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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/10/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 58/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 58/2019
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. e Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F. ) – Avv. Giovanni Cannata e Giambattista Lo Pinzino C.F._5
attori
E
P.I. – Avv. Giovanni Milana Controparte_1 P.IVA_1
convenuta
E
(C.F. Controparte_2 C.F._6
convenuto contumace
Conclusioni di parte attrice:
1. Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa e responsabilità esclusiva del signor;
Controparte_2
2. Accertare e dichiarare la sussistenza del nesso causale tra il sinistro per cui è causa e la morte del signor Controparte_3
3. Condannare - sussistendone tutti i presupposti di legge per quanto spiegato - i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e
1 patrimoniali in favore degli attori, iure proprio, subiti a causa del sinistro, in conseguenza della perdita del rapporto parentale con il proprio congiunto
Danni che qui di seguito si riportano integralmente sulla base Controparte_3 di quanto esposto in atti:
a) (padre di Parte_1 Controparte_3
• Danno non patrimoniale € 331.920,00
• Danno patrimoniale – lucro cessante € 150.000,00
• Danno patrimoniale – danno emergente € 8.188,20
Totale € 490.108,20 Totale (detratto acconto di euro 120.000,00) € 370.108,20
b) (fratello di Parte_2 Controparte_3
• Danno non patrimoniale € 144.130,00
• Danno patrimoniale – lucro cessante € 150.000,00
Totale € 294.130,00 Totale (detratto acconto di euro 40.000,00) € 254.130,00
c) , , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, tutti eredi legittimi di (nonno Parte_2 Persona_1 di Controparte_3
• Danno non patrimoniale € 144.130,00
Totale (detratto acconto di euro 15.000,00) € 129.130,00
d) (nonna di Parte_3 Controparte_3
• Danno non patrimoniale € 144.130,00
Totale (detratto acconto di euro 15.000,00) € 129.130,00
e) SPESE LEGALI PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE € 20.000,00
TOTALE COMPLESSIVO € 902.498,20 o quella maggiore o minore somma che il giudice dovesse ritenere giusta per legge, il tutto oltre al danno esistenziale, al danno morale soggettivo e a tutti gli ulteriori danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, patiti dagli attori a seguito del sinistro de quo, oltre gli interessi legali al saggio previsto dall'art. 1284 comma I° c.c. dal fatto alla proposizione della domanda giudiziale e quelli previsti dall'art. 1284 comma IV c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo, così come novellato dal D.L. 132/14, convertito nella legge n. 162/14
e rivalutazione in base agli indici ISTAT per il periodo intercorrente tra la data del fatto e quella della decisione. Con la vittoria di spese e dei compensi di lite e con condanna di parte convenuta al rimborso di tutte le spese affrontate dagli attori per le espletate CC.TT.U
Conclusioni di parte convenuta:
2 - ritenere e dichiarare, come preliminarmente eccepito, prescritto il preteso, presunto diritto degli attori al risarcimento dell'altrettanto presunto, preteso danno e rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande proposte dagli attori nei confronti della con Controparte_1
ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare, come preliminarmente eccepito, improponibili, improcedibili, inammissibili, non provate e non fondate le domande attoree con le quali peraltro i danni sono chiesti in misura enormemente esagerata ed assolutamente non provata e non dovuta e rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande proposte dagli attori nei confronti della
, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, Controparte_1 competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare, come altrettanto preliminarmente eccepito, che gli attori e ed oggi gli eredi di sono Persona_1 Parte_3 Persona_1 carenti di legittimazione attiva nei confronti della in Controparte_1 ordine al presunto, preteso risarcimento danni in relazione all'asserito sinistro stradale verificatosi il 09/07/2017 nel quale è deceduto il sig. Controparte_3
e conseguentemente ritenere e dichiarare che la è Controparte_1 carente di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di risarcimento danni formulata dai predetti attori e rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande proposte da costoro nei confronti della con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, Controparte_1 competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare in ogni caso non provato il diritto degli attori Per_1
e ed oggi anche degli eredi del
[...] Parte_3 Persona_1 deceduto il 22/03/2023, al risarcimento di tutti i danni richiesti in conseguenza del decesso del e conseguentemente rigettare o con qualsiasi Controparte_3 altra formula comunque respingere tutte le domande proposte da costoro nei confronti della con ogni conseguenza di legge e con Controparte_1 vittoria di spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare che non è provato in capo a tutti gli attori ed agli intervenienti volontari, quali eredi degli attori, la sussistenza del diritto al risarcimento di tutte le voci di danno richieste in conseguenza ed in relazione al decesso di verificatosi il 09/07/2017 e conseguentemente Controparte_3 rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande
3 risarcitorie proposte nei confronti della con le quali Controparte_1
peraltro i danni sono chiesti in misura enormemente esagerata ed assolutamente non provata e non dovuta;
- ritenere e dichiarare che la non può essere tenuta , nei Controparte_1
confronti di tutti gli attori, ad alcun risarcimento di nessuna voce di danno in relazione al decesso del verificatosi il 09/07/17 in conseguenza Controparte_3 del sinistro per cui è causa e conseguentemente rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande risarcitorie proposte nei confronti della con le quali peraltro i danni sono Controparte_1 chiesti in misura enormemente esagerata ed assolutamente non provata e non dovuta;
- ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui è causa deve attribuirsi alla colpa esclusiva e gravissima del sig. che, quale Controparte_3
conducente del motociclo tg EN22505, percorreva la SS 117 ad elevatissima velocità, è prossima ai 120 km/h, inadeguata alla strada che stava percorrendo e conseguentemente rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande risarcitorie proposte nei confronti della Controparte_1
con le quali peraltro i danni sono chiesti in misura enormemente esagerata
[...] ed assolutamente non provata e non dovuta, con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare che il dì del sinistro per cui è causa il non Controparte_3 indossava il prescritto casco protettivo o comunque non indossava correttamente il prescritto casco protettivo, con ogni conseguenza di legge;
- ritenere e dichiarare che la responsabilità del verificarsi delle lesioni che hanno determinato il decesso del è attribuibile esclusivamente alla Controparte_3 colpa di costui per non aver indossato, in violazione del disposto di cui all'art.171 c.d.s., il prescritto casco protettivo o per non averlo indossato correttamente e conseguentemente rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.1227 comma 2 e 2056 cc, tutte le domande risarcitorie proposte dagli attori nei confronti della con le quali peraltro i danni sono Controparte_1 chiesti in misura enormemente esagerata ed assolutamente non provata e non dovuta , con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari;
4 - ritenere e dichiarare che il al momento del sinistro non Controparte_3
indossava il prescritto casco protettivo e che, ove avesse utilizzato il prescritto casco protettivo, non avrebbe riportato quelle lesioni che ne hanno determinato il decesso e quindi ritenere e dichiarare la colpa esclusiva del nel CP_3
verificarsi delle lesioni che ne hanno determinato il decesso, nel verificarsi dell'evento morte e nell'aggravamento del danno verificatosi in conseguenza del sinistro per cui è causa e conseguentemente rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande risarcitorie proposte ed avanzate da tutti gli attori nei confronti della e ciò anche ai Controparte_1 sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt.1227 e 2056 cc ,con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare , in via subordinata, senza recesso e salvo gravame, ove mai fosse ravvisabile qualche elemento di responsabilità in capo al sig. CP_2
conducente l'autovettura tg CS574HZ, assicurata per la RCA con
[...]
, che la responsabilità del sinistro per cui è causa è Controparte_1 attribuibile alla colpa prevalente o tuttalpiù egualmente concorrente del conducente il motociclo tg EN22505, anche per la violazione Controparte_3 del disposto di cui all'art.141 c.d.s., per non aver provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro anche ai sensi dell'art.2054 comma 2 cc, e comunque ed in ogni caso per non aver indossato il prescritto casco protettivo e conseguentemente ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto in proporzione dell'accertato concorso di colpa del nel verificarsi del sinistro per cui CP_3
è causa e liquidare il danno in misura effettivamente provata, dovuta e sofferta, tenendo conto della misura dell'accertato concorso di colpo del CP_3 nel verificarsi del sinistro e delle lesioni che ne hanno determinato il
[...] decesso, con esclusione del risarcimento del danno per quelle lesioni che non si sarebbero verificate se il avesse indossato il prescritto casco protettivo CP_3
e sottraendo in ogni caso dall'eventuale risarcimento del danno la somma di €
190.000,00 già pagata dalla , senza con ciò nulla Controparte_1 voler riconoscere o ammettere, agli attori a titolo di risarcimento di tutti i danni da costoro patiti ,con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare che la , che, senza con ciò nulla Controparte_1 voler riconoscere o ammettere, ha pagato agli attori la somma complessiva di €
190.000,00, anche a norma dell'art.2054 comma 2 cc e dell'art.1227 cc, così ripartita: € 120.000,00 a ,€ 40.000,00 a € Parte_1 Parte_2
5 15.000,00 a € 15.000,00 a , ha integralmente Persona_1 Parte_3
risarcito il danno lamentato dagli attori ed oggi dagli intervenienti volontari anche quali eredi del quale conseguenza del decesso del sig. Persona_1 per il sinistro per cui è causa e che null'altro può essere da Controparte_3
costoro preteso o dovuto dalla per il decesso del Controparte_1
e conseguentemente rigettare o con qualsiasi altra formula Controparte_3 comunque respingere tutte le domande risarcitorie proposte da tutti gli attori nei confronti della , con vittoria di spese, competenze ed Controparte_1 onorari;
- ritenere e dichiarare che la somma complessiva di € 190.000,00 pagata dalla agli attori ancor prima dell'instaurarsi del giudizio Controparte_1 così ripartita: € 120.000,00 a , € 40.000,00 a Parte_1 Parte_2
€ 15.000,00 a € 15.000,00 a , è pienamente Persona_1 Parte_3
satisfattiva del risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori per il decesso del in conseguenza del sinistro per cui è causa e conseguentemente Controparte_3 rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande risarcitorie proposte da tutti gli attori nei confronti della Controparte_1
, con vittoria di spese, competenze ed onorari;
[...]
-ritenere e dichiarare in ogni caso che dalle somme eventualmente dovute agli eredi del costituitisi volontariamente;
, Persona_1 Parte_3 Pt_4
e vanno sottratte le somme
[...] Parte_5 Parte_2 pagate da al loro dante causa con ogni Controparte_4 Persona_1 conseguenza di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare in ogni caso che i danni sono chiesti in misura enormemente esagerata ed assolutamente non provata e non dovuta e che le voci di danno richieste da parte attrice ed oggi da tutti gli intervenienti volontari anche quali eredi sono arbitrariamente duplicate e conseguentemente rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande risarcitorie proposte da tutti gli attori nei confronti della , con Controparte_1 vittoria di spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare in ogni caso infondata in fatto ed in diritto la richiesta di concessione di provvisionale formulata dagli attori , richiesta di cui non sussistono i presupposti, e ciò anche in considerazione del fatto che la
[...]
ha già provveduto al risarcimento del danno agli attori Controparte_1 pagando la somma di € 190.000,00 come articolata e specificata in narrativa e
6 conseguentemente ritenere e dichiarare che nulla può essere preteso o dovuto dagli attori a titolo di provvisionale da parte della e Controparte_1 rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere la richiesta di concessione di provvisionale avanzata dagli attori, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare in ogni caso che è assolutamente infondata in fatto ed in diritto la richiesta di riconoscimento di interessi sulle somme eventualmente dovute agli attori ex art.1284 comma 4° cc e conseguentemente rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere la richiesta di interessi così formulata con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare in ogni caso , ove provata la responsabilità nel sinistro del conducente l'autovettura tg CS574HZ assicurata , ove provata la CP_1
sussistenza dei danni lamentati dagli attori nelle singole voci da essi individuate ed anche nel caso di concorso di colpa del nel verificarsi del Controparte_3 sinistro per cui è causa e nel verificarsi e nell'aggravamento del danno da questi patito, sottrarre in ogni caso dall'eventuale somma dovuta la somma di €
190.000,00 già pagata dalla agli attori con le Controparte_1 specificazioni già sopra evidenziate, e contenere l'ammontare del risarcimento in misura effettivamente provata, dovuta e sofferta, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare in ogni caso che la non può essere Controparte_1 tenuta al risarcimento del danno nei confronti degli attori se non nei limiti dei massimali di polizza e con le franchigie ivi previste, come da polizza prodotta all'allegato 1 del fascicolo , con ogni conseguenza di legge e con vittoria CP_1 di spese, competenze ed onorari
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli attori chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti per la perdita del congiunto Controparte_3 rispettivamente figlio di , fratello di e nipote di Parte_1 Parte_2 Parte_3
e a sua volta deceduto medio tempore.
[...] Persona_1 era rimasto coinvolto in un sinistro stradale mortale, avvenuto in Controparte_3 data 09/07/2017, allorché, mentre percorreva in motociclo la S.S.117 Sicula in direzione
Mistretta-Santo AN di Camastra, collideva contro l'autovettura condotta dal convenuto . Controparte_2
7 In particolare, dalla dinamica dell'incidente, ricostruita dalle Forze dell'Ordine intervenute, era emerso che il , nel percorrere la S.S. 117 con direzione Mistretta- CP_2
Santo AN di Camastra, decideva improvvisamente di invertire il proprio senso di marcia;
senza prima arrestare il proprio mezzo, né verificare se stessero sopraggiungendo altri veicoli, egli rallentava nei pressi di una piazzola di sosta e si immetteva immediatamente sulla Statale, occupando il centro della strada per introdursi nella corsia in direzione opposta. Nel frattempo, sopraggiungeva la moto condotta dal , con CP_3
a bordo la fidanzata , che viaggiava nella stessa originaria direzione del Persona_2
e che, a causa di tale manovra improvvisa, pur rallentando, non riusciva ad CP_2 evitare lo scontro con l'autoveicolo.
A seguito del violento urto, il veniva sbalzato contro il parabrezza CP_3 dell'autoveicolo ed entrambi i motociclisti rovinavano a terra, a circa 15-20 metri dal luogo dell'impatto. Sebbene prontamente soccorso da un medico in transito, il CP_3 decedeva nell'immediatezza, mentre la veniva trasportata con l'elisoccorso Per_2 presso l'Ospedale Cannizzaro di Catania, riportando gravi lesioni.
Gli attori deducevano che, nonostante il g.u.p. del Tribunale di Patti, con sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 78/2018, avesse ritenuto penalmente responsabile il convenuto
, la convenuta aveva liquidato dei risarcimenti CP_2 Controparte_1 insufficienti, da essi trattenuti a titolo di acconto.
Stante il mancato interesse dell'Assicurazione a proseguire le trattative, gli attori erano costretti ad intraprendere il presente giudizio per vedere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno.
Si costituiva contestando quanto dedotto ex adverso e Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande.
In via preliminare, eccepiva la prescrizione del diritto degli attori al risarcimento del danno, nonché la carenza di legittimazione attiva dei nonni del defunto, e Pt_3
per non aver provato la sussistenza del rapporto parentale con il e, Per_1 CP_3 comunque, per non essere non titolari del diritto al risarcimento, essendo a tal fine necessaria la sussistenza non soltanto del rapporto parentale, ma anche un rapporto di convivenza con il deceduto, in specie non dedotto.
Nel merito, affermava che l'incidente fosse da attribuire ad una responsabilità esclusiva o, comunque, concorrente del il quale non aveva osservato il limite di CP_3 velocità, indicato in 50 Km/h, e non indossava il casco. In punto di responsabilità, eccepiva l'inopponibilità della sentenza di patteggiamento del Tribunale di Patti n.
8 78/2018, emessa nei confronti di , non essendo stata parte del relativo Controparte_2 procedimento, nonché l'assenza di effetti civili della sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 445 comma 1 bis c.p.p.
Infine, riteneva la somma già versata agli attori pienamente satisfattiva di tutti i danni da essi patiti.
Il convenuto , regolarmente citato, restava contumace. Controparte_2
Sopraggiunta la morte dell'attore il processo era proseguito dagli Persona_1
eredi , e Parte_3 Parte_4 Controparte_5 Parte_2
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata, non essendo ancora decorso, alla data della notifica dell'atto interruttivo, il termine ordinario quinquennale di prescrizione del diritto azionato dagli attori.
Parimenti infondata è l'eccezione di mancanza di legittimazione attiva degli attori e . Invero, il tema della legittimazione deve essere tenuto distinto dalla Per_1 Pt_3
diversa questione della titolarità della situazione giuridica sostanziale: la legitimatio ad causam va valutata con esclusivo riferimento alla prospettazione dell'attore, mentre la titolarità del rapporto controverso si configura invece come una questione che attiene al merito della lite (cfr. Cass. 14468/2008).
Nel merito, la domanda è fondata nei limiti di cui infra.
Alla luce della documentazione versata in atti e dell'istruttoria espletata, non v'è ragione di dubitare della dinamica del sinistro siccome dedotta da parte attrice.
Segnatamente, i testi e , che al momento dell'impatto si Testimone_1 Testimone_2 trovavano proprio dietro la moto, hanno confermato la prospettata dinamica, dalla quale risulta la responsabilità nell'occorso del signor NO altresì Controparte_2 precisato che sia il conducente la moto sia la terza trasportata, al momento della collisione, indossavano il casco.
Anche la ctu tecnica disposta al fine di “accertare la dinamica del sinistro per cui
è causa e ricostruire, ove possibile, la velocità dei mezzi coinvolti nel sinistro compresa quella del motociclo tg EN22505 condotto dal accertando anche la Controparte_3 velocità del predetto motociclo prima dell'urto e ciò in base eventualmente e, ove ritenuto conducente, anche alla traccia di frenata lasciata sull'asfalto ed individuata dai C.C. nel loro rapporto, alla deformazione dei mezzi in conseguenza dell'urto ed alla distanza di
9 proiezione dei corpi del conducente e della passeggera rispetto al punto d'urto tra i mezzi” ha corroborato tale dinamica.
Gli esiti cui è pervenuto il ctu appaiono condivisibili, congruamente motivati e frutto di un procedimento valutativo scevro da errori e resi in puntuale risposta ai quesiti giudiziali formulati.
In particolare, esaminati i rilievi dei carabinieri, nonché la perizia tecnica redatta in sede penale, il consulente ha ricostruito il sinistro come segue:
“In data 09/07/2017 alle ore 10,00, il veicolo “A”, una autovettura Peugeot 206
Station Wagon, condotta da , percorreva la strada statale 117 in Controparte_2 direzione Mistretta S. AN di Camastra;
in prossimità della chilometrica 12+600 il guidatore summenzionato, decideva di invertire il senso di marcia accostandosi sul margine destro della corsia, ove insiste una piazzola di sosta, ed omettendo di dare la precedenza e senza ispezionare l'intersezione, iniziava l'inversione di marcia, quando giunto in prossimità della linea longitudinale discontinua collideva violentemente col veicolo “B” - un motociclo Honda targato EN22505 - che procedeva nello stesso senso di marcia iniziale del veicolo “A seguito del violento impatto, il veicolo “A” fermava la sua corsa in posizione obliqua lungo la carreggiata mentre il veicolo “B” si capovolgeva fermandosi nella corsia opposta al proprio senso di marcia iniziale, in prossimità della vettura mentre il conducente ed il trasportato venivano sbalzati dalla sella del motociclo a circa 16,00 metri dal luogo dell'impatto. A causa dell'urto violento il pilota del motoveicolo decedeva mentre il trasportato subiva gravi lesioni”.
Per mezzo di un preciso calcolo matematico – effettuato tenendo conto della deformazione dei mezzi, del luogo del sinistro e della distanza di proiezione del corpo del motociclista dal luogo dello scontro – il ctu ha inoltre ricavato che la velocità del motoveicolo, al momento dell'impatto, era di 86 km/h, mentre prima dell'urto era di 88 km/h.
Dalla relazione dei Carabinieri risulta peraltro che il limite di velocità previsto in quel tratto di strada è di 90 Km/h, e non 50 Km/h come sostenuto da parte convenuta.
Ciò è ribadito, altresì, dalla nota dell'Anas prodotta dagli attori.
Nessuna infrazione risulta pertanto addebitabile al che guidava il proprio CP_3 motociclo nel rispetto del predetto limite di velocità, e non avrebbe in alcun modo potuto prevedere la repentina manovra dell'altro veicolo.
Emerge, quindi, con sufficiente chiarezza che il , con la propria condotta, CP_2 abbia messo in atto una manovra imprevista ed imprudente, eziologicamente connessa al
10 sinistro, che ha condotto alla morte del avvenuta a causa di un trauma cranico CP_3 dovuto al violento impatto derivante dall'incidente.
Per quanto riguarda l'uso del casco, i testi escussi hanno affermato che entrambi i motociclisti lo indossavano.
La teste precisa che: “Il ragazzo era riverso a terra senza il casco;
invece, Tes_1 la ragazza era riversa a terra con il casco…il casco del conducente era sulla strada, ribadisco che entrambi avevano il casco indosso e questo lo ricordo perché ci avevano sorpassato poco prima”.
Dalla ricognizione cadaverica esterna è stato possibile rilevare che, mentre da un lato non si riscontrano abrasioni determinate dal lacciolo del casco, dall'altro non sono presenti frammenti del vetro del parabrezza sul capo della vittima tali da far presumere l'urto a capo scoperto contro lo stesso. Se ne trae la conclusione che il indossasse CP_3 sì il casco, ma non lo avesse correttamente allacciato, tenuto conto che lo stesso non è rimasto fissato al capo una volta che il conducente è stato sbalzato a terra.
Alla luce di tali risultanze, ferma restando la responsabilità esclusiva del CP_2 quanto all'addebitabilità del sinistro, in ordine alla verificazione dell'evento morte va affermata la responsabilità prevalente di questi, che può essere stimata nella misura del
75%, dovendosi riconoscersi un contributo causale del deceduto per il residuo 25%, imputabile ad un non corretto uso del casco.
In merito alla quantificazione del danno non patrimoniale, si osserva quanto segue.
Il danno da perdita del rapporto parentale “viene definito come quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass. 10107/2011).
La delineazione del danno non patrimoniale derivato dalla perdita del congiunto necessita dunque, ai fini di una sua obiettiva quantificazione, di un'indagine sull'intensità del rapporto mantenuto durante la vita del defunto;
come affermato dalla Suprema Corte,
“la liquidazione del danno non patrimoniale, subito dai congiunti in conseguenza dell'uccisione del familiare, deve tener conto dell'intensità del relativo vincolo, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o
11 meno ampia dello stesso nucleo familiare e l'intensità del relativo vincolo;
le abitudini di vita;
la situazione di convivenza” (Cass. 23917/2013).
Ḗ stato inoltre esattamente precisato che “…poiché “la società naturale” cui fa riferimento l'art. 29 della Costituzione, non è limitata alla “famiglia nucleare”, il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità di tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il famigliare defunto.” (Cass. 7743/2020).
Ne consegue la legittimazione attiva anche dei parenti non conviventi, tra i quali i nonni.
Nel caso di specie, risultano provati lo stretto legame, la frequentazione assidua e costante, nonché il mutuo e profondo affetto intercorrente tra i coniugi Parte_6
e il nipote sicché il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali va CP_3 riconosciuto anche in loro favore.
In ordine ai criteri di liquidazione, “Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale
(non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poichè la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico-relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente. Allo stesso modo, in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca” (Cass. 28989/2019, cfr. anche Cass. 8622/2021). Da tale consolidato orientamento giurisprudenziale emerge l'insussistenza di diverse e autonome voci di danno, e la riconducibilità di tutte le sintesi descrittive (danno morale, esistenziale, da perdita del rapporto) sotto l'unitaria voce di danno non patrimoniale, identificata nel danno da perdita del rapporto parentale.
Dalla ctu medico-legale non è invece emerso un danno biologico proprio degli attori, suscettibile di autonomo risarcimento.
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, occorre applicare il principio enucleato da Cass. 12408/2011, ed ormai pacificamente consolidato nella giurisprudenza successiva, secondo cui “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino
12 criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito”.
Tanto premesso, le Tabelle del Tribunale di Milano pubblicate nel 2024 prevedono una forbice a favore del genitore che va da € 265.948,00 ad € 383.278,00, a favore del fratello da € 117.162,00 ad € 168.102,00, a favore dei nonni da € 57.732,00 ad €
108.672,00. Esse tengono conto di elementi, quali la convivenza, la presenza di altri familiari, la qualità o intensità della relazione affettiva persa, che consentono la personalizzazione del danno.
In mancanza di specifici elementi di personalizzazione in aumento o in diminuzione, si ritiene congruo applicare il valore mediano previsto, con una riduzione del 10% per i nonni non conviventi.
La somma base spettante al padre ammonta perciò ad € 324.613,00, al fratello €
142.632,00, ai nonni, partendo dalla mediana di € 83.202,00, € 74.881,80. Da tali somme va detratta la percentuale del 25% imputabile alla vittima, per complessivi € 243.459, 75 in favore del padre, € 106.974,00 in favore del fratello ed € 56.161,35 in favore di ciascuno dei nonni.
Per quanto concerne il danno patrimoniale, ne ha allegato la Parte_1 sussistenza sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante, mentre esclusivamente sotto il profilo del lucro cessante. Parte_2
Tali voci di danno risultano sussistenti e provate.
Relativamente al lucro cessante, questo è costituito dalla perdita dell'apporto economico che la vittima forniva e avrebbe fornito negli anni a venire alla famiglia.
13 Come condivisibilmente affermato dalla Cassazione, “L'uccisione d'una persona può causare ai suoi famigliari un danno patrimoniale da lucro cessante, consistente nella perdita dei benefici economici che la vittima destinava loro: o per legge (ad es., ex art. 143 o 147 c.c.), o per costume sociale, a condizione che non si trattasse di sovvenzioni episodiche (le quali ovviamente a cagione della loro sporadicità non consentirebbero di presumere ex art. 2727 c.c. che, se la vittima fosse rimasta in vita, sarebbero continuate per l'avvenire)” (Cass. 6619/2018).
In specie, la morte di ha comportato per i familiari la sicura perdita Controparte_3 di un concreto contributo economico.
Ed invero, come confermato dai testimoni escussi, la vittima era l'unica percettrice di reddito della famiglia, e provvedeva al mantenimento del padre e del fratello, in quel momento disoccupati. Egli svolgeva, da oltre dieci anni, l'attività di pizzaiolo, ed aveva anche deciso di intraprendere un'analoga attività in proprio, come risulta, oltre che dalle dichiarazioni dei testi, anche dai preventivi richiesti dal per l'acquisto di CP_3 attrezzature e materiale per pizzeria, nonché dall'attestazione di prestazione energetica predisposto da un tecnico per il nuovo locale pizzeria che egli intendeva prendere in locazione.
Ai fini della quantificazione di tale voce di danno, la Suprema Corte precisa che “Il danno in questione può essere liquidato sia in forma di rendita (art. 2057 c.c.), sia in forma di capitale.
Se viene scelta la liquidazione in forma di capitale, questa deve avvenire:
(a) determinando il reddito della vittima al momento della morte;
(b) detraendone la quota presumibilmente destinata ai bisogni personali della vittima o al risparmio;
(c) moltiplicando il risultato per:
(c') un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie, se sia ragionevole ritenere che, in mancanza dell'illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico del defunto vita natural durante;
in tal caso il coefficiente da scegliere dovrà essere corrispondente all'età della vittima se questa sia più giovane dell'alimentato, ed all'età di quest'ultimo nel caso contrario;
(c'') un coefficiente di capitalizzazione delle rendite temporanee, se sia ragionevole ritenere che, in mancanza dell'illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico del defunto non già vita natural durante, ma solo per un periodo di tempo determinato;
in tal caso il coefficiente da scegliere dovrà essere corrispondente alla durata presumibile per la quale sarebbe proseguito il sostegno economico.
14 Nel determinare il reddito della vittima da porre a base del calcolo non va dimenticato che il risarcimento del danno è operazione governata dal principio di indifferenza, in virtù del quale la liquidazione deve comprendere tutto il danno, e nient'altro che il danno (art. 1223 c.c.).
Da ciò consegue che l'importo del reddito goduto dalla vittima al momento della morte deve essere opportunamente ritoccato per evitare sovra - o sottostime.
In particolare, dal reddito suddetto deve essere detratto l'ammontare delle spese per la produzione del reddito ed il carico fiscale, che in assenza del fatto illecito avrebbero rappresentato voci di spesa, e come tali avrebbero ridotto il reddito disponibile per i familiari. Se, infatti, non avvenisse tale detrazione, il risarcimento da distribuire ai familiari della vittima sarebbe maggiore del reddito che avrebbero avuto a disposizione se non fosse avvenuto l'illecito, e la liquidazione sarebbe iniqua per il debitore.
Tuttavia, è altrettanto doveroso tenere conto - se la circostanza sia stata debitamente allegata e provata, anche per presunzioni - dei verosimili incrementi futuri che quel reddito avrebbe avuto, se la vittima avesse potuto continuare a svolgere il proprio lavoro.
Qualsiasi reddito da lavoro, infatti, è destinato secondo l'id quod plerumque accidit a crescere col tempo: vuoi per l'affinamento delle capacità del lavoratore autonomo, dovuto all'accrescimento delle esperienze;
vuoi per effetto del maturare dell'anzianità del lavoratore dipendente, che comporta di norma incrementi salariali” (Cass.
6619/2018).
Sulla scorta dei criteri indicati dalla Suprema Corte, è possibile procedere alla quantificazione, in forma di capitale, di tale voce di danno, utilizzando le Tabelle di
Milano 2023 di attualizzazione del danno patrimoniale futuro.
Esse tengono conto della somma annua che viene ritenuta persa dal danneggiato, dell'età del danneggiato al momento della capitalizzazione e della durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica.
Dai documenti in atti risulta che il reddito annuo al netto delle imposte percepito dal era di € 11.000,00 circa. Operata su tale importo la detrazione della quota c.d. CP_3
“sibi”, cioè della parte di reddito che il defunto avrebbe destinato per sé, e che può essere stimata in € 5.000,00, la restante parte di € 6.000,00 costituisce la somma annua totale persa dai danneggiati.
Tenuto conto che la vittima era intenzionata a sposarsi, e quindi sarebbe uscita ben presto dal nucleo familiare, ma soprattutto del fatto che lo stato di disoccupazione del
15 padre e del fratello deve necessariamente essere considerato temporaneo, essendo gli stessi idonei al lavoro (e non potendo certamente ritenersi che sarebbero stati mantenuti
“a vita” da congiunto), appare equo stimare l'arco temporale di perdita della rendita periodica in tre anni.
Tenuto conto, infine, che l'età dei danneggiati al momento dell'incidente era rispettivamente di 61 anni per il padre, e di 36 anni per il fratello, è possibile individuare il coefficiente che, moltiplicato per il reddito perso, consente di capitalizzare la rendita per la durata considerata di tre anni. Tale coefficiente è pari rispettivamente a 2,99 per il e 3,04 per il Parte_1 Parte_2
Si può, pertanto, concludere che gli stessi avrebbero potuto fruire di un apporto patrimoniale globale per la durata di tre anni pari rispettivamente a € 8.970,00 ed €
9.120,00, da ridurre del 25%, rispettivamente, ad € 6.727,50 ed € 6.840,00, importi che rappresentano l'importo liquidabile a titolo di lucro cessante.
Le predette somme, sia da danno non patrimoniale sia da danno patrimoniale sotto il profilo del lucro cessante, sono già rivalutate, essendo state calcolate sulla base dei valori indicati nelle più recenti tabelle.
Su tali importi spetteranno inoltre gli interessi compensativi al tasso legale, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta.
Secondo la Suprema Corte, invero, “gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e, come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del mancato guadagno” (Cass. 10825/2007; conforme Cass. 10193/2010); la natura risarcitoria correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro li differenzia perciò dalla rivalutazione monetaria, che assolve invece ad una funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso.
Al fine di evitare indebiti effetti locupletativi (che deriverebbero dall'essere la somma già rivalutata), ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr.
Cass. S.U. 1712/1995; Cass. 492/2001), tali interessi devono essere computati sull'importo complessivo devalutato alla data del fatto (09/07/2017) e via via rivalutato anno per anno, secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, detratti gli acconti già corrisposti alla data dell'effettiva percezione, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.
16 Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, sulla somma così determinata saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, fino all'effettivo soddisfo.
In ordine al danno emergente, consistente nelle spese funerarie, esso risulta debitamente provato dalla documentazione prodotta;
in particolare, ha Parte_1 sostenuto spese per un totale di un € 8.188,20, da ridurre del 25% ad € 6.141,15.
Va, pertanto accolta, la domanda di condanna dei convenuti al rimborso della somma come sopra individuata, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data del sinistro
(09/07/2017) fino alla pubblicazione della presente sentenza ed interessi compensativi al tasso legale, computati sulla predetta somma via via annualmente rivalutata, sempre sulla base dei medesimi indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, fino all'effettivo soddisfo.
Non risultano, invece, documentate le asserite spese per l'assistenza legale stragiudiziale, sicché la domanda non può essere accolta sotto il predetto profilo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte attrice ed a carico dei convenuti in solido, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M.
55/2014 in € 4.500,00 per la fase di studio, € 3.000,00 per la fase introduttiva, € 13.000,00 per la fase di trattazione ed € 8.000,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di €
28.500,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 1.686,00, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Le spese di ctu, come già liquidate, vanno definitivamente poste a carico dei convenuti in solido.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 58/2019 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie parzialmente le domande di parte attrice e, per l'effetto, accerta che la responsabilità dell'evento mortale per cui è causa va ascritta a Persona_3 per il 75% ed a per il 25%; Controparte_3
2) per l'effetto, accerta che i convenuti in solido sono tenuti a corrispondere agli attori, a titolo di danno non patrimoniale, le somme, rispettivamente, di €
243.459, 75 in favore di , € 106.974,00 in favore di Parte_1 CP_3
17 € 56.161,35 in favore di ed € 56.161,35 in favore degli Pt_2 Parte_3
eredi di in solido;
Persona_1
3) per l'ulteriore effetto, tenuto conto degli acconti versati, condanna i convenuti in solido al pagamento di € 132.429,75 in favore di , € 76.094,00 in Parte_1 favore di € 41.161,35 in favore degli eredi di Parte_2 Per_1 in solido ed € 41.161,35 in favore di , oltre interessi al
[...] Parte_3 tasso legale sulle somme di cui al punto che precede, devalutate alla data del
09/07/2017 e via via annualmente rivalutate, secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, fino alle date del versamento degli acconti, e sulle somme di cui al presente capo, anch'esse devalutate al momento degli acconti e poi via via rivalutate fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi compensativi al tasso legale fino al soddisfo;
4) per l'ulteriore effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento della somma di € 6.727,50 in favore di ed € 6.840,00 in favore di Parte_1 Pt_2
oltre interessi al tasso legale dal 09/07/2017 fino al soddisfo;
[...]
5) per l'ulteriore effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento di € 6.141,15
a favore di a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, con Parte_1 rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 09/07/2017 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale dalla medesima data fino al soddisfo, da calcolare sulla predetta somma via via annualmente rivalutata fino alla data odierna;
6) condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di giudizio in favore degli attori in solido, che liquida in complessivi € 28.500,00 per compensi ed €
1.686,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
7) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Patti, 20/10/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
18
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 58/2019
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. e Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F. ) – Avv. Giovanni Cannata e Giambattista Lo Pinzino C.F._5
attori
E
P.I. – Avv. Giovanni Milana Controparte_1 P.IVA_1
convenuta
E
(C.F. Controparte_2 C.F._6
convenuto contumace
Conclusioni di parte attrice:
1. Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa e responsabilità esclusiva del signor;
Controparte_2
2. Accertare e dichiarare la sussistenza del nesso causale tra il sinistro per cui è causa e la morte del signor Controparte_3
3. Condannare - sussistendone tutti i presupposti di legge per quanto spiegato - i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e
1 patrimoniali in favore degli attori, iure proprio, subiti a causa del sinistro, in conseguenza della perdita del rapporto parentale con il proprio congiunto
Danni che qui di seguito si riportano integralmente sulla base Controparte_3 di quanto esposto in atti:
a) (padre di Parte_1 Controparte_3
• Danno non patrimoniale € 331.920,00
• Danno patrimoniale – lucro cessante € 150.000,00
• Danno patrimoniale – danno emergente € 8.188,20
Totale € 490.108,20 Totale (detratto acconto di euro 120.000,00) € 370.108,20
b) (fratello di Parte_2 Controparte_3
• Danno non patrimoniale € 144.130,00
• Danno patrimoniale – lucro cessante € 150.000,00
Totale € 294.130,00 Totale (detratto acconto di euro 40.000,00) € 254.130,00
c) , , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, tutti eredi legittimi di (nonno Parte_2 Persona_1 di Controparte_3
• Danno non patrimoniale € 144.130,00
Totale (detratto acconto di euro 15.000,00) € 129.130,00
d) (nonna di Parte_3 Controparte_3
• Danno non patrimoniale € 144.130,00
Totale (detratto acconto di euro 15.000,00) € 129.130,00
e) SPESE LEGALI PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE € 20.000,00
TOTALE COMPLESSIVO € 902.498,20 o quella maggiore o minore somma che il giudice dovesse ritenere giusta per legge, il tutto oltre al danno esistenziale, al danno morale soggettivo e a tutti gli ulteriori danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, patiti dagli attori a seguito del sinistro de quo, oltre gli interessi legali al saggio previsto dall'art. 1284 comma I° c.c. dal fatto alla proposizione della domanda giudiziale e quelli previsti dall'art. 1284 comma IV c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo, così come novellato dal D.L. 132/14, convertito nella legge n. 162/14
e rivalutazione in base agli indici ISTAT per il periodo intercorrente tra la data del fatto e quella della decisione. Con la vittoria di spese e dei compensi di lite e con condanna di parte convenuta al rimborso di tutte le spese affrontate dagli attori per le espletate CC.TT.U
Conclusioni di parte convenuta:
2 - ritenere e dichiarare, come preliminarmente eccepito, prescritto il preteso, presunto diritto degli attori al risarcimento dell'altrettanto presunto, preteso danno e rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande proposte dagli attori nei confronti della con Controparte_1
ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare, come preliminarmente eccepito, improponibili, improcedibili, inammissibili, non provate e non fondate le domande attoree con le quali peraltro i danni sono chiesti in misura enormemente esagerata ed assolutamente non provata e non dovuta e rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande proposte dagli attori nei confronti della
, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, Controparte_1 competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare, come altrettanto preliminarmente eccepito, che gli attori e ed oggi gli eredi di sono Persona_1 Parte_3 Persona_1 carenti di legittimazione attiva nei confronti della in Controparte_1 ordine al presunto, preteso risarcimento danni in relazione all'asserito sinistro stradale verificatosi il 09/07/2017 nel quale è deceduto il sig. Controparte_3
e conseguentemente ritenere e dichiarare che la è Controparte_1 carente di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di risarcimento danni formulata dai predetti attori e rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande proposte da costoro nei confronti della con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, Controparte_1 competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare in ogni caso non provato il diritto degli attori Per_1
e ed oggi anche degli eredi del
[...] Parte_3 Persona_1 deceduto il 22/03/2023, al risarcimento di tutti i danni richiesti in conseguenza del decesso del e conseguentemente rigettare o con qualsiasi Controparte_3 altra formula comunque respingere tutte le domande proposte da costoro nei confronti della con ogni conseguenza di legge e con Controparte_1 vittoria di spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare che non è provato in capo a tutti gli attori ed agli intervenienti volontari, quali eredi degli attori, la sussistenza del diritto al risarcimento di tutte le voci di danno richieste in conseguenza ed in relazione al decesso di verificatosi il 09/07/2017 e conseguentemente Controparte_3 rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande
3 risarcitorie proposte nei confronti della con le quali Controparte_1
peraltro i danni sono chiesti in misura enormemente esagerata ed assolutamente non provata e non dovuta;
- ritenere e dichiarare che la non può essere tenuta , nei Controparte_1
confronti di tutti gli attori, ad alcun risarcimento di nessuna voce di danno in relazione al decesso del verificatosi il 09/07/17 in conseguenza Controparte_3 del sinistro per cui è causa e conseguentemente rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande risarcitorie proposte nei confronti della con le quali peraltro i danni sono Controparte_1 chiesti in misura enormemente esagerata ed assolutamente non provata e non dovuta;
- ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui è causa deve attribuirsi alla colpa esclusiva e gravissima del sig. che, quale Controparte_3
conducente del motociclo tg EN22505, percorreva la SS 117 ad elevatissima velocità, è prossima ai 120 km/h, inadeguata alla strada che stava percorrendo e conseguentemente rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande risarcitorie proposte nei confronti della Controparte_1
con le quali peraltro i danni sono chiesti in misura enormemente esagerata
[...] ed assolutamente non provata e non dovuta, con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare che il dì del sinistro per cui è causa il non Controparte_3 indossava il prescritto casco protettivo o comunque non indossava correttamente il prescritto casco protettivo, con ogni conseguenza di legge;
- ritenere e dichiarare che la responsabilità del verificarsi delle lesioni che hanno determinato il decesso del è attribuibile esclusivamente alla Controparte_3 colpa di costui per non aver indossato, in violazione del disposto di cui all'art.171 c.d.s., il prescritto casco protettivo o per non averlo indossato correttamente e conseguentemente rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.1227 comma 2 e 2056 cc, tutte le domande risarcitorie proposte dagli attori nei confronti della con le quali peraltro i danni sono Controparte_1 chiesti in misura enormemente esagerata ed assolutamente non provata e non dovuta , con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari;
4 - ritenere e dichiarare che il al momento del sinistro non Controparte_3
indossava il prescritto casco protettivo e che, ove avesse utilizzato il prescritto casco protettivo, non avrebbe riportato quelle lesioni che ne hanno determinato il decesso e quindi ritenere e dichiarare la colpa esclusiva del nel CP_3
verificarsi delle lesioni che ne hanno determinato il decesso, nel verificarsi dell'evento morte e nell'aggravamento del danno verificatosi in conseguenza del sinistro per cui è causa e conseguentemente rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande risarcitorie proposte ed avanzate da tutti gli attori nei confronti della e ciò anche ai Controparte_1 sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt.1227 e 2056 cc ,con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare , in via subordinata, senza recesso e salvo gravame, ove mai fosse ravvisabile qualche elemento di responsabilità in capo al sig. CP_2
conducente l'autovettura tg CS574HZ, assicurata per la RCA con
[...]
, che la responsabilità del sinistro per cui è causa è Controparte_1 attribuibile alla colpa prevalente o tuttalpiù egualmente concorrente del conducente il motociclo tg EN22505, anche per la violazione Controparte_3 del disposto di cui all'art.141 c.d.s., per non aver provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro anche ai sensi dell'art.2054 comma 2 cc, e comunque ed in ogni caso per non aver indossato il prescritto casco protettivo e conseguentemente ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto in proporzione dell'accertato concorso di colpa del nel verificarsi del sinistro per cui CP_3
è causa e liquidare il danno in misura effettivamente provata, dovuta e sofferta, tenendo conto della misura dell'accertato concorso di colpo del CP_3 nel verificarsi del sinistro e delle lesioni che ne hanno determinato il
[...] decesso, con esclusione del risarcimento del danno per quelle lesioni che non si sarebbero verificate se il avesse indossato il prescritto casco protettivo CP_3
e sottraendo in ogni caso dall'eventuale risarcimento del danno la somma di €
190.000,00 già pagata dalla , senza con ciò nulla Controparte_1 voler riconoscere o ammettere, agli attori a titolo di risarcimento di tutti i danni da costoro patiti ,con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare che la , che, senza con ciò nulla Controparte_1 voler riconoscere o ammettere, ha pagato agli attori la somma complessiva di €
190.000,00, anche a norma dell'art.2054 comma 2 cc e dell'art.1227 cc, così ripartita: € 120.000,00 a ,€ 40.000,00 a € Parte_1 Parte_2
5 15.000,00 a € 15.000,00 a , ha integralmente Persona_1 Parte_3
risarcito il danno lamentato dagli attori ed oggi dagli intervenienti volontari anche quali eredi del quale conseguenza del decesso del sig. Persona_1 per il sinistro per cui è causa e che null'altro può essere da Controparte_3
costoro preteso o dovuto dalla per il decesso del Controparte_1
e conseguentemente rigettare o con qualsiasi altra formula Controparte_3 comunque respingere tutte le domande risarcitorie proposte da tutti gli attori nei confronti della , con vittoria di spese, competenze ed Controparte_1 onorari;
- ritenere e dichiarare che la somma complessiva di € 190.000,00 pagata dalla agli attori ancor prima dell'instaurarsi del giudizio Controparte_1 così ripartita: € 120.000,00 a , € 40.000,00 a Parte_1 Parte_2
€ 15.000,00 a € 15.000,00 a , è pienamente Persona_1 Parte_3
satisfattiva del risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori per il decesso del in conseguenza del sinistro per cui è causa e conseguentemente Controparte_3 rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande risarcitorie proposte da tutti gli attori nei confronti della Controparte_1
, con vittoria di spese, competenze ed onorari;
[...]
-ritenere e dichiarare in ogni caso che dalle somme eventualmente dovute agli eredi del costituitisi volontariamente;
, Persona_1 Parte_3 Pt_4
e vanno sottratte le somme
[...] Parte_5 Parte_2 pagate da al loro dante causa con ogni Controparte_4 Persona_1 conseguenza di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare in ogni caso che i danni sono chiesti in misura enormemente esagerata ed assolutamente non provata e non dovuta e che le voci di danno richieste da parte attrice ed oggi da tutti gli intervenienti volontari anche quali eredi sono arbitrariamente duplicate e conseguentemente rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere tutte le domande risarcitorie proposte da tutti gli attori nei confronti della , con Controparte_1 vittoria di spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare in ogni caso infondata in fatto ed in diritto la richiesta di concessione di provvisionale formulata dagli attori , richiesta di cui non sussistono i presupposti, e ciò anche in considerazione del fatto che la
[...]
ha già provveduto al risarcimento del danno agli attori Controparte_1 pagando la somma di € 190.000,00 come articolata e specificata in narrativa e
6 conseguentemente ritenere e dichiarare che nulla può essere preteso o dovuto dagli attori a titolo di provvisionale da parte della e Controparte_1 rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere la richiesta di concessione di provvisionale avanzata dagli attori, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare in ogni caso che è assolutamente infondata in fatto ed in diritto la richiesta di riconoscimento di interessi sulle somme eventualmente dovute agli attori ex art.1284 comma 4° cc e conseguentemente rigettare o con qualsiasi altra formula comunque respingere la richiesta di interessi così formulata con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare in ogni caso , ove provata la responsabilità nel sinistro del conducente l'autovettura tg CS574HZ assicurata , ove provata la CP_1
sussistenza dei danni lamentati dagli attori nelle singole voci da essi individuate ed anche nel caso di concorso di colpa del nel verificarsi del Controparte_3 sinistro per cui è causa e nel verificarsi e nell'aggravamento del danno da questi patito, sottrarre in ogni caso dall'eventuale somma dovuta la somma di €
190.000,00 già pagata dalla agli attori con le Controparte_1 specificazioni già sopra evidenziate, e contenere l'ammontare del risarcimento in misura effettivamente provata, dovuta e sofferta, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- ritenere e dichiarare in ogni caso che la non può essere Controparte_1 tenuta al risarcimento del danno nei confronti degli attori se non nei limiti dei massimali di polizza e con le franchigie ivi previste, come da polizza prodotta all'allegato 1 del fascicolo , con ogni conseguenza di legge e con vittoria CP_1 di spese, competenze ed onorari
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli attori chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti per la perdita del congiunto Controparte_3 rispettivamente figlio di , fratello di e nipote di Parte_1 Parte_2 Parte_3
e a sua volta deceduto medio tempore.
[...] Persona_1 era rimasto coinvolto in un sinistro stradale mortale, avvenuto in Controparte_3 data 09/07/2017, allorché, mentre percorreva in motociclo la S.S.117 Sicula in direzione
Mistretta-Santo AN di Camastra, collideva contro l'autovettura condotta dal convenuto . Controparte_2
7 In particolare, dalla dinamica dell'incidente, ricostruita dalle Forze dell'Ordine intervenute, era emerso che il , nel percorrere la S.S. 117 con direzione Mistretta- CP_2
Santo AN di Camastra, decideva improvvisamente di invertire il proprio senso di marcia;
senza prima arrestare il proprio mezzo, né verificare se stessero sopraggiungendo altri veicoli, egli rallentava nei pressi di una piazzola di sosta e si immetteva immediatamente sulla Statale, occupando il centro della strada per introdursi nella corsia in direzione opposta. Nel frattempo, sopraggiungeva la moto condotta dal , con CP_3
a bordo la fidanzata , che viaggiava nella stessa originaria direzione del Persona_2
e che, a causa di tale manovra improvvisa, pur rallentando, non riusciva ad CP_2 evitare lo scontro con l'autoveicolo.
A seguito del violento urto, il veniva sbalzato contro il parabrezza CP_3 dell'autoveicolo ed entrambi i motociclisti rovinavano a terra, a circa 15-20 metri dal luogo dell'impatto. Sebbene prontamente soccorso da un medico in transito, il CP_3 decedeva nell'immediatezza, mentre la veniva trasportata con l'elisoccorso Per_2 presso l'Ospedale Cannizzaro di Catania, riportando gravi lesioni.
Gli attori deducevano che, nonostante il g.u.p. del Tribunale di Patti, con sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 78/2018, avesse ritenuto penalmente responsabile il convenuto
, la convenuta aveva liquidato dei risarcimenti CP_2 Controparte_1 insufficienti, da essi trattenuti a titolo di acconto.
Stante il mancato interesse dell'Assicurazione a proseguire le trattative, gli attori erano costretti ad intraprendere il presente giudizio per vedere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno.
Si costituiva contestando quanto dedotto ex adverso e Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande.
In via preliminare, eccepiva la prescrizione del diritto degli attori al risarcimento del danno, nonché la carenza di legittimazione attiva dei nonni del defunto, e Pt_3
per non aver provato la sussistenza del rapporto parentale con il e, Per_1 CP_3 comunque, per non essere non titolari del diritto al risarcimento, essendo a tal fine necessaria la sussistenza non soltanto del rapporto parentale, ma anche un rapporto di convivenza con il deceduto, in specie non dedotto.
Nel merito, affermava che l'incidente fosse da attribuire ad una responsabilità esclusiva o, comunque, concorrente del il quale non aveva osservato il limite di CP_3 velocità, indicato in 50 Km/h, e non indossava il casco. In punto di responsabilità, eccepiva l'inopponibilità della sentenza di patteggiamento del Tribunale di Patti n.
8 78/2018, emessa nei confronti di , non essendo stata parte del relativo Controparte_2 procedimento, nonché l'assenza di effetti civili della sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 445 comma 1 bis c.p.p.
Infine, riteneva la somma già versata agli attori pienamente satisfattiva di tutti i danni da essi patiti.
Il convenuto , regolarmente citato, restava contumace. Controparte_2
Sopraggiunta la morte dell'attore il processo era proseguito dagli Persona_1
eredi , e Parte_3 Parte_4 Controparte_5 Parte_2
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata, non essendo ancora decorso, alla data della notifica dell'atto interruttivo, il termine ordinario quinquennale di prescrizione del diritto azionato dagli attori.
Parimenti infondata è l'eccezione di mancanza di legittimazione attiva degli attori e . Invero, il tema della legittimazione deve essere tenuto distinto dalla Per_1 Pt_3
diversa questione della titolarità della situazione giuridica sostanziale: la legitimatio ad causam va valutata con esclusivo riferimento alla prospettazione dell'attore, mentre la titolarità del rapporto controverso si configura invece come una questione che attiene al merito della lite (cfr. Cass. 14468/2008).
Nel merito, la domanda è fondata nei limiti di cui infra.
Alla luce della documentazione versata in atti e dell'istruttoria espletata, non v'è ragione di dubitare della dinamica del sinistro siccome dedotta da parte attrice.
Segnatamente, i testi e , che al momento dell'impatto si Testimone_1 Testimone_2 trovavano proprio dietro la moto, hanno confermato la prospettata dinamica, dalla quale risulta la responsabilità nell'occorso del signor NO altresì Controparte_2 precisato che sia il conducente la moto sia la terza trasportata, al momento della collisione, indossavano il casco.
Anche la ctu tecnica disposta al fine di “accertare la dinamica del sinistro per cui
è causa e ricostruire, ove possibile, la velocità dei mezzi coinvolti nel sinistro compresa quella del motociclo tg EN22505 condotto dal accertando anche la Controparte_3 velocità del predetto motociclo prima dell'urto e ciò in base eventualmente e, ove ritenuto conducente, anche alla traccia di frenata lasciata sull'asfalto ed individuata dai C.C. nel loro rapporto, alla deformazione dei mezzi in conseguenza dell'urto ed alla distanza di
9 proiezione dei corpi del conducente e della passeggera rispetto al punto d'urto tra i mezzi” ha corroborato tale dinamica.
Gli esiti cui è pervenuto il ctu appaiono condivisibili, congruamente motivati e frutto di un procedimento valutativo scevro da errori e resi in puntuale risposta ai quesiti giudiziali formulati.
In particolare, esaminati i rilievi dei carabinieri, nonché la perizia tecnica redatta in sede penale, il consulente ha ricostruito il sinistro come segue:
“In data 09/07/2017 alle ore 10,00, il veicolo “A”, una autovettura Peugeot 206
Station Wagon, condotta da , percorreva la strada statale 117 in Controparte_2 direzione Mistretta S. AN di Camastra;
in prossimità della chilometrica 12+600 il guidatore summenzionato, decideva di invertire il senso di marcia accostandosi sul margine destro della corsia, ove insiste una piazzola di sosta, ed omettendo di dare la precedenza e senza ispezionare l'intersezione, iniziava l'inversione di marcia, quando giunto in prossimità della linea longitudinale discontinua collideva violentemente col veicolo “B” - un motociclo Honda targato EN22505 - che procedeva nello stesso senso di marcia iniziale del veicolo “A seguito del violento impatto, il veicolo “A” fermava la sua corsa in posizione obliqua lungo la carreggiata mentre il veicolo “B” si capovolgeva fermandosi nella corsia opposta al proprio senso di marcia iniziale, in prossimità della vettura mentre il conducente ed il trasportato venivano sbalzati dalla sella del motociclo a circa 16,00 metri dal luogo dell'impatto. A causa dell'urto violento il pilota del motoveicolo decedeva mentre il trasportato subiva gravi lesioni”.
Per mezzo di un preciso calcolo matematico – effettuato tenendo conto della deformazione dei mezzi, del luogo del sinistro e della distanza di proiezione del corpo del motociclista dal luogo dello scontro – il ctu ha inoltre ricavato che la velocità del motoveicolo, al momento dell'impatto, era di 86 km/h, mentre prima dell'urto era di 88 km/h.
Dalla relazione dei Carabinieri risulta peraltro che il limite di velocità previsto in quel tratto di strada è di 90 Km/h, e non 50 Km/h come sostenuto da parte convenuta.
Ciò è ribadito, altresì, dalla nota dell'Anas prodotta dagli attori.
Nessuna infrazione risulta pertanto addebitabile al che guidava il proprio CP_3 motociclo nel rispetto del predetto limite di velocità, e non avrebbe in alcun modo potuto prevedere la repentina manovra dell'altro veicolo.
Emerge, quindi, con sufficiente chiarezza che il , con la propria condotta, CP_2 abbia messo in atto una manovra imprevista ed imprudente, eziologicamente connessa al
10 sinistro, che ha condotto alla morte del avvenuta a causa di un trauma cranico CP_3 dovuto al violento impatto derivante dall'incidente.
Per quanto riguarda l'uso del casco, i testi escussi hanno affermato che entrambi i motociclisti lo indossavano.
La teste precisa che: “Il ragazzo era riverso a terra senza il casco;
invece, Tes_1 la ragazza era riversa a terra con il casco…il casco del conducente era sulla strada, ribadisco che entrambi avevano il casco indosso e questo lo ricordo perché ci avevano sorpassato poco prima”.
Dalla ricognizione cadaverica esterna è stato possibile rilevare che, mentre da un lato non si riscontrano abrasioni determinate dal lacciolo del casco, dall'altro non sono presenti frammenti del vetro del parabrezza sul capo della vittima tali da far presumere l'urto a capo scoperto contro lo stesso. Se ne trae la conclusione che il indossasse CP_3 sì il casco, ma non lo avesse correttamente allacciato, tenuto conto che lo stesso non è rimasto fissato al capo una volta che il conducente è stato sbalzato a terra.
Alla luce di tali risultanze, ferma restando la responsabilità esclusiva del CP_2 quanto all'addebitabilità del sinistro, in ordine alla verificazione dell'evento morte va affermata la responsabilità prevalente di questi, che può essere stimata nella misura del
75%, dovendosi riconoscersi un contributo causale del deceduto per il residuo 25%, imputabile ad un non corretto uso del casco.
In merito alla quantificazione del danno non patrimoniale, si osserva quanto segue.
Il danno da perdita del rapporto parentale “viene definito come quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass. 10107/2011).
La delineazione del danno non patrimoniale derivato dalla perdita del congiunto necessita dunque, ai fini di una sua obiettiva quantificazione, di un'indagine sull'intensità del rapporto mantenuto durante la vita del defunto;
come affermato dalla Suprema Corte,
“la liquidazione del danno non patrimoniale, subito dai congiunti in conseguenza dell'uccisione del familiare, deve tener conto dell'intensità del relativo vincolo, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o
11 meno ampia dello stesso nucleo familiare e l'intensità del relativo vincolo;
le abitudini di vita;
la situazione di convivenza” (Cass. 23917/2013).
Ḗ stato inoltre esattamente precisato che “…poiché “la società naturale” cui fa riferimento l'art. 29 della Costituzione, non è limitata alla “famiglia nucleare”, il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità di tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il famigliare defunto.” (Cass. 7743/2020).
Ne consegue la legittimazione attiva anche dei parenti non conviventi, tra i quali i nonni.
Nel caso di specie, risultano provati lo stretto legame, la frequentazione assidua e costante, nonché il mutuo e profondo affetto intercorrente tra i coniugi Parte_6
e il nipote sicché il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali va CP_3 riconosciuto anche in loro favore.
In ordine ai criteri di liquidazione, “Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale
(non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poichè la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico-relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente. Allo stesso modo, in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca” (Cass. 28989/2019, cfr. anche Cass. 8622/2021). Da tale consolidato orientamento giurisprudenziale emerge l'insussistenza di diverse e autonome voci di danno, e la riconducibilità di tutte le sintesi descrittive (danno morale, esistenziale, da perdita del rapporto) sotto l'unitaria voce di danno non patrimoniale, identificata nel danno da perdita del rapporto parentale.
Dalla ctu medico-legale non è invece emerso un danno biologico proprio degli attori, suscettibile di autonomo risarcimento.
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, occorre applicare il principio enucleato da Cass. 12408/2011, ed ormai pacificamente consolidato nella giurisprudenza successiva, secondo cui “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino
12 criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito”.
Tanto premesso, le Tabelle del Tribunale di Milano pubblicate nel 2024 prevedono una forbice a favore del genitore che va da € 265.948,00 ad € 383.278,00, a favore del fratello da € 117.162,00 ad € 168.102,00, a favore dei nonni da € 57.732,00 ad €
108.672,00. Esse tengono conto di elementi, quali la convivenza, la presenza di altri familiari, la qualità o intensità della relazione affettiva persa, che consentono la personalizzazione del danno.
In mancanza di specifici elementi di personalizzazione in aumento o in diminuzione, si ritiene congruo applicare il valore mediano previsto, con una riduzione del 10% per i nonni non conviventi.
La somma base spettante al padre ammonta perciò ad € 324.613,00, al fratello €
142.632,00, ai nonni, partendo dalla mediana di € 83.202,00, € 74.881,80. Da tali somme va detratta la percentuale del 25% imputabile alla vittima, per complessivi € 243.459, 75 in favore del padre, € 106.974,00 in favore del fratello ed € 56.161,35 in favore di ciascuno dei nonni.
Per quanto concerne il danno patrimoniale, ne ha allegato la Parte_1 sussistenza sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante, mentre esclusivamente sotto il profilo del lucro cessante. Parte_2
Tali voci di danno risultano sussistenti e provate.
Relativamente al lucro cessante, questo è costituito dalla perdita dell'apporto economico che la vittima forniva e avrebbe fornito negli anni a venire alla famiglia.
13 Come condivisibilmente affermato dalla Cassazione, “L'uccisione d'una persona può causare ai suoi famigliari un danno patrimoniale da lucro cessante, consistente nella perdita dei benefici economici che la vittima destinava loro: o per legge (ad es., ex art. 143 o 147 c.c.), o per costume sociale, a condizione che non si trattasse di sovvenzioni episodiche (le quali ovviamente a cagione della loro sporadicità non consentirebbero di presumere ex art. 2727 c.c. che, se la vittima fosse rimasta in vita, sarebbero continuate per l'avvenire)” (Cass. 6619/2018).
In specie, la morte di ha comportato per i familiari la sicura perdita Controparte_3 di un concreto contributo economico.
Ed invero, come confermato dai testimoni escussi, la vittima era l'unica percettrice di reddito della famiglia, e provvedeva al mantenimento del padre e del fratello, in quel momento disoccupati. Egli svolgeva, da oltre dieci anni, l'attività di pizzaiolo, ed aveva anche deciso di intraprendere un'analoga attività in proprio, come risulta, oltre che dalle dichiarazioni dei testi, anche dai preventivi richiesti dal per l'acquisto di CP_3 attrezzature e materiale per pizzeria, nonché dall'attestazione di prestazione energetica predisposto da un tecnico per il nuovo locale pizzeria che egli intendeva prendere in locazione.
Ai fini della quantificazione di tale voce di danno, la Suprema Corte precisa che “Il danno in questione può essere liquidato sia in forma di rendita (art. 2057 c.c.), sia in forma di capitale.
Se viene scelta la liquidazione in forma di capitale, questa deve avvenire:
(a) determinando il reddito della vittima al momento della morte;
(b) detraendone la quota presumibilmente destinata ai bisogni personali della vittima o al risparmio;
(c) moltiplicando il risultato per:
(c') un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie, se sia ragionevole ritenere che, in mancanza dell'illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico del defunto vita natural durante;
in tal caso il coefficiente da scegliere dovrà essere corrispondente all'età della vittima se questa sia più giovane dell'alimentato, ed all'età di quest'ultimo nel caso contrario;
(c'') un coefficiente di capitalizzazione delle rendite temporanee, se sia ragionevole ritenere che, in mancanza dell'illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico del defunto non già vita natural durante, ma solo per un periodo di tempo determinato;
in tal caso il coefficiente da scegliere dovrà essere corrispondente alla durata presumibile per la quale sarebbe proseguito il sostegno economico.
14 Nel determinare il reddito della vittima da porre a base del calcolo non va dimenticato che il risarcimento del danno è operazione governata dal principio di indifferenza, in virtù del quale la liquidazione deve comprendere tutto il danno, e nient'altro che il danno (art. 1223 c.c.).
Da ciò consegue che l'importo del reddito goduto dalla vittima al momento della morte deve essere opportunamente ritoccato per evitare sovra - o sottostime.
In particolare, dal reddito suddetto deve essere detratto l'ammontare delle spese per la produzione del reddito ed il carico fiscale, che in assenza del fatto illecito avrebbero rappresentato voci di spesa, e come tali avrebbero ridotto il reddito disponibile per i familiari. Se, infatti, non avvenisse tale detrazione, il risarcimento da distribuire ai familiari della vittima sarebbe maggiore del reddito che avrebbero avuto a disposizione se non fosse avvenuto l'illecito, e la liquidazione sarebbe iniqua per il debitore.
Tuttavia, è altrettanto doveroso tenere conto - se la circostanza sia stata debitamente allegata e provata, anche per presunzioni - dei verosimili incrementi futuri che quel reddito avrebbe avuto, se la vittima avesse potuto continuare a svolgere il proprio lavoro.
Qualsiasi reddito da lavoro, infatti, è destinato secondo l'id quod plerumque accidit a crescere col tempo: vuoi per l'affinamento delle capacità del lavoratore autonomo, dovuto all'accrescimento delle esperienze;
vuoi per effetto del maturare dell'anzianità del lavoratore dipendente, che comporta di norma incrementi salariali” (Cass.
6619/2018).
Sulla scorta dei criteri indicati dalla Suprema Corte, è possibile procedere alla quantificazione, in forma di capitale, di tale voce di danno, utilizzando le Tabelle di
Milano 2023 di attualizzazione del danno patrimoniale futuro.
Esse tengono conto della somma annua che viene ritenuta persa dal danneggiato, dell'età del danneggiato al momento della capitalizzazione e della durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica.
Dai documenti in atti risulta che il reddito annuo al netto delle imposte percepito dal era di € 11.000,00 circa. Operata su tale importo la detrazione della quota c.d. CP_3
“sibi”, cioè della parte di reddito che il defunto avrebbe destinato per sé, e che può essere stimata in € 5.000,00, la restante parte di € 6.000,00 costituisce la somma annua totale persa dai danneggiati.
Tenuto conto che la vittima era intenzionata a sposarsi, e quindi sarebbe uscita ben presto dal nucleo familiare, ma soprattutto del fatto che lo stato di disoccupazione del
15 padre e del fratello deve necessariamente essere considerato temporaneo, essendo gli stessi idonei al lavoro (e non potendo certamente ritenersi che sarebbero stati mantenuti
“a vita” da congiunto), appare equo stimare l'arco temporale di perdita della rendita periodica in tre anni.
Tenuto conto, infine, che l'età dei danneggiati al momento dell'incidente era rispettivamente di 61 anni per il padre, e di 36 anni per il fratello, è possibile individuare il coefficiente che, moltiplicato per il reddito perso, consente di capitalizzare la rendita per la durata considerata di tre anni. Tale coefficiente è pari rispettivamente a 2,99 per il e 3,04 per il Parte_1 Parte_2
Si può, pertanto, concludere che gli stessi avrebbero potuto fruire di un apporto patrimoniale globale per la durata di tre anni pari rispettivamente a € 8.970,00 ed €
9.120,00, da ridurre del 25%, rispettivamente, ad € 6.727,50 ed € 6.840,00, importi che rappresentano l'importo liquidabile a titolo di lucro cessante.
Le predette somme, sia da danno non patrimoniale sia da danno patrimoniale sotto il profilo del lucro cessante, sono già rivalutate, essendo state calcolate sulla base dei valori indicati nelle più recenti tabelle.
Su tali importi spetteranno inoltre gli interessi compensativi al tasso legale, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta.
Secondo la Suprema Corte, invero, “gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e, come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del mancato guadagno” (Cass. 10825/2007; conforme Cass. 10193/2010); la natura risarcitoria correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro li differenzia perciò dalla rivalutazione monetaria, che assolve invece ad una funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso.
Al fine di evitare indebiti effetti locupletativi (che deriverebbero dall'essere la somma già rivalutata), ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr.
Cass. S.U. 1712/1995; Cass. 492/2001), tali interessi devono essere computati sull'importo complessivo devalutato alla data del fatto (09/07/2017) e via via rivalutato anno per anno, secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, detratti gli acconti già corrisposti alla data dell'effettiva percezione, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.
16 Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, sulla somma così determinata saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, fino all'effettivo soddisfo.
In ordine al danno emergente, consistente nelle spese funerarie, esso risulta debitamente provato dalla documentazione prodotta;
in particolare, ha Parte_1 sostenuto spese per un totale di un € 8.188,20, da ridurre del 25% ad € 6.141,15.
Va, pertanto accolta, la domanda di condanna dei convenuti al rimborso della somma come sopra individuata, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data del sinistro
(09/07/2017) fino alla pubblicazione della presente sentenza ed interessi compensativi al tasso legale, computati sulla predetta somma via via annualmente rivalutata, sempre sulla base dei medesimi indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, fino all'effettivo soddisfo.
Non risultano, invece, documentate le asserite spese per l'assistenza legale stragiudiziale, sicché la domanda non può essere accolta sotto il predetto profilo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte attrice ed a carico dei convenuti in solido, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M.
55/2014 in € 4.500,00 per la fase di studio, € 3.000,00 per la fase introduttiva, € 13.000,00 per la fase di trattazione ed € 8.000,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di €
28.500,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 1.686,00, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Le spese di ctu, come già liquidate, vanno definitivamente poste a carico dei convenuti in solido.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 58/2019 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie parzialmente le domande di parte attrice e, per l'effetto, accerta che la responsabilità dell'evento mortale per cui è causa va ascritta a Persona_3 per il 75% ed a per il 25%; Controparte_3
2) per l'effetto, accerta che i convenuti in solido sono tenuti a corrispondere agli attori, a titolo di danno non patrimoniale, le somme, rispettivamente, di €
243.459, 75 in favore di , € 106.974,00 in favore di Parte_1 CP_3
17 € 56.161,35 in favore di ed € 56.161,35 in favore degli Pt_2 Parte_3
eredi di in solido;
Persona_1
3) per l'ulteriore effetto, tenuto conto degli acconti versati, condanna i convenuti in solido al pagamento di € 132.429,75 in favore di , € 76.094,00 in Parte_1 favore di € 41.161,35 in favore degli eredi di Parte_2 Per_1 in solido ed € 41.161,35 in favore di , oltre interessi al
[...] Parte_3 tasso legale sulle somme di cui al punto che precede, devalutate alla data del
09/07/2017 e via via annualmente rivalutate, secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, fino alle date del versamento degli acconti, e sulle somme di cui al presente capo, anch'esse devalutate al momento degli acconti e poi via via rivalutate fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi compensativi al tasso legale fino al soddisfo;
4) per l'ulteriore effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento della somma di € 6.727,50 in favore di ed € 6.840,00 in favore di Parte_1 Pt_2
oltre interessi al tasso legale dal 09/07/2017 fino al soddisfo;
[...]
5) per l'ulteriore effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento di € 6.141,15
a favore di a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, con Parte_1 rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 09/07/2017 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale dalla medesima data fino al soddisfo, da calcolare sulla predetta somma via via annualmente rivalutata fino alla data odierna;
6) condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di giudizio in favore degli attori in solido, che liquida in complessivi € 28.500,00 per compensi ed €
1.686,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
7) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Patti, 20/10/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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