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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 8917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8917 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 03/12/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8952 /2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Rosa Angelino Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato a Lecce, via Delle Anime n.79, presso e nello studio dell'avv. Carla Filograna che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla via de CP_2
Gasperi 55 (Sede ) presso l'avv. Maria Sofia Lizzi che lo rappresenta e difende CP_2 come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: comunicazione preventiva di fermo amministrativo
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.04.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202300012652000, notificata il 04.03.2024, emessa dalla
[...]
di Napoli, sede di Via Bracco 20, intimante il pagamento della Controparte_1 somma complessiva di €.5.107,02 e contenente al suo interno un unico avviso di addebito, recante n. 37120160008179892000. Deduceva che detto asserito credito, di €.5.107,02, portato dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202300012652000, sarebbe stato iscritto dall'Ente “creditore” sede di Napoli e deriverebbe da riscossione indebita post CP_2 mortem, relativa all'anno 2013. Chiedeva, pertanto, sulla base della prescrizione del credito, dell'omessa notifica ed omessa allegazione dell'avviso di addebito presupposto e dell'illogicità ed illegittimità della pretesa creditoria per assenza di dolo, l'accertamento dell'infondatezza della pretesa azionata, con il conseguente suo annullamento;
il tutto con vittoria di spese. L' si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della CP_2 domanda giudiziale per carenza di interesse ad agire e chiedendo, nel merito, sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese. L si costituiva, a sua volta, in giudizio eccependo, Controparte_1 in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, anch'essa, sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese. Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale osserva che: La domanda giudiziale va accolta in quanto fondata. Va, in via preliminare, evidenziato che il presente ricorso ha ad oggetto la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202300012652000, notificata il 04.03.2024, emessa dalla di Napoli, sede Controparte_1 di via Bracco 20, intimante il pagamento della somma complessiva di € 5.107,02 e contenente al suo interno un unico avviso di addebito recante n. 37120160008179892000. Ciò posto, l'atto impugnato è un preavviso di fermo amministrativo ossia l'atto endo- procedimentale a cui il concessionario fa ricorso, prima e solo eventualmente, di procedere all'esecuzione della misura cautelare del fermo amministrativo dei beni mobili registrati, nella specie dei veicoli a motore. L'iscrizione del fermo sul veicolo a motore presso il competente Pubblico Registro Automobilistico in tale evenienza è preceduta da un preavviso, contenente un ulteriore invito a pagare le somme dovute, esclusivamente presso gli sportelli della competente azienda concessionaria, entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali il preavviso stesso assumerà il valore di comunicazione di iscrizione di fermo. Il preavviso ha, quindi, il contenuto duplice di recare l'invito al debitore di adempiere spontaneamente l'obbligazione (di fonte tributaria o non), con la possibilità di impedire, in tal modo, il compimento di atti dell'esecuzione esattoriale o ad essa prodromici e di recare l'avvertimento, la manifestazione ad opera del concessionario dell'intento di procedere - in caso di perdurante inadempimento - al fermo amministrativo del bene mobile registrato, il quale - si ripete - viene a giuridica esistenza soltanto e unicamente con l'iscrizione del provvedimento nei pubblici registri mobiliari. Secondo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite 11 maggio 2009 n. 10672: "Il preavviso di fermo è stato istituito dall' con nota n. 57413 del 9 Controparte_1 aprile 2003, disponendo che i concessionari, una volta emesso il provvedimento di fermo amministrativo dell'auto, ma prima di procedere alla iscrizione del medesimo, comunichino al contribuente moroso - che non abbia, cioè, provveduto a pagare il dovuto entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella - un avviso ad adempiere al debito entro venti giorni, decorsi i quali si può provvedere a rendere operativo il fermo. La richiamata nota dell dispone, inoltre, che nell'ipotesi Controparte_1 di persistente inadempimento, il preavviso "vale, ai sensi del D.M. 7 settembre 1998, n. 503, art. 4, comma 1, secondo periodo, (il quale resta applicabile, giusta la disposizione di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 3, comma 41, convertito con modificazioni con L. n. 248 del 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, comma 4, in ordine alle procedure per l'esecuzione del fermo amministrativo), come comunicazione di iscrizione del fermo a decorrere dal ventesimo giorno successivo". Di recente, la Cass. SSUU. N. 26283 del 2022, dopo aver operato una ricognizione (nei punti da 11 a 12) dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, ha chiarito che " in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria
o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20)” (conf. Cass. civile sez. lav., 20/04/2023 n.10595). In definitiva, se il preavviso di fermo risulta compiuto dal Concessionario e venuto a conoscenza del contribuente, può consentire la tutela recuperatoria nel caso in cui si contesti l'omessa notifica dell'atto impositivo presupposto e contestualmente si introduca un vizio formale dell'atto presupposto (ad es. difetto di motivazione, decadenza, violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente) e/o una difesa di merito (quale ad es. la non debenza dei contributi per assenza dell'obbligo di pagamento per carenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, quale l'estinzione del debito per il decorso della prescrizione dei crediti). Nei restanti casi l'impugnazione del preavviso di fermo può dare ingresso ad un'ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca (Cass., sez. U, 22/07/2015, n. 15354; Cass., sez. U, 27/04/2018, n. 10261), qualificazione che resta ferma sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria e riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione (per fatti sopravvenuti quali l'estinzione totale o parziale dell'azione esecutiva per prescrizione, pagamento spontaneo o adesione alla rottamazione…) sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca dal punto di vista della regolarità formale dell'atto (Cass., sez. 6 - 3, n. 7460 del 15/03/2019; Cass., sez. 6
- 3, n. 32243 del 13/12/2018 e, da ultimo, Cassazione civile sez. III, 14/03/2024 n.6844). Ciò posto, avuto riguardo al caso in esame, il preavviso in oggetto riguarda, ratione materiae, un avviso di addebito per la restituzione di somme in tesi indebitamente corrisposte e richieste in restituzione dall' relative all'anno 2013. CP_2
Vi è, quindi, giurisdizione del GO e competenza funzionale del Giudice del lavoro. Tanto premesso, parte ricorrente ha eccepito, in via preliminare ed assorbenete, l'avvenuta prescrizione della pretesa restitutoria avanzata dall' con la conseguente, CP_2 configurabilità, sotto tale specifico profilo, di un'ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo amministrativo e di procedere alla iscrizione per intervenuta prescrizione. Ne consegue che legittimato passivo sotto tale specifico ed assorbente profilo è solo l' quale ente impositore. CP_2
Va, a questo punto, ribadito che detto asserito credito, di €.5.107,02, portato dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202300012652000, é stato iscritto dall'Ente “creditore” sede di Napoli e deriva da riscossione indebita post CP_2 mortem, relativa all'anno 2013 ed, in particolare, alle mensilità da luglio ad ottobre. Ciò posto, risulta evidente che la fattispecie in oggetto sia qualificabile nei termini dell'indebito oggettivo con le relative conseguenze in materia di prescrizione ed, in particolare, con l'applicabilità del termine prescrizionale ordinario di dieci anni. Tale qualificazione è giuridicamente corretta perchè (Cass. 3994/2006, cit.) l'indebito oggettivo sussiste non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando manchi fin dall'origine, come nel caso di specie, giacchè il pagamento senza causa è fatto costitutivo dell'obbligazione di restituire l'indebito: di conseguenza, per il combinato disposto degli artt. 2033 e 2935 c.c., la prescrizione del diritto di restituzione dell'indebito oggettivo decorre dal giorno del pagamento e può dal titolare essere interrotta, secondo la disciplina generale (art. 2943 c.c.), anche mediante atti diversi dalla domanda giudiziale ( cfr. Cassazione civile, sez. III 19/06/2008 n. 16612). Non può, invece, tenersi conto, nel caso di specie, della sospensione dei termini di prescrizione durante l'emergenza sanitaria da Covid 19 così come evidenziata dall . Controparte_3
In proposito valgono le seguenti considerazioni. L'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni. In base a tali disposizioni, dovendo, ad esempio, stabilire se un credito di cui ad avviso di addebito notificato nel 2015 sia prescritto o meno al momento di notificazione di intimazione di pagamento da parte dell' nel mese di ottobre 2021, Controparte_1 dovrebbe tenersi conto di tali 311 giorni di sospensione (gg. 129 + 182). L ritiene, inoltre, nei molteplici giudizi che la Controparte_3 vedono interessata, doversi applicare l'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) che dispone “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, recita: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”. In sostanza, a parere dell , per effetto del combinato disposto CP_1 CP_1 delle disposizioni richiamate, vi sarebbe sospensione del corso della prescrizione per l'intero periodo compreso tra l'8 marzo del 2020 e il 31 agosto del 2021 (pari a 541 gg). Ciò posto, nel caso in esame va, però, evidenziato che trattasi di avviso di addebito avente ad oggetto una pretesa restitutoria da riscossione indebita post mortem, relativa all'anno 2013, alla quale non sono certamente estensibili le disposizioni suindicate, di carattere evidentemente eccezionale e, pertanto, non suscettibili di interpretazione analogica. Tanto chiarito, nella specie l'eccepita prescrizione decennale può considerarsi certamente maturata dal momento che l'avviso di addebito n. 37120160008179892000 richiamato nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo non risulta essere stato regolarmente notificato considerato che è inesitata la raccomandata del 26.05.2016 allegata agli atti e non risulta in alcun modo provata la notifica del 05.09.2021 richiamata nel preavviso in atti. Il medesimo deposita, poi, due richieste di restituzione: la numero 1, codice CP_2 comunicazione 630112837367, inviata in data 22/09/2015 è inesitata per indirizzo inesistente ( riconosciuto dallo stesso nella relazione amministrativa in atti); la CP_2 numero 2, codice comunicazione 614596927954, inviata in data 11/06/2015 avrebbe, secondo l' una compiuta giacenza ma, al contrario, dall'avviso di ricevimento della CP_2 relativa raccomandata depositato in data 26.11.2025 nulla si evince al riguardo. Né alcuna valenza probatoria potrebbe riconoscersi al semplice screen della piattaforma di monitoraggio – pure allegata agli atti -ove si evincerebbe, in tesi, la compiuta giacenza della raccomandata, essendo un mero atto interno all . CP_4
In definitiva, considerato che l'unico atto interruttivo della pretesa restitutoria di cui è causa risulta essere la sola comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202300012652000, notificata il 04.03.2024, oggetto del presente giudizio, la prescrizione decennale deve considerarsi certamente maturata. Alla stregua di tutto quanto sovra esposto la domanda giudiziale va, pertanto, accolta con il conseguente annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202300012652000 per intervenuta prescrizione del credito di cui all'avviso di addebito n. 37120160008179892000 in essa richiamato. Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell' CP_2
Spese processuali compensate nei confronti dell . Controparte_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie la domanda giudiziale e, per l'effetto, annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202300012652000 per intervenuta prescrizione del credito di cui all'avviso di addebito n. 37120160008179892000 in essa richiamato;
condanna l' soccombente CP_2 al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.312,00 per compenso professionale con attribuzione oltre oneri accessori come per legge;
compensa le spese processuali nei confronti dell' . Controparte_1
Così deciso in Napoli in data 03/12/2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario