Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 22/01/2026, n. 908
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Decadenza ex art. 1, comma 161, L. n. 296/2006

    Il giudice ha ritenuto non fondata la decadenza poiché l'avviso di accertamento è stato notificato il 17.10.2024, e trattandosi di accertamento per omessa dichiarazione, il termine di cinque anni previsto a pena di decadenza scade il 31.12.2024.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale

    Il giudice ha ritenuto non fondata la prescrizione poiché l'avviso di accertamento è stato notificato il 17.10.2024, e trattandosi di accertamento per omessa dichiarazione, il termine di cinque anni scade il 31.12.2024. Inoltre, il termine di prescrizione quinquennale scade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato e non decorre dal momento dell'omissione del versamento ma dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento avrebbe dovuto essere effettuato.

  • Accolto
    Mancanza del presupposto impositivo

    Il giudice ha ritenuto la doglianza non fondata quanto alla richiesta pro quota, poiché la responsabilità per il pagamento della TARI è solidale. Il motivo è invece fondato relativamente ai periodi in cui gli immobili risultano essere stati detenuti da altri, essendo il conduttore tenuto al pagamento dell'imposta.

  • Rigettato
    Erronea qualificazione dell'immobile

    Il motivo non è fondato, non risultando che la differenza di classificazione abbia comportato una erronea determinazione dell'imposta.

  • Rigettato
    Errata applicazione del meccanismo di calcolo e delle sanzioni

    Il motivo non è fondato, poiché le sanzioni risultano determinate in conformità alla legge e il ricorrente non evidenzia puntualmente le lamentate erroneità.

  • Accolto
    Mancanza del presupposto impositivo per immobili locati

    Il giudice ha ritenuto il motivo fondato relativamente ai periodi in cui gli immobili risultano essere stati detenuti da altri, essendo il conduttore tenuto al pagamento dell'imposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 22/01/2026, n. 908
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 908
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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