Articolo 2 della Legge 1 dicembre 1952, n. 2185
Articolo 1Articolo 3
Versione
4 gennaio 1953
Art. 2.
Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvedera' con disponibilita' del proprio bilancio derivanti da economie sulle spese e dagli aumenti dei prodotti del traffico conseguenti all'avvenuta revisione e maggiorazione delle tariffe ferroviarie.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1953