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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/12/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, Il
all'esito del procedimento di trattazione
scritta, nella causa iscritta al N. 516/25 R.G.
e promossa da
Parte 1
(Avv. D. Curcio)
CONTRO
Controparte_1
(Avvocatura Distrettuale dello Stato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo,
visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c.,
conclusioni delle parti, nonché i udite le motivi a sostegno, le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA
nel nome del popolo italiano l'accoglimento del PARTE RICORRENTE: per ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il Controparte_1
per sentir annullare il decreto di
[...]
annullamento del congedo biennale prot. N. 3785
del 16.9.2024.
A fondamento di tale pretesa la ricorrente,
premesso di essere dipendente dell'Istituto
Comprensivo AN NI RO con contratto a tempo determinato dall'11.9.2024 al
30.6.2025, esponeva di aver presentato, in data
16.9.2024, domanda di congedo per assistenza di familiari con handicap in situazione di gravità. nel dare atto che la sua richiesta La Pt_1
inizialmente accolta dall'istituto stataera scolastico, aggiungeva che era stata poi revocata non avendo ottenuto il visto da parte nonchè per l'assenza della Controparte_2
di dimora temporanea presso il soggetto portatore di handicap.
La ricorrente, nel precisare di essere amministratrice di sostegno del soggetto portatore di handicap, lamentava l'illegittimità
del provvedimento di revoca del congedo da parte dell'istituto, invocando l'applicazione analogica del congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, d.lgs. 151/01. Rassegnava le sopra precisate conclusioni. Si costituiva regolarmente in giudizio il
Controparte_1
concludendo per il rigetto della domanda e
svolgendo in via riconvenzionale domanda di
dell'inesistenza dei titoli accertamento
Pt_1 in particolare le dichiarati dalla dichiarazioni di servizio presso il "Rhegium
College" di Reggio Calabria.
istruita solo documentalmente, vieneLa causa,
decisa mediante sentenza all'esito del trattazione scritta di cui procedimento di
all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
La ricorrente è stata assunta dal [...]
Controparte_1 con contratto di supplenza а tempo determinato in qualità di
assistente amministrativo presso 1' IC "A.
Fantoni” di RO per il periodo 16/09/2024
30/06/2025 con presa di servizio in data
16/09/2024 (v. doc.
1-2 fasc. resistente).
Contestualmente alla presa di servizio la
Pt_1 ha inoltrato "domanda di congedo straordinario per il familiare con disabilità
grave", in particolare per prestare assistenza alla cugina Persona_1 residente a
Rocca di Neto, Crotone (v. doc. 3 fasc.
resistente).
La richiesta, inizialmente accolta, non ha superato il controllo di regolarità da parte della Controparte_3 che, con decreto prot. 3785 del
[...]
osservato "che il beneficio del 16/09/2024, ha congedo straordinario, è previsto dalla Оnormativa entro il terzo grado di parentela affinità per assistenza al familiare disabile. Nel caso specifico della richiedente, non
rientra nel grado di parentela enunciato", per cui nella stessa nota veniva richiesto all'interessata di coprire il periodo con altra
7 fasc. tipologia di assenza (v. doc.
resistente).
Inoltre, a seguito dei controlli di veridicità
effettuati, il di Neto inviava Controparte_4
comunicazione secondo la quale agli atti del
risultava alcuna richiesta di dimora CP_4 non da parte dell'assistita presso temporanea indirizzo diverso da quello di residenza (v.
doc. 8 fasc. resistente). nella mancanza del requisito di Pertanto,
considerazione delle convivenza ed in osservazioni della RTS relativa al grado di parentela dell'assistita, in data 04/12/2024 è stato emesso decreto prot. nr. 5381 di
annullamento del decreto prot. 3785 del
16/09/2024 di concessione di congedo biennale per assistenza a familiare disabile e la Pt_1 ha chiesto di fruire di periodi di aspettativa non retribuita per motivi familiari (v. doc. 12
fasc. resistente).
Così ricostruiti i fatti, l'art. 42, comma 5,
d.lgs. 151/01 prevede che "il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di dell'articolo 4,gravità, accertata ai sensi comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo
4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53,
entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della
presente disposizione, la parte di un'unione
civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di
fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della
medesima legge. In caso di mancanza, decesso O
in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente О della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso, mancanza о in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre,
anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso ○ in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del
congedo uno dei fratelli о delle sorelle conviventi;
in caso di mancanza, decesso О in
presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo". Nella situazione in esame, non è contestato che tra la ricorrente e l'assistita (qualificata come cugina nella domanda di congedo) non esista un grado di parentela entro il terzo grado.
Neppure è dimostrato che, contrariamente alle
risultanze anagrafiche, esista una situazione di convivenza tra la Pt_1 e la presunta assistita.
Infatti, il Comune di Rocca di Neto ha dichiarato che non risultano variazioni di dell'assistita, né residenza domande di temporaneo della sua dimora (v. trasferimento doc. 8 fasc. resistente).
In particolare, la presunta assistita risulta residente a [...]di Neto in via Trento e
Trieste n. 40, mentre la Pt_1 risiede a Rocca
di Neto in via A. Frank n. 6 (v. doc.
5-8 fasc.
resistente).
presupposti Non ricorre quindi alcuno dei
42, comma 5, tassativamente previsti dall'art.
d.lgs. 151/01.
Né, infine, può convenirsi con la ricorrente
circa un'estensione analogica di tale disciplina alla figura dell'amministratore di sostegno.
Quest'ultimo, infatti, ha per sua natura un
ruolo diverso da quello del caregiver, benchè in taluni casi le due funzioni possano far capo allo stesso soggetto.
Tuttavia, se da un lato l'elencazione di cui all'art. 42, 5° comma, d.lgs. 151/01 pare avere natura tassativa, va pure considerato che
l'amministratore di sostegno, a differenza del caregiver, ha la funzione di affiancare il soggetto non autosufficiente avuto riguardo alla sua limitazione della capacità di agire.
L'amministratore di sostegno si Occupa della cura della persona con riferimento, ad esempio,
a scelte sanitarie, nonché della gestione reddituale dell'assistitoe patrimoniale
(amministrazione di beni mobili e immobili,
pensioni, stipendi) volta alla conservazione
delle risorse finanziarie del beneficiario e al soddisfacimento delle sue ordinarie esigenze di vita.
Di conseguenza, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 42, 5° comma, d.lgs. 151/01 e non
essendo possibile un'estensione analogica a favore della ricorrente, il provvedimento impugnato da costei risulta legittimo. Né, infine, può paventarsi una situazione di illegittimità costituzionale dell'art. 42, 5°
comma, d.lgs. 151/01, venendo in considerazione funzioni e figure differenti, rispetto alle
quali, dunque, la diversità di trattamento
appare giustificata.
Il ricorso non può pertanto essere accolto.
Per quanto attiene invece alla domanda e direttariconvenzionale proposta dal CP_1
dell'inesistenza dei titoliall'accertamento dichiarati dalla Pt_1 in particolare le
dichiarazioni di servizio presso il "Rhegium
College" di Reggio Calabria, questa va dichiarata inammissibile, non dipendendo dal titolo dedotto in giudizio dall'attrice O da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione (art. 36 c.p.c.), essendo questi circoscritti e limitati all'accertamento della legittimità О meno del provvedimento con cui
l'amministrazione ha annullato il provvedimento di concessione del congedo biennale per l'assistenza di familiare con handicap. Le inspese processuali, liquidate come
dispositivo, vanno poste a carico della
ricorrente in considerazione della prevalente soccombenza di quest'ultima.
P.Q.M.
Il in composizioneTribunale di Bergamo,
monocratica ed in funzione di giudice del
lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 516/25:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi €
1.300,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Bergamo, 10 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, Il
all'esito del procedimento di trattazione
scritta, nella causa iscritta al N. 516/25 R.G.
e promossa da
Parte 1
(Avv. D. Curcio)
CONTRO
Controparte_1
(Avvocatura Distrettuale dello Stato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo,
visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c.,
conclusioni delle parti, nonché i udite le motivi a sostegno, le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA
nel nome del popolo italiano l'accoglimento del PARTE RICORRENTE: per ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il Controparte_1
per sentir annullare il decreto di
[...]
annullamento del congedo biennale prot. N. 3785
del 16.9.2024.
A fondamento di tale pretesa la ricorrente,
premesso di essere dipendente dell'Istituto
Comprensivo AN NI RO con contratto a tempo determinato dall'11.9.2024 al
30.6.2025, esponeva di aver presentato, in data
16.9.2024, domanda di congedo per assistenza di familiari con handicap in situazione di gravità. nel dare atto che la sua richiesta La Pt_1
inizialmente accolta dall'istituto stataera scolastico, aggiungeva che era stata poi revocata non avendo ottenuto il visto da parte nonchè per l'assenza della Controparte_2
di dimora temporanea presso il soggetto portatore di handicap.
La ricorrente, nel precisare di essere amministratrice di sostegno del soggetto portatore di handicap, lamentava l'illegittimità
del provvedimento di revoca del congedo da parte dell'istituto, invocando l'applicazione analogica del congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, d.lgs. 151/01. Rassegnava le sopra precisate conclusioni. Si costituiva regolarmente in giudizio il
Controparte_1
concludendo per il rigetto della domanda e
svolgendo in via riconvenzionale domanda di
dell'inesistenza dei titoli accertamento
Pt_1 in particolare le dichiarati dalla dichiarazioni di servizio presso il "Rhegium
College" di Reggio Calabria.
istruita solo documentalmente, vieneLa causa,
decisa mediante sentenza all'esito del trattazione scritta di cui procedimento di
all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
La ricorrente è stata assunta dal [...]
Controparte_1 con contratto di supplenza а tempo determinato in qualità di
assistente amministrativo presso 1' IC "A.
Fantoni” di RO per il periodo 16/09/2024
30/06/2025 con presa di servizio in data
16/09/2024 (v. doc.
1-2 fasc. resistente).
Contestualmente alla presa di servizio la
Pt_1 ha inoltrato "domanda di congedo straordinario per il familiare con disabilità
grave", in particolare per prestare assistenza alla cugina Persona_1 residente a
Rocca di Neto, Crotone (v. doc. 3 fasc.
resistente).
La richiesta, inizialmente accolta, non ha superato il controllo di regolarità da parte della Controparte_3 che, con decreto prot. 3785 del
[...]
osservato "che il beneficio del 16/09/2024, ha congedo straordinario, è previsto dalla Оnormativa entro il terzo grado di parentela affinità per assistenza al familiare disabile. Nel caso specifico della richiedente, non
rientra nel grado di parentela enunciato", per cui nella stessa nota veniva richiesto all'interessata di coprire il periodo con altra
7 fasc. tipologia di assenza (v. doc.
resistente).
Inoltre, a seguito dei controlli di veridicità
effettuati, il di Neto inviava Controparte_4
comunicazione secondo la quale agli atti del
risultava alcuna richiesta di dimora CP_4 non da parte dell'assistita presso temporanea indirizzo diverso da quello di residenza (v.
doc. 8 fasc. resistente). nella mancanza del requisito di Pertanto,
considerazione delle convivenza ed in osservazioni della RTS relativa al grado di parentela dell'assistita, in data 04/12/2024 è stato emesso decreto prot. nr. 5381 di
annullamento del decreto prot. 3785 del
16/09/2024 di concessione di congedo biennale per assistenza a familiare disabile e la Pt_1 ha chiesto di fruire di periodi di aspettativa non retribuita per motivi familiari (v. doc. 12
fasc. resistente).
Così ricostruiti i fatti, l'art. 42, comma 5,
d.lgs. 151/01 prevede che "il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di dell'articolo 4,gravità, accertata ai sensi comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo
4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53,
entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della
presente disposizione, la parte di un'unione
civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di
fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della
medesima legge. In caso di mancanza, decesso O
in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente О della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso, mancanza о in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre,
anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso ○ in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del
congedo uno dei fratelli о delle sorelle conviventi;
in caso di mancanza, decesso О in
presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo". Nella situazione in esame, non è contestato che tra la ricorrente e l'assistita (qualificata come cugina nella domanda di congedo) non esista un grado di parentela entro il terzo grado.
Neppure è dimostrato che, contrariamente alle
risultanze anagrafiche, esista una situazione di convivenza tra la Pt_1 e la presunta assistita.
Infatti, il Comune di Rocca di Neto ha dichiarato che non risultano variazioni di dell'assistita, né residenza domande di temporaneo della sua dimora (v. trasferimento doc. 8 fasc. resistente).
In particolare, la presunta assistita risulta residente a [...]di Neto in via Trento e
Trieste n. 40, mentre la Pt_1 risiede a Rocca
di Neto in via A. Frank n. 6 (v. doc.
5-8 fasc.
resistente).
presupposti Non ricorre quindi alcuno dei
42, comma 5, tassativamente previsti dall'art.
d.lgs. 151/01.
Né, infine, può convenirsi con la ricorrente
circa un'estensione analogica di tale disciplina alla figura dell'amministratore di sostegno.
Quest'ultimo, infatti, ha per sua natura un
ruolo diverso da quello del caregiver, benchè in taluni casi le due funzioni possano far capo allo stesso soggetto.
Tuttavia, se da un lato l'elencazione di cui all'art. 42, 5° comma, d.lgs. 151/01 pare avere natura tassativa, va pure considerato che
l'amministratore di sostegno, a differenza del caregiver, ha la funzione di affiancare il soggetto non autosufficiente avuto riguardo alla sua limitazione della capacità di agire.
L'amministratore di sostegno si Occupa della cura della persona con riferimento, ad esempio,
a scelte sanitarie, nonché della gestione reddituale dell'assistitoe patrimoniale
(amministrazione di beni mobili e immobili,
pensioni, stipendi) volta alla conservazione
delle risorse finanziarie del beneficiario e al soddisfacimento delle sue ordinarie esigenze di vita.
Di conseguenza, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 42, 5° comma, d.lgs. 151/01 e non
essendo possibile un'estensione analogica a favore della ricorrente, il provvedimento impugnato da costei risulta legittimo. Né, infine, può paventarsi una situazione di illegittimità costituzionale dell'art. 42, 5°
comma, d.lgs. 151/01, venendo in considerazione funzioni e figure differenti, rispetto alle
quali, dunque, la diversità di trattamento
appare giustificata.
Il ricorso non può pertanto essere accolto.
Per quanto attiene invece alla domanda e direttariconvenzionale proposta dal CP_1
dell'inesistenza dei titoliall'accertamento dichiarati dalla Pt_1 in particolare le
dichiarazioni di servizio presso il "Rhegium
College" di Reggio Calabria, questa va dichiarata inammissibile, non dipendendo dal titolo dedotto in giudizio dall'attrice O da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione (art. 36 c.p.c.), essendo questi circoscritti e limitati all'accertamento della legittimità О meno del provvedimento con cui
l'amministrazione ha annullato il provvedimento di concessione del congedo biennale per l'assistenza di familiare con handicap. Le inspese processuali, liquidate come
dispositivo, vanno poste a carico della
ricorrente in considerazione della prevalente soccombenza di quest'ultima.
P.Q.M.
Il in composizioneTribunale di Bergamo,
monocratica ed in funzione di giudice del
lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 516/25:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi €
1.300,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Bergamo, 10 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini