza fra la somma complessiva pagata (euro 109.272,60) e il prezzo di euro 95.048,62 che avrebbe dovuto pagare all'appaltatore per tutte le opere oggetto del contratto.
Il maggior costo sostenuto dalla committente è conseguenza immediata e diretta dell'inesatto adempimento dell'appaltatore, il quale è pertanto tenuto al risarcimento del danno a norma dell'art. 1223 c.c.
Trattandosi di un credito di valore, il maggior esborso sostenuto dalla committente per l'ultimazione delle opere va rivalutato ad oggi in base agli indici Istat, con decorrenza dalle date dei pagamenti eseguiti in favore dei terzi, e risulta pari ad attuali euro 15.660,00.
La società convenuta va pertanto condannata a pagare a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 15.660,00, maggiorata degli interessi al tasso legale dalla presente sentenza coincidente con la trasformazione del credito di valore in credito di valuta.
Infine, in base al principio della soccombenza, la società convenuta va altresì condannata a rifondere alla controparte le spese di lite liquidate come in dispositivo in base allo scaglione corrispondente al valore della domanda e comprensive degli oneri di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 23/2/2024, da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
nella contumacia del convenuto, contrariis reiectis, così provvede:
- accertato il parziale inadempimento del contratto di appalto concluso dalle parti condanna l'appaltatore a pagare alla committente Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno la somma di euro Parte_1
15.660,00, oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo;
- condanna la società convenuta a rifondere alla controparte le spese di lite liquidate in complessivi euro 6.164,00, di cui euro 1.664,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali e oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 29/9/2025.
Il Giudice
dott. Patrizio Gattari