CA
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/03/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 757/2020 R.G., tra:
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), e , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Dario Visconti, C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Palermo, via Villa Sperlinga n. 13 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellanti,
e
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro C.F._3
Palmigiano, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Palermo, via R. Wagner n. 9 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuto.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 aprile 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note depositate il 02 ed il 19 aprile 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
proponevano appello avverso la sentenza n. 1515/2020 Reg. Sent.,
[...] del 19 maggio 2020, pubblicata il 25 maggio 2020, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 6581/2015 R.G..
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 aprile 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
evocava in giudizio e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 dinanzi al Tribunale di Palermo esponendo:
- di essere creditrice di per la somma complessiva di Parte_1
€225.655,00, relativa a due versamenti, del 28 agosto 2008 e del 19 gennaio 2009, rispettivamente di €145.655,21 ed €80.000,00, privi di causa, eseguiti sul conto corrente della donna dal marito Pt_2
prelevando indebitamente i relativi fondi dai conti dell'attore;
[...]
- di aver ottenuto al riguardo l'emissione, da parte del Tribunale di Palermo, in data 15 gennaio 2015 (R.G. 293/2015) di decreto ingiuntivo
2 ai danni della per l'importo di €225.655,00, oltre accessori, non Pt_1 opposto nei termini di legge e, dunque, divenuto esecutivo;
- che, tra il 2008 ed il 2009, la convenuta aveva posto in essere una serie di operazioni volte a sottrarre i beni alla garanzia dei creditori;
- che, in particolare, con atto del 05 dicembre 2014, i coniugi
[...]
avevano costituito un fondo patrimoniale ex art. 167 c.c., Persona_1 destinando una serie di immobili a far fronte ai bisogni della famiglia;
- che con tale atto il patrimonio della debitrice era stato pressochè totalmente eroso, essendo rimaste nella titolarità della stessa solo quote, per 1/21 ed 1/41, di spezzoni di terreno in Puglia, del tutto insufficienti a far fronte ai debiti pendenti;
- che la scientia damni in capo alla emergeva con evidenza, Pt_1 mentre nessuna indagine andava compiuta in ordine alla condizione psicologica del coniuge, trattandosi di atto a titolo gratuito,
e chiedendo al giudice adito di dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti della costituzione del fondo patrimoniale.
Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda, dichiarando inefficace nei confronti di l'atto di Controparte_1 costituzione di fondo patrimoniale in questione, e condannava i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore.
*****
Proponendo impugnazione, gli appellanti denunciano gli errori in cui il primo giudice sarebbe incorso nell'affermare che solo la prova testimoniale richiesta da parte attrice era stata ammessa e che era stata respinta la richiesta di acquisizione del verbale relativo alla deposizione resa da Controparte_1 nell'ambito di un procedimento penale.
In proposito: deducono trattarsi di gravi vizi che inficiano la sentenza;
evidenziano che dalla deposizione del notaio era Persona_2 emerso che il fondo era stato costituito per far fronte ai bisogni della famiglia ed, in particolare, che i coniugi avevano manifestato al Persona_1 professionista simile intendimento;
rappresentano che dal documento in questione, regolarmente ammesso, emerge come il non fosse riuscito CP_1
a chiarire neppure in sede penale quale fosse la reale causa della dazione di
3 denaro effettuata in favore del che dunque deve presumersi quella Pt_2 indicata in un accordo del 03 gennaio 2008, e che non è stata fornita alcuna prova della asserita falsità di tale data.
Contestano l'esistenza di un credito vantato dall'attore nei confronti della
, affermando che, in presenza di un prestito personale, il Pt_1 Pt_2 poteva liberamente disporre del denaro ricevuto dal , tanto più alla CP_1 luce del tenore letterale della scrittura del 03 gennaio 2008.
Evidenziano, a tal fine, che l'accordo prevedeva che il potesse utilizzare Pt_2 le somme messe a sua disposizione dal (“in ragione della stima” di questi) CP_1
“per le sue esigenze”, facendole confluire su un conto a lui riconducibile (come quello della moglie), e che la restituzione avvenisse senza temini o interessi di sorta e con modalità a scelta del debitore.
Sottolineano un passaggio della sentenza in cui il giudice di primo grado affermerebbe che la pretesa dell'attore è “priva di reale sostegno”, nonché l'ulteriore errore, consistito nell'indicare quale data di costituzione del fondo patrimoniale l'11 luglio 2014 invece che il 05 dicembre 2014.
Affermano che, in ogni caso, l'insorgenza del debito non può datarsi al 2008, anno in cui le somme erano confluite sul conto della , ma, al più, al 15 Pt_1 gennaio 2015, data di emissione del decreto ingiuntivo, e che, al momento della costituzione del fondo, la (la quale, già in precedenza, aveva iniziato a Pt_1 tutelare il patrimonio della propria famiglia mediante la costituzione di fondi separati), oltre a non essere debitrice, non poteva immaginare che il CP_1 avrebbe agito in via monitoria nei suoi confronti, non avendo mai intrattenuto alcun rapporto con lui.
Lamentano, infine, l'omessa valutazione della affermazione del , CP_1 contenuta nella querela dallo stesso sporta, riguardo alla qualità di suo socio del alla luce della quale le pretese dell'attore avrebbero dovuto “avere diversa Pt_2 causa ed essere attivate in forma diversa”.
Infine, invocano il contenuto del doc. 15 prodotto dall'attore, da cui si desumerebbe che, se il denaro del era stato perso in investimenti CP_1 errati, non è possibile che quello confluito sul conto della appartenesse Pt_1 al predetto.
4 *****
L'appello è infondato.
Va, innanzi tutto, escluso che le errate indicazioni contenute nella sentenza riguardo all'esito di alcune richieste di prova formulate dalla convenuta (essendo, effettivamente, stata ammessa, e poi assunta, la prova testimoniale con il notaio ed avendo il G.I., all'udienza del 19 dicembre 2019, Per_2
“ammesso” il verbale contenente la deposizione resa da in Controparte_1 un processo penale) inficino di per sé la sentenza, dovendosi, semmai, verificare l'incidenza delle fonti di prova non esaminate sulle motivazioni della pronuncia e, in ogni caso, ai fini della valutazione della domanda.
In tal senso, nessun elemento di rilievo può ricavarsi dalle predette emergenze, come di seguito si dirà.
Con riferimento alla contestata sussistenza di un credito vantato dall'attore nei confronti di , è già stato ricordato dal primo giudice il principio, Parte_1 assolutamente pacifico, secondo cui, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., è sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertata in sede giudiziaria;
anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 16819/2024; sez. VI, n. 4212/2020; sez. III, n. 12047/2021; sez. I, n. 10742/2024).
In particolare, si è rimarcato che “nel giudizio ex art. 2901 c.c. è sufficiente al creditore procedente l'allegazione d'un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del preteso debitore per dimostrare la titolarità d'un credito meritevole di tutela, in quanto già esaminato e ritenuto provato in sede monitoria;
la pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso detto decreto non osta alla declaratoria d'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore né comporta la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.” (Cass. Civ., sez. II, n. 12849/2007).
5 Nel caso in esame, il credito vantato da nei confronti di Controparte_1
è assistito dall'emissione di un corrispondente decreto Parte_1 ingiuntivo, n. 382/2015, impugnato solo tardivamente dalla intimata, ex art. 650 c.p.c., e la cui esecutorietà non risulta essere stata sospesa nel successivo giudizio, tanto da esserne conseguiti l'avvio e la definizione di una procedura esecutiva presso terzi, culminata con l'assegnazione di un quinto della retribuzione mensile della debitrice in favore del soggetto pignorante (cfr. atto di opposizione tardiva ed estratto del relativo al fascicolo n. 9522/2015 Pt_3
R.G.C.C., prodotti dalla opponente. La difesa di aveva Controparte_1 versato in atti anche estratto aggiornato del , da cui si evince che la causa Pt_3 in questione si è estinta in data 09 maggio 2016, ma la produzione, eseguita in primo grado solo con la comparsa conclusionale depositata il 17 febbraio 2020, risulta tardiva. Cfr. altresì ordinanza del G.E. del 05 ottobre 2015).
Della definitività del titolo, peraltro, si dà atto nella sentenza n. 3101/2020, pubblicata il 12 ottobre 2020, emessa dal Tribunale di Palermo all'esito del giudizio di opposizione a precetto instaurato dalla per contrastare Pt_1
l'opposizione avviata dal sulla scorta della predetta ingiunzione CP_1
(anche in questo caso, la produzione della sentenza che ha definito il giudizio di appello, intervenuta in sede di memoria di replica, non è suscettibile di apprezzamento).
Ancora, è incontestato il versamento di somme in acconto sull'esposizione complessiva da parte della . Pt_1
Alla luce di quanto sopra, del tutto irrilevanti risultano le argomentazioni tese ad escludere la sussistenza del debito in capo alla opponente, così come il richiamo, a tal fine operato, alle dichiarazioni rese da nel Controparte_1 giudizio penale, nella querela e nel doc. 15, peraltro sempre formulato in termini estremamente vaghi e generici.
Chiaramente frutto di un refuso appare, poi, secondo una lettura logica e necessariamente contestualizzata, il passaggio della sentenza impugnata in cui il Tribunale, in contrasto con il resto della motivazione, così si esprime: “Di modo che allo stato degli atti è molto probabile che la pretesa dell'attore sia, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, pria di reale sostegno”.
6 Non esclude l'eventum damni l'intervenuta assegnazione di un quinto della retribuzione della in favore del , risultando prima facie Pt_1 CP_1
l'attuazione di simile provvedimento del tutto inidonea ad estinguere in tempi brevi la rilevante esposizione debitoria della donna;
al riguardo, è sufficiente rammentare che il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 32835/2021; sez. VI, n. 8217/2021).
Venendo all'elemento soggettivo, è noto che, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 16221/2019).
Si è poi evidenziato che nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito (Cass. Civ., sez. III, n. 30385/2024; sez. III, n. 11121/2020).
Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, il credito del nei confronti della è sorto nel momento in cui le somme CP_1 Pt_1 indebitamente prelevate dal dai conti di pertinenza del predetto erano Pt_2 state accreditate, senza alcun titolo (con le diciture “acquisto casa” e “acquisto barca”), su quelli della donna, ossia il 28 agosto 2008 per l'importo di
€145.655,21 ed il 19 gennaio 2009 per quello di €80.000,00 (cfr. estratti del c/c intestato a . Controparte_1
E' in tali date, infatti, che l'obbligo restitutorio è insorto in capo alla appellante, nessun rilievo rivestendo la data della emissione del provvedimento giudiziale che accertava il correlato credito in capo al soggetto ingiustamente depauperato.
7 Ne deriva che, in presenza di un atto dispositivo pacificamente a titolo gratuito (Cass. Civ., sez. I, n. 15257/2022), risulta agevole configurare in capo alla
- evidentemente a conoscenza di un sì consistente accredito, privo di Pt_1 reale causale, sui propri conti (come confermato anche dalla deposizione della teste - la consapevolezza del danno arrecato alle (da lungo Testimone_1 tempo) preesistenti ragioni creditorie del , ampiamente pregiudicate CP_1 dalla sottrazione alla propria garanzia dei soli cespiti immobiliari dotati di un certo valore presenti nel proprio patrimonio.
Per le ragioni esposte, anche in questo caso del tutto irrilevanti risultano, dunque, le dichiarazioni rese dal teste notaio , non esaminate dal Per_2 primo giudice.
In virtù di quanto detto, l'appello deve essere rigettato.
*****
In conseguenza del rigetto integrale dell'appello, e Parte_1 Pt_2
, soccombenti, vanno condannati, in solido, al pagamento, in favore di
[...]
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - Controparte_1 tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €11.300,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a €260.000,00, ex art. 5, comma 1, D.M. 55/2014; €2.900,00 per la fase di studio della controversia, €1.900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €2.500,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €4.000,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché gli appellanti versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come
8 nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
1515/2020 Reg. Sent., del 19 maggio 2020, pubblicata il 25 maggio 2020, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 6581/2015 R.G.., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna e , in solido, al pagamento, Parte_1 Parte_2 in favore di , delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_1 che si liquidano in complessivi €11.300,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché gli appellanti versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 06 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
9
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 757/2020 R.G., tra:
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), e , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Dario Visconti, C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Palermo, via Villa Sperlinga n. 13 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellanti,
e
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro C.F._3
Palmigiano, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Palermo, via R. Wagner n. 9 (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuto.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 aprile 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note depositate il 02 ed il 19 aprile 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
proponevano appello avverso la sentenza n. 1515/2020 Reg. Sent.,
[...] del 19 maggio 2020, pubblicata il 25 maggio 2020, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 6581/2015 R.G..
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 aprile 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
evocava in giudizio e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 dinanzi al Tribunale di Palermo esponendo:
- di essere creditrice di per la somma complessiva di Parte_1
€225.655,00, relativa a due versamenti, del 28 agosto 2008 e del 19 gennaio 2009, rispettivamente di €145.655,21 ed €80.000,00, privi di causa, eseguiti sul conto corrente della donna dal marito Pt_2
prelevando indebitamente i relativi fondi dai conti dell'attore;
[...]
- di aver ottenuto al riguardo l'emissione, da parte del Tribunale di Palermo, in data 15 gennaio 2015 (R.G. 293/2015) di decreto ingiuntivo
2 ai danni della per l'importo di €225.655,00, oltre accessori, non Pt_1 opposto nei termini di legge e, dunque, divenuto esecutivo;
- che, tra il 2008 ed il 2009, la convenuta aveva posto in essere una serie di operazioni volte a sottrarre i beni alla garanzia dei creditori;
- che, in particolare, con atto del 05 dicembre 2014, i coniugi
[...]
avevano costituito un fondo patrimoniale ex art. 167 c.c., Persona_1 destinando una serie di immobili a far fronte ai bisogni della famiglia;
- che con tale atto il patrimonio della debitrice era stato pressochè totalmente eroso, essendo rimaste nella titolarità della stessa solo quote, per 1/21 ed 1/41, di spezzoni di terreno in Puglia, del tutto insufficienti a far fronte ai debiti pendenti;
- che la scientia damni in capo alla emergeva con evidenza, Pt_1 mentre nessuna indagine andava compiuta in ordine alla condizione psicologica del coniuge, trattandosi di atto a titolo gratuito,
e chiedendo al giudice adito di dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti della costituzione del fondo patrimoniale.
Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda, dichiarando inefficace nei confronti di l'atto di Controparte_1 costituzione di fondo patrimoniale in questione, e condannava i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore.
*****
Proponendo impugnazione, gli appellanti denunciano gli errori in cui il primo giudice sarebbe incorso nell'affermare che solo la prova testimoniale richiesta da parte attrice era stata ammessa e che era stata respinta la richiesta di acquisizione del verbale relativo alla deposizione resa da Controparte_1 nell'ambito di un procedimento penale.
In proposito: deducono trattarsi di gravi vizi che inficiano la sentenza;
evidenziano che dalla deposizione del notaio era Persona_2 emerso che il fondo era stato costituito per far fronte ai bisogni della famiglia ed, in particolare, che i coniugi avevano manifestato al Persona_1 professionista simile intendimento;
rappresentano che dal documento in questione, regolarmente ammesso, emerge come il non fosse riuscito CP_1
a chiarire neppure in sede penale quale fosse la reale causa della dazione di
3 denaro effettuata in favore del che dunque deve presumersi quella Pt_2 indicata in un accordo del 03 gennaio 2008, e che non è stata fornita alcuna prova della asserita falsità di tale data.
Contestano l'esistenza di un credito vantato dall'attore nei confronti della
, affermando che, in presenza di un prestito personale, il Pt_1 Pt_2 poteva liberamente disporre del denaro ricevuto dal , tanto più alla CP_1 luce del tenore letterale della scrittura del 03 gennaio 2008.
Evidenziano, a tal fine, che l'accordo prevedeva che il potesse utilizzare Pt_2 le somme messe a sua disposizione dal (“in ragione della stima” di questi) CP_1
“per le sue esigenze”, facendole confluire su un conto a lui riconducibile (come quello della moglie), e che la restituzione avvenisse senza temini o interessi di sorta e con modalità a scelta del debitore.
Sottolineano un passaggio della sentenza in cui il giudice di primo grado affermerebbe che la pretesa dell'attore è “priva di reale sostegno”, nonché l'ulteriore errore, consistito nell'indicare quale data di costituzione del fondo patrimoniale l'11 luglio 2014 invece che il 05 dicembre 2014.
Affermano che, in ogni caso, l'insorgenza del debito non può datarsi al 2008, anno in cui le somme erano confluite sul conto della , ma, al più, al 15 Pt_1 gennaio 2015, data di emissione del decreto ingiuntivo, e che, al momento della costituzione del fondo, la (la quale, già in precedenza, aveva iniziato a Pt_1 tutelare il patrimonio della propria famiglia mediante la costituzione di fondi separati), oltre a non essere debitrice, non poteva immaginare che il CP_1 avrebbe agito in via monitoria nei suoi confronti, non avendo mai intrattenuto alcun rapporto con lui.
Lamentano, infine, l'omessa valutazione della affermazione del , CP_1 contenuta nella querela dallo stesso sporta, riguardo alla qualità di suo socio del alla luce della quale le pretese dell'attore avrebbero dovuto “avere diversa Pt_2 causa ed essere attivate in forma diversa”.
Infine, invocano il contenuto del doc. 15 prodotto dall'attore, da cui si desumerebbe che, se il denaro del era stato perso in investimenti CP_1 errati, non è possibile che quello confluito sul conto della appartenesse Pt_1 al predetto.
4 *****
L'appello è infondato.
Va, innanzi tutto, escluso che le errate indicazioni contenute nella sentenza riguardo all'esito di alcune richieste di prova formulate dalla convenuta (essendo, effettivamente, stata ammessa, e poi assunta, la prova testimoniale con il notaio ed avendo il G.I., all'udienza del 19 dicembre 2019, Per_2
“ammesso” il verbale contenente la deposizione resa da in Controparte_1 un processo penale) inficino di per sé la sentenza, dovendosi, semmai, verificare l'incidenza delle fonti di prova non esaminate sulle motivazioni della pronuncia e, in ogni caso, ai fini della valutazione della domanda.
In tal senso, nessun elemento di rilievo può ricavarsi dalle predette emergenze, come di seguito si dirà.
Con riferimento alla contestata sussistenza di un credito vantato dall'attore nei confronti di , è già stato ricordato dal primo giudice il principio, Parte_1 assolutamente pacifico, secondo cui, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., è sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertata in sede giudiziaria;
anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 16819/2024; sez. VI, n. 4212/2020; sez. III, n. 12047/2021; sez. I, n. 10742/2024).
In particolare, si è rimarcato che “nel giudizio ex art. 2901 c.c. è sufficiente al creditore procedente l'allegazione d'un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del preteso debitore per dimostrare la titolarità d'un credito meritevole di tutela, in quanto già esaminato e ritenuto provato in sede monitoria;
la pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso detto decreto non osta alla declaratoria d'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore né comporta la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.” (Cass. Civ., sez. II, n. 12849/2007).
5 Nel caso in esame, il credito vantato da nei confronti di Controparte_1
è assistito dall'emissione di un corrispondente decreto Parte_1 ingiuntivo, n. 382/2015, impugnato solo tardivamente dalla intimata, ex art. 650 c.p.c., e la cui esecutorietà non risulta essere stata sospesa nel successivo giudizio, tanto da esserne conseguiti l'avvio e la definizione di una procedura esecutiva presso terzi, culminata con l'assegnazione di un quinto della retribuzione mensile della debitrice in favore del soggetto pignorante (cfr. atto di opposizione tardiva ed estratto del relativo al fascicolo n. 9522/2015 Pt_3
R.G.C.C., prodotti dalla opponente. La difesa di aveva Controparte_1 versato in atti anche estratto aggiornato del , da cui si evince che la causa Pt_3 in questione si è estinta in data 09 maggio 2016, ma la produzione, eseguita in primo grado solo con la comparsa conclusionale depositata il 17 febbraio 2020, risulta tardiva. Cfr. altresì ordinanza del G.E. del 05 ottobre 2015).
Della definitività del titolo, peraltro, si dà atto nella sentenza n. 3101/2020, pubblicata il 12 ottobre 2020, emessa dal Tribunale di Palermo all'esito del giudizio di opposizione a precetto instaurato dalla per contrastare Pt_1
l'opposizione avviata dal sulla scorta della predetta ingiunzione CP_1
(anche in questo caso, la produzione della sentenza che ha definito il giudizio di appello, intervenuta in sede di memoria di replica, non è suscettibile di apprezzamento).
Ancora, è incontestato il versamento di somme in acconto sull'esposizione complessiva da parte della . Pt_1
Alla luce di quanto sopra, del tutto irrilevanti risultano le argomentazioni tese ad escludere la sussistenza del debito in capo alla opponente, così come il richiamo, a tal fine operato, alle dichiarazioni rese da nel Controparte_1 giudizio penale, nella querela e nel doc. 15, peraltro sempre formulato in termini estremamente vaghi e generici.
Chiaramente frutto di un refuso appare, poi, secondo una lettura logica e necessariamente contestualizzata, il passaggio della sentenza impugnata in cui il Tribunale, in contrasto con il resto della motivazione, così si esprime: “Di modo che allo stato degli atti è molto probabile che la pretesa dell'attore sia, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, pria di reale sostegno”.
6 Non esclude l'eventum damni l'intervenuta assegnazione di un quinto della retribuzione della in favore del , risultando prima facie Pt_1 CP_1
l'attuazione di simile provvedimento del tutto inidonea ad estinguere in tempi brevi la rilevante esposizione debitoria della donna;
al riguardo, è sufficiente rammentare che il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 32835/2021; sez. VI, n. 8217/2021).
Venendo all'elemento soggettivo, è noto che, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 16221/2019).
Si è poi evidenziato che nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito (Cass. Civ., sez. III, n. 30385/2024; sez. III, n. 11121/2020).
Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, il credito del nei confronti della è sorto nel momento in cui le somme CP_1 Pt_1 indebitamente prelevate dal dai conti di pertinenza del predetto erano Pt_2 state accreditate, senza alcun titolo (con le diciture “acquisto casa” e “acquisto barca”), su quelli della donna, ossia il 28 agosto 2008 per l'importo di
€145.655,21 ed il 19 gennaio 2009 per quello di €80.000,00 (cfr. estratti del c/c intestato a . Controparte_1
E' in tali date, infatti, che l'obbligo restitutorio è insorto in capo alla appellante, nessun rilievo rivestendo la data della emissione del provvedimento giudiziale che accertava il correlato credito in capo al soggetto ingiustamente depauperato.
7 Ne deriva che, in presenza di un atto dispositivo pacificamente a titolo gratuito (Cass. Civ., sez. I, n. 15257/2022), risulta agevole configurare in capo alla
- evidentemente a conoscenza di un sì consistente accredito, privo di Pt_1 reale causale, sui propri conti (come confermato anche dalla deposizione della teste - la consapevolezza del danno arrecato alle (da lungo Testimone_1 tempo) preesistenti ragioni creditorie del , ampiamente pregiudicate CP_1 dalla sottrazione alla propria garanzia dei soli cespiti immobiliari dotati di un certo valore presenti nel proprio patrimonio.
Per le ragioni esposte, anche in questo caso del tutto irrilevanti risultano, dunque, le dichiarazioni rese dal teste notaio , non esaminate dal Per_2 primo giudice.
In virtù di quanto detto, l'appello deve essere rigettato.
*****
In conseguenza del rigetto integrale dell'appello, e Parte_1 Pt_2
, soccombenti, vanno condannati, in solido, al pagamento, in favore di
[...]
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - Controparte_1 tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €11.300,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a €260.000,00, ex art. 5, comma 1, D.M. 55/2014; €2.900,00 per la fase di studio della controversia, €1.900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €2.500,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €4.000,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché gli appellanti versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come
8 nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
1515/2020 Reg. Sent., del 19 maggio 2020, pubblicata il 25 maggio 2020, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 6581/2015 R.G.., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna e , in solido, al pagamento, Parte_1 Parte_2 in favore di , delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_1 che si liquidano in complessivi €11.300,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché gli appellanti versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 06 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
9