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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 13925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13925 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. RG 26083/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26083/2024 promossa da:
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Sebastiano Grandis n. 1 presso lo studio dell'Avv. Rocco
Caminiti che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 C.F._1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico n. 39 presso lo studio dell'Avv. Massimo Rosati che la rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: persone giuridiche e diritto societario
Conclusioni
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
Fatto e diritto
Con ricorso, ex art. 281decies c.p.c., ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio affinché fosse accertato e dichiarato il credito vantato dalla Controparte_1 medesima nei confronti della resistente, come da fatture nn. 1532, 5575, 7141, 7899, 8764, oltre interessi ex art. 4 d.lgs. n. 231/2002 ed euro 350,00 ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002, per il recupero stragiudiziale, con vittoria di spese di lite.
Il ricorrente, a sostegno della sua pretesa, deduceva che: 1) la resistente, con offerta su commessa
ADR 0023 del 12/10/2022, le aveva richiesto la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti analiticamente dettagliati nelle fatture nn. 1532, 5575, 7141, 7899, 8764; 2) le prestazioni commissionate erano state eseguite nelle date di cui ai formulari di identificazione rifiuto (FIR); 3) la resistente non aveva mai saldato alcuna delle fatture dalla stessa emesse, mantenendo una condotta ingiustificatamente inadempiente e maturando un debito complessivo pari ad euro 34.799,52; 4) aveva sollecitato il pagamento in più occasioni sino all'invio di diffida del 07/06/2024, cui, tuttavia, non era seguito alcun pagamento.
Si costituiva in giudizio che, contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e contrariis rejectis, chiedeva, in via riconvenzionale, che fosse accertata la violazione del principio della buona fede oggettiva, ex art. 1375 c.c., e che fosse dichiarato risolto per grave inadempimento della ex art. 1453 c.c., il contratto di rinnovo del servizio di Parte_1 rimozione e di smaltimento dei rifiuti del 16/11/2023, efficace tra le parti fino al mese di dicembre
2024, con conseguente obbligo della ricorrente di rimuovere il proprio contenitore di rifiuti ancora allocato presso la sede operativa della medesima, all'interno del Sedime Aeroportuale di Roma
Fiumicino. La resistente, in via riconvenzionale, chiedeva altresì che fosse condannata la ricorrente al pagamento della somma di euro 3.035,36 pari all'importo di cui alla fattura commerciale n. 1336 emessa da Daiki Group S.r.l. in data 30/08/2024, a titolo di risarcimento del danno dalla medesima subito ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1218, 1223, 1375 e 1453, comma 1
c.c., con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
La resistente deduceva che: 1) non si comprendeva la ragione per la quale, nonostante la morosità in essere al mese di dicembre 2023, la ricorrente aveva rinnovato il contratto di servizi anche per l'anno
2024; 2) nel mese di luglio 2024, la ricorrente aveva ingiustificatamente rifiutato la richiesta dalla stessa avanzata di pagamento parziale di euro 15.000,00, con la contestuale sottoscrizione di un piano di rientro del residuo debito a saldo;
3) nonostante il rifiuto, in data 18/07/2024, aveva chiesto ad lo smaltimento dei rifiuti contenuti nel cassone, obbligandosi al pagamento Parte_1 contestuale del servizio una volta espletato;
4) alla predetta richiesta la ricorrente non aveva risposto, sicché era stata costretta a rivolgersi ad altro operatore per la rimozione e lo smaltimento del cassone pieno di rifiuti;
5) la Daiki Group S.r.l. aveva emesso fattura commerciale di euro 3.035,36 che era stata regolarmente saldata dalla medesima;
6) la ricorrente aveva interrotto definitivamente il servizio di rimozione e di smaltimento dei rifiuti senza un'adeguata giustificazione;
7) l'esposizione debitoria sull'offerta di rinnovo del contratto di servizi del 16/11/2023, valevole per l'anno 2024, era di soli euro 9.998,63, rispetto al maggior debito maturato nell'anno 2023 di complessivi euro 24.800,89; 8) il contratto di servizi del 16/11/2023 non era scaduto e non era stato risolto dalla ricorrente, pertanto, doveva ritenersi ancora efficace fino al mese di dicembre 2024; 9) non si era Parte_1 conformata al principio della buona fede oggettiva poiché non aveva accettato il pagamento parziale di debito e la richiesta di sottoscrivere un piano di rientro dell'esposizione debitoria a saldo, nonostante avesse comunque rinnovato il contratto di servizi anche per l'anno 2024, lasciando il contenitore ricolmo di rifiuti con grave rischio di nocumento per la fuoriuscita accidentale dei materiali contenuti nel Sedime Aeroportuale di Roma Fiumicino.
All'udienza del 21/11/2024, la ricorrente chiedeva la concessione di un termine, ex art. 281duodecies, comma 4 c.p.c., per poter replicare alla domanda riconvenzionale di parte resistente, all'esito, veniva concesso alla ricorrente termine di venti giorni per repliche e veniva rinviato il giudizio all'udienza del 18/12/2024.
Con memoria autorizzata, ex art. 281-duodecies, comma 4 c.p.c., la ricorrente, rilevando che non era stata specificamente contestata la richiesta di pagamento di euro 35.019,12, chiedeva che fosse pronunciata ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. Nelle predetta memoria, la ricorrente precisava, altresì, che, nonostante l'inadempimento della resistente, non aveva sospeso l'erogazione dei servizi dal momento che, nel mese di febbraio 2024, aveva smaltito ulteriori rifiuti su richiesta della
[...] ed aveva emesso fattura per euro 9.998,63 ed aggiungeva, inoltre, che non vi era Controparte_1 alcuna prova che fosse stato proposto il pagamento con le modalità indicate dalla resistente, né che lo stesso fosse stato rifiutato dalla medesima.
All'udienza del 18/12/2024, la ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi mentre la resistente si opponeva alla richiesta di emissione dell'ordinanza ingiuntiva, ex art. 186-bis c.p.c., e, all'esito, veniva rigettata la richiesta di ordinanza ingiuntiva, ritenuto che non ricorressero i presupposti di non contestazione giudiziale delle somme richieste e veniva rinviata la causa per la decisione all'udienza del 27/03/2025, da svolgersi in modalità cartolare, previa concessione di un termine per note fino al
20/03/2025.
Con note difensive conclusive, la ricorrente precisava che nel mese di dicembre 2024, su richiesta della aveva provveduto alla rimozione del cassone presso la sede Controparte_1 della resistente ed allo smaltimento dei rifiuti in esso contenuti. Aggiungeva, altresì, che, per il servizio reso, la resistente le aveva anticipatamente corrisposto la somma di euro 1.000,00 e che aveva successivamente emesso la fattura n. 8829/2024 per complessivi euro 585,60, con conseguente credito in favore della resistente da porre in compensazione.
Sulla base di quanto sopra esposto, la ricorrente chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis 1) Accertare e determinare il credito della ricorrente in € 34.604,72 risultante dalla compensazione con la somma di € 414,40 pagata dalla sulla FT. 8829/2024 e per l'effetto, condannare la Controparte_1 resistente a pagare detta somma oltre interessi moratori dovuti ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs
231/2002 dalla scadenza delle fatture al soddisfo. 3) Accertare e determinare l'ulteriore credito dovuto ai sensi dell'art. 6 del Dlgs n. 231/2002 e, per l'effetto, condannare la resistente a pagare la somma di € 350,00 od altra somma statuita giudizialmente per l'attività finalizzata al recupero del credito vantato dalla ricorrente. 4) Condannare la per responsabilità Controparte_1 aggravata art. 96 c.p.c. alla luce della condotta processuale finalizzata a procrastinare nel tempo il pagamento in danno della ricorrente e per aver resistito in giudizio con colpa grave attesa la debenza della somma richiesta. Vittoria di spese, competenze ed onorari oltre CPA, rimborso generale pari al 15% da distrarsi”.
Con ordinanza del 27/03/2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
Le domande formulate da parte ricorrente sono fondate e meritano accoglimento nei limiti ed in ragione delle considerazioni di seguito esposte.
La ricorrente ha fornito riscontro della pretesa creditoria, avendo allegato le fatture commerciali di cui lamenta l'inadempimento (cfr. doc. 2 ricorso), i formulari di identificazione del rifiuto (FIR) (cfr. doc. 3 ricorso), il sollecito di pagamento e la diffida inoltrata alla controparte (cfr. doc. 4 e 5 ricorso).
A fronte di tali produzioni documentali, la resistente, senza negare di aver ricevuto le prestazioni di cui controparte chiede il pagamento, si è limitata ad eccepire la violazione da parte della ricorrente del criterio di buona fede oggettiva, ex art. 1375 c.c., in considerazione delle circostanze di seguito esposte. La resistente ha lamentato l'avvenuto rinnovo del contratto di servizi da parte della ricorrente anche per l'anno 2024, nonostante la resistente medesima fosse morosa dal mese di dicembre 2023,
e ha, altresì, eccepito il rifiuto della prestazione parziale dalla medesima offerta in suo favore e della conseguente proposta di concordare un piano di rientro per il residuo debito a saldo.
A tal riguardo, è opportuno rilevare che, ai sensi dell'art. 1181 c.c., il creditore può legittimamente rifiutare l'adempimento parziale della prestazione dovuta dal debitore, salvo che la legge o gli usi non dispongano diversamente. Invero, è conforme al principio di buona fede oggettiva e correttezza contrattuale, ex art. 1375 c.c., il rifiuto da parte del creditore della prestazione offerta dal debitore qualora la somma dallo stesso proposta sia insufficiente a coprire interamente la prestazione dovuta.
Dal momento che è rimessa alla libera scelta del creditore la possibilità di accettare un adempimento parziale, il rifiuto legittimamente espresso da quest'ultimo non potrà di certo integrare violazione del principio di buona fede oggettiva. L'art. 1375 c.c. impone, infatti, la reciproca lealtà di condotta a carico di ciascun contraente che è tenuto a cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte;
il predetto principio si atteggia quale impegno od obbligo di solidarietà che trova fondamento nell'art. 2 Cost. ed impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare l'interesse dell'altra parte (tra le altre, Cass., 18 ottobre 2004 n. 20399).
Sulla base di quanto finora espresso, unica ipotesi in cui potrebbe risultare ingiustificato il rifiuto all'adempimento parziale, salvo che il creditore non fornisca prova contraria al riguardo, è soltanto l'ipotesi in cui la differenza tra la prestazione offerta e l'adempimento integrale sia irrisoria. In tal caso, infatti, in osservanza del principio di buona fede oggettiva di cui al combinato disposto degli artt. 2 Cost. e 1375 c.c., deve escludersi che, salvo prova contraria, vi sia un effettivo interesse in capo al creditore al rifiuto della prestazione offerta dal debitore, in quanto l'accettazione della prestazione parziale non può rappresentare un apprezzabile sacrificio a carico del creditore medesimo.
Nel caso di specie, tuttavia, considerato che la resistente ha dichiarato di aver offerto una somma di gran lunga inferiore a quella dovuta in quanto pari a circa il 40% del debito allora accumulato, non può certamente affermarsi che la differenza tra la prestazione eventualmente offerta dalla debitrice e la somma dovuta fosse irrisoria. La resistente non ha, inoltre, in alcun modo specificato il piano di rientro dell'esposizione debitoria che avrebbe proposto alla ricorrente e che quest'ultima non avrebbe accettato.
Pertanto, sulla base di quanto ampiamente sopra espresso e in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1181 c.c., deve escludersi che possa imputarsi alla ricorrente alcuna violazione del criterio di buona fede oggettiva di cui all'art. 1375 c.c.
Tanto premesso, considerato che la resistente non ha specificamente contestato la debenza delle somme richieste dalla ricorrente, né tantomeno l'avvenuta esecuzione delle prestazioni di servizi rese dalla medesima in suo favore, essendosi limitata ad eccepire l'inadempimento della stessa per violazione del principio di buona fede oggettiva che, tuttavia, appare assolutamente infondato per le ragioni già ampiamente rappresentate, deve trovare accoglimento la richiesta di pagamento delle somme di cui alle fatture insolute formulata da nel presente giudizio. Parte_1
Nella quantificazione della somma dovuta, occorre precisare che la ricorrente ha riformulato la domanda nelle note conclusionali, avendo ammesso che la resistente vanta nei suoi confronti un credito pari ad euro 414,40, poiché la stessa ha trattenuto indebitamente la somma data dalla differenza tra l'acconto ricevuto per un successivo servizio di smaltimenti rifiuti speciali, che la stessa ha effettuato nel mese di dicembre 2024, e l'importo di cui alla fattura n. 8829/2024, dalla stessa successivamente emessa in ragione del servizio prestato.
Considerato che
la resistente nulla ha eccepito al riguardo, deve, quindi, condannarsi al pagamento della Controparte_1 somma di euro 34.604,72 in favore di oltre interessi moratori ai sensi dell'art. Parte_1 3 d.lgs. n. 231/2002 a far data dal giorno successivo alla scadenza del termine concesso dalla creditrice per l'adempimento fino all'effettivo soddisfo.
Riconosciuta la debenza della somma richiesta dalla ricorrente a titolo di corrispettivo per il servizio prestato, occorre esaminare la domanda di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., formulata da entrambe le parti. A tal riguardo, si precisa che, quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto medesimo, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, sono, tuttavia, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale (Cass. n. 26907/2014). Deve, quindi, anzitutto dichiararsi la risoluzione del contratto, ex art. 1453 c.c., stipulato dalle parti in data 16/11/2023 (cfr. doc. 3 comparsa di costituzione).
Ciò posto, al fine di poter valutare a quale delle due parti contrattuali possa essere imputato l'inadempimento determinante la risoluzione del contratto medesimo, ex art. 1453 c.c., occorre considerare l'agire dei contraenti;
avendo, infatti, le parti dedotto reciproche inadempienze, attraverso una valutazione comparativa è necessario accertare quale sia la violazione più grave, tenendo in considerazione sia l'elemento cronologico, sia gli apporti di causalità e di proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e la solo incidenza sulla funzione del contratto (tra le altre Cass. n.
18320/2015; Cass. 16637/2013; Cass. 13840/2010).
Tanto premesso, può certamente imputarsi il grave inadempimento che legittima la risoluzione del contratto alla considerato che la quest'ultima non ha adempiuto agli Controparte_1 obblighi assunti ancor prima che il contratto di cui si richiede la risoluzione fosse rinnovato per l'anno
2024, non avendo provveduto, per sua stessa ammissione, al pagamento delle fatture regolarmente emesse dalla nell'anno 2023, in conseguenza dell'attività di smaltimento rifiuti Parte_1 speciali dalla stessa svolta;
al contrario, la con comunicazione del 9/02/2024, Parte_1 in ragione dell'ingente debito accumulato dalla controparte, aveva comunicato a quest'ultima la sospeso del servizio fino a quando la non avesse provveduto al Controparte_1 pagamento di quanto dovuto. Pur avendo intimato la sospensione del servizio e nonostante alla predetta comunicazione non fosse seguito alcun adempimento da parte della resistente, in osservanza degli obblighi contrattualmente assunti, in data 26/02/2024, la aveva smaltito Parte_1 un ulteriore carico di rifiuti speciali della Controparte_1
Pertanto, considerato che la ricorrente ha rinnovato il contratto per l'anno 2024, ha continuato ad adempiere alle prestazioni contrattualmente pattuite fino al mese di febbraio 2024, nonostante il grave inadempimento della resistente, e ha, altresì, provveduto ad avvisare la controparte dell'interruzione del servizio fino al pagamento delle somme di cui alle fatture insolute (cfr. doc. 7 memoria autorizzata ex art. 281-duodecies, comma 4 c.p.c.), non può certamente imputarsi alla Parte_1
l'inadempimento.
Dalla dichiarazione di risoluzione giudiziale del contratto per grave inadempimento imputabile alla resistente consegue il rigetto della domanda risarcitoria, ex art. 1218 c.c., formulata dalla
[...]
In ogni caso, non risulta in atti la prova di alcun danno che la resistente avrebbe Controparte_1 subito in conseguenza del disservizio della ricorrente, avendo solo allegato la fattura emessa da una società terza a cui la stessa si sarebbe rivolta al fine di ottenere l'erogazione del servizio sospeso dalla ricorrente in conseguenza del grave inadempimento della Dalla Controparte_1 documentazione in atti non può, infatti, desumersi alcun aggravio dei costi di smaltimento rifiuti rispetto a quanto altrimenti la resistente avrebbe dovuto corrispondere qualora il predetto servizio fosse stato erogato dalla e non dalla Daiki Group S.r.l. Parte_1
Deve, altresì, essere rigettata la richiesta risarcitoria, ex art. 96 c.p.c., formulata da parte ricorrente, in quanto quest'ultima non ha dimostrato che il resistente ha agito con mala fede o colpa grave, abusando dello strumento processuale nell'introduzione del presente giudizio.
Deve, infine, essere accolta la richiesta della ricorrente di rimborso dei costi dalla stessa sostenuti per il recupero del credito, ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002, in misura pari ad euro 40,00, in mancanza della prova di un maggior danno.
Le spese di lite del presente giudizio sono regolate in base al criterio della soccombenza e liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la risoluzione del contratto, ex art. 1453 c.c., di prestazione di servizi di smaltimento rifiuti speciali stipulato dalle parti in data in data 16/11/2023;
2. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_1 della somma di euro 34.604,72 in favore di oltre interessi moratori, ai Parte_1 sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 231/2002, a far data dal giorno successivo concesso dalla creditrice per l'adempimento fino all'effettivo soddisfo;
3. Rigetta la richiesta risarcitoria, ex art. 1218 c.c., formulata da Controparte_1
[...]
4. Rigetta la richiesta risarcitoria, ex art. 96 c.p.c., di parte ricorrente;
5. Condanna al pagamento della somma di euro 40,00 a titolo Controparte_1 di rimborso delle spese sostenute dalla per il recupero del credito, ai Parte_1 sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 231/2002;
6. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 che si liquidano in complessivi euro 3.809,00, oltre spese generali, IVA Parte_1
e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Rocco Caminiti.
Roma, 09/10/2025
Il Giudice
Dott. Ettore Favara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26083/2024 promossa da:
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Sebastiano Grandis n. 1 presso lo studio dell'Avv. Rocco
Caminiti che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 C.F._1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico n. 39 presso lo studio dell'Avv. Massimo Rosati che la rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: persone giuridiche e diritto societario
Conclusioni
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
Fatto e diritto
Con ricorso, ex art. 281decies c.p.c., ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio affinché fosse accertato e dichiarato il credito vantato dalla Controparte_1 medesima nei confronti della resistente, come da fatture nn. 1532, 5575, 7141, 7899, 8764, oltre interessi ex art. 4 d.lgs. n. 231/2002 ed euro 350,00 ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002, per il recupero stragiudiziale, con vittoria di spese di lite.
Il ricorrente, a sostegno della sua pretesa, deduceva che: 1) la resistente, con offerta su commessa
ADR 0023 del 12/10/2022, le aveva richiesto la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti analiticamente dettagliati nelle fatture nn. 1532, 5575, 7141, 7899, 8764; 2) le prestazioni commissionate erano state eseguite nelle date di cui ai formulari di identificazione rifiuto (FIR); 3) la resistente non aveva mai saldato alcuna delle fatture dalla stessa emesse, mantenendo una condotta ingiustificatamente inadempiente e maturando un debito complessivo pari ad euro 34.799,52; 4) aveva sollecitato il pagamento in più occasioni sino all'invio di diffida del 07/06/2024, cui, tuttavia, non era seguito alcun pagamento.
Si costituiva in giudizio che, contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e contrariis rejectis, chiedeva, in via riconvenzionale, che fosse accertata la violazione del principio della buona fede oggettiva, ex art. 1375 c.c., e che fosse dichiarato risolto per grave inadempimento della ex art. 1453 c.c., il contratto di rinnovo del servizio di Parte_1 rimozione e di smaltimento dei rifiuti del 16/11/2023, efficace tra le parti fino al mese di dicembre
2024, con conseguente obbligo della ricorrente di rimuovere il proprio contenitore di rifiuti ancora allocato presso la sede operativa della medesima, all'interno del Sedime Aeroportuale di Roma
Fiumicino. La resistente, in via riconvenzionale, chiedeva altresì che fosse condannata la ricorrente al pagamento della somma di euro 3.035,36 pari all'importo di cui alla fattura commerciale n. 1336 emessa da Daiki Group S.r.l. in data 30/08/2024, a titolo di risarcimento del danno dalla medesima subito ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1218, 1223, 1375 e 1453, comma 1
c.c., con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
La resistente deduceva che: 1) non si comprendeva la ragione per la quale, nonostante la morosità in essere al mese di dicembre 2023, la ricorrente aveva rinnovato il contratto di servizi anche per l'anno
2024; 2) nel mese di luglio 2024, la ricorrente aveva ingiustificatamente rifiutato la richiesta dalla stessa avanzata di pagamento parziale di euro 15.000,00, con la contestuale sottoscrizione di un piano di rientro del residuo debito a saldo;
3) nonostante il rifiuto, in data 18/07/2024, aveva chiesto ad lo smaltimento dei rifiuti contenuti nel cassone, obbligandosi al pagamento Parte_1 contestuale del servizio una volta espletato;
4) alla predetta richiesta la ricorrente non aveva risposto, sicché era stata costretta a rivolgersi ad altro operatore per la rimozione e lo smaltimento del cassone pieno di rifiuti;
5) la Daiki Group S.r.l. aveva emesso fattura commerciale di euro 3.035,36 che era stata regolarmente saldata dalla medesima;
6) la ricorrente aveva interrotto definitivamente il servizio di rimozione e di smaltimento dei rifiuti senza un'adeguata giustificazione;
7) l'esposizione debitoria sull'offerta di rinnovo del contratto di servizi del 16/11/2023, valevole per l'anno 2024, era di soli euro 9.998,63, rispetto al maggior debito maturato nell'anno 2023 di complessivi euro 24.800,89; 8) il contratto di servizi del 16/11/2023 non era scaduto e non era stato risolto dalla ricorrente, pertanto, doveva ritenersi ancora efficace fino al mese di dicembre 2024; 9) non si era Parte_1 conformata al principio della buona fede oggettiva poiché non aveva accettato il pagamento parziale di debito e la richiesta di sottoscrivere un piano di rientro dell'esposizione debitoria a saldo, nonostante avesse comunque rinnovato il contratto di servizi anche per l'anno 2024, lasciando il contenitore ricolmo di rifiuti con grave rischio di nocumento per la fuoriuscita accidentale dei materiali contenuti nel Sedime Aeroportuale di Roma Fiumicino.
All'udienza del 21/11/2024, la ricorrente chiedeva la concessione di un termine, ex art. 281duodecies, comma 4 c.p.c., per poter replicare alla domanda riconvenzionale di parte resistente, all'esito, veniva concesso alla ricorrente termine di venti giorni per repliche e veniva rinviato il giudizio all'udienza del 18/12/2024.
Con memoria autorizzata, ex art. 281-duodecies, comma 4 c.p.c., la ricorrente, rilevando che non era stata specificamente contestata la richiesta di pagamento di euro 35.019,12, chiedeva che fosse pronunciata ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. Nelle predetta memoria, la ricorrente precisava, altresì, che, nonostante l'inadempimento della resistente, non aveva sospeso l'erogazione dei servizi dal momento che, nel mese di febbraio 2024, aveva smaltito ulteriori rifiuti su richiesta della
[...] ed aveva emesso fattura per euro 9.998,63 ed aggiungeva, inoltre, che non vi era Controparte_1 alcuna prova che fosse stato proposto il pagamento con le modalità indicate dalla resistente, né che lo stesso fosse stato rifiutato dalla medesima.
All'udienza del 18/12/2024, la ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi mentre la resistente si opponeva alla richiesta di emissione dell'ordinanza ingiuntiva, ex art. 186-bis c.p.c., e, all'esito, veniva rigettata la richiesta di ordinanza ingiuntiva, ritenuto che non ricorressero i presupposti di non contestazione giudiziale delle somme richieste e veniva rinviata la causa per la decisione all'udienza del 27/03/2025, da svolgersi in modalità cartolare, previa concessione di un termine per note fino al
20/03/2025.
Con note difensive conclusive, la ricorrente precisava che nel mese di dicembre 2024, su richiesta della aveva provveduto alla rimozione del cassone presso la sede Controparte_1 della resistente ed allo smaltimento dei rifiuti in esso contenuti. Aggiungeva, altresì, che, per il servizio reso, la resistente le aveva anticipatamente corrisposto la somma di euro 1.000,00 e che aveva successivamente emesso la fattura n. 8829/2024 per complessivi euro 585,60, con conseguente credito in favore della resistente da porre in compensazione.
Sulla base di quanto sopra esposto, la ricorrente chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis 1) Accertare e determinare il credito della ricorrente in € 34.604,72 risultante dalla compensazione con la somma di € 414,40 pagata dalla sulla FT. 8829/2024 e per l'effetto, condannare la Controparte_1 resistente a pagare detta somma oltre interessi moratori dovuti ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs
231/2002 dalla scadenza delle fatture al soddisfo. 3) Accertare e determinare l'ulteriore credito dovuto ai sensi dell'art. 6 del Dlgs n. 231/2002 e, per l'effetto, condannare la resistente a pagare la somma di € 350,00 od altra somma statuita giudizialmente per l'attività finalizzata al recupero del credito vantato dalla ricorrente. 4) Condannare la per responsabilità Controparte_1 aggravata art. 96 c.p.c. alla luce della condotta processuale finalizzata a procrastinare nel tempo il pagamento in danno della ricorrente e per aver resistito in giudizio con colpa grave attesa la debenza della somma richiesta. Vittoria di spese, competenze ed onorari oltre CPA, rimborso generale pari al 15% da distrarsi”.
Con ordinanza del 27/03/2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
Le domande formulate da parte ricorrente sono fondate e meritano accoglimento nei limiti ed in ragione delle considerazioni di seguito esposte.
La ricorrente ha fornito riscontro della pretesa creditoria, avendo allegato le fatture commerciali di cui lamenta l'inadempimento (cfr. doc. 2 ricorso), i formulari di identificazione del rifiuto (FIR) (cfr. doc. 3 ricorso), il sollecito di pagamento e la diffida inoltrata alla controparte (cfr. doc. 4 e 5 ricorso).
A fronte di tali produzioni documentali, la resistente, senza negare di aver ricevuto le prestazioni di cui controparte chiede il pagamento, si è limitata ad eccepire la violazione da parte della ricorrente del criterio di buona fede oggettiva, ex art. 1375 c.c., in considerazione delle circostanze di seguito esposte. La resistente ha lamentato l'avvenuto rinnovo del contratto di servizi da parte della ricorrente anche per l'anno 2024, nonostante la resistente medesima fosse morosa dal mese di dicembre 2023,
e ha, altresì, eccepito il rifiuto della prestazione parziale dalla medesima offerta in suo favore e della conseguente proposta di concordare un piano di rientro per il residuo debito a saldo.
A tal riguardo, è opportuno rilevare che, ai sensi dell'art. 1181 c.c., il creditore può legittimamente rifiutare l'adempimento parziale della prestazione dovuta dal debitore, salvo che la legge o gli usi non dispongano diversamente. Invero, è conforme al principio di buona fede oggettiva e correttezza contrattuale, ex art. 1375 c.c., il rifiuto da parte del creditore della prestazione offerta dal debitore qualora la somma dallo stesso proposta sia insufficiente a coprire interamente la prestazione dovuta.
Dal momento che è rimessa alla libera scelta del creditore la possibilità di accettare un adempimento parziale, il rifiuto legittimamente espresso da quest'ultimo non potrà di certo integrare violazione del principio di buona fede oggettiva. L'art. 1375 c.c. impone, infatti, la reciproca lealtà di condotta a carico di ciascun contraente che è tenuto a cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte;
il predetto principio si atteggia quale impegno od obbligo di solidarietà che trova fondamento nell'art. 2 Cost. ed impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare l'interesse dell'altra parte (tra le altre, Cass., 18 ottobre 2004 n. 20399).
Sulla base di quanto finora espresso, unica ipotesi in cui potrebbe risultare ingiustificato il rifiuto all'adempimento parziale, salvo che il creditore non fornisca prova contraria al riguardo, è soltanto l'ipotesi in cui la differenza tra la prestazione offerta e l'adempimento integrale sia irrisoria. In tal caso, infatti, in osservanza del principio di buona fede oggettiva di cui al combinato disposto degli artt. 2 Cost. e 1375 c.c., deve escludersi che, salvo prova contraria, vi sia un effettivo interesse in capo al creditore al rifiuto della prestazione offerta dal debitore, in quanto l'accettazione della prestazione parziale non può rappresentare un apprezzabile sacrificio a carico del creditore medesimo.
Nel caso di specie, tuttavia, considerato che la resistente ha dichiarato di aver offerto una somma di gran lunga inferiore a quella dovuta in quanto pari a circa il 40% del debito allora accumulato, non può certamente affermarsi che la differenza tra la prestazione eventualmente offerta dalla debitrice e la somma dovuta fosse irrisoria. La resistente non ha, inoltre, in alcun modo specificato il piano di rientro dell'esposizione debitoria che avrebbe proposto alla ricorrente e che quest'ultima non avrebbe accettato.
Pertanto, sulla base di quanto ampiamente sopra espresso e in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1181 c.c., deve escludersi che possa imputarsi alla ricorrente alcuna violazione del criterio di buona fede oggettiva di cui all'art. 1375 c.c.
Tanto premesso, considerato che la resistente non ha specificamente contestato la debenza delle somme richieste dalla ricorrente, né tantomeno l'avvenuta esecuzione delle prestazioni di servizi rese dalla medesima in suo favore, essendosi limitata ad eccepire l'inadempimento della stessa per violazione del principio di buona fede oggettiva che, tuttavia, appare assolutamente infondato per le ragioni già ampiamente rappresentate, deve trovare accoglimento la richiesta di pagamento delle somme di cui alle fatture insolute formulata da nel presente giudizio. Parte_1
Nella quantificazione della somma dovuta, occorre precisare che la ricorrente ha riformulato la domanda nelle note conclusionali, avendo ammesso che la resistente vanta nei suoi confronti un credito pari ad euro 414,40, poiché la stessa ha trattenuto indebitamente la somma data dalla differenza tra l'acconto ricevuto per un successivo servizio di smaltimenti rifiuti speciali, che la stessa ha effettuato nel mese di dicembre 2024, e l'importo di cui alla fattura n. 8829/2024, dalla stessa successivamente emessa in ragione del servizio prestato.
Considerato che
la resistente nulla ha eccepito al riguardo, deve, quindi, condannarsi al pagamento della Controparte_1 somma di euro 34.604,72 in favore di oltre interessi moratori ai sensi dell'art. Parte_1 3 d.lgs. n. 231/2002 a far data dal giorno successivo alla scadenza del termine concesso dalla creditrice per l'adempimento fino all'effettivo soddisfo.
Riconosciuta la debenza della somma richiesta dalla ricorrente a titolo di corrispettivo per il servizio prestato, occorre esaminare la domanda di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., formulata da entrambe le parti. A tal riguardo, si precisa che, quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto medesimo, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, sono, tuttavia, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale (Cass. n. 26907/2014). Deve, quindi, anzitutto dichiararsi la risoluzione del contratto, ex art. 1453 c.c., stipulato dalle parti in data 16/11/2023 (cfr. doc. 3 comparsa di costituzione).
Ciò posto, al fine di poter valutare a quale delle due parti contrattuali possa essere imputato l'inadempimento determinante la risoluzione del contratto medesimo, ex art. 1453 c.c., occorre considerare l'agire dei contraenti;
avendo, infatti, le parti dedotto reciproche inadempienze, attraverso una valutazione comparativa è necessario accertare quale sia la violazione più grave, tenendo in considerazione sia l'elemento cronologico, sia gli apporti di causalità e di proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e la solo incidenza sulla funzione del contratto (tra le altre Cass. n.
18320/2015; Cass. 16637/2013; Cass. 13840/2010).
Tanto premesso, può certamente imputarsi il grave inadempimento che legittima la risoluzione del contratto alla considerato che la quest'ultima non ha adempiuto agli Controparte_1 obblighi assunti ancor prima che il contratto di cui si richiede la risoluzione fosse rinnovato per l'anno
2024, non avendo provveduto, per sua stessa ammissione, al pagamento delle fatture regolarmente emesse dalla nell'anno 2023, in conseguenza dell'attività di smaltimento rifiuti Parte_1 speciali dalla stessa svolta;
al contrario, la con comunicazione del 9/02/2024, Parte_1 in ragione dell'ingente debito accumulato dalla controparte, aveva comunicato a quest'ultima la sospeso del servizio fino a quando la non avesse provveduto al Controparte_1 pagamento di quanto dovuto. Pur avendo intimato la sospensione del servizio e nonostante alla predetta comunicazione non fosse seguito alcun adempimento da parte della resistente, in osservanza degli obblighi contrattualmente assunti, in data 26/02/2024, la aveva smaltito Parte_1 un ulteriore carico di rifiuti speciali della Controparte_1
Pertanto, considerato che la ricorrente ha rinnovato il contratto per l'anno 2024, ha continuato ad adempiere alle prestazioni contrattualmente pattuite fino al mese di febbraio 2024, nonostante il grave inadempimento della resistente, e ha, altresì, provveduto ad avvisare la controparte dell'interruzione del servizio fino al pagamento delle somme di cui alle fatture insolute (cfr. doc. 7 memoria autorizzata ex art. 281-duodecies, comma 4 c.p.c.), non può certamente imputarsi alla Parte_1
l'inadempimento.
Dalla dichiarazione di risoluzione giudiziale del contratto per grave inadempimento imputabile alla resistente consegue il rigetto della domanda risarcitoria, ex art. 1218 c.c., formulata dalla
[...]
In ogni caso, non risulta in atti la prova di alcun danno che la resistente avrebbe Controparte_1 subito in conseguenza del disservizio della ricorrente, avendo solo allegato la fattura emessa da una società terza a cui la stessa si sarebbe rivolta al fine di ottenere l'erogazione del servizio sospeso dalla ricorrente in conseguenza del grave inadempimento della Dalla Controparte_1 documentazione in atti non può, infatti, desumersi alcun aggravio dei costi di smaltimento rifiuti rispetto a quanto altrimenti la resistente avrebbe dovuto corrispondere qualora il predetto servizio fosse stato erogato dalla e non dalla Daiki Group S.r.l. Parte_1
Deve, altresì, essere rigettata la richiesta risarcitoria, ex art. 96 c.p.c., formulata da parte ricorrente, in quanto quest'ultima non ha dimostrato che il resistente ha agito con mala fede o colpa grave, abusando dello strumento processuale nell'introduzione del presente giudizio.
Deve, infine, essere accolta la richiesta della ricorrente di rimborso dei costi dalla stessa sostenuti per il recupero del credito, ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002, in misura pari ad euro 40,00, in mancanza della prova di un maggior danno.
Le spese di lite del presente giudizio sono regolate in base al criterio della soccombenza e liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la risoluzione del contratto, ex art. 1453 c.c., di prestazione di servizi di smaltimento rifiuti speciali stipulato dalle parti in data in data 16/11/2023;
2. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_1 della somma di euro 34.604,72 in favore di oltre interessi moratori, ai Parte_1 sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 231/2002, a far data dal giorno successivo concesso dalla creditrice per l'adempimento fino all'effettivo soddisfo;
3. Rigetta la richiesta risarcitoria, ex art. 1218 c.c., formulata da Controparte_1
[...]
4. Rigetta la richiesta risarcitoria, ex art. 96 c.p.c., di parte ricorrente;
5. Condanna al pagamento della somma di euro 40,00 a titolo Controparte_1 di rimborso delle spese sostenute dalla per il recupero del credito, ai Parte_1 sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 231/2002;
6. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 che si liquidano in complessivi euro 3.809,00, oltre spese generali, IVA Parte_1
e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Rocco Caminiti.
Roma, 09/10/2025
Il Giudice
Dott. Ettore Favara