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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 2794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2794 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6632/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MA EN Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI TI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
RI LL, giusta delega in atti e
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Parte_2 CodiceFiscale_2
Gobbi, giusta delega in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 22.5.2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) la casa familiare sita Roma, via Tor
Tre Teste 201 è assegnata alla Sig.ra con tutto quanto in essa contenuto, e il Sig. Parte_1 Pt_2
se ne è allontanato asportando i propri beni personali;
3) il figlio minorenne è affidato Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne, ad eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte separatamente nei periodi di permanenza del minore presso ciascuno di loro,
impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita,
seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4) il figlio minorenne è collocato presso l'abitazione familiare, sita Per_1
in Roma, via Tor Tre Teste 201, assegnata alla madre;
5) starà con i genitori a fine settimana Per_1
alternati, dal sabato mattina alla domenica sera dopo la cena, ovvero trascorrerà un fine settimana con il papà ed uno con la mamma compatibilmente con le esigenze del figlio;
6) Nel corso della settimana i genitori si ripartiranno i giorni con il figlio minorenne come segue: durante l'anno scolastico: da lunedì al venerdì con la mamma;
7) nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo): starà con la mamma, tuttavia, Per_1
compatibilmente con le esigenze del figlio e con gli impegni lavorativi dei genitori, potrà andare dal padre per parte o per l' intero periodo. 8) Durante le vacanze estive e festività: due settimane consecutive con ciascun genitore da comunicarsi entro UN MESE PRIMA all'altro genitore;
9) Per
le vacanze da solo o con amici o gite scolastiche: UN MESE PRIMA IL GENITORE
COLLOCATAORIO LO COMUNICHERA' ALL'ALTRO CHIEDENDONE L'ASSENSO; 10)
Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali: verranno trascorsi dal figlio ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitori;
vacanze scolastiche natalizie (dalla fine delle lezioni all'Epifania): con la mamma;
Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività): con la mamma ad eccezione della festività di Pasqua e Pasquetta che verranno trascorse ad anni alternati con l'uno o con l'altro genitore;
11) Ponti primaverili, 2 giugno, altre festività nel corso dell'anno: verranno trascorsi dal figlio ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore;
12) la madre, continuerà ad occuparsi di accompagnare e riprendere il figlio da scuola e dalle attività extrascolastiche (pallavolo), nonché per vedere gli amici;
13) in caso di impedimento/assenza della madre, le parti concordano che per accompagnare e/o riprendere alle attività sopra indicate, ovvero a quelle ulteriori a cui Per_1
parteciperà, verranno delegate le sorelle ed il fratello di ( e , Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
qualora il ragazzo non possa provvedere muovendosi in autonomia;
14) il Sig. a titolo di Pt_2
contributo per il mantenimento di verserà alla Sig.ra la somma mensile di euro Per_1 Parte_1
400,00 oltre alla rivalutazione monetaria automatica secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto aperto presso Banca
Intesa San Paolo IBAN [...] 000 000 11438; 15) i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie in favore del figlio, come di seguito indicate: spese straordinarie subordinate al consenso preventivo di entrambi i genitori: viaggi di istruzione, corsi di lingua e/o attività artistiche, corsi di informatica, vacanze trascorse autonomamente, spese di acquisto e di manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto); attività
sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica, ulteriore rispetto a quella già svolta;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche,
visite specialistiche, cicli di psicoterapia;
iscrizione e contributi per cicli di scuola non dell'obbligo,
iscrizione, rette e contributi di scuole private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette,
contribuiti e spese di vitto e alloggiative fuori sede, ripetizioni;
spese per iscrizioni, rette, contributi,
vitto e alloggio, per cicli di studi presso università/istituzioni pubbliche e private ove fuori sede, e anche all'estero, con residenza sia presso abitazioni private che alloggi di università/istituzioni, e tutti gli altri esborsi riferentesi direttamente e/o indirettamente al completamento dei cicli di studi;
spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori:
libri scolastici e/o universitari, e/o per altri cicli di studi;
spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo, assicurazione, revisioni per il mezzo di trasporto. Per quanto non previsto nei precedenti punti, ed anche per le modalità di rimborso delle spese al genitore che le avrà anticipate per intero, i coniugi faranno riferimento al
Protocollo del Tribunale di Roma, ferma restando la ripartizione nella misura del 50% a carico di ciascuno e fatto salvo quanto diversamente pattuito tra le parti con il presente atto. 16) Il cane attualmente convivente con la famiglia rimarrà a vivere con la sig.ra ed i figli Parte_1
conviventi, nella casa familiare di Via Tor Tre Teste;
i sig.ri e contribuiranno Parte_1 Pt_2
nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il cane, così di seguito regolamentate.
Spese straordinarie subordinate al consenso preventivo di entrambi: spese veterinarie, spese per interventi chirurgici ed esami diagnostici, spese mediche di degenza per interventi presso cliniche veterinarie, analisi cliniche, visite specialistiche, ed ogni altra spesa inerente il cane;
spese straordinarie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili, 17) considerato quanto dichiarato e concordato tra le parti nei punti e) ed f) della premessa e tenuto conto della attuale situazione reddituale delle parti, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra un contributo al suo Pt_2 Parte_1
mantenimento, pari ad euro 200,00 mensili, oltre alla rivalutazione monetaria automatica secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente conto aperto presso Banca Intesa San Paolo IBAN [...]
000 000 11438; 18) le parti si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, e/o di altro documento valido per l'espatrio anche necessari al figlio.
Il Giudice relatore, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa acquisizione del parere favorevole del P.M.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti e della prole.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
PRONUNCIA la separazione tra le parti coniugate in Roma il 21.2.1993), (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.00102, Parte I, Serie 02, dell'anno 1993);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice La Presidente
NI TI MA EN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MA EN Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI TI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
RI LL, giusta delega in atti e
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Parte_2 CodiceFiscale_2
Gobbi, giusta delega in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 22.5.2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) la casa familiare sita Roma, via Tor
Tre Teste 201 è assegnata alla Sig.ra con tutto quanto in essa contenuto, e il Sig. Parte_1 Pt_2
se ne è allontanato asportando i propri beni personali;
3) il figlio minorenne è affidato Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne, ad eccezione delle decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte separatamente nei periodi di permanenza del minore presso ciascuno di loro,
impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita,
seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4) il figlio minorenne è collocato presso l'abitazione familiare, sita Per_1
in Roma, via Tor Tre Teste 201, assegnata alla madre;
5) starà con i genitori a fine settimana Per_1
alternati, dal sabato mattina alla domenica sera dopo la cena, ovvero trascorrerà un fine settimana con il papà ed uno con la mamma compatibilmente con le esigenze del figlio;
6) Nel corso della settimana i genitori si ripartiranno i giorni con il figlio minorenne come segue: durante l'anno scolastico: da lunedì al venerdì con la mamma;
7) nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo): starà con la mamma, tuttavia, Per_1
compatibilmente con le esigenze del figlio e con gli impegni lavorativi dei genitori, potrà andare dal padre per parte o per l' intero periodo. 8) Durante le vacanze estive e festività: due settimane consecutive con ciascun genitore da comunicarsi entro UN MESE PRIMA all'altro genitore;
9) Per
le vacanze da solo o con amici o gite scolastiche: UN MESE PRIMA IL GENITORE
COLLOCATAORIO LO COMUNICHERA' ALL'ALTRO CHIEDENDONE L'ASSENSO; 10)
Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali: verranno trascorsi dal figlio ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitori;
vacanze scolastiche natalizie (dalla fine delle lezioni all'Epifania): con la mamma;
Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività): con la mamma ad eccezione della festività di Pasqua e Pasquetta che verranno trascorse ad anni alternati con l'uno o con l'altro genitore;
11) Ponti primaverili, 2 giugno, altre festività nel corso dell'anno: verranno trascorsi dal figlio ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore;
12) la madre, continuerà ad occuparsi di accompagnare e riprendere il figlio da scuola e dalle attività extrascolastiche (pallavolo), nonché per vedere gli amici;
13) in caso di impedimento/assenza della madre, le parti concordano che per accompagnare e/o riprendere alle attività sopra indicate, ovvero a quelle ulteriori a cui Per_1
parteciperà, verranno delegate le sorelle ed il fratello di ( e , Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
qualora il ragazzo non possa provvedere muovendosi in autonomia;
14) il Sig. a titolo di Pt_2
contributo per il mantenimento di verserà alla Sig.ra la somma mensile di euro Per_1 Parte_1
400,00 oltre alla rivalutazione monetaria automatica secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto aperto presso Banca
Intesa San Paolo IBAN [...] 000 000 11438; 15) i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie in favore del figlio, come di seguito indicate: spese straordinarie subordinate al consenso preventivo di entrambi i genitori: viaggi di istruzione, corsi di lingua e/o attività artistiche, corsi di informatica, vacanze trascorse autonomamente, spese di acquisto e di manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto); attività
sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica, ulteriore rispetto a quella già svolta;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche,
visite specialistiche, cicli di psicoterapia;
iscrizione e contributi per cicli di scuola non dell'obbligo,
iscrizione, rette e contributi di scuole private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette,
contribuiti e spese di vitto e alloggiative fuori sede, ripetizioni;
spese per iscrizioni, rette, contributi,
vitto e alloggio, per cicli di studi presso università/istituzioni pubbliche e private ove fuori sede, e anche all'estero, con residenza sia presso abitazioni private che alloggi di università/istituzioni, e tutti gli altri esborsi riferentesi direttamente e/o indirettamente al completamento dei cicli di studi;
spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori:
libri scolastici e/o universitari, e/o per altri cicli di studi;
spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo, assicurazione, revisioni per il mezzo di trasporto. Per quanto non previsto nei precedenti punti, ed anche per le modalità di rimborso delle spese al genitore che le avrà anticipate per intero, i coniugi faranno riferimento al
Protocollo del Tribunale di Roma, ferma restando la ripartizione nella misura del 50% a carico di ciascuno e fatto salvo quanto diversamente pattuito tra le parti con il presente atto. 16) Il cane attualmente convivente con la famiglia rimarrà a vivere con la sig.ra ed i figli Parte_1
conviventi, nella casa familiare di Via Tor Tre Teste;
i sig.ri e contribuiranno Parte_1 Pt_2
nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il cane, così di seguito regolamentate.
Spese straordinarie subordinate al consenso preventivo di entrambi: spese veterinarie, spese per interventi chirurgici ed esami diagnostici, spese mediche di degenza per interventi presso cliniche veterinarie, analisi cliniche, visite specialistiche, ed ogni altra spesa inerente il cane;
spese straordinarie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili, 17) considerato quanto dichiarato e concordato tra le parti nei punti e) ed f) della premessa e tenuto conto della attuale situazione reddituale delle parti, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra un contributo al suo Pt_2 Parte_1
mantenimento, pari ad euro 200,00 mensili, oltre alla rivalutazione monetaria automatica secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente conto aperto presso Banca Intesa San Paolo IBAN [...]
000 000 11438; 18) le parti si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, e/o di altro documento valido per l'espatrio anche necessari al figlio.
Il Giudice relatore, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa acquisizione del parere favorevole del P.M.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti e della prole.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
PRONUNCIA la separazione tra le parti coniugate in Roma il 21.2.1993), (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.00102, Parte I, Serie 02, dell'anno 1993);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice La Presidente
NI TI MA EN