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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 22/01/2026, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 908/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente e Relatore
PEDICINI ETTORE, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 703/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435254 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435254 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435254 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435254 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435254 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435254 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 516/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente sopra generalizzato ha impugnato l'avviso di accertamento in oggetto chiedendone l'annullamento, o comunque la riduzione delle imposte pretese, in base ai motivi appresso esaminati.
Roma Capitale si è costituita in giudizio soltanto in data 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente deduce la decadenza ex art. 1, comma 161, L. n. 296 /2006: a suo dire Roma Capitale è decaduta dal diritto di notificare l'avviso di accertamento per l'annualità 2018, essendo trascorso il termine ultimo del 31 dicembre 2023.
Il motivo non è fondato.
Poiché l'avviso di accertamento è stato notificato il 17.10.2024 non è ravvisabile alcuna decadenza in quanto, trattandosi di accertamento per omessa dichiarazione, il termine di cinque anni previsto a pena di decadenza è scaduto il 31.12.2024, dovendo la dichiarazione essere presentata nell'anno 2019.
°°°
Con il secondo motivo parte ricorrente eccepisce l'Intervenuta prescrizione quinquennale: a suo dire il diritto di Roma Capitale a richiedere il tributo per le annualità 2018 e primo semestre 2019 è prescritto, in quanto la TARI è soggetta al termine di prescrizione quinquennale.
Il motivo non è fondato.
Poiché l'avviso di accertamento è stato notificato il 17.10.2024 non è ravvisabile alcuna prescrizione in quanto, trattandosi di accertamento per omessa dichiarazione, il termine di cinque anni previsto a pena di decadenza è scaduto il 31.12.2024, dovendo la dichiarazione essere presentata nell'anno 2019. In ogni caso va rilevato che il termine di prescrizione quinquennale scade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato e non decorre dal momento della omissione del versamento ma dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento avrebbe dovuto essere effettuato.
°°°
Con un ulteriore motivo il ricorrente deduce la mancanza del presupposto impositivo: sia perché essendo egli proprietario per la quota di un quarto degli immobili, l'imposta non avrebbe dovuto essere richiesta a lui per intero ma soltanto pro quota, sia perché in alcuni periodi, come risulta dai contratti di locazione prodotti, gli immobili risultano essere stati locati a terzi soggetti.
Il motivo è parzialmente fondato.
Non è fondato con riferimento alla doglianza concernente la richiesta dell'imposte per intero anziché pro quota, essendo egli proprietario soltanto per un quarto, dal momento che la responsabilità per il pagamento dell'imposta per la TARI, al contrario di quello per IMU, è solidale trattandosi di un servizio concernente l'immobile utilizzato che, fino a prova contraria, si deve ritenere utilizzato per intero da tutti i comproprietari che pertanto rispondono in solido per il pagamento dell'imposta. Il Comune può pertanto rivolgersi a ciascuno di loro per chiedere l'intero, ferma la possibilità di ripartire diversamente l'imposta tra di loro nel modo ritenuto più opportuno.
Il motivo è invece fondato relativamente ai periodi in cui, in base ai contratti di locazione prodotti, gli immobili risultano essere stati detenuti da altri, essendo il conduttore tenuto al pagamento dell'imposta.
Gli immobili concessi in locazione e i soggetti interessati dalla locazione sono:
Immobile sito in Roma, Indirizzo_1, identificato al N.C.E.U del Comune di Roma al Daticatastali_1. Daticatastali_1: concesso in locazione alla Società_1 srl con contratto stipulato in data 30.9.2016 e risolto in data 19.4.2019; poi Concesso in locazione al Sig. Nominativo_2, con contratto di locazione registrato dal 01.12.2019.
Unità immobiliare sita in Roma, Indirizzo_1, identificata al N.C.E.U del Comune di Roma al Daticatastali_2, Daticatastali_2:
Concessa in locazione alla Sig.ra Nominativo_3, con contratto di locazione stipulato in data 16.3.2016 risolto in data 22.05.2020 e successivamente concessa in locazione al Sig. Nominativo_4, con contratto di locazione registrato dal 12.06.2020.
°°°
Con un ulteriore motivo parte ricorrente deduce poi l'erronea qualificazione dell'immobile: argomenta che l'immobile è stato erroneamente classificato nella categoria catastale 11 (Banche, istituti di credito, studi professionali), mentre appartiene alla categoria C/6, con conseguente errore nel calcolo del tributo.
Il motivo non è fondato, non risultando che la differenza di classificazione abbia comportato una erronea determinazione dell'imposta.
°°°
Con un ulteriore motivo parte ricorrente deduce l'errata applicazione del meccanismo di calcolo e delle sanzioni: argomenta che sono presenti errori nel calcolo delle somme dovute e delle sanzioni applicate, anche alla luce della Legge 9 agosto 2023, n. 111.
Il motivo non è fondato.
Le sanzioni risultano determinate in conformità alla legge mentre parte ricorrente non evidenzia puntualmente le lamentate erroneità.
°°°
Il ricorso va pertanto parzialmente accolto.
Equa, stante l'esito del giudizio, la totale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33
In parziale accoglimento del ricorso annulla l'avviso di accertamento impugnato limitatamente agli immobili oggetto di locazione per i periodi di durata della locazione, così come spiegato in motivazione;
dispone la corrispondente riduzione delle sanzioni irrogate;
dichiara totalmente compensate tra le parti le spese processuali.
Roma 21.1.2026 Il Presidente rel.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente e Relatore
PEDICINI ETTORE, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 703/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435254 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435254 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435254 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435254 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435254 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401435254 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 516/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente sopra generalizzato ha impugnato l'avviso di accertamento in oggetto chiedendone l'annullamento, o comunque la riduzione delle imposte pretese, in base ai motivi appresso esaminati.
Roma Capitale si è costituita in giudizio soltanto in data 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente deduce la decadenza ex art. 1, comma 161, L. n. 296 /2006: a suo dire Roma Capitale è decaduta dal diritto di notificare l'avviso di accertamento per l'annualità 2018, essendo trascorso il termine ultimo del 31 dicembre 2023.
Il motivo non è fondato.
Poiché l'avviso di accertamento è stato notificato il 17.10.2024 non è ravvisabile alcuna decadenza in quanto, trattandosi di accertamento per omessa dichiarazione, il termine di cinque anni previsto a pena di decadenza è scaduto il 31.12.2024, dovendo la dichiarazione essere presentata nell'anno 2019.
°°°
Con il secondo motivo parte ricorrente eccepisce l'Intervenuta prescrizione quinquennale: a suo dire il diritto di Roma Capitale a richiedere il tributo per le annualità 2018 e primo semestre 2019 è prescritto, in quanto la TARI è soggetta al termine di prescrizione quinquennale.
Il motivo non è fondato.
Poiché l'avviso di accertamento è stato notificato il 17.10.2024 non è ravvisabile alcuna prescrizione in quanto, trattandosi di accertamento per omessa dichiarazione, il termine di cinque anni previsto a pena di decadenza è scaduto il 31.12.2024, dovendo la dichiarazione essere presentata nell'anno 2019. In ogni caso va rilevato che il termine di prescrizione quinquennale scade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato e non decorre dal momento della omissione del versamento ma dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento avrebbe dovuto essere effettuato.
°°°
Con un ulteriore motivo il ricorrente deduce la mancanza del presupposto impositivo: sia perché essendo egli proprietario per la quota di un quarto degli immobili, l'imposta non avrebbe dovuto essere richiesta a lui per intero ma soltanto pro quota, sia perché in alcuni periodi, come risulta dai contratti di locazione prodotti, gli immobili risultano essere stati locati a terzi soggetti.
Il motivo è parzialmente fondato.
Non è fondato con riferimento alla doglianza concernente la richiesta dell'imposte per intero anziché pro quota, essendo egli proprietario soltanto per un quarto, dal momento che la responsabilità per il pagamento dell'imposta per la TARI, al contrario di quello per IMU, è solidale trattandosi di un servizio concernente l'immobile utilizzato che, fino a prova contraria, si deve ritenere utilizzato per intero da tutti i comproprietari che pertanto rispondono in solido per il pagamento dell'imposta. Il Comune può pertanto rivolgersi a ciascuno di loro per chiedere l'intero, ferma la possibilità di ripartire diversamente l'imposta tra di loro nel modo ritenuto più opportuno.
Il motivo è invece fondato relativamente ai periodi in cui, in base ai contratti di locazione prodotti, gli immobili risultano essere stati detenuti da altri, essendo il conduttore tenuto al pagamento dell'imposta.
Gli immobili concessi in locazione e i soggetti interessati dalla locazione sono:
Immobile sito in Roma, Indirizzo_1, identificato al N.C.E.U del Comune di Roma al Daticatastali_1. Daticatastali_1: concesso in locazione alla Società_1 srl con contratto stipulato in data 30.9.2016 e risolto in data 19.4.2019; poi Concesso in locazione al Sig. Nominativo_2, con contratto di locazione registrato dal 01.12.2019.
Unità immobiliare sita in Roma, Indirizzo_1, identificata al N.C.E.U del Comune di Roma al Daticatastali_2, Daticatastali_2:
Concessa in locazione alla Sig.ra Nominativo_3, con contratto di locazione stipulato in data 16.3.2016 risolto in data 22.05.2020 e successivamente concessa in locazione al Sig. Nominativo_4, con contratto di locazione registrato dal 12.06.2020.
°°°
Con un ulteriore motivo parte ricorrente deduce poi l'erronea qualificazione dell'immobile: argomenta che l'immobile è stato erroneamente classificato nella categoria catastale 11 (Banche, istituti di credito, studi professionali), mentre appartiene alla categoria C/6, con conseguente errore nel calcolo del tributo.
Il motivo non è fondato, non risultando che la differenza di classificazione abbia comportato una erronea determinazione dell'imposta.
°°°
Con un ulteriore motivo parte ricorrente deduce l'errata applicazione del meccanismo di calcolo e delle sanzioni: argomenta che sono presenti errori nel calcolo delle somme dovute e delle sanzioni applicate, anche alla luce della Legge 9 agosto 2023, n. 111.
Il motivo non è fondato.
Le sanzioni risultano determinate in conformità alla legge mentre parte ricorrente non evidenzia puntualmente le lamentate erroneità.
°°°
Il ricorso va pertanto parzialmente accolto.
Equa, stante l'esito del giudizio, la totale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33
In parziale accoglimento del ricorso annulla l'avviso di accertamento impugnato limitatamente agli immobili oggetto di locazione per i periodi di durata della locazione, così come spiegato in motivazione;
dispone la corrispondente riduzione delle sanzioni irrogate;
dichiara totalmente compensate tra le parti le spese processuali.
Roma 21.1.2026 Il Presidente rel.