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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/04/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2270/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2270/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Controparte_2
TERZO CHIAMATO
Oggi 2 aprile 2025 ad ore 9.30 innanzi al dott. Nicoletta Leone, sono comparsi:
per l'Avv. Paola Chiovelli oggi sostituita dall'Avv. Andrea Parte_1
Auroni il quale richiama tutte le proprie difese, insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati e non ammessi e in subordine chiede che la causa venga tenuta a decisione;
per e l'Avv. Giuseppe Macciotta oggi sostituito dall'Avv. Ilaria CP_1 Controparte_2
Macciotta la quale richiama tutte le difese in atti, conferma le conclusioni e in subordine richiama le istanze istruttorie;
per gli Avv.ti Salvatore Giovanni e Annalisa Parenti oggi sostituiti dall'Avv. Anna Maria CP_1
Pellegrini la quale fa pieno e integrale riferimento alle note conclusionali depositate, contesta le note
Co avverse ribadendo che non può essere imputata a alcuna responsabilità contrattuale, considerato che l'unico contratto esistente per il servizio telefonico era in essere con si oppone CP_1
all'ammissione delle istanze istruttorie di parte attrice.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
pagina 1 di 12 dott. Nicoletta Leone
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Leone ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2270/2020 promossa da:
Controparte_3
(partita IVA residente in [...] e sede operativa in Roma
[...] P.IVA_1
alla Via Riva Ostiense n. 16 ed ivi elettivamente domiciliato alla Via Cassiodoro n. 1/A presso lo studio dell'AVV. PAOLA CHIOVELLI dalla quale è rappresentato e difeso in virtu' di mandato allegato all'atto di citazione.
ATTORE
Contro
(partita IVA ), con sede in Cagliari, loc. Sa Illetta, s.s. 195 km 2,300 nella CP_1 P.IVA_2 persona dell'amministratore delegato procuratore speciale Dott. elettivamente CP_4 domiciliata in Cagliari, al n. 29 del Viale Armando Diaz, presso lo studio e la persona dell'AVV.
GIUSEPPE MACCIOTTA (C.F. ) che la rappresenta e difende in virtù di C.F._1
procura speciale alle liti apposta in foglio separato
CONVENUTA
già (partita IVA ) con sede in Milano in persona del suo CP_1 CP_5 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore alla Via Gaetano Negri n.
1 - cap. 20123 (mail PEC
; Email_1
CONVENUTA
(partita IVA , con sede in Cagliari, loc. Sa Illetta, s.s. 195 km Controparte_2 P.IVA_4
2,300, nella persona dell'amministratore delegato della Dott. procuratore speciale Dott. CP_1 CP_4
rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta,
[...] dall'Avv. Giuseppe Macciotta, (c.f.: ) C.F._1
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
pagina 3 di 12 Nell'interesse di Controparte_3 CP_3
Piaccia al Tribunale adito, In via principale: accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale delle convenute, ciascuna per il loro titolo come per legge, per non aver provveduto entro
i termini contrattualmente previsti a riparare il guasto presso la sede operativa della parte attrice in
Roma alla Via della Riva Ostiense n. 16; accertare e dichiarare la grave violazione delle norme di correttezza e buona fede contrattuali in cui sono incorse le convenute posta l'assoluta indifferenza mostrata alle cure del cliente;
accertare l'insussistenza del vincolo giuridico giustificativo ai fini delle fatture de quibus;
accertare e dichiarare il diritto dell'attrice alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dalla parte attrice per le fatture;
condannare le convenute ciascuna per il loro titolo come per legge alla restituzione delle somme versate a titolo di fatture e al risarcimento dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali subiti dall'attrice e, conseguentemente, al pagamento in favore della parte attrice, della somma di € 20.000,00 (Ventimila/00) ovvero nella somma maggiore
o minore che sarà ritenuta di giustizia il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla domanda sino al soddisfo.
Nell'interesse di Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis: In via pregiudiziale: CP_1 accertare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna convenuta rispetto alla CP_1 domanda formulata dall'attrice. Nel merito, in via subordinata: rigettare integralmente le avverse domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto mandare assolta da ogni CP_1
avversa pretesa. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
Nell'interesse di Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis: In via Controparte_2 pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per omissione o assoluta incertezza del petitum ai sensi dell'art. l'art. 164, comma 4 c.c. In via ulteriormente pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attorea in ragione dell'asimmetria tra il tentaivo di conciliazione e l'atto di citazione. Nel merito: rigettare le avverse domande, e per l'effetto mandare assolta da ogni avversa pretesa. In ogni Controparte_2
caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Nell'interesse di già Voglia l'Ill.mo Giudice adito, IN VIA CP_1 Controparte_6
Co PRELIMINARE, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di , per tutto quanto dedotto ed eccepito;
NEL MERITO, rigettare comunque le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto, per tutto quanto dedotto ed argomentato. Il tutto, con vittoria di compensi e spese di giudizio, con distrazione in favore dei difensori, che se ne dichiarano, fin d'ora, antistatari.
pagina 4 di 12 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
ha citato in giudizio e Controparte_3 CP_1 [...]
per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dai disservizi riguardanti la sua linea telefonica CP_1
ed internet, in particolare, per far accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale delle convenute per non aver provveduto entro i termini contrattualmente previsti a riparare il guasto presso la sede operativa della parte attrice in Roma alla Via della Riva Ostiense n. 16.
A sostegno delle proprie ragioni l'attore ha esposto che è un Controparte_3
prestigioso studio professionale di Architettura e Ingegneria con sede operativa alla Via Riva Ostiense
n. 16; che lo studio ha sottoscritto un abbonamento di telefonia fissa e connessione internet con la compagnia telefonica per l'utenza telefonica 06/5740416; che dopo un primo periodo CP_1
l'utenza ha cessato di funzionare ed ha subito ripetute e costanti interruzioni (addirittura ben diciotto in una stessa giornata); che per dette ragioni la parte attrice ha inviato numerosi solleciti telefonici e comunicazioni, al fine di evitare ulteriori attese e per ottenere rapidamente la risoluzione del problema;
che però la linea telefonica, nonostante ciò, ha continuato ad essere inutilizzabile in quanto non funzionante e che tale gravissimo disservizio ha provocato enormi disagi allo studio professionale ed ai suoi collaboratori in quanto impossibilitati ad operare;
che ha causato, inoltre, un consistente ed evidente danno commerciale e professionale, in quanto lo studio, di fatto, risultava intestatario di un'utenza telefonica di fatto inutilizzabile;
che, per di più, si è determinato un gravissimo danno di immagine, posto che sia i clienti della stessa che i fornitori non riuscivano a mettersi in contatto con la sede perché la linea risultava inattiva sia in entrata che in uscita e lo studio del tutto isolato;
che parte attrice ha comunicato ripetutamente i disservizi ed i malfunzionamenti della linea telefonica e della connessione internet, tramite il call center della convenuta senza ottenere purtroppo alcun risultato e rivolgendosi anche alla ulteriore convenuta proprietaria delle strutture ove il servizio viene erogato;
che nonostante il gravissimo inadempimento descritto, la , del tutto illegittimamente, ha emesso CP_1
e addebitato all'odierna parte attrice, le fatture di consumi mai avvenuti stante la circostanza che non veniva erogato alcun servizio né di fonia né di internet;
che la parte attrice in data 08.05.2015 è stata diffidata al pagamento di somme relative a fatture per servizi mai erogati per un totale di € 224,59
(Duecentoventiquattro/59); che in data 26.01.2015 parte attrice ha presentato istanza al Corecom Lazio per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione nei confronti delle convenute che, tuttavia, ha avuto esito negativo poiché la convenuta ha declinato ogni responsabilità attribuendola in CP_1
via esclusiva alla convenuta già assente, ancorché convocata, nel CP_1 Controparte_7
procedimento di conciliazione;
che parte attrice ha avviato una procedura di mediazione presentata in pagina 5 di 12 data 06.06.2017 che, tuttavia, ha dato esito negativo;
che in data 16.07.2015 la parte attrice ha invitato le controparti alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014 senza ottenere alcuna risposta.
Con comparsa di costituzione del 20.12.2020 si è costituita in giudizio (già CP_1 [...]
esponendo che parte attrice non deduce né fornisce la benché minima prova della CP_7
Con sussistenza di un rapporto contrattuale con;
che è l'unico soggetto che aveva l'obbligo CP_1
contrattuale nei confronti di parte attrice di garantire la fornitura regolare del servizio telefonico ed internet, così come quello di garantire il ripristino del relativo servizio, entro un determinato lasso di tempo stabilito dalle condizioni contrattuali del relativo operatore;
che, per l'effetto, non sussiste la
Co legittimazione passiva di nel presente giudizio.
Con comparsa di costituzione del 28.12.2020 si è costituita in giudizio esponendo CP_1
che in forza di atto di conferimento a rogito notaio rep. 172996, racc. 42175, del 22 Persona_1
dicembre 2004, iscritto nel registro delle imprese il 10 gennaio 2005, (in seguito Controparte_8 trasformatasi in ha acquistato il ramo d'azienda commerciale relativo a tutte le Controparte_2 attività operative già svolte in Italia dalla ed è pertanto succeduta, ai sensi dell'art. 2558 CP_1
c.c., in tutti i rapporti contrattuali già facenti capo a quest'ultima; che dalla data del 1 gennaio 2005, pertanto, è esclusivamente la società a promuovere e commercializzare, nel Controparte_2 territorio nazionale, i servizi di telefonia ed accesso ad internet aventi il marchio , mentre CP_1
l'odierna convenuta che non dispone più della struttura aziendale all'uopo necessaria, CP_1 esercita da allora unicamente l'attività di holding, detentrice di tutte le partecipazioni nelle varie società operanti in Europa;
che in realtà, non può aver concluso alcun contratto, né aver CP_1 determinato il malfunzionamento della linea telefonica e internet intestata all'odierno attore il quale, erroneamente, addebita a una condotta in ipotesi ascrivibile alla distinta società CP_1 [...]
che, per l'effetto, sussiste il difetto di legittimazione passiva dell'odierna convenuta CP_2 CP_1
del tutto estranea al rapporto sostanziale dedotto dall'attore a fondamento delle proprie pretese.
[...]
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 21.01.2021 parte attrice, sulla eccezione della convenuta ha dedotto che ha acquisito ed acquistato e, CP_1 Controparte_2 CP_1 pertanto, ogni rapporto giuridico in essere ivi compreso il contratto dell'attore e ha, altresì, chiesto al giudice di concedere termine per estendere il contraddittorio alla società . Controparte_2
Il giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.01.2021 ha autorizzato la chiamata in causa di Controparte_2
Con comparsa di costituzione del 9.06.2021 si è costituita in giudizio Controparte_2
eccependo la nullità dell'atto di citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum. La società
pagina 6 di 12 convenuta ha esposto che parte attrice si è limitata a dedurre l'esistenza di un generico ed imprecisato disservizio nei servizi di telecomunicazione offerti dalla società convenuta, senza in alcun modo indicare in quale anno e in quale mese gli stessi si siano registrati, rendendo in tal modo impossibile alla poter addurre le opportune difese;
che, altresì, premesso il necessario tentativo Controparte_2
di conciliazione dinanzi al Co.re.com competente per territorio, quale condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale, non è in alcun modo possibile evincere, dall'analisi del tentativo di conciliazione allegato dalla controparte, la sussistenza della necessaria coincidenza delle parti, del petitum, della causa petendi e del quantum indicati nell'istanza con quelli della domanda oggetto del presente giudizio. Nel merito, la convenuta ha affermato la non responsabilità in capo alla Controparte_2 in ordine all'asserito disservizio denunciato da parte attrice, dovendosi al più accertare la
[...] responsabilità del gestore di rete l'allora (oggi ) sulla base del fatto che Controparte_7 CP_1
la fornitura di servizi di telecomunicazione per l'utenza riconducibile a parte attrice, collocata in Roma, al n. 16 della Via Riva Ostiense, è erogata per il tramite di un cavo provvisorio adagiato lungo una ringhiera situata lungo Via Riva Ostiense;
che la gestione di tali cavi, è di esclusiva responsabilità della già e l'eventuale mancato funzionamento della linea telefonica può essere CP_1 CP_7
dipeso unicamente da disservizi ascrivibili a cause estranee alla sfera di dominio della Controparte_2
, essendo imputabili alle infrastrutture di e alla gestione delle stesse, dipendenti
[...] CP_7
esclusivamente dalla stessa . CP_7
All'udienza del 4.02.2022 il giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di asimmetria della mediazione rispetto alla domanda proposta nei confronti della ha invitato le parti a valutare la Controparte_2
possibilità di una soluzione conciliativa e ha assegnato alle parti il termine di 15 giorni per il deposito della domanda di mediazione.
Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, le parti hanno chiesto al giudice di assegnare i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Nelle memorie ex 183, comma 6, c.p.c. ha dedotto che nel rassegnare CP_1 Controparte_2
Con le proprie conclusioni, non ha proposto alcuna domanda riconvenzionale nei confronti di (di pretesa manleva/garanzia ecc.), chiedendone la condanna per i fatti ascritti a , ma si è CP_9
limitata a chiedere il rigetto delle domande proposte contro la stessa e, pertanto, sotto tale profilo, le
Con uniche domande proposte contro rimangono quelle attoree;
che la rete telefonica oggetto di controversia è stata interessata da una serie di guasti, di cui l'ultimo in data 30/11/2014, sui quali è intervenuta l'impresa SIRTI per il ripristino della funzionalità; che in assenza di rapporto negoziale con Con
, non grava sulla stessa alcuna obbligazione relativa alla fornitura dei servizi di telefonia ed internet, né di ripristino del servizio in caso di guasto, restando ferma ed univoca la responsabilità
pagina 7 di 12 dell'operatore, che ha acquisito la linea, di provvedere alla predisposizione della relativa connettività di fonia e dati.
Nelle prime memorie depositate in data 20.12.2022 parte attrice ha chiesto ammettersi in via istruttoria prova per interrogatorio formale e prova per testi.
Nelle seconde memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ha richiamato il contenuto dei Controparte_2
precedenti scritti difensivi e ha dedotto che la fornitura dei servizi di telecomunicazione riconducibili all'utenza intestata a parte attrice era erogata per il tramite di un cavo provvisorio adagiato lungo una ringhiera situata in Roma, nella Via Riva Ostiense, la cui gestione è di esclusiva competenza del gestore di rete, l'allora (oggi ) su cui grava la responsabilità in ordine Controparte_7 CP_1 ad eventuali disservizi derivanti dalla manutenzione dei cavi medesimi a prescindere dall'esistenza o meno di un vincolo contrattuale diretto con l'utente; ha, infine, dedotto che, in ordine agli asseriti danni patiti dall'attore in ragione dei disservizi intervenuti sulla linea telefonica, gli stessi non sono stati in alcun modo provati e, pertanto, lo stesso dovrà ritenersi decaduto dalla prova.
All'udienza del 24.02.2025 il giudice ha respinto perché ritenute inammissibili la prova per interrogatorio formale e per testi dedotta dall'attore nonché la prova per testi dedotta da Controparte_2
nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato
[...] per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2 aprile 2025.
Preliminarmente, l'eccezione sollevata dalla convenuta sul difetto di legittimazione CP_1
passiva di quest'ultima in relazione alle domande formulate da parte attrice è fondata e deve essere accolta. Alla luce della documentazione in atti emerge che il rapporto contrattuale è sorto tra
[...]
e Ingegneria di e Risulta Controparte_3 CP_3 Controparte_2
provato, infatti, che in forza di atto di conferimento a rogito del notaio (rep. 172996, racc. Per_1
42175) del 22.12.2004, iscritto nel registro delle imprese il 10.01.2005, (in seguito Controparte_8 trasformatasi in ha acquistato il ramo d'azienda commerciale relativo a tutte le Controparte_2
attività operative già svolte in Italia dalla (doc. 2 e 4 allegati alla comparsa di CP_1
costituzione di ed è pertanto succeduta, ai sensi dell'art. 2558 c.c., in tutti i rapporti CP_1 contrattuali già facenti capo a quest'ultima; per l'effetto, dal 01.01.2005 è esclusivamente la società
a promuovere e commercializzare, nel territorio nazionale, i servizi di telefonia ed Controparte_2 accesso a internet aventi il marchio mentre esercita, da allora, unicamente CP_1 CP_1
l'attività di holding. Dai documenti allegati emerge incontrovertibilmente, oltre che l'autonomia giuridica tra e anche il soggetto contrattualmente parte del contratto CP_1 Controparte_2
di fornitura di telefonia e adsl stipulato con parte attrice che risulta essere Tanto Controparte_2
premesso, deve concludersi che la società chiamata in giudizio, è soggetto distinto dalla CP_1
pagina 8 di 12 effettiva controparte negoziale dell'attore, e, per tale ragione, deve esserne Controparte_2
dichiarato il difetto di legittimazione passiva.
In primo luogo, l'attore ha chiesto di “accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale delle convenute, ciascuna per il loro titolo come per legge, per non aver provveduto entro i termini contrattualmente previsti a riparare il guasto presso la sede operativa della parte attrice in Roma alla
Via della Riva Ostiense n. 16; accertare e dichiarare la grave violazione delle norme di correttezza e buona fede contrattuali in cui sono incorse le convenute posta l'assoluta indifferenza mostrata alle cure del cliente”.
La domanda non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Il contratto di utenza telefonica (Trib. Roma, 02/05/2017, n. 8536), è inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione (Cass., 02/10/1997, n. 9624; Cass., 28/5/2004, n. 10313; Cass.,
2/12/2002, n. 17041; Cass., 29/4/1997, n. 3686; Cass., 29/11/1978, n. 5613; Trib. Roma, 23/3/1987) e pone a carico del gestore l'obbligo di fornire il servizio (C.d.A. Napoli, 09/03/2021, n. 862) in via continuativa, garantendo altresì all'utente un ripristino tempestivo della eventuale interruzione;
altrettanto pacificamente si ritiene che ogni disagio o disservizio della linea telefonica integri, in astratto, un inadempimento da parte del somministrante (Trib. Avellino, 19/04/2021, n. 630).
Sul punto, la convenuta ha esposto che la linea su cui si appoggia il servizio somministrato CP_1
da allo studio professionale è una linea via cavo su pali lungo la riva ostiense che, Controparte_2 all'epoca dei fatti, è stata interessata da una serie di guasti, di cui l'ultimo in data 30.11.2014 e che “su tali guasti è intervenuta l'impresa SIRTI per il ripristino della funzionalità della linea” (pag. 5
Comparsa di costituzione e risposta).
Obbligata contrattualmente a garantire il servizio nei confronti dell'attore non è però la ma CP_1
la Controparte_2
Tuttavia, se dalle allegazioni di si può arguire che effettivamente si siano verificati dei CP_1
disservizi, non vi è alcuna prova della durata e della frequenza degli stessi.
L'attore non ha fornito alcuna prova in ordine ai disservizi asseritamente patiti neanche con riferimento alle circostanze di tempo in cui gli stessi si sarebbero verificati.
Le allegazioni sul punto sono del tutto generiche, come pure le deduzioni istruttorie (che per questo motivo sono state rigettate, provvedimento che deve essere confermato in questa sede).
Di conseguenza, non è neanche rispettato il principio del contraddittorio, in quanto la terza chiamata non è stata messa nella posizione di poter contraddire. Controparte_2
In secondo luogo, l'attore ha chiesto di “accertare l'insussistenza del vincolo giuridico giustificativo ai fini delle fatture de quibus;
accertare e dichiarare il diritto dell'attrice alla ripetizione delle somme
pagina 9 di 12 indebitamente corrisposte dalla parte attrice per le fatture;
condannare le convenute ciascuna per il loro titolo come per legge alla restituzione delle somme versate a titolo di fatture”.
La domanda sulla ripetizione di quanto già pagato per le fatture emesse non può essere accolta poiché
l'attore non ha fornito prova alcuna né dell'avvenuto pagamento né delle fatture cui il pagamento è riferibile (non è dato sapere l'entità del saldo pagato dall'attore a titolo di fatture né il periodo di riferimento), così come non può essere accolta la domanda volta a dichiarare infondata la pretesa creditoria di relativa alle tre fatture n. 143249022 del 3.11.2014, n. 150195871 del Controparte_2
2.01.2015 e n. 150770462 del 2.03.2015 per complessivi euro 224.59,00 perché non provato da parte attrice che le stesse si riferiscono specificatamente al periodo del disservizio lamentato. L'attore ha affermato di aver comunicato alla convenuta i disservizi ed i malfunzionamenti della linea telefonica e della connessione internet tramite call center e “numerosi solleciti e richiami inviato a mezzo via fax”, tuttavia, anche di ciò non è stata allegata alcuna prova specifica dalla quale si sarebbe potuto desumere il periodo interessato dal guasto alla linea telefonica e internet.
L'attore ha, altresì, chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti per effetto della lesione di diritti inviolabili costituzionalmente garantiti, sub specie del danno esistenziale da stress e disagio causato dal ritardo nell'adempimento e dall'inadempimento. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità
è consolidata nel ritenere che i diritti fondamentali della persona costituiscono sì un “catalogo aperto”, tuttavia, affinché una situazione giuridica soggettiva possa qualificarsi come “diritto fondamentale della persona” è necessario, da un lato, che il fatto illecito abbia privato la vittima del godimento di beni materiali essenziali quoad vitam e, dall'altro, che la limitazione dell'esercizio del diritto menomi la libertà o dignità della persona. L'inadempimento del gestore telefonico tale da impedire l'uso della linea telefonica (qualora fosse stato dimostrato), quale che ne sia la durata, non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniali in quanto il diritto a comunicare con il telefono non è un diritto fondamentale della persona, perché non necessario alla sopravvivenza e l'impedimento dell'uso del telefono non menoma né la dignità, né la libertà dell'essere umano, né costituisce violazione di alcuna libertà costituzionalmente garantita, tanto meno quella di comunicare o lavorare, atteso che il professionista potrebbe servirsi di altri strumenti come, ad esempio, telefoni sostitutivi, telefoni mobili e hotspot dei telefoni cellulari per la connessione internet (Corte di Cassazione, Sez. 6 -
3, Ord. n. 17894 del 27/08/2020). Difatti, in tema di danno da interruzione o malfunzionamento dei servizi di telefonia e connessione internet, la giurisprudenza di legittimità stabilisce che ai fini dell'esclusione del risarcimento del danno non patrimoniale rileva anche “la molteplicità dei mezzi disponibili” per sopperire ai disservizi del gestore telefonico (Cass., Sez. III, sent. n. 15349 del
21.6.2017). In conclusione, pur riconoscendosi il disagio che il malfunzionamento della linea telefonica pagina 10 di 12 e internet possa determinarsi in uno studio professionale, tale inconveniente è inidoneo a raggiungere l'entità dei parametri di gravità e rilevanza fissati dalla Corte di Cassazione al fine della risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.
In ordine al danno patrimoniale lamentato (perdita di chances, calo del fatturato) per la sua risarcibilità
è necessario che il danno cagionato sia grave, superi la normale soglia di tollerabilità e sia provato dalla parte non inadempiente. Secondo la giurisprudenza, “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito” (Cass., Sez. sesta civile, ord. 8 marzo 2018, n. 5613). Nel caso di specie, non è stato adeguatamente sviluppato il profilo della perdita patrimoniale subìta dallo studio di architettura poiché parte attrice non ha allegato prove da cui potersi desumere il danno patito come, ad esempio, il fatturato dei mesi precedenti o dell'anno precedente nello stesso periodo da poter comparare con il fatturato del periodo interessato dal disservizio, al fine di poter dimostrare l'effettiva perdita di guadagno o il calo del giro d'affari.
In ordine alla posizione processuale della convenuta occorre rilevare che tra quest'ultima e CP_1
parte attrice non sussiste alcun rapporto contrattuale poiché il contratto di abbonamento e somministrazione della linea telefonica e di connessione internet è stato stipulato tra CP_3
e Ciò premesso,
[...] Controparte_3 Controparte_2 ha esposto che l'utenza riconducibile a parte attrice è collocata in Roma, al n. 16 Controparte_2
della Via Riva Ostiense;
che, come segnalato dallo studio professionale, la fornitura di servizi di telecomunicazione era erogata per il tramite di un cavo provvisorio adagiato lungo una ringhiera situata lungo Via Riva Ostiense e che la gestione di tali cavi è di esclusiva responsabilità della CP_1
(pag. 7 Comparsa di costituzione e risposta . CP_1
Con In assenza di rapporto negoziale con , non grava sulla stessa alcuna obbligazione relativa alla garanzia della fornitura dei servizi di telefonia ed internet, né di ripristino del servizio entro un determinato termine, previsto dalle Condizioni Generali di Abbonamento stipulate con l'operatore titolare della propria linea di utenza. Unica obbligata, per le obbligazioni nascenti dal contratto di somministrazione stipulato, è la sola controparte contrattuale Controparte_2
pagina 11 di 12 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono da liquidare come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva eseguita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva di e CP_1 CP_1
2) Rigetta tutte le domande proposte dall'attore.
3) Condanna alla Controparte_3
rifusione in favore di tutte le convenute delle spese di lite che liquida in € 3.387,00 a titolo di compenso professionale per ciascuna, tenuto conto dei valori medi per le fasi di studio e trattazione e dei valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale, oltre spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cagliari, 2 aprile 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2270/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Controparte_2
TERZO CHIAMATO
Oggi 2 aprile 2025 ad ore 9.30 innanzi al dott. Nicoletta Leone, sono comparsi:
per l'Avv. Paola Chiovelli oggi sostituita dall'Avv. Andrea Parte_1
Auroni il quale richiama tutte le proprie difese, insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati e non ammessi e in subordine chiede che la causa venga tenuta a decisione;
per e l'Avv. Giuseppe Macciotta oggi sostituito dall'Avv. Ilaria CP_1 Controparte_2
Macciotta la quale richiama tutte le difese in atti, conferma le conclusioni e in subordine richiama le istanze istruttorie;
per gli Avv.ti Salvatore Giovanni e Annalisa Parenti oggi sostituiti dall'Avv. Anna Maria CP_1
Pellegrini la quale fa pieno e integrale riferimento alle note conclusionali depositate, contesta le note
Co avverse ribadendo che non può essere imputata a alcuna responsabilità contrattuale, considerato che l'unico contratto esistente per il servizio telefonico era in essere con si oppone CP_1
all'ammissione delle istanze istruttorie di parte attrice.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
pagina 1 di 12 dott. Nicoletta Leone
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Leone ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2270/2020 promossa da:
Controparte_3
(partita IVA residente in [...] e sede operativa in Roma
[...] P.IVA_1
alla Via Riva Ostiense n. 16 ed ivi elettivamente domiciliato alla Via Cassiodoro n. 1/A presso lo studio dell'AVV. PAOLA CHIOVELLI dalla quale è rappresentato e difeso in virtu' di mandato allegato all'atto di citazione.
ATTORE
Contro
(partita IVA ), con sede in Cagliari, loc. Sa Illetta, s.s. 195 km 2,300 nella CP_1 P.IVA_2 persona dell'amministratore delegato procuratore speciale Dott. elettivamente CP_4 domiciliata in Cagliari, al n. 29 del Viale Armando Diaz, presso lo studio e la persona dell'AVV.
GIUSEPPE MACCIOTTA (C.F. ) che la rappresenta e difende in virtù di C.F._1
procura speciale alle liti apposta in foglio separato
CONVENUTA
già (partita IVA ) con sede in Milano in persona del suo CP_1 CP_5 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore alla Via Gaetano Negri n.
1 - cap. 20123 (mail PEC
; Email_1
CONVENUTA
(partita IVA , con sede in Cagliari, loc. Sa Illetta, s.s. 195 km Controparte_2 P.IVA_4
2,300, nella persona dell'amministratore delegato della Dott. procuratore speciale Dott. CP_1 CP_4
rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta,
[...] dall'Avv. Giuseppe Macciotta, (c.f.: ) C.F._1
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
pagina 3 di 12 Nell'interesse di Controparte_3 CP_3
Piaccia al Tribunale adito, In via principale: accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale delle convenute, ciascuna per il loro titolo come per legge, per non aver provveduto entro
i termini contrattualmente previsti a riparare il guasto presso la sede operativa della parte attrice in
Roma alla Via della Riva Ostiense n. 16; accertare e dichiarare la grave violazione delle norme di correttezza e buona fede contrattuali in cui sono incorse le convenute posta l'assoluta indifferenza mostrata alle cure del cliente;
accertare l'insussistenza del vincolo giuridico giustificativo ai fini delle fatture de quibus;
accertare e dichiarare il diritto dell'attrice alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dalla parte attrice per le fatture;
condannare le convenute ciascuna per il loro titolo come per legge alla restituzione delle somme versate a titolo di fatture e al risarcimento dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali subiti dall'attrice e, conseguentemente, al pagamento in favore della parte attrice, della somma di € 20.000,00 (Ventimila/00) ovvero nella somma maggiore
o minore che sarà ritenuta di giustizia il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla domanda sino al soddisfo.
Nell'interesse di Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis: In via pregiudiziale: CP_1 accertare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna convenuta rispetto alla CP_1 domanda formulata dall'attrice. Nel merito, in via subordinata: rigettare integralmente le avverse domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto mandare assolta da ogni CP_1
avversa pretesa. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
Nell'interesse di Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis: In via Controparte_2 pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per omissione o assoluta incertezza del petitum ai sensi dell'art. l'art. 164, comma 4 c.c. In via ulteriormente pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attorea in ragione dell'asimmetria tra il tentaivo di conciliazione e l'atto di citazione. Nel merito: rigettare le avverse domande, e per l'effetto mandare assolta da ogni avversa pretesa. In ogni Controparte_2
caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Nell'interesse di già Voglia l'Ill.mo Giudice adito, IN VIA CP_1 Controparte_6
Co PRELIMINARE, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di , per tutto quanto dedotto ed eccepito;
NEL MERITO, rigettare comunque le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto, per tutto quanto dedotto ed argomentato. Il tutto, con vittoria di compensi e spese di giudizio, con distrazione in favore dei difensori, che se ne dichiarano, fin d'ora, antistatari.
pagina 4 di 12 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
ha citato in giudizio e Controparte_3 CP_1 [...]
per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dai disservizi riguardanti la sua linea telefonica CP_1
ed internet, in particolare, per far accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale delle convenute per non aver provveduto entro i termini contrattualmente previsti a riparare il guasto presso la sede operativa della parte attrice in Roma alla Via della Riva Ostiense n. 16.
A sostegno delle proprie ragioni l'attore ha esposto che è un Controparte_3
prestigioso studio professionale di Architettura e Ingegneria con sede operativa alla Via Riva Ostiense
n. 16; che lo studio ha sottoscritto un abbonamento di telefonia fissa e connessione internet con la compagnia telefonica per l'utenza telefonica 06/5740416; che dopo un primo periodo CP_1
l'utenza ha cessato di funzionare ed ha subito ripetute e costanti interruzioni (addirittura ben diciotto in una stessa giornata); che per dette ragioni la parte attrice ha inviato numerosi solleciti telefonici e comunicazioni, al fine di evitare ulteriori attese e per ottenere rapidamente la risoluzione del problema;
che però la linea telefonica, nonostante ciò, ha continuato ad essere inutilizzabile in quanto non funzionante e che tale gravissimo disservizio ha provocato enormi disagi allo studio professionale ed ai suoi collaboratori in quanto impossibilitati ad operare;
che ha causato, inoltre, un consistente ed evidente danno commerciale e professionale, in quanto lo studio, di fatto, risultava intestatario di un'utenza telefonica di fatto inutilizzabile;
che, per di più, si è determinato un gravissimo danno di immagine, posto che sia i clienti della stessa che i fornitori non riuscivano a mettersi in contatto con la sede perché la linea risultava inattiva sia in entrata che in uscita e lo studio del tutto isolato;
che parte attrice ha comunicato ripetutamente i disservizi ed i malfunzionamenti della linea telefonica e della connessione internet, tramite il call center della convenuta senza ottenere purtroppo alcun risultato e rivolgendosi anche alla ulteriore convenuta proprietaria delle strutture ove il servizio viene erogato;
che nonostante il gravissimo inadempimento descritto, la , del tutto illegittimamente, ha emesso CP_1
e addebitato all'odierna parte attrice, le fatture di consumi mai avvenuti stante la circostanza che non veniva erogato alcun servizio né di fonia né di internet;
che la parte attrice in data 08.05.2015 è stata diffidata al pagamento di somme relative a fatture per servizi mai erogati per un totale di € 224,59
(Duecentoventiquattro/59); che in data 26.01.2015 parte attrice ha presentato istanza al Corecom Lazio per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione nei confronti delle convenute che, tuttavia, ha avuto esito negativo poiché la convenuta ha declinato ogni responsabilità attribuendola in CP_1
via esclusiva alla convenuta già assente, ancorché convocata, nel CP_1 Controparte_7
procedimento di conciliazione;
che parte attrice ha avviato una procedura di mediazione presentata in pagina 5 di 12 data 06.06.2017 che, tuttavia, ha dato esito negativo;
che in data 16.07.2015 la parte attrice ha invitato le controparti alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014 senza ottenere alcuna risposta.
Con comparsa di costituzione del 20.12.2020 si è costituita in giudizio (già CP_1 [...]
esponendo che parte attrice non deduce né fornisce la benché minima prova della CP_7
Con sussistenza di un rapporto contrattuale con;
che è l'unico soggetto che aveva l'obbligo CP_1
contrattuale nei confronti di parte attrice di garantire la fornitura regolare del servizio telefonico ed internet, così come quello di garantire il ripristino del relativo servizio, entro un determinato lasso di tempo stabilito dalle condizioni contrattuali del relativo operatore;
che, per l'effetto, non sussiste la
Co legittimazione passiva di nel presente giudizio.
Con comparsa di costituzione del 28.12.2020 si è costituita in giudizio esponendo CP_1
che in forza di atto di conferimento a rogito notaio rep. 172996, racc. 42175, del 22 Persona_1
dicembre 2004, iscritto nel registro delle imprese il 10 gennaio 2005, (in seguito Controparte_8 trasformatasi in ha acquistato il ramo d'azienda commerciale relativo a tutte le Controparte_2 attività operative già svolte in Italia dalla ed è pertanto succeduta, ai sensi dell'art. 2558 CP_1
c.c., in tutti i rapporti contrattuali già facenti capo a quest'ultima; che dalla data del 1 gennaio 2005, pertanto, è esclusivamente la società a promuovere e commercializzare, nel Controparte_2 territorio nazionale, i servizi di telefonia ed accesso ad internet aventi il marchio , mentre CP_1
l'odierna convenuta che non dispone più della struttura aziendale all'uopo necessaria, CP_1 esercita da allora unicamente l'attività di holding, detentrice di tutte le partecipazioni nelle varie società operanti in Europa;
che in realtà, non può aver concluso alcun contratto, né aver CP_1 determinato il malfunzionamento della linea telefonica e internet intestata all'odierno attore il quale, erroneamente, addebita a una condotta in ipotesi ascrivibile alla distinta società CP_1 [...]
che, per l'effetto, sussiste il difetto di legittimazione passiva dell'odierna convenuta CP_2 CP_1
del tutto estranea al rapporto sostanziale dedotto dall'attore a fondamento delle proprie pretese.
[...]
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 21.01.2021 parte attrice, sulla eccezione della convenuta ha dedotto che ha acquisito ed acquistato e, CP_1 Controparte_2 CP_1 pertanto, ogni rapporto giuridico in essere ivi compreso il contratto dell'attore e ha, altresì, chiesto al giudice di concedere termine per estendere il contraddittorio alla società . Controparte_2
Il giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.01.2021 ha autorizzato la chiamata in causa di Controparte_2
Con comparsa di costituzione del 9.06.2021 si è costituita in giudizio Controparte_2
eccependo la nullità dell'atto di citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum. La società
pagina 6 di 12 convenuta ha esposto che parte attrice si è limitata a dedurre l'esistenza di un generico ed imprecisato disservizio nei servizi di telecomunicazione offerti dalla società convenuta, senza in alcun modo indicare in quale anno e in quale mese gli stessi si siano registrati, rendendo in tal modo impossibile alla poter addurre le opportune difese;
che, altresì, premesso il necessario tentativo Controparte_2
di conciliazione dinanzi al Co.re.com competente per territorio, quale condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale, non è in alcun modo possibile evincere, dall'analisi del tentativo di conciliazione allegato dalla controparte, la sussistenza della necessaria coincidenza delle parti, del petitum, della causa petendi e del quantum indicati nell'istanza con quelli della domanda oggetto del presente giudizio. Nel merito, la convenuta ha affermato la non responsabilità in capo alla Controparte_2 in ordine all'asserito disservizio denunciato da parte attrice, dovendosi al più accertare la
[...] responsabilità del gestore di rete l'allora (oggi ) sulla base del fatto che Controparte_7 CP_1
la fornitura di servizi di telecomunicazione per l'utenza riconducibile a parte attrice, collocata in Roma, al n. 16 della Via Riva Ostiense, è erogata per il tramite di un cavo provvisorio adagiato lungo una ringhiera situata lungo Via Riva Ostiense;
che la gestione di tali cavi, è di esclusiva responsabilità della già e l'eventuale mancato funzionamento della linea telefonica può essere CP_1 CP_7
dipeso unicamente da disservizi ascrivibili a cause estranee alla sfera di dominio della Controparte_2
, essendo imputabili alle infrastrutture di e alla gestione delle stesse, dipendenti
[...] CP_7
esclusivamente dalla stessa . CP_7
All'udienza del 4.02.2022 il giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di asimmetria della mediazione rispetto alla domanda proposta nei confronti della ha invitato le parti a valutare la Controparte_2
possibilità di una soluzione conciliativa e ha assegnato alle parti il termine di 15 giorni per il deposito della domanda di mediazione.
Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, le parti hanno chiesto al giudice di assegnare i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Nelle memorie ex 183, comma 6, c.p.c. ha dedotto che nel rassegnare CP_1 Controparte_2
Con le proprie conclusioni, non ha proposto alcuna domanda riconvenzionale nei confronti di (di pretesa manleva/garanzia ecc.), chiedendone la condanna per i fatti ascritti a , ma si è CP_9
limitata a chiedere il rigetto delle domande proposte contro la stessa e, pertanto, sotto tale profilo, le
Con uniche domande proposte contro rimangono quelle attoree;
che la rete telefonica oggetto di controversia è stata interessata da una serie di guasti, di cui l'ultimo in data 30/11/2014, sui quali è intervenuta l'impresa SIRTI per il ripristino della funzionalità; che in assenza di rapporto negoziale con Con
, non grava sulla stessa alcuna obbligazione relativa alla fornitura dei servizi di telefonia ed internet, né di ripristino del servizio in caso di guasto, restando ferma ed univoca la responsabilità
pagina 7 di 12 dell'operatore, che ha acquisito la linea, di provvedere alla predisposizione della relativa connettività di fonia e dati.
Nelle prime memorie depositate in data 20.12.2022 parte attrice ha chiesto ammettersi in via istruttoria prova per interrogatorio formale e prova per testi.
Nelle seconde memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ha richiamato il contenuto dei Controparte_2
precedenti scritti difensivi e ha dedotto che la fornitura dei servizi di telecomunicazione riconducibili all'utenza intestata a parte attrice era erogata per il tramite di un cavo provvisorio adagiato lungo una ringhiera situata in Roma, nella Via Riva Ostiense, la cui gestione è di esclusiva competenza del gestore di rete, l'allora (oggi ) su cui grava la responsabilità in ordine Controparte_7 CP_1 ad eventuali disservizi derivanti dalla manutenzione dei cavi medesimi a prescindere dall'esistenza o meno di un vincolo contrattuale diretto con l'utente; ha, infine, dedotto che, in ordine agli asseriti danni patiti dall'attore in ragione dei disservizi intervenuti sulla linea telefonica, gli stessi non sono stati in alcun modo provati e, pertanto, lo stesso dovrà ritenersi decaduto dalla prova.
All'udienza del 24.02.2025 il giudice ha respinto perché ritenute inammissibili la prova per interrogatorio formale e per testi dedotta dall'attore nonché la prova per testi dedotta da Controparte_2
nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato
[...] per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2 aprile 2025.
Preliminarmente, l'eccezione sollevata dalla convenuta sul difetto di legittimazione CP_1
passiva di quest'ultima in relazione alle domande formulate da parte attrice è fondata e deve essere accolta. Alla luce della documentazione in atti emerge che il rapporto contrattuale è sorto tra
[...]
e Ingegneria di e Risulta Controparte_3 CP_3 Controparte_2
provato, infatti, che in forza di atto di conferimento a rogito del notaio (rep. 172996, racc. Per_1
42175) del 22.12.2004, iscritto nel registro delle imprese il 10.01.2005, (in seguito Controparte_8 trasformatasi in ha acquistato il ramo d'azienda commerciale relativo a tutte le Controparte_2
attività operative già svolte in Italia dalla (doc. 2 e 4 allegati alla comparsa di CP_1
costituzione di ed è pertanto succeduta, ai sensi dell'art. 2558 c.c., in tutti i rapporti CP_1 contrattuali già facenti capo a quest'ultima; per l'effetto, dal 01.01.2005 è esclusivamente la società
a promuovere e commercializzare, nel territorio nazionale, i servizi di telefonia ed Controparte_2 accesso a internet aventi il marchio mentre esercita, da allora, unicamente CP_1 CP_1
l'attività di holding. Dai documenti allegati emerge incontrovertibilmente, oltre che l'autonomia giuridica tra e anche il soggetto contrattualmente parte del contratto CP_1 Controparte_2
di fornitura di telefonia e adsl stipulato con parte attrice che risulta essere Tanto Controparte_2
premesso, deve concludersi che la società chiamata in giudizio, è soggetto distinto dalla CP_1
pagina 8 di 12 effettiva controparte negoziale dell'attore, e, per tale ragione, deve esserne Controparte_2
dichiarato il difetto di legittimazione passiva.
In primo luogo, l'attore ha chiesto di “accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale delle convenute, ciascuna per il loro titolo come per legge, per non aver provveduto entro i termini contrattualmente previsti a riparare il guasto presso la sede operativa della parte attrice in Roma alla
Via della Riva Ostiense n. 16; accertare e dichiarare la grave violazione delle norme di correttezza e buona fede contrattuali in cui sono incorse le convenute posta l'assoluta indifferenza mostrata alle cure del cliente”.
La domanda non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Il contratto di utenza telefonica (Trib. Roma, 02/05/2017, n. 8536), è inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione (Cass., 02/10/1997, n. 9624; Cass., 28/5/2004, n. 10313; Cass.,
2/12/2002, n. 17041; Cass., 29/4/1997, n. 3686; Cass., 29/11/1978, n. 5613; Trib. Roma, 23/3/1987) e pone a carico del gestore l'obbligo di fornire il servizio (C.d.A. Napoli, 09/03/2021, n. 862) in via continuativa, garantendo altresì all'utente un ripristino tempestivo della eventuale interruzione;
altrettanto pacificamente si ritiene che ogni disagio o disservizio della linea telefonica integri, in astratto, un inadempimento da parte del somministrante (Trib. Avellino, 19/04/2021, n. 630).
Sul punto, la convenuta ha esposto che la linea su cui si appoggia il servizio somministrato CP_1
da allo studio professionale è una linea via cavo su pali lungo la riva ostiense che, Controparte_2 all'epoca dei fatti, è stata interessata da una serie di guasti, di cui l'ultimo in data 30.11.2014 e che “su tali guasti è intervenuta l'impresa SIRTI per il ripristino della funzionalità della linea” (pag. 5
Comparsa di costituzione e risposta).
Obbligata contrattualmente a garantire il servizio nei confronti dell'attore non è però la ma CP_1
la Controparte_2
Tuttavia, se dalle allegazioni di si può arguire che effettivamente si siano verificati dei CP_1
disservizi, non vi è alcuna prova della durata e della frequenza degli stessi.
L'attore non ha fornito alcuna prova in ordine ai disservizi asseritamente patiti neanche con riferimento alle circostanze di tempo in cui gli stessi si sarebbero verificati.
Le allegazioni sul punto sono del tutto generiche, come pure le deduzioni istruttorie (che per questo motivo sono state rigettate, provvedimento che deve essere confermato in questa sede).
Di conseguenza, non è neanche rispettato il principio del contraddittorio, in quanto la terza chiamata non è stata messa nella posizione di poter contraddire. Controparte_2
In secondo luogo, l'attore ha chiesto di “accertare l'insussistenza del vincolo giuridico giustificativo ai fini delle fatture de quibus;
accertare e dichiarare il diritto dell'attrice alla ripetizione delle somme
pagina 9 di 12 indebitamente corrisposte dalla parte attrice per le fatture;
condannare le convenute ciascuna per il loro titolo come per legge alla restituzione delle somme versate a titolo di fatture”.
La domanda sulla ripetizione di quanto già pagato per le fatture emesse non può essere accolta poiché
l'attore non ha fornito prova alcuna né dell'avvenuto pagamento né delle fatture cui il pagamento è riferibile (non è dato sapere l'entità del saldo pagato dall'attore a titolo di fatture né il periodo di riferimento), così come non può essere accolta la domanda volta a dichiarare infondata la pretesa creditoria di relativa alle tre fatture n. 143249022 del 3.11.2014, n. 150195871 del Controparte_2
2.01.2015 e n. 150770462 del 2.03.2015 per complessivi euro 224.59,00 perché non provato da parte attrice che le stesse si riferiscono specificatamente al periodo del disservizio lamentato. L'attore ha affermato di aver comunicato alla convenuta i disservizi ed i malfunzionamenti della linea telefonica e della connessione internet tramite call center e “numerosi solleciti e richiami inviato a mezzo via fax”, tuttavia, anche di ciò non è stata allegata alcuna prova specifica dalla quale si sarebbe potuto desumere il periodo interessato dal guasto alla linea telefonica e internet.
L'attore ha, altresì, chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti per effetto della lesione di diritti inviolabili costituzionalmente garantiti, sub specie del danno esistenziale da stress e disagio causato dal ritardo nell'adempimento e dall'inadempimento. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità
è consolidata nel ritenere che i diritti fondamentali della persona costituiscono sì un “catalogo aperto”, tuttavia, affinché una situazione giuridica soggettiva possa qualificarsi come “diritto fondamentale della persona” è necessario, da un lato, che il fatto illecito abbia privato la vittima del godimento di beni materiali essenziali quoad vitam e, dall'altro, che la limitazione dell'esercizio del diritto menomi la libertà o dignità della persona. L'inadempimento del gestore telefonico tale da impedire l'uso della linea telefonica (qualora fosse stato dimostrato), quale che ne sia la durata, non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniali in quanto il diritto a comunicare con il telefono non è un diritto fondamentale della persona, perché non necessario alla sopravvivenza e l'impedimento dell'uso del telefono non menoma né la dignità, né la libertà dell'essere umano, né costituisce violazione di alcuna libertà costituzionalmente garantita, tanto meno quella di comunicare o lavorare, atteso che il professionista potrebbe servirsi di altri strumenti come, ad esempio, telefoni sostitutivi, telefoni mobili e hotspot dei telefoni cellulari per la connessione internet (Corte di Cassazione, Sez. 6 -
3, Ord. n. 17894 del 27/08/2020). Difatti, in tema di danno da interruzione o malfunzionamento dei servizi di telefonia e connessione internet, la giurisprudenza di legittimità stabilisce che ai fini dell'esclusione del risarcimento del danno non patrimoniale rileva anche “la molteplicità dei mezzi disponibili” per sopperire ai disservizi del gestore telefonico (Cass., Sez. III, sent. n. 15349 del
21.6.2017). In conclusione, pur riconoscendosi il disagio che il malfunzionamento della linea telefonica pagina 10 di 12 e internet possa determinarsi in uno studio professionale, tale inconveniente è inidoneo a raggiungere l'entità dei parametri di gravità e rilevanza fissati dalla Corte di Cassazione al fine della risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.
In ordine al danno patrimoniale lamentato (perdita di chances, calo del fatturato) per la sua risarcibilità
è necessario che il danno cagionato sia grave, superi la normale soglia di tollerabilità e sia provato dalla parte non inadempiente. Secondo la giurisprudenza, “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito” (Cass., Sez. sesta civile, ord. 8 marzo 2018, n. 5613). Nel caso di specie, non è stato adeguatamente sviluppato il profilo della perdita patrimoniale subìta dallo studio di architettura poiché parte attrice non ha allegato prove da cui potersi desumere il danno patito come, ad esempio, il fatturato dei mesi precedenti o dell'anno precedente nello stesso periodo da poter comparare con il fatturato del periodo interessato dal disservizio, al fine di poter dimostrare l'effettiva perdita di guadagno o il calo del giro d'affari.
In ordine alla posizione processuale della convenuta occorre rilevare che tra quest'ultima e CP_1
parte attrice non sussiste alcun rapporto contrattuale poiché il contratto di abbonamento e somministrazione della linea telefonica e di connessione internet è stato stipulato tra CP_3
e Ciò premesso,
[...] Controparte_3 Controparte_2 ha esposto che l'utenza riconducibile a parte attrice è collocata in Roma, al n. 16 Controparte_2
della Via Riva Ostiense;
che, come segnalato dallo studio professionale, la fornitura di servizi di telecomunicazione era erogata per il tramite di un cavo provvisorio adagiato lungo una ringhiera situata lungo Via Riva Ostiense e che la gestione di tali cavi è di esclusiva responsabilità della CP_1
(pag. 7 Comparsa di costituzione e risposta . CP_1
Con In assenza di rapporto negoziale con , non grava sulla stessa alcuna obbligazione relativa alla garanzia della fornitura dei servizi di telefonia ed internet, né di ripristino del servizio entro un determinato termine, previsto dalle Condizioni Generali di Abbonamento stipulate con l'operatore titolare della propria linea di utenza. Unica obbligata, per le obbligazioni nascenti dal contratto di somministrazione stipulato, è la sola controparte contrattuale Controparte_2
pagina 11 di 12 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono da liquidare come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva eseguita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva di e CP_1 CP_1
2) Rigetta tutte le domande proposte dall'attore.
3) Condanna alla Controparte_3
rifusione in favore di tutte le convenute delle spese di lite che liquida in € 3.387,00 a titolo di compenso professionale per ciascuna, tenuto conto dei valori medi per le fasi di studio e trattazione e dei valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale, oltre spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cagliari, 2 aprile 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
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