Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 27/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza. n. 16/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Consigliere dott.ssa RO De CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di ottemperanza, iscritto al n. 37809 del Registro di Segreteria, proposto da XXX, nata a [...] il XXX (CF: XXX) e XXX, nato a [...] il XXX (CF: XXX), in qualità di figli ed eredi di XXX (deceduto a XXX il XXX), e di XXX (deceduta a XXX il XXX), rappresentati e difesi dall’Avv. Giandomenico Daniele, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Lecce, alla via Mario Bernardini, 2 contro
- il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, costituito
- il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), in persona del Ministro pro tempore, costituito VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;
VISTO il ricorso;
ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;
VISTO il verbale dell’udienza del 28 ottobre 2025, all’esito della quale, sulle conclusioni delle parti comparse, il giudizio è stato definito, come da dispositivo letto nell’udienza stessa, quale di seguito trascritto Ritenuto in
FATTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, depositato in segreteria in data 13 gennaio 2025, i nominati in oggetto, nella qualità di eredi aventi causa (figli) di XXX hanno lamentato la mancata esecuzione da parte del MEF e del Ministero della difesa della sentenza n. 1462/2013 di questa Sezione, con la quale è stato accolto il ricorso, a suo tempo proposto dal dante causa degli odierni ricorrenti (e successivamente riassunto, a seguito del suo decesso, dalla VE XXX - anch’essa medio tempore deceduta), testualmente statuendosi quanto segue:
“…ACCOGLIE il ricorso n° 2559 e, per lo effetto, accerta il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata di 6^ categoria, tab. A, legge vigente, con decorrenza dalla data del congedo oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, alle condizioni di legge…”.
Nello specifico, i ricorrenti, nel rappresentare che in data 27 luglio 2015 il Ministero della difesa comunicava l’adozione, in pari data, del decreto direttoriale n. 158/2015 con cui “…si è provveduto alla liquidazione del trattamento privilegiato di 6° categoria dal 22-04-1969 al 20-08-1991…” e che “…detto provvedimento è stato trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze (…) per gli adempimenti di competenza e l’invio alla Ragioneria Territoriale dello Stato in indirizzo del ruolo di pagamento, ai fini della notifica del suddetto decreto e della corresponsione delle prestazioni dovute…”, censurano la persistente condotta silente (e, a loro avviso, anche poco collaborativa), tenuta dalle amministrazioni convenute, nonostante “…i ripetuti solleciti…” formulati in tale lungo arco temporale (dal 2015 ad oggi), con conseguente mancata esecuzione della sentenza n. 1462/2013 di cui si chiede l’ottemperanza.
2.- In data 16 ottobre 2025, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, in rappresentanza del MEF e della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari (d’ora in poi soltanto TS), si costituiva in giudizio con “comparsa di costituzione e risposta” eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva del MEF e della TS sul rilievo che la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza “…è stata emessa esclusivamente nei confronti del Ministero della Difesa, dal quale risulta essere stata eseguita integralmente…”; con riguardo al merito, viene chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato e, in subordine, si eccepisce l’intervenuta prescrizione sull’intero trattamento pensionistico spettante al XXX.
3.- Con memoria depositata in data 20 ottobre 2025, si è in proprio il Ministero della difesa chiedendo il rigetto del ricorso con varie argomentazioni di cui si dirà in parte motiva nei limiti in cui si renderà necessario ai fini del decidere.
4.- La causa, sulle conclusioni delle parti quali riportate a verbale, è stata decisa come da dispositivo letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.
Considerato in
DIRITTO
1.- Il presente giudizio ha ad oggetto la mancata esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 1462/2013 (passata in giudicato a seguito della sentenza n. 383/2015 della 2^ Sezione Giurisdizionale centrale d’appello, depositata in data 13 luglio 2015), con cui è stato dichiarato il diritto di XXX, ex allievo carabiniere deceduto in corso di causa in data 20 agosto 1991, e, per esso, dei suoi eredi aventi causa, ad ottenere il trattamento privilegiato vitalizio tabellare di 6^ ctg. a decorrere dalla data del congedo (22 aprile 1969) per la denunciata infermità psichiatrica.
Prioritariamente, si reputa necessario chiarire le diverse e distinte competenze delle due Amministrazioni chiamate in giudizio (MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato e Ministero della Difesa) in una fattispecie come quella dedotta in giudizio; ed invero:
- al Ministero della Difesa compete l’adozione del provvedimento concessivo del trattamento privilegiato tabellare (che, nel caso di specie risulta essere stato emesso con DM n. 158 del 27 luglio 2015), nonché la liquidazione e la corresponsione degli interessi sui ratei arretrati, una volta che il loro importo complessivo sia stato liquidato (dalla Ragioneria Territoriale dello Stato);
- alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio (d’ora in poi, solo, TS) spetta, invece, quale ordinatore secondario di spesa, la liquidazione e il pagamento della concessa pensione privilegiata, ivi compresi gli eventuali ratei arretrati maturati.
Alla luce della descritta ripartizione di competenze, si rivela, all’evidenza, priva di giuridico fondamento l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla TS, sul rilievo della sua mancata partecipazione al giudizio esitato nella sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, atteso che, lamentandosi principalmente da parte dei ricorrenti, in qualità di eredi del genitore defunto XXX il mancato pagamento dei ratei arretrati della pensione privilegiata spettante al de cuius, rientrante nell’esclusiva competenza della TS, non v’è dubbio che la domanda dovesse essere rivolta (così come è stata, in effetti, spiegata) sia nei confronti dell’ordinatore secondario di spesa, sia del Ministero della difesa (ma limitatamente all’omessa corresponsione degli interessi medio tempore maturati su tali ratei, appartenendosi anche tale residuo incombente - come detto - alla competenza di quest’ultima amministrazione).
2.- Passando al merito, ritiene il giudicante che la formulata domanda di ottemperanza non può essere accolta, rivelandosi invero giustificata, sulla scorta della documentazione incartata al fascicolo processuale, la mancata esecuzione, sia da parte della TS che da parte del Ministero della difesa, della sentenza di questa Sezione n. 1462/2013, per ciò che concerne la mancata corresponsione agli eredi del de cuius dei ratei arretrati (e dei relativi interessi legali) del trattamento privilegiato tabellare di 6^ ctg. concesso al loro dante causa con D.M. n. 158/2015.
Al riguardo, va preliminarmente osservato e sottolineato, ai fini che ne occupano – si ribadisce, il pagamento dei ratei arretrati (e dei relativi accessori) maturati sul trattamento pensionistico in godimento del titolare deceduto - che l’Amministrazione competente a liquidarli ed erogarli, trattandosi di crediti caduti in successione e costituenti l’asse ereditario del defunto, deve necessariamente verificare l’effettiva qualità di eredi degli aventi diritto.
Trattasi, in altri termini di somme spettanti iure hereditatis, onde non può prescindersi da tale prodromica puntuale verifica, relativamente alla quale - è appena il caso di precisarlo - si rivela insufficiente la prova e l’accertamento di un mero rapporto di coniugio e/o di filiazione, come si pretende dalla difesa dei ricorrenti.
Infatti, se è pur vero che da tale rapporto può dedursi in astratto, stante la previsione dell’art. 536 c.c., che il coniuge e/o i figli sono successori necessari, è altrettanto indubitabile che tale status non determina automaticamente la loro qualità di erede, sia per la possibile presenza di eredi testamentari, sia per l’eventuale successiva presentazione di un atto di rinunzia all’eredità, ovvero, anche, per la sussistenza di una condizione d’indegnità (cfr. ex multis: Sez. Giur. Campania, sent. n. 126/2021, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 863/2018, n. 575/2016 e sent. n. 6/2015).
La prova della qualità di erede si fornisce, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da uno degli eredi, ivi indicandosi, quantomeno, nelle forme più semplificate (quella utilizzata nel caso di specie dalla TS):
- chi sono gli eredi del de cuius, unitamente alle loro generalità;
- che, oltre ad essi, non ve ne sono altri.
Osserva il giudicante che i ricorrenti (così come, in precedenza, la loro genitrice XXX, VE del de cuius, nonché il loro difensore avv. Giandomenico Daniele), pur ripetutamente richiesti e sollecitati dalla TS (ed anche dal Ministero della difesa con nota in data 13 agosto 2021) a sottoscrivere il modulo all’uopo predisposto (quello del Ministero della difesa in forma, per vero, ben più articolata), non hanno mai reso tale dichiarazione mediante sottoscrizione delle forme dovute dei richiamati moduli, né hanno, comunque, altrimenti reso le richieste dichiarazioni circa l’effettiva sussistenza della loro qualità di eredi.
2.1- Invero, risulta dagli atti che:
- con nota del 12 gennaio 2015, il difensore dei ricorrenti (e, all’epoca, anche della loro madre) ha trasmesso alla TS (ma in allegato alla richiesta di concessione del trattamento di reversibilità alla XXX e prima ancora che fosse adottato, il 27 luglio successivo, il sopra richiamato D.M. n. 158/2015 concessivo del trattamento diretto) uno stato di famiglia rilasciato dal Comune di Alberobello, attestante la composizione del nucleo familiare, con la contestuale indicazione del decesso del de cuius;
- dopo l’adozione del D.M.n.158/2015, la TS, con nota del 12 ottobre 2015 indirizzata, direttamente e cumulativamente alla moglie e ai figli del de cuius nell’ultimo domicilio di quest’ultimo, trasmetteva la modulistica da compilare ai fini del pagamento del trattamento privilegiato tabellare concesso al loro dante causa, ivi compresa la richiesta di conoscere se il de cuius avesse svolto attività lavorativa dopo il congedo e/o fosse titolare di altro trattamento pensionistico, dichiarandosi disponibile a fornire ogni ulteriore utile chiarimento laddove ritenuto necessario;
- in risposta, l’avv. Daniele, con nota del 20 ottobre 2015 - dopo aver precisato che ogni comunicazione andava inviata al suo studio e aver richiesto di conoscere, prioritariamente, nel dettaglio, l’ammontare delle somme da corrispondersi alla sua assistita a titolo di sorte capitale ed accessori - rappresentava testualmente quanto segue: “….ai sensi del suddetto provvedimento giurisdizionale, tutti gli importi andranno liquidati direttamente alla sig.ra XXX, considerato altresì che i crediti ereditari non vanno ripartiti pro quota e che, comunque, il pagamento integrale ad uno dei coeredi (tra l’altro, gli eredi - nel caso di specie - sono i figli di XXX e XXX) libera il debitore dalla propria obbligazione…”, non restituendo, pertanto, la trasmessa modulistica ritualmente compilata e sottoscritta ai sensi di legge;
- con nota dell’11 dicembre 2015, la TS trasmetteva nuovamente la suddetta modulistica allo studio dell’avv. Daniele (oltre a quella necessaria ai fini della concessione della pensione di reversibilità alla VE), rappresentando che i tabulati relativi ai conteggi dell’importo dovuto sarebbero stati inviati successivamente alla liquidazione del trattamento (sollecitandone il riscontro con successiva e-mail in data 25 febbraio 2016);
- con e-mail del 3 marzo 2016 l’avv. Daniele, previa denuncia dell’illegittimità dell’opposto diniego all’invio del richiesto dettagliato conteggio delle somme dovute, diffidava la TS, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, a trasmettere i relativi tabulati entro il termine perentorio di 30 giorni, nulla aggiungendo circa la mancata trasmissione delle richieste dichiarazioni da parte della XXX;
- un’ulteriore richiesta di compilazione delle stesse dichiarazioni al fine di procedere ai pagamenti conseguenti alla concessione del trattamento privilegiato in favore del de cuius (nonché di quelle occorrenti per la liquidazione della pensione di reversibilità), veniva formulata dalla TS direttamente alla VE in data 7 agosto 2017, alla quale non seguiva alcun riscontro né da parte dell’interessata, né da parte dell’avv. Daniele;
- dopo un ininterrotto periodo di silenzio di circa 4 anni, l’avv. Daniele con nota in data 15 giugno 2021 (trasmessa alla TS e per conoscenza al Ministero della difesa), premesso che non risultava essere stata pagata alcuna somma né “…a titolo di pensione diretta (spettante iure hereditatis) né per arretrati di pensione di reversibilità…” diffidava entrambe le Amministrazioni a corrispondere tali somme maggiorate degli interessi legali, reiterando la richiesta di consegna di “…tutti i calcoli propedeutici alla liquidazione degli emolumenti…”;
- a tale diffida replicava la TS (in data 22 giugno 2021) richiamando la precedente corrispondenza ed evidenziando, per la parte che qui interessa (vale a dire, il pagamento degli arretrati relativi al trattamento privilegiato tabellare concesso al del cuius) che non risultavano mai pervenute le necessarie dichiarazioni da parte degli eredi, come da richieste ripetutamente formulate all’interessata e allo stesso difensore;
- l’avv. Daniele, con nota del 29 giugno successivo, si limitava a ribadire (per ciò che rileva in questo giudizio) che la sig.ra XXX era “…la VE di XXX…” circostanza questa ben nota sia alla TS che al Ministero della difesa;
- il Ministero della difesa, con successive note (entrambe mai riscontrate) dell’8 luglio 2021 (indirizzata alla TS e agli eredi XXX c/o lo studio dell’avv. Daniele) e del 13 agosto 2021 (indirizzata, soltanto, agli eredi XXX c/o l’avv. Daniele), aveva rispettivamente: (i) rappresentato di trovarsi “…nella assoluta impossibilità giuridica e materiale di procedere al pagamento degli interessi legali … essendo imprescindibile acquisire il prospetto analitico delle somme arretrate del trattamento pensionistico dovute al de cuius XXX e per la di lui moglie XXX…”, precisando, in ogni caso, la necessità di “…acquisire la certificazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa a tutti gli eredi del dante causa, XXX, estesa alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari…” e contestualmente costituendo in mora, ai sensi dell’art. 1206 c.c., la sig.ra XXX e gli eredi XXX; (ii) integrato la precedente comunicazione, ribadendo la necessità di acquisire “…l’atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dalla quale risulti se il titolare della pensione abbia o meno lasciato testamento e, in caso affermativo, che sia l’ultimo, incontestato e valido, inoltrandone una copia autenticata…” ed inviando la relativa modulistica da compilare;
- con nota del 7 luglio 2021 la TS inviava nuovamente all’avv. Daniele la “…documentazione da restituire compilata per l’attivazione della reversibilità in favore della VE e per il pagamento dei ratei agli eredi…” a cui veniva fornito riscontro il successivo 9 agosto 2021 trasmettendosi, tuttavia, moduli compilati solo parzialmente dalla VE avente causa (il modulo denominato “Domanda rateo: eredi senza testamento”, risultava, infatti, privo sia del luogo che della data della sottoscrizione);
- in riscontro a quest’ultima nota di trasmissione, la TS in data 25 agosto 2021 sollecitava il suddetto difensore al “…rinvio in toto della documentazione…avendo cura di inserire LUOGO e DATA della sottoscrizione” raccomandando la puntuale compilazione di tutti i “…punti previsti dalle dichiarazioni personali di responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000…” e, in particolare di far conoscere “…i periodi lavorativi riguardante il dante causa compresi nel periodo di titolarità della pensione, dal 22/04/1969 sino alla data del decesso, oltre che la titolarità di eventuali pensioni…”.
- dopo un ulteriore periodo di silenzio di oltre 2 anni, l’avv. Daniele inviava un ulteriore sollecito ad entrambe le Amministrazioni coinvolte le quali, come si evince dalle note di riscontro del 28 febbraio 2024 (Ministero della difesa) e del 6 marzo 2024 (TS), non avevano ancora ricevuto, a tali date (dagli eredi XXX e/o dal loro difensore), alcun documento ritenuto valido ai sensi di legge per procedere alla erogazione dei ratei arretrati del trattamento privilegiato tabellare spettanti al defunto dante causa e dei connessi accessori.
2.2- Alla luce della sopra descritta documentazione versata in atti, osserva il giudicante che, in effetti, ad oggi - e con esclusivo riferimento all’oggetto del presente giudizio (cioè, il pagamento dei ratei arretrati del trattamento pensionistico maturati dal titolare deceduto) - né la TS, né il Ministero della difesa hanno ricevuto da parte degli aventi diritto le necessarie certificazioni (atto notorio, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi e nelle forme di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) per procedere all’esecuzione della sentenza n. 1462/2013, di cui si chiede l’ottemperanza.
Ed invero, emerge inequivocabilmente dagli atti di causa che la VE XXX (sino a quando era in vita, essendo deceduta il 13 maggio 2024), i figli XXX e XXX (ricorrenti nel presente giudizio) e, per loro conto, l’avv. Daniele non hanno mai (inspiegabilmente) trasmesso le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà richieste ripetutamente dalla TS (e, anche, dal Ministero della difesa) nella forma richiesta dalla vigente normativa, né sono state in seguito regolarizzate ed integrate - come, pure, ripetutamente sollecitato dalla RTF e dal Ministero della difesa - affinché potessero costituire dichiarazioni aventi idonea valenza legale certificativa - ritenendosi pervicacemente da parte del loro difensore, quanto erroneamente, che la qualità di erede possa essere provata ai fini dell’erogazione di somme spettanti iure hereditatis, mediante il mero deposito del certificato attestante la “situazione di famiglia”, emesso dal comune di residenza (tesi ribadita dall’avv. Daniele, anche, nel corso dell’odierna udienza di discussione), ed insistendo (altrettanto incomprensibilmente) sulla necessità di conoscere, ancor prima della erogazione del trattamento de quo, “…il dettaglio degli importi che saranno liquidati…” mediante la redazione di un apposito “…prospetto contabile…”.
Ed è appena il caso di precisare al riguardo che, a tali fini, non ha alcun rilievo la circostanza che la TS abbia successivamente emesso la “Determinazione n. 455 del 2 febbraio 2022 concessiva della reversibilità” alla sig.ra XXX, trattandosi, all’evidenza, di trattamento pensionistico attribuito iure proprio, per il quale è sufficiente comprovare la sussistenza del rapporto di coniugio con il de cuius titolare della pensione diretta.
Va, in ogni caso, evidenziato, che la richiesta formulata dalla TS volta a conoscere i periodi lavorativi riguardanti il dante causa compresi nel periodo di titolarità della pensione, dal 22/04/1969 sino alla data del decesso, oltre che la titolarità di eventuali pensioni (cfr: nota della TS del 12 ottobre 2015, come successivamente reiterata in data 25 agosto 2021) si rileva indispensabile ai fini che ne occupano, in quanto funzionale a determinare l’esatto importo dei ratei arretrati spettanti agli eredi, considerato che - come chiaramente si evince dal Decreto n. 158 emesso del Ministero della difesa del 27 luglio 2015, concessivo del trattamento privilegiato tabellare al XXX - alla TS compete, anche:
- verificare la ricorrenza dei requisiti di legge per l’erogazione dell’assegno di caroviveri di cui agli artt. 96 e 97 del DPR n. 1092/1973 (non spettante al titolare di pensione “…che presta opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, anche se svolgano attività lucrativa … per il periodo in cui ha prestato detta opera retribuita…”);
- applicare, dal 1° gennaio 1976, l’art. 9 (rubricato: “Rivalutazione delle pensioni tabellari”) della legge n. 177/1976, “…per quanto concerne l’eventuale assegno di caroviveri…” (cfr. decreto n. 158/2015), considerato che da tale data l’assegno di caroviveri è stato soppresso con possibilità di conglobamento nel trattamento pensionistico spettante (cfr. art. 29, commi 1 e 2 della legge n. 177/1976).
Sul punto specifico, va sottolineato che la persistente inspiegabile riottosità a fornire (anche) le suindicate dichiarazioni nelle forme richieste dalla vigente normativa (mai trasmesse alla TS), da parte della VE XXX (come, pure, del suo difensore avv. Daniele), ha reso impossibile alla suddetta Amministrazione procedere all’esatta quantificazione del trattamento tabellare vitalizio spettante al XXX e, conseguentemente, dei ratei arretrati da erogare iure successionis ai suoi eredi aventi causa.
Né, al riguardo, può soccorrere l’art. 43, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000, in quanto l’obbligo per “…Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi…” di “…acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni…” è subordinato alla “… previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti…”, salva, ovviamente, l’accettazione della “…dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato…”; (enfasi aggiunta).
Invero - giova ribadirlo - nessuna informazione utile è mai stata resa alla TS a tale fine, né, tantomeno, è stata presentata idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, a fronte della palese disponibilità dimostrata dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento de quo e della condotta collaborativa da queste tenuta, sin da subito, all’indomani dell’emissione del decreto concessivo n. 128/2015 da parte del Ministero della difesa.
2.3- Per gli stessi motivi, alcuna pretesa può essere avanzata dai ricorrenti nei confronti del Ministero della difesa, anch’esso chiamato nel presente giudizio, stante l’oggettiva impossibilità di procedere alla liquidazione ed alla corresponsione degli interessi maturati sui ratei arretrati del trattamento pensionistico de quo, non essendo stati quest’ultimi ancora liquidati ed erogati dalla TS.
3.- Alla luce di quanto sin qui esposto, ritiene, conclusivamente, il giudicante che correttamente non sia stata data alcuna esecuzione alla statuizione che ne occupa, non sussistendo (nemmeno - deve dirsi - all’attualità) le condizioni previste dalla vigente normativa per la regolare corresponsione dei relativi emolumenti e dei connessi accessori ai soggetti legittimati, onde il ricorso per ottemperanza all’esame non merita di essere accolto, con totale assorbimento delle ulteriori questioni pregiudiziali, preliminari e di merito sollevate dalle Amministrazioni convenute.
4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 37809 del registro di segreteria, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente in € 3.000,00 da corrispondersi in parti uguali in favore del MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari e del Ministero della Difesa.
Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 28 ottobre 2025. Il Giudice F. to (RO De CO)
Depositata il 27/01/2026 Il Funzionario F. to Dott.ssa Anna Rossano Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
DISPONE
che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi dei ricorrenti e degli eventuali danti ed aventi causa.
Il Giudice F. to (RO De CO)
In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti e degli eventuali danti ed aventi causa.
Bari, 27.01.2026 Il Funzionario F.to Dott.ssa Anna Rossano